TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 4743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4743 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 1033/2024; promossa da: , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall' avv. Concetta Graziuso;
Contro
, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.1.2024 l'istante di cui in epigrafe esponeva che in data 18.7.2022 aveva presentato ricorso al fine di ottenere riconoscimento dell'assegno di invalidità civile L118/71,che era stata , espletata CTU medico legale, che alle risultanze di tale accertamento, negativo , si opponeva;
l si costituiva chiedendo CP_1
il rigetto della domanda
La domanda non può essere accolta
Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU in fase di accertamento tecnico preventivo ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
gli stessi hanno trovato conferma anche nella seconda perizia disposta in sede di opposizione. Essi, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, determinano invalidità al 66%.
Le conclusioni di entrambi i CTU nominati nelle diverse fasi del giudizio trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, e dato che le condizioni del periziando non risultano aggravate, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante
La domanda va quindi rigettata. Le patologie riscontrate giustificano comunque la compensazione delle spese di lite.
Per quanto concerne la liquidazione delle spese di c.t.u., effettuata con un separato decreto, va in questa sede ricordato che essa si sottrae al regime delle spese di lite, atteso che, secondo quanto già rilevato dalla Cassazione, in tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale in quanto non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23586 del
15/09/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28094 del 30/12/2009).
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Rigetta la domanda
-Dichiara compensate le spese di lite;
-Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell CP_1
Così deciso in data 13/6/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 1033/2024; promossa da: , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall' avv. Concetta Graziuso;
Contro
, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.1.2024 l'istante di cui in epigrafe esponeva che in data 18.7.2022 aveva presentato ricorso al fine di ottenere riconoscimento dell'assegno di invalidità civile L118/71,che era stata , espletata CTU medico legale, che alle risultanze di tale accertamento, negativo , si opponeva;
l si costituiva chiedendo CP_1
il rigetto della domanda
La domanda non può essere accolta
Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU in fase di accertamento tecnico preventivo ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
gli stessi hanno trovato conferma anche nella seconda perizia disposta in sede di opposizione. Essi, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, determinano invalidità al 66%.
Le conclusioni di entrambi i CTU nominati nelle diverse fasi del giudizio trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, e dato che le condizioni del periziando non risultano aggravate, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante
La domanda va quindi rigettata. Le patologie riscontrate giustificano comunque la compensazione delle spese di lite.
Per quanto concerne la liquidazione delle spese di c.t.u., effettuata con un separato decreto, va in questa sede ricordato che essa si sottrae al regime delle spese di lite, atteso che, secondo quanto già rilevato dalla Cassazione, in tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale in quanto non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23586 del
15/09/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28094 del 30/12/2009).
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Rigetta la domanda
-Dichiara compensate le spese di lite;
-Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell CP_1
Così deciso in data 13/6/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio