CA
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. ON ER OL Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. SE De RE Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1210 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, vertente tra
, (C.F.: Parte_1
), in persona del curatore legale rappresentante pro tempore, C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. BERTUGLIA VITO
Appellante
CONTRO
(C.F. ), (C.F.: CP_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti SINATRA ALBERTO e C.F._3
GENOVESE VITO
Appellati
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex artt. 66 l. fall. - 2901 cod. civ.
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 500/2020 del 10 luglio 2020, il Tribunale di RA ha disatteso l'azione revocatoria ordinaria proposta dalla Parte_2
contro i coniugi e avente
[...] CP_1 Controparte_2 ad oggetto un contratto di compravendita di immobile.
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 18 settembre 2020, la , contestando la Parte_1
statuizione per diverse ragioni e riproponendo essenzialmente le argomentazioni già spese in prime cure.
Costituendosi e hanno contestato il CP_1 Controparte_2
gravame, chiedendone il rigetto e la condanna dell'appellante a tutte le spese del giudizio.
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 10 luglio 2025 di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso: appellante: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza impugnata n. 500/2020 resa dal Tribunale di
RA e per l'effetto dichiarare inefficace nei confronti della curatela e dunque revocare
l'atto di vendita Rep.40001, ai rogiti del Notaio , trascritto in data 27 Persona_1
novembre2013 ai nn.21847/17796, stipulato dai Signori ed i Signori e Pt_1 CP_1
; conseguentemente condannare i convenuti a restituire alla Curatela del CP_2
, in persona del curatore pro-tempore, l'immobile per cui è lite;
con Parte_1
vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio”; appellati: “precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione in appello depositata in data 18/12/2020 e più precisamente: “Piaccia alla Corte di Appello di Palermo, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare: - dichiarare inammissibile l'appello per manifesta infondatezza non avendo quest'ultimo ragionevole probabilità di accoglimento;
Nel merito: - rigettare l'appello e confermare la sentenza n.500/2020 emessa dal Tribunale di RA nell'ambito del giudizio n.2352/2020 RG;
- in ogni caso condannare l'appellante a tutte le spese di causa, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.” Chiede che la causa sia trattenuta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 Indi, con ordinanza dell'11 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, la vicenda processuale tra origine dalla domanda di revocatoria ex artt. 66 R.D. n. 267/1642 (legge fallimentare) e 2901 cod. civ. avanzata dalla Curatela del , già impresa individuale, contro i Parte_1
coniugi e al fine di far dichiarare l'inefficacia relativa CP_1 Controparte_2
del contratto di compravendita rep. 40001, ai rogiti del notaio , trascritto in Persona_1
data 27 novembre 2013 a nn. 21847/17796, stipulato dai convenuti con il fallito.
Nel dettaglio, il contratto di cui trattasi è stato stipulato in adempimento di contratto preliminare, stipulato e concluso, come pacifico tra le parti, il 3 agosto 2006.
In particolare, l'imprenditore e gli odierni appellati avevano stipulato Parte_1
il preliminare avente per oggetto la vendita di un alloggio familiare facente parte della lottizzazione denominata “Paceco 5” in corso di realizzazione in Custonaci, nella via del
Pacecoto, lotto B, unità 1; il prezzo dell'immobile era stato concordato tra le parti nel complessivo importo di €
130.000,00, oltre IVA al 4%; il termine per la consegna dell'immobile ultimato era stato fissato per il mese di luglio
2007, ma nonostante gli appellati avessero provveduto a pagare gli importi concordati,
l'immobile non venne consegnato alla scadenza stabilita per ritardi nell'esecuzione dei lavori;
di conseguenza, con lettera raccomandata A/R del 25 novembre 2009, aveva CP_1
diffidato il venditore alla consegna dell'immobile e alla stipula del contratto definitivo.
Quindi, solamente nel mese di novembre 2013, le parti erano addivenute alla stipula del contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto l'immobile non ancora ultimato per il prezzo complessivo di € 84.749,60, IVA inclusa (corrispondente alle rate già corrisposte e versate dai coniugi nel corso degli anni precedenti, così come documentato dalle parti appellate).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 Solo successivamente le parti sottoscrissero una scrittura privata con cui
[...]
si era impegnato ad ultimare i lavori entro il 15 dicembre 2013; e a saldo dei Parte_1
lavori effettuati, corrispose a ulteriori € 50.450,40. CP_1 Pt_1
In seguito, il Tribunale di RA ha emesso sentenza dichiarativa di fallimento in data
11 gennaio 2018, con la quale si è accertato che l'esposizione debitoria del fallito ammontava ad oltre € 5.500.000,00 (circostanza poi confermata dalle varie domande di insinuazione al passivo).
