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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/10/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 4569/2025vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA ZZ - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. HI ER - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, RG 4569/2025, promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MICHELI ANNALISA e MATTEO CARLINI, presso il cui studio sito in Montecchio Emilia, via XX Settembre n. 53 è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. NASTASI ROSA presso il cui studio sito in Torregrotta (ME), via Nazionale n. 241 è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c depositato in data 24.09.2025 le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 3893/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 08.02.2024 nel procedimento RG 3893/2022
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta il 25.09.2025 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Ciò posto, le parti hanno concordemente chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra le medesime concordate:
“1) L'assegno divorzile in favore della Sig.ra viene ridotto da € Parte_2 500,00 a € 350,00; pertanto il Sig. , sarà tenuto a versare, a titolo di Parte_1 assegno divorzile, alla Sig.ra l'importo di € 350,00 entro il giorno 10 di ogni Pt_2 mese, a far tempo dalla stipula del rogito notarile di cui al punto 2).
2) La Sig.ra si obbliga a trasferire la propria quota pari al 50% Parte_2 della casa familiare, in comproprietà, sita in Montecchio Emilia (RE), Via Del Pescatore n. 11/A (dati catastali: foglio 15 – mappale 185 – subalterno 7), unitamente ai beni mobili ivi presenti, al Sig. che accetta, per il Parte_1 prezzo di € 75.000,00 da versarsi al momento del rogito da effettuarsi entro tre mesi dal deposito della sentenza de qua;
più precisamente il Sig. si obbliga a Pt_1 convocare a rogito dinanzi al Notaio da lui prescelto la Sig.ra entro 45 giorni Pt_2 dal deposito della sentenza e, parimenti, la Sig.ra si obbliga a presentarsi Pt_2 dinanzi al Notaio designato nel giorno fissato per la stipula dell'atto (personalmente o tramite procuratore speciale munito di idonea procura notarile); in caso di inadempimento di una delle parti, la parte inadempiente dovrà pagare all'altra l'importo mensile di € 500,00, per cui, nel caso di mancata convocazione a rogito, sarà tenuto a versare mensilmente all'ex moglie l'importo di € Pt_1 1000,00 fino alla stipula del rogito;
viceversa nel caso di inadempimento della
, la stessa non percepirà alcun mantenimento fino alla stipula del rogito;
Pt_2 fatto salvo il diritto di entrambe le parti di agire per l'adempimento; la convocazione a rogito della Sig.ra , stante la sua irreperibilità, verrà Pt_2 effettuata con pec indirizzata all'avvocato Rosa Nastasi che qui la rappresenta. il trasferimento immobiliare sopra indicato è funzionale alla definizione dei rapporti familiari di cui al divorzio;
si richiedono pertanto le agevolazioni fiscali per i trasferimenti di beni in sede di separazione e divorzio;
3) la stufa a pellet, che si trova nell'abitazione sopra indicata, resterà in proprietà esclusiva alla Sig.ra che la potrà ritirare, previo congruo preavviso, entro sei Pt_2 mesi dal deposito della sentenza;
in caso di mancato ritiro perderà la proprietà del bene e il Sig. potrà utilizzarlo come meglio crede;
Pt_1
4) La Sig.ra si obbliga a trasferire la propria quota di proprietà Parte_2 pari al 50% del fabbricato, in comproprietà, sita nel comune di Cervino (CE), Via Sopra le Case (dati catastali: foglio 5 – P.lla 84 sub 6) al Sig. , che Parte_1 accetta, per il prezzo di € 10.000,00, da versarsi al momento del rogito;
con riguardo al suddetto trasferimento le parti richiedono le agevolazioni fiscali per i trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio;
5) i rogiti sopra indicati dovranno essere effettuati entro tre mesi dal deposito della sentenza (salvo cause di forza maggiore) dinanzi al Notaio scelto dal e con Pt_1 spese a suo carico;
6) Le parti, con l'adempimento delle obbligazioni di cui sopra, non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra, a nessun titolo o ragione.
