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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 07/04/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2358 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), nella sua qualità di titolare e legale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro tempore dell'omonima Impresa Edile, con l'avv. MARCO MORLACCHINI
-attore-
CONTRO
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), e C.F._2 [...]
(C.F. ), con l'avv. MAURIZIO MOTTA CP_2 C.F._3
-convenuti-
Conclusioni: Le Parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc e note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5 dicembre 2024, in conformità all'art. 127 ter c.p.c.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione1
1. Sui fatti di causa
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella sua qualità di titolare e Parte_1 legale rappresentante pro tempore dell'omonima Impresa Edile, conveniva in giudizio
[...]
e l' , chiedendo al Tribunale, CP_2 Controparte_1 in via preliminare, di pronunciare un'ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. per l'importo di € 42.700,00, oltre interessi dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo in relazione alla fattura n. 18/A del 2019 e nel merito, accertato l'inadempimento dell' e di Controparte_1 al pagamento del costo delle lavorazioni edili eseguite dall'Impresa MA in CP_2 favore dei Convenuti, in forza del contratto di appalto concluso oralmente dalle Parti, di condannare i Convenuti in solido al pagamento dell'importo complessivo di € 84.895,53 oltre
IVA e interessi, al lordo della eventuale riduzione in ipotesi di accertamento dei vizi delle opere compiute, nonché a risarcire all'Attore il danno da mancato guadagno, conseguente al recesso unilaterale dal contratto ad opera dei Convenuti, al netto di quanto già incassato, ovvero secondo equità e giustizia.
A sostegno della domanda, Parte attrice deduceva che: - in data 17.9.2018, presso l'
[...]
, in Langhirano (PR), e la di lui Controparte_1 CP_2 moglie, proponevano a di occuparsi dell'esecuzione di Controparte_1 Parte_1 alcuni lavori edili per un costo complessivo indicativo di € 480.000,00, come da computo metrico delle opere edili già quotate e prezzate, redatto dallo Studio Tecnico Associato Geom. ed inviato al titolare dell'Impresa MA, in data 19.10.2018, il quale inviava Controparte_3 una prima offerta in data 24.10.2018 ed in data 9.11.2018 una seconda quotazione dei lavori, per un ammontare totale di € 134.953,42, a seguito di esplicita richiesta di di CP_2 applicazione di uno sconto maggiore;
- ottenuto il permesso di costruire, in data 3.3.2019, in occasione di un sopralluogo sul cantiere, il geom. anche alla presenza di CP_3 [...]
, formulava il cronoprogramma dei lavori da eseguire e compiuti gli ulteriori CP_2 adempimenti richiesti, comunicava alle Parti che avrebbe predisposto un contratto d'appalto da fare sottoscrivere alle Parti, che però non venne mai consegnato;
- in data 5.3.2019 venivano iniziati gli scavi, che tuttavia si interrompevano anzitempo per problemi sorti tra e la Rota CP_2
Stalle, la società incaricata di realizzare la stalla metallica prefabbricata destinata ai caprini, circostanza che causava un inasprimento dei rapporti tra e l'ing. il quale in data CP_2 CP_3
18.6.2019 formalizzava la rinuncia all'incarico di Direttore dei Lavori e Responsabile della
Sicurezza e veniva poi sostituito dall'ing. - i lavori riprendevano in data Persona_1
6.7.2019, dopo che , come da accordi, rimuoveva un filare di viti che ostacolava l'ingresso CP_2 al cantiere da parte di mezzi pesanti e venivano realizzate le opere di cui allo stato di avanzamento lavori del 20.8.2019, cui faceva seguito l'emissione della fattura n. 9/A del
20.08.2019 pari ad € 41.443,40 da parte dell'Impresa MA e la consegna al del CP_2 documento di trasporto anche per la fornitura di ferro per armature;
- in attesa che Rota Stalle procedesse all'installazione della struttura metallica della stalla caprini, richiedeva CP_2 all'Impresa MA di procedere con l'esecuzione di altri lavori per i quali, però, erano necessari i relativi permessi comunali e la rimozione da parte di ENEL del contatore elettrico e dei cavi di collegamento dall'edificio; - i lavori di movimentazione terra venivano affidati alla Parte_2 di , che successivamente si occupò anche della demolizione del
[...] Persona_2 fabbricato fatiscente la quale veniva conclusa in data 20.9.2019; - il 10.10.2019, CP_2 informava l'Impresa MA che Rota Stalle stava organizzando il montaggio della stalla caprini e dal 18 al 21.10.2019 l'Impresa MA, la e la ditta Sani Rino conferivano in Parte_2 discarica i materiali di risulta della suddetta demolizione, dopo aver proceduto alle analisi a ciò propedeutiche;
- nei primi giorni di novembre, la Rota Stalle ultimava il montaggio della stalla caprini e nel frattempo, l'Impresa MA consegnava a le minute del computo metrico e CP_2 del contratto d'appalto per la costruzione della nuova abitazione familiare, con lo stato di avanzamento lavori delle opere eseguite nel mese di ottobre e la relativa fattura n. 11/A del
12.11.2019, per complessivi € 46.196,52, regolarmente pagata;
- accettato il computo metrico della nuova abitazione da parte del , il quale prometteva di completare e firmare il relativo CP_2 contratto d'appalto, venivano iniziati gli scavi ed eseguiti i lavori di cui allo stato di avanzamento lavori del 24.12.2019, in base alle indicazioni di Rota Stalle e del e su CP_2 indicazione di quest'ultimo, veniva poi realizzata extracapitolato una pavimentazione, sulla quale veniva installata dall'Impresa MA una risalente struttura metallica già in possesso del
, denominata “stallino”; - il 30.12.2019, l'Impresa MA consegnava al lo stato di CP_2 CP_2 avanzamento dei lavori eseguiti fino al 24.12.2019, per un ammontare complessivo di €
66.497,40 oltre Iva 22%, oltre ai documenti di trasporto relativi ai materiali impiegati e in data
31.12.2019, la fattura di acconto n. 18/A dell'ammontare di € 42.700,00, che non veniva pagata;
- verso la metà del mese di gennaio 2020, informava MA che avrebbe saldato la fattura CP_2
n. 18/A del 31.12.2019 solo una volta terminati la costruzione della sala mungitura, il montaggio dello stallino e la costruzione del caseificio e l'Impresa MA in un primo momento proseguiva i lavori che vennero però interrotti in data 6.2.2020, a fronte del persistente rifiuto del di pagare quanto dovuto;
- il 17.2.2020 ripresero i lavori per la realizzazione degli CP_2 scavi necessari per le nuove linee idrauliche che avrebbero dovuto essere posate dall'idraulico in data 18.2.2020, a seguito di ulteriore accordo con i Committenti in cui si prevedeva Pt_3 che, appena le tubazioni fossero state posate, l'Impresa MA avrebbe ritombato gli scavi e ricevuto i pagamenti rimasti in sospeso;
- in data 9.3.2020, nell'attesa che l'idraulico compisse quanto di sua competenza, l'Impresa MA riceveva una PEC da parte del Direttore dei Lavori, ing. in cui quest'ultimo contestava che gli scavi suddetti erano ancora aperti e che il Per_1 cantiere era in stato di abbandono da diversi mesi, intimando l'esecuzione di un'ulteriore serie di lavori entro il 31.3.2020; - tale PEC veniva riscontrata dalla Ricorrente, la quale chiariva che vi era stata un'interruzione dei lavori solo dal 6 al 17 febbraio 2020, a seguito del mancato pagamento della fattura 18/A del 31 dicembre 2019 e si dichiarava disponibile per l'eliminazione di eventuali vizi o difetti relativi alla pendenza del pavimento della stalla, specificando che i successivi lavori sarebbero stati svolti solo a seguito della sottoscrizione del contratto d'appalto e di accordo sull'esecuzione dei pagamenti in sospeso;
- in data 11.3.2020, il
MA teneva un incontro con e l'ing. all'esito del quale CP_1 CP_2 Per_1 quest'ultimo veniva incaricato di redigere una scrittura riassuntiva degli accordi raggiunti verbalmente e l'Impresa MA riprendeva quindi i lavori, sospendendoli nuovamente a causa del lockdown imposto dall'emergenza Covid;
- nel frattempo, l'ing. informava il Per_1
Ricorrente che il aveva chiesto di modificare in modo consistente l'accordo raggiunto in CP_2 data 11.3.2020, aggiungendo una serie di opere e di attività ivi non contemplate, riducendo l'ammontare della fattura insoluta di un importo unilateralmente determinato per asseriti vizi delle opere eseguite e prevedendo che l'Impresa MA avrebbe dovuto liberare il cantiere entro la fine del mese di marzo e non condividendo i termini delle modifiche unilateralmente disposte dalla Committenza, l'Impresa MA sospendeva i lavori e in data 9.9.2020, MA, nonostante avesse appreso che il si era rivolto ad altra impresa, si recava in cantiere e provvedeva, CP_2 sotto la direzione del Direttore dei Lavori, alla sua ulteriore messa in sicurezza, ivi accertando che la recinzione dello scavo era stata divelta e gravemente danneggiata, verosimilmente da chi aveva eseguito, all'insaputa del MA e dell'ing. spostamenti e sbancamenti di Per_1 terreno con mezzi pesanti sul retro della stalla;
- in data 14.9.2020, la Ricorrente inviava una e- mail volta a ribadire la non imputabilità dell'asserito abbandono del cantiere ed a precisare che ogni inadempimento o problematica evidenziata dal - salvo il problema relativo alla CP_2 pendenza della stalla, rispetto al quale ribadiva la propria disponibilità per eseguire i necessari rilievi ed interventi - non era imputabile all'Impresa MA e che, in particolare, gli scavi per gli allacci alla linea elettrica e all'acquedotto erano rimasti aperti più del dovuto a causa di un ritardo di intervento da parte di imprese terze e che lo scavo per la costruzione della villa era stato posto in sicurezza prima dell'intervento di terzi, i quali avevano divelto le recinzioni metalliche.
Si costituivano in giudizio l' Parte_4 [...]
, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo, in via preliminare, CP_2
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Piacenza in favore del Tribunale di Parma, ovvero del luogo in cui era stato concluso oralmente il contratto di appalto tra e Parte_1
e del luogo in cui i lavori edili dovevano essere eseguiti, nonché il difetto di Controparte_1 legittimazione passiva di , non avendo questi mai avuto alcun rapporto CP_2 contrattuale con l'Impresa MA e non essendo neppure al tempo sposato con CP_1
e concludeva, in via preliminare, per il rigetto dell'istanza ex art. 186 ter c.p.c., nel
[...] merito, per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata ed in via riconvenzionale, per la condanna dell'Impresa MA al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall' Controparte_1
a causa dell'inadempimento della controparte agli obblighi assunti, dal
[...] momento che la mancata ultimazione dei lavori edili entro il termine concordato dalle Parti aveva impedito alla Resistente di svolgere l'attività di allevamento e produzione casearia, con conseguente grave danno economico.
In particolare, l' convenuta deduceva che: - nel mese di settembre 2018, Controparte_1
veniva convocato da presso l' Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
per conferirgli l'incarico di eseguire delle opere edili
[...] Controparte_1 propedeutiche all'installazione di una stalla prefabbricata metallica eseguita dalla ditta Rota
Stalle; - le Parti si accordavano oralmente per l'esecuzione di diversi lavori edili che avrebbero dovuto essere conclusi dall'Impresa MA entro il mese di dicembre 2019, per permettere all' di iniziare l'attività di allevamento e produzione casearia;
- nello Controparte_1 specifico, i lavori affidati all'Impresa MA erano i seguenti: “la costruzione di un edificio ad uso di civile abitazione che avrebbe dovuto sorgere al posto dell'edificio canonico oggi non visibile perché demolito;
la realizzazione delle opere di fondazione e carpenteria, impiantistiche
e di finitura di un edificio nuovo destinato ad ospitare i capi caprini di età adulta e la relativa sala di mungitura;
la realizzazione di opere fondali e impiantistiche in un edificio già presente in azienda destinato ad ospitare i capi caprini di mesi 6 di vita (stallino); ristrutturazione di un edificio ad uso agricolo per la realizzazione di un locale ad uso caseificio”; - la CP_1 provvedeva al pagamento di due delle tre fatture emesse dall'Impresa MA in base allo stato di avanzamento lavori, per un ammontare complessivo pari ad € 71.863,00 oltre Iva, mentre, a seguito di alcune contestazioni sull'esecuzione dei lavori edili, veniva sospeso il pagamento della terza fattura, ammontante ad € 35.000,00 oltre Iva (Fattura nr. 18/A del 31-12-2019); - in data 9.3.2020, il Direttore dei Lavori, ing. con PEC inviata all'Impresa MA, Per_1 contestando la mancata realizzazione di parte dei lavori edili e l'esecuzione non a regola d'arte di alcuni di essi, sollecitava un incontro tra le parti per definire le opere da ultimare, individuare le modalità per eliminare i vizi lamentati o procedere a un loro deprezzamento, verificare la contabilità dei lavori eseguiti, perché ritenuta non chiara e per calcolare i danni che l' CP_1 lamentava per il fermo cantiere nonché per la ritardata consegna dei lavori ma,
[...] tuttavia, non seguiva alcun riscontro da parte di MA, il quale non faceva ripartire i lavori né provvedeva ad una eliminazione dei vizi e difetti contestati e non chiariva alla Committenza la contabilità del cantiere;
- in data 22.10.2020, l'architetto su incarico Testimone_1 dall' convenuta, evidenziava l'esistenza di vizi riguardanti la stalla, il Controparte_1 cosiddetto stallino, la casa di abitazioni e lo scavo, al netto dei quali i lavori edili compiuti dall'Impresa MA dovevano quantificarsi in una somma non superiore ad € 85.271,93; - in data 15.12.2020 il Comune di Langhirano, avendo riscontrato la presenza presso l' CP_1
di uno scavo profondo e pieno di acqua posto in aderenza del fabbricato, peraltro in
[...] uno stato di abbandono e di pericolo, ingiungeva alla l'immediata eliminazione e CP_1 rimozione dello stesso.
Rigettata l'istanza di emissione di ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. e concessi alle Parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., l'istruttoria si svolgeva mediante
CTU tecnica affidata all'ing. Persona_3
Terminata l'istruttoria ed esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale fissava udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
2. Sulla competenza territoriale del Tribunale di Piacenza
Va disattesa la preliminare eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla Parte
convenuta.
Ed invero, in tema di determinazione della competenza territoriale, il forum destinatae
solutionis, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182 c.c. co. 3, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro, qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata.
In particolare, le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore sono esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo, senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti, secondo quanto dispone l'art. 38 c.p.c., ultimo comma. Perciò per aversi la liquidità del credito è necessario e sufficiente che esso sia indicato in un preciso ammontare.
Nel caso di specie, l'Attore ha agito per il pagamento del corrispettivo relativo a un numero certo di prestazioni e le fatture poste a fondamento della domanda di pagamento indicano il preciso ammontare in denaro di ciascuna, non equivocabile né determinabile discrezionalmente.
L'asserito credito è quindi liquido e delimita la competenza che ben può essere quella del forum solutionis ovvero il domicilio del creditore a nulla rilevando, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, le contestazioni riferite all'an e al quantum debeatur che hanno reso necessario l'espletamento di una CTU (Cassazione civile sez. un., 13/09/2016,
n.17989; Sez. 2, Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021, Rv. 663393 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
7722 del 20/03/2019, Rv. 653444 - 01).
***
3. Sulla legittimazione passiva di CP_2
Allo stesso modo, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo a formulata dalla Difesa di parte convenuta in comparsa. CP_2
Come è noto, per aversi legittimazione passiva occorre che il convenuto corrisponda al soggetto che, secondo la prospettazione attorea, è la sua controparte nel rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ovvero colui in capo al quale l'attore (in senso sostanziale) afferma gravare la corrispondente obbligazione (o altra situazione giuridica passiva). La legittimazione passiva, quindi, non viene a mancare nelle ipotesi in cui l'attore sostenga che il convenuto è suo debitore ma quest'ultimo riesca a dimostrare che quel debito non esiste o non fa capo a lui, in quanto tale eccezione non rappresenta una questione di rito bensì di merito, concernendo l'effettiva titolarità del rapporto controverso.
Nel caso di specie, la Parte attrice, a fondamento della domanda di pagamento proposta anche nei confronti del , ha dedotto che nel corso del rapporto è stato quest'ultimo ad avere CP_2
contatti quotidiani con il signor MA impartendogli, in particolare, le istruzioni circa l'allocazione dello stallino, la finitura della sala mungitura, la costruzione del caseificio, la demolizione del fabbricato fatiscente e lo scavo per le fondazioni di quello nuovo.
Dunque, l'eccezione sollevata dai Convenuti rispetto all'individuazione di quale CP_2 soggetto eventualmente tenuto al pagamento del costo delle lavorazioni eseguite dall'Impresa
MA sul cantiere oggetto di causa, attiene all'esatta titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio e non concerne, invece, le condizioni dell'azione.
***
4. Sulla domanda di pagamento svolta dall'Impresa MA e sull'eccezione di inadempimento sollevata dalla Parte convenuta È principio pacifico in giurisprudenza, che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. (Cassazione
Civile, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15659
del 15 luglio 2011); allo stesso modo, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3587 del
11/02/2021; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. 1, Sentenza n. 13674 del
13/06/2006).
Ne consegue che anche in tema di inadempimento del contratto di appalto trova applicazione il principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che - allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore -
l'appaltatore abbia l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
Tale conclusione risponde all'esigenza di assicurare, in tema di condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, che la parte la quale chieda in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non sia, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione, se essa - come avviene per l'appaltatore - preceda l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15287 del
31/05/2024).
Ebbene, l'applicazione di tale regola al contratto di appalto, cui pacificamente si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto, implica che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto abbia l'onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, ossia di aver eseguito l'opera, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito, oggetto della sua pretesa.
Giova, infine, rilevare che la disciplina applicabile nel caso di specie non è quella è quella speciale di cui agli artt. 1667 e ss bensì quella generale ex art 1453 c.c. e ss., trattandosi di opera non finita, dal momento che “In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore per vizi e difformità dell'opera eseguita, prevista dagli artt. 1667 e ss. c.c., può configurarsi unicamente
quando lo stesso, completati i lavori, consegni al committente un'opera realizzata disattendendo i patti o non a regola d'arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei
lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del risultato di questi, a carico dell'appaltatore opera unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt.
1453 e ss. c.c.” (Cassazione civile sez. II, 27/03/2015, n.6284; Tribunale Milano, 10/09/2022,
n.497).
Ne consegue che in tema di appalto, in caso di omesso completamento dell'opera e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non può farsi applicazione delle norme in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere, di cui agli articoli 1667 e 1668 del codice civile, che richiedono necessariamente il totale compimento dell'opera ma, in applicazione della disciplina generale, il committente può esperire le azioni contrattuali, potendo chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno.
Da tutto quanto sopra premesso, deriva che quando il committente - come nel caso in esame - eccepisce l'inadempimento dell'appaltatore (deducendo la sussistenza di difformità o vizi dell'opera), a fronte di una domanda di pagamento del corrispettivo convenuto da parte dell'appaltatore, quest'ultimo ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
Nel caso in esame, il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria da parte dell'Impresa
MA è il contratto orale per l'esecuzione di lavori edili sui corpi di fabbrica intestati a
[...]
e locati, mediante contratto di affitto di fondo rustico, a CP_2 Controparte_1
L'Impresa MA svolge la domanda di pagamento sia nei confronti dell' agricola CP_1
convenuta, con cui pacificamente è intercorso oralmente un contratto di appalto per l'esecuzione delle opere che saranno meglio descritte nel prosieguo, sia nei confronti di
, sulla base dell'assunto che era stato il convenuto ad intrattenere rapporti CP_2 CP_2 quotidiani con il signor MA e con le imprese che si sono occupate dell'esecuzione delle opere per cui è causa, impartendo loro, in particolare, le istruzioni circa l'allocazione dello stallino, la finitura della sala mungitura, la costruzione del caseificio, la demolizione del fabbricato fatiscente e lo scavo per le fondazioni di quello nuovo, alla cui ultimazione aveva subordinato, contrariamente agli accordi intercorsi alla presenza dell'ing. il Per_1
pagamento del dovuto. Il Convenuto contesta la domanda di pagamento svolta nei propri confronti, eccependo CP_2
l'inesistenza di un rapporto contrattuale tra le Parti, posto che l' la Controparte_1 CP_1
è un'impresa individuale appartenente esclusivamente a la quale
[...] Controparte_1 provvede personalmente alla gestione della stessa, in forza del contratto d'affitto d'azienda agricola intercorso con il in data 29.3.2017 mentre il convenuto non ha alcun ruolo CP_2 CP_2 all'interno dell' convenuta, con la quale non ha mai intrattenuto alcun rapporto Controparte_1 di lavoro ed inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla Controparte, all'epoca dei lavori non era neanche sposato con la sig.ra CP_1
Le contestazioni mosse dal convenuto risultano fondate dal momento che dalla CP_2 documentazione versata in atti risulta che i beni immobili oggetto di causa, all'epoca della realizzazione delle opere contestate, erano locati alla sig.ra in forza di un Controparte_1
contratto di affitto di fondo rustico sottoscritto dagli odierni convenuti in data 29.3.2017 ed i titoli abilitativi per l'esecuzione dei lavori realizzati dall'Impresa edile MA sono tutti riconducibili all' . Controparte_1
A conferma che il rapporto contrattuale con l'Impresa MA coinvolgeva solo l'Azienda agricola convenuta, le due fatture emesse dall'odierno Attore per i lavori eseguiti per complessivi € 71.836,00, risultano intestate all' e furono dalla stessa pagate. Controparte_1
Ne consegue che, in mancanza di univoci elementi di segno contrario, appare non idonea a dimostrare l'esistenza di un rapporto contrattuale con il e dunque, a fondare il sorgere di CP_2 un'obbligazione di pagamento in capo allo stesso, la circostanza che il convenuto fosse CP_2 presente agli incontri presso l' Ed invero, tale circostanza al più avrebbe Controparte_1
potuto far sorgere il legittimo affidamento in capo al MA che le indicazioni fornite dal CP_2 erano, in qualche modo, riconducibili all' e dalla stessa condivise ma non è Controparte_1 sufficiente a fondare un'obbligazione di pagamento in capo ad un soggetto terzo estraneo al rapporto contrattuale inter partes.
Tanto premesso, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria svolta può ritenersi provato che le opere di competenza dell'Appaltatore non erano state terminate e/o non eseguite a regola d'arte.
Al riguardo soccorrono le conclusioni cui è pervenuto il CTU dalle quali non si ha motivo di dissentire se non con riferimento alle quote di responsabilità indicate in relazione alla costruzione/demolizione dello “stallino”, in quanto l'elaborato peritale ha vagliato - con i dovuti approfondimenti, con ampia motivazione e rimettendo al giudice le decisioni di diritto - ogni profilo tecnico della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, ad esse replicando con puntuale attenzione. Il Tribunale dunque - aderendo alle conclusioni del CTU, che ha tenuto conto dei rilievi dei
CTP, replicandovi - “esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei
consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
Pertanto, buona parte delle motivazioni della CTU si intende qui richiamata, attesa la legittimità
della motivazione per relationem all'intero elaborato della CTU, come affermato dalla sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 2607/2017, con la precisazione che con riferimento alla quota di responsabilità relativa alla costruzione dello stallino in mancanza dei titoli abilitativi e che per tale ragione, è stato successivamente rimosso, in mancanza di elementi che possano ritenere provata una quota maggiore di responsabilità a carico dell'Impresa MA, questo
Giudice ritiene più corretto individuare pari quote di responsabilità a carico delle Parti;
sicché, sia i costi relativi alla costruzione dello stallino che quelli necessari per la sua demolizione devono essere posti a carico della Parte attrice e della Convenuta nella misura Controparte_1
del 50% ciascuno.
