TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/10/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 421/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
RG LA pronunzia la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promosse con ricorsi depositati in data 14.11.2023 e in data 8.2.2024
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Dalla Pietra pec Email_1
ricorrente
e
pagina 1 di 59
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Dalla Pietra pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
E DO pec e dall'avv. Vincenza Marina Email_2
Marinelli pec Email_4 C
convenuto
Controparte_4
convenuto contumace
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Parte_1
“Accertare per le ragioni esposte in narrativa la nullità, l'infondatezza e
l'insussistenza probatoria della pretesa oggetto dell'avviso di addebito n. 412 2023
00001467 65 000 opposto e dichiararsi per l'effetto non dovute le somme ivi indicate, con conseguente sua revoca, dichiarazione di nullità e/o di illegittimità e/o annullamento e /o comunque di inefficacia;
in ogni caso: vittoria di compensi professionali e di spese”
pagina 2 di 59 CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Controparte_1
“1) in via preliminare: accertata la sopravvenuta dichiarazione di regolarità da parte dell' dichiararsi la CP_2
revoca, la nullità e/o l'illegittimità e/o l'annullamento e /o comunque l'inefficacia dell'Avviso di addebito n. 412 2023 00010139 88 000;
2) in via principale: accertare per le ragioni esposte in narrativa la nullità, l'infondatezza e l'insussistenza probatoria della pretesa oggetto dell'Avviso di addebito n. 412 2023 00010139 88 000 e dichiararsi per l'effetto non dovute le somme ivi indicate, con conseguente sua revoca, dichiarazione di nullità e/o di illegittimità e/o annullamento e /o comunque di inefficacia; in ogni caso: vittoria di compensi professionali e di spese”
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
CP_2
nel procedimento n. 421/2023
“In via preliminare: dichiarare l'opposizione inammissibile limitatamente alla sollevata eccezione di nullità dell'avviso di addebito opposto, perché tardivamente proposta;
Nel merito: respingere l'opposizione in quanto infondata e non provata con conferma dell'avviso di addebito opposto, ovvero con condanna della società al pagamento della diversa somma che sarà accertata come dovuta per i titoli cui all'avviso di addebito opposto. pagina 3 di 59 Spese e competenza di causa rifuse” nel procedimento n. 63/2024
“Conclude per il rigetto della domanda giudiziale per la pretesa di annullamento del debito contributivo perché infondata in fatto e in diritto con conferma dell'avviso di addebito opposto.
In subordine, comunque salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dalle società ricorrenti
La società propone opposizione ex art. 24 d.lgs. 26.2.1999, n. 46 ed Parte_1
art. ex 30 D.L. 31.5.2010, n. 78 conv. con L. 30.7.2010, n. 122 avverso l'avviso di addebito emesso dall' in data 23.9.2023 sub n. 412 2023 00001467 65 000 (doc. CP_2
1 fasc. ric.), notificato in data 5.10.2023 e avente a oggetto contributi previdenziali in favore della Gestione Aziende con lavoratori dipendenti e sanzioni civili, in relazione al periodo novembre 2017 – febbraio 2019, per complessivi € 13.979,55.
La società propone Controparte_1
opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/1999 ed art. ex 30 D.L. 78/2010 avverso l'avviso di addebito emesso dall' in data 23.9.2023 sub n. 412 2023 00010139 88 000 (doc. CP_2
1 fasc. ric.), notificato in data 30.12.2023 e avente a oggetto contributi previdenziali in favore della Gestione Aziende con lavoratori dipendenti e sanzioni civili, in relazione al periodo novembre 2017 – aprile 2018, per complessivi € 5.825,20.
pagina 4 di 59 §2 le ragioni della decisione
1. in ordine al difetto di legittimazione di Controparte_4
Pur nella sua contumacia, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società in quanto i crediti oggetto delle pretese avanzate con gli avvisi di Controparte_4
addebito qui opposti appaiono estranei, riferendosi a un arco di tempo dal novembre 2017 al febbraio 2019, a quelli, tutti maturati e richiesti fino al 31.12.2005, oggetto delle cessioni di credito da a CP_2 Controparte_4
2. in ordine alle eccezioni, sollevate dalle società opponenti e Parte_1
di “nullità” degli avvisi Controparte_1
di addebito opposto
Le società opponenti e Parte_1 Controparte_1
eccepiscono la “nullità” del rispettivo avviso di addebito opposto,
[...]
adducendo la mancanza dei “presupposti minimi per consentire alla Ricorrente di comprendere l'esatta identificazione della pretesa e, quindi, di esercitare il proprio, insopprimibile, diritto di difesa nel merito della richiesta”; in particolare ognuno di questi avvisi “non indica nello specifico i lavoratori coinvolti né specifica i conteggi effettuati per ogni lavoratore tenendo conto della retribuzione e degli istituti connessi né precisa la modalità di calcolo dell'imponibile contributivo, degli stessi contributi e tantomeno delle sanzioni applicate”.
Le eccezioni sono (a) inammissibili e comunque (b) infondate. ad (a)
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis, di recente, Cass.
15.6.2025, n. 16012; Cass. 14.2.2024, n. 3793; Cass. 13.11.2023, n. 31549) il ricorso – pagina 5 di 59 con cui viene fatta valere l'irregolarità formale (quale il difetto di motivazione - sul punto ex multis Cass. 4.4.2018, n. 8402; Cass. 25.2.2016, n. 3707) della cartella di pagamento
(alla quale è assimilato, secondo il disposto ex art. 30 co. 14 D.L. 78/2010, secondo cui
“Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all al titolo esecutivo emesso dallo CP_2
stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere
l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione” - sul punto Cass. 12.10.2022, n. 29763; Corte d'Appello Caltanissetta
25.3.2025, n. 43; Corte d'Appello Lecce 9.1.2025, n. 657; Corte d'Appello Reggio
Calabria 9.1.2025, n. 1; Corte d'Appello Catania 7.1.2025, n. 1268) – costituisce un'opposizione agli atti esecutivi, che, come tale, deve essere proposta entro venti giorni dalla notificazione.
Orbene, nelle vicende in esame (come ha già evidenziato la difesa dell' sebbene CP_2
soltanto nel procedimento promosso dalla società , detto termine non Parte_1
è stato rispettato dalle società opponenti, atteso che:
➢ l'avviso di addebito emesso nei confronti della società è stato ad Parte_1
essa notificato in data 5.10.2023, mentre il ricorso introduttivo proposto dalla medesima risulta depositato in data 14.11.2023;
➢ l'avviso di addebito emesso nei confronti della società
[...]
è stato ad essa notificato in data 30.12.2023, mentre il Controparte_1
ricorso introduttivo proposto dalla medesima risulta depositato in data 8.2.2024.
(b)
L'eccezione sollevata dalla società è infondata nel merito in quanto Parte_1
trascura che l'avviso di addebito opposto fa espresso richiamo al “verbale INL 2022009780 pagina 6 di 59 CP_ prot. 8300.13/06/2023. 0174867 del 13/06/2023 notificato il 13/06/2023”, il quale, come emerge dal doc. 5 fasc. conv. (e, in verità, anche dal doc. 3 fasc.ric.), è costituito dal
“verbale unico di accertamento e notificazione n. 20222009780/DDL del 13/06/2023”, dove:
❖ in ordine ai fatti costitutivi, viene menzionato per relationem il “verbale PAT n. 692138 del 10.10.2022”, il quale si identifica nel “verbale unico di accertamento e notificazione” elevato dall'Ufficio Ispettivo del lavoro del Servizio Lavoro della
Provincia Autonoma di Trento prot. N. S021/2022/692138/24.1/AG (doc. 4 fasc. conv.), che la società opponente conosce in quanto ad essa notificato (peraltro diversamente non si comprenderebbe come la società opponente sia stata in grado di svolgere deduzioni nel merito della vicenda per ben 13 pagine, da pag. 3 a pag. 15 del ricorso introduttivo);
❖ in ordine ai contributi e alle sanzioni civili (o somme aggiuntive), viene effettuato un computo mediante la redazione di prospetti analitici mensili con voci riferite a ciascun lavoratore.
L'eccezione sollevata dalla società Controparte_1
è infondata nel merito in quanto trascura che l'avviso di addebito opposto fa
[...]
CP_ espresso richiamo al “verbale INL 2022009781 prot. 8300.12/06/2023. 0173732 del
12/06/2023 notificato il 12/06/2023”, il quale, come emerge dal doc. 1 fasc. conv. (e, in verità, anche dal doc. 5 fasc.ric.), è costituito dal “verbale unico di accertamento e notificazione n. 20222009781/DDL del 12/06/2023”, dove:
❖ in ordine ai fatti costitutivi, viene menzionato per relationem il “verbale PAT n. 691650 del 10.10.2022”, il quale si identifica nel “verbale unico di accertamento e notificazione” elevato dall'Ufficio Ispettivo del lavoro del Servizio Lavoro della
Provincia Autonoma di Trento prot. N. S021/2022/691650/24.1/AG (doc. 5 fasc. conv.), che la società opponente conosce in quanto ad essa notificato (peraltro pagina 7 di 59 diversamente non si comprenderebbe come la società opponente sia stata in grado di svolgere deduzioni nel merito della vicenda per ben 9 pagine, da pag. 5 a pag. 13 del ricorso introduttivo);
❖ in ordine ai contributi e alle sanzioni civili (o somme aggiuntive), viene effettuato un computo mediante la redazione di prospetti analitici mensili con voci riferite a ciascun lavoratore.
3. in ordine all'eccezione, sollevata dalla società opponente
[...]
di “sopravvenuta mancanza di Controparte_1
contestazione da parte dell' CP_2
La società opponente Controparte_1
CP_ eccepisce la “sopravvenuta mancanza di contestazione da parte dell' ”, evidenziando che, in sede di memoria di costituzione (pag. 16) nel giudizio promosso dalla società al fine di opporsi all'avviso di addebito ad essa notificato, l' Parte_1 CP_5
ha così dedotto:
CP_
“Gli ispettori , a seguito del verbale elevato dal Servizio Lavoro PAT a carico della società
, hanno effettuato un ulteriore accesso ispettivo presso l'albergo con sede in Parte_1 CP_1
Folgaria essendo le due realtà economiche appartenenti ad un unico proprietario – signor CP_1
- e gestite dallo stesso in contemporaneità e contiguità. (…)
[...]
All'esito dell'accesso e sulle base delle dichiarazioni acquisite nessun addebito contributivo è stato elevato a carico dell' essendo le risultanze del LUL conformi alla attività lavorativa Controparte_1
prestata dai dipendenti, così come dichiarata dai dipendenti. CP_ Gli ispettori hanno pertanto limitato l'addebito a carico del ristorante e ciò sulla Parte_1
base di quanto già accertato dagli ispettori del Lavoro”.
pagina 8 di 59 CP_ La società opponente ne inferisce che: “Alla luce di tali dichiarazioni dell'
sopravvenute all'Avviso di addebito per cui è causa, come detto, notificato il 30.12.2023,
si deduce che l'Ente abbia rettificato le proprie contestazioni ritenendo di non elevare più alcun addebito a carico di ”. Controparte_1
L'assunto non convince.
Una mera deduzione svolta dal difensore di una parte, per di più in altro giudizio, è priva di efficacia negoziale e, quindi, non può avere alcuna portata abdicativa. Ciò vale a fortiori in ordine alle obbligazioni afferenti ai i rapporti previdenziali, le quali, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis, di recente, Cass. 30.4.2024, n.
11644; Cass. 15.3.2024, n. 7079; Cass. 11.12.2023, n. 34482; Cass. 6.2.2023, n. 3556;
Cass. 24.1.2023, n. 2125; Cass, 17.1.2023, n. 1295;) hanno natura pubblica in quanto nascono al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge;
conseguentemente decisivo è soltanto che il comportamento dell'ente si sia uniformato o meno al vincolo obbligatorio che, in presenza dei presupposti di fatto, sorge dalla legge;
inoltre il procedimento, che l'ente gestore è tenuto porre in essere al fine di consentire i propri o gli altrui adempimenti, ha natura meramente ricognitiva, con esercizio, al più, di mera discrezionalità tecnica (che è attività vincolata a tutti gli effetti), essendo diretto ad accertare la sussistenza dei presupposti necessari per l'insorgenza dell'obbligazione.
Quindi rilevante nel presente giudizio è che l'avviso di addebito, avverso il quale la società ha proposto qui Controparte_1
opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/1999 ed art. ex 30 D.L. 78/2010, fa espresso richiamo al
CP_
“verbale INL 2022009781 prot. 8300.12/06/2023. 0173732 del 12/06/2023 notificato il
12/06/2023”, il quale, come emerge dal doc. 1 fasc. conv. (e, in verità, anche dal doc. 5 fasc.ric.), è costituito dal “verbale unico di accertamento e notificazione n. 20222009781/DDL del 12/06/2023”, nel quale gli ispettori hanno così dedotto: pagina 9 di 59 “In data 1 febbraio 2023 si è provveduto, con il collega ispettore , ad effettuare un Tes_1
accesso ispettivo presso l'albergo in Folgaria località Fondo Grande. L'attività era CP_1
finalizzata all'accertamento della regolarità contributiva del personale presente oltre che alla verifica degli esiti del verbale PAT n. 691650 del 10.10.2022.
Il riscontro tra quanto dichiarato dai lavoratori escussi il giorno dell'accesso e quanto registrato su
LUL non ha fatto emergere divergenze tali da procedere con la rilevazione di addebiti contributivi per la stagione in corso.
Per quanto riguarda gli esiti del verbale PAT, il signor ha riferito che in data Controparte_1
29.12.2022 è stato presentato ricorso ex art. 17 D.lgs. 124/04 al Comitato per i rapporti di lavoro presso la PAT.
In data 21.03.2023 con repertorio 7/2022 tale ricorso è stato rigettato.
A mezzo del presente verbale, pertanto, si procede alla quantificazione del debito contributivo derivante dai rilievi contenuti del verbale di accertamento n. 691650/2022.
Per quanto sopra esposto, a mezzo del presente verbale, limitato alla materia previdenziale di CP_ competenza dell' , si procede all'addebito dei contributi previdenziali dovuti, tenendo conto della sospensione dei termini prescrizionali come stabilito dai D.L. 18/2020 e D.L. 183/2020, partendo dal periodo di paga relativo al novembre 2017”.
Risulta così compiutamente delineata la materia del contendere oggetto della controversia proposta dalla società nei Controparte_1
confronti dell' CP_2
4. i fatti sottesi alle pretese avanzate dall' mediante gli avvisi di addebito CP_2
opposti
Come si è già ricordato, l' pone a fondamento delle pretese avanzate con gli CP_2
avvisi di addebito qui opposti i fatti individuati: pagina 10 di 59 1) quanto alle pretese nei confronti della società il “verbale unico di Parte_1
accertamento e notificazione” elevato dall'Ufficio Ispettivo del lavoro del Servizio
Lavoro della Provincia Autonoma di Trento prot. N. S021/2022/692138/24.1/AG
(doc. 4 fasc. conv.), che la società opponente conosce in quanto ad essa notificato e che gli ispettori hanno richiamato nel “verbale unico di accertamento e CP_2
notificazione n. 20222009780/DDL del 13/06/2023” (doc. 5 fasc. conv. e, in verità, anche dal doc. 3 fasc.ric.);
2) quanto alle pretese nei confronti della società Controparte_1
il “verbale unico di accertamento e notificazione” elevato
[...]
dall'Ufficio Ispettivo del lavoro del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di
Trento prot. N. S021/2022/691650/24.1/AG (doc. 5 fasc. conv.), che la società opponente conosce in quanto ad essa notificato e che gli ispettori hanno CP_2
richiamato nel “verbale unico di accertamento e notificazione n. 20222009781/DDL del
12/06/2023” (doc. 1 fasc. conv. e, in verità, anche dal doc. 5 fasc.ric.).
a 1)
In proposito i fatti sono i seguenti:
[...]
Parte_2
➢ contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 2.12.2017 al 20.3.2018 e parziale per 18 ore settimanali (sei giorni alla settimana – riposo il giovedì – dalle 12 alle 15), con mansioni di tuttofare di settimo livello;
accertamento PAT
pagina 11 di 59 ➢ prestazioni di lavoro subordinato dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno, consistenti in pulizie e sistemazione del ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società prima della sua apertura al pubblico;
Parte_1
➢ prestazioni di lavoro subordinato dal 2.12.2017 al 3.4.2018, per sette giorni alla settimana, ad esclusione delle giornate del 23., 24. e 25.1.2018, nonché del 27. e
28.3.2018, con orario 14-17,30 e 18,30-23 (8 ore al giorno e 56 settimanali), consistenti in mansioni di tuttofare in cucina e in sala, presso il ristorante “Sei
Sottozero” gestito dalla società Parte_1
lavoro subordinato assertamente non registrato
➢ dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno, completamente “in nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in pulizie e sistemazione del ristorante “Sei Sottozero” gestito da Parte_1
prima della sua apertura al pubblico;
➢ dal 2.12.2017 al 20.3.2018, sette giorni alla settimana (ad esclusione delle giornate del
23., 24. e 25.1.2018), con orario 14-17,30 e 18,30-23 (8 ore al giorno e 56 settimanali in luogo delle 18 settimanali registrate ossia: sei giorni alla settimana – riposo il giovedì – dalle 12 alle 15), consistenti in mansioni di tuttofare in cucina e in sala, presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società Parte_1
➢ dal 21.3. al 3.4.2018, sette giorni alla settimana (ad esclusione delle giornate del 27. e
28.3.2018), con orario 14-17,30 e 18,30-23 (8 ore al giorno e 56 settimanali), completamente “in nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in mansioni di tuttofare in cucina e in sala, presso il ristorante
“Sei Sottozero” gestito dalla società Parte_1
pagina 12 di 59 Controparte_6
[...] Parte_1
➢ contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 2.12.2017 al 3.4.2018 e parziale per 18 ore settimanali (sei giorni alla settimana – riposo il mercoledì – dalle
12 alle 15), con mansioni di operaia di settimo livello;
➢ dai doc. 5 fasc. ric. e dai prospetti paga sub doc. 19 fasc. ric. emerge che a far data dal
26.12.2017 il contratto di lavoro è stato trasformato da tempo parziale a tempo pieno, corrispondente a 40 ore settimanali;
accertamento PAT
➢ prestazioni di lavoro subordinato dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno, consistenti in pulizie e sistemazione del ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società prima della sua apertura al pubblico;
Parte_1
➢ prestazioni di lavoro subordinato dal 2.12.2017 al 3.4.2018, per sette giorni alla settimana, con orario 11-17 e 18,30-23 con pause complessivamente di un'ora e mezza (9 ore al giorno e 63 settimanali), consistenti in mansioni di cameriera, presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società Parte_1
lavoro subordinato assertamente non registrato
➢ dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno, completamente “in nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in pulizie e sistemazione del ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società prima della sua apertura al pubblico;
Parte_1
➢ dal 2.12.2017 al 3.4.2018, sette giorni alla settimana, con orario 11-17 e 18,30-23 con pause complessivamente di un'ora e mezza (9 ore al giorno e 63 settimanali, in luogo delle 18 ore settimanali ossia sei giorni alla settimana – riposo il mercoledì – dalle 12 alle 15 registrate in relazione al periodo 2.-25.12.2017, e delle 40 ore settimanali pagina 13 di 59 registrate in relazione al periodo 26.12.2017-3.4.2018), consistenti in mansioni di cameriera, presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società Parte_1
[...]
Controparte_7
[...] Parte_2
➢ contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 2.12.2017 al 3.4.2018 e fino al 31.12.2017 parziale per 18 ore settimanali (sei giorni alla settimana – riposo il venerdì – dalle 12 alle 15), nonché dall'1.1. rectius 6.1. (come da doc. 6 e 21 fasc. ric.) al 3.4.2018 pieno, ossia 40 ore settimanali;
accertamento PAT:
➢ prestazioni di lavoro subordinato dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa, consistenti in pulizie e sistemazione del ristorante “Sei
Sottozero” gestito da prima della sua apertura al pubblico;
Parte_1
➢ prestazioni di lavoro subordinato dal 2.12.2017 al 3.4.2018, per sette giorni alla settimana, per 12,5 ore al giorno (12,5 ore al giorno e 87,5 settimanali), consistenti in mansioni di tuttofare (presso la cucina, sistemazione sala e panche all'esterno, spalare neve), presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società Parte_1
lavoro subordinato assertamente non registrato
➢ dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa, completamente “in nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in pulizie e sistemazione del ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società prima della sua apertura al pubblico;
Parte_1
➢ dal 2.12.2017 al 3.4.2018, sette giorni alla settimana, per 12,5 ore al giorno (12,5 ore al giorno e 87,5 settimanali, in luogo delle 18 ore settimanali ossia sei giorni alla pagina 14 di 59 settimana – riposo il venerdì – dalle 12 alle 15, registrate in relazione al periodo
2.12.2017 – 5.1.2018 e delle 40 ore settimanali registrate in relazione al periodo 6.1.-
3.4.2018), consistenti in mansioni di tuttofare (presso la cucina, sistemazione sala e panche all'esterno, spalare neve), presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società Parte_1
RO UN ON
LUL società Parte_1
➢ contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 2.12.2017 al 3.4.2018, parziale dal 2.12. al 25.12.2017 per 18 ore settimanali (sei giorni alla settimana – riposo il martedì – dalle 11,30 alle 15,30) e pieno, ossia 40 ore settimanali, dal
26.12.2017 al 3.4.2018, mansioni di cameriere barista di quinto livello;
➢ contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 13.12.2018 al 15.2.2019, parziale per 18 rectius 24 ore settimanali (come da doc. 8 e 22 fasc. ric.), sei giorni alla settimana – riposo il venerdì – dalle 11,30 alle 15,30), con mansioni di cameriere barista di quinto livello;
accertamento PAT
➢ prestazioni di lavoro subordinato dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa, completamente “in nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), consistenti in pulizie e sistemazione del ristorante
“Sei Sottozero” gestito da prima della sua apertura al pubblico;
Parte_1
➢ prestazioni di lavoro subordinato dal 2.12.2017 al 3.4.2018, per sette giorni alla settimana (salvo un giorno di riposo al mese, oltre a 3-4 giorni di assenza per malattia), per 13 ore al giorno (91 ore settimanali), consistenti in mansioni di pagina 15 di 59 cameriere barista, presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società
Parte_1
➢ prestazioni di lavoro subordinato dal 13.12.2018 al 15.2.2019, a tempo pieno, ossia
40 ore settimanali, con mansioni di cameriere barista di quinto livello, presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società Parte_1
lavoro subordinato assertamente non registrato
➢ dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa, completamente “in nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in pulizie e sistemazione del ristorante “Sei Sottozero” gestito da prima della sua apertura al pubblico;
Parte_1
➢ dal 2.12.2017 al 3.4.2018, sette giorni alla settimana (salvo un giorno di riposo al mese, oltre a 3-4 giorni di assenza per malattia), per 13 ore al giorno (91 ore settimanali, in luogo delle 18 ore settimanali ossia sei giorni alla settimana – riposo il martedì – dalle 11,30 alle 15,30, registrate in relazione al periodo 2.-25.12.2017 e delle 40 ore settimanali registrate in relazione al periodo 26.12.2017-3.4.2018), consistenti in mansioni di cameriere barista di quinto livello, presso il ristorante “Sei
Sottozero” gestito dalla società Parte_1
➢ dal 13.12.2018 al 15.2.2019, a tempo pieno, ossia 40 ore settimanali (in luogo delle
24 ore settimanali registrate), con mansioni di cameriere barista di quinto livello, presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società Parte_1
a 2)
In proposito i fatti sono i seguenti:
Parte_2
società
[...] Controparte_1 pagina 16 di 59 ➢ contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 26.12.2017 al 3.4.2018 e parziale per 18 ore settimanali (non meglio precisati atteso che nessuna delle parti ha prodotto il relativo contratto), con mansioni di tuttofare di settimo livello;
accertamento PAT
➢ prestazioni di lavoro subordinato dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno, consistenti in pulizie e sistemazione dell'albergo “Hotel Cristallo” gestito dalla società Controparte_1 Controparte_1
prima della sua apertura al pubblico;
➢ prestazioni di lavoro subordinato dal 2.12.2017 al 3.4.2018, per sette giorni alla settimana, ad esclusione delle giornate del 23., 24. e 25.1.2018, nonché del 27. e
28.3.2018, con orario 7 – 12 (5 ore al giorno e 35 settimanali), consistenti in mansioni di pulizia delle camere e saltuariamente lavanderia, presso l'albergo “Hotel Cristallo” gestito dalla società Controparte_1
lavoro subordinato assertamente non registrato
➢ dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno, completamente “in nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in pulizie e sistemazione dell'albergo “Hotel Cristallo” gestito da
[...]
prima della sua apertura al pubblico;
Controparte_1
➢ dal 2.12.2017 (in luogo dal 26.12.2017) al 3.4.2018, sette giorni alla settimana (ad esclusione delle giornate del 23., 24. e 25.1.2018, nonché del 27. e 28.3.2018), con orario 7 – 12 (5 ore al giorno e 35 settimanali in luogo delle 18 ore settimanali registrate), consistenti in mansioni di pulizia delle camere e saltuariamente lavanderia, presso l'albergo “Hotel Cristallo” gestito da Controparte_1
[...]
pagina 17 di 59 Controparte_6
Parte_2 Controparte_1
➢ nessun rapporto di lavoro subordinato registrato accertamento PAT
➢ prestazioni di lavoro subordinato dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno, consistenti in pulizie e sistemazione dell'albergo “Hotel Cristallo” gestito dalla società CP_1 Controparte_1
prima della sua apertura al pubblico;
➢ prestazioni di lavoro subordinato dal 2.12.2017 al 3.4.2018, per sette giorni alla settimana, ad esclusione di cinque giornate di riposo settimanale, con orario 7 – 11 (4 ore al giorno e 28 settimanali), consistenti in mansioni di pulizia delle camere, presso l'albergo “Hotel Cristallo” gestito dalla società Controparte_1
[...]
lavoro subordinato assertamente non registrato
➢ dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno, completamente “in nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in pulizie e sistemazione dell'albergo “Hotel Cristallo” gestito dalla società
prima della sua apertura Controparte_1
al pubblico;
➢ dal 2.12.2017 al 3.4.2018, sette giorni alla settimana (ad esclusione di cinque giornate di riposo settimanale), con orario 7 – 11 (4 ore al giorno e 28 settimanali), completamente “in nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in mansioni di pulizia delle camere, presso l'albergo “Hotel
Cristallo” gestito dalla società Controparte_1
[...] pagina 18 di 59
5. il thema decidendum in fatto e il relativo esame
Appare evidente che il thema decidendum in fatto consiste nello stabilire se siano state svolte o meno le prestazioni lavorative come individuate dall'Ufficio Ispettivo del lavoro del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento nel “verbale unico di accertamento e notificazione” elevato nei confronti della società sub Parte_1
prot. N. S021/2022/692138/24.1/AG (doc. 4 fasc. conv.) e nel “verbale unico di accertamento e notificazione” elevato nei confronti della società
[...]
sub prot. N. S021/2022/691650/24.1/AG Controparte_1
(doc. 5 fasc. conv.).
a)
Preliminarmente – in considerazione che le indagini condotte dall'Ufficio Ispettivo del
Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e culminate nei verbali unici di accertamento e notificazione appena menzionati sono consistite, oltre che nell'acquisizione della documentazione prodotta dall' in questo giudizio, anche CP_2
nelle audizioni dei quattro lavoratori interessati Parte_2 CP_6
e RO UN ON (doc. da 9 a 12 fasc. conv.) nonché di
[...] CP_7
, Controparte_8 Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
e (doc. 13 fasc. conv.) – al fine di individuare il valore
[...] Persona_5
dimostrativo nel presente giudizio di tali dichiarazioni, è opportuno svolgere le considerazioni che seguono.
A)
In via generale, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice (recepito nell'art. 116 cod.proc.civ.), non esiste nel giudizio civile una gerarchia di valore delle fonti di prova, nel senso che (fuori dai casi di prova legale), pagina 19 di 59 anche se hanno carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento, del quale il giudice deve dare conto con motivazione, il cui unico requisito è l'immunità da vizi logici.
Conseguentemente – fermo restando che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti
– per le circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, senza però percepirli direttamente, o che hanno assunto veri in virtù di presunzioni o di logiche valutazioni personali, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
Detto materiale può anche essere considerato dal giudice prova sufficiente qualora il suo specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (ex multis, di recente, Cass. 7.2.2022, n. 3762;
Cass. 3.2.2022, n. 3413; Cass. 17.1.2022, n. 1193; Cass. 22.7.2020, n. 15638; Cass.
15.10.2020, n. 22395; Cass. 7.2.2020, n. 3916; Cass. 26.1.2018, n. 2015; Cass. 7.11.2017,
n. 26377; Cass. 7.6.2017, n. 14181; Cass. 2.3.2016, n. 7304; Cass. 10.6.2014, n. 13054;).
Quindi, ad avviso della Suprema Corte, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto, così da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto (Cass. 17.1.2020; n. 978; Cass. pagina 20 di 59 7.5.2019, n. 11934; Cass. 17.7.2017, n. 17695; Cass. 6.9.2012, n. 14965; Cass. 5.6.2009,
n. 13075; Cass. 20.3.2007, n. 6565;).
Quest'ultima pronuncia ha puntualizzato con esemplare chiarezza:
“Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità:
a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice e alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza dell'indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario”.
Conseguentemente l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio. pagina 21 di 59 Infatti, ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (Cass. 14.5.2014, n. 10427;).
Sono state, perciò, ritenute corrette le pronunce di merito che hanno deciso le controversie unicamente sulla base del materiale probatorio acquisito in sede ispettiva
(Cass. 7304/2016 cit., Cass. 17099/2010 cit.;).
Inoltre sempre la Suprema Corte ha ritenuto immuni da vizi le sentenze di merito che hanno fondato il proprio convincimento ritenendo le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva maggiormente attendibili, rispetto a quelle rilasciate dagli stessi soggetti nel giudizio in sede testimoniale, in quanto cronologicamente più vicine ai fatti cui si riferiscono e scevre da possibili sviamenti dovuti a condizionamenti esterni ovvero a ripensamenti dello stesso dichiarante, volti a un utilizzo a vantaggio proprio o altrui delle stesse (Cass. 2015/2018 cit.; Cass. 26377/2017 cit., Cass. 14181/2017 cit.; Cass.
16640/2009; Cass. 16927/2006 cit.;);
B)
Per quanto concerne la concreta vicenda in esame, non può essere trascurata la peculiarità costituita dalla circostanza che i quattro lavoratori interessati erano, all'epoca dei fatti e a quella in cui hanno reso le rispettive dichiarazioni e deposizioni, legati tra loro da vincoli affettivi.
Infatti è incontestato (e comunque l'esistenza tra loro di rapporti personali di natura familiare di diritto o di fatto emerge anche dalle loro dichiarazioni e dalla deposizione della teste ) che e , nonché RO Tes_2 Parte_2 CP_7
UN ON e erano di coppie di fatto;
inoltre Controparte_6 Parte_2
è la madre di RO UN ON.
[...] pagina 22 di 59 Orbene, nel giudizio tra datore di lavoro ed ente previdenziale, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi, di regola il lavoratore – mentre è incapace di testimoniare in ordine ai fatti da cui scaturisce l'obbligo, in capo al datore, di versare i contributi da accreditare sulla posizione di quel lavoratore, pur potendo le sue dichiarazioni essere valutate liberamente, alla stregua di quelle rese nell'interrogatorio libero ex art. 421 cpv. cod.proc.civ. (ex multis Cass. 22.11.2022, n. 32290; Cass,
11.9.2018, n. 22074; Cass. 25.1.2016, n. 1256) – non lo è rispetto ai fatti da cui scaturisce l'obbligo, in capo al datore, di versare i contributi da accreditare sulle posizioni dei colleghi di lavoro;
infatti secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte
l'interesse, che determina l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., è solo quello giuridico, personale, concreto e attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria a intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati;
tale interesse, pertanto, non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che la controversia sia decisa in un certo modo (ex multis Cass. 7.9.2023, n. 26044; Cass. 21.10.2015, n. 21418; con specifico riferimento ai colleghi di lavoro: Cass. 3.2.1993, n. 1341; Cass. 17.1.1987, n. 387; Cass.
8.5.1969, n. 1565).
Tuttavia l'esistenza di un rapporto personale tra il lavoratore titolare dell'interesse che lo rende incapace di testimoniare perché ne legittima la partecipazione al giudizio, e i colleghi di lavoro, che, come tali, conservano la capacità di testimoniare, nonché
l'interesse di fatto di questi ultimi a un determinato esito della controversia cui è giuridicamente interessato il primo, rappresentano elementi di natura soggettiva che, condizionando l'attendibilità del teste, influiscono sulla credibilità delle sue dichiarazioni del teste e che, quindi, il giudice è tenuto a considerare, unitamente a quelli di ordine oggettivo (la precisione e completezza della dichiarazione e le possibili contraddizioni), pagina 23 di 59 al fine di stabilire se la deposizione è veridica (ex multis Cass. 23.10.2024, n. 27461;
Cass. 22.12.2023, n. 35814; Cass. 30.9.2021, n. 26547; Cass. 9.8.2019, n. 21239).
In definitiva le dichiarazioni rilasciate da Parte_2 Controparte_6
e RO UN ON: CP_7
A) laddove si riferiscono a fatti riguardanti se stessi sono prive di valore testimoniale e, quindi, probatorio in senso stretto, pur potendo essere valutate liberamente, alla stregua di quelle rese nell'interrogatorio libero ex art. 421 cpv. cod.proc.civ.;
B) laddove si riferiscono a fatti riguardanti i propri congiunti (di diritto o di fatto) e colleghi di lavoro hanno valore di prova testimoniale, ma – in ragione dei rapporti affettivi tra loro intercorrenti e dell'interesse di fatto a che nella presente controversia si accertino difformità tra le prestazioni registrate nel libro unico del lavoro e quelle effettivamente svolte dai propri congiunti, la cui esistenza incide sulla loro attendibilità e, quindi, sulla credibilità di quanto da loro riferito – dovranno, al fine di stabilirne se siano veridiche, essere valutate con rigore, specie alla luce degli elementi di carattere oggettivo, quali la precisione e la completezza della dichiarazione, nonché le possibili contraddizioni intrinseche ed anche estrinseche, ossia in riferimento alle dichiarazioni rese dalle altre persone informate sui fatti che sono state sentite dagli ispettori del lavoro e/o che hanno deposto in questo giudizio nella qualità di testimoni.
b)
Prima di procedere al relativo esame (che, per una miglior chiarezza espositiva sarà di tipo misto, venendo condotto in parte rispetto a circostanze comuni ai quattro lavoratori, in parte in riferimento a ognuno di essi), appare opportuno riportare il quadro complessivo dei fatti individuati – in difformità alle registrazioni nel LUL delle due pagina 24 di 59 società opponenti – nei due verbali unici di accertamento e notificazione già più volte menzionati dell'Ufficio Ispettivo del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di
Trento, ma suddivisi per ciascuno dei quattro lavoratori:
Persona_6
➢ dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno, completamente “in
[...]
nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in pulizie e sistemazione del ristorante “Sei Sottozero” gestito da Parte_1
prima della sua apertura al pubblico;
➢ dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno, completamente “in nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in pulizie e sistemazione dell'albergo “Hotel Cristallo” gestito da CP_1
prima della sua apertura al pubblico;
Controparte_1
➢ dal 2.12.2017 al 20.3.2018, sette giorni alla settimana (ad esclusione delle giornate del
23., 24. e 25.1.2018), con orario 14-17,30 e 18,30-23 (8 ore al giorno e 56 settimanali in luogo delle 18 ore settimanali registrate ossia: sei giorni alla settimana – riposo il giovedì – dalle 12 alle 15), consistenti in mansioni di tuttofare in cucina e in sala, presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società Parte_1
➢ dal 21.3. al 3.4.2018, sette giorni alla settimana (ad esclusione delle giornate del 27. e
28.3.2018), con orario 14-17,30 e 18,30-23 (8 ore al giorno e 56 settimanali), completamente “in nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in mansioni di tuttofare in cucina e in sala, presso il ristorante
“Sei Sottozero” gestito dalla società Parte_1
➢ dal 2.12.2017 (in luogo dal 26.12.2017) al 3.4.2018, sette giorni alla settimana (ad esclusione delle giornate del 23., 24. e 25.1.2018, nonché del 27. e 28.3.2018), con orario 7 – 12 (5 ore al giorno e 35 settimanali in luogo delle 18 ore settimanali pagina 25 di 59 registrate), prestazioni consistenti in mansioni di pulizia delle camere e saltuariamente lavanderia, presso l'albergo “Hotel Cristallo” gestito da Controparte_1
[...] CP_1 CP_1
Controparte_9
➢ dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno, completamente “in
[...]
nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in pulizie e sistemazione del ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società prima della sua apertura al pubblico;
Parte_1
➢ dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno, completamente “in nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in pulizie e sistemazione dell'albergo “Hotel Cristallo” gestito dalla società
prima della sua apertura Controparte_1
al pubblico;
➢ dal 2.12.2017 al 3.4.2018, sette giorni alla settimana, con orario 11-17 e 18,30-23 con pause complessivamente di un'ora e mezza (9 ore al giorno e 63 settimanali, in luogo delle 18 ore settimanali registrate in relazione al periodo 2.-25.12.2017 ossia: sei giorni alla settimana – riposo il mercoledì – dalle 12 alle 15, e delle 40 ore settimanali registrate in relazione al periodo 26.12.2017-3.4.2018), prestazioni consistenti in mansioni di cameriera, presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società
Parte_1
➢ dal 2.12.2017 al 3.4.2018, sette giorni alla settimana (ad esclusione di cinque giornate di riposo settimanale), con orario 7 – 11 (4 ore al giorno e 28 settimanali), completamente “in nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in mansioni di pulizia delle camere, presso l'albergo “Hotel
pagina 26 di 59 ” gestito dalla società CP_1 Controparte_1 Controparte_1
[...]
CP_7
➢ dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa, completamente “in nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in pulizie e sistemazione del ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società prima della sua apertura al pubblico;
Parte_1
➢ dal 2.12.2017 al 3.4.2018, sette giorni alla settimana, per 12,5 ore al giorno (12,5 ore al giorno e 87,5 settimanali, in luogo delle 18 ore settimanali registrate in relazione al periodo 2.12.2017 – 5.1.2018 ossia sei giorni alla settimana – riposo il venerdì – dalle
12 alle 15, e delle 40 ore settimanali registrate in relazione al periodo 6.1.-3.4.2018), prestazioni consistenti in mansioni di tuttofare (presso la cucina, sistemazione sala e panche all'esterno, spalare neve), presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società Parte_1
Controparte_10
➢ dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa,
[...]
completamente “in nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in pulizie e sistemazione del ristorante “Sei Sottozero” gestito da prima della sua apertura al pubblico;
Parte_1
➢ dal 2.12.2017 al 3.4.2018, sette giorni alla settimana (salvo un giorno di riposo al mese, oltre a 3-4 giorni di assenza per malattia), per 13 ore al giorno (91 ore settimanali, in luogo delle 18 ore settimanali registrate in relazione al periodo 2.-
25.12.2017 ossia: sei giorni alla settimana – riposo il martedì – dalle 12,00 alle 15,00,
e delle 40 ore settimanali registrate in relazione al periodo 26.12.2017-3.4.2018),
pagina 27 di 59 consistenti in mansioni di cameriere barista di quinto livello, presso il ristorante “Sei
Sottozero” gestito dalla società Parte_1
➢ dal 13.12.2018 al 15.2.2019, a tempo pieno, ossia 40 ore settimanali (in luogo delle
24 ore settimanali registrate), con mansioni di cameriere barista di quinto livello, presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società Parte_1
c) in ordine alle prestazioni afferenti al periodo dal 6 novembre al 1° dicembre 2017
a)
Dalle indagini ispettive emerge che Parte_2 Controparte_6 CP_7
e RO UN ON avrebbero lavorato, completamente “in nero” (ossia
[...]
senza che venisse effettuata alcuna registrazione), nel periodo dal 6 novembre al 1° dicembre 2017:
e dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno, Parte_2 Controparte_6
effettuando pulizie e sistemazione del ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società prima della sua apertura al pubblico, nonché per 4 ore al giorno, Parte_1
effettuando pulizie e sistemazione dell'albergo “Hotel Cristallo” gestito dalla società
prima della sua apertura al Controparte_1 Controparte_1
pubblico;
e RO UN ON, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17 con un'ora CP_7
di pausa, effettuando pulizie e sistemazione del ristorante “Sei Sottozero” gestito da prima della sua apertura al pubblico. Parte_1
b)
Queste circostanze hanno un fondo di verità:
pagina 28 di 59 due strutture turistiche stagionali, quali il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società
e l'albergo “Hotel Cristallo” gestito dalla società Parte_1 [...]
esigono certamente l'effettuazione prima Controparte_1
della riapertura (nel caso in esame riguardante la stagione invernale) di lavori di pulizia, al fine di rimuovere la polvere accumulatasi durante la chiusura e più in generale di rinfrescare i locali, nonché di allestimento e di verifica volti ad assicurare la piena operatività delle due aziende. Lo ammettono anche le due società ricorrente, le quali richiamano nelle loro allegazioni i lavori di “pulizia e sistemazione in vista dell'apertura di dicembre” sia del ristorante “Sei Sottozero”, sia dell'albergo “Hotel Cristallo” (pur sostenendo che di essi si occupava “personalmente” ossia il titolare Controparte_1
delle due società e Parte_1 Controparte_1
.
[...]
Secondo gli ispettori al soddisfacimento di queste esigenze hanno partecipato, mettendo a disposizione delle società qui ricorrenti le proprie prestazioni di lavoro,
[...]
, e RO UN ON. Parte_2 Controparte_6 CP_7
Orbene, le società ricorrenti avrebbero potuto efficacemente contrastare questa ipotesi, allegando ed offrendo di provare quali persone, in luogo di quelle indicate dagli ispettori, avevano svolto i lavori di pulizia e sistemazione in genere necessari ai fini della riapertura invernale del ristorante “Sei Sottozero” e dell'albergo “Hotel Cristallo”.
Invece si sono limitati all'allegazione, già di per sé piuttosto inverosimile e comunque rimasta priva di riscontro probatorio, nonostante sia stata ammessa la relativa prova testimoniale (cap. 5 nel ricorso di e cap. 4 del ricorso Parte_1 [...]
di , secondo cui il titolare delle due aziende CP_1 Controparte_1
si sarebbe “occupato da solo” della “pulizia e sistemazione in vista Controparte_1
pagina 29 di 59 dell'apertura di dicembre” sia del ristorante “Sei Sottozero”, sia dell'albergo “Hotel
Cristallo”.
Essendo così ammessa dalle società ricorrenti che vi sia stata la necessità di svolgere lavori di “pulizia e sistemazione in vista dell'apertura di dicembre” sia del ristorante “Sei
Sottozero”, sia dell'albergo “Hotel Cristallo”, inconcludente risulta la deposizione del teste , il quale ha semplicemente negato di aver notato, nelle giornate in Testimone_3
cui è stato presente presso le due strutture turistiche (una decina di giorni nella seconda metà di novembre 2017), che “fossero in corso lavori di pulizia”.
c)
Nel contempo le circostanze individuate dagli ispettori non appaiono del tutto plausibili.
In primo luogo le dichiarazioni rese dai quattro lavoratori presentano qualche contraddizione:
e RO UN ON hanno riferito di aver Parte_2 CP_7
svolto lavori di pulizia e sistemazione dal 6 al 25 novembre 2017, dato che il giorno 26 novembre 2017 le due strutture sono state aperte al pubblico;
invece ha Controparte_6
dichiarato che essi hanno effettuato quei lavori dal 6 novembre al 1° dicembre 2017; inoltre e hanno riferito di aver svolto detti Parte_2 Controparte_6
lavori sia nel ristorante “Sei Sottozero”, sia nell'albergo “Hotel Cristallo”, mentre CP_7
e RO UN ON hanno dichiarato di averlo fatto solo nel ristorante “Sei
[...]
Sottozero”; infine e hanno riferito di aver in proposito Parte_2 Controparte_6
lavorato “otto ore al giorno con un'ora di pausa”, mentre e RO CP_7
UN ON hanno dichiarato di aver lavorato “dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa”.
In secondo luogo secondo gli ispettori quelle prestazioni di “pulizia e sistemazione in vista dell'apertura di dicembre” sia del ristorante “Sei Sottozero”, sia dell'albergo pagina 30 di 59 “Hotel Cristallo” (la cui necessità è stata ammessa, come si è già evidenziato, anche dalle parti ricorrenti) avrebbero richiesto tre (o quattro prestando fede a quanto dichiarato dalla sola settimane di lavoro, da parte di quattro persone, per un complessivo CP_6
numero ore di lavoro da un minimo di (35 ore x 3 settimane x 4 persone=) 420 ore prestando fede alle dichiarazioni di a un massimo di (35 ore x 4 Parte_2
settimane x 4 persone=) 560 ore prestando fede alle dichiarazioni di e Controparte_6
una media di (40 ore x 3 settimane x 4 persone=) di 480 ore prestando fede alle dichiarazioni di e RO UN ON. CP_7
Si tratta in ogni caso di un numero di ore di lavoro esagerato rispetto alla necessità di svolgere lavori di “pulizia e sistemazione in vista dell'apertura di dicembre” di un ristorante con modalità self service (quindi una struttura tendenzialmente meno complessa rispetto a un ristorante tradizionale) e di un albergo con circa 30 (come allegato dalla società ricorrente - 35 stanze Controparte_1
(come riferito dal teste-dichiarante . CP_7
d)
In definitiva appare convincente concludere che Parte_2 CP_6
e RO UN ON hanno effettivamente partecipato ai
[...] CP_7
lavori di “pulizia e sistemazione in vista dell'apertura di dicembre” 2017, sia del ristorante “Sei Sottozero”, sia dell'albergo “Hotel Cristallo” (la cui necessità è stata ammessa anche dalle società ricorrenti), ma lo hanno fatto per un tempo complessivo di una settimana, dal lunedì al venerdì, in epoca precedente all'apertura delle due strutture, avvenuta il 2 dicembre 2017 (come attestato dai registri dei corrispettivi sub doc. 12 fasc. ric. e sub doc. 15 fasc. ric. Parte_1 Controparte_1
per un numero di ore di lavoro svolte da ciascuno dei quattro
[...]
lavoratori pari a 35 e un numero di ore di lavoro complessivo pari a 140, di cui 70 da pagina 31 di 59 imputarsi alla società e 70 alla società Parte_1 [...]
, con riconduzione delle prestazioni svolte alle mansioni Controparte_1
di tuttofare di settimo livello CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo.
d) in ordine alle prestazioni afferenti a diverse da quelle sub c) Parte_2
Dalle indagini ispettive emerge che oltre a quanto considerato Parte_2
sub c), avrebbe lavorato:
a) nel periodo dal 2.12.2017 al 20.3.2018, svolgendo mansioni di tuttofare in cucina e in sala, presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società e Parte_1
osservando un orario, in luogo delle 18 ore settimanali registrate ossia: sei giorni alla settimana – riposo il giovedì – dalle 12 alle 15, di 56 ore settimanali ossia: sette giorni alla settimana (ad esclusione delle giornate del 23., 24. e 25.1.2018), con orario 14-
17,30 e 18,30-23 per 8 ore al giorno;
b) nel periodo dal 21.3. al 3.4.2018, svolgendo mansioni di tuttofare in cucina e in sala, presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società Parte_1
completamente in nero (ossia senza alcuna registrazione), e osservando un orario di
56 ore settimanali ossia: sette giorni alla settimana (ad esclusione delle giornate del
27. e 28.3.2018), con orario 14-17,30 e 18,30-23, per 8 ore al giorno;
c) nel periodo dal 2.12.2017 (in luogo dal 26.12.2017) al 3.4.2018, svolgendo mansioni di pulizia delle camere e saltuariamente lavanderia, presso l'albergo “Hotel Cristallo” gestito da e osservando Controparte_1
un orario, in luogo delle 18 ore settimanali registrate, di 35 ore settimanali ossia: sette pagina 32 di 59 giorni alla settimana (ad esclusione delle giornate del 23., 24. e 25.1.2018, nonché del
27. e 28.3.2018), con orario 7 – 12 per 5 ore al giorno. ad a)
In proposito si pone in primo luogo la questione se presso il ristorante “Sei Sottozero” la lavoratrice osservasse l'orario 12-15 o l'orario 14-17,30 e 18,30-23.
E' incontestato che presso il ristorante “Sei Sottozero” svolgeva Parte_2
mansioni di tuttofare in cucina e in sala, consistenti nel lavare i piatti (così Per_7
nelle dichiarazioni agli ispettori in data 1.9.2022) “dare una mano” (così
[...] [...]
nelle dichiarazioni all'ispettrice in data 20.11.2020), pulire i tavoli (così CP_8
nella deposizione dell'8.5.2025), sparecchiare i tavoli, portare i Testimone_4
vassoi al lavaggio e pulire i pavimenti (così nella deposizione Tes_2
dell'8.5.2025).
In ordine all'orario meridiano, per quanto riguarda l'inizio, appare maggiormente rispondente alla realtà collocarlo alle ore 12.
Infatti la circostanza trova riscontro nella deposizione di secondo cui Tes_2 [...]
cominciava a lavorare “dopo aver consumato il pasto” (il che avveniva Parte_2
dalle 11,30 alle 12, come riferito da nella sua deposizione); inoltre appare più Per_2
credibile che ella iniziasse subito a svolgere le sue mansioni, le quali erano utili se venivano prestate soprattutto durante l'orario di apertura del ristorante ossia, come riferito da nella sua deposizione, dalle 11 alle 15. Per_2
Del tutto difforme a verità, in quanto in contrasto con le allegazioni della stessa società ricorrente, è la deposizione di nella parte in cui afferma di non aver visto Per_2 [...]
“lavorare nelle ore successive al pasto presso il ristorante ”. Parte_2 Parte_1
Per quanto riguarda il termine dell'orario, non è plausibile collocarlo alle 15, atteso che, come ha riferito il teste il ristorante chiudeva alle 15 e, quindi, alcune mansioni Per_2 pagina 33 di 59 affidate a quali pulire i tavoli e i pavimenti, dovevano essere Pt_2 Parte_2
svolte necessariamente dopo le 15, almeno ancora per una mezz'ora, come ha sostanzialmente riferito la teste secondo cui “terminava Tes_2 Parte_2
anche lei intorno alle 15-15,30”; quindi la deposizione di è difforme a verità Per_2
anche laddove ha dichiarato che oltre le 15 “nessuno degli addetti alla cucina e alla sala del ristorante rimaneva al lavoro”.
e (ma non hanno riferito CP_7 Parte_2 Controparte_6
all'ispettrice che svolgeva anche la mansioni di “caricare i Parte_2
frigoriferi”, ma si tratta di una prestazione, anche perché svolta pure da e RO CP_7
UN ON, come dagli stessi riferito, che non giustifica un protrarsi dell'orario di lavoro oltre 15,30 (tanto più che ha dichiarato all'ispettore che CP_6 [...]
nelle ore meridiane lavorava per tre ore). Parte_2
Quindi nel periodo dal 2.12.2017 al 20.3.2018 ha lavorato presso Parte_2
il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società ricorrente dalle ore Parte_1
12 alle ore 15,30.
In ordine all'orario serale, soltanto ha riferito della presenza al lavoro di Controparte_6
Invece non hanno fatto menzione all'ispettrice di prestazioni Parte_2
eseguite alla sera da quest'ultima né (suo compagno) che ha parlato soltanto del CP_7
lavoro da lei svolto nel pomeriggio, né RO UN ON (suo figlio), il quale, nel descrivere lo svolgimento del lavoro in cucina alla sera, ha dichiarato che vi erano addetti, oltre al responsabile i tre aiuto cuochi e Inoltre Per_5 Tes_4 Per_4 Per_8
hanno escluso che abbia lavorato la sera presso il ristorante “Sei Parte_2
Sottozero” i testi e (quest'ultima, nonostante abbia svolto mansioni di Per_2 Tes_2
cameriera barista presso il ristorante “Sei Sottozero, ha dichiarato: “La sig.ra non Pt_2
l'ho mai vista lavorare la sera”. pagina 34 di 59 Quindi nel periodo dal 2.12.2017 al 20.3.2018 non ha lavorato Parte_2
presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società ricorrente Parte_1
dalle ore 18,30 alle 23.
In definitiva deve considerarsi accertato che nel periodo dal 2.12.2017 al 20.3.2018 ha lavorato presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla Parte_2
società ricorrente dalle ore 12 alle ore 15,30, per sei giorni alla Parte_1
settimana, fatto salvo quanto si dirà infra in tema di fruizione dei riposi settimanali.
a b)
In proposito si pone la questione se abbia svolto prestazioni di Parte_2
lavoro presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società nel Parte_1
periodo dal 21.3. al 3.4.2018.
La circostanza è stata riferita, oltre che dall'interessata, anche da e CP_6 CP_7
nonché da limitatamente fino al 25.3.2018. Parte_2 Persona_1
Piuttosto sospetta è l'“amnesia circostanziata” della teste la quale, pur avendo Tes_2
lavorato presso il ristorante “Sei Sottozero” fin “verso fine marzo – inizio aprile”, ha dichiarato: “Non ricordo quando la sig.ra ha terminato la stagione” (mentre poco Pt_2
prima aveva riferito con estrema precisione la data in cui l'aveva iniziata).
Soprattutto la società ricorrente ha completamente omesso di allegare quali modifiche organizzative avrebbe introdotto dopo il 20 marzo 2017 nell'organizzazione del lavoro del ristorante così da rendere superfluo l'apporto di lavoro da parte di Parte_2
.
[...]
D'altronde l'affermazione della teste secondo cui “dopo metà marzo il lavoro Tes_2
cala notevolmente”, non è conferente all'anno 2018, quando la festività della Pasqua cadeva il 1° aprile, circostanza la quale, anzi, rende inverosimile che la società
pagina 35 di 59 abbia rinunciato ad avvalersi delle prestazioni di Parte_1 Parte_2
proprio durante le festività pasquali.
[...]
Quindi nel periodo dal 21.3. al 3.4.2018 ha svolto prestazioni di Parte_2
lavoro in favore della società presso il ristorante “Sei Sottozero” da Parte_1
questa gestito, con le medesime modalità con cui l'ha fatto nel precedente periodo dal
2.12.2017 al 20.3.2018.
In definitiva deve considerarsi accertato che anche nel periodo dal 21.3.2017 al 2.4.2018 ha lavorato presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla Parte_2
società ricorrente dalle ore 12 alle ore 15,30, per sei giorni alla Parte_1
settimana, fatto salvo quanto si dirà infra in tema di fruizione dei riposi settimanali.
a c)
In proposito si pone in primo luogo la questione se abbia iniziato Parte_2
a lavorare presso l'“Hotel Cristallo” il giorno 2 dicembre 2017 o il successivo 26 dicembre.
E' preferibile la prima ipotesi alla luce delle dichiarazioni rese da (che, Testimone_5
avendo svolto mansioni di cameriera ai piani di mattina, risulta essere più attendibile perché maggiormente informata rispetto a che, come da lei stessa Tes_2
affermato, presso l' Hotel Cristallo ha lavorato alla reception e soltanto dalle 16-16,30 alle 18), la quale ha riferito che il giorno 15 dicembre 2017, quando ella ha iniziato a lavorare, con mansioni di cameriera ai piani, presso l' “Hotel Cristallo”,
[...]
e “erano già presenti al lavoro”. Parte_2 Controparte_6
In ordine al numero di ore lavorate assumono nuovamente rilievo le dichiarazioni di
[...]
la quale ha riferito che lavorava, in qualità di Tes_5 Parte_2
cameriera ai piani, presso l'“Hotel Cristallo” per quattro ore al giorno.
pagina 36 di 59 In definitiva deve considerarsi accertato che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, ha svolto mansioni di cameriera ai piani presso l'albergo “Hotel Parte_2
Cristallo” gestito da Controparte_1 Controparte_1
osservando un orario di 4 ore al giorno per sei giorni in settimana, fatto salvo quanto si dirà immediatamente infra.
In ordine ai riposi settimanali – se è vero che della mancata fruizione, da parte sua, ha riferito soltanto la lavoratrice interessata con dichiarazione, Parte_2
quindi, priva di valore testimoniale e, perciò, probatorio – tuttavia la stessa società ricorrente ha ammesso che “per le… esigenze tipiche del settore” (ossia “il lavoro non è
costante tutto il giorno e tutti i giorni allo stesso modo specialmente in una località sciistica dove la clientela varia a seconda del periodo e delle condizioni meteo”) è accaduto che “i lavoratori non hanno potuto usufruire del riposo settimanale” (quindi palesemente difforme alla verità è la dichiarazione della teste secondo cui “la Tes_2
sig.ra fruiva sempre del riposo settimanale”). Pt_2
La società ricorrente allega che, nel caso di mancata fruizione del riposo settimanale, “è
stato recuperato nelle modalità di cui all'art. 129 co.1 CCNL Turismo – Pubblici esercizi, il quale prevede: “qualora il riposo settimanale sia fruito ad intervalli più lunghi di una
settimana, la durata complessiva di esso ogni quattordici giorni deve corrispondere a non
meno di ventiquattro ore consecutive per ogni sei giornate effettivamente lavorate, da cumulare con le ore di riposo giornaliero”.
In disparte che nel contratto qui applicabile (CCNL del 2010) la norma invocata è contenuta nell'art. 125 – i recuperi dei riposi settimanali con le modalità consentite dall'autonomia collettiva avrebbero dovuto trovare riscontro nelle annotazioni effettuate nel libro unico del lavoro, alla luce del disposto ex art. 39 co. 2, secondo periodo D.L.
25.6.2008, n. 112 conv. in L. 6.8.2018, n. 133, secondo cui: “Il libro unico del lavoro pagina 37 di 59 deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché
l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi”. Tuttavia la società ricorrente nulla ha allegato e documentato in proposito (appare evidente l'estraneità al tema dei quattro giorni di
“permesso non retribuito” in data 8, 9, 15 e 17 gennaio 2018, di cui al doc. 17 fasc. ric., che peraltro non risultano nel prospetto paga relativo al gennaio 2018 sub doc. 16 fasc. ric.), pur dovendo considerare che la stessa lavoratrice ha dichiarato di aver usufruito di riposi nelle giornate del 23, 24 e 25 gennaio 2018, nonché del 27 e 28 marzo 2018.
