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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 09/12/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Izzi, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 306/2024 avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. ti Marisa Berarducci e CP_1 P.IVA_1
RI TO, come da procura in atti;
-ricorrente- contro
, (C.F. e P.I. ), con il patrocinio CP_2 Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. Alessandra D'Aurizio, come da procura in atti;
-resistente-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24 aprile 2024, la società ha convenuto in giudizio la Controparte_1
al fine di ottenere l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione n. 36 e 38, CP_4
entrambe del 25 marzo 2024, relative a violazioni amministrative accertate nel 2019 presso l'impresa alimentare "Dimora del Benessere", in ordine all'omessa comunicazione dell'eliminazione dello spogliatoio per il personale alimentarista e circa la mancata adozione di procedure di autocontrollo HACCP.
A sostegno delle proprie doglianze, la ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
pagina 1 di 5 1) la prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative per scadenza del termine quinquennale prescritto dall'art. 28 della legge 689/1981, che sarebbe spirato prima dell'emissione delle ordinanze in argomento;
2) violazione del termine di 90 giorni per la notifica della violazione, previsto dall'art. 14 della Legge 689/1981;
3) mancato rispetto dei termini previsti dalla Legge Regionale Abruzzo n. 47/1984. Contr
4) difetto di competenza del Direttore Generale dell' nell'emissione delle ordinanze oggetto di opposizione;
5) indeterminatezza delle violazioni contestate ed errata applicazione delle normative di riferimento (Regolamento CE 852/2004 e D.Lgs. 193/2007).
La ricorrente ha, dunque, istato per la sospensione dell'esecuzione degli atti gravati, con declaratoria di illegittimità e/o nullità e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Con comparsa di risposta del 2 ottobre 2024 si è costituita in giudizio la
[...]
insistendo per il rigetto del ricorso, perché inammissibile ed Controparte_5 infondato, deducendo in sintesi e per quanto di interesse:
1) che la prescrizione non sarebbe maturata, stante la sospensione dei termini sancita dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, emesso in ragione dell'emergenza straordinaria epidemiologica;
2) che gli accertamenti ispettivi sono stati conclusi entro i termini di legge, nel rispetto dei
90 giorni previsti dall'art. 14 della Legge 689/1981;
3) che la Legge Regione Abruzzo n. 47/1984 non sarebbe applicabile al caso di specie, atteso che le norme europee in materia di igiene alimentare debbono prevalere su quelle regionali e nazionali;
4) che, in ogni caso, la società ricorrente, senza contestare i fatti accertati, evidentemente ritenendo legittime le ragioni addotte dalla resistente, si è adoperata per adeguarsi spontaneamente alle prescrizioni impartite ed ha ottenuto, anche in assenza di precedenti trasgressioni in materia, una riduzione delle sanzioni al minimo edittale.
La resistente ha, pertanto, così concluso: “1) in via preliminare, rigettare la richiesta sospensione poiché del tutto infondata ed immotivata;
2) nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto e perché non se ne ravvisano i presupposti per le ragioni innanzi enunciate con conferma delle pagina 2 di 5 ordinanze ingiunzioni impugnate;
3) sempre e comunque con condanna alle spese del presente procedimento in favore del sottoscritto legale antistatario”.
Istruita la causa e depositate dalle parti le note conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2025.
***
Sulla questione preliminare dell'intervenuta prescrizione
Il ricorso è volto a ottenere l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione n. 36 e 38/2024, Contr emessa dall' e notificate al ricorrente in data 25 marzo 2024, per asserita intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge n. 689/1981 del diritto dell'Amministrazione alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.
L'art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 stabilisce che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, ovvero dal giorno dell'ultimo atto interruttivo della prescrizione”.
Ne deriva che l'Amministrazione è tenuta a notificare l'ordinanza-ingiunzione entro cinque anni dalla violazione o dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione, costituito da un atto formale e recettizio (notificato al trasgressore), ai sensi dell'art. 2943 c.c. Resta irrilevante, invece, il compimento di meri atti interni all'ente, i quali non possiedono efficacia interruttiva.
