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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 14/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 439/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nella persona del Giudice dott. Enrico Chemollo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello pendente tra
(C.F. ), con gli avv.ti Enrico Parte_1 P.IVA_1
BOCCHINO e Sara TESTANI parte appellante
e
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., con gli avv.ti Sergio IAVELLI e Silvia CP_1 P.IVA_2
Enrica CALLONE parte appellata
e
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t. Controparte_2 P.IVA_3
parte appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello:
- accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza stante la legittimazione attiva del a richiedere il CUP nella fattispecie oggetto di causa e, Controparte_2
- per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo per il Canone unico annuale - anno
2022 - n. 72 ID 13531540 del 29.04.2022.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
pag. 1 di 7 Per parte appellata Voglia il Tribunale Ill.mo, previa acquisizione del fascicolo CP_1
d'ufficio di primo grado, respinta ogni avversaria, istanza, azione ed eccezione;
nel merito: confermare la sentenza impugnata n. 278/23 emessa dal Giudice di Pace di in CP_2 data 19.10.23 depositata in Cancelleria in data 20.10.23 emessa all'esito del giudizio R.G.
623/2022 e conseguentemente confermare la dichiarazione di nullità ed inefficacia dell'accertamento esecutivo n. 13531540 del 29.04.22 emesso da nei confronti di Parte_1
e notificato alla medesima in data 10.05.22 per omesso versamento del Canone CP_1
Unico Annuale.
Con il favore delle spese e competenze di questo grado del giudizio. in via istruttoria: (come in atti)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante concessionaria per conto del del servizio di Parte_1 Controparte_2 accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd. C.U.P. – canone unico patrimoniale), impugna la sentenza n.
278/2023 del G.d.P. di Biella resa in data 19/10/2023 e depositata in data 20/10/2023 a conclusione del giudizio ivi iscritto al N. 623/2022 R.G., con la quale è stato accolto il ricorso in opposizione proposto da avverso l'avviso di accertamento n. 72 ID pratica CP_1
13531540 del 29/4/2022, annullato il provvedimento impugnato e compensate integralmente le spese del giudizio.
Nella motivazione della sentenza il Giudice di Pace ha ritenuto, in sostanza, che non sussista la legittimazione del e quindi neppure della concessionaria a Controparte_2 Parte_1 riscuotere il canone unico patrimoniale (C.U.P.) per le installazioni pubblicitarie, trovandosi la gran parte della cartellonistica in relazione alla quale è stato emesso e notificato a CP_1
l'avviso di accertamento suddetto, emesso per il complessivo importo di € 2.385,00 (di cui €
1.825,00 a titolo di C.U.P., € 547,50 a titolo di sanzioni e la rimanenza a titolo di spese ed interessi), pacificamente posta al di fuori del centro abitato, e nella fattispecie lungo la S.P. n.
440/A (cd. tangenziale ovest di ) e dunque in area provinciale, nonché essendo previsto dal CP_2 regolamento della Provincia di , approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 2 del CP_2
29/1/2021, che sia essa a riscuotere il canone in questione.
Part Avverso tale decisione, con un unico e complesso motivo d'appello, sostiene che il pagamento del canone di cui si tratta sia invece dovuto al in forza del Controparte_2 regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con delibera del relativo Consiglio comunale, che in pag. 2 di 7 sostanza prevede che esso sia dovuto al in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi CP_2 pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati anche su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province, per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a del comma 819 dell'art. 1 della L. 160/2019.
Inoltre, sempre a sostegno della sussistenza della legittimazione attiva del a riscuotere il CP_2 canone in questione, afferma ICA S.r.l. che la stessa legge istitutiva del C.U.P. prevede che esso sia istituito e disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare ad opera del consiglio comunale o provinciale.
Aggiunge ancora che nel vigore della I.C.P. era chiaro che l'imposta sulla pubblicità doveva essere versata al nel cui territorio venivano effettuate le esposizioni pubblicitarie e che, CP_2 in forza della previsione di cui all'art. 23 co. 4 D.Lgs. 285/1992, anche la Provincia doveva rilasciare una autorizzazione per i cartelli pubblicitari posti lungo le strade provinciali, ma che, quando si trattava di strade poste all'interno di centri abitati, la competenza era dei Comuni, mentre la Provincia poteva altresì percepire la TOSAP ex art. 38 c. 1 del D. Lgs. 507/1993.