Tanto premesso sulle vicende che hanno preceduto il giudizio, col gravame la curatela lamenta erroneità della statuizione di primo grado, perché il primo giudice avrebbe dovuto considerare la non corrispondenza tra le obbligazioni assunte con il contratto preliminare e il successivo contratto definitivo per divergenza del prezzo e delle qualità essenziali del bene promesso in vendita e, dunque, avrebbe dovuto valutare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 cod. civ. alla data della stipula del definitivo e non anche a quella del preliminare. In altri termini, il contratto definitivo non avrebbe dovuto essere considerato come un “atto dovuto” in forza dell'obbligazione precedentemente assunta con il contratto preliminare.
Tale censura non merita accoglimento, alla luce delle seguenti sintetiche considerazioni.
Vale premettere che in tema di mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale,
l'azione revocatoria, detta anche actio pauliana, rappresenta lo strumento attraverso il quale il creditore revocante può chiedere giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione patrimoniale posti in essere dal debitore in pregiudizio delle ragioni creditorie ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. In tal caso, il pregiudizio è rappresentato dall'esclusione del bene alienato dalla sfera dei beni aggredibili per la realizzazione coattiva del credito. All'esito dell'azione, l'inefficacia dell'atto disposizione si configura come relativa e parziale, nel senso che l'atto compiuto è valido ed efficace tra le parti e verso i terzi, ma è inopponibile al creditore revocante, che sul bene oggetto dell'azione revocatoria potrà esercitare l'azione esecutiva. Essa giova, dunque, non a tutti i creditori bensì solamente al creditore agente.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 Si tratta di uno strumento che ha una funzione conservativa e cautelare a tutela della garanzia patrimoniale, essendo finalizzato ad assicurare la realizzazione in via esecutiva delle ragioni creditorie su beni che altrimenti non potrebbero più essere aggrediti dal creditore, essendo usciti dal patrimonio del debitore. L'actio pauliana non produce un effetto restitutorio, in quanto l'atto di disposizione è valido ed efficace erga omnes, con l'unica eccezione del creditore che ha agito in giudizio. Essa non ha neppure natura satisfattoria, dovendosi escludere che, quando il credito abbia ad oggetto un bene determinato e individuabile nel patrimonio del debitore, il creditore possa ottenerlo direttamente in seguito al favorevole esercizio dell'azione revocatoria, essendo necessario a tal fine l'esperimento di una successiva azione esecutiva.
Con riguardo alla materia fallimentare, l'art. 2904 cod. civ. contiene una norma di rinvio che fa salve le disposizioni sull'azione revocatoria previste dal R.D. n. 267/1642 (legge fallimentare). Tale normativa prevede, infatti, una dicotomia tra l'azione revocatoria ordinaria (art. 66 l. fall) esercitata dal curatore nell'ambito della procedura fallimentare e le azioni revocatorie speciali (art. 67 l. fall) esperibili unicamente nell'ambito della medesima procedura e aventi ad oggetto determinate categorie di atti di disposizione patrimoniale del debitore sottoposto alla procedura concorsuale. In dettaglio, l'art. 66, co. 1, della legge fallimentare prescrive, infatti, che “il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”.
Quel che viene in rilievo nel caso di specie è proprio l'azione revocatoria ordinaria che, a differenza di quella prevista dal codice civile, se esercitata all'interno della procedura concorsuale, assume una portata peculiare dal momento che i suoi effetti andranno a beneficio dell'intero ceto creditorio e non dei singoli creditori agenti: difatti, l'atto di disposizione oggetto dell'odierno giudizio non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 67 l. fall.
Sul punto, peraltro, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che “sebbene l'azione ex art. 66 l.fall. sia pur sempre la medesima prevista dall'art. 2901 c.c., la stessa presenta
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 talune peculiarità che la differenziano da quest'ultima - giova a tutti i creditori, e non solo
a colui che agisce, con effetto sostanzialmente recuperatorio;
va proposta innanzi al tribunale fallimentare nel termine di decadenza triennale di cui all'art. 69-bis l.fall., oltre che a quello di prescrizione quinquennale;
il suo esercizio impedisce analoghe iniziative degli altri creditori - e si fonda, pertanto, su di una disposizione che, in quanto costituente deroga alle comuni regole del diritto civile e commerciale, rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla competenza internazionale previste dagli artt. 3 e 25 del reg. CE n.
