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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 01/07/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza dell'01/07/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2340/2025 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza dell'01/07/2025, promossa da
C.F. , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv.to VICO RENATO C.F._2 ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC e lo studio di quest'ultimo, in ROTONDA DEI MILLE 1 24122 BERGAMO, giuste procure in calce al ricorso,
RICORRENTI, nei confronti di
C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'avv.to LA VIA ENRICO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA CUCCHI 8 24122 BERGAMO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE,
1 avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni come da verbale di udienza dell'01/07/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2011, depositato in data 17/04/2025, gli avv.ti e Parte_1 Parte_2 promuovevano il presente giudizio nei confronti di _1
, chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento di
[...] quanto dovuto per la prestazione professionale di patrocinio dei ricorrenti, oltre interessi, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, eccepiva l'improcedibilità delle avverse domande,
e, in subordine, chiedeva la rideterminazione del compenso dovuto anche in ragione di quanto dedotto in atti, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Istruita la causa documentalmente, la stessa veniva celebrata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza dell'01/07/2025, nella quale il Giudicante si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione, sollevata dalla resistente, in relazione all'incombente della negoziazione assistita: a tacer d'altro, quest'ultima non è prevista a pena di improcedibilità nel caso di specie, visto che, da un lato, il rito de quo prevede la possibilità del patrocinio personale (art. 14, comma 3, del D.lgs. n. 150 del 2011) e quest'ultimo eccettua dall'obbligatorietà dell'ADR in ispecie (art. 3, comma 7, del D.L.
n. 132 del 2014 e successive modificazioni), mentre, dall'altro, il contratto concluso tra le parti qualifica la resistente come consumatrice e ciò esclude la necessità della negoziazione assistita (art. 3, comma 1, del D.L. n. 132 del 2014 e successive modificazioni).
2 3. Nel merito, le domande dei ricorrenti devono essere accolte nei termini che seguono.
3.1. Quanto all'an dei crediti azionati, occorre evidenziare che risulta comprovato il negozio di patrocinio tra le odierne parti.
In tal senso depongono non solo e non tanto la procura alle liti a suo tempo conferita e depositata (doc. 3 dei ricorrenti), ma anche e soprattutto il recesso della resistente (doc. 12 dei ricorrenti), che, avendo come destinatari gli avv.ti Parte_1
e e menzionando espressamente “il mandato a Voi Parte_2 conferito”, nonché le “Vostre residue competenze nel caso in cui l'attività da Voi prestata non risulti già integralmente pagata”, evidenzia come fossero i ricorrenti i difensori o comunque i creditori della resistente. A fronte di ciò risulta smentita l'asserzione, priva di altra prova, che il contratto de quo sia intercorso con uno studio professionale soggettivamente distinto dai ricorrenti, come affermato nella comparsa di costituzione e risposta.
3.2. Non sono fondate, poi, le restanti doglianze della resistente.
3.2.1. Anzitutto, non emerge esservi stato un conflitto di interessi tra la resistente e indicato come Persona_1 parimenti assistito dai ricorrenti. Invero, la sola prospettazione del rapporto di clientela predetto, della debenza e/o dei pagamenti di nonché dell'interesse di Persona_1 quest'ultimo al giudizio dell'odierna resistente (circostanze su cui verte l'interrogatorio formale non ammesso) non sono sufficienti per ritenere sussistere e provato né un conflitto di interessi tra e anziché una Controparte_1 Persona_1 convergenza di intenti tra i medesimi soggetti, né che di tale specifica (ma ipotetica) divergenza di obiettivi avessero contezza i difensori succitati, tanto meno potendo evincersi quanto predetto per presunzioni o recta via dai documenti depositati.
3.2.1.1. Ciò rende superfluo aggiungere che non è stato neanche provato come l'appartenenza di alla clientela dei Persona_1 ricorrenti abbia influenzato negativamente il patrocinio di
[..
[...] con consequenziale esclusione della buona fede Controparte_2 dell'eccezione ex art. 1460, comma 2, c.c., quand'anche a medesimo esito non si intendesse pervenire solo in base all'orientamento alla stregua del quale “Per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto” (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22353 del 03/11/2010,
Rv. 614704 - 01).
3.2.2. Parimenti manca la buona fede ex art. 1460, comma 2, c.c. circa la doglianza di falsità e/o di pregiudizio delle difese approntate dai ricorrenti rispetto alla resistente: nel caso di specie non è stata nemmeno allegata quale passata o futura conseguenza giuridica sia derivata o probabilisticamente derivabile dalle censurate caratteristiche della linea difensiva.