In ordine alla verifica del decorso del termine prescrizionale, occorre evidenziare che, dalla Contr documentazione versata in atti, risulta che le violazioni contestate dall' risalgono alla data del 15 dicembre 2019, ovvero alla data del rapporto amministrativo emesso all'esito del sopralluogo del 28 febbraio 2019 e dei verbali di accertamento del 15 marzo 2019. Nessun ulteriore atto avente natura interruttiva, ai sensi dell'art. 2943 c.c. e dell'art. 28 L. 689/1981, risulta essere stato comunicato al ricorrente entro il quinquennio successivo.
Pertanto, alla data della notificazione delle ordinanze in argomento, il termine quinquennale Contr di prescrizione risulta spirato, con conseguente estinzione del diritto dell' al recupero delle sanzioni comminate.
Sulla non applicabilità della sospensione “Covid” ex art. 67 D.L. 18/2020
pagina 3 di 5 Contr L' invoca l'applicazione dell'art. 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Cura Italia”), che prevede la sospensione dei “termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento
e riscossione da parte degli uffici degli enti impositori”.
Tuttavia, tale tesi difensiva non può essere condivisa.
La citata norma – riferita alla sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione degli “uffici degli enti impositori” – deve essere interpretata in senso restrittivo, trattandosi di normativa speciale, escludendone l'applicazione agli atti sanzionatori ex L. 689/1981, non riconducibili all'attività di accertamento tributario.
Sulla base di un'interpretazione letterale della disposizione in esame, che fa esplicito riferimento alle attività «da parte degli uffici degli enti impositori», in ossequio al noto brocardo ubi lex voluit dixit, deve ritenersi che la sospensione in parola operi esclusivamente in materia tributaria. Tale interpretazione è avvalorata dalla collocazione della disposizione in esame nel
Titolo IV del D.L. 18/2000 intitolato “Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie” e dal tenore degli altri articoli inseriti nel medesimo titolo, che attengono tutti a misure fiscali, contributive e assistenziali, mai a sanzioni amministrative.
Contr Certamente l' può essere considerato un “ente impositore”, ai fini della applicazione della sospensione del termine prescrizionale a norma dell'art. 67 D.L. 18/2000, ma solo con riferimento a tributi che ad essa spettano, ad esempio il ticket per prestazioni sanitarie, ma non quando esercita il diverso potere sanzionatorio.
La sospensione emergenziale, pertanto, non opera ai fini del calcolo del termine quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/1981, essendo la presente fattispecie estranea all'ambito applicativo del citato art. 67.
Ne consegue che, alla data di emissione e notifica delle ordinanze impugnate, il diritto dell'Amministrazione risulta estinto per intervenuta prescrizione.
Il ricorso, dunque, va accolto, e, assorbita ogni altra questione, le ordinanze -ingiunzione n. 36
e n. 38 del 25 marzo 2024, oggetto di opposizione devono essere annullate.
La particolare evoluzione della controversia, caratterizzata da profili interpretativi non univoci in ordine all'applicabilità della sospensione dei termini prescrizionali di cui all'art. 67 del D.L.
18/2020 alle sanzioni amministrative irrogate ai sensi della L. 689/1981, integra una pagina 4 di 5 ragionevole incertezza normativa, riconducibile alle “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. Invero, la questione trattata attiene a un ambito di natura eccezionale in cui non si è ancora consolidato un indirizzo univoco né da parte della giurisprudenza di legittimità né della giurisprudenza amministrativa. Tale incertezza oggettiva giustifica la compensazione delle spese tra le parti, stante l'assenza di condotte processuali abusive o dilatorie da parte dell'Amministrazione resistente.