In considerazione delle posizioni assunte dalle parti e delle circostanze del caso concreto, le quali inducono a ritenere che in almeno due terzi della stagione invernale le esigenze produttive delle strutture turistiche impongono di non poter fruire del riposo settimanale,
è verosimile che nel periodo 2.12.2017 – 3.4.2018 non lo abbia Parte_2
fatto in dieci settimane.
e) in ordine alle prestazioni afferenti a diverse da quelle sub c) Controparte_6
Dalle indagini ispettive emerge che oltre a quanto considerato sub c), Controparte_6
avrebbe lavorato:
a) nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, svolgendo mansioni di cameriera presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società e osservando un Parte_1
orario, in luogo delle 18 ore settimanali registrate in relazione al periodo 2.-
25.12.2017 ossia: sei giorni alla settimana – riposo il mercoledì – dalle 12 alle 15, e delle 40 ore settimanali registrate in relazione al periodo 26.12.2017-3.4.2018), di 63
pagina 38 di 59 ore settimanali ossia: sette giorni alla settimana con orario 11-17 e 18,30-23 con pause complessivamente di un'ora e mezza per 9 ore al giorno;
b) dal 2.12.2017 al 3.4.2018, svolgendo mansioni di cameriera ai piani (pulizia delle camere) presso l'albergo “Hotel Cristallo” gestito dalla società
[...]
completamente in nero (ossia senza Controparte_1
alcuna registrazione), e osservando un orario di 28 ore settimanali ossia: sette giorni alla settimana, con orario 7 – 11 per 4 ore al giorno. ad a)
In proposito si pone in primo luogo la questione se nel periodo dal 2. al 25.12.2017
osservasse, presso il ristorante “Sei Sottozero”, l'orario 12-15 o l'orario Controparte_6
11-17 e 18,30-23.
Alla luce delle deposizioni di e nonché delle dichiarazioni di e Per_2 Tes_2 CP_7
RO UN ON (oltre che della lavoratrice interessata) svolgeva presso il CP_6
ristorante “Sei Sottozero” varie mansioni, quali “addetta al self service… stando sia al bar, sia al banco delle pietanze” (così , “sparecchiare i tavoli, portare i vassoi al Per_2
lavaggio, pulire il pavimento” (così , “riordino della sala” e “soprattutto… Tes_2
somministrazione dei pasti” (così , “cameriera” (così RO UN ON). CP_7
In ordine all'orario meridiano, per quanto riguarda l'inizio, appare maggiormente rispondente alla realtà collocarlo alle ore 11.
Infatti la circostanza trova riscontro nella deposizione del teste il quale ha Per_2
riferito: “Quando io iniziavo il lavoro alle 11,00, ho notato qualche volta che anche la era presente al lavoro;
ricordo che puliva la sala”. CP_6
È vero che la teste ha dichiarato che cominciava a lavorare Tes_2 Controparte_6
“dopo aver consumato il pasto” (il che avveniva dalle 11,30 alle 12, come riferito lo pagina 39 di 59 stesso , ma il carattere maggiormente circostanziato della deposizione di Per_2 Per_2
la rende preferibile. dalle 11,30 alle 12 consumava il pranzo assieme ai suoi colleghi di Controparte_6
lavoro.
Per quanto riguarda il termine dell'orario meridiano, non è plausibile collocarlo alle 15, atteso che, come ha riferito il teste il ristorante chiudeva alle 15 e, quindi, alcune Per_2
mansioni affidate a , quali pulire i tavoli e i pavimenti, dovevano essere Controparte_6
svolte necessariamente dopo le 15, almeno ancora per una mezz'ora, come ha sostanzialmente riferito la teste secondo cui “terminava Tes_2 Parte_2
anche lei intorno alle 15-15,30”.
e (ma non la lavoratrice interessata) hanno riferito CP_7 Parte_2
all'ispettrice che svolgeva anche la mansioni di “caricare i frigoriferi”, Controparte_6
ma si tratta di una prestazione, anche perché svolta pure da e RO UN CP_7
ON, come dagli stessi riferito, che non giustifica un protrarsi dell'orario di lavoro oltre le
15,30.
In ordine all'orario serale, la presenza al lavoro di fin dal 2.12.2017 Controparte_6
trova riscontro nelle dichiarazioni di la quale ha riferito che Testimone_6 CP_6
lavorava “per cena aiutava per 2 ore in sala”. Inoltre il teste allorquando ha Per_2
dichiarato di aver visto “qualche volta” lavorare al ristorante nelle ore serali, non CP_6
ha distinto tra prima e dopo Natale;
lo stesso ha fatto la teste quando ha Tes_2
dichiarato che ha lavorato “nei fine settimana”. CP_6
Per quanto riguarda l'ora di inizio dell'orario serale, le 18,30 indicate dagli ispettori trovano conferma nella deposizione di secondo cui, quando lavorava la Tes_2 CP_6
sera, iniziava alle 18,30.
pagina 40 di 59 Quanto all'ora finale, è verosimile collocarla alle 21,30, in considerazione che, come ha riferito il teste il ristorante chiudeva alle 20,30, in ragione delle mansioni prestate Per_2
da (cameriera e riordino della sala del ristorante, ma alla sera non addetta al bar e CP_6
alla sua chiusura, compiti che erano svolti da RO UN ON, come da lui stesso dichiarato). Per questa ragione la dichiarazione di secondo cui alla sera Testimone_6
lavorava “per 2 ore in sala” non appare persuasiva, anche considerando che la CP_6
dichiarante non lavorava presso il ristorante “Sei Sottozero”, dato che svolgeva mansioni di cameriera ai piani presso l'“Hotel Cristallo”.
In ordine al periodo dal 26.12.2017 al 3.4.2018, si è già statuito che, alla luce dell'istruttoria svolta, le modalità, con cui ha eseguito le proprie prestazioni di CP_6
lavoro presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società sono Parte_1
sempre state simili.
Quindi, quanto accertato in riferimento al periodo 2.-25.12.2017 può essere esteso anche al periodo successivo, dal 26.12.2017 al 3.4.2018.
Risultano minori le difformità con il LUL della società in quanto, Parte_1
come già evidenziato, dai doc. 5 fasc. ric. e dai prospetti paga sub doc. 19 fasc. ric. emerge che dal 26.12.2017 al 3.4.2018 tra e la società Controparte_6 Parte_1
intercorreva un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, corrispondente a 40
[...]
ore settimanali (e non più a tempo parziale di 18 ore, come nel periodo 2.-25.12.2017).
In definitiva può considerarsi accertato che anche nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018 ha lavorato presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società Controparte_6
ricorrente dalle ore 11 alle ore 15,30, con pausa pranzo dalle 11,30 Parte_1
alle 12, e dalle 18,30 alle 21,30, per sei giorni alla settimana, fatto salvo quanto si dirà infra in ordine ai riposi settimanali.
pagina 41 di 59 a b)
In proposito si pone la questione se abbia svolto prestazioni di lavoro Controparte_6
presso l'albergo “Hotel Cristallo”, gestito dalla società
[...]
nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018. Controparte_1
La circostanza è stata riferita, oltre che dall'interessata, anche da e CP_6 CP_7
nonché da il quale ha dichiarato all'ispettrice: “Ricordo Parte_2 Per_2
Test anche mi ricordo che faceva la cameriera ai piani”, e da Controparte_6
[...]
, la quale ha dichiarato all'ispettore che il giorno 15 dicembre 2017, quando ella ha Tes_5
iniziato a lavorare, con mansioni di cameriera ai piani, presso l' “Hotel Cristallo”,
e “erano già presenti al lavoro”. Parte_2 Controparte_6
Quindi è difforme a verità la deposizione di laddove ha dichiarato: “Per quanto Tes_2
mi consta la non ha mai lavorato all'albergo ”. CP_6 CP_1
La società ricorrente deduce (pag. 12 dell'atto introduttivo) che “durante il periodo di maggiore attività dell'Hotel Cristallo, nei mesi di dicembre e gennaio, nel periodo di cui si discute la società Ricorrente usufruiva delle prestazioni lavorative della Sig.ra Per_7
, quale cameriera ai piani, nonché del lavoro di e
[...] Persona_9 Parte_2
, quali dipendenti tuttofare;
inoltre lo stesso titolare, ove
[...] Controparte_1
necessitato dalla intensa affluenza di ospiti, coadiuvava i dipendenti occupandosi personalmente delle varie mansioni;
pertanto non vi era alcuna esigenza di impiegare altri dipendenti”.
Si tratta di assunti che non solo smentiscono, ma avvalorano l'ipotesi che CP_6
abbia svolto prestazioni di lavoro subordinato quale cameriera ai piani dal
[...]
2.12.2017 al 3.4.2018.
Parte ricorrente allega che quelle mansioni erano svolte da , ma trascura di Persona_7
considerare che, come riferito da quest'ultima agli ispettori del lavoro in data 1.9.2022 pagina 42 di 59 (doc. 13 fasc. conv.), ella ha lavorato presso l'“Hotel Cristallo” dal 15.12.2017 al
3.1.2018 (quando ha dovuto rientrare in madrepatria per ragioni familiari).
Inoltre trascura, altresì, che, come emerge dal doc. 18 da essa stessa prodotto, il suo rapporto di lavoro con è durato soltanto dal 23.12.2023 al 14.1.2024. Persona_9
Quindi, seguendo la prospettazione della società ricorrente, a partire dal 15.1.2014 presso un albergo di almeno 30 camere, quale l' “Hotel Cristallo”, sarebbe stata presente soltanto una cameriera ai piani a tempo parziale per quattro ore al giorno ( Parte_2
), il che rappresenta una circostanza del tutto inverosimile (mentre davvero
[...]
paradossale appare l'assunto di parte ricorrente secondo cui il titolare delle aziende di ristorazione e alberghiera, se necessario, avrebbe svolto personalmente mansioni di cameriere ai piani).
Di contro, atteso che nel mese di dicembre 2017 presso l'“Hotel Cristallo” lavoravano tre cameriere ai piani ( e , cui nel Parte_2 Persona_7 Controparte_6
periodo natalizio se ne aggiunse una quarta ( ), è del tutto verosimile che a Persona_9
partire dal 15.1.2018 siano state presenti almeno due cameriere ai piani, per di più a tempo parziale, quali e Parte_2 Controparte_6
In ordine al numero di ore lavorate assumono nuovamente rilievo le dichiarazioni di
[...]
la quale ha riferito che lavorava, in qualità di cameriera ai Tes_5 Controparte_6
piani, presso l'“Hotel Cristallo” per quattro ore al giorno, in riferimento al mese di dicembre 2017, ma che, almeno in proposito, può ritenersi rappresentativo anche di quanto accaduto nei mesi successivi.
In definitiva deve considerarsi accertato che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, ha svolto mansioni di cameriera ai piani presso l'albergo “Hotel Controparte_6
Cristallo” gestito da Controparte_1
pagina 43 di 59 osservando un orario di quattro ore al giorno per sei giorni in settimana, salvo quanto si dirà immediatamente infra.
In ordine ai riposi settimanali – se è vero che della mancata fruizione, da parte sua, ha riferito soltanto la lavoratrice interessata con dichiarazione, quindi, Controparte_6
priva di valore testimoniale e, perciò, probatorio – tuttavia la stessa società ricorrente ha ammesso che “per le… esigenze tipiche del settore” (ossia “il lavoro non è costante tutto il giorno e tutti i giorni allo stesso modo specialmente in una località sciistica dove la clientela varia a seconda del periodo e delle condizioni meteo”) è accaduto che “i lavoratori non hanno potuto usufruire del riposo settimanale” (quindi palesemente difforme alla verità è la dichiarazione della teste secondo cui “la sig.ra Tes_2 CP_6
fruiva sempre del riposo settimanale”).
La società ricorrente allega che, nel caso di mancata fruizione del riposo settimanale, “è
stato recuperato nelle modalità di cui all'art. 129 co.1 CCNL Turismo – Pubblici esercizi, il quale prevede: “qualora il riposo settimanale sia fruito ad intervalli più lunghi di una
settimana, la durata complessiva di esso ogni quattordici giorni deve corrispondere a non
meno di ventiquattro ore consecutive per ogni sei giornate effettivamente lavorate, da cumulare con le ore di riposo giornaliero”.
In disparte che nel contratto qui applicabile (CCNL del 2010) la norma invocata è contenuta nell'art. 125 – i recuperi dei riposi settimanali con le modalità consentite dall'autonomia collettiva avrebbero dovuto trovare riscontro nelle annotazioni effettuate nel libro unico del lavoro, alla luce del già citato art. 39 co. 2, secondo periodo D.L.