In particolare, il CTU in relazione alla natura, all'entità ed al valore dei lavori eseguiti dall'Impresa MA ha accertato che:
1. In relazione alla “Stalla”, le opere realizzate da Parte Attrice sono consistite in scavi;
fornitura e posa conglomerati cementizi comprensivi di acciaio di armatura e formazione delle casserature;
realizzazione murature dei locali (o laboratori) per la lavorazione e/o trasformazione del latte;
realizzazione degli intonaci;
realizzazione di sottofondi dei piazzali e pavimenti della “Stalla”; realizzazione reti di adduzione idrica e di scarico, oltre alle opere previste per lo svolgimento dell'attività di cantiere in sicurezza.
Tali opere furono precedute dalla compilazione di un preventivo di spesa da parte dell' , redatto sulla scorta di un Computo Metrico predisposto Controparte_4
dal geom. su incarico di Parte Convenuta, per un importo complessivo Controparte_3 di € 134.953,42, di cui € 129.913,88 per le opere di natura edile (al netto dello sconto del
3%) ed € 5.039,54 per i costi della sicurezza.
La fornitura e la posa del corpo di fabbrica della “ ” fu affidata invece ad altra Pt_5
impresa.
2. Circa le opere sul “Fabbricato rurale pre-esistente” l'Impresa MA aveva preventivato lavori per un importo complessivo di € 261.545,80 e gli stessi riguardavano: la demolizione del fabbricato esistente;
scavi; fornitura e posa conglomerati cementizi comprensivi di acciaio di armatura e casserature;
realizzazione murature;
realizzazione dei solai;
realizzazione delle scale, realizzazione nuova struttura di copertura comprensiva di manto e lattonerie;
realizzazione cappotto esterno;
realizzazione murature divisorie;
cantierizzazione e l'importo concordato risultava comprensivo dei costi per la realizzazione della recinzione del cantiere, l'installazione del quadro elettrico, per l'impiego dei ponteggi necessari e per il noleggio della gru di cantiere.
I lavori ebbero inizio il 23 Ottobre 2019 e comportarono esclusivamente la realizzazione, da parte dell' : • della demolizione del corpo di Controparte_4 fabbrica a carattere abitativo;
• dello scavo necessario alla realizzazione del piano interrato;
• dei pali lungo il lato rivolto ad Est del corpo di fabbrica tuttora esistente.
3. Per quanto concerne la realizzazione delle opere legate allo ” che avvenne da Per_4 parte dell' senza che venisse predisposta, preventivamente, Controparte_4
alcuna offerta ed alcun contratto sottoscritto fra le Parti, i lavori realizzati hanno riguardato la fornitura e posa conglomerato cementizio comprensivo di acciaio di armatura e casserature per la realizzazione del basamento;
montaggio della struttura metallica prefabbricata;
realizzazione del drenaggio perimetrale. Sulla base della documentazione in atti è possibile collocare la realizzazione del corpo di fabbrica fra la metà del mese di novembre dell'anno 2019 e la prima decade del mese di marzo dell'anno 2020.
4. Dall'analisi della documentazione contabile è emerso che, nell'ambito dello svolgimento dei lavori, l'Impresa ha provveduto ad emettere: • la fattura n° 9/A Parte_1 del 20 Agosto 2019, il cui ammontare risulta essere pari ad € 33.970,325 (+ I.V.A.) a cui corrisponderebbe lo Stato di Avanzamento Lavori n° 1, dalla consultazione del quale si evince che € 33.522,33 sono riconducibili alle opere della “ ”, mentre € 448,00 (+ Pt_5
I.V.A) sono riconducibili ai lavori della “Casa” (fabbricato rurale pre-esistente che, in seguito, verrà parzialmente demolito); • la fattura n° 11/A del 12 Novembre 2019 il cui ammontare risulta essere pari ad € 37.866,00 (+ I.V.A.) a cui corrisponde il SAL n° 2, dalla consultazione del quale si evince che € 10.641,00 sono riconducibili alle opere della “ ”, mentre € 27.255,00 (+ I.V.A) sono riconducibili ai lavori della “Casa” Pt_5
(fabbricato rurale pre-esistente demolito parzialmente); • la fattura n° 18/A del 31
Dicembre 2019 il cui ammontare risulta essere pari ad € 35.000,00 (+ I.V.A.) a cui corrisponde ad una parte del SAL n° 3, dalla consultazione del quale si evince che € 42.357,92 sono riconducibili alle opere della “ ”, € 18.079,00 sono riconducibili Pt_5 allo “ ” ed € 6.060,48 (+ I.V.A) sono riconducibili ai lavori legati alla “ Per_4 Parte_6
”; • il SAL n° 4 del 12 marzo 2020 il cui ammontare risulta essere pari ad €
[...]
84.895,53 (+ I.V.A.) a cui corrispondono, oltre alle opere precedentemente esposte con il
SAL n° 3 (€ 46.469,92 oltre all'IVA riconducibili alla “ ”; € 18.079,00 oltre Pt_5 all'IVA riconducibili allo “ ” ed € 6.060,48 oltre all'I.V.A riconducibili ai lavori Per_4 legati alla “ ”) anche le opere legate alla per € Parte_6 Parte_7
9.442,13 (+ I.V.A.) ed il “Montaggio della struttura metallica prefabbricata” dello
“ ” per un importo di € 4.844,00 (+ I.V.A.); per un totale complessivo dei lavori, Per_4 richiesto da Parte Attrice, pari a: € 33.970,325 (Fatt. 9/A del 20/08/2019) + € 37.866,00
(Fatt. 11/A del 12/11/2019) + € 84.895,53 (SAL n° 4 comprensivo della Fatt. 18/A del
31/12/2019) = € 156.731,86 + I.V.A.. Pt_8
Considerato che la fattura n° 9/A del 20 Agosto 2019, il cui ammontare risulta essere pari ad € 33.970,325 (+ I.V.A.) e che la fattura n° 11/A del 12 Novembre 2019, il cui ammontare risulta essere pari ad € 37.866,00 (+ I.V.A.), risultano pagate, l'
[...]
chiede il pagamento del SAL n° 4 pari ad € 84.895,53 (+ I.V.A.) Controparte_4
precisando che, detto importo, ricomprende anche i costi esposti riconducibili alla fattura n° 18/A del 31 Dicembre 2019 il cui imponibile risulta essere pari ad € 35.000,00 (+
I.V.A.) e che non fu mai pagata.
Inoltre, in relazione ai vizi e difetti lamentati dalla Parte convenuta il CTU ha accertato:
- l'esistenza di grossi problemi di allagamento durante gli eventi piovosi dovuti ad un errato calcolo delle pendenze. In particolare, nel tratto di platea retrostante la stalla, la pendenza confluisce verso l'interno anziché verso l'esterno ed ha quantificato per le opere di ripristino costi per € 3.776,53;
- l'esistenza di difetti nella planarità della pavimentazione con conseguente difficoltà di chiusura dei portoni ubicati a Nord ed ha quantificato i costi di intervento in € 1.000,00;
- l'esistenza di difetti nella pavimentazione all'interno della stalla, che presenta numerose cavillature ed in quella esterna che presenta delle evidenti bocciardature ed ha quantificato un danno da deprezzamento di complessivi € 4.000,00;
- che i pannelli perimetrali prefabbricati del corpo di fabbrica non sono appoggiati ad un cordolo porta-muro perimetrale. In pratica la pavimentazione interna e la pavimentazione esterna sono collocate (circa) alla medesima quota ed il pannello prefabbricato perimetrale del corpo di fabbrica ne costituisce l'elemento di discontinuità. La conformazione rilevata fa presumere, proprio a causa della mancanza del cordolo porta-muro, l'assenza del “water stop” e in casi come questi, è probabile che possano generarsi fenomeni di tipo infiltrativo di cui però il CTU non ha trovato alcun riscontro.
L'analisi eseguita anche sul supporto documentale ci evidenzia che il “water stop” fu previsto nel computo metrico redatto dal Geom. e fu preventivato Controparte_3 dall' per un importo complessivo lordo di € 1.664,82 (+ Controparte_4
I.V.A.) ma non fu esposto fra le opere eseguite dalla medesima Impresa;
inoltre,
l'edificazione della “Stalla” avvenne sulla base dei predetti computo/preventivo, ma non in perfetta aderenza ad essi, anche in considerazione: • alle modifiche che di volta in volta vennero apportate al progetto iniziale (così come si può desumere dalla consultazione degli elaborati grafici allegati ai Titoli Abilitativi) attraverso il quale fu elaborato il computo metrico che non subì mai, nel tempo, alcun aggiornamento;
• alle modifiche apportate proprio nell'ambito dell'attuazione dei lavori. E' doveroso precisare, inoltre, che dal 20 Giugno 2019 (data della rinuncia dell'incarico da parte del
Geom. al 23 Ottobre 2019 (data di cui venne ufficialmente nominato Controparte_3
l'Ing. il cantiere è rimasto privo della figura del Direttore dei Lavori;
Persona_1
professionista che obbligatoriamente deve essere nominato, e che, oltre ad avere un ruolo determinante nella definizione degli aspetti costruttivi come quello in esame, è anche la figura professionale necessaria per coordinare le imprese vigilando sulla corretta realizzazione dell'opera affinché la stessa venga compiuta sulla base del contratto. Infine, il CTU ha precisato che la posa della struttura prefabbricata non avvenne da parte dell'Impresa , ma avvenne da parte di una Ditta Parte_1
(sembrerebbe la incaricata direttamente dal Committente che, Parte_9 prima di procedere con l'installazione dei pannelli prefabbricati, se effettivamente constatata la criticità legata alla mancanza del “water stop”, avrebbe dovuto avvertire il
Direttore dei Lavori e/o la propria Committenza circa i possibili problemi anche al fine di attuarne le opportune azioni correttive. Per questa ragione, ai fini dell'attribuzione della responsabilità del vizio lamentato e qualora fosse confermata l'assenza del “water stop”, il CTU ritiene che le medesime responsabilità debbano essere suddivise fra l' , proprio perché si tratta di una delle opere specificatamente Controparte_4
commissionategli ma non realizzata;
il Direttore dei Lavorio, qualora il medesimo non fosse stato nominato, il Committente/Titolare del provvedimento edilizio ritenuto che il ruolo decisionale e di coordinamento fra le Imprese, in assenza del Direttore dei Lavori, fosse svolto dal Committente/Titolare nonché all'impresa installatrice del prefabbricato qualora avesse provveduto all'installazione delle pareti prefabbricate pur in assenza, se confermata, del “water stop” e che risulta, invece, impossibile stabilire l'importo dell'eventuale risarcimento considerato che nell'ambito delle OP, nel corso delle quali sono stati praticati n° 3 sopralluoghi avvenuti il 13 luglio 2022, il 30 novembre 2022 ed il 14 giugno 2023, non è stata riscontrata l'effettiva sussistenza del lamentato vizio, la sua entità e la propria diffusione.