1346 del 2000 (con conseguente esclusione dell'applicazione del reg. CE n. 44 del 2001)”
(cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 10233/2017).
Non è inopportuno ulteriormente rilevare, sempre in termini generali, che l'actio pauliana, rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica offerta al creditore dal patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 2740 c.c., è incardinata, ex art. 2901 c.c., intorno a due presupposti (oltre che naturalmente alle due precondizioni fattuali dell'esistenza di un credito non soddisfatto e del compimento di un atto di disposizione del patrimonio a opera del debitore): uno di carattere oggettivo - eventus damni - rappresentato dal pregiudizio alle ragioni di credito indotto dall'atto dispositivo, pregiudizio che ricorre non solo quando sia interamente preclusa per effetto di tale atto la soddisfazione coattiva del credito, ma anche ove questa divenga per il creditore meno agevole o più incerta, come paradigmaticamente nel caso di sostituzione di un bene immobile con il suo controvalore in denaro;
l'altro soggettivo - scientia, partecipatio e consilium fraudis – relativo alla consapevolezza di tale pregiudizio in capo al debitore disponente e, per gli atti a titolo oneroso, anche al terzo acquirente.
In ultimo, vale ricordare che, in caso di atto a titolo oneroso anteriore al sorgere del credito, deve dimostrarsi che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento e che il terzo fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Tornando, sulla base di tutte le suesposte considerazioni, al caso di specie, le censure avanzate sono infondate, perché non è emersa la prova né dell'eventus damni e né della scientia fraudis in capo agli odierni appellati.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 Come evidenziato in prime cure, le passività accertate con la sentenza dichiarativa di fallimento risalgono agli anni 2010/2011 e, dunque, sono preesistenti alla definitiva stipulazione del contratto di compravendita, trascritto in data 27 novembre 2013, ma non anche alla conclusione del contratto preliminare, avutasi (dato pacifico tra le parti tutte), il
3 agosto 2006.
Infatti, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è escluso che il contratto preliminare possa costituire l'oggetto di un'azione revocatoria, poiché tale contratto non produce effetti traslativi e conseguentemente non è configurabile come atto di disposizione del patrimonio assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria
(cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, n. 20310/2004). È revocabile, invece, il contratto definitivo stipulato in adempimento del preliminare, in quanto atto non meramente solutorio ma anche espressione di autonoma volontà negoziale. È, cioè, proprio al momento della stipula del contratto definitivo che deve essere compiutamente valutata l'esistenza dell'eventus damni, ossia la realizzazione di una diminuzione del patrimonio del venditore o del pericolo del suo depauperamento con conseguente pregiudizio per il soddisfacimento dei crediti vantati dai creditori nei confronti del debitore venditore (cfr.
Cass. civ., Sez. III, n. 15625/2006).
Diversamente è a dirsi per quanto riguarda il presupposto soggettivo del consilium fraudis: il momento rilevante ai fini della valutazione della sussistenza di tale requisito soggettivo è necessariamente quello in cui si consuma la libera scelta del terzo. Nel caso in cui la vendita si compia attraverso lo strumento del contratto preliminare non potrà che essere valutata con riferimento a tale contratto la sussistenza o meno del sopraccitato requisito soggettivo (Cass. civ., Sez. III, n. 19327/2023).
Ebbene, nel caso di specie, non è stata fornita la prova né del pregiudizio subito a seguito dell'atto di disposizione di cui trattasi e né della conoscenza da parte degli odierni appellati delle condizioni economiche di al momento della stipula del Parte_1
contratto preliminare risalente al 2006. Invero, la sentenza dichiarativa di fallimento è stata emessa solamente nel 2018, ossia ben 12 anni dopo rispetto alla stipula del contratto
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 preliminare e 5 anni dopo la stipula del contratto definitivo. Non sussistono elementi in concreto valorizzabili al fine di ritenere i coniugi e consapevoli CP_1 CP_2
dell'eventuale pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, né tantomeno di ritenerli partecipi di una dolosa macchinazione preordinata a sottrarre le garanzie patrimoniali ai creditori del fallito: non risulta che il fallito ed i convenuti siano legati da vincoli di parentela o affinità ovvero che, per altri motivi, i convenuti fossero a conoscenza delle condizioni economiche del . La stessa circostanza che i coniugi e Pt_1 CP_1
abbiano adempiuto al pagamento delle rate stabilite nel contratto preliminare CP_2
in un periodo precedente non soltanto al fallimento, ma pure all'esecuzione immobiliare cui l'imprenditore venne sottoposto nel 2010, depone in senso contrario rispetto alle richieste di parte appellante.
