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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/11/2025, n. 5303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5303 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa Maria Acagnino Presidente rel.
dott.ssa Lidia Greco Giudice
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1873/2025 R.G. promossa da: Parte 1 nato a Giarre (CT) il 3/2/1960, codice fiscale:
C.F. 1
e da nata a Giarre (CT) il 30/10/1962, codice fiscale Parte 2
,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. William Giambattista C.F. 2
,
Lattuca, presso il cui studio in Mascali (CT), Viale Maria Immacolata n. 43, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Giarre (CT) in data 30/06/1984, hanno presentato ricorso per la omologazione della separazione consensuale e, ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza presidenziale e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni.
Ciò premesso, si rileva che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole;
pertanto, la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi indicate, può essere omologata.
Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi
,nato a [...] 1
il 3/2/1960 e Parte 2
, nata a [...] il [...], alle condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che la presente sentenza e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giarre (CT) (atto n.42 parte II serie A anno 1984).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, in data 3.10.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Acagnino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa Maria Acagnino Presidente rel.
dott.ssa Lidia Greco Giudice
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1873/2025 R.G. promossa da: Parte 1 nato a Giarre (CT) il 3/2/1960, codice fiscale:
C.F. 1
e da nata a Giarre (CT) il 30/10/1962, codice fiscale Parte 2
,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. William Giambattista C.F. 2
,
Lattuca, presso il cui studio in Mascali (CT), Viale Maria Immacolata n. 43, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Giarre (CT) in data 30/06/1984, hanno presentato ricorso per la omologazione della separazione consensuale e, ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza presidenziale e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni.
Ciò premesso, si rileva che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole;
pertanto, la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi indicate, può essere omologata.
Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi
,nato a [...] 1
il 3/2/1960 e Parte 2
, nata a [...] il [...], alle condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che la presente sentenza e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giarre (CT) (atto n.42 parte II serie A anno 1984).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, in data 3.10.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Acagnino