112/2008, secondo cui: “Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi”. Tuttavia la pagina 44 di 59 società ricorrente nulla ha allegato e documentato in proposito (appare evidente l'estraneità al tema dei quattro giorni di “permesso non retribuito” il 27, 28, 29 e 30 gennaio 2018, di cui al doc. 18 fasc. ric., che peraltro non risultano nel prospetto paga relativo al gennaio 2018 sub doc. 19 fasc. ric.).
In considerazione delle posizioni assunte dalle parti e delle circostanze del caso concreto, le quali inducono a ritenere che in almeno due terzi della stagione invernale le esigenze produttive delle strutture turistiche impongono di non poter fruire del riposo settimanale,
è verosimile che nel periodo 2.12.2017 – 3.4.2018 non lo abbia fatto in Controparte_6
dieci settimane.
f) in ordine alle prestazioni afferenti a diverse da quelle sub c) CP_7
Dalle indagini ispettive emerge che , oltre a quanto considerato sub c), CP_7
avrebbe lavorato: nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, svolgendo mansioni di tuttofare (presso la cucina, sistemazione sala e panche all'esterno, spalare neve), presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società e osservando un orario, in luogo delle 18 ore Parte_1
settimanali registrate in relazione al periodo 2.-31.12.2017: ossia sei giorni alla settimana
– riposo il venerdì – dalle 12 alle 15, e delle 40 ore settimanali registrate in relazione al periodo 6.1.-3.4.2018 di 87,5 ore settimanali ossia: sette giorni alla settimana, per 12,5 ore al giorno.
Nel proprio atto introduttivo la società ricorrente ha allegato che in Parte_1
costanza del rapporto di lavoro a tempo pieno lavorava dalle 10,00 alle 14,00 e CP_7
dalle 18,30 alle 21,00 per sei giorni alla settimana.
In proposito si pongono le questioni: pagina 45 di 59 ➢ se nel periodo dal 2.12.2017 al 5.1.2018 , presso il ristorante “Sei CP_7
Sottozero”, osservasse l'orario 12-15 dal lunedì al venerdì o lavorasse 12 ore e mezza al giorno per sette giorni in settimana;
➢ se nel periodo dal 6.1. al 3.4.2018 lo stesso , sempre presso il CP_7
ristorante “Sei Sottozero”, osservasse l'orario dalle 10,00 alle 14,00 e dalle 18,30 alle
21,00 per sei giorni alla settimana o lavorasse 12 ore e mezza al giorno per sette giorni in settimana.
Nelle dichiarazioni da lui rese all'ispettrice ha affermato che egli lavorava dalle 7 CP_7
alle 23 con una pausa di un'ora al giorno, svolgendo mansioni nel ristorante “Sei
Sottozero” quali: “stare in cucina”, sistemare la sala il pomeriggio, sistemare le panche all'esterno, spalare la merce, sistemare la merce nei frigoriferi;
inoltre nell' “Hotel
Cristallo” cambiava qualche lampadina.
La sola ha confermato questo orario nelle dichiarazioni rese all'ispettrice. CP_6
L'aiuto cuoco ha dichiarato all'ispettrice che “era tuttofare, veniva in Per_2 CP_7
cucina alle 9 e poi sistemava le panche all'esterno, poi so che dava una mano dove c'era bisogno”; inoltre nella sua deposizione ha riferito: “Ho conosciuto , era CP_7
una sorte di tutto fare;
l'ho visto lavorare al ristorante , dando una mano al Parte_1
lavapiatti o aggiustando qualcosa. Mi è capitato di vederlo sia la mattina che il pomeriggio;
mi riferisco alle ore in cui io ero presente al lavoro…. L'ho visto anche lavorare la sera dando una mano al lavapiatti durante l'intera stagione invernale 2017-
2018”.
La teste riferendosi a , ha dichiarato: “Svolgeva mansioni di Tes_2 CP_7
lavapiatti nel ristorante e talvolta effettuava prestazioni quali sgombero neve e movimentazione sacchi immondizie. Le mansioni di lavapiatti le svolgeva solo a pranzo.
Iniziava il lavoro dopo aver consumato il pranzo e terminava alle 15,00-15,30. Non l'ho pagina 46 di 59 visto lavorare di sera. Per quanto mi consta, ha sempre lavorato con la medesima intensità nei termini che ho descritto prima.” ha riferito all'ispettrice che “il marito” di colei che faceva le pulizie delle stanze CP_8
poi dava una mano in cucina (evidentemente “era in cucina”. Parte_2
Da queste fonti di prova emerge, in primo luogo, che l'impegno lavorativo di è CP_7
sempre stato il medesimo nel corso dell'intero rapporto di lavoro con la società ricorrente;
in particolare non ha conosciuto sostanziali modifiche a far data dall'1.1.2018; in proposito la teste ha affermato esplicitamente che ha lavorato “con la Tes_2 CP_7
medesima intensità” durante lo svolgimento del suo rapporto.
A decorrere dal 6.1.2018 soltanto risultano minori le difformità con il LUL della società in quanto, come già evidenziato, dai doc. 6 fasc. ric. e dai prospetti Parte_1
paga sub doc. 20 fasc. ric. emerge che dal 6.1. al 3.4.2018 tra e la società CP_7
intercorreva un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, Parte_1
corrispondente a 40 ore settimanali (e non più a tempo parziale di 18 ore, come nel periodo 2.-31.12.2017).
In ordine all'orario meridiano, per quanto riguarda l'inizio, appare maggiormente rispondente alla realtà collocarlo alle ore 9. Infatti così ha riferito l'aiuto cuoco Per_2
Inoltre nessuna delle mansioni che svolgeva gli imponevano di iniziare alle 7 di CP_7
mattina (fa eccezione quella di spalare la neve caduta nella notte precedente, ma si tratta di un evento saltuario).
Per quanto riguarda l'ora finale dell'orario meridiano – in considerazione che successivamente alla pausa pranzo dalle 11,30 alle 12 (fruita assieme ai colleghi di lavoro) egli lavorava in cucina lavando i piatti e nella sala ristorante provvedendo alla sua sistemazione – deve essere individuata nelle 15,30, ossia nella medesima ora in cui si
è accertato terminavano e svolgendo le Parte_2 Controparte_6 pagina 47 di 59 medesime mansioni;
ne è una conferma la deposizione di laddove ha dichiarato Tes_2
che “terminava alle 15,00-15,30”. Parte_3
ha dichiarato che egli provvedeva anche a sistemare la merce nei frigoriferi;
la CP_7
circostanza è stata confermata da RO UN ON, ma si tratta di una prestazione – anche considerando che veniva svolta pure da e da RO UN ON (come CP_6
dichiarato da costoro) e poteva essere eseguita dallo stesso anche nel corso della CP_7
mattinata – che non giustifica un protrarsi dell'orario di lavoro oltre le 15,30.
È del tutto verosimile che lavorasse anche la sera;
lo ha ammesso la stessa società CP_7
ricorrente, la quale ha indicato anche l'orario 18,30-21,00; quindi risulta irrilevante la deposizione di laddove ha dichiarato, riferendosi a “Non l'ho visto Tes_2 CP_7
lavorare di sera”. È vero che l'ammissione della società ricorrente si riferisce al periodo
1.1.-3.4.2018, ma il teste ha dichiarato, sempre riferendosi a “'ho visto Per_2 CP_7
lavorare la sera, dando una mano al lavapiatti, durante l'intera stagione invernale 2017-
2018”.
Per quanto riguarda l'ora di inizio dell'orario serale, è verosimile collocarla alle 18,30; infatti quell'ora appare in armonia con la mansione di lavapiatti affidata a in CP_7
considerazione che, come ha riferito il teste il ristorante alla sera apriva al Per_2
pubblico proprio alle 18,30.
Quanto all'ora finale, è verosimile collocarla alle 21,30, in considerazione che, come ha riferito il teste il ristorante chiudeva alle 20,30 e in ragione delle mansioni di Per_2
lavapiatti e di sistemazione sala affidate a CP_7
In definitiva, deve considerarsi accertato che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018 CP_7
ha lavorato presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società ricorrente
[...]
dalle ore 9 alle ore 15,30, con pausa pranzo dalle 11,30 alle 12, e Parte_1
pagina 48 di 59 dalle 18,30 alle 21,30 per sei giorni alla settimana, fatto salvo quanto si dirà immediatamente infra.
In ordine ai riposi settimanali – se è vero che della mancata fruizione, da parte sua, ha riferito soltanto il lavoratore interessato con dichiarazione, quindi, priva di Parte_3
valore testimoniale e, perciò, probatorio – tuttavia la stessa società ricorrente ha ammesso che “per le… esigenze tipiche del settore” (ossia “il lavoro non è costante tutto il giorno e tutti i giorni allo stesso modo specialmente in una località sciistica dove la clientela varia a seconda del periodo e delle condizioni meteo”) è accaduto che “i lavoratori non hanno potuto usufruire del riposo settimanale” (quindi palesemente difforme alla verità
è la dichiarazione della teste secondo cui “anche godeva della giornata Tes_2 CP_7
di riposo settimanale”).
La società ricorrente allega che, nel caso di mancata fruizione del riposo settimanale, “è
stato recuperato nelle modalità di cui all'art. 129 co.1 CCNL Turismo – Pubblici esercizi, il quale prevede: “qualora il riposo settimanale sia fruito ad intervalli più lunghi di una
settimana, la durata complessiva di esso ogni quattordici giorni deve corrispondere a non
meno di ventiquattro ore consecutive per ogni sei giornate effettivamente lavorate, da cumulare con le ore di riposo giornaliero”.
In disparte che nel contratto qui applicabile (CCNL del 2010) la norma invocata è contenuta nell'art. 125 – i recuperi dei riposi settimanali con le modalità consentite dall'autonomia collettiva avrebbero dovuto trovare riscontro nelle annotazioni effettuate nel libro unico del lavoro, alla luce del già citato art. 39 co. 2, secondo periodo D.L.
112/2008, secondo cui: “Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi”. Tuttavia la pagina 49 di 59 società ricorrente nulla ha allegato e documentato in proposito (appare evidente l'estraneità al tema dei tre giorni di “permesso non retribuito” il 16, 17 e 18 gennaio
2018, di cui al doc. 20 fasc. ric., che peraltro non risultano nel prospetto paga relativo al gennaio 2018 sub doc. 21 fasc. ric.).
In considerazione delle posizioni assunte dalle parti e delle circostanze del caso concreto, le quali inducono a ritenere che in almeno due terzi della stagione invernale le esigenze produttive delle strutture turistiche impongono di non poter fruire del riposo settimanale,
è verosimile che nel periodo 2.12.2017 – 3.4.2018 non lo abbia fatto in dieci Parte_3
settimane.
g) in ordine alle prestazioni afferenti a RO UN ON diverse da quelle sub c)
Dalle indagini ispettive emerge che RO UN ON, oltre a quanto considerato sub
c), avrebbe lavorato:
a) nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, svolgendo mansioni di barista e cameriere di quinto livello, presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società Parte_1
e osservando un orario, in luogo delle 18 ore settimanali registrate in relazione
[...]
al periodo 2.-25.12.2017 ossia: sei giorni alla settimana – riposo il martedì – dalle
12,00 alle 15,00, e delle 40 ore settimanali registrate in relazione al periodo
26.12.2017-3.4.2018, 91 ore settimanali ossia: sette giorni alla settimana (salvo un giorno di riposo al mese, oltre a 3-4 giorni di assenza per malattia), per 13 ore al giorno;
b) nel periodo dal 13.12.2018 al 15.2.2019, svolgendo mansioni di cameriere barista di quinto livello, presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società Parte_1
e osservando un orario, in luogo delle 24 ore settimanali registrate: ossia sei
[...] pagina 50 di 59 giorni alla settimana – riposo il martedì – dalle 11,30 alle 15,30, a tempo pieno, ossia
40 ore settimanali. ad a)
In proposito si pongono le questioni:
➢ se nel periodo dal 2. al 25.12.2017 RO UN ON, presso il ristorante “Sei
Sottozero”, osservasse l'orario 12-15 dal lunedì al venerdì o lavorasse 13 ore al giorno per sette giorni in settimana;
➢ se nel periodo dal 26.12.2017 al 3.4.2018 lo stesso RO UN ON, sempre presso il ristorante “Sei Sottozero”, osservasse l'orario dalle 10,00 alle 14,00 e dalle
18,30 alle 21,00 per sei giorni alla settimana o lavorasse 13 ore al giorno per sette giorni in settimana.
