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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/12/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Costanza Cuscito , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1259/2025 promossa da:
, C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti Tiziana Parte_1 C.F._1
NG, AN DI, Walter EL, CO ER, FA CI
RICORRENTE Contro
Il (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio della dott.ssa , della dott.ssa Persona_1 CP_2
. della dott.ssa e della dott.ssa Elisa Bertuccelli,
[...] Persona_2 legalmente domiciliata presso il proprio Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08.05.2025, conveniva in giudizio il Parte_1
e gli altri resistenti, dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro per vedere riconosciuto il diritto a percepire l'indennità sostitutiva di ferie e di giorni di recupero di festività soppresse non goduti, in riferimento agli anni scolastici, 2014/2015, 2022/2023, 2023/2024 in cui ha insegnato in virtù di contratti a tempo determinato.
pagina 1 di 5 Lamentava di non avere fruito di giorni di ferie né dei giorni di recupero delle festività soppresse precisando di essere rimasta sempre a disposizione dell'Istituto scolastico per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento previste dall'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria (programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali) e ai sensi dell'art. 74, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Precisava inoltre che i Dirigenti Scolastici non lo avevano mai invitato a richiederli né la avevano informata che, in mancanza di tale fruizione, avrebbe perso il diritto alle ferie e al recupero delle festività soppresse nonché alla corrispondente indennità sostitutiva, ove si fosse registrata – per l'appunto - l'inerzia dell'insegnante nella fruizione di detti giorni di ferie e di riposo. Contr
Chiedeva quindi la condanna del al pagamento in proprio favore della somma dovuta a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e di due e tre giorni di festività soppresse per ciascun anno sopra indicato, per la complessiva somma di € 3.463,22, come da conteggio effettuato in ricorso. ( cfr. doc. n. 16 di parte ricorrente). Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio il , eccependo la parziale Controparte_1 prescrizione quinquennale delle quote più risalenti alla luce dell' orientamento della Corte di cassazione sent. n. 9009 del 4.4.2024, ed affermando nel merito l'infondatezza delle domande della ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Istruita la causa documentalmente, all'esito di breve trattazione all'udienza odierna a causa veniva decisa con lettura della sentenza. Il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
Vige, per le ferie, riposi e permessi spettanti al personale - anche di qualifica dirigenziale - delle amministrazioni pubbliche, il divieto di monetizzazione, introdotto dall'art. 5, comma 8, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94.
Detta disposizione deve essere letta, per il personale del comparto scolastico, congiuntamente con l'art. 1, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013”), disciplina entrata in vigore il 1° gennaio 2013.
Ai sensi del combinato disposto delle previsioni di legge sopra richiamate, va affermato il diritto del personale titolare di supplenze fino al termine attività scolastiche a fruire di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni (oltre ad un massimo di sei giorni nella restante parte dell'anno, a condizione che sia possibile sostituire il personale in ferie senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 54 della richiamata legge di stabilità 2013) e ad ottenere la monetizzazione dei giorni di ferie residui, nel caso in cui i giorni di sospensione non siano sufficienti a consentire il godimento delle ferie stesse.
pagina 2 di 5 L'interpretazione della disciplina di legge, applicata al caso in esame, porta a concludere che il divieto di monetizzazione delle ferie deve essere contemperato con la effettiva possibilità del docente di godere delle ferie maturate, anche per la rilevanza costituzionale che le ferie medesime hanno – in virtù della loro funzione di ristoro delle energie psicofisiche del lavoratore – ai sensi dell'art. 36, comma 3, Cost.. Il quadro normativo sopra richiamato va letto ed interpretato alla luce dei principi affermati, in tema di diritto alle ferie, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione. Sulla questione oggetto del presente giudizio sono infatti intervenute, in senso favorevole alla tesi attorea, numerose pronunce di giudici di merito.
La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 ( rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C- 684/16) nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che, non potendo estinguersi il diritto alle ferie qualora il lavoratore non possa beneficiarne, esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie retribuite non godute senza il previo accertamento della circostanza che esso stesso sia stato posto nella condizione di esercitare tale diritto prima della cessazione del rapporto mediante una informazione adeguata del datore di lavoro ( v. Cass. n. 14268/2022).
Anche l'orientamento di questa sezione, qui richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. è consolidato nel ritenere, in linea con la giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni (Cass., sez. lavoro, ordinanza n. 14268 del 5 maggio 2022; Cass, sez. lavoro, ordinanza n. 8926 del 4 aprile 2024, che contiene statuizione circa la monetizzazione dei giorni di festività soppresse non fruiti ed è pertanto parimenti rilevante in relazione all'oggetto del presente giudizio.
La Cass., sez. lavoro, ordinanza n. 11968 del 7 maggio 2025 afferma: … “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/Ce, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal
pagina 3 di 5 datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
Ne consegue che, alla luce dei principi di diritto suesposti, nel caso di contestazione del diritto alla monetizzazione delle ferie non godute dal docente assunto a tempo determinato, incombe sull'amministrazione un duplice onere probatorio: l'onere di dimostrare che il lavoratore abbia chiesto e ottenuto di godere di ferie ulteriori rispetto a quelle a fruizione automatica e di avere invitato il lavoratore a fruirne, ai sensi dell'art. 2109 comma 3 c.c. , avvisandolo espressamente della perdita, in caso di mancata fruizione, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
Nel caso in esame, tali oneri non sono stati assolti dall'amministrazione resistente che si è limitata a contestare il numero dei giorni di ferie indicati nel conteggio effettuato dalla ricorrente.
Quanto alla prescrizione quinquennale eccepita da parte resistente, si osserva che la stessa Corte di Giustizia ha sempre espresso un principio di contrarietà in ordine alla prescrizione del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie (cfr., Corte giustizia UE, sez. VI, 22/09/2022, n. 120: «Qualora il datore non abbia effettivamente posto il lavoratore nelle condizioni di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite maturato in un periodo di riferimento, non si applica il termine di prescrizione ordinaria previsto per l'esercizio di tale diritto. Pertanto, l'articolo 7 della direttiva 2003/88 e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta ostano a una normativa nazionale per cui il diritto alle ferie annuali retribuite si prescrive alla scadenza di un termine di tre anni che comincia a decorrere alla fine dell'anno in cui tale diritto è sorto, se il datore di lavoro non abbia debitamente e tempestivamente informato il lavoratore sul suo diritto di fruire delle ferie e sul rischio di perderle»).
Questo Tribunale osserva che i conteggi allegati dalla ricorrente per l'anno scolastico 2022/2023 devono essere ricalcolati in quanto essa ricorrente ha dichiarato di Contr aver usufruito di n. 16 giorni di ferie ( cfr. doc. 5 ).
Alla luce delle considerazioni svolte, parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro € 2.190,77, oltre la maggior somma tra interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del non svolgimento della fase istruttoria, della natura della causa e delle parti.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429 c.p.c., accoglie il ricorso , A) accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2014/15, 2022/2023 e 2023/2024 e condanna parte convenuta al pagamento di € 2.190,77, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
pagina 4 di 5 B) condanna parte resistente al pagamento delle spese del grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.104,00 oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come per legge con distrazione al procuratore antistatario;
visto l'art. 429 c.p.c. indica in gg 20 il termine di deposito della sentenza. Bologna il 07.11.2025
Il Giudice
dott.ssa M. Costanza Cuscito
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