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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/07/2025, n. 11223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11223 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. RG AN ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 42986 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, rimessa in decisione nell'udienza del 21.07.2025 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato M. Pichler
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato G.D. Grilli
APPELLATA
OGGETTO: risarcimento danno.
CONCLUSIONI. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.07.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, mediante trattazione scritta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione dinanzi al Giudice di Pace di Roma la società conveniva in Parte_1
giudizio al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno da essa Controparte_1
patito, nella misura di € 2.849,61, occorso in data 31.08.2019 alla vettura targata RZV2016 di sua proprietà
per la collisione con la sbarra del casello stradale, passando per la barriera autostradale sulla E64 a Monza
(sul tratto di strada A/4 MI/BS, carreggiata VE/MI).
La società si costituiva in giudizio, opponendosi all'avversa domanda sia in Controparte_1
ordine all'an che al quantum e chiedendone il rigetto.
Precisate le conclusioni senza l'espletamento di alcuna istruttoria, la causa passava in decisione;
con sentenza n. 5127/2023 il Giudice di Pace rigettava la domanda attrice con condanna al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la società contestandone la Parte_1
motivazione e chiedendo l'accoglimento della domanda spiegata in primo grado.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello quanto infondato in fatto ed Controparte_1
in diritto, con la conferma della sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
°°°°°
Parte appellante contesta la decisione del Giudice di prime cure sostenendo che questi ha erroneamente interpretato le disposizioni normative di cui all'art. 2697 cc, in merito alla valenza probatoria della fattura di riparazione e di cui all'art. 115 cpc, con riguardo al principio di non contestazione.
Orbene, osserva in primo luogo il giudicante che nel caso in esame non è in contestazione il fatto storico posto a fondamento della domanda, posto che la si è dichiarata già in fase Controparte_1
stragiudiziale disposta a risarcire il danno senza sollevare obiezioni in ordine alla resposabilità, per cui la dinamica dell'evento risulta sostanzialmente pacifica. In ordine al quantum, invece, a fronte dell'offerta della società appellata di € 2.153,00 (oltre € 300,00 per onorari), in base alle risultanza della perizia tecnica redatta da un suo fiduciario, parte appellante ha richiesto la maggior somma di € 2.949,61, come da fattura di riparazione da essa depositata.
Ciò premesso, ritiene il giudicante che, poiché dall'esame di detta fattura commerciale non si evince se il maggiore importo richiesto dalla rispetto a quanto riconosciuto da controparte Parte_1
concerna danni causati dal sinistro per cui è causa;
in altri termini, difetta la prova del nesso eziologico.
La consulenza tecnica meccanica, richiesta da parte appellante, volta a determinare la attinenza delle riparazioni fatte ed indicate nella fattura di riparazione è inammissibile in quanto la consulenza tecnica d'ufficio non può sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte.
Ne consegue che può liquidarsi a parte appellante a titolo d risarcimento danni soltanto l'importo riconosciutole in sede di perizia di parte.
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere condannata a Controparte_1
corrispondere a controparte la somma di € 2.153,88, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita ed interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno dal 31.08.2019 (data del sinistro)
alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché i soli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Infine, quanto alla regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio di giudizio,
sussistono i presupposti per la loro integrale compensazione, considerato che risulta del tutto ingiustificata la mancata accettazione da parte della odierna appellante della proposta transattiva formulata dalla appellata prima della notifica dell'atto di citazione in primo grado a seguito di formale richiesta di risarcimento,
proposta rifiutata immotivatamente dalla , per cui avrebbe potuto essere evitata Parte_1
l'incardinazione del presente giudizio. Ne consegue che va disposta la restituzione di quanto pagato dalla alla convenuta in esecuzione della sentenza di primo Parte_1 Controparte_1
grado, e cioè la somma di € 598,00.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n.
5127/2023, così provvede:
a)- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
corrispondere alla la somma di € 2.153,88, oltre rivalutazione monetaria secondo gli Parte_1
indici Istat del costo della vita ed interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno dal 31.08.2019 (data del sinistro) alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché i soli interessi legali da tale ultima data al saldo;
b)- compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, dispone la restituzione da parte della alla della somma di € 598,00. Controparte_1 Parte_1
Roma, 25/07/2025
Il Giudice
RG AN