Pertanto, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto annulla le ordinanze-ingiunzioni n. 36/2024 e n. Contr 38/2024 emesse dall' resistente;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Vasto, 5 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Stefania Izzi
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Izzi, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 306/2024 avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. ti Marisa Berarducci e CP_1 P.IVA_1
RI TO, come da procura in atti;
-ricorrente- contro
, (C.F. e P.I. ), con il patrocinio CP_2 Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. Alessandra D'Aurizio, come da procura in atti;
-resistente-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24 aprile 2024, la società ha convenuto in giudizio la Controparte_1
al fine di ottenere l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione n. 36 e 38, CP_4
entrambe del 25 marzo 2024, relative a violazioni amministrative accertate nel 2019 presso l'impresa alimentare "Dimora del Benessere", in ordine all'omessa comunicazione dell'eliminazione dello spogliatoio per il personale alimentarista e circa la mancata adozione di procedure di autocontrollo HACCP.
A sostegno delle proprie doglianze, la ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
pagina 1 di 5 1) la prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative per scadenza del termine quinquennale prescritto dall'art. 28 della legge 689/1981, che sarebbe spirato prima dell'emissione delle ordinanze in argomento;
2) violazione del termine di 90 giorni per la notifica della violazione, previsto dall'art. 14 della Legge 689/1981;
3) mancato rispetto dei termini previsti dalla Legge Regionale Abruzzo n. 47/1984. Contr
4) difetto di competenza del Direttore Generale dell' nell'emissione delle ordinanze oggetto di opposizione;
5) indeterminatezza delle violazioni contestate ed errata applicazione delle normative di riferimento (Regolamento CE 852/2004 e D.Lgs. 193/2007).
La ricorrente ha, dunque, istato per la sospensione dell'esecuzione degli atti gravati, con declaratoria di illegittimità e/o nullità e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Con comparsa di risposta del 2 ottobre 2024 si è costituita in giudizio la
[...]
insistendo per il rigetto del ricorso, perché inammissibile ed Controparte_5 infondato, deducendo in sintesi e per quanto di interesse:
1) che la prescrizione non sarebbe maturata, stante la sospensione dei termini sancita dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, emesso in ragione dell'emergenza straordinaria epidemiologica;
2) che gli accertamenti ispettivi sono stati conclusi entro i termini di legge, nel rispetto dei
90 giorni previsti dall'art. 14 della Legge 689/1981;
3) che la Legge Regione Abruzzo n. 47/1984 non sarebbe applicabile al caso di specie, atteso che le norme europee in materia di igiene alimentare debbono prevalere su quelle regionali e nazionali;
4) che, in ogni caso, la società ricorrente, senza contestare i fatti accertati, evidentemente ritenendo legittime le ragioni addotte dalla resistente, si è adoperata per adeguarsi spontaneamente alle prescrizioni impartite ed ha ottenuto, anche in assenza di precedenti trasgressioni in materia, una riduzione delle sanzioni al minimo edittale.
La resistente ha, pertanto, così concluso: “1) in via preliminare, rigettare la richiesta sospensione poiché del tutto infondata ed immotivata;
2) nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto e perché non se ne ravvisano i presupposti per le ragioni innanzi enunciate con conferma delle pagina 2 di 5 ordinanze ingiunzioni impugnate;
3) sempre e comunque con condanna alle spese del presente procedimento in favore del sottoscritto legale antistatario”.
Istruita la causa e depositate dalle parti le note conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2025.
***
Sulla questione preliminare dell'intervenuta prescrizione
Il ricorso è volto a ottenere l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione n. 36 e 38/2024, Contr emessa dall' e notificate al ricorrente in data 25 marzo 2024, per asserita intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge n. 689/1981 del diritto dell'Amministrazione alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.
L'art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 stabilisce che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, ovvero dal giorno dell'ultimo atto interruttivo della prescrizione”.
Ne deriva che l'Amministrazione è tenuta a notificare l'ordinanza-ingiunzione entro cinque anni dalla violazione o dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione, costituito da un atto formale e recettizio (notificato al trasgressore), ai sensi dell'art. 2943 c.c. Resta irrilevante, invece, il compimento di meri atti interni all'ente, i quali non possiedono efficacia interruttiva.
In ordine alla verifica del decorso del termine prescrizionale, occorre evidenziare che, dalla Contr documentazione versata in atti, risulta che le violazioni contestate dall' risalgono alla data del 15 dicembre 2019, ovvero alla data del rapporto amministrativo emesso all'esito del sopralluogo del 28 febbraio 2019 e dei verbali di accertamento del 15 marzo 2019. Nessun ulteriore atto avente natura interruttiva, ai sensi dell'art. 2943 c.c. e dell'art. 28 L. 689/1981, risulta essere stato comunicato al ricorrente entro il quinquennio successivo.
Pertanto, alla data della notificazione delle ordinanze in argomento, il termine quinquennale Contr di prescrizione risulta spirato, con conseguente estinzione del diritto dell' al recupero delle sanzioni comminate.
Sulla non applicabilità della sospensione “Covid” ex art. 67 D.L. 18/2020
pagina 3 di 5 Contr L' invoca l'applicazione dell'art. 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Cura Italia”), che prevede la sospensione dei “termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento
e riscossione da parte degli uffici degli enti impositori”.
Tuttavia, tale tesi difensiva non può essere condivisa.
La citata norma – riferita alla sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione degli “uffici degli enti impositori” – deve essere interpretata in senso restrittivo, trattandosi di normativa speciale, escludendone l'applicazione agli atti sanzionatori ex L. 689/1981, non riconducibili all'attività di accertamento tributario.
Sulla base di un'interpretazione letterale della disposizione in esame, che fa esplicito riferimento alle attività «da parte degli uffici degli enti impositori», in ossequio al noto brocardo ubi lex voluit dixit, deve ritenersi che la sospensione in parola operi esclusivamente in materia tributaria. Tale interpretazione è avvalorata dalla collocazione della disposizione in esame nel
Titolo IV del D.L. 18/2000 intitolato “Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie” e dal tenore degli altri articoli inseriti nel medesimo titolo, che attengono tutti a misure fiscali, contributive e assistenziali, mai a sanzioni amministrative.
Contr Certamente l' può essere considerato un “ente impositore”, ai fini della applicazione della sospensione del termine prescrizionale a norma dell'art. 67 D.L. 18/2000, ma solo con riferimento a tributi che ad essa spettano, ad esempio il ticket per prestazioni sanitarie, ma non quando esercita il diverso potere sanzionatorio.
La sospensione emergenziale, pertanto, non opera ai fini del calcolo del termine quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/1981, essendo la presente fattispecie estranea all'ambito applicativo del citato art. 67.
Ne consegue che, alla data di emissione e notifica delle ordinanze impugnate, il diritto dell'Amministrazione risulta estinto per intervenuta prescrizione.
Il ricorso, dunque, va accolto, e, assorbita ogni altra questione, le ordinanze -ingiunzione n. 36
e n. 38 del 25 marzo 2024, oggetto di opposizione devono essere annullate.
La particolare evoluzione della controversia, caratterizzata da profili interpretativi non univoci in ordine all'applicabilità della sospensione dei termini prescrizionali di cui all'art. 67 del D.L.
18/2020 alle sanzioni amministrative irrogate ai sensi della L. 689/1981, integra una pagina 4 di 5 ragionevole incertezza normativa, riconducibile alle “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. Invero, la questione trattata attiene a un ambito di natura eccezionale in cui non si è ancora consolidato un indirizzo univoco né da parte della giurisprudenza di legittimità né della giurisprudenza amministrativa. Tale incertezza oggettiva giustifica la compensazione delle spese tra le parti, stante l'assenza di condotte processuali abusive o dilatorie da parte dell'Amministrazione resistente.
Pertanto, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto annulla le ordinanze-ingiunzioni n. 36/2024 e n. Contr 38/2024 emesse dall' resistente;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Vasto, 5 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Stefania Izzi
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