4. Per quanto attiene al quantum dei crediti azionati, premessi
A. i principi della Suprema Corte, secondo i quali “la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le "poste" o "voci" in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice” (Sez.
U, Sentenza n. 14699 del 18/06/2010, Rv. 613539 – 01, Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 8160 del 2001, Cass., Sez. 2, Sentenza n.
242 del 11/01/1997, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3019 del
4 14/11/1973), tale presunzione relativa fa riferimento agli esborsi compiuti ed alle prestazioni effettuate (così Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 932 del 30/01/1997, Rv. 502130 – 01,
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 242 del 11/01/1997, Rv. 501686 –
01, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3194 del 2016), rimanendo al giudice la valutazione della congruità dei compensi anche rispetto al d.m. ratione temporis di riferimento,
B. l'infondatezza delle suesposte difese della resistente,
C. il documentato patrocinio dei ricorrenti fino ai momenti terminali della fase istruttoria,
D. il valore indeterminabile della controversia e la sua complessità media, viste la pluralità di punti in contestazione anche in relazione all'“interesse” al disconoscimento e la presenza di una istruttoria sia orale, sia a mezzo CTU,
E. la mancanza di contestazione specifica (anche alla luce dei principi, ex multis, di Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020, Rv. 658756 - 01) della prospettata contribuzione qualitativa e quantitativa di entrambi i ricorrenti alle difese della resistente,
F. la prova di un unico acconto di € 3.800,00 a parziale deconto dei crediti azionati monitoriamente, stanti i doc. 13 di parte resistente, nonché 14 e 15 dei ricorrenti, riferendosi testualmente i doc. 11 e 12 della resistente ad attività professionali esorbitanti dal presente giudizio, e questo anche a prescindere da come il d.m. ratione temporis pertinente distingua tra negoziazione assistita e fase introduttiva o di studio del giudizio, si sarebbe dovuto liquidare complessivamente, per entrambi i ricorrenti, il compenso complessivo di € 6,80 per spese vive non contestate e documentate (doc. 9 dei ricorrenti) e di € 7.281,00 per compensi (fase di studio € 2.127,00, fase introduttiva €
1.416,00, fase istruttoria/di trattazione € 3.738,00), oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15%, da cui detrarre l'acconto versato di complessivi € 3.800,00.
5 Ne deriva la congruità dell'importo capitale, comprensivo di accessori diversi dagli interessi, richiesto per entrambi i ricorrenti per l'ammontare capitale complessivo di € 3.917,33, ripartito, in base alle note di cui ai doc. 14 e 15 dei ricorrenti e vista la natura parziaria delle obbligazioni de quibus, in €
2.152,43 in favore dell'avv.to e di € 1.764,90 in Parte_2 favore dell'avv.to . Parte_1
Su queste ultime due cifre capitale sono altresì dovuti gli interessi richiesti, vale a dire quelli ex art. 1284, comma 4,
c.c., dalla data del 17/04/2025 della domanda giudiziale e sino al soddisfo.
5. Le spese processuali del presente procedimento seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore dei ricorrenti, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, il minor importo per la fase istruttoria/di trattazione e per quella decisoria (e ciò in ragione della natura documentale della controversia e della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), la carenza di difese sufficientemente differenziate da determinare un aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., la riconoscibilità dell'aumento del 30% ex art. 4, comma 1bis, di detto D.M. ma limitatamente alla fase introduttiva (visti il solo ricorso e l'afferenza a tale fase del collegamento ai documenti contestualmente prodotti, alla luce della menzione degli “allegati” alla lettera b) del comma 5 del predetto art. 4), in € 154,25 per spese vive ed € 2.680,50 per compensi (fase di negoziazione assistita € 851,00, fase di studio
€ 425,00, fase introduttiva € 552,50 [= 425,00 + 30%], fase istruttoria € 426,00, fase decisoria € 426,00), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando
6 sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accertate e dichiarate le prestazioni professionali indicate e valorizzate per come indicate in parte motiva, condanna al pagamento dei seguenti importi: Controparte_1
- in favore dell'avv.to € 2.152,43, oltre Parte_2 interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data del
17/04/2025 e sino al soddisfo,
- in favore dell'avv.to € 1.764,90, oltre Parte_1 interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data del
17/04/2025 e sino al soddisfo;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna al pagamento, in favore degli Controparte_1 avv.ti ed delle spese Parte_2 Parte_1 processuali del presente procedimento, liquidate in € 154,25 per spese vive ed € 2.680,50 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 01/07/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza dell'01/07/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2340/2025 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza dell'01/07/2025, promossa da
