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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4753 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19754/2024
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19754/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 11 giugno 2025 ad ore 10.35 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Rossi Beatrice in sostituzione dell'avv. ZAMBRANO CLAUDIO, che insiste perché siano liquidati gli interessi moratori e sulle spese di lite come da Cassazione
5803/2019 che richiama;
per parte resistente l'avv. Cattaneo C. in sostituzione dell'avv. WORNDLE THOMAS che insiste come da memoria.
Sono altresì presente ai fini della pratica forense i dott. e Testimone_1 Testimone_2
Il Giudice dopo breve discussione orale, ad esito della discussione orale, ad ore 14.00, pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura in udienza alle parti non presenti in quanto espressamente dispensate dall'incombente.
Il giudice
Dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19754/2024 promossa da:
[C.F. ], con l'avv. ZAMBRANO CLAUDIO e l'avv. ROSSI Parte_1 P.IVA_1
BEATRICE PATRIZIA MARIA
RICORRENTE contro
C.F. ], con l'avv. WORNDLE THOMAS Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente: come da verbale d'udienza dell11/06/2025.
Parte resistente:
“- prendere atto che parte intimata dichiara di accettare di dover pagare gli importi come richiesti nel merito da parte intimante tenuto conto delle osservazioni in punto Parte_1
interessi per la cui determinazione ci si rimette a questo Tribunale, ma esclusa la rivalutazione monetaria;
- rigettare invece le ulteriori avversarie domande riconvenzionali in quanto infondate
(condanna di al pagamento di un risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Controparte_1 nonché al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende e relativi accertamenti dei presupposti),
- comunque con vittoria di spese, compensi di causa e successive occorrende, oltre a 15% di spese forfettarie, nonché CAP e IVA come per legge. “ Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida adiva questo Tribunale esponendo: Parte_1 di avere concesso in locazione all'intimato l'unità immobiliare sita in Controparte_1
Milano, via Ponte Vetero n. 1 con contratto ad uso commerciale avente decorrenza dal
01/08/2013; che il conduttore si rendeva moroso del pagamento del canone mensile e delle spese sin dal
2022; che la morosità persisteva.
Chiedeva pertanto convalidarsi l'intimato sfratto ed emettersi ingiunzione id pagamento per il dovuto.
Si costituiva la parte intimata, che dispiegava opposizione deducendo: plurime nullità dell'atto di citazione;
la violazione del dovere di leale collaborazione da parte del locatore, e ciò in relazione all'obbligo di rinegoziazione del canone a seguito dell'emergenza Covid.
Con provvedimento del 28/05/2024 il Tribunale ordinava ex art. 665 c.p.c. il rilascio dell'immobile per la data del 28/06/2024 e disponeva la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme del rito speciale locatizio ex art. 447-bis segg. c.p.c.
Dato atto del rilascio dell'immobile in data 21/08/2024, le parti concludevano come in epigrafe.
Ad esito della discussione, sulle conclusioni rassegnate come in atti, il Giudice decide dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale, la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
La domanda deve trovare accoglimento nei termini di seguito esposti.
Quanto al rilascio, nulla deve essere disposto, attesa l'intervenuta riconsegna dell'immobile sin dal 21/08/2024.
Quanto alle pretese economiche, preliminarmente deve darsi atto che l'importo oggetto dell'intimazione è stato saldato in parte a mezzo di escussione della fideiussione rilasciata dal conduttore e ciò per l'importo di € 40.500,00.
Per i residui € € 96.712,91 per canoni è spese maturati sino al rilascio, rispetto ai quali la parte conduttrice si è riconosciuta debitrice, il ricorrente ha chiesto ed ottenuto ordinanza ex art. 423
c.2 c.p.c., e dunque è già munito di titolo per la soddisfazione del diritto di credito azionato unitamente allo sfratto. Come prima riportato, all'udienza di discussione orale la parte ricorrente ha insistito esclusivamente perché le siano riconosciuti gli interessi moratori sulle somme già incassate ovvero coattivamente incassabili.
La domanda non può trovare accoglimento.
Nel contratto per cui è causa, l'art. 6 cpv prevede l'applicazione di interessi convenzionali per il solo caso di ritardo nei pagamenti ove il locatore non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto.
