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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/12/2025, n. 4895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4895 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n.
15332/22
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Rosaria Favoccia
Ricorrente
E
in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to
IA PE
Resistente
Svolgimento del processo
Con atto di ricorso depositato in data 28.11.2022 parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società dal 05.02.2009 al 15.01.2022 con contratto Controparte_1 part-time a 30 ore settimanali dal lunedì alla domenica con un unico giorno di riposo nella giornata del mercoledì, svolgendo mansioni di commessa di banco inquadrabili nel V livello CCNL Alimentaristi
Artigiani, ha dedotto: di aver prestato attività lavorativa senza contratto per la medesima società resistente sin dal maggio 2007 con medesimi orari e mansioni del periodo contrattualizzato;
di aver svolto per l'intero periodo dedotto, ossia dal 2007 sino alla data delle dimissioni per giusta causa nel 2022, attività lavorativa di 7 ore giornaliere dal lunedì alla domenica dalle ore 7,00 alle ore
14,00, con esclusione del giorno di riposo di mercoledì; di aver lavorato anche nella giornata del mercoledì, senza recupero del giorno di riposo, in concomitanza di festività o onomastici di nomi diffusi nella regione;
di aver ricevuto esclusivamente una retribuzione mensile di € 800 netti in contanti;
di aver goduto della cassa integrazione covid dal marzo 2020 al 13.10.2021; che il rapporto di lavoro era cessato in data 15.01.2022 per dimissioni per giusta causa stante l'ingiustificato rifiuto datoriale ad adeguare la retribuzione alle ore lavorative effettivamente svolte;
di non aver mai percepito alcunché a titolo di lavoro straordinario o supplementare, ratei di 13esima nonché ferie e permessi maturati e non goduti;
ha inoltre precisato di aver ottenuto decreto ingiuntivo n. 717/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 19.11.2022 nel procedimento avente n. 13471/2022 R.G. per la somma di €
17.858,93 per il recupero del TFR e delle ferie residue restanti;
di aver goduto di 15 giorni di ferie nel mese di luglio coincidenti con il periodo di chiusura della pasticceria percependo € 300 mensili in luogo della retribuzione;
di aver ricevuto € 300 in luogo della tredicesima mensilità.
Per tali ragioni ha adito il Tribunale in funzione del Giudice del
Lavoro per chiedere l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dal 01.05.2007 e sino al 15.01.2022 con inquadramento nel V livello del CCNL di categoria, l'accertamento della giusta causa per le dimissioni presentate, il diritto alle differenze retributive per le ragioni di cui in motivazione con condanna della società al pagamento di complessivi € 194.147,06, già detratti della somma ottenuta con decreto ingiuntivo avente ad oggetto il TFR e le ferie, la condanna della società al risarcimento del danno in via equitativa per il danno da perdita economica alla luce della mancata integrazione salariare del rapporto economico, nonché del risarcimento del danno per mancata fruizione del sostegno
NASPI quantificato in € 1650,32 nonché dell'indennità di mancato preavviso per le dimissioni per giusta causa rassegnate, il tutto con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
Regolarmente istaurato il contraddittorio, la società convenuta si è costituita, contestando in fatto ed in diritto le ragioni esposte in ricorso, concludendo quindi per il suo integrale rigetto con vittoria di spese di lite.
Ammessa ed espletata prova testimoniale, fallito il tentativo di conciliazione, acquisita la documentazione in atti, lette le note di parte autorizzate, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Motivazione
Il prestatore di lavoro che agisce in giudizio nei confronti del proprio datore di lavoro ha l'onere processuale, ex art. 2697 c.c., di provare, attraverso riscontri documentali e/o testimoniali, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, secondo le modalità indicate nel ricorso;
incombe invece sul datore di lavoro l'onere di provare i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi delle avverse pretese.
Il Giudice, al fine di qualificare il rapporto di lavoro come subordinato, è tenuto pertanto ad accertare la sussistenza dei requisiti essenziali della subordinazione, che consistono nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del beneficiario della prestazione;
in via sussidiaria, quando nella fattispecie concreta non emergano elementi univoci, il Giudice può ricorrere ad altri elementi sintomatici della situazione di subordinazione, come la continuità nello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa,
l'obbligo di un orario e l'incidenza del rischio economico dell'attività lavorativa (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 11502/2000;
n. 9167/2001; n. 5464/1998).