C.F. , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv.to VICO RENATO C.F._2 ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC e lo studio di quest'ultimo, in ROTONDA DEI MILLE 1 24122 BERGAMO, giuste procure in calce al ricorso,
RICORRENTI, nei confronti di
C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'avv.to LA VIA ENRICO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA CUCCHI 8 24122 BERGAMO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE,
1 avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni come da verbale di udienza dell'01/07/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2011, depositato in data 17/04/2025, gli avv.ti e Parte_1 Parte_2 promuovevano il presente giudizio nei confronti di _1
, chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento di
[...] quanto dovuto per la prestazione professionale di patrocinio dei ricorrenti, oltre interessi, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, eccepiva l'improcedibilità delle avverse domande,
e, in subordine, chiedeva la rideterminazione del compenso dovuto anche in ragione di quanto dedotto in atti, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Istruita la causa documentalmente, la stessa veniva celebrata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza dell'01/07/2025, nella quale il Giudicante si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione, sollevata dalla resistente, in relazione all'incombente della negoziazione assistita: a tacer d'altro, quest'ultima non è prevista a pena di improcedibilità nel caso di specie, visto che, da un lato, il rito de quo prevede la possibilità del patrocinio personale (art. 14, comma 3, del D.lgs. n. 150 del 2011) e quest'ultimo eccettua dall'obbligatorietà dell'ADR in ispecie (art. 3, comma 7, del D.L.
n. 132 del 2014 e successive modificazioni), mentre, dall'altro, il contratto concluso tra le parti qualifica la resistente come consumatrice e ciò esclude la necessità della negoziazione assistita (art. 3, comma 1, del D.L. n. 132 del 2014 e successive modificazioni).
2 3. Nel merito, le domande dei ricorrenti devono essere accolte nei termini che seguono.
3.1. Quanto all'an dei crediti azionati, occorre evidenziare che risulta comprovato il negozio di patrocinio tra le odierne parti.
In tal senso depongono non solo e non tanto la procura alle liti a suo tempo conferita e depositata (doc. 3 dei ricorrenti), ma anche e soprattutto il recesso della resistente (doc. 12 dei ricorrenti), che, avendo come destinatari gli avv.ti Parte_1
e e menzionando espressamente “il mandato a Voi Parte_2 conferito”, nonché le “Vostre residue competenze nel caso in cui l'attività da Voi prestata non risulti già integralmente pagata”, evidenzia come fossero i ricorrenti i difensori o comunque i creditori della resistente. A fronte di ciò risulta smentita l'asserzione, priva di altra prova, che il contratto de quo sia intercorso con uno studio professionale soggettivamente distinto dai ricorrenti, come affermato nella comparsa di costituzione e risposta.
3.2. Non sono fondate, poi, le restanti doglianze della resistente.
3.2.1. Anzitutto, non emerge esservi stato un conflitto di interessi tra la resistente e indicato come Persona_1 parimenti assistito dai ricorrenti. Invero, la sola prospettazione del rapporto di clientela predetto, della debenza e/o dei pagamenti di nonché dell'interesse di Persona_1 quest'ultimo al giudizio dell'odierna resistente (circostanze su cui verte l'interrogatorio formale non ammesso) non sono sufficienti per ritenere sussistere e provato né un conflitto di interessi tra e anziché una Controparte_1 Persona_1 convergenza di intenti tra i medesimi soggetti, né che di tale specifica (ma ipotetica) divergenza di obiettivi avessero contezza i difensori succitati, tanto meno potendo evincersi quanto predetto per presunzioni o recta via dai documenti depositati.
3.2.1.1. Ciò rende superfluo aggiungere che non è stato neanche provato come l'appartenenza di alla clientela dei Persona_1 ricorrenti abbia influenzato negativamente il patrocinio di
[..
[...] con consequenziale esclusione della buona fede Controparte_2 dell'eccezione ex art. 1460, comma 2, c.c., quand'anche a medesimo esito non si intendesse pervenire solo in base all'orientamento alla stregua del quale “Per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto” (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22353 del 03/11/2010,
Rv. 614704 - 01).
3.2.2. Parimenti manca la buona fede ex art. 1460, comma 2, c.c. circa la doglianza di falsità e/o di pregiudizio delle difese approntate dai ricorrenti rispetto alla resistente: nel caso di specie non è stata nemmeno allegata quale passata o futura conseguenza giuridica sia derivata o probabilisticamente derivabile dalle censurate caratteristiche della linea difensiva.