Ed ancora, afferma l'appellante che tale regolamento comunale, che come detto dispone che il canone sia dovuto al quando l'avviso pubblicitario sia collocato all'interno del territorio CP_2 del anche ove su area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile della CP_2
Provincia, non essendo mai stato impugnato dalla controparte, possa essere annullato o disapplicato solo dal Giudice amministrativo, anche in caso di eventuale violazione di legge del regolamento, non avendo del resto nessuna associazione rappresentativa degli enti interessati mai messo in dubbio che il CUP ramo pubblicità sia di esclusiva spettanza del come CP_2 affermato anche in una circolare dell'UPI del 18/2/2021 secondo cui la componente pubblicitaria del CUP sia di spettanza del nel cui territorio è collocato l'avviso CP_2 pubblicitario, a prescindere dal fatto che sia posto su area del demanio o del patrimonio indisponibile della Provincia, mentre la componente relativa all'occupazione di suolo pubblico spetti alla Provincia.
Si è costituita l'appellata allegando, come anche fatto da parte appellante, diverse CP_1 decisioni ad essa favorevoli, nonché sostenendo la correttezza della decisione appellata in ragione della unitarietà dell'autorizzazione rilasciata per l'occupazione della strada e per l'apposizione del messaggio pubblicitario, nonché sottolineando il contenuto della previsione di cui all'art. 1 co. 835 della L. 160/2019 secondo cui il versamento del canone “è effettuato direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari” e richiamando altresì l'art. 23 co. 4 del
C.d.S. (D.Lgs. 285/1992), secondo cui l'autorizzazione alla collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è di competenza “dell'ente proprietario della pag. 3 di 7 strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei
Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale”.
In forza di tali previsioni e dell'interpretazione sostenuta da talune recenti pronunce di merito, sostiene l'appellata, non vi sarebbe dubbio sul fatto che l'unico ente legittimato tanto al rilascio dell'autorizzazione, quanto alla riscossione del C.U.P., sia nelle strade provinciali, per i tratti posti al di fuori del centro abitato, anche in caso di Comune superiore ai 10.000 abitanti, l'ente proprietario della strada, e dunque, in questo caso, la sola Provincia di Biella, la quale ha inoltre confermato anche con comunicazione PEC del 8/8/2022 inviata a di essere essa CP_1 stessa competente per la riscossione del canone unico provinciale per installazioni pubblicitarie che comportano occupazione del suolo pubblico di strade provinciali esterne alla perimetrazione dei centri abitati, così come definito dall'art. 2 comma 7 del D.Lgs. 285/1992.
Differita con decreto la data della prima udienza fissata dall'appellante con atto di citazione, all'udienza tenutasi in data 15/10/2024, rilevata la regolarità della notificazione dell'appello nei confronti dell'appellato , avvenuta a mezzo PEC, ne è stata dichiarata la Controparte_2 contumacia. Inoltre è stata disposta la conversione del rito in quello lavoro - speciale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 150/2011, assegnato termine per l'eventuale integrazione degli atti e rinviato per la discussione all'udienza odierna, alla quale è stata emessa la presente sentenza ex art. 437
c.p.c.
Ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato e vada rigettato per le seguenti ragioni.
Occorre premettere che non è in questione la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, essendo essa coperta dal giudicato implicito della sentenza di primo grado e non essendo stata oggetto di specifico motivo di impugnazione ad opera dell'appellante (cfr. ex multis
Cass. 27094/2024; Cass. 25493/2019).
Quanto al merito, va in primo luogo rilevata l'infondatezza dell'affermazione dell'appellante sulla non disapplicabilità dei regolamenti illegittimi da parte del giudice ordinario.
È infatti noto che il sindacato di legittimità dei regolamenti può venire in rilievo in via incidentale innanzi al giudice ordinario, nei casi in cui l'oggetto del giudizio non sia in sé la illegittimità del regolamento, il cui sindacato non è soggetto alla giurisdizione ordinaria, ma bensì il diritto soggettivo della parte del giudizio allo stesso devoluto, rispetto a cui la legittimità di tale fonte normativa secondaria costituisca un presupposto. Ed infatti, in tali casi e alla luce del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, al primo compete il potere di disapplicare il regolamento illegittimo, come stabilito dagli artt.
4-5 della Legge 2248/1865, all. E, sull'abolizione del contenzioso amministrativo (cd. L.A.C.). pag. 4 di 7 Il G.O. può dunque decidere il caso concreto, ritenendo il regolamento tamquam non esset e privandolo della sua efficacia limitatamente al caso concreto, dunque senza che la pronuncia sul punto assuma forza di giudicato.
Orbene, il comma 816 dell'art. 1 della L. 160/2019 stabilisce che “a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Il comma 821 del medesimo articolo della suddetta legge prevede poi che “Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (…)”, mentre il comma
817 prevede che “Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
Nel caso di specie va disapplicata la suddetta previsione del regolamento del Controparte_2 poiché in violazione delle disposizioni di legge suesposte, le quali prevedono l'istituzione di un canone unico, in luogo dei precedenti tributi o canoni previsti per le diverse componenti
(occupazione suolo pubblico, pubblicità, affissioni, ecc.).
Quanto alle circolari richiamate dal concessionario del esse non assumono, come CP_2 noto, alcun valore normativo che possa assumere carattere vincolante nei confronti dell'autorità giudiziaria, soggetta di regola solo alla legge, muovendo infatti da un'interpretazione errata dell'essenza del C.U.P. che invece, trattandosi di “canone unico”, non consente una sua differenziazione in diverse componenti, essendo la ratio della sua istituzione proprio quella di superare la preesistente diversificazione dei canoni/tributi che esso intende sostituisce ed accorpa.
pag. 5 di 7 Da ciò consegue l'infondatezza della tesi dell'appellante, condivisa anche da talune decisioni di merito, secondo cui dovrebbero valere, quanto al soggetto legittimato a rilasciare l'autorizzazione ed a percepire il C.U.P., i diversi enti pubblici territoriali che in precedenza percepivano i vari tributi/canoni soppressi ed accorpati nel C.U.P., essendo la ratio della norma proprio quella di istituire un canone unico, la cui spettanza viene attribuita, come si evince dalla formulazione delle norme suddette, alternativamente e non congiuntamente ai diversi enti pubblici territoriali, essendo la spettanza da incardinarsi sulla competenza dell'area demaniale o del patrimonio indisponibile all'uno o all'altro, ratio che verrebbe del tutto frustrata ove si procedesse ad una suddivisione in sottocategorie del medesimo “canone unico” e ne si attribuisse la spettanza per una componente ad un ente e per un'altra ad un altro, cercando appiglio in disposizioni che la stessa legge abroga espressamente.
Del resto, pacifico è che l'autorizzazione sia unica, tanto che neppure essa, per quanto attiene alla cartellonistica apposta sulla S.P. 400, è stata rilasciata non dal Comune, bensì dalla Provincia ex art. 23 C.d.S., quale ente proprietario della strada provinciale in questione, non essendo il attraversato dalla stessa nel tratto in questione (art. 2 co. 5 e 6 lett. c del C.d.S.) Controparte_2
L'interpretazione qui seguita non è del resto isolata, essendo condivisa da buona parte della giurisprudenza di merito, proprio sulla base delle suesposte argomentazioni in ordine all'unicità del canone in questione ed all'innovatività del medesimo (cfr. Trib. Padova 2074/2023; Trib.
Vercelli 1055/2024; Trib. Ivrea 617/2024; Trib. Pavia 921/2024; Trib. Lodi 456/2024; Trib.
Udine 664/2024; Trib. Genova 2108/2024).
Va pertanto ribadita la carenza di legittimazione del e della concessionaria Controparte_2 appellante alla riscossione del C.U.P. in questione, ogni ulteriore doglianza e questione andando respinta o assorbita.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, dovendosi condannare l'appellante alla rifusione delle stesse alla parte appellata costituitasi e ritenendosi congrua la liquidazione delle stesse con riferimento ai valori minimi per tutte le fasi processuali in ragione della semplicità delle questioni trattate, tenuto conto dello scaglione di valore tra € 1.101,00 ed €
5.200,00, e così per complessivi € 1.278,00 oltre accessori di legge.
Occorre infine dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater
d.P.R. n. 115/2002, essendo l'impugnazione stata respinta integralmente.
pag. 6 di 7
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte_1 nei confronti di e del avverso la sentenza
[...] CP_1 Controparte_2
n. 278/2023 del G.d.P. di Biella in data 19/10/2023 e depositata in data 20/10/2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore della parte appellata che liquida in complessivi € 1.278,00 per compensi, oltre CP_1 rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. di legge.
- dichiara sussistenti per l'appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del d.P.R.
115/2002.
Così deciso a Biella il 14/1/2025
Il Giudice dott. Enrico Chemollo
pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nella persona del Giudice dott. Enrico Chemollo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello pendente tra
(C.F. ), con gli avv.ti Enrico Parte_1 P.IVA_1
BOCCHINO e Sara TESTANI parte appellante
e
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., con gli avv.ti Sergio IAVELLI e Silvia CP_1 P.IVA_2
Enrica CALLONE parte appellata
e
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t. Controparte_2 P.IVA_3
parte appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello:
- accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza stante la legittimazione attiva del a richiedere il CUP nella fattispecie oggetto di causa e, Controparte_2
- per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo per il Canone unico annuale - anno
2022 - n. 72 ID 13531540 del 29.04.2022.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
pag. 1 di 7 Per parte appellata Voglia il Tribunale Ill.mo, previa acquisizione del fascicolo CP_1
d'ufficio di primo grado, respinta ogni avversaria, istanza, azione ed eccezione;
nel merito: confermare la sentenza impugnata n. 278/23 emessa dal Giudice di Pace di in CP_2 data 19.10.23 depositata in Cancelleria in data 20.10.23 emessa all'esito del giudizio R.G.
623/2022 e conseguentemente confermare la dichiarazione di nullità ed inefficacia dell'accertamento esecutivo n. 13531540 del 29.04.22 emesso da nei confronti di Parte_1
e notificato alla medesima in data 10.05.22 per omesso versamento del Canone CP_1
Unico Annuale.
Con il favore delle spese e competenze di questo grado del giudizio. in via istruttoria: (come in atti)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante concessionaria per conto del del servizio di Parte_1 Controparte_2 accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd. C.U.P. – canone unico patrimoniale), impugna la sentenza n.
278/2023 del G.d.P. di Biella resa in data 19/10/2023 e depositata in data 20/10/2023 a conclusione del giudizio ivi iscritto al N. 623/2022 R.G., con la quale è stato accolto il ricorso in opposizione proposto da avverso l'avviso di accertamento n. 72 ID pratica CP_1
13531540 del 29/4/2022, annullato il provvedimento impugnato e compensate integralmente le spese del giudizio.
Nella motivazione della sentenza il Giudice di Pace ha ritenuto, in sostanza, che non sussista la legittimazione del e quindi neppure della concessionaria a Controparte_2 Parte_1 riscuotere il canone unico patrimoniale (C.U.P.) per le installazioni pubblicitarie, trovandosi la gran parte della cartellonistica in relazione alla quale è stato emesso e notificato a CP_1
l'avviso di accertamento suddetto, emesso per il complessivo importo di € 2.385,00 (di cui €
1.825,00 a titolo di C.U.P., € 547,50 a titolo di sanzioni e la rimanenza a titolo di spese ed interessi), pacificamente posta al di fuori del centro abitato, e nella fattispecie lungo la S.P. n.
440/A (cd. tangenziale ovest di ) e dunque in area provinciale, nonché essendo previsto dal CP_2 regolamento della Provincia di , approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 2 del CP_2
29/1/2021, che sia essa a riscuotere il canone in questione.
Part Avverso tale decisione, con un unico e complesso motivo d'appello, sostiene che il pagamento del canone di cui si tratta sia invece dovuto al in forza del Controparte_2 regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con delibera del relativo Consiglio comunale, che in pag. 2 di 7 sostanza prevede che esso sia dovuto al in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi CP_2 pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati anche su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province, per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a del comma 819 dell'art. 1 della L. 160/2019.
Inoltre, sempre a sostegno della sussistenza della legittimazione attiva del a riscuotere il CP_2 canone in questione, afferma ICA S.r.l. che la stessa legge istitutiva del C.U.P. prevede che esso sia istituito e disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare ad opera del consiglio comunale o provinciale.
Aggiunge ancora che nel vigore della I.C.P. era chiaro che l'imposta sulla pubblicità doveva essere versata al nel cui territorio venivano effettuate le esposizioni pubblicitarie e che, CP_2 in forza della previsione di cui all'art. 23 co. 4 D.Lgs. 285/1992, anche la Provincia doveva rilasciare una autorizzazione per i cartelli pubblicitari posti lungo le strade provinciali, ma che, quando si trattava di strade poste all'interno di centri abitati, la competenza era dei Comuni, mentre la Provincia poteva altresì percepire la TOSAP ex art. 38 c. 1 del D. Lgs. 507/1993.
Ed ancora, afferma l'appellante che tale regolamento comunale, che come detto dispone che il canone sia dovuto al quando l'avviso pubblicitario sia collocato all'interno del territorio CP_2 del anche ove su area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile della CP_2
Provincia, non essendo mai stato impugnato dalla controparte, possa essere annullato o disapplicato solo dal Giudice amministrativo, anche in caso di eventuale violazione di legge del regolamento, non avendo del resto nessuna associazione rappresentativa degli enti interessati mai messo in dubbio che il CUP ramo pubblicità sia di esclusiva spettanza del come CP_2 affermato anche in una circolare dell'UPI del 18/2/2021 secondo cui la componente pubblicitaria del CUP sia di spettanza del nel cui territorio è collocato l'avviso CP_2 pubblicitario, a prescindere dal fatto che sia posto su area del demanio o del patrimonio indisponibile della Provincia, mentre la componente relativa all'occupazione di suolo pubblico spetti alla Provincia.
Si è costituita l'appellata allegando, come anche fatto da parte appellante, diverse CP_1 decisioni ad essa favorevoli, nonché sostenendo la correttezza della decisione appellata in ragione della unitarietà dell'autorizzazione rilasciata per l'occupazione della strada e per l'apposizione del messaggio pubblicitario, nonché sottolineando il contenuto della previsione di cui all'art. 1 co. 835 della L. 160/2019 secondo cui il versamento del canone “è effettuato direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari” e richiamando altresì l'art. 23 co. 4 del
C.d.S. (D.Lgs. 285/1992), secondo cui l'autorizzazione alla collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è di competenza “dell'ente proprietario della pag. 3 di 7 strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei
Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale”.
In forza di tali previsioni e dell'interpretazione sostenuta da talune recenti pronunce di merito, sostiene l'appellata, non vi sarebbe dubbio sul fatto che l'unico ente legittimato tanto al rilascio dell'autorizzazione, quanto alla riscossione del C.U.P., sia nelle strade provinciali, per i tratti posti al di fuori del centro abitato, anche in caso di Comune superiore ai 10.000 abitanti, l'ente proprietario della strada, e dunque, in questo caso, la sola Provincia di Biella, la quale ha inoltre confermato anche con comunicazione PEC del 8/8/2022 inviata a di essere essa CP_1 stessa competente per la riscossione del canone unico provinciale per installazioni pubblicitarie che comportano occupazione del suolo pubblico di strade provinciali esterne alla perimetrazione dei centri abitati, così come definito dall'art. 2 comma 7 del D.Lgs. 285/1992.
Differita con decreto la data della prima udienza fissata dall'appellante con atto di citazione, all'udienza tenutasi in data 15/10/2024, rilevata la regolarità della notificazione dell'appello nei confronti dell'appellato , avvenuta a mezzo PEC, ne è stata dichiarata la Controparte_2 contumacia. Inoltre è stata disposta la conversione del rito in quello lavoro - speciale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 150/2011, assegnato termine per l'eventuale integrazione degli atti e rinviato per la discussione all'udienza odierna, alla quale è stata emessa la presente sentenza ex art. 437
c.p.c.
Ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato e vada rigettato per le seguenti ragioni.
Occorre premettere che non è in questione la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, essendo essa coperta dal giudicato implicito della sentenza di primo grado e non essendo stata oggetto di specifico motivo di impugnazione ad opera dell'appellante (cfr. ex multis
Cass. 27094/2024; Cass. 25493/2019).
Quanto al merito, va in primo luogo rilevata l'infondatezza dell'affermazione dell'appellante sulla non disapplicabilità dei regolamenti illegittimi da parte del giudice ordinario.
È infatti noto che il sindacato di legittimità dei regolamenti può venire in rilievo in via incidentale innanzi al giudice ordinario, nei casi in cui l'oggetto del giudizio non sia in sé la illegittimità del regolamento, il cui sindacato non è soggetto alla giurisdizione ordinaria, ma bensì il diritto soggettivo della parte del giudizio allo stesso devoluto, rispetto a cui la legittimità di tale fonte normativa secondaria costituisca un presupposto. Ed infatti, in tali casi e alla luce del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, al primo compete il potere di disapplicare il regolamento illegittimo, come stabilito dagli artt.
4-5 della Legge 2248/1865, all. E, sull'abolizione del contenzioso amministrativo (cd. L.A.C.). pag. 4 di 7 Il G.O. può dunque decidere il caso concreto, ritenendo il regolamento tamquam non esset e privandolo della sua efficacia limitatamente al caso concreto, dunque senza che la pronuncia sul punto assuma forza di giudicato.
Orbene, il comma 816 dell'art. 1 della L. 160/2019 stabilisce che “a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Il comma 821 del medesimo articolo della suddetta legge prevede poi che “Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (…)”, mentre il comma
817 prevede che “Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
Nel caso di specie va disapplicata la suddetta previsione del regolamento del Controparte_2 poiché in violazione delle disposizioni di legge suesposte, le quali prevedono l'istituzione di un canone unico, in luogo dei precedenti tributi o canoni previsti per le diverse componenti
(occupazione suolo pubblico, pubblicità, affissioni, ecc.).
Quanto alle circolari richiamate dal concessionario del esse non assumono, come CP_2 noto, alcun valore normativo che possa assumere carattere vincolante nei confronti dell'autorità giudiziaria, soggetta di regola solo alla legge, muovendo infatti da un'interpretazione errata dell'essenza del C.U.P. che invece, trattandosi di “canone unico”, non consente una sua differenziazione in diverse componenti, essendo la ratio della sua istituzione proprio quella di superare la preesistente diversificazione dei canoni/tributi che esso intende sostituisce ed accorpa.
pag. 5 di 7 Da ciò consegue l'infondatezza della tesi dell'appellante, condivisa anche da talune decisioni di merito, secondo cui dovrebbero valere, quanto al soggetto legittimato a rilasciare l'autorizzazione ed a percepire il C.U.P., i diversi enti pubblici territoriali che in precedenza percepivano i vari tributi/canoni soppressi ed accorpati nel C.U.P., essendo la ratio della norma proprio quella di istituire un canone unico, la cui spettanza viene attribuita, come si evince dalla formulazione delle norme suddette, alternativamente e non congiuntamente ai diversi enti pubblici territoriali, essendo la spettanza da incardinarsi sulla competenza dell'area demaniale o del patrimonio indisponibile all'uno o all'altro, ratio che verrebbe del tutto frustrata ove si procedesse ad una suddivisione in sottocategorie del medesimo “canone unico” e ne si attribuisse la spettanza per una componente ad un ente e per un'altra ad un altro, cercando appiglio in disposizioni che la stessa legge abroga espressamente.
Del resto, pacifico è che l'autorizzazione sia unica, tanto che neppure essa, per quanto attiene alla cartellonistica apposta sulla S.P. 400, è stata rilasciata non dal Comune, bensì dalla Provincia ex art. 23 C.d.S., quale ente proprietario della strada provinciale in questione, non essendo il attraversato dalla stessa nel tratto in questione (art. 2 co. 5 e 6 lett. c del C.d.S.) Controparte_2
L'interpretazione qui seguita non è del resto isolata, essendo condivisa da buona parte della giurisprudenza di merito, proprio sulla base delle suesposte argomentazioni in ordine all'unicità del canone in questione ed all'innovatività del medesimo (cfr. Trib. Padova 2074/2023; Trib.
Vercelli 1055/2024; Trib. Ivrea 617/2024; Trib. Pavia 921/2024; Trib. Lodi 456/2024; Trib.
Udine 664/2024; Trib. Genova 2108/2024).
Va pertanto ribadita la carenza di legittimazione del e della concessionaria Controparte_2 appellante alla riscossione del C.U.P. in questione, ogni ulteriore doglianza e questione andando respinta o assorbita.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, dovendosi condannare l'appellante alla rifusione delle stesse alla parte appellata costituitasi e ritenendosi congrua la liquidazione delle stesse con riferimento ai valori minimi per tutte le fasi processuali in ragione della semplicità delle questioni trattate, tenuto conto dello scaglione di valore tra € 1.101,00 ed €
5.200,00, e così per complessivi € 1.278,00 oltre accessori di legge.
Occorre infine dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater
d.P.R. n. 115/2002, essendo l'impugnazione stata respinta integralmente.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte_1 nei confronti di e del avverso la sentenza
[...] CP_1 Controparte_2
n. 278/2023 del G.d.P. di Biella in data 19/10/2023 e depositata in data 20/10/2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore della parte appellata che liquida in complessivi € 1.278,00 per compensi, oltre CP_1 rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. di legge.
- dichiara sussistenti per l'appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del d.P.R.
115/2002.
Così deciso a Biella il 14/1/2025
Il Giudice dott. Enrico Chemollo
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