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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1750/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, all'udienza del 07.01.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Giorgio Leoncini e Sergio Picchi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.IVA.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore, contumace resistente
OGGETTO: Riconoscimento del beneficio economico della cd. “Carta del docente” e risarcimento del danno per reiterazione di contratti a termine
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Voglia: - accertare e dichiarare, l'illegittimità Parte_1
dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione da parte ricorrente con
l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
e, per l'effetto, condannare il
resistente (c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei CP_2
contratti a tempo de-terminato, così come individuati in atti, determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente (art. 32, L. n. 183/2010, ora l'art.
28, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), pari ad una indennità omnicomprensiva, determinata tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604. Condannare il (c.f. Controparte_1
) in persona del ministro pro-tempore, al risarcimento del danno per il P.IVA_2
ritardo conseguente all'immissione in ruolo se il ricorrente, ad oggi non ancora stabilizzato, dovesse essere assunto, medio tempore con contratto a tempo indeterminato. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Per la parte resistente: contumace
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26.12.2023, in qualità di Parte_1 docente non di ruolo, conveniva in giudizio il per Controparte_1
sentire accertare e dichiarare l'illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione scolastica convenuta e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente, così condannando il convenuto al pagamento di CP_1 un'indennità omnicomprensiva determinata tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 l. n. 604/1966. Chiedeva, altresì, la condanna del al CP_1
Pag. 2 di 13 risarcimento per il ritardo conseguente all'immissione in ruolo, nel caso di assunzione medio tempore.
2. In particolare, la ricorrente esponeva di prestare servizio in qualità di insegnante di religione cattolica e di aver prestato, in precedenza, attività di docenza alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta, in forza di otto contratti annuali
(fino al 31 agosto) su posto in organico “di diritto”, per ben undici anni, dall'anno scolastico 2013/2014 al 2023/2024. Evidenziava l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente, consistita nella reiterazione abusiva dello strumento contrattuale, stante la stipula di contratti a termine per un periodo superiore a 36 mesi, con l'evidente finalità di sopperire a carenze di organico da parte del , in quanto relativi alla medesima classe di concorso nonché CP_1
presso il medesimo istituto scolastico. Delineata l'evoluzione normativa in materia, citava i più recenti arresti giurisprudenziali, tra cui la pronuncia della
Corte di Cassazione che, recependo quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 13 gennaio 2022 C-282/19, ha confermato l'impossibilità di conversione e a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, precisando che i rapporti proseguono nonostante il reiterarsi nel tempo, non traducendosi in pregiudizio per i lavoratori, anche se viene fatto salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli. Per la quantificazione del danno risarcibile per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, citava i criteri indicati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza del 15.03.2016, n. 5072, ossia il ricorso ai parametri dettati dall'art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015: un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
Pag. 3 di 13 3. Il , convenuto, non si costituiva nel Controparte_1
presente giudizio, nonostante il perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza. Pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
4. Senza necessità di istruttoria, all'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. In tema di contratti a termine nel settore scolastico, è opportuno richiamare la sentenza del 23.03.2016, n. 187 la Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4, comma 1, della l. n. 124/1999, nella parte in cui autorizzava, in assenza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratto di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, senza ragioni obiettive. Successivamente, la Corte di Giustizia Europea, alla quale nel corso del giudizio di legittimità la Corte costituzionale aveva disposto il rinvio pregiudiziale, con la sentenza ” (cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C- Per_1
63/13 e C-418/13), ha statuito che la clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, in materia di prevenzione degli abusi nel lavoro a tempo determinato, osta alla nostra normativa nazionale che autorizza, nell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che vengano indicati tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità di ricevere un risarcimento del danno eventualmente derivante da siffatto rinnovo. Prevede, altresì, che debbano essere le autorità nazionali ad adottare misure che rivesta “proporzionato, ma anche
Pag. 4 di 13 sufficientemente energico e dissuasivo” al fine di garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'Accordo Quadro.