4. Per quanto attiene al quantum dei crediti azionati, premessi
A. i principi della Suprema Corte, secondo i quali “la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le "poste" o "voci" in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice” (Sez.
U, Sentenza n. 14699 del 18/06/2010, Rv. 613539 – 01, Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 8160 del 2001, Cass., Sez. 2, Sentenza n.
242 del 11/01/1997, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3019 del
4 14/11/1973), tale presunzione relativa fa riferimento agli esborsi compiuti ed alle prestazioni effettuate (così Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 932 del 30/01/1997, Rv. 502130 – 01,
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 242 del 11/01/1997, Rv. 501686 –
01, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3194 del 2016), rimanendo al giudice la valutazione della congruità dei compensi anche rispetto al d.m. ratione temporis di riferimento,
B. l'infondatezza delle suesposte difese della resistente,
C. il documentato patrocinio dei ricorrenti fino ai momenti terminali della fase istruttoria,
D. il valore indeterminabile della controversia e la sua complessità media, viste la pluralità di punti in contestazione anche in relazione all'“interesse” al disconoscimento e la presenza di una istruttoria sia orale, sia a mezzo CTU,
E. la mancanza di contestazione specifica (anche alla luce dei principi, ex multis, di Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020, Rv. 658756 - 01) della prospettata contribuzione qualitativa e quantitativa di entrambi i ricorrenti alle difese della resistente,
F. la prova di un unico acconto di € 3.800,00 a parziale deconto dei crediti azionati monitoriamente, stanti i doc. 13 di parte resistente, nonché 14 e 15 dei ricorrenti, riferendosi testualmente i doc. 11 e 12 della resistente ad attività professionali esorbitanti dal presente giudizio, e questo anche a prescindere da come il d.m. ratione temporis pertinente distingua tra negoziazione assistita e fase introduttiva o di studio del giudizio, si sarebbe dovuto liquidare complessivamente, per entrambi i ricorrenti, il compenso complessivo di € 6,80 per spese vive non contestate e documentate (doc. 9 dei ricorrenti) e di € 7.281,00 per compensi (fase di studio € 2.127,00, fase introduttiva €
1.416,00, fase istruttoria/di trattazione € 3.738,00), oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15%, da cui detrarre l'acconto versato di complessivi € 3.800,00.
5 Ne deriva la congruità dell'importo capitale, comprensivo di accessori diversi dagli interessi, richiesto per entrambi i ricorrenti per l'ammontare capitale complessivo di € 3.917,33, ripartito, in base alle note di cui ai doc. 14 e 15 dei ricorrenti e vista la natura parziaria delle obbligazioni de quibus, in €
2.152,43 in favore dell'avv.to e di € 1.764,90 in Parte_2 favore dell'avv.to . Parte_1
Su queste ultime due cifre capitale sono altresì dovuti gli interessi richiesti, vale a dire quelli ex art. 1284, comma 4,
c.c., dalla data del 17/04/2025 della domanda giudiziale e sino al soddisfo.
5. Le spese processuali del presente procedimento seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore dei ricorrenti, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, il minor importo per la fase istruttoria/di trattazione e per quella decisoria (e ciò in ragione della natura documentale della controversia e della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), la carenza di difese sufficientemente differenziate da determinare un aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., la riconoscibilità dell'aumento del 30% ex art. 4, comma 1bis, di detto D.M. ma limitatamente alla fase introduttiva (visti il solo ricorso e l'afferenza a tale fase del collegamento ai documenti contestualmente prodotti, alla luce della menzione degli “allegati” alla lettera b) del comma 5 del predetto art. 4), in € 154,25 per spese vive ed € 2.680,50 per compensi (fase di negoziazione assistita € 851,00, fase di studio
€ 425,00, fase introduttiva € 552,50 [= 425,00 + 30%], fase istruttoria € 426,00, fase decisoria € 426,00), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando
6 sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accertate e dichiarate le prestazioni professionali indicate e valorizzate per come indicate in parte motiva, condanna al pagamento dei seguenti importi: Controparte_1
- in favore dell'avv.to € 2.152,43, oltre Parte_2 interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data del
17/04/2025 e sino al soddisfo,
- in favore dell'avv.to € 1.764,90, oltre Parte_1 interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data del
17/04/2025 e sino al soddisfo;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna al pagamento, in favore degli Controparte_1 avv.ti ed delle spese Parte_2 Parte_1 processuali del presente procedimento, liquidate in € 154,25 per spese vive ed € 2.680,50 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 01/07/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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