Non colgono nemmeno nel segno le argomentazioni spese dall'appallante in seno ai propri atti difensivi. Infatti, i coniugi e hanno ampiamente allegato e CP_1 CP_2
provato le ragioni (imputabili al ritardo dei lavori) che hanno condotto alla stipula del contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto un immobile non ancora ultimato per il prezzo complessivo di euro 84.749,60, IVA inclusa. Peraltro, giusta fattura n. 3/2013 del 31/12/2013, gli appellati hanno dimostrato di aver versato l'ulteriore somma di euro
50.450,40 a saldo dei lavori effettuati.
In sintesi, gli odierni appellanti hanno dato conto di aver corrisposto a Pt_1
l'importo originariamente pattuito. Sul punto, la curatela non ha dimostrato che quello corrisposto non fosse il giusto prezzo e né tantomeno ha fornito la prova della consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore all'esito del compimento dell'atto ritenuto pregiudizievole nel mese di novembre del 2013. Difatti, il riferimento all'esposizione debitoria acclarata con la sentenza dichiarativa di fallimento del 2018 non rappresenta e né può rappresentare la dimostrazione della sussistenza del pregiudizio a carico dei creditori, trattandosi di un accertamento posteriore avvenuto a distanza di ben cinque anni rispetto alla conclusione del contratto definitivo.
Diversamente da quanto addotto dall'appellante, peraltro, le asserite diversità di prezzo e
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 di qualità essenziali del bene non consentono in alcun modo di poter affermare che le parti non abbiano adempiuto all'obbligazione precedentemente assunta con il contratto preliminare. In altri termini, le circostanze rappresentate non hanno determinato una diversità tra le obbligazioni assunte con il contratto preliminare e quelle del successivo contratto definitivo di compravendita tale da ritenere che quest'ultimo rappresenti un'obbligazione nuova e del tutto autonoma rispetto al preliminare.
Correttamente, dunque, il Giudice di primo grado ha valutato la sussistenza dell'elemento soggettivo al momento della stipula del contratto preliminare.
In ogni caso, anche a voler percorrere il percorso tracciato dall'appellante, parte appellante non ha fornito prova della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo ai coniugi al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita. Invero, il presunto “escamotage” indicato dalla curatela (ossia la contestuale trascrizione dell'atto di provenienza in favore del fallito e della successiva vendita in favore dei coniugi e CP_1
) rappresenta una circostanza che al più potrebbe dimostrare la sussistenza CP_2
dell'elemento soggettivo in capo al debitore e non anche agli acquirenti, estranei alla trascrizione dell'atto di compravendita dell'immobile in favore del fallito. Nulla prova, dunque, con riferimento alla posizione degli odierni appellati.
Infine, la curatele ha sostenuto che questi ultimi avrebbero trasferito la residenza presso l'indirizzo dell'immobile oggetto di revocatoria solo formalmente al fine di sfuggire ad un'eventuale azione revocatoria. Anche tale censura risulta essere priva di pregio, poiché innanzitutto nel caso di specie non viene in alcun modo in rilievo l'ipotesi prescritta dall'art. 67 co. 3 lett. c) l. fall. (ossia l'esenzione dall'azione revocatoria speciale dell'acquisito al giusto prezzo di un immobile destinato ad abitazione principale dell'acquirente), poiché l'acquisto dell'immobile in questione è di molto anteriore (5 anni prima) alla dichiarazione di fallimento. Ad ogni modo, gli appellati hanno documentato di aver trasferito, e in epoca risalente, presso quell'immobile la propria residenza anagrafica, per cui anche tale elemento non risulta in alcun modo valorizzabile al fine di ritenere provato l'elemento soggettivo in capo ai due coniugi.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 Per tutte tali considerazioni, conclusivamente il gravame deve essere disatteso, con conferma dell'impugnata statuizione.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da Parte_1
, con atto di citazione notificato il 18/9/2020, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di RA n. 500/2020 del 10/7/2020.
Condanna alla refusione Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio in favore di e CP_1 [...]