In questo quadro, si inserisce la legge n. 107/2015, che all'art. 1, comma 131, ha previsto la durata massima di contratti di lavoro a tempo determinato, stipulato con il personale docente e ATA, per la copertura di posti vacanti e disponibili, nella misura di trentasei mesi. La durata complessiva dei contratti a termine è stata poi assunta dal legislatore, quale parametro di operatività del fondo istituito dall'art. 1, comma 132, della legge citata e finalizzato al risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessivi superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili.
Per l'a.s. 2015/2016 è stato varato un piano straordinario di assunzione del personale del docente a tempo indeterminato. Infine, con modifica dell'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, l'art. 1, comma 113, l. n. 107/2015 viene stabilita una cadenza triennale per l'indizione su base regionale di concorsi per titoli ed esami nazionali, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e per i posti che si rendano tali nel triennio;
viene altresì prevista una validità triennale delle relative graduatorie.
Con riferimento alla reiterazione abusiva del contratto a termine per il personale docente, si è nuovamente pronunciata la Corte di Cassazione, affermando l'illegittimità dei contratti a termine stipulati con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi, parametro idonei in quanto riferibile al termine triennale previsto per l'indizione di procedure concorsuali per i docenti ai sensi dell'art. 400 del d.lgs. n. 297/1944 e successive modificazioni. Prosegue precisando che, poiché il ricorso ai contratti a termine rappresenta una specialità della disciplina applicata al comparto scolastico, l'abuso non si configura automaticamente nei casi di supplenze infrannuali o per copertura di cattedre facenti parte dell'organico di fatto ovvero per le supplenze brevi, ma resta il diritto del lavoratore di allegare e di provare che, nella concreta attribuzione delle
Pag. 5 di 13 supplenze, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, CP_1
prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (Cass. Civ., Sez. Lav., 07.11.2016, n. 22552).
7. Riassumendo quanto sinora esposto, la reiterazione dei contratti a tempo determinato per un periodo complessivo superiore a 36 mesi su posti vacanti è stata dichiarata illegittima. Le violazioni perpetrate dall'amministrazione nel periodo compreso tra il 10.07.2021 (termine per adeguarsi alla Direttiva
1999/70/CE) e l'entrata in vigore della l. n. 107/2015 sono state sanate dalla successiva immissione in ruolo dei precari, in attuazione del piano straordinario di assunzioni. In caso di reiterazione dei contratti a tempo determinato avente ad oggetto supplenze su organico di fatto o temporanee è onere del lavoratore fornire la prova di un uso improprio o distorto di tali tipologie di supplenze.
8. A tale quadro, si aggiunga che l'art. 4 bis, comma 1, del d.l. n. 87/2018, conv. n l. n. 96/2018, ha abrogato l'art 1, comma 131, della l. n. 107/2015. In tal modo, è venuto meno il limite di trentasei mesi, anche non continuativi, per la reiterazione dell'uso di contratti a tempo determinato di durata annuale nel comparto scuola. Inoltre, l'art. 29, comma 2, lett. c) esclude espressamente che i contratti a tempo determinato, stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento di supplenze, dall'applicazione dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato posti dal medesimo decreto. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso di consentire la reiterazione illimitata dei contratti a termine, alla luce proprio della declaratoria di illegittimità costituzione dell'art. 4, comma 1, l. n. 124/1999 proprio nella parte in cui autorizza il rinnovo illimitato dei contratti di lavoro a tempo determinato.
9. Per tale ragione, la novità normativa va interpretata alla luce della già citata sentenza del 07.11.2016 e delle considerazioni rese dalla Corte di Giustizia e dalla Corte costituzionale, per cui l'abuso viene limitato alle sole supplenze su organico di diritto, prese in considerazione dalla stessa Corte di Giustizia e dalla
Corte costituzionale, dovendo il lavoratore onerare la prova dell'uso improprio e distorto dello strumento contrattuale, in caso di supplenza su organico di fatto e
Pag. 6 di 13 supplenze temporanee. In assenza di disposizioni di legge che individuino espressamente il tempo massimo del rinnovo, si ricorre al parametro del termine triennale previsto, superato il quale si costituisce l'illecito.
10. Nel caso che ci occupa, la docente è insegnante di religione non di ruolo.
11. A tal proposito, occorre rammentare che il reclutamento dei docenti di religione è previsto da una disciplina specifica, dettagliatamente richiamata dalla ricorrente e in seguito brevemente richiamata.
