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Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 10/02/2025, n. 2973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2973 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02973/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04321/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4321 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Severini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
“- del decreto di rifiuto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in lavoro subordinato emesso dalla Questura di Roma il 09/12/2020 e notificato in data 09/02/2021”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 17 gennaio 2025 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il decreto di rifiuto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in lavoro subordinato emesso dalla Questura di Roma il 9 dicembre 2020 e notificato in data 9 febbraio 2021. Il provvedimento è motivato con riferimento al difetto di dimora stabile.
Contro il suddetto atto l'interessato ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:
“Violazione degli artt. 10bis della L. 241/90, 5 comma 5 del D.lgs 286/98 e 1 comma 8 del D.L. 113/2018 conv. in L. 132/2018 – Mancata considerazione delle integrazioni istruttorie a seguito di notifica del preavviso di rigetto previsto dalla legge, con violazione del diritto di difesa e di partecipazione al procedimento amministrativo. Erronea valutazione della documentazione prodotta, con conseguente carenza ed ingiustizia della motivazione ed infondatezza dei motivi di rigetto. Mancata valutazione dei requisiti per il rilascio di un permesso per Protezione Speciale ex art. 32 comma 3 del D.lgs 25/2008”.
L’intestato Tar con l’ordinanza -OMISSIS-, ha respinto la domanda cautelare.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
Il ricorrente non presentato ulteriori memorie.
All’udienza odierna la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza ha chiarito che "l'assenza di un idoneo, stabile ed effettivo alloggio, di cui l’extracomunitario non ha offerto sufficiente e convincente prova, è un elemento che l’Amministrazione deve porre a fondamento della sua valutazione in ordine all’effettivo inserimento sociale del richiedente il permesso di soggiorno nel territorio nazionale" (Cons. Stato, Sez. III, 4 ottobre 2016, n. 4084), in quanto "la disponibilità di un alloggio costituisce, a norma degli artt. 22 comma 2 lett. b), d.lg. 25 luglio 1998 n. 286 e 9 comma 4 lett. c), d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, uno dei requisiti richiesti per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno all’extracomunitario, con conseguente legittimità del diniego oppostogli dall’amministrazione e motivato principalmente in ragione della mancanza di tale requisito essenziale" (C.d.S., Sez. III, 21 ottobre 2013, n. 5100; Sez. V, 6 maggio 2008, n. 1990; Sez. VI, 10 ottobre 2006, n. 6018)” (Cons. Stato, Sez. III, 15 giugno 2020, n. 3810; id. 7 ottobre 2021, n. 6700).
Nel caso di specie il ricorrente risulta residente presso l’indirizzo virtuale di via -OMISSIS- che non consente, anche per esigenze di sicurezza pubblica, la rintracciabilità dell’istante.
Sebbene risulti che l’istante abbia presentato, prima dell’adozione del provvedimento impugnato, una dichiarazione di ospitalità in Roma, via -OMISSIS- n. 7 (come sembrerebbe ricavarsi dalla cessione di fabbricato del 29 novembre 2020), ancora in data 30 marzo 2022, da un controllo telematico effettuato dall’Amministrazione resistente, il ricorrente risulta residente in [...]. In definitiva quindi il ricorso va respinto.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il ZI (sezione prima- ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Di Mario | Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.