, liquidate in € 8.700,00, oltre rimborso spese generali C.P.A., I.V.A come CP_2
per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 27 novembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
SE De RE ON ER OL
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. ON ER OL Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. SE De RE Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1210 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, vertente tra
, (C.F.: Parte_1
), in persona del curatore legale rappresentante pro tempore, C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. BERTUGLIA VITO
Appellante
CONTRO
(C.F. ), (C.F.: CP_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti SINATRA ALBERTO e C.F._3
GENOVESE VITO
Appellati
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex artt. 66 l. fall. - 2901 cod. civ.
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 500/2020 del 10 luglio 2020, il Tribunale di RA ha disatteso l'azione revocatoria ordinaria proposta dalla Parte_2
contro i coniugi e avente
[...] CP_1 Controparte_2 ad oggetto un contratto di compravendita di immobile.
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 18 settembre 2020, la , contestando la Parte_1
statuizione per diverse ragioni e riproponendo essenzialmente le argomentazioni già spese in prime cure.
Costituendosi e hanno contestato il CP_1 Controparte_2
gravame, chiedendone il rigetto e la condanna dell'appellante a tutte le spese del giudizio.
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 10 luglio 2025 di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso: appellante: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza impugnata n. 500/2020 resa dal Tribunale di
RA e per l'effetto dichiarare inefficace nei confronti della curatela e dunque revocare
l'atto di vendita Rep.40001, ai rogiti del Notaio , trascritto in data 27 Persona_1
novembre2013 ai nn.21847/17796, stipulato dai Signori ed i Signori e Pt_1 CP_1
; conseguentemente condannare i convenuti a restituire alla Curatela del CP_2
, in persona del curatore pro-tempore, l'immobile per cui è lite;
con Parte_1
vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio”; appellati: “precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione in appello depositata in data 18/12/2020 e più precisamente: “Piaccia alla Corte di Appello di Palermo, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare: - dichiarare inammissibile l'appello per manifesta infondatezza non avendo quest'ultimo ragionevole probabilità di accoglimento;
Nel merito: - rigettare l'appello e confermare la sentenza n.500/2020 emessa dal Tribunale di RA nell'ambito del giudizio n.2352/2020 RG;
- in ogni caso condannare l'appellante a tutte le spese di causa, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.” Chiede che la causa sia trattenuta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 Indi, con ordinanza dell'11 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, la vicenda processuale tra origine dalla domanda di revocatoria ex artt. 66 R.D. n. 267/1642 (legge fallimentare) e 2901 cod. civ. avanzata dalla Curatela del , già impresa individuale, contro i Parte_1
coniugi e al fine di far dichiarare l'inefficacia relativa CP_1 Controparte_2
del contratto di compravendita rep. 40001, ai rogiti del notaio , trascritto in Persona_1
data 27 novembre 2013 a nn. 21847/17796, stipulato dai convenuti con il fallito.
Nel dettaglio, il contratto di cui trattasi è stato stipulato in adempimento di contratto preliminare, stipulato e concluso, come pacifico tra le parti, il 3 agosto 2006.
In particolare, l'imprenditore e gli odierni appellati avevano stipulato Parte_1
il preliminare avente per oggetto la vendita di un alloggio familiare facente parte della lottizzazione denominata “Paceco 5” in corso di realizzazione in Custonaci, nella via del
Pacecoto, lotto B, unità 1; il prezzo dell'immobile era stato concordato tra le parti nel complessivo importo di €
130.000,00, oltre IVA al 4%; il termine per la consegna dell'immobile ultimato era stato fissato per il mese di luglio
2007, ma nonostante gli appellati avessero provveduto a pagare gli importi concordati,
l'immobile non venne consegnato alla scadenza stabilita per ritardi nell'esecuzione dei lavori;
di conseguenza, con lettera raccomandata A/R del 25 novembre 2009, aveva CP_1
diffidato il venditore alla consegna dell'immobile e alla stipula del contratto definitivo.
Quindi, solamente nel mese di novembre 2013, le parti erano addivenute alla stipula del contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto l'immobile non ancora ultimato per il prezzo complessivo di € 84.749,60, IVA inclusa (corrispondente alle rate già corrisposte e versate dai coniugi nel corso degli anni precedenti, così come documentato dalle parti appellate).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 Solo successivamente le parti sottoscrissero una scrittura privata con cui
[...]
si era impegnato ad ultimare i lavori entro il 15 dicembre 2013; e a saldo dei Parte_1
lavori effettuati, corrispose a ulteriori € 50.450,40. CP_1 Pt_1
In seguito, il Tribunale di RA ha emesso sentenza dichiarativa di fallimento in data
11 gennaio 2018, con la quale si è accertato che l'esposizione debitoria del fallito ammontava ad oltre € 5.500.000,00 (circostanza poi confermata dalle varie domande di insinuazione al passivo).
