Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 14/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
All'udienza dd. 14.01.25, nella causa di cui al n. 805/23 R.G., avanti al giudice del lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv. Daniele Maugeri per parte ricorrente e l'avv. Luca Iero per parte resistente . CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Daniele Maugeri si richiama agli atti e conclude come in ricorso.
L'avv. Luca Iero si riporta alla memoria di costituzione e risposta.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 805/23
Promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Daniele
Maugeri
- parte ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 24, C.F. P.IVA_1
rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Luca Iero,
Giovanni Maria Maggio e Paolo Bonetti,
- parte resistente -
OGGETTO: restituzione indebito sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1 nel merito e in via principale, accertare - per tutte le ragioni meglio esposte ed illustrate in narrativa
- l'assenza di dolo in capo all'odierna ricorrente circa l'esposizione dei propri dati reddituali nel lasso di tempo che va dal 2014 al 2022, nonché la violazione da parte dell' del disposto di cui all'art. CP_1
13, comma 2, L. n. 412/1991 e, per l'effetto, dichiarare irripetibile l'importo di € 18.112,19 preteso in restituzione dall' con “Comunicazione di Riliquidazione” dd. 01.09.2022 e con successiva CP_1 comunicazione di debito dd. 04.10.2022 e, conseguentemente, condannare l' a Controparte_3
restituire alla ricorrente sig.ra le somme trattenute e che saranno eventualmente Parte_1
trattenute in pendenza della lite, mediante ritenute sui ratei mensili del trattamento di quiescenza in godimento (Cat. VR n. 30052082), maggiorate degli interessi o della rivalutazione monetaria ex art. 16, comma 6, L. n. 412/1991, da ogni singola trattenuta al soddisfo;
nel merito, ed in via d'estremo subordine, accertata la solo parziale ripetibilità dell'indebito in parola, ridursi in ogni caso l'importo dovuto in restituzione dalla signora nei confronti dell' entro i limiti previsti dall'art. Pt_1 CP_1
13, comma 2, L. n. 412/1991. In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE: CP_1
rigettare il ricorso. Spese e compensi di lite integralmente rifusi, ivi compresa la maggiorazione forfetaria del 15% e gli oneri riflessi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10.11.23 conveniva in giudizio per ottenere Parte_1 CP_1
l'accoglimento delle conclusioni sopra epigrafate.
Allegava, in particolare la ricorrente: di essere titolare di pensione di vecchiaia con salvaguardia ex art. 22, comma 1, L. n. 135/2012 erogata dall' (Cat. VR n. 30052082) con decorrenza dal 01.05.2014, integrata al minimo ex art. 70 L. n. CP_1
388/2000; che, a distanza di oltre otto anni dal riconoscimento del trattamento di quiescenza, con missiva dd.
01.09.2022 la sede di San Daniele del Friuli (UD) aveva inviato all'odierna ricorrente una CP_1
“Comunicazione di riliquidazione” del trattamento pensionistico, partecipandole un debito pari ad €
18.112,19 accertato - in seguito a verifiche ufficiose disposte dall' - a fronte di CP_2
“rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo”; che con successiva missiva dd. 04.10.2022, avente ad oggetto “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra cat. VR 30052082”, l' di Udine aveva, Parte_1 CP_1 quindi, comunicato a quanto segue: “…a seguito di verifiche è emerso che lei ha Parte_1
ricevuto, per il periodo dal 01/05/2014 al 30/09/2022, un pagamento non dovuto sulla pensione cat.
VR n. 30052082 per un importo complessivo di euro 18.112,19 per i seguenti motivi: sono state riscosse quote di integrazione al minimo della pensione non spettanti a causa del possesso di redditi personali di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”; che, in particolare, l'indebito in parola nasceva dal fatto che, in occasione della presentazione della domanda di pensione (inoltrata all' in data 26.03.2014 con Prot. n. CP_1
.8600.26/03/2014.0063162), nello specifico campo dedicato ai “Redditi - (Cod. 19) Altri CP_1 immobili (terreni e fabbricati)”, era stato indicato l'importo di € 575,00 per la quota parte di proprietà immobiliare di (pari al valore della rendita catastale, rivalutata al tasso del 5%), Parte_1
riferito ad un immobile di proprietà di e del coniuge, sito a Majano (UD) Via Julia n. Parte_1
7 e concesso in locazione, e non l'importo effettivamente prodotto dal predetto cespite che - essendo stato per l'appunto “messo a reddito” - ex post aveva, invece, prodotto entrate maggiori, come tali incompatibili (per superamento complessivo del limite reddituale) con l'“integrazione al trattamento minimo”, accordata, invece, dall' ; per l'effetto, stante il mancato raggiungimento del limite di CP_2
reddito coniugale ex lege stabilito per ottenere il trattamento minimo di quiescenza (nel 2014 pari ad
€ 19.553,82), l'Istituto di previdenza, in occasione dell'accoglimento della domanda di pensione, aveva, quindi, accordato all'odierna ricorrente l'integrazione al minimo vitale del trattamento pensionistico, corrispondendole i relativi aumenti, senza soluzione di continuità, sino al 09/2022, salvo poi provvedere, “…a seguito di verifiche…”, a richiedere a la restituzione della Parte_1
capitale somma di oltre 18.000,00 Euro, una volta accertato (con colpevole ritardo, e comunque non
“entro l'anno successivo” ex art. 13, comma 2, L. n. 412/1991) il reale reddito (da locazione) prodotto dal fabbricato in questione;
che, però - a differenza di quanto nominalmente indicato nella domanda di pensione del 03/2014 nell'apposita voce “Redditi - (Cod. 19) Altri immobili (terreni e fabbricati)” laddove era stato indicato il reddito (più basso) derivante dal valore rivalutato della rendita catastale dell'immobile in questione
- l'odierna ricorrente aveva, comunque, sempre dichiarato all'Agenzia delle Entrate la reale ed effettiva consistenza dei “Redditi dei fabbricati”, ed in particolare di quello concesso in locazione e sito a Majano (UD), trasparentemente comunicando al Fisco il relativo profitto (poco più di 3.000,00
€ per ciascun coniuge), come chiaramente emergeva dai modelli 730 (presentati da Parte_1
unitamente al marito) relativi ai redditi (id est: canoni di locazione) percepiti dal 2013 al 2022; che vana era stata la proposizione del ricorso amministrativo presentato in data 27.10.2022 da parte dell'odierna ricorrente avverso il provvedimento di recupero dell'indebito notificato dall' , CP_1 laddove era stato valorizzato proprio il fatto dell'assoluta buona fede e della mancanza di dolo da parte di nella comunicazione dei propri dati reddituali, stante la delibera di rigetto da Parte_1
parte del competente Comitato Provinciale n. 232882 del 26.05.2023, motivata sulla scorta del CP_1 fatto che “l'indebito è connesso ad un elemento intenzionale, cioè ad un comportamento commissivo od omissivo che ha generato la prestazione indebita e da cui consegue un illecito arricchimento”
(doc. n. 16 all.); che, quindi, aveva dovuto adire l'Autorità Giudiziaria per ottenere tutela dei propri Parte_1
diritti.
Quindi, la ricorrente formulava le conclusioni sopra riportate, citando giurisprudenza e ribadendo di non aver tenuto alcuna condotta dolosa poiché aveva messo in condizione di poter verificare la CP_1
propria situazione reddituale, dichiarando, per gli anni di imposta dal 2013 in poi (come si evinceva dai Modelli 730), puntualmente e regolarmente, all'Amministrazione Finanziaria i propri redditi e non sussistendo, conseguentemente, alcun obbligo di inviare ulteriori dichiarazioni all' . CP_1
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande attoree. CP_1
In particolare, osservava che la ricorrente non aveva contestato di aver percepito CP_1 un'integrazione al trattamento minimo non dovuta a causa del superamento dei limiti reddituali fissati dalla legge e che si era limitata ad invocare l'irripetibilità dell'indebito per carenza di dolo e per una presunta violazione dell'art. 13 c. 2 L. 412/1991 che impone all' di procedere annualmente alla CP_1
verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e a provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
riteneva che sussistesse il dolo della ricorrente perché essa aveva presentato all' una CP_1 CP_1
domanda di pensione con dati reddituali non veritieri. Quindi, citava anche la disposizione CP_1 dell'art. 75 D.P.R. 445/2000 e dell'art. 6 c. 7 D.L. 463/83, convertito con modificazioni dalla L.
638/83 quanto al principio della c.d. cristallizzazione.
Quanto alla presunta violazione dell'art. 13 c. 2 L. 412/1991, obiettava che il termine annuale CP_1
previsto dalla norma poteva iniziare a decorrere, in presenza di dichiarazioni mendaci del pensionato, solo una volta che l' aveva preso conoscenza dei dati reddituali corretti e che bisognava tener CP_1 conto che si trattava, nel caso in esame, di redditi conoscibili solo indirettamente dall' CP_2 convenuto cioè per il tramite dell'Amministrazione finanziaria o di un'altra Amministrazione pubblica.
Infine, richiamava, come norma fondamentale per il caso in esame, l'art. 6 c. 11 quinquies D.L. CP_1
463/1983, secondo cui “Le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente”, norma speciale che, quindi, consentiva a di recuperare l'indebito derivante dalla integrazione CP_1 al minimo “anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente”, ciò smentendo tutte le obiezioni avversarie.
La causa era istruita solo documentalmente.
All'udienza dd. 14.01.25, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale.
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Così riassunto lo svolgimento del processo ed il motivo del contendere, il Giudicante ritiene che il ricorso sia fondato nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Ebbene, è incontestato tra le parti che:
• è titolare di pensione di vecchiaia con salvaguardia ex art. 22, comma 1, L. n. Parte_1
135/2012 erogata dall' (Cat. VR n. 30052082) con decorrenza dal 01.05.2014, integrata CP_1
al minimo (cfr. comunicazione dd. 15.04.14 di cui al doc. 1 di parte ricorrente); CP_1
• che, in sede di domanda di pensione in data 26.03.14, la ricorrente ha dichiarato di percepire redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione per € 575,00 ed ha indicato analoghi redditi per il coniuge nell'importo di € 903,00, facendo riferimento al valore della Persona_1 rendita catastale anziché all'importo effettivamente prodotto dall'immobile dato in locazione;
• che, quindi, la ricorrente ha percepito un'integrazione al trattamento minimo non dovuta a causa del superamento dei limiti reddituali fissati dalla legge;
• che, però, la ricorrente ha sempre dichiarato all'Agenzia delle Entrate la reale ed effettiva consistenza dei “Redditi dei fabbricati”, ed in particolare di quello concesso in locazione e sito a Majano (UD), come emerge dai modelli 730 (presentati da unitamente Parte_1
al marito a far data dal 25.06.14 con il Modello 730 per l'anno 2013, ad es. cfr. doc. 2 di parte resistente) relativi ai redditi (cioè canoni di locazione) percepiti fino al 2022;
• che, a seguito di verifiche effettuate in occasione della ricostituzione della pensione, con lettera del 01.09.22, la sede di San Daniele del Friuli (UD) ha comunicato alla ricorrente CP_1 la riliquidazione della pensione a seguito di variazione dell'integrazione al trattamento minimo, calcolando un indebito di € 18.112,19 per il periodo 1 maggio 2014 - 30 settembre
2022;
• che, avverso il provvedimento di recupero dell'indebito, ha presentato, in data Parte_1
27 ottobre 2022, ricorso amministrativo, poi respinto.
Pare al Giudice, innanzitutto, opportuno precisare che l'indebito per cui è processo non è assistenziale, bensì previdenziale (cfr. Cass. 847/24 e 13918/21 e Corte Cost. 240/94). Quindi, considerata l'incontestata natura indebita della prestazione ricevuta, occorre valutare la disciplina della ripetibilità degli indebiti previdenziali, ma con specifico riferimento alla pensione integrata al minimo.
Si rammenta che in tema di irripetibilità dell'indebito previdenziale, con l'ordinanza n. 5984/2022 la
Suprema Corte ha ribadito il seguente principio di diritto: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale
è subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni (pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento dell'ente, comunicazione del provvedimento all'interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore e insussistenza del dolo dell'interessato, cui
è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.”.
Con l'ordinanza n. 8731/2019 la Suprema Corte ha, altresì, precisato che “In tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente.”
Con specifico riferimento, poi, al tema relativo all'integrazione della pensione al trattamento minimo, come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. 11010/96; Cass. Civ. 11504/04), opera la normativa speciale dettata dall'art. 6 c. 11 quinquies D.L. 463/83 derogatoria sia dell'ipotesi generale di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., sia delle altre concorrenti ipotesi limitative dell'obbligazione restitutoria di cui a tale ultimo articolo tra le quali agli artt. 52 l. 88/89 e
13 l. 412/91. L'articolo 6 succitato al comma 11 quinquies, difatti, prevede espressamente che “Le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente”.
In materia, tuttavia, vi è stato l'intervento della Corte Costituzionale la quale, con la sentenza n.
166/96, ha sancito che il termine annuale di cui all'art. 13 c. 2 L. 412/1991, anche se non direttamente applicabile alla materia, costituisce un criterio di orientamento a disposizione del giudice di merito che fa sì che, secondo un criterio di logica pratica e ragionevolezza, la ripetibilità da parte dell'Istituto cessi laddove l'Ente abbia continuato il pagamento dell'integrazione al minimo pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie all'accertamento del reddito del pensionato, in seguito alla tempestiva presentazione della dichiarazione sostitutiva del certificato fiscale, o altrimenti, quando l'Ente sia in grado di conoscere da sé se e quando l'importo della prima sia aumentato oltre il limite di reddito ostativo all'integrazione al minimo.
La Corte di Cassazione, conformandosi a tale pronuncia, ha, quindi, ritenuto che: “In tema di integrazione delle pensioni al trattamento minimo, ove le prestazioni per questo titolo eseguite risultino non dovute, ma senza che l'indebito sia addebitabile al pensionato, le relative somme, esclusa l'applicabilità sia dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989 ovvero, 'ratione temporis', dell'art.
80 della legge n. 1422 del 1924, che dell'art. 2033 cod. civ., sono ripetibili dall' , ai sensi CP_2
dell'art. 6, comma 11 quinquies, del D.L. n. 463 del 1983, solo quando abbia esercitato il relativo diritto entro l'anno dal momento in cui ha avuto disponibilità delle informazioni necessarie per
l'accertamento della situazione che fa venir meno il diritto all'integrazione. Questo 'spatium deliberandi' è così determinabile, in difetto di diretta applicabilità del disposto dell'art. 13, secondo comma, della legge n. 412 del 1991, desumendo da esso un parametro di valutazione per la fissazione
- in via di equitativa composizione dei contrapposti interessi e salva l'incidenza da riconoscere alle peculiarità del caso - di un termine di uguale misura, trascorso il quale il tardivo esercizio del diritto di ripetizione non può avere effetto sui pagamenti eseguiti” (cfr. Cass. Civ. 11504/04, 11010/96,
11548/96).
Ancora, la Corte di Cassazione ha statuito che “…in ipotesi di prestazioni a titolo di integrazione al trattamento minimo che risultino indebite per effetto del superamento, da parte dell'assicurato, dei limiti di reddito condizionanti il diritto alle medesime ma senza che l'indebito sia addebitabile all'assicurato medesimo, le relative somme, esclusa l'applicabilità dell'art. 52 della legge n. 88 del
1989, sono ripetibili dall'istituto assicuratore, ai sensi del combinato disposto dei commi 11
"quinquies" e 4 dell'art. 6 del D.L. n. 463 del 1983 …, solo se (indipendentemente dallo stato di buona
o mala fede del percettore) non siano decorsi - a partire dal momento in cui l'ente ha avuto la disponibilità delle relative informazioni - i tempi tecnici necessari per la verifica del reddito del pensionato;
i quali (tempi) sono determinabili dal giudice con riguardo, eventualmente, alla previsione temporale di cui all'art. 13, secondo comma, della legge n. 412 del 1991…..” (cfr. Cass.
10919/96).
Nella sentenza n. 847/24, poi, la Corte di Cassazione ha precisato che l'art. 13 c. 2 L. 412/91 deve interpretarsi nel senso che ha un anno civile per procedere alle verifiche reddituali e dalla CP_1 scadenza dell'anno civile decorre il dies a quo dell'ulteriore anno entro cui procedere al recupero, precisandosi che entro tale anno non deve provvedersi all'incasso, ma solo deve essere avviato il procedimento di recupero.
Ciò posto ed applicando i principi che precedono al caso concreto, è vero che esiste una normativa speciale che consente il recupero delle somme erogate in eccedenza, senza limiti e condizioni (cfr. in particolare l'art. 6 c. 11 quinquies D.L. n. 463 del 1983), tuttavia, a parere del Giudice, ha CP_1
continuato il pagamento del trattamento per cui è processo (integrazione al minimo) benchè potesse conoscere i proventi della locazione di cui si tratta, utili per l'accertamento del reddito della ricorrente, il che esclude anche il dolo della ricorrente, secondo la giurisprudenza sopra citata.
Invero, come già si è detto, è incontestato tra le parti che la ricorrente ha sempre presentato i modelli
730 (presentati da unitamente al marito a far data dal 25.06.14 con il Modello 730 Parte_1 per l'anno 2013, ad es. cfr. doc. 2 di parte resistente) relativi ai redditi (cioè canoni di locazione) percepiti fino al 2022.
Del resto, è lo stesso a riferire di aver riscontrato l'indebito in parola “…a seguito di CP_1 verifiche…” (cfr. doc. 3 di parte ricorrente), con ciò avendo dimostrato di avere a disposizione ogni mezzo e strumento per verificare i dati reddituali dei contribuenti e di poterlo, quindi, concretamente utilizzare.
Quanto all'art. 75 d.p.r. 445/00, basti dire, se non altro, che la specifica disciplina di cui all'art. 6 D.L.
463/1983 (c. 11 quater e quinquies) ed il difetto di dolo, per quanto sopra detto, ne escludono l'applicazione.
In conclusione, visto l'art. 6 c. 11 quinquies D.L. 463/1983 e richiamata la giurisprudenza costituzionale e della Corte di Cassazione sopra citata, essendovi stato inizio del procedimento di recupero a mezzo della missiva di dd. 01.09.22, ritiene il Giudice che la ripetizione da parte di CP_1
sia ammissibile solo per le somme corrisposte indebitamente da dall'1.1.2021 in poi, CP_1 CP_1 posto che si rientra nel computo a ritroso, partendo dal 2022, dell'anno di decadenza e del precedente anno civile posto dalla legge per effettuare le verifiche delle situazioni reddituali.
Non risulta, invece, che, allo stato, siano state trattenute da somme in pendenza della lite (cfr. CP_1
anche doc. 3 di parte ricorrente quanto alle modalità di restituzione previste da ). CP_1
Da ultimo, visto l'esito del giudizio, si ritiene che parte resistente debba essere condannata al pagamento dei 2/3 delle spese di lite di parte ricorrente, liquidate in dispositivo per l'intero, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario e compensazione del residuo terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
• accerta l'irripetibilità delle somme richieste da col provvedimento dd. 01.09.22 con CP_1
riferimento al periodo dal 2014 fino al 31.12.20 e per l'effetto • dichiara l'annullamento dell'indebito, per la non ripetibilità delle somme richieste, limitatamente al periodo dal 2014 fino al 31.12.20;
• condanna , in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
dei 2/3 delle spese di lite, che si liquidano per intero in Euro 1.865,00 per compensi e
[...]
in Euro 43,00 per anticipazioni, oltre, Iva, Cpa e spese generali, come per legge, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente e compensazione tra le parti del residuo terzo.
Udine, 14.01.25 IL GIUDICE
dott.ssa Alessia Bisceglia