7) Le spese del presente procedimento sono compensate, salvo il pagamento del contributo che resta interamente a carico del Sig. Pt_1
Rilevato che le condizioni concordate tra le parti paiono meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico e riguardando diritti patrimoniali di cui le parti possono liberamente disporre
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni
- Prende atto delle condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 09.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
HI ER IA ZZ
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA ZZ - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. HI ER - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, RG 4569/2025, promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MICHELI ANNALISA e MATTEO CARLINI, presso il cui studio sito in Montecchio Emilia, via XX Settembre n. 53 è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. NASTASI ROSA presso il cui studio sito in Torregrotta (ME), via Nazionale n. 241 è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c depositato in data 24.09.2025 le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 3893/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 08.02.2024 nel procedimento RG 3893/2022
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta il 25.09.2025 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Ciò posto, le parti hanno concordemente chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra le medesime concordate:
“1) L'assegno divorzile in favore della Sig.ra viene ridotto da € Parte_2 500,00 a € 350,00; pertanto il Sig. , sarà tenuto a versare, a titolo di Parte_1 assegno divorzile, alla Sig.ra l'importo di € 350,00 entro il giorno 10 di ogni Pt_2 mese, a far tempo dalla stipula del rogito notarile di cui al punto 2).
2) La Sig.ra si obbliga a trasferire la propria quota pari al 50% Parte_2 della casa familiare, in comproprietà, sita in Montecchio Emilia (RE), Via Del Pescatore n. 11/A (dati catastali: foglio 15 – mappale 185 – subalterno 7), unitamente ai beni mobili ivi presenti, al Sig. che accetta, per il Parte_1 prezzo di € 75.000,00 da versarsi al momento del rogito da effettuarsi entro tre mesi dal deposito della sentenza de qua;
più precisamente il Sig. si obbliga a Pt_1 convocare a rogito dinanzi al Notaio da lui prescelto la Sig.ra entro 45 giorni Pt_2 dal deposito della sentenza e, parimenti, la Sig.ra si obbliga a presentarsi Pt_2 dinanzi al Notaio designato nel giorno fissato per la stipula dell'atto (personalmente o tramite procuratore speciale munito di idonea procura notarile); in caso di inadempimento di una delle parti, la parte inadempiente dovrà pagare all'altra l'importo mensile di € 500,00, per cui, nel caso di mancata convocazione a rogito, sarà tenuto a versare mensilmente all'ex moglie l'importo di € Pt_1 1000,00 fino alla stipula del rogito;
viceversa nel caso di inadempimento della
, la stessa non percepirà alcun mantenimento fino alla stipula del rogito;
Pt_2 fatto salvo il diritto di entrambe le parti di agire per l'adempimento; la convocazione a rogito della Sig.ra , stante la sua irreperibilità, verrà Pt_2 effettuata con pec indirizzata all'avvocato Rosa Nastasi che qui la rappresenta. il trasferimento immobiliare sopra indicato è funzionale alla definizione dei rapporti familiari di cui al divorzio;
si richiedono pertanto le agevolazioni fiscali per i trasferimenti di beni in sede di separazione e divorzio;
3) la stufa a pellet, che si trova nell'abitazione sopra indicata, resterà in proprietà esclusiva alla Sig.ra che la potrà ritirare, previo congruo preavviso, entro sei Pt_2 mesi dal deposito della sentenza;
in caso di mancato ritiro perderà la proprietà del bene e il Sig. potrà utilizzarlo come meglio crede;
Pt_1
4) La Sig.ra si obbliga a trasferire la propria quota di proprietà Parte_2 pari al 50% del fabbricato, in comproprietà, sita nel comune di Cervino (CE), Via Sopra le Case (dati catastali: foglio 5 – P.lla 84 sub 6) al Sig. , che Parte_1 accetta, per il prezzo di € 10.000,00, da versarsi al momento del rogito;
con riguardo al suddetto trasferimento le parti richiedono le agevolazioni fiscali per i trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio;
5) i rogiti sopra indicati dovranno essere effettuati entro tre mesi dal deposito della sentenza (salvo cause di forza maggiore) dinanzi al Notaio scelto dal e con Pt_1 spese a suo carico;
6) Le parti, con l'adempimento delle obbligazioni di cui sopra, non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra, a nessun titolo o ragione.
7) Le spese del presente procedimento sono compensate, salvo il pagamento del contributo che resta interamente a carico del Sig. Pt_1
Rilevato che le condizioni concordate tra le parti paiono meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico e riguardando diritti patrimoniali di cui le parti possono liberamente disporre
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni
- Prende atto delle condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 09.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
HI ER IA ZZ