Tanto premesso sulle vicende che hanno preceduto il giudizio, col gravame la curatela lamenta erroneità della statuizione di primo grado, perché il primo giudice avrebbe dovuto considerare la non corrispondenza tra le obbligazioni assunte con il contratto preliminare e il successivo contratto definitivo per divergenza del prezzo e delle qualità essenziali del bene promesso in vendita e, dunque, avrebbe dovuto valutare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 cod. civ. alla data della stipula del definitivo e non anche a quella del preliminare. In altri termini, il contratto definitivo non avrebbe dovuto essere considerato come un “atto dovuto” in forza dell'obbligazione precedentemente assunta con il contratto preliminare.
Tale censura non merita accoglimento, alla luce delle seguenti sintetiche considerazioni.
Vale premettere che in tema di mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale,
l'azione revocatoria, detta anche actio pauliana, rappresenta lo strumento attraverso il quale il creditore revocante può chiedere giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione patrimoniale posti in essere dal debitore in pregiudizio delle ragioni creditorie ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. In tal caso, il pregiudizio è rappresentato dall'esclusione del bene alienato dalla sfera dei beni aggredibili per la realizzazione coattiva del credito. All'esito dell'azione, l'inefficacia dell'atto disposizione si configura come relativa e parziale, nel senso che l'atto compiuto è valido ed efficace tra le parti e verso i terzi, ma è inopponibile al creditore revocante, che sul bene oggetto dell'azione revocatoria potrà esercitare l'azione esecutiva. Essa giova, dunque, non a tutti i creditori bensì solamente al creditore agente.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 Si tratta di uno strumento che ha una funzione conservativa e cautelare a tutela della garanzia patrimoniale, essendo finalizzato ad assicurare la realizzazione in via esecutiva delle ragioni creditorie su beni che altrimenti non potrebbero più essere aggrediti dal creditore, essendo usciti dal patrimonio del debitore. L'actio pauliana non produce un effetto restitutorio, in quanto l'atto di disposizione è valido ed efficace erga omnes, con l'unica eccezione del creditore che ha agito in giudizio. Essa non ha neppure natura satisfattoria, dovendosi escludere che, quando il credito abbia ad oggetto un bene determinato e individuabile nel patrimonio del debitore, il creditore possa ottenerlo direttamente in seguito al favorevole esercizio dell'azione revocatoria, essendo necessario a tal fine l'esperimento di una successiva azione esecutiva.
Con riguardo alla materia fallimentare, l'art. 2904 cod. civ. contiene una norma di rinvio che fa salve le disposizioni sull'azione revocatoria previste dal R.D. n. 267/1642 (legge fallimentare). Tale normativa prevede, infatti, una dicotomia tra l'azione revocatoria ordinaria (art. 66 l. fall) esercitata dal curatore nell'ambito della procedura fallimentare e le azioni revocatorie speciali (art. 67 l. fall) esperibili unicamente nell'ambito della medesima procedura e aventi ad oggetto determinate categorie di atti di disposizione patrimoniale del debitore sottoposto alla procedura concorsuale. In dettaglio, l'art. 66, co. 1, della legge fallimentare prescrive, infatti, che “il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”.
Quel che viene in rilievo nel caso di specie è proprio l'azione revocatoria ordinaria che, a differenza di quella prevista dal codice civile, se esercitata all'interno della procedura concorsuale, assume una portata peculiare dal momento che i suoi effetti andranno a beneficio dell'intero ceto creditorio e non dei singoli creditori agenti: difatti, l'atto di disposizione oggetto dell'odierno giudizio non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 67 l. fall.
Sul punto, peraltro, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che “sebbene l'azione ex art. 66 l.fall. sia pur sempre la medesima prevista dall'art. 2901 c.c., la stessa presenta
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 talune peculiarità che la differenziano da quest'ultima - giova a tutti i creditori, e non solo
a colui che agisce, con effetto sostanzialmente recuperatorio;
va proposta innanzi al tribunale fallimentare nel termine di decadenza triennale di cui all'art. 69-bis l.fall., oltre che a quello di prescrizione quinquennale;
il suo esercizio impedisce analoghe iniziative degli altri creditori - e si fonda, pertanto, su di una disposizione che, in quanto costituente deroga alle comuni regole del diritto civile e commerciale, rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla competenza internazionale previste dagli artt. 3 e 25 del reg. CE n.