A seguito delle modifiche del Concordato Lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con la l. n. 121/1985, assume rilievo l'art. 309 del d.lgs. n. 297/1994, che prevede al comma 1 che “Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b)” e prosegue al comma 2, precisando che “per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1”.
Successivamente, è intervenuta la l. n. 186/2003, recante “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”. L'art. 2, commi 2 e 3, della citata legge, prevede che le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica, sia nella scuola secondaria sia nella scuola dell'infanzia ed elementare, sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi. Il successivo art. 3 regola le modalità di accesso al ruolo, previo superamento di concorsi per titolo ed esami, indetti su base regionale con frequenza triennale. Quale misura residuale, al comma 10, precisa che “per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a
Pag. 7 di 13 tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.”
In tale quadro normativo si inserisce la contrattazione collettiva e in particolare l'art. 40, comma 5, CCNL 2006/2009 di comparto, che ha confermato il richiamo dell'art. 309, comma 2, d.lgs. n. 297/1994 (compatibile con la nuova normativa e della stessa richiamata) e la regola del rinnovo automatico, salvo il venir meno dei requisiti previsti per l'insegnamento della religione cattolica.
12. Riassumendo, il legislatore ha conferito al docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, ma ne ha mantenuto la specialità della categoria quanto ai titoli e alla modalità per il reclutamento in ruolo o a termine.
13. Sull'abusiva reiterazione dei contratti a termine per l'insegnamento di religione cattolica, stante proprio la disciplina particolare, è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 13.01.2022, C-282/19.
In particolare, la Corte di Giustizia ha verificato se la clausola 5 dell'Accordo
Quadro relativo alla Direttiva 1990/70/CE, in materia di misure di prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, osti alla normativa nazionale che ha escluso gli insegnanti di religione cattolica dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti a tempo determinato. Nella pronuncia citata si ritiene che il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti di religione, con l'articolazione tra il 70% di ruolo e il 30% precari, non illegittimo in sé. La Corte di Giustizia ha, infatti, ritenuto che
l'assunzione temporanea di un lavoratore al fine di soddisfare le esigenze provvisorie e specifiche del datore di lavoro in termini di personale può, in via di principio, costituire una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro. Un servizio come quello scolastico – prosegue - va organizzato in modo tale da garantire un adeguamento costante tra il numero di docenti e il numero di alunni. Poiché tale adeguamento dipende da
Pag. 8 di 13 diversi fattori difficilmente controllabili o prevedibili – come per esempio i flussi migratori interni ed esterni o le scelte di indirizzi scolatici da parte degli alunni - nel settore dell'insegnamento è chiesta un'esigenza particolare di flessibilità,
“idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia (sentenza del 26 novembre 2014, e a., C- Per_1
22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, EU:C:2014:2401, punto 95).”
Chiaramente, la Corte di Giustizia ha escluso che i contratti di lavoro a tempo determinato possano essere rinnovati per la realizzazione in modo permanente e duraturo di compiti che rientrano nella normale attività del settore insegnamento. Il ricorso al contratto a termine per soddisfare un'esigenza non provvisoria non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto
1, lett. a) dell'Accordo Quadro. L'esistenza di un abuso, dunque, va verificato concretamente a seguito di un esame globale delle circostanze sottese al rinnovo dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato.
14. Recenti pronunce della Corte di Cassazione, recependo i principi suindicati, ha rilevato che “stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui
l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per
l'accesso ai ruoli" "Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei
Pag. 9 di 13 docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del
2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno
c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (poi,
D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato". "I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infra- annuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso" (Cass. Civ., Sez. Lav., 12.08.2022, n. 24761; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. Lav., 15.07.2022, n. 22420; 15.06.2022, n.
1931; 13.06.2022 n. 19044).
15. Orbene, nel caso di specie, la ricorrente ha prestato attività alle dipendenze del convenuto in forza di contratti a termine, in maniera continuativa, CP_1
Pag. 10 di 13 negli anni scolastici tra il 2013/2014 e il 2023/2024, sino al termine dell'anno scolastico (31 agosto), su posti vacanti di organico di diritto nella classe di insegnamento di religione. In particolare, dal 2013 al 2018 presso gli stessi istituti ossia IC Fibonacci di Pisa e I.C. Galilei di Pisa, mentre dal 2018 al 2024 presso la scuola secondaria di I grado E. Fermi dell'I.C. Iqbal Msih di Bientina.