- che non è stato possibile rilevare la presenza della pietra e pietrisco al di sotto delle fondazioni, posto che questa specifica verifica avrebbe comportato una “prova di demolizione”, più o meno diffusa, per stabilirne la presenza o meno di questo specifico materiale e che anche per questo lamentato vizio vale l'analisi, esposta nel punto precedente, inerente all'evoluzione del progetto che non è andata di pari passo con l'aggiornamento del computo e/o del preventivo ed alle figure che hanno operato nell'ambito dell'esecuzione dell'opera; detti costi, comunque, non furono esposti dall'Impresa ; Parte_1
- che dalla documentazione fotografica e dalle testimonianze dirette si è potuto facilmente appurare l'utilizzo di macerie provenienti dalla demolizione del vicino fabbricato di abitazione come materiale di riempimento tra le travi rovesce costituenti le fondazioni ed il CTU ha quantificato l'importo stimato a titolo di risarcimento danni di € 797,96 sulla base della differenza fra il quantitativo riportato nei DDT ed il quantitativo riportato nella Fatt. n° 11/A del 12 novembre 2019;
- l'esistenza di sensibili “fuori piombo” di alcuni pilastri metallici ed in particolare per il pilastro di destra del portone dell'ingresso principale alla “ ” ed i pilastri (di destra e Pt_5
di sinistra) del portone collocato sul retro ma tali imperfezioni, probabilmente addebitabili ad una non perfetta posa dei tirafondi dei pilastri, costituiti da barre filettate annegate nel getto di fondazione a cui sono fissate i pilastri metallici mediante l'impiego di rondelle e bulloni, ad avviso del CTU sono del tutto contenute e non hanno precluso la buona riuscita dell'opera e la posa delle ulteriori componentistiche, fra cui appunto i serramenti, oltre a non aver compromesso l'impiego del fabbricato e lo svolgimento dell'attività per la quale è stato costruito.
- che le linee di scarico risultano del tutto completate, pur avendo comunque constatato che alcuni chiusini (in ghisa) di determinati pozzetti sono semplicemente appoggiati e privi della sigillatura cementizia laterale che garantirebbe l'ancoraggio e la stabilità del chiusino stesso. Per questa ragione il CTU ha stimato un importo per la sigillatura di detti pozzetti pari ad € 2.000,00.
- che lo “Stallino” risulta ricadere all'interno della “Aree a pericolosità Geomorfologica molto elevata” (Art. 62) in cui è vietata, così come prescritto all'art. 64 comma 5, “…la nuova edificazione…” e che la realizzazione dell'opera è avvenuta senza i necessari provvedimenti edilizi tendenti ad ottenere gli obbligatori Titoli Abilitativi che avrebbero dovuto essere rilasciati al Soggetto Richiedente, dal competente ufficio Comunale, comunque a valle di un , in ottemperanza dell'art. 107.4 lettera c del RUE, CP_5 proprio perché trattasi di “nuova edificazione richiesta da aziende di nuova formazione".
Il CTU ha ravvisato una corresponsabilità del Proprietario/Committente delle opere poiché non in possesso di un Titolo abilitativo che ne legittimasse la costruzione e sia dell' poiché la medesima non avrebbe dovuto, in Controparte_4
assenza di uno specifico provvedimento edilizio, dare attuazione alla realizzazione del corpo di fabbrica ove, fra l'atro, erano previste opere di natura strutturale per le quali non fu predisposta alcuna denuncia, così come prevede la normativa Nazionale e
Regionale vigente e per tali ragioni ha posto tale responsabilità per 2/3 a carico dell'impresa alla quale compete l'onere di Denuncia delle opere di carattere strutturale e per 1/3 a carico dei Committenti in quanto proprietari dell'area in assenza dei Titoli
Abilitativi.
Il CTU ha preso atto dell'accordo fra le Parti in merito all'affidamento ad un'impresa locale delle opere di rimozione della struttura prefabbricata e per la demolizione del basamento di fondazione per una spesa di € 6.000,00 più iva di legge;
- che nel preventivo predisposto dall' erano previste le opere Controparte_4 per la realizzazione di “…recinzione e montaggio quadro elettrico di cantiere con conformità…” per un importo “…a corpo € 500,00…”, ma la realizzazione della recinzione ed il riempimento sono avvenuti in realtà a cura della Committenza/Proprietà,
anche al fine di attuare le disposizioni progettuali di cui alla S.C.I.A. n° 52/2021
(Progettista dall'Ing. attraverso la quale è avvenuta l'edificazione del Testimone_1
nuovo corpo di fabbrica abitativo, quale Variante alla SCIA n° 84/2019 (Progettista Ing.
riconducibile alle opere che avrebbero dovuto praticarsi al fabbricato Persona_1
abitativo esistente e poi demolito.
- nel corso del sopralluogo è stata riscontrata la presenza di n° 13 micropali, collocati a ridosso della muratura perimetrale di testa del corpo di fabbrica oggetto di demolizione (parziale). Detti pali, in adiacenza del fabbricato, risultano privi del cordolo sommitale che, di fatto, ci restituiscono un elemento strutturale incompleto e privo di concreta efficacia. Il preventivo di spesa redatto dall' prevedeva alla Controparte_4
voce n° 9 la realizzazione di muri in elevazione in cls, comprensivo quindi di: conglomerato cementizio (43,35 mc x € 146,00), casseri (289,00 mq x € 36,00), fornitura e posa ferro di armatura (Kg 2.780,00 x € 1,60), extra costi casseri ad una sola sponda (muro contro vecchia stalla _ 17,20 mq x € 65,00) ed extra costo realizzazione micropali (a corpo 9.752,00), oltre all'I.V.A.
La contabilizzazione dei “micropali”, da parte dell' , avvenne Controparte_4 con l'emissione della Fattura n° 11/A del 12 Novembre 2019 riferita al SAL 2.
All'epoca il Direttore dei Lavori risultava l'Ing. che ricopriva anche il Persona_1
ruolo di Progettista architettonico, nonché, Progettista e Direttore dei Lavori delle strutture. Il SAL 2 ha comportato l'emissione, da parte dell' , Controparte_4 della predetta Fattura n° 11/A il cui ammontare risulta essere pari ad € 37.866,00 (+
I.V.A.) che è stata regolarmente pagata da Parte Convenuta. Il CTU ritiene, pertanto, che i costi per la realizzazione del cordolo sommitale siano contenuti nelle altre lavorazioni elencate alla voce n° 9 del medesimo e che le stesse non siano state realizzate e nemmeno specificatamente esposte nella fattura emessa da Parte Attrice e comunque pagata da Parte Convenuta in una fase dei lavori in cui operava, con il ruolo di
Progettista e Direttore dei Lavori architettonici e strutturali, l'Ing. Persona_1
- che il danno ammonta a complessivi € 17.574,49 + I.V.A. e che per € 15.574,49 lo stesso sia imputabile a Parte Attrice e per € 2.000,00 a Parte Convenuta;
- che il valore dell'opera realizzata a regola d'arte da Parte attrice è pari a complessivi €
154.265,53 + I.V.A. e che da tale valore devono essere dedotti gli importi già fatturati da
Parte Attrice e pagati da Parte Convenuta per complessivi € 71.836,63, nonché i danni riconducibili all'esistenza di vizi e difetti dell'Opera imputabili all'Impresa MA, per complessivi € 15.574,49 e la quota parte legata alla responsabilità attribuita a Parte
Attrice per la realizzazione dello “Stallino” pari a 2/3 di € 24.092,67 e dunque ad €
16.061,78 e così per complessivi € 103.472,90 + I.V.A..
Ciò posto, a fronte della domanda di risoluzione proposta dalla convenuta Controparte_1
avendo le Parti eccepito inadempimenti reciproci, occorre confrontare i loro rispettivi inadempimenti, avendo riguardo al momento di proposizione della domanda: sia a livello qualitativo che a livello cronologico. Cioè bisogna individuare quale è l'inadempimento cronologicamente antecedente e di una rilevanza tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Nel caso di specie, accertata la sussistenza dei vizi e difetti dell'opera come sopra meglio descritti, si ritiene che l'inadempimento imputabile all'Impresa MA non sia da considerarsi di rilevanza tale da giustificare la risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, posto che gli unici vizi esistenti al momento della sospensione dei pagamenti da parte della
Committente riguardavano la non corretta pendenza e le cavillature presenti sul pavimento della stalla, in relazione ai quali, tra l'altro, MA si era anche reso disponibile ad intervenire con le opportune opere di ripristino ma ciò non aveva trovato il consenso dell' Controparte_1
convenuta, che per diversi mesi lasciava il cantiere senza la sorveglianza e la supervisione del direttore dei lavori, il quale, come è noto, deve essere nominato dal committente.
Per quanto concerne lo stallino, invece, questo Giudice ritiene di non poter aderire alla ripartizione delle quote di responsabilità operata dal CTU, dal momento che in mancanza di elementi univoci che facciano propendere per una responsabilità prevalente di una delle due
Parti, si ritiene che il danno vada ripartito in parti uguali e per tale ragione, le problematiche inerenti allo stallino non possono essere valutate quale elemento per addebitare la causa della risoluzione del contratto all'Impresa esecutrice dei lavori.
Infine, quanto al mancato rispetto del termine di dicembre 2019 per la consegna dei lavori –
termine che proprio in ragione delle successive modifiche del cronoprogramma anche a seguito delle modifiche richieste dalla Committenza non può certamente considerarsi essenziale – il lamentato ritardo non è comunque imputabile all'Impresa MA, posto che sul cantiere pacificamente operarono anche altre imprese, su incarico dell' convenuta, la Controparte_1
cui attività ha inciso sensibilmente sulle tempistiche inizialmente concordate dalle Parti per la conclusione dei lavori e la sospensione degli stessi per alcuni giorni da parte dell'Impresa
MA trovava giustificazione nel mancato pagamento della fattura
Per le medesime ragioni non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento danni proposta in via riconvenzionale dall'Azienda agricola convenuta, non essendo il ritardo imputabile all'Impresa MA.
Si rileva, altresì, che la domanda risarcitoria è stata formulata dalla Convenuta in maniera del tutto generica, senza fornire al Giudicante elementi univoci per ritenere provati non solo l'esistenza e l'entità degli asseriti danni lamentati ma anche il nesso causale degli stessi con gli inadempimenti contestati alla Controparte.
Da tutto quanto sopra, consegue che la Parte Convenuta dovrà corrispondere all'Impresa
[...]
l'importo di € 55.808,075 + I.V.A. (ovvero pari ad € 154.265,63 – € 98.457,455), Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Giova rilevare ad abundantiam che, ad ogni modo, nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività della (ipotetica) pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, avrebbe comunque comportato l'insorgenza dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta a carico di ciascun contraente ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili e qualora questo non sia possibile, del suo equivalente (Corte di Cassazione, sez. II
Civile, sentenza n. 15705/13; depositata il 21 giugno); sicché, il prezzo delle opere già eseguite ben può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum". (Cass. civ., Sez. I, 12/07/2022, n.22065), posto che la sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce un effetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio ex tunc,
rispetto alle prestazioni già eseguite (Cass., sez. II, 3 ottobre 2018, n. 27640).
Infine, nulla può essere riconosciuto all'Attore a titolo di indennizzo per il danno da mancato guadagno patito a causa dell'asserito recesso unilaterale del committente, posto che non vi è prova della condotta di "inadempimento" posta a fondamento della tutela riparatoria invocata, identificata nel diritto potestativo di recesso ad nutum esercitato dal committente, così come non vi è prova dell'affidamento dell'appalto, a cura dell'Azienda agricola convenuta, ad altro appaltatore in pendenza di rapporto.
***
In considerazione del rigetto della domanda attorea nei confronti del convenuto (che si è CP_2 difeso unitamente alla convenuta nonché della sensibile riduzione della Controparte_1 pretesa creditoria, a fronte dell'accertata sussistenza di vizi e difetti dell'Opera, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le Parti le spese legali, mentre le spese di CTU devono essere poste in via definitiva a carico della Parte attrice e della convenuta
. Controparte_1
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda proposta dalla Parte attrice nei confronti di Controparte_1
nei limiti di cui in parte motiva ed accertata la sussistenza di vizi e
[...] difetti dell'Opera per complessivi € 26.621,825, condanna l' convenuta al Controparte_1 pagamento, in favore dell' dell'importo complessivo di Parte_10
€ 55.808,075, oltre IVA ed oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale svolta da Controparte_1
[...]