Ritiene questo giudice che - in difetto di un'espressa previsione contrattuale che disponga il pagamento di interessi di mora anche per il caso in cui venga pronunciata la risoluzione del contratto - al locatore possono essere riconosciuti esclusivamente gli interessi cd. legali, non vertendosi più nell'ipotesi di semplice ritardo nel pagamento dovuto in base ad un contratto valido ed efficace, bensì di tenere il locatore indenne dagli effetti pregiudizievoli della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore
Pertanto, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della controparte degli interessi legali maturati così decorrenti: quanto ad € 40.500,00 oggetto di escussione della fideiussione, dal dovuto al saldo effettivo
(data di escussione); quanto ad € 96.712,91 dal dovuto al saldo effettivo.
Nulla per la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, e delle fasi svolte (di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con riduzione del 50% attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
Le spese di fase sommaria sono liquidate come da Tabelle in uso presso questo tribunale.
Nulla per le spese ed i compensi dell'atto di precetto e dell'esecuzione per rilascio, non essendo stata prodotta alcuna documentazione.
Le spese di mediazione possono essere liquidate limitatamente ai compensi per la fase di attivazione, non essendovi prova né degli esborsi patiti né che il procedimento sia proseguito oltre la prima convocazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 19754/2024, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: accertato che il debito di nei confronti di ammonta Controparte_1 Parte_1 ad € 137.212,91 ( di cui € 40.500,00 escussi a mezzo di fideiussione bancaria ed il residuo già ingiunti ex art. 423 c.1 c.p.c.):
1) condanna al pagamento in favore di degli interessi Controparte_1 Parte_1
legali maturati sulle somme di cui al punto che precede con le decorrenze di cui in parte motiva, ove non già diversamente corrisposti;
2) condanna alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite che si liquidano € 1.295,50 per spese esenti ( di cui € 436.50 per la fase sommaria ed €
759,00 per il C:U. a seguito di mutamento del rito) ed € 11.560,00 per compensi professionali ( di cui € 1.008,00 per la mediazione;
€ 3.500,00 per la fase sommaria ed € 7.052,00 per il giudizio di opposizione), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Milano, 11/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19754/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 11 giugno 2025 ad ore 10.35 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Rossi Beatrice in sostituzione dell'avv. ZAMBRANO CLAUDIO, che insiste perché siano liquidati gli interessi moratori e sulle spese di lite come da Cassazione
5803/2019 che richiama;
per parte resistente l'avv. Cattaneo C. in sostituzione dell'avv. WORNDLE THOMAS che insiste come da memoria.
Sono altresì presente ai fini della pratica forense i dott. e Testimone_1 Testimone_2
Il Giudice dopo breve discussione orale, ad esito della discussione orale, ad ore 14.00, pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura in udienza alle parti non presenti in quanto espressamente dispensate dall'incombente.
Il giudice
Dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19754/2024 promossa da:
[C.F. ], con l'avv. ZAMBRANO CLAUDIO e l'avv. ROSSI Parte_1 P.IVA_1
BEATRICE PATRIZIA MARIA
RICORRENTE contro
C.F. ], con l'avv. WORNDLE THOMAS Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente: come da verbale d'udienza dell11/06/2025.
Parte resistente:
“- prendere atto che parte intimata dichiara di accettare di dover pagare gli importi come richiesti nel merito da parte intimante tenuto conto delle osservazioni in punto Parte_1
interessi per la cui determinazione ci si rimette a questo Tribunale, ma esclusa la rivalutazione monetaria;
- rigettare invece le ulteriori avversarie domande riconvenzionali in quanto infondate
(condanna di al pagamento di un risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Controparte_1 nonché al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende e relativi accertamenti dei presupposti),
- comunque con vittoria di spese, compensi di causa e successive occorrende, oltre a 15% di spese forfettarie, nonché CAP e IVA come per legge. “ Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida adiva questo Tribunale esponendo: Parte_1 di avere concesso in locazione all'intimato l'unità immobiliare sita in Controparte_1
Milano, via Ponte Vetero n. 1 con contratto ad uso commerciale avente decorrenza dal
01/08/2013; che il conduttore si rendeva moroso del pagamento del canone mensile e delle spese sin dal
2022; che la morosità persisteva.