1346 del 2000 (con conseguente esclusione dell'applicazione del reg. CE n. 44 del 2001)”
(cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 10233/2017).
Non è inopportuno ulteriormente rilevare, sempre in termini generali, che l'actio pauliana, rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica offerta al creditore dal patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 2740 c.c., è incardinata, ex art. 2901 c.c., intorno a due presupposti (oltre che naturalmente alle due precondizioni fattuali dell'esistenza di un credito non soddisfatto e del compimento di un atto di disposizione del patrimonio a opera del debitore): uno di carattere oggettivo - eventus damni - rappresentato dal pregiudizio alle ragioni di credito indotto dall'atto dispositivo, pregiudizio che ricorre non solo quando sia interamente preclusa per effetto di tale atto la soddisfazione coattiva del credito, ma anche ove questa divenga per il creditore meno agevole o più incerta, come paradigmaticamente nel caso di sostituzione di un bene immobile con il suo controvalore in denaro;
l'altro soggettivo - scientia, partecipatio e consilium fraudis – relativo alla consapevolezza di tale pregiudizio in capo al debitore disponente e, per gli atti a titolo oneroso, anche al terzo acquirente.
In ultimo, vale ricordare che, in caso di atto a titolo oneroso anteriore al sorgere del credito, deve dimostrarsi che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento e che il terzo fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Tornando, sulla base di tutte le suesposte considerazioni, al caso di specie, le censure avanzate sono infondate, perché non è emersa la prova né dell'eventus damni e né della scientia fraudis in capo agli odierni appellati.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 Come evidenziato in prime cure, le passività accertate con la sentenza dichiarativa di fallimento risalgono agli anni 2010/2011 e, dunque, sono preesistenti alla definitiva stipulazione del contratto di compravendita, trascritto in data 27 novembre 2013, ma non anche alla conclusione del contratto preliminare, avutasi (dato pacifico tra le parti tutte), il
3 agosto 2006.
Infatti, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è escluso che il contratto preliminare possa costituire l'oggetto di un'azione revocatoria, poiché tale contratto non produce effetti traslativi e conseguentemente non è configurabile come atto di disposizione del patrimonio assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria
(cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, n. 20310/2004). È revocabile, invece, il contratto definitivo stipulato in adempimento del preliminare, in quanto atto non meramente solutorio ma anche espressione di autonoma volontà negoziale. È, cioè, proprio al momento della stipula del contratto definitivo che deve essere compiutamente valutata l'esistenza dell'eventus damni, ossia la realizzazione di una diminuzione del patrimonio del venditore o del pericolo del suo depauperamento con conseguente pregiudizio per il soddisfacimento dei crediti vantati dai creditori nei confronti del debitore venditore (cfr.
Cass. civ., Sez. III, n. 15625/2006).
Diversamente è a dirsi per quanto riguarda il presupposto soggettivo del consilium fraudis: il momento rilevante ai fini della valutazione della sussistenza di tale requisito soggettivo è necessariamente quello in cui si consuma la libera scelta del terzo. Nel caso in cui la vendita si compia attraverso lo strumento del contratto preliminare non potrà che essere valutata con riferimento a tale contratto la sussistenza o meno del sopraccitato requisito soggettivo (Cass. civ., Sez. III, n. 19327/2023).
Ebbene, nel caso di specie, non è stata fornita la prova né del pregiudizio subito a seguito dell'atto di disposizione di cui trattasi e né della conoscenza da parte degli odierni appellati delle condizioni economiche di al momento della stipula del Parte_1
contratto preliminare risalente al 2006. Invero, la sentenza dichiarativa di fallimento è stata emessa solamente nel 2018, ossia ben 12 anni dopo rispetto alla stipula del contratto
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 preliminare e 5 anni dopo la stipula del contratto definitivo. Non sussistono elementi in concreto valorizzabili al fine di ritenere i coniugi e consapevoli CP_1 CP_2
dell'eventuale pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, né tantomeno di ritenerli partecipi di una dolosa macchinazione preordinata a sottrarre le garanzie patrimoniali ai creditori del fallito: non risulta che il fallito ed i convenuti siano legati da vincoli di parentela o affinità ovvero che, per altri motivi, i convenuti fossero a conoscenza delle condizioni economiche del . La stessa circostanza che i coniugi e Pt_1 CP_1
abbiano adempiuto al pagamento delle rate stabilite nel contratto preliminare CP_2
in un periodo precedente non soltanto al fallimento, ma pure all'esecuzione immobiliare cui l'imprenditore venne sottoposto nel 2010, depone in senso contrario rispetto alle richieste di parte appellante.