Nel caso di specie risulta pacifico, allo stato dei documenti depositati e non contestati dalle parti, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 05.02.2009 stante la regolarità del contratto di lavoro part-time a 30 ore settimanali stipulato dalle parti.
Parte ricorrente, come già dedotto in premessa, ha però sostenuto di aver cominciato l'attività lavorativa alle dipendenze della sin dal maggio 2007, osservando un orario di Controparte_1 lavoro superiore a quello riportato in contratto.
Al fine, dunque, di verificare il periodo e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in esame è stata svolta attività istruttoria.
Il teste di parte ricorrente ha dichiarato di Testimone_1 conoscere la ricorrente in quanto cliente del bar pasticceria
[...]
, sito in Frattamaggiore, sin dal momento dell'apertura CP_1 dell'attività commerciale e di aver ivi visto la ricorrente lavorare come addetta al banco, non sapendo però precisare l'anno. Ha inoltre esposto che la pasticceria era aperta tutti i giorni ad eccezione del mercoledì; quando si recava al bar, quasi tutte le mattine verso le ore 9, la ricorrente era sempre presente. Inoltre, quando si era recata presso la pasticceria per consumare un aperitivo verso le ore
12 o per acquistare dei dolci nel primo pomeriggio, aveva potuto verificare la presenza in servizio della ricorrente. Raramente era andata al bar verso le ore 7,00; in quelle occasioni la sig.ra Pt_1 era comunque presente. Nella pasticceria – ha proseguito la teste - lavoravano circa tre o quattro persone;
il locale era chiuso nel mese di agosto mentre, nel mese di luglio, era aperto per circa quindici giorni. Infine, la teste non ha saputo riferire se, in alcune occasioni, il bar era aperto nel giorno di mercoledì.
Il secondo teste di parte ricorrente amica della Testimone_2 ricorrente, ha riferito di aver aperto un'attività commerciale a
Frattamaggiore nel 2010; pochi giorni dopo, si era recata presso la pasticceria dove era stata servita dalla sig.ra CP_1 Pt_1
La teste ha poi precisato di essersi fermata presso il bar circa ogni dieci o quindici giorni, spesso di mattina verso le ore 9,00, ma anche un paio di volte alle ore 8,00, oppure verso le ore 13,00, dopo la chiusura del proprio negozio;
in quelle occasioni la ricorrente era presente nel locale. Nel pomeriggio invece – ha precisato la teste – non aveva visto la sig.ra lavorare. La teste ha poi Pt_1 riferito che la pasticceria era aperta tutta la settimana eccetto il mercoledì, aggiungendo però che, se ricorreva qualche festività, il bar era aperto anche nel giorno di mercoledì. La teste ha concluso riferendo che la pasticceria era chiusa per due settimane nel mese di luglio e che il signor e la moglie erano sempre presenti CP_1 alla cassa.
Il terzo teste di parte ricorrente ha dichiarato Testimone_3 di conoscere la ricorrente in quanto cliente della pasticceria
[...]
. Il teste ha dunque precisato di essersi fermato tutte le CP_1 mattine al bar, verso le ore 7,10, dal lunedì al venerdì per consumare la colazione nel periodo dal 2007 al 2024; la pasticceria, distante 4 minuti circa in auto dalla sua abitazione in Crispano, si trova sulla strada Caivano - Aversa che egli percorreva per andare a lavoro. Ha poi esposto di aver visto la sig.ra lavorare al Pt_1 banco tutte le mattine salvo nella giornata di mercoledì, giorno di chiusura dell'attività; il bar era infatti aperto il mercoledì solo in occasione di festività o onomastici importanti. Ha dichiarato di essersi recato in pasticceria la domenica verso ora di pranzo per prendere dei dolci e di aver visto, anche in quelle occasioni, la ricorrente lavorare;
quando era invece andato in pasticceria dopo le ore 17,00, non aveva incontrato la sig.ra . Quando era andato Pt_1 di mattina nel locale – ha concluso il teste - erano presenti la ricorrente, il titolare, addetto alla cassa, ed il macchinista mentre nel pomeriggio al banco era presente una donna di nome Per_1
Il teste di parte resistente ha dichiarato di Testimone_4 lavorare alle dipendenze della pasticceria da circa 11 CP_1 anni con le mansioni di commessa di banco, in forza di contratto di lavoro part-time; ha poi aggiunto di lavorare dal lunedì alla domenica dalle ore 8,00 alle ore 13,00 con l'esclusione del mercoledì. Al momento della sua assunzione, la ricorrente già lavorava presso la pasticceria, anch'ella prestando servizio dal lunedì alla domenica dalle ore 8,00 alle ore 13,00 come commessa di banco. La teste ha poi precisato che il bar e la pasticceria sono aperti dal titolare alle ore 5,30; i clienti sono serviti dal titolare e dal barista, il quale lavora dalle Testimone_5 ore 5,30 e sino alle 13,00. La pasticceria è invece chiusa dalle ore
13,00 alle ore 15,00 e, nel pomeriggio, subentra un altro turno di lavoro. La teste ha dunque aggiunto che lei e la ricorrente erano le uniche commesse addette al banco ed entrambe godevano di 15 giorni di ferie nel mese di luglio. La teste ha concluso riferendo che la pasticceria era aperta anche di mercoledì in occasione di qualche ricorrenza ma il giorno di chiusura era poi recuperato nel corso della settimana;
non aveva mai visto lavorare la ricorrente prima delle ore 8,00.
Alla luce di quanto ricostruito per il tramite delle dichiarazioni dei testi escussi, non può ritenersi raggiunta la prova concernente il riconoscimento del rapporto di lavoro per il periodo dal maggio
2007 sino alla stipula del contratto nel 2009 né dello svolgimento di lavoro supplementare/straordinario.
In particolare, la prova dello svolgimento delle ore di lavoro straordinario ricade, ai sensi dell'art. 2697 c.c., in capo al lavoratore che deve dimostrare che di fatto l'orario lavorativo si sia protratto oltre l'orario normale giornaliero o settimanale.
Il lavoratore, quindi, dovrà dare la prova dell'effettiva prestazione di lavoro oltre l'orario stabilito, senza che il relativo compenso possa essere liquidato in base a criteri di mera equità.
Difatti, è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui
"spetta al lavoratore, che pretende il pagamento del lavoro straordinario, dare la prova dell'effettiva prestazione di esso, senza che il compenso per lo stesso, il cui criterio di determinazione è fissato dalla stessa legge, sulla base della retribuzione corrisposta per il lavoro ordinario, con le debite maggiorazioni, possa essere determinato con criteri di mera equità"
(Cass. 19 aprile 1983 n. 2694, Cass. 6 gennaio 1984 n. 57, Cass. 21 aprile 1993, n. 4668, Cass. 14 agosto 1998, n. 8006).
Il ricorso ad un criterio equitativo, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., può avvenire esclusivamente per determinare la somma spettante al lavoratore per le prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass.13 febbraio 1992, n. 1801; Cass. 21 aprile 1993, n. 4668; Cass. 7 novembre 1991, n. 11876). Si ammette, però, la possibilità di una prova del lavoro straordinario attraverso il ricorso alle presunzioni semplici (Cass.
8 novembre 1995, n. 11615, Cass. n. 3335/1982; n. 3208/1984; n.
2241/1987).
Nel caso di specie i testi e in ordine al Tes_1 Tes_2 periodo di inizio dell'attività lavorativa della ricorrente presso la pasticceria hanno esposto circostanze generiche, facendo CP_1 tra l'altro riferimento ad un periodo temporale successivo al 2009.
Con riguardo poi all'orario di lavoro osservato, occorre evidenziare che la frequentazione sporadica del luogo in cui la ricorrente svolgeva la sua attività professionale (le testi hanno infatti frequentato il locale in modo occasionale) incide sul valore probatorio delle dichiarazioni rese e non consente di trarre da queste alcuna valutazione in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
L'unico teste ad aver fatto riferimento al periodo dal 2007 al 2009 è stato il sig. cliente abituale del bar-pasticceria, il Tes_3 quale ha tra l'altro confermato la presenza della ricorrente sul luogo di lavoro sin dalle ore 7. Tuttavia, tali dichiarazioni risultano non sorrette da alcun riscontro con le precedenti prove acquisite nel corso del giudizio ed in contraddizione con la dichiarazione resa dal teste la quale, dipendente Testimone_4 della società convenuta dal 2013 circa, ha riferito un diverso orario di lavoro osservato da lei e dalla ricorrente.
In ogni caso, con riguardo agli anni 2007-2009, il teste non ha fornito circostanze dettagliate in ordine alla sussistenza degli indici della subordinazione come sopra delineati.
Dall'attività istruttoria svolta, pertanto, in ordine alla durata, ai giorni ed all'orario di lavoro, non sono emersi elementi dai quali desumere lo svolgimento di una prestazione lavorativa eccedente il periodo e l'orario contrattuale, in forma continuativa, secondo quanto indicato in ricorso. Inoltre, non è stata fornita alcuna prova in ordine alle modalità di cessazione del rapporto di lavoro, per cui in assenza della prova dell'esistenza dei presupposti dell'obbligo di preavviso in capo al datore di lavoro, non può essere riconosciuto il diritto alla relativa indennità.
Il mancato accoglimento della domanda formulata in ricorso sui punti sopra esposti fa venir meno il diritto alle richieste risarcitorie avanzate dalla ricorrente, che non appaiono infatti in alcun modo giustificate.
Le mansioni svolte, non contestate, sono riconducibili nell'ambito del profilo professionale di 5° livello del CCNL “alimentaristi artigiani”.
Individuato dunque il CCNL applicabile, in mancanza di diverse e rilevanti circostanze, considerato esatto l'inquadramento nel 5° livello, le differenze retributive vanno calcolate tenendo conto della paga base e contingenza.
Al fine di quantificare le somme spettanti alla lavoratrice a titolo di differenze retributive per il periodo di lavoro svolto alle dipendenze della dal 5.02.2009 al 15.01.2022, Controparte_1 con inquadramento nel 5° livello del CCNL di categoria, e considerando un'attività lavorativa di 30 ore settimanali, è stata disposta ctu contabile.
La dott.ssa nella perizia in atti, ha calcolato in € Per_2
45.019,91 l'importo spettante alla ricorrente a titolo di stipendio tabellare, una tantum, scatti di anzianità, tredicesima mensilità, lavoro domenicale, festività non godute e soppresse, ferie non godute.
A ciò deve aggiungersi la somma di € 1.627,65 dovuta a titolo di TFR
(dall'importo calcolato di € 13.324,65 è stato infatti detratta la somma di € 11.697,00, già riconosciuta a tale titolo con d.i. n.
712/2022). Per il resto le conclusioni cui giunge il consulente nella perizia in atti appaiono corrette e assolutamente condivisibili.
Può dunque essere riconosciuta, per le causali sopra richiamate, la somma complessiva di € 46.647,56, di cui € 1.627,65 a titolo di TFR.
Difatti, in presenza della dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non è stata fornita la prova della corresponsione del trattamento di fine rapporto e delle altre voci sopra indicate, il cui onere è posto a carico del datore di lavoro in base ai generali principi di cui all'art. 2697 c.c. dell'onere della prova.
Sulle somme spettanti in favore della ricorrente ai sensi dell'art. 429, 3° comma c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici calcolati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c..
La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente, secondo il principio statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 38 del 29 gennaio 2001.
Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dovranno essere calcolati dal primo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro per quanto riguarda il TFR.
Le spese, comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Condanna la Controparte_1
al pagamento della somma di € 46.647,56, di cui € 1.627,65 a
[...] titolo di TFR, in favore di su cui corrispondere gli Parte_1 interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
Rigetta per il resto. Condanna la Controparte_1
al pagamento delle spese processuali che liquida in
[...] complessivi € 4.629,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre IVA e cpa, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Pone a carico di parte resistente le spese di ctu che si liquidano come da separato decreto.
Aversa 4.12.2025
IL GIUDICE