16. La violazione della clausola 5 dell'Accordo Quadro è palese, stante la reiterazione dei contratti a termine senza soluzione di continuità, in difetto di indizione di un concorso triennale.
17. Inoltre, l'assunzione a tempo determinato della docente, per lo più presso gli stessi istituti scolastici, mostra come lo strumento negoziale non sia stato utilizzato per soddisfare un'esigenza provvisoria, ma abbia inteso fronteggiare una carenza di personale strutturale e non meramente transeunte. Può dirsi che, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, la reiterazione di tali contratti a termine ha costituito un abusivo utilizzo dello strumento negoziale da parte dell'Amministrazione scolastica.
18. Va, pertanto, riconosciuto alla ricorrente il diritto al risarcimento del danno quale misura alternativa alla stabilizzazione idonea a porre rimedio al ricorso abusivo e reiterato alle assunzioni a termine.
19. Quanto alle ricadute sanzionatorie, stante il divieto di conversione del contratto a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione, si ricorre alla comminazione di un'indennità.
Va precisato che l'immissione in ruolo del lavoratore costituisce già di per sé misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito, a condizione che avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che l'assunzione si ponga con l'abuso in rapporto di diretta derivazione causale e non che sia stata agevolata dalla successione dei contratti a termine (più recentemente, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza del 24.07.2024, n. 20577).
Pag. 11 di 13 20. Non risulta che la docente sia stata stabilizzata per l'operare di pregressi strumenti selettivi-concorsuali, né la ricorrente ha dedotto la sussistenza della seria possibilità di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego. Deve essere quindi dichiarata illegittimità dei contratti a termine conclusi tra le parti e va riconosciuto alla ricorrente il diritto al risarcimento del danno quale misura alternativa alla stabilizzazione idonea a porre rimedio al ricorso abusivo e reiterato alle assunzioni a termine.
21. Alla data della presente decisione, soccorre il parametro introdotto di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. m. 165/2001 che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 131/2024 cd. “Decreto Salva Infrazioni 2024”, prevede che in materia di reiterazione abusiva di contratti a termine, e fatta salva la possibilità del lavoratore di provare il maggior danno, l'indennità viene stabilita nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero di contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto. È nell'ambito di tale cornice che deve procedersi alla quantificazione dell'indennità risarcitoria, rappresentando ius superveniens di immediata applicazione (sul punto, Trib. di Cremona, 08.10.2024, n 120, Trib. di
Enna, 01.10.2024, n. 471).
22. L'indennità risarcitoria va quantificata avuto riguardo dei criteri previsti dall'art. 8, l n. 604/1966. Dunque, va tenuto conto dell'arco temporale in cui la ricorrente ha lavorato in qualità di docente oltre i primi 36 mesi, ossia a partire dall'anno scolastico 2016/2017 per ulteriori 96 mesi di servizio prestato su posti vacanti e disponibili. Inoltre, va tenuto conto dell'età anagrafica della docente (nata nel
1969), in quanto più elevata è l'età anagrafica, più elevate sono le opportunità perdute di trovare un'occupazione alternativa stabile.
23. Pertanto, si ritiene congruo riconoscere al docente una somma complessiva pari a
16 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria interessi legali dal dovuto al saldo.
Pag. 12 di 13 24. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri medi per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile – complessità bassa), ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e del carattere seriale del contenzioso, tenuto anche conto della decisione della causa in prima udienza.
P.Q.M.
➢ accerta e dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine con durata annuale stipulati dal 2016 al 2024, per più di 36 mesi;
➢ condanna, per l'effetto, il resistente al risarcimento del danno in favore CP_1 della ricorrente, nella misura pari a 16 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
➢ condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
2.906,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore degli avvocati Sergio Picchi e Giorgio Leoncini, dichiaratisi antistatari.
Pisa, 07.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 13 di 13