Non colgono nemmeno nel segno le argomentazioni spese dall'appallante in seno ai propri atti difensivi. Infatti, i coniugi e hanno ampiamente allegato e CP_1 CP_2
provato le ragioni (imputabili al ritardo dei lavori) che hanno condotto alla stipula del contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto un immobile non ancora ultimato per il prezzo complessivo di euro 84.749,60, IVA inclusa. Peraltro, giusta fattura n. 3/2013 del 31/12/2013, gli appellati hanno dimostrato di aver versato l'ulteriore somma di euro
50.450,40 a saldo dei lavori effettuati.
In sintesi, gli odierni appellanti hanno dato conto di aver corrisposto a Pt_1
l'importo originariamente pattuito. Sul punto, la curatela non ha dimostrato che quello corrisposto non fosse il giusto prezzo e né tantomeno ha fornito la prova della consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore all'esito del compimento dell'atto ritenuto pregiudizievole nel mese di novembre del 2013. Difatti, il riferimento all'esposizione debitoria acclarata con la sentenza dichiarativa di fallimento del 2018 non rappresenta e né può rappresentare la dimostrazione della sussistenza del pregiudizio a carico dei creditori, trattandosi di un accertamento posteriore avvenuto a distanza di ben cinque anni rispetto alla conclusione del contratto definitivo.
Diversamente da quanto addotto dall'appellante, peraltro, le asserite diversità di prezzo e
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 di qualità essenziali del bene non consentono in alcun modo di poter affermare che le parti non abbiano adempiuto all'obbligazione precedentemente assunta con il contratto preliminare. In altri termini, le circostanze rappresentate non hanno determinato una diversità tra le obbligazioni assunte con il contratto preliminare e quelle del successivo contratto definitivo di compravendita tale da ritenere che quest'ultimo rappresenti un'obbligazione nuova e del tutto autonoma rispetto al preliminare.
Correttamente, dunque, il Giudice di primo grado ha valutato la sussistenza dell'elemento soggettivo al momento della stipula del contratto preliminare.
In ogni caso, anche a voler percorrere il percorso tracciato dall'appellante, parte appellante non ha fornito prova della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo ai coniugi al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita. Invero, il presunto “escamotage” indicato dalla curatela (ossia la contestuale trascrizione dell'atto di provenienza in favore del fallito e della successiva vendita in favore dei coniugi e CP_1
) rappresenta una circostanza che al più potrebbe dimostrare la sussistenza CP_2
dell'elemento soggettivo in capo al debitore e non anche agli acquirenti, estranei alla trascrizione dell'atto di compravendita dell'immobile in favore del fallito. Nulla prova, dunque, con riferimento alla posizione degli odierni appellati.
Infine, la curatele ha sostenuto che questi ultimi avrebbero trasferito la residenza presso l'indirizzo dell'immobile oggetto di revocatoria solo formalmente al fine di sfuggire ad un'eventuale azione revocatoria. Anche tale censura risulta essere priva di pregio, poiché innanzitutto nel caso di specie non viene in alcun modo in rilievo l'ipotesi prescritta dall'art. 67 co. 3 lett. c) l. fall. (ossia l'esenzione dall'azione revocatoria speciale dell'acquisito al giusto prezzo di un immobile destinato ad abitazione principale dell'acquirente), poiché l'acquisto dell'immobile in questione è di molto anteriore (5 anni prima) alla dichiarazione di fallimento. Ad ogni modo, gli appellati hanno documentato di aver trasferito, e in epoca risalente, presso quell'immobile la propria residenza anagrafica, per cui anche tale elemento non risulta in alcun modo valorizzabile al fine di ritenere provato l'elemento soggettivo in capo ai due coniugi.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 Per tutte tali considerazioni, conclusivamente il gravame deve essere disatteso, con conferma dell'impugnata statuizione.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da Parte_1
, con atto di citazione notificato il 18/9/2020, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di RA n. 500/2020 del 10/7/2020.
Condanna alla refusione Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio in favore di e CP_1 [...]
, liquidate in € 8.700,00, oltre rimborso spese generali C.P.A., I.V.A come CP_2
per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 27 novembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
SE De RE ON ER OL
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10