3) pone a carico di Parte attrice e della convenuta le spese della CTU, nella Controparte_1
misura del 50% ciascuno;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Piacenza il 4 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi infatti dell'art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), nella sua qualità di titolare e legale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro tempore dell'omonima Impresa Edile, con l'avv. MARCO MORLACCHINI
-attore-
CONTRO
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), e C.F._2 [...]
(C.F. ), con l'avv. MAURIZIO MOTTA CP_2 C.F._3
-convenuti-
Conclusioni: Le Parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc e note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5 dicembre 2024, in conformità all'art. 127 ter c.p.c.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione1
1. Sui fatti di causa
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella sua qualità di titolare e Parte_1 legale rappresentante pro tempore dell'omonima Impresa Edile, conveniva in giudizio
[...]
e l' , chiedendo al Tribunale, CP_2 Controparte_1 in via preliminare, di pronunciare un'ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. per l'importo di € 42.700,00, oltre interessi dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo in relazione alla fattura n. 18/A del 2019 e nel merito, accertato l'inadempimento dell' e di Controparte_1 al pagamento del costo delle lavorazioni edili eseguite dall'Impresa MA in CP_2 favore dei Convenuti, in forza del contratto di appalto concluso oralmente dalle Parti, di condannare i Convenuti in solido al pagamento dell'importo complessivo di € 84.895,53 oltre
IVA e interessi, al lordo della eventuale riduzione in ipotesi di accertamento dei vizi delle opere compiute, nonché a risarcire all'Attore il danno da mancato guadagno, conseguente al recesso unilaterale dal contratto ad opera dei Convenuti, al netto di quanto già incassato, ovvero secondo equità e giustizia.
A sostegno della domanda, Parte attrice deduceva che: - in data 17.9.2018, presso l'
[...]
, in Langhirano (PR), e la di lui Controparte_1 CP_2 moglie, proponevano a di occuparsi dell'esecuzione di Controparte_1 Parte_1 alcuni lavori edili per un costo complessivo indicativo di € 480.000,00, come da computo metrico delle opere edili già quotate e prezzate, redatto dallo Studio Tecnico Associato Geom. ed inviato al titolare dell'Impresa MA, in data 19.10.2018, il quale inviava Controparte_3 una prima offerta in data 24.10.2018 ed in data 9.11.2018 una seconda quotazione dei lavori, per un ammontare totale di € 134.953,42, a seguito di esplicita richiesta di di CP_2 applicazione di uno sconto maggiore;
- ottenuto il permesso di costruire, in data 3.3.2019, in occasione di un sopralluogo sul cantiere, il geom. anche alla presenza di CP_3 [...]
, formulava il cronoprogramma dei lavori da eseguire e compiuti gli ulteriori CP_2 adempimenti richiesti, comunicava alle Parti che avrebbe predisposto un contratto d'appalto da fare sottoscrivere alle Parti, che però non venne mai consegnato;
- in data 5.3.2019 venivano iniziati gli scavi, che tuttavia si interrompevano anzitempo per problemi sorti tra e la Rota CP_2
Stalle, la società incaricata di realizzare la stalla metallica prefabbricata destinata ai caprini, circostanza che causava un inasprimento dei rapporti tra e l'ing. il quale in data CP_2 CP_3
18.6.2019 formalizzava la rinuncia all'incarico di Direttore dei Lavori e Responsabile della
Sicurezza e veniva poi sostituito dall'ing. - i lavori riprendevano in data Persona_1
6.7.2019, dopo che , come da accordi, rimuoveva un filare di viti che ostacolava l'ingresso CP_2 al cantiere da parte di mezzi pesanti e venivano realizzate le opere di cui allo stato di avanzamento lavori del 20.8.2019, cui faceva seguito l'emissione della fattura n. 9/A del
20.08.2019 pari ad € 41.443,40 da parte dell'Impresa MA e la consegna al del CP_2 documento di trasporto anche per la fornitura di ferro per armature;
- in attesa che Rota Stalle procedesse all'installazione della struttura metallica della stalla caprini, richiedeva CP_2 all'Impresa MA di procedere con l'esecuzione di altri lavori per i quali, però, erano necessari i relativi permessi comunali e la rimozione da parte di ENEL del contatore elettrico e dei cavi di collegamento dall'edificio; - i lavori di movimentazione terra venivano affidati alla Parte_2 di , che successivamente si occupò anche della demolizione del
[...] Persona_2 fabbricato fatiscente la quale veniva conclusa in data 20.9.2019; - il 10.10.2019, CP_2 informava l'Impresa MA che Rota Stalle stava organizzando il montaggio della stalla caprini e dal 18 al 21.10.2019 l'Impresa MA, la e la ditta Sani Rino conferivano in Parte_2 discarica i materiali di risulta della suddetta demolizione, dopo aver proceduto alle analisi a ciò propedeutiche;
- nei primi giorni di novembre, la Rota Stalle ultimava il montaggio della stalla caprini e nel frattempo, l'Impresa MA consegnava a le minute del computo metrico e CP_2 del contratto d'appalto per la costruzione della nuova abitazione familiare, con lo stato di avanzamento lavori delle opere eseguite nel mese di ottobre e la relativa fattura n. 11/A del
12.11.2019, per complessivi € 46.196,52, regolarmente pagata;
- accettato il computo metrico della nuova abitazione da parte del , il quale prometteva di completare e firmare il relativo CP_2 contratto d'appalto, venivano iniziati gli scavi ed eseguiti i lavori di cui allo stato di avanzamento lavori del 24.12.2019, in base alle indicazioni di Rota Stalle e del e su CP_2 indicazione di quest'ultimo, veniva poi realizzata extracapitolato una pavimentazione, sulla quale veniva installata dall'Impresa MA una risalente struttura metallica già in possesso del
, denominata “stallino”; - il 30.12.2019, l'Impresa MA consegnava al lo stato di CP_2 CP_2 avanzamento dei lavori eseguiti fino al 24.12.2019, per un ammontare complessivo di €
66.497,40 oltre Iva 22%, oltre ai documenti di trasporto relativi ai materiali impiegati e in data
31.12.2019, la fattura di acconto n. 18/A dell'ammontare di € 42.700,00, che non veniva pagata;
- verso la metà del mese di gennaio 2020, informava MA che avrebbe saldato la fattura CP_2
n. 18/A del 31.12.2019 solo una volta terminati la costruzione della sala mungitura, il montaggio dello stallino e la costruzione del caseificio e l'Impresa MA in un primo momento proseguiva i lavori che vennero però interrotti in data 6.2.2020, a fronte del persistente rifiuto del di pagare quanto dovuto;
- il 17.2.2020 ripresero i lavori per la realizzazione degli CP_2 scavi necessari per le nuove linee idrauliche che avrebbero dovuto essere posate dall'idraulico in data 18.2.2020, a seguito di ulteriore accordo con i Committenti in cui si prevedeva Pt_3 che, appena le tubazioni fossero state posate, l'Impresa MA avrebbe ritombato gli scavi e ricevuto i pagamenti rimasti in sospeso;
- in data 9.3.2020, nell'attesa che l'idraulico compisse quanto di sua competenza, l'Impresa MA riceveva una PEC da parte del Direttore dei Lavori, ing. in cui quest'ultimo contestava che gli scavi suddetti erano ancora aperti e che il Per_1 cantiere era in stato di abbandono da diversi mesi, intimando l'esecuzione di un'ulteriore serie di lavori entro il 31.3.2020; - tale PEC veniva riscontrata dalla Ricorrente, la quale chiariva che vi era stata un'interruzione dei lavori solo dal 6 al 17 febbraio 2020, a seguito del mancato pagamento della fattura 18/A del 31 dicembre 2019 e si dichiarava disponibile per l'eliminazione di eventuali vizi o difetti relativi alla pendenza del pavimento della stalla, specificando che i successivi lavori sarebbero stati svolti solo a seguito della sottoscrizione del contratto d'appalto e di accordo sull'esecuzione dei pagamenti in sospeso;
- in data 11.3.2020, il
MA teneva un incontro con e l'ing. all'esito del quale CP_1 CP_2 Per_1 quest'ultimo veniva incaricato di redigere una scrittura riassuntiva degli accordi raggiunti verbalmente e l'Impresa MA riprendeva quindi i lavori, sospendendoli nuovamente a causa del lockdown imposto dall'emergenza Covid;
- nel frattempo, l'ing. informava il Per_1
Ricorrente che il aveva chiesto di modificare in modo consistente l'accordo raggiunto in CP_2 data 11.3.2020, aggiungendo una serie di opere e di attività ivi non contemplate, riducendo l'ammontare della fattura insoluta di un importo unilateralmente determinato per asseriti vizi delle opere eseguite e prevedendo che l'Impresa MA avrebbe dovuto liberare il cantiere entro la fine del mese di marzo e non condividendo i termini delle modifiche unilateralmente disposte dalla Committenza, l'Impresa MA sospendeva i lavori e in data 9.9.2020, MA, nonostante avesse appreso che il si era rivolto ad altra impresa, si recava in cantiere e provvedeva, CP_2 sotto la direzione del Direttore dei Lavori, alla sua ulteriore messa in sicurezza, ivi accertando che la recinzione dello scavo era stata divelta e gravemente danneggiata, verosimilmente da chi aveva eseguito, all'insaputa del MA e dell'ing. spostamenti e sbancamenti di Per_1 terreno con mezzi pesanti sul retro della stalla;
- in data 14.9.2020, la Ricorrente inviava una e- mail volta a ribadire la non imputabilità dell'asserito abbandono del cantiere ed a precisare che ogni inadempimento o problematica evidenziata dal - salvo il problema relativo alla CP_2 pendenza della stalla, rispetto al quale ribadiva la propria disponibilità per eseguire i necessari rilievi ed interventi - non era imputabile all'Impresa MA e che, in particolare, gli scavi per gli allacci alla linea elettrica e all'acquedotto erano rimasti aperti più del dovuto a causa di un ritardo di intervento da parte di imprese terze e che lo scavo per la costruzione della villa era stato posto in sicurezza prima dell'intervento di terzi, i quali avevano divelto le recinzioni metalliche.
Si costituivano in giudizio l' Parte_4 [...]
, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo, in via preliminare, CP_2
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Piacenza in favore del Tribunale di Parma, ovvero del luogo in cui era stato concluso oralmente il contratto di appalto tra e Parte_1
e del luogo in cui i lavori edili dovevano essere eseguiti, nonché il difetto di Controparte_1 legittimazione passiva di , non avendo questi mai avuto alcun rapporto CP_2 contrattuale con l'Impresa MA e non essendo neppure al tempo sposato con CP_1
e concludeva, in via preliminare, per il rigetto dell'istanza ex art. 186 ter c.p.c., nel
[...] merito, per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata ed in via riconvenzionale, per la condanna dell'Impresa MA al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall' Controparte_1
a causa dell'inadempimento della controparte agli obblighi assunti, dal
[...] momento che la mancata ultimazione dei lavori edili entro il termine concordato dalle Parti aveva impedito alla Resistente di svolgere l'attività di allevamento e produzione casearia, con conseguente grave danno economico.
In particolare, l' convenuta deduceva che: - nel mese di settembre 2018, Controparte_1
veniva convocato da presso l' Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
per conferirgli l'incarico di eseguire delle opere edili
[...] Controparte_1 propedeutiche all'installazione di una stalla prefabbricata metallica eseguita dalla ditta Rota
Stalle; - le Parti si accordavano oralmente per l'esecuzione di diversi lavori edili che avrebbero dovuto essere conclusi dall'Impresa MA entro il mese di dicembre 2019, per permettere all' di iniziare l'attività di allevamento e produzione casearia;
- nello Controparte_1 specifico, i lavori affidati all'Impresa MA erano i seguenti: “la costruzione di un edificio ad uso di civile abitazione che avrebbe dovuto sorgere al posto dell'edificio canonico oggi non visibile perché demolito;
la realizzazione delle opere di fondazione e carpenteria, impiantistiche
e di finitura di un edificio nuovo destinato ad ospitare i capi caprini di età adulta e la relativa sala di mungitura;
la realizzazione di opere fondali e impiantistiche in un edificio già presente in azienda destinato ad ospitare i capi caprini di mesi 6 di vita (stallino); ristrutturazione di un edificio ad uso agricolo per la realizzazione di un locale ad uso caseificio”; - la CP_1 provvedeva al pagamento di due delle tre fatture emesse dall'Impresa MA in base allo stato di avanzamento lavori, per un ammontare complessivo pari ad € 71.863,00 oltre Iva, mentre, a seguito di alcune contestazioni sull'esecuzione dei lavori edili, veniva sospeso il pagamento della terza fattura, ammontante ad € 35.000,00 oltre Iva (Fattura nr. 18/A del 31-12-2019); - in data 9.3.2020, il Direttore dei Lavori, ing. con PEC inviata all'Impresa MA, Per_1 contestando la mancata realizzazione di parte dei lavori edili e l'esecuzione non a regola d'arte di alcuni di essi, sollecitava un incontro tra le parti per definire le opere da ultimare, individuare le modalità per eliminare i vizi lamentati o procedere a un loro deprezzamento, verificare la contabilità dei lavori eseguiti, perché ritenuta non chiara e per calcolare i danni che l' CP_1 lamentava per il fermo cantiere nonché per la ritardata consegna dei lavori ma,
[...] tuttavia, non seguiva alcun riscontro da parte di MA, il quale non faceva ripartire i lavori né provvedeva ad una eliminazione dei vizi e difetti contestati e non chiariva alla Committenza la contabilità del cantiere;
- in data 22.10.2020, l'architetto su incarico Testimone_1 dall' convenuta, evidenziava l'esistenza di vizi riguardanti la stalla, il Controparte_1 cosiddetto stallino, la casa di abitazioni e lo scavo, al netto dei quali i lavori edili compiuti dall'Impresa MA dovevano quantificarsi in una somma non superiore ad € 85.271,93; - in data 15.12.2020 il Comune di Langhirano, avendo riscontrato la presenza presso l' CP_1
di uno scavo profondo e pieno di acqua posto in aderenza del fabbricato, peraltro in
[...] uno stato di abbandono e di pericolo, ingiungeva alla l'immediata eliminazione e CP_1 rimozione dello stesso.
Rigettata l'istanza di emissione di ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. e concessi alle Parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., l'istruttoria si svolgeva mediante
CTU tecnica affidata all'ing. Persona_3
Terminata l'istruttoria ed esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale fissava udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
2. Sulla competenza territoriale del Tribunale di Piacenza
Va disattesa la preliminare eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla Parte
convenuta.
Ed invero, in tema di determinazione della competenza territoriale, il forum destinatae
solutionis, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182 c.c. co. 3, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro, qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata.
In particolare, le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore sono esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo, senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti, secondo quanto dispone l'art. 38 c.p.c., ultimo comma. Perciò per aversi la liquidità del credito è necessario e sufficiente che esso sia indicato in un preciso ammontare.
Nel caso di specie, l'Attore ha agito per il pagamento del corrispettivo relativo a un numero certo di prestazioni e le fatture poste a fondamento della domanda di pagamento indicano il preciso ammontare in denaro di ciascuna, non equivocabile né determinabile discrezionalmente.
L'asserito credito è quindi liquido e delimita la competenza che ben può essere quella del forum solutionis ovvero il domicilio del creditore a nulla rilevando, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, le contestazioni riferite all'an e al quantum debeatur che hanno reso necessario l'espletamento di una CTU (Cassazione civile sez. un., 13/09/2016,
n.17989; Sez. 2, Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021, Rv. 663393 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
7722 del 20/03/2019, Rv. 653444 - 01).
***
3. Sulla legittimazione passiva di CP_2
Allo stesso modo, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo a formulata dalla Difesa di parte convenuta in comparsa. CP_2
Come è noto, per aversi legittimazione passiva occorre che il convenuto corrisponda al soggetto che, secondo la prospettazione attorea, è la sua controparte nel rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ovvero colui in capo al quale l'attore (in senso sostanziale) afferma gravare la corrispondente obbligazione (o altra situazione giuridica passiva). La legittimazione passiva, quindi, non viene a mancare nelle ipotesi in cui l'attore sostenga che il convenuto è suo debitore ma quest'ultimo riesca a dimostrare che quel debito non esiste o non fa capo a lui, in quanto tale eccezione non rappresenta una questione di rito bensì di merito, concernendo l'effettiva titolarità del rapporto controverso.
Nel caso di specie, la Parte attrice, a fondamento della domanda di pagamento proposta anche nei confronti del , ha dedotto che nel corso del rapporto è stato quest'ultimo ad avere CP_2
contatti quotidiani con il signor MA impartendogli, in particolare, le istruzioni circa l'allocazione dello stallino, la finitura della sala mungitura, la costruzione del caseificio, la demolizione del fabbricato fatiscente e lo scavo per le fondazioni di quello nuovo.
Dunque, l'eccezione sollevata dai Convenuti rispetto all'individuazione di quale CP_2 soggetto eventualmente tenuto al pagamento del costo delle lavorazioni eseguite dall'Impresa
MA sul cantiere oggetto di causa, attiene all'esatta titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio e non concerne, invece, le condizioni dell'azione.
***
4. Sulla domanda di pagamento svolta dall'Impresa MA e sull'eccezione di inadempimento sollevata dalla Parte convenuta È principio pacifico in giurisprudenza, che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. (Cassazione
Civile, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15659
del 15 luglio 2011); allo stesso modo, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3587 del
11/02/2021; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. 1, Sentenza n. 13674 del
13/06/2006).
Ne consegue che anche in tema di inadempimento del contratto di appalto trova applicazione il principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che - allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore -
l'appaltatore abbia l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
Tale conclusione risponde all'esigenza di assicurare, in tema di condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, che la parte la quale chieda in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non sia, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione, se essa - come avviene per l'appaltatore - preceda l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15287 del
31/05/2024).
Ebbene, l'applicazione di tale regola al contratto di appalto, cui pacificamente si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto, implica che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto abbia l'onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, ossia di aver eseguito l'opera, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito, oggetto della sua pretesa.
Giova, infine, rilevare che la disciplina applicabile nel caso di specie non è quella è quella speciale di cui agli artt. 1667 e ss bensì quella generale ex art 1453 c.c. e ss., trattandosi di opera non finita, dal momento che “In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore per vizi e difformità dell'opera eseguita, prevista dagli artt. 1667 e ss. c.c., può configurarsi unicamente
quando lo stesso, completati i lavori, consegni al committente un'opera realizzata disattendendo i patti o non a regola d'arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei
lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del risultato di questi, a carico dell'appaltatore opera unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt.
1453 e ss. c.c.” (Cassazione civile sez. II, 27/03/2015, n.6284; Tribunale Milano, 10/09/2022,
n.497).
Ne consegue che in tema di appalto, in caso di omesso completamento dell'opera e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non può farsi applicazione delle norme in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere, di cui agli articoli 1667 e 1668 del codice civile, che richiedono necessariamente il totale compimento dell'opera ma, in applicazione della disciplina generale, il committente può esperire le azioni contrattuali, potendo chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno.
Da tutto quanto sopra premesso, deriva che quando il committente - come nel caso in esame - eccepisce l'inadempimento dell'appaltatore (deducendo la sussistenza di difformità o vizi dell'opera), a fronte di una domanda di pagamento del corrispettivo convenuto da parte dell'appaltatore, quest'ultimo ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
Nel caso in esame, il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria da parte dell'Impresa
MA è il contratto orale per l'esecuzione di lavori edili sui corpi di fabbrica intestati a
[...]
e locati, mediante contratto di affitto di fondo rustico, a CP_2 Controparte_1
L'Impresa MA svolge la domanda di pagamento sia nei confronti dell' agricola CP_1
convenuta, con cui pacificamente è intercorso oralmente un contratto di appalto per l'esecuzione delle opere che saranno meglio descritte nel prosieguo, sia nei confronti di
, sulla base dell'assunto che era stato il convenuto ad intrattenere rapporti CP_2 CP_2 quotidiani con il signor MA e con le imprese che si sono occupate dell'esecuzione delle opere per cui è causa, impartendo loro, in particolare, le istruzioni circa l'allocazione dello stallino, la finitura della sala mungitura, la costruzione del caseificio, la demolizione del fabbricato fatiscente e lo scavo per le fondazioni di quello nuovo, alla cui ultimazione aveva subordinato, contrariamente agli accordi intercorsi alla presenza dell'ing. il Per_1
pagamento del dovuto. Il Convenuto contesta la domanda di pagamento svolta nei propri confronti, eccependo CP_2
l'inesistenza di un rapporto contrattuale tra le Parti, posto che l' la Controparte_1 CP_1
è un'impresa individuale appartenente esclusivamente a la quale
[...] Controparte_1 provvede personalmente alla gestione della stessa, in forza del contratto d'affitto d'azienda agricola intercorso con il in data 29.3.2017 mentre il convenuto non ha alcun ruolo CP_2 CP_2 all'interno dell' convenuta, con la quale non ha mai intrattenuto alcun rapporto Controparte_1 di lavoro ed inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla Controparte, all'epoca dei lavori non era neanche sposato con la sig.ra CP_1
Le contestazioni mosse dal convenuto risultano fondate dal momento che dalla CP_2 documentazione versata in atti risulta che i beni immobili oggetto di causa, all'epoca della realizzazione delle opere contestate, erano locati alla sig.ra in forza di un Controparte_1
contratto di affitto di fondo rustico sottoscritto dagli odierni convenuti in data 29.3.2017 ed i titoli abilitativi per l'esecuzione dei lavori realizzati dall'Impresa edile MA sono tutti riconducibili all' . Controparte_1
A conferma che il rapporto contrattuale con l'Impresa MA coinvolgeva solo l'Azienda agricola convenuta, le due fatture emesse dall'odierno Attore per i lavori eseguiti per complessivi € 71.836,00, risultano intestate all' e furono dalla stessa pagate. Controparte_1
Ne consegue che, in mancanza di univoci elementi di segno contrario, appare non idonea a dimostrare l'esistenza di un rapporto contrattuale con il e dunque, a fondare il sorgere di CP_2 un'obbligazione di pagamento in capo allo stesso, la circostanza che il convenuto fosse CP_2 presente agli incontri presso l' Ed invero, tale circostanza al più avrebbe Controparte_1
potuto far sorgere il legittimo affidamento in capo al MA che le indicazioni fornite dal CP_2 erano, in qualche modo, riconducibili all' e dalla stessa condivise ma non è Controparte_1 sufficiente a fondare un'obbligazione di pagamento in capo ad un soggetto terzo estraneo al rapporto contrattuale inter partes.
Tanto premesso, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria svolta può ritenersi provato che le opere di competenza dell'Appaltatore non erano state terminate e/o non eseguite a regola d'arte.
Al riguardo soccorrono le conclusioni cui è pervenuto il CTU dalle quali non si ha motivo di dissentire se non con riferimento alle quote di responsabilità indicate in relazione alla costruzione/demolizione dello “stallino”, in quanto l'elaborato peritale ha vagliato - con i dovuti approfondimenti, con ampia motivazione e rimettendo al giudice le decisioni di diritto - ogni profilo tecnico della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, ad esse replicando con puntuale attenzione. Il Tribunale dunque - aderendo alle conclusioni del CTU, che ha tenuto conto dei rilievi dei
CTP, replicandovi - “esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei
consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
Pertanto, buona parte delle motivazioni della CTU si intende qui richiamata, attesa la legittimità
della motivazione per relationem all'intero elaborato della CTU, come affermato dalla sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 2607/2017, con la precisazione che con riferimento alla quota di responsabilità relativa alla costruzione dello stallino in mancanza dei titoli abilitativi e che per tale ragione, è stato successivamente rimosso, in mancanza di elementi che possano ritenere provata una quota maggiore di responsabilità a carico dell'Impresa MA, questo
Giudice ritiene più corretto individuare pari quote di responsabilità a carico delle Parti;
sicché, sia i costi relativi alla costruzione dello stallino che quelli necessari per la sua demolizione devono essere posti a carico della Parte attrice e della Convenuta nella misura Controparte_1
del 50% ciascuno.
In particolare, il CTU in relazione alla natura, all'entità ed al valore dei lavori eseguiti dall'Impresa MA ha accertato che:
1. In relazione alla “Stalla”, le opere realizzate da Parte Attrice sono consistite in scavi;
fornitura e posa conglomerati cementizi comprensivi di acciaio di armatura e formazione delle casserature;
realizzazione murature dei locali (o laboratori) per la lavorazione e/o trasformazione del latte;
realizzazione degli intonaci;
realizzazione di sottofondi dei piazzali e pavimenti della “Stalla”; realizzazione reti di adduzione idrica e di scarico, oltre alle opere previste per lo svolgimento dell'attività di cantiere in sicurezza.
Tali opere furono precedute dalla compilazione di un preventivo di spesa da parte dell' , redatto sulla scorta di un Computo Metrico predisposto Controparte_4
dal geom. su incarico di Parte Convenuta, per un importo complessivo Controparte_3 di € 134.953,42, di cui € 129.913,88 per le opere di natura edile (al netto dello sconto del
3%) ed € 5.039,54 per i costi della sicurezza.
La fornitura e la posa del corpo di fabbrica della “ ” fu affidata invece ad altra Pt_5
impresa.
2. Circa le opere sul “Fabbricato rurale pre-esistente” l'Impresa MA aveva preventivato lavori per un importo complessivo di € 261.545,80 e gli stessi riguardavano: la demolizione del fabbricato esistente;
scavi; fornitura e posa conglomerati cementizi comprensivi di acciaio di armatura e casserature;
realizzazione murature;
realizzazione dei solai;
realizzazione delle scale, realizzazione nuova struttura di copertura comprensiva di manto e lattonerie;
realizzazione cappotto esterno;
realizzazione murature divisorie;
cantierizzazione e l'importo concordato risultava comprensivo dei costi per la realizzazione della recinzione del cantiere, l'installazione del quadro elettrico, per l'impiego dei ponteggi necessari e per il noleggio della gru di cantiere.
I lavori ebbero inizio il 23 Ottobre 2019 e comportarono esclusivamente la realizzazione, da parte dell' : • della demolizione del corpo di Controparte_4 fabbrica a carattere abitativo;
• dello scavo necessario alla realizzazione del piano interrato;
• dei pali lungo il lato rivolto ad Est del corpo di fabbrica tuttora esistente.
3. Per quanto concerne la realizzazione delle opere legate allo ” che avvenne da Per_4 parte dell' senza che venisse predisposta, preventivamente, Controparte_4
alcuna offerta ed alcun contratto sottoscritto fra le Parti, i lavori realizzati hanno riguardato la fornitura e posa conglomerato cementizio comprensivo di acciaio di armatura e casserature per la realizzazione del basamento;
montaggio della struttura metallica prefabbricata;
realizzazione del drenaggio perimetrale. Sulla base della documentazione in atti è possibile collocare la realizzazione del corpo di fabbrica fra la metà del mese di novembre dell'anno 2019 e la prima decade del mese di marzo dell'anno 2020.
4. Dall'analisi della documentazione contabile è emerso che, nell'ambito dello svolgimento dei lavori, l'Impresa ha provveduto ad emettere: • la fattura n° 9/A Parte_1 del 20 Agosto 2019, il cui ammontare risulta essere pari ad € 33.970,325 (+ I.V.A.) a cui corrisponderebbe lo Stato di Avanzamento Lavori n° 1, dalla consultazione del quale si evince che € 33.522,33 sono riconducibili alle opere della “ ”, mentre € 448,00 (+ Pt_5
I.V.A) sono riconducibili ai lavori della “Casa” (fabbricato rurale pre-esistente che, in seguito, verrà parzialmente demolito); • la fattura n° 11/A del 12 Novembre 2019 il cui ammontare risulta essere pari ad € 37.866,00 (+ I.V.A.) a cui corrisponde il SAL n° 2, dalla consultazione del quale si evince che € 10.641,00 sono riconducibili alle opere della “ ”, mentre € 27.255,00 (+ I.V.A) sono riconducibili ai lavori della “Casa” Pt_5
(fabbricato rurale pre-esistente demolito parzialmente); • la fattura n° 18/A del 31
Dicembre 2019 il cui ammontare risulta essere pari ad € 35.000,00 (+ I.V.A.) a cui corrisponde ad una parte del SAL n° 3, dalla consultazione del quale si evince che € 42.357,92 sono riconducibili alle opere della “ ”, € 18.079,00 sono riconducibili Pt_5 allo “ ” ed € 6.060,48 (+ I.V.A) sono riconducibili ai lavori legati alla “ Per_4 Parte_6
”; • il SAL n° 4 del 12 marzo 2020 il cui ammontare risulta essere pari ad €
[...]
84.895,53 (+ I.V.A.) a cui corrispondono, oltre alle opere precedentemente esposte con il
SAL n° 3 (€ 46.469,92 oltre all'IVA riconducibili alla “ ”; € 18.079,00 oltre Pt_5 all'IVA riconducibili allo “ ” ed € 6.060,48 oltre all'I.V.A riconducibili ai lavori Per_4 legati alla “ ”) anche le opere legate alla per € Parte_6 Parte_7
9.442,13 (+ I.V.A.) ed il “Montaggio della struttura metallica prefabbricata” dello
“ ” per un importo di € 4.844,00 (+ I.V.A.); per un totale complessivo dei lavori, Per_4 richiesto da Parte Attrice, pari a: € 33.970,325 (Fatt. 9/A del 20/08/2019) + € 37.866,00
(Fatt. 11/A del 12/11/2019) + € 84.895,53 (SAL n° 4 comprensivo della Fatt. 18/A del
31/12/2019) = € 156.731,86 + I.V.A.. Pt_8
Considerato che la fattura n° 9/A del 20 Agosto 2019, il cui ammontare risulta essere pari ad € 33.970,325 (+ I.V.A.) e che la fattura n° 11/A del 12 Novembre 2019, il cui ammontare risulta essere pari ad € 37.866,00 (+ I.V.A.), risultano pagate, l'
[...]
chiede il pagamento del SAL n° 4 pari ad € 84.895,53 (+ I.V.A.) Controparte_4
precisando che, detto importo, ricomprende anche i costi esposti riconducibili alla fattura n° 18/A del 31 Dicembre 2019 il cui imponibile risulta essere pari ad € 35.000,00 (+
I.V.A.) e che non fu mai pagata.
Inoltre, in relazione ai vizi e difetti lamentati dalla Parte convenuta il CTU ha accertato:
- l'esistenza di grossi problemi di allagamento durante gli eventi piovosi dovuti ad un errato calcolo delle pendenze. In particolare, nel tratto di platea retrostante la stalla, la pendenza confluisce verso l'interno anziché verso l'esterno ed ha quantificato per le opere di ripristino costi per € 3.776,53;
- l'esistenza di difetti nella planarità della pavimentazione con conseguente difficoltà di chiusura dei portoni ubicati a Nord ed ha quantificato i costi di intervento in € 1.000,00;
- l'esistenza di difetti nella pavimentazione all'interno della stalla, che presenta numerose cavillature ed in quella esterna che presenta delle evidenti bocciardature ed ha quantificato un danno da deprezzamento di complessivi € 4.000,00;
- che i pannelli perimetrali prefabbricati del corpo di fabbrica non sono appoggiati ad un cordolo porta-muro perimetrale. In pratica la pavimentazione interna e la pavimentazione esterna sono collocate (circa) alla medesima quota ed il pannello prefabbricato perimetrale del corpo di fabbrica ne costituisce l'elemento di discontinuità. La conformazione rilevata fa presumere, proprio a causa della mancanza del cordolo porta-muro, l'assenza del “water stop” e in casi come questi, è probabile che possano generarsi fenomeni di tipo infiltrativo di cui però il CTU non ha trovato alcun riscontro.
L'analisi eseguita anche sul supporto documentale ci evidenzia che il “water stop” fu previsto nel computo metrico redatto dal Geom. e fu preventivato Controparte_3 dall' per un importo complessivo lordo di € 1.664,82 (+ Controparte_4
I.V.A.) ma non fu esposto fra le opere eseguite dalla medesima Impresa;
inoltre,
l'edificazione della “Stalla” avvenne sulla base dei predetti computo/preventivo, ma non in perfetta aderenza ad essi, anche in considerazione: • alle modifiche che di volta in volta vennero apportate al progetto iniziale (così come si può desumere dalla consultazione degli elaborati grafici allegati ai Titoli Abilitativi) attraverso il quale fu elaborato il computo metrico che non subì mai, nel tempo, alcun aggiornamento;
• alle modifiche apportate proprio nell'ambito dell'attuazione dei lavori. E' doveroso precisare, inoltre, che dal 20 Giugno 2019 (data della rinuncia dell'incarico da parte del
Geom. al 23 Ottobre 2019 (data di cui venne ufficialmente nominato Controparte_3
l'Ing. il cantiere è rimasto privo della figura del Direttore dei Lavori;
Persona_1
professionista che obbligatoriamente deve essere nominato, e che, oltre ad avere un ruolo determinante nella definizione degli aspetti costruttivi come quello in esame, è anche la figura professionale necessaria per coordinare le imprese vigilando sulla corretta realizzazione dell'opera affinché la stessa venga compiuta sulla base del contratto. Infine, il CTU ha precisato che la posa della struttura prefabbricata non avvenne da parte dell'Impresa , ma avvenne da parte di una Ditta Parte_1
(sembrerebbe la incaricata direttamente dal Committente che, Parte_9 prima di procedere con l'installazione dei pannelli prefabbricati, se effettivamente constatata la criticità legata alla mancanza del “water stop”, avrebbe dovuto avvertire il
Direttore dei Lavori e/o la propria Committenza circa i possibili problemi anche al fine di attuarne le opportune azioni correttive. Per questa ragione, ai fini dell'attribuzione della responsabilità del vizio lamentato e qualora fosse confermata l'assenza del “water stop”, il CTU ritiene che le medesime responsabilità debbano essere suddivise fra l' , proprio perché si tratta di una delle opere specificatamente Controparte_4
commissionategli ma non realizzata;
il Direttore dei Lavorio, qualora il medesimo non fosse stato nominato, il Committente/Titolare del provvedimento edilizio ritenuto che il ruolo decisionale e di coordinamento fra le Imprese, in assenza del Direttore dei Lavori, fosse svolto dal Committente/Titolare nonché all'impresa installatrice del prefabbricato qualora avesse provveduto all'installazione delle pareti prefabbricate pur in assenza, se confermata, del “water stop” e che risulta, invece, impossibile stabilire l'importo dell'eventuale risarcimento considerato che nell'ambito delle OP, nel corso delle quali sono stati praticati n° 3 sopralluoghi avvenuti il 13 luglio 2022, il 30 novembre 2022 ed il 14 giugno 2023, non è stata riscontrata l'effettiva sussistenza del lamentato vizio, la sua entità e la propria diffusione.
- che non è stato possibile rilevare la presenza della pietra e pietrisco al di sotto delle fondazioni, posto che questa specifica verifica avrebbe comportato una “prova di demolizione”, più o meno diffusa, per stabilirne la presenza o meno di questo specifico materiale e che anche per questo lamentato vizio vale l'analisi, esposta nel punto precedente, inerente all'evoluzione del progetto che non è andata di pari passo con l'aggiornamento del computo e/o del preventivo ed alle figure che hanno operato nell'ambito dell'esecuzione dell'opera; detti costi, comunque, non furono esposti dall'Impresa ; Parte_1
- che dalla documentazione fotografica e dalle testimonianze dirette si è potuto facilmente appurare l'utilizzo di macerie provenienti dalla demolizione del vicino fabbricato di abitazione come materiale di riempimento tra le travi rovesce costituenti le fondazioni ed il CTU ha quantificato l'importo stimato a titolo di risarcimento danni di € 797,96 sulla base della differenza fra il quantitativo riportato nei DDT ed il quantitativo riportato nella Fatt. n° 11/A del 12 novembre 2019;
- l'esistenza di sensibili “fuori piombo” di alcuni pilastri metallici ed in particolare per il pilastro di destra del portone dell'ingresso principale alla “ ” ed i pilastri (di destra e Pt_5
di sinistra) del portone collocato sul retro ma tali imperfezioni, probabilmente addebitabili ad una non perfetta posa dei tirafondi dei pilastri, costituiti da barre filettate annegate nel getto di fondazione a cui sono fissate i pilastri metallici mediante l'impiego di rondelle e bulloni, ad avviso del CTU sono del tutto contenute e non hanno precluso la buona riuscita dell'opera e la posa delle ulteriori componentistiche, fra cui appunto i serramenti, oltre a non aver compromesso l'impiego del fabbricato e lo svolgimento dell'attività per la quale è stato costruito.
- che le linee di scarico risultano del tutto completate, pur avendo comunque constatato che alcuni chiusini (in ghisa) di determinati pozzetti sono semplicemente appoggiati e privi della sigillatura cementizia laterale che garantirebbe l'ancoraggio e la stabilità del chiusino stesso. Per questa ragione il CTU ha stimato un importo per la sigillatura di detti pozzetti pari ad € 2.000,00.
- che lo “Stallino” risulta ricadere all'interno della “Aree a pericolosità Geomorfologica molto elevata” (Art. 62) in cui è vietata, così come prescritto all'art. 64 comma 5, “…la nuova edificazione…” e che la realizzazione dell'opera è avvenuta senza i necessari provvedimenti edilizi tendenti ad ottenere gli obbligatori Titoli Abilitativi che avrebbero dovuto essere rilasciati al Soggetto Richiedente, dal competente ufficio Comunale, comunque a valle di un , in ottemperanza dell'art. 107.4 lettera c del RUE, CP_5 proprio perché trattasi di “nuova edificazione richiesta da aziende di nuova formazione".
Il CTU ha ravvisato una corresponsabilità del Proprietario/Committente delle opere poiché non in possesso di un Titolo abilitativo che ne legittimasse la costruzione e sia dell' poiché la medesima non avrebbe dovuto, in Controparte_4
assenza di uno specifico provvedimento edilizio, dare attuazione alla realizzazione del corpo di fabbrica ove, fra l'atro, erano previste opere di natura strutturale per le quali non fu predisposta alcuna denuncia, così come prevede la normativa Nazionale e
Regionale vigente e per tali ragioni ha posto tale responsabilità per 2/3 a carico dell'impresa alla quale compete l'onere di Denuncia delle opere di carattere strutturale e per 1/3 a carico dei Committenti in quanto proprietari dell'area in assenza dei Titoli
Abilitativi.
Il CTU ha preso atto dell'accordo fra le Parti in merito all'affidamento ad un'impresa locale delle opere di rimozione della struttura prefabbricata e per la demolizione del basamento di fondazione per una spesa di € 6.000,00 più iva di legge;
- che nel preventivo predisposto dall' erano previste le opere Controparte_4 per la realizzazione di “…recinzione e montaggio quadro elettrico di cantiere con conformità…” per un importo “…a corpo € 500,00…”, ma la realizzazione della recinzione ed il riempimento sono avvenuti in realtà a cura della Committenza/Proprietà,
anche al fine di attuare le disposizioni progettuali di cui alla S.C.I.A. n° 52/2021
(Progettista dall'Ing. attraverso la quale è avvenuta l'edificazione del Testimone_1
nuovo corpo di fabbrica abitativo, quale Variante alla SCIA n° 84/2019 (Progettista Ing.
riconducibile alle opere che avrebbero dovuto praticarsi al fabbricato Persona_1
abitativo esistente e poi demolito.
- nel corso del sopralluogo è stata riscontrata la presenza di n° 13 micropali, collocati a ridosso della muratura perimetrale di testa del corpo di fabbrica oggetto di demolizione (parziale). Detti pali, in adiacenza del fabbricato, risultano privi del cordolo sommitale che, di fatto, ci restituiscono un elemento strutturale incompleto e privo di concreta efficacia. Il preventivo di spesa redatto dall' prevedeva alla Controparte_4
voce n° 9 la realizzazione di muri in elevazione in cls, comprensivo quindi di: conglomerato cementizio (43,35 mc x € 146,00), casseri (289,00 mq x € 36,00), fornitura e posa ferro di armatura (Kg 2.780,00 x € 1,60), extra costi casseri ad una sola sponda (muro contro vecchia stalla _ 17,20 mq x € 65,00) ed extra costo realizzazione micropali (a corpo 9.752,00), oltre all'I.V.A.
La contabilizzazione dei “micropali”, da parte dell' , avvenne Controparte_4 con l'emissione della Fattura n° 11/A del 12 Novembre 2019 riferita al SAL 2.
All'epoca il Direttore dei Lavori risultava l'Ing. che ricopriva anche il Persona_1
ruolo di Progettista architettonico, nonché, Progettista e Direttore dei Lavori delle strutture. Il SAL 2 ha comportato l'emissione, da parte dell' , Controparte_4 della predetta Fattura n° 11/A il cui ammontare risulta essere pari ad € 37.866,00 (+
I.V.A.) che è stata regolarmente pagata da Parte Convenuta. Il CTU ritiene, pertanto, che i costi per la realizzazione del cordolo sommitale siano contenuti nelle altre lavorazioni elencate alla voce n° 9 del medesimo e che le stesse non siano state realizzate e nemmeno specificatamente esposte nella fattura emessa da Parte Attrice e comunque pagata da Parte Convenuta in una fase dei lavori in cui operava, con il ruolo di
Progettista e Direttore dei Lavori architettonici e strutturali, l'Ing. Persona_1
- che il danno ammonta a complessivi € 17.574,49 + I.V.A. e che per € 15.574,49 lo stesso sia imputabile a Parte Attrice e per € 2.000,00 a Parte Convenuta;
- che il valore dell'opera realizzata a regola d'arte da Parte attrice è pari a complessivi €
154.265,53 + I.V.A. e che da tale valore devono essere dedotti gli importi già fatturati da
Parte Attrice e pagati da Parte Convenuta per complessivi € 71.836,63, nonché i danni riconducibili all'esistenza di vizi e difetti dell'Opera imputabili all'Impresa MA, per complessivi € 15.574,49 e la quota parte legata alla responsabilità attribuita a Parte
Attrice per la realizzazione dello “Stallino” pari a 2/3 di € 24.092,67 e dunque ad €
16.061,78 e così per complessivi € 103.472,90 + I.V.A..
Ciò posto, a fronte della domanda di risoluzione proposta dalla convenuta Controparte_1
avendo le Parti eccepito inadempimenti reciproci, occorre confrontare i loro rispettivi inadempimenti, avendo riguardo al momento di proposizione della domanda: sia a livello qualitativo che a livello cronologico. Cioè bisogna individuare quale è l'inadempimento cronologicamente antecedente e di una rilevanza tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Nel caso di specie, accertata la sussistenza dei vizi e difetti dell'opera come sopra meglio descritti, si ritiene che l'inadempimento imputabile all'Impresa MA non sia da considerarsi di rilevanza tale da giustificare la risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, posto che gli unici vizi esistenti al momento della sospensione dei pagamenti da parte della
Committente riguardavano la non corretta pendenza e le cavillature presenti sul pavimento della stalla, in relazione ai quali, tra l'altro, MA si era anche reso disponibile ad intervenire con le opportune opere di ripristino ma ciò non aveva trovato il consenso dell' Controparte_1
convenuta, che per diversi mesi lasciava il cantiere senza la sorveglianza e la supervisione del direttore dei lavori, il quale, come è noto, deve essere nominato dal committente.
Per quanto concerne lo stallino, invece, questo Giudice ritiene di non poter aderire alla ripartizione delle quote di responsabilità operata dal CTU, dal momento che in mancanza di elementi univoci che facciano propendere per una responsabilità prevalente di una delle due
Parti, si ritiene che il danno vada ripartito in parti uguali e per tale ragione, le problematiche inerenti allo stallino non possono essere valutate quale elemento per addebitare la causa della risoluzione del contratto all'Impresa esecutrice dei lavori.
Infine, quanto al mancato rispetto del termine di dicembre 2019 per la consegna dei lavori –
termine che proprio in ragione delle successive modifiche del cronoprogramma anche a seguito delle modifiche richieste dalla Committenza non può certamente considerarsi essenziale – il lamentato ritardo non è comunque imputabile all'Impresa MA, posto che sul cantiere pacificamente operarono anche altre imprese, su incarico dell' convenuta, la Controparte_1
cui attività ha inciso sensibilmente sulle tempistiche inizialmente concordate dalle Parti per la conclusione dei lavori e la sospensione degli stessi per alcuni giorni da parte dell'Impresa
MA trovava giustificazione nel mancato pagamento della fattura
Per le medesime ragioni non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento danni proposta in via riconvenzionale dall'Azienda agricola convenuta, non essendo il ritardo imputabile all'Impresa MA.
Si rileva, altresì, che la domanda risarcitoria è stata formulata dalla Convenuta in maniera del tutto generica, senza fornire al Giudicante elementi univoci per ritenere provati non solo l'esistenza e l'entità degli asseriti danni lamentati ma anche il nesso causale degli stessi con gli inadempimenti contestati alla Controparte.
Da tutto quanto sopra, consegue che la Parte Convenuta dovrà corrispondere all'Impresa
[...]
l'importo di € 55.808,075 + I.V.A. (ovvero pari ad € 154.265,63 – € 98.457,455), Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Giova rilevare ad abundantiam che, ad ogni modo, nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività della (ipotetica) pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, avrebbe comunque comportato l'insorgenza dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta a carico di ciascun contraente ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili e qualora questo non sia possibile, del suo equivalente (Corte di Cassazione, sez. II
Civile, sentenza n. 15705/13; depositata il 21 giugno); sicché, il prezzo delle opere già eseguite ben può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum". (Cass. civ., Sez. I, 12/07/2022, n.22065), posto che la sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce un effetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio ex tunc,
rispetto alle prestazioni già eseguite (Cass., sez. II, 3 ottobre 2018, n. 27640).
Infine, nulla può essere riconosciuto all'Attore a titolo di indennizzo per il danno da mancato guadagno patito a causa dell'asserito recesso unilaterale del committente, posto che non vi è prova della condotta di "inadempimento" posta a fondamento della tutela riparatoria invocata, identificata nel diritto potestativo di recesso ad nutum esercitato dal committente, così come non vi è prova dell'affidamento dell'appalto, a cura dell'Azienda agricola convenuta, ad altro appaltatore in pendenza di rapporto.
***
In considerazione del rigetto della domanda attorea nei confronti del convenuto (che si è CP_2 difeso unitamente alla convenuta nonché della sensibile riduzione della Controparte_1 pretesa creditoria, a fronte dell'accertata sussistenza di vizi e difetti dell'Opera, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le Parti le spese legali, mentre le spese di CTU devono essere poste in via definitiva a carico della Parte attrice e della convenuta
. Controparte_1
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda proposta dalla Parte attrice nei confronti di Controparte_1
nei limiti di cui in parte motiva ed accertata la sussistenza di vizi e
[...] difetti dell'Opera per complessivi € 26.621,825, condanna l' convenuta al Controparte_1 pagamento, in favore dell' dell'importo complessivo di Parte_10
€ 55.808,075, oltre IVA ed oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale svolta da Controparte_1
[...]
3) pone a carico di Parte attrice e della convenuta le spese della CTU, nella Controparte_1
misura del 50% ciascuno;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Piacenza il 4 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi infatti dell'art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)