Chiedeva pertanto convalidarsi l'intimato sfratto ed emettersi ingiunzione id pagamento per il dovuto.
Si costituiva la parte intimata, che dispiegava opposizione deducendo: plurime nullità dell'atto di citazione;
la violazione del dovere di leale collaborazione da parte del locatore, e ciò in relazione all'obbligo di rinegoziazione del canone a seguito dell'emergenza Covid.
Con provvedimento del 28/05/2024 il Tribunale ordinava ex art. 665 c.p.c. il rilascio dell'immobile per la data del 28/06/2024 e disponeva la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme del rito speciale locatizio ex art. 447-bis segg. c.p.c.
Dato atto del rilascio dell'immobile in data 21/08/2024, le parti concludevano come in epigrafe.
Ad esito della discussione, sulle conclusioni rassegnate come in atti, il Giudice decide dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale, la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
La domanda deve trovare accoglimento nei termini di seguito esposti.
Quanto al rilascio, nulla deve essere disposto, attesa l'intervenuta riconsegna dell'immobile sin dal 21/08/2024.
Quanto alle pretese economiche, preliminarmente deve darsi atto che l'importo oggetto dell'intimazione è stato saldato in parte a mezzo di escussione della fideiussione rilasciata dal conduttore e ciò per l'importo di € 40.500,00.
Per i residui € € 96.712,91 per canoni è spese maturati sino al rilascio, rispetto ai quali la parte conduttrice si è riconosciuta debitrice, il ricorrente ha chiesto ed ottenuto ordinanza ex art. 423
c.2 c.p.c., e dunque è già munito di titolo per la soddisfazione del diritto di credito azionato unitamente allo sfratto. Come prima riportato, all'udienza di discussione orale la parte ricorrente ha insistito esclusivamente perché le siano riconosciuti gli interessi moratori sulle somme già incassate ovvero coattivamente incassabili.
La domanda non può trovare accoglimento.
Nel contratto per cui è causa, l'art. 6 cpv prevede l'applicazione di interessi convenzionali per il solo caso di ritardo nei pagamenti ove il locatore non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto.
Ritiene questo giudice che - in difetto di un'espressa previsione contrattuale che disponga il pagamento di interessi di mora anche per il caso in cui venga pronunciata la risoluzione del contratto - al locatore possono essere riconosciuti esclusivamente gli interessi cd. legali, non vertendosi più nell'ipotesi di semplice ritardo nel pagamento dovuto in base ad un contratto valido ed efficace, bensì di tenere il locatore indenne dagli effetti pregiudizievoli della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore
Pertanto, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della controparte degli interessi legali maturati così decorrenti: quanto ad € 40.500,00 oggetto di escussione della fideiussione, dal dovuto al saldo effettivo
(data di escussione); quanto ad € 96.712,91 dal dovuto al saldo effettivo.
Nulla per la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, e delle fasi svolte (di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con riduzione del 50% attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
Le spese di fase sommaria sono liquidate come da Tabelle in uso presso questo tribunale.
Nulla per le spese ed i compensi dell'atto di precetto e dell'esecuzione per rilascio, non essendo stata prodotta alcuna documentazione.
Le spese di mediazione possono essere liquidate limitatamente ai compensi per la fase di attivazione, non essendovi prova né degli esborsi patiti né che il procedimento sia proseguito oltre la prima convocazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 19754/2024, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: accertato che il debito di nei confronti di ammonta Controparte_1 Parte_1 ad € 137.212,91 ( di cui € 40.500,00 escussi a mezzo di fideiussione bancaria ed il residuo già ingiunti ex art. 423 c.1 c.p.c.):
1) condanna al pagamento in favore di degli interessi Controparte_1 Parte_1
legali maturati sulle somme di cui al punto che precede con le decorrenze di cui in parte motiva, ove non già diversamente corrisposti;
2) condanna alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite che si liquidano € 1.295,50 per spese esenti ( di cui € 436.50 per la fase sommaria ed €
759,00 per il C:U. a seguito di mutamento del rito) ed € 11.560,00 per compensi professionali ( di cui € 1.008,00 per la mediazione;
€ 3.500,00 per la fase sommaria ed € 7.052,00 per il giudizio di opposizione), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Milano, 11/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati