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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2024, n. 6151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6151 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2497/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Annamaria Di Giulio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2497/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to SALVATI Parte_1 C.F._1
MARCO, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.01.2023 il sig. , nel chiedere che il Tribunale Parte_1 pronunciasse lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Roma, in data 24.09.1987 con la sig.ra ha dedotto: di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione CP_1 consensuale omologata in data 14.11.2012 dal Tribunale di Roma in cui le parti avevano concordato quanto segue: a) I coniugi si impegnano a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) Il marito
s'impegna a corrispondere alla moglie a titolo di contributo al mantenimento di lei, l'assegno di euro Org_ 250 mensile annualmente rivalutato ai sensi dell'indice Il pagamento verrà effettuato mediante Cont versamento diretto del datore di lavoro ”; che dalla loro unione erano nato il figlio (il Per_1
17.12.1990) maggiorenne e autosufficiente già all'epoca della separazione e che dopo la separazione la comunione materia e spirituale tra le parti non era mai ripresa;
che ricorrevano, quindi, le condizioni di legge per la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile tra le parti.
Parte ricorrente, inoltre, rappresentava: che erano integralmente mutate le condizioni personali e patrimoniali tra le parti, rispetto all'epoca della separazione;
che, infatti, il ricorrente, all'epoca della separazione impiegato presso il , mentre allo stato era in stato di disoccupazione a Org_2 causa del licenziamento operato dalla società che non svolgeva più alcuna Organizzazione_3 pagina 1 di 3 attività lavorativa, percependo un'indennità di occupazione di euro 850.00/mese circa;
che la Org_4 previsione relativa al contributo al mantenimento della sig.ra non aveva più alcuna ragion d'essere, CP_1 visto il mutamento delle condizioni economiche delle parti rispetto all'epoca della separazione;
che la sig.ra era in condizioni pienamente lavorative e del tutto in grado di provvedere a sé stessa, non CP_1 essendo peraltro gravata da spese abitative (vivendo con i propri genitori); che, pertanto, chiedeva: che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti stabilendo che ciascuno delle parti provvedesse autonomamente al rispettivo mantenimento, alla luce dell'equivalente capacità reddituale tra le parti e delle rispettive potenzialità lavorative.
La sig. , alla quale la notifica del ricorso è stata eseguita ex art. 143 c.p.c. - essendo CP_1 risultata sconosciuta all'indirizzo di residenza e irreperibile - non si costituiva in giudizio né compariva all'udienza avanti al Presidente del Tribunale che, constatata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, pronunciava i provvedimenti provvisori e urgenti revocando l'obbligo per il ricorrente di versare alla resistente un contributo al mantenimento della stessa con effetti dalla data del deposito del ricorso e confermava, quanto al resto, le condizioni della separazione e nominava il Giudice istruttore.
Acquisita la documentazione prodotta da parte ricorrente, all'udienza del 20.03.2024 il G.I., rilevata la ritualità della notifica dell'ordinanza presidenziale, rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza termini, preso atto della rinuncia di parte ricorrente ai termini ex art.190 c.p.c.
Contumacia della resistente
Deve preliminarmente rilevarsi che la resistente nonostante la ritualità della notifica degli atti del processo non si è costituita e pertanto deve esserne dichiarata la contumacia.
Scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale conclusosi con il decreto di omologa del 14.11.2012 del Tribunale di Roma;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile.
Provvedimenti di carattere economico
Parte ricorrente chiede che venga disposto che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento, ciò in considerazione del proprio stato di disoccupazione e della capacità lavorativa della resistente. Quest'ultima, che al tempo della separazione la stessa aveva dichiarato di essere impiegata con un reddito di euro 700,00 mensili, non costituendosi nel presente giudizio non ha avanzato alcuna domanda di assegno divorzile. Pertanto ciascuna delle parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
pagina 2 di 3 Spese di giudizio
Motivi di equità, suggeriti oltre che dalla natura delle questioni controverse anche dalla sostanziale non opposizione di parte resistente, giustificano una pronuncia di irripetibilità delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1 in Roma, in data 24.09.1987;
[...]
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987, atto 01029, parte I, serie 02);
3. dispone che ciascuna delle parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
4. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 25/03/2024.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Annamaria Di Giulio dott.ssa Marta Ienzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Annamaria Di Giulio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2497/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to SALVATI Parte_1 C.F._1
MARCO, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.01.2023 il sig. , nel chiedere che il Tribunale Parte_1 pronunciasse lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Roma, in data 24.09.1987 con la sig.ra ha dedotto: di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione CP_1 consensuale omologata in data 14.11.2012 dal Tribunale di Roma in cui le parti avevano concordato quanto segue: a) I coniugi si impegnano a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) Il marito
s'impegna a corrispondere alla moglie a titolo di contributo al mantenimento di lei, l'assegno di euro Org_ 250 mensile annualmente rivalutato ai sensi dell'indice Il pagamento verrà effettuato mediante Cont versamento diretto del datore di lavoro ”; che dalla loro unione erano nato il figlio (il Per_1
17.12.1990) maggiorenne e autosufficiente già all'epoca della separazione e che dopo la separazione la comunione materia e spirituale tra le parti non era mai ripresa;
che ricorrevano, quindi, le condizioni di legge per la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile tra le parti.
Parte ricorrente, inoltre, rappresentava: che erano integralmente mutate le condizioni personali e patrimoniali tra le parti, rispetto all'epoca della separazione;
che, infatti, il ricorrente, all'epoca della separazione impiegato presso il , mentre allo stato era in stato di disoccupazione a Org_2 causa del licenziamento operato dalla società che non svolgeva più alcuna Organizzazione_3 pagina 1 di 3 attività lavorativa, percependo un'indennità di occupazione di euro 850.00/mese circa;
che la Org_4 previsione relativa al contributo al mantenimento della sig.ra non aveva più alcuna ragion d'essere, CP_1 visto il mutamento delle condizioni economiche delle parti rispetto all'epoca della separazione;
che la sig.ra era in condizioni pienamente lavorative e del tutto in grado di provvedere a sé stessa, non CP_1 essendo peraltro gravata da spese abitative (vivendo con i propri genitori); che, pertanto, chiedeva: che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti stabilendo che ciascuno delle parti provvedesse autonomamente al rispettivo mantenimento, alla luce dell'equivalente capacità reddituale tra le parti e delle rispettive potenzialità lavorative.
La sig. , alla quale la notifica del ricorso è stata eseguita ex art. 143 c.p.c. - essendo CP_1 risultata sconosciuta all'indirizzo di residenza e irreperibile - non si costituiva in giudizio né compariva all'udienza avanti al Presidente del Tribunale che, constatata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, pronunciava i provvedimenti provvisori e urgenti revocando l'obbligo per il ricorrente di versare alla resistente un contributo al mantenimento della stessa con effetti dalla data del deposito del ricorso e confermava, quanto al resto, le condizioni della separazione e nominava il Giudice istruttore.
Acquisita la documentazione prodotta da parte ricorrente, all'udienza del 20.03.2024 il G.I., rilevata la ritualità della notifica dell'ordinanza presidenziale, rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza termini, preso atto della rinuncia di parte ricorrente ai termini ex art.190 c.p.c.
Contumacia della resistente
Deve preliminarmente rilevarsi che la resistente nonostante la ritualità della notifica degli atti del processo non si è costituita e pertanto deve esserne dichiarata la contumacia.
Scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale conclusosi con il decreto di omologa del 14.11.2012 del Tribunale di Roma;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile.
Provvedimenti di carattere economico
Parte ricorrente chiede che venga disposto che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento, ciò in considerazione del proprio stato di disoccupazione e della capacità lavorativa della resistente. Quest'ultima, che al tempo della separazione la stessa aveva dichiarato di essere impiegata con un reddito di euro 700,00 mensili, non costituendosi nel presente giudizio non ha avanzato alcuna domanda di assegno divorzile. Pertanto ciascuna delle parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
pagina 2 di 3 Spese di giudizio
Motivi di equità, suggeriti oltre che dalla natura delle questioni controverse anche dalla sostanziale non opposizione di parte resistente, giustificano una pronuncia di irripetibilità delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1 in Roma, in data 24.09.1987;
[...]
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987, atto 01029, parte I, serie 02);
3. dispone che ciascuna delle parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
4. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 25/03/2024.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Annamaria Di Giulio dott.ssa Marta Ienzi
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