È incontestato che presso il ristorante “Sei Sottozero” RO UN ON svolgeva mansioni di barista e cameriere.
In ordine all'orario, l'aiuto cuoco ha dichiarato all'ispettrice: “ON io lo chiamavo Per_2
. era barista e veniva dalle 8 fino alle 12, tornava alle 16,00 circa fino alle Pt_4 Pt_4
20,30 o 21.”
In totale contrasto con questa dichiarazione, ha riferito nel corso della sua Per_2
deposizione all'udienza dell'8.5.2025: “Il bar aveva gli stessi orari di apertura del ristorante, ossia dalle 11,00 alle 15,00 e dalle 18,30 alle 20,30 - 21,00. ON lavorava in orari corrispondenti agli orari di apertura del bar”.
In ordine all'ora di inizio dell'orario mattutino-meridiano appare ben più veridica l'indicazione riferita da all'ispettrice. Infatti sostenere che RO UN ON Per_2
lavorasse negli orari corrispondenti a quelli di apertura del bar rende incomprensibile chi svolgesse le attività propedeutiche che la gestione di un bar comporta (quali i rifornimenti, di cui, infatti, RO UN ON afferma di essersi occupato). Per la pagina 51 di 59 stessa ragione non appare verosimile la pressoché identica dichiarazione resa dalla teste secondo cui RO UN ON iniziava alle ore 11, tanto più che la teste, la Tes_2
quale svolgeva anch'essa le mansioni di barista-cameriera, ha affermato che ella iniziava il lavoro alle 11.
In ordine all'ora finale dell'orario mattutino-meridiano, la teste ha riferito che Tes_2
RO UN ON terminava il servizio alle 15-15,30; appare maggiormente veridica l'ora delle 15,30, atteso che il barista deve impiegare un po' di tempo per svolgere le attività di riordino che si rendono necessarie dopo la chiusura.
Come riferito da anche RO UN ON consumava il pranzo con i Per_2
colleghi di lavoro dalle 11,30 alle 12.
In ordine all'ora di inizio dell'orario pomeridiano-serale, ha dichiarato Per_2
all'ispettrice che RO UN ON prendeva servizio alle ore 16,00. Per le medesime ragioni svolte a proposito dell'ora di inizio dell'orario mattutino, questa indicazione appare preferibile rispetto a quella (ore 18,30) data dallo stesso e da Per_2
nelle rispettive deposizioni. Tes_2
Come riferito da anche RO UN ON consumava la cena con i colleghi Per_2
di lavoro dalle 18,00 alle 18,30.
In ordine all'ora finale dell'orario pomeridiano-serale, ha dichiarato all'ispettrice Per_2
che RO UN ON terminava il servizio alle 20,30-21. In considerazione che alla sera i clienti già presenti all'interno del locale all'ora di chiusura tendono a rimanervi più
a lungo e in ragione della necessità, da parte del barista, di svolgere delle attività accessorie, è verosimile che RO UN ON non cessare di lavorare prima delle
22.
Soltanto la teste ha riferito che prima delle feste natalizie del 2017 RO Tes_2
UN ON lavorava o a mezzogiorno o la sera. Tuttavia questa circostanza contrasta pagina 52 di 59 palesemente con quanto dichiarato da all'ispettrice e confermato anche in sede Per_2
testimoniale. La versione data da appare ben più plausibile in considerazione che Per_2
la teste ha dichiarato che ella, pur svolgendo le mansioni di barista cameriera, Tes_2
non lavorava di sera. Quindi, se non lo avesse fatto RO UN ON, il ristorante sarebbe rimasto senza barista, il che costituisce una conclusione palesemente paradossale.
D'altronde nessun chiarimento in proposito è possibile evincersi dalle allegazioni di parte ricorrente Parte_1
A decorrere dal 26.12.2017 risultano soltanto minori le difformità con il LUL della società in quanto, come già evidenziato, dai doc. 7 fasc. ric. e dai Parte_1
prospetti paga sub doc. 22 fasc. ric. emerge che dal 26.12. al 3.4.2018 tra RO
UN ON e la società intercorreva un rapporto di lavoro Parte_1
subordinato a tempo pieno, corrispondente a 40 ore settimanali (e non più a tempo parziale di 18 ore, come nel periodo 2.-26.12.2017).
In definitiva, deve considerarsi accertato che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018
RO UN ON ha lavorato presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società ricorrente dalle ore 8 alle ore 15,30, con pausa pranzo dalle Parte_1
11,30 alle 12, e dalle 16,00 alle 22,30, con pausa cena dalle 18,00 alle 18,30, per sei giorni alla settimana, fatto salvo quanto si dirà immediatamente infra.
In ordine ai riposi settimanali – se è vero che della mancata fruizione, da parte sua, ha riferito soltanto il lavoratore interessato RO UN ON con dichiarazione, quindi, priva di valore testimoniale e, perciò, probatorio – tuttavia la stessa società ricorrente ha ammesso che “per le… esigenze tipiche del settore” (ossia “il lavoro non è
costante tutto il giorno e tutti i giorni allo stesso modo specialmente in una località sciistica dove la clientela varia a seconda del periodo e delle condizioni meteo”) è accaduto che “i lavoratori non hanno potuto usufruire del riposo settimanale” (quindi pagina 53 di 59 palesemente difforme alla verità è la dichiarazione della teste secondo cui Tes_2
“anche ON fruiva regolarmente del riposo settimanale”).
La società ricorrente allega che, nel caso di mancata fruizione del riposo settimanale, “è
stato recuperato nelle modalità di cui all'art. 129 co.1 CCNL Turismo – Pubblici esercizi, il quale prevede: “qualora il riposo settimanale sia fruito ad intervalli più lunghi di una
settimana, la durata complessiva di esso ogni quattordici giorni deve corrispondere a non
meno di ventiquattro ore consecutive per ogni sei giornate effettivamente lavorate, da cumulare con le ore di riposo giornaliero”.
In disparte che nel contratto qui applicabile (CCNL del 2010) la norma invocata è contenuta nell'art. 125 – i recuperi dei riposi settimanali con le modalità consentite dall'autonomia collettiva avrebbero dovuto trovare riscontro nelle annotazioni effettuate nel libro unico del lavoro, alla luce del già citato art. 39 co. 2, secondo periodo D.L.
112/2008, secondo cui: “Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi”. Tuttavia la società ricorrente nulla ha allegato e documentato in proposito
In considerazione delle posizioni assunte dalle parti e delle circostanze del caso concreto, le quali inducono a ritenere che in almeno due terzi della stagione invernale le esigenze produttive delle strutture turistiche impongono di non poter fruire del riposo settimanale,
è verosimile che nel periodo 2.12.2017 – 3.4.2018 RO UN ON non lo abbia fatto in dieci settimane.
pagina 54 di 59 a b)
In proposito si pone la questione se nel periodo dal 13.12 2018 al 15.2.2019 RO
UN ON, presso il ristorante “Sei Sottozero”, osservasse l'orario 12-15 dal lunedì al venerdì o lavorasse 40 ore alla settimana.
Anche in relazione a questa stagione sono emersi tra le fonti di prova gli stessi contrasti evidenziati sub a) in ordine alla stagione precedente.
Comunque dalle dichiarazioni e deposizioni assunte emerge concordemente che nell'azienda della società non vi sono stati mutamenti Parte_1
nell'organizzazione delle mansioni di barista-cameriere.
Quindi quanto statuito sub a) e le ragioni addotte a sostegno valgono anche per la stagione successiva ossia per il periodo dal 13.12.2018 al 15.2.2019.
In definitiva, deve considerarsi accertato che nel periodo dal 13.12.2081 al 15.2.2019
RO UN ON ha lavorato presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società ricorrente quanto meno per 40 ore alla settimana. Parte_1
* * *
Si rende necessaria, al fine di determinare le somme eventualmente dovute dalle società opponenti in virtù degli accertamenti contenuti in questa sentenza, una consulenza tecnica, che sarà disposta qualora le parti non concordassero in ordine al quantum (salvi restando i contrasti in ordine all'an).
L' dovrà a tal fine considerare che la società ha già CP_2 Parte_1
assoggettato a contribuzione gli importi inseriti, a titolo di “competenze arretrate”, nei prospetti paga afferenti ai lavoratori (per € 1.250,00), Parte_2 CP_6
(per € 1.252,00), (per € 1.620,00) e RO UN ON (per €
[...] Parte_3
1.266,00) e relativi al mese di febbraio 2018 (rispettivamente doc. 16, 19, 21 e 22 fasc. ric.). pagina 55 di 59 Per il proseguimento del processo si emette ordinanza ex art. 279 co.1 n. 4 cod.proc.civ..
Anche la pronuncia sulle spese viene differita alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. RG LA, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva della società convenuta Controparte_4
2. Rigetta le eccezioni, sollevate dalle società opponenti e Parte_1
di “nullità” dell'avviso di Controparte_1 Controparte_1
addebito rispettivamente opposto.
3. Rigetta l'eccezione, sollevata dalla società opponente
[...]
di “sopravvenuta mancanza di contestazione da parte Controparte_1
CP_ dell' .
4. Accerta che e RO Parte_2 Controparte_6 CP_7
UN ON hanno effettivamente partecipato ai lavori di “pulizia e sistemazione in vista dell'apertura di dicembre” 2017, sia del ristorante “Sei Sottozero”, sia dell'albergo “Hotel Cristallo” (la cui necessità è stata ammessa anche dalle società ricorrenti), ma lo hanno fatto per un tempo complessivo di una settimana, dal lunedì al venerdì, in epoca precedente all'apertura delle due strutture, avvenuta il 2 dicembre
2017 (come attestato dai registri dei corrispettivi sub doc. 12 fasc. ric. Parte_1
e sub doc. 15 fasc. ric.
[...] Controparte_1
, per un numero di ore di lavoro svolte da ciascuno dei quattro lavoratori pari a
[...]
35 e un numero di ore di lavoro complessivo pari a 140, di cui 70 da imputarsi alla società e 70 alla società Parte_1 Controparte_1 pagina 56 di 59 , con riconduzione delle prestazioni svolte alle mansioni di Controparte_1
tuttofare di settimo livello CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo.
5. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 20.3.2018 ha Parte_2
lavorato presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società ricorrente dalle ore 12 alle ore 15,30, per sei giorni alla settimana, fatto Parte_1
salvo quanto sarà statuito sub 8.
6. Accerta che nel periodo dal 21.3. al 3.4.2018 ha svolto Parte_2
prestazioni di lavoro in favore della società presso il ristorante Parte_1
“Sei Sottozero” da questa gestito, con le medesime modalità con cui l'ha fatto nel precedente periodo dal 2.12.2017 al 20.3.2018, come statuito sub 5.
7. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, ha svolto Parte_2
mansioni di cameriera ai piani presso l'albergo “Hotel Cristallo” gestito da osservando un orario di Controparte_1
quattro ore al giorno per sei giorni in settimana, fatto salvo quanto sarà statuito sub 8.
8. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, alle dipendenze della società
e della società Parte_1 Controparte_1
non ha fruito del riposo settimanale in dieci
[...] Parte_2
settimane.
9. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018 ha lavorato presso Controparte_6
il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società ricorrente dalle Parte_1
ore 11 alle ore 15,30, con pausa pranzo dalle 11,30 alle 12, e dalle 18,30 alle 21,30 per sei giorni alla settimana, fatto salvo quanto sarà statuito sub 11.
10. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, ha svolto Controparte_6
mansioni di cameriera ai piani presso l'albergo “Hotel Cristallo” gestito da pagina 57 di 59 osservando un orario di Controparte_1
quattro ore al giorno per sei giorni in settimana, fatto salvo quanto sarà statuito sub
11.
11. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, alle dipendenze della società
e della società Parte_1 Controparte_1
non ha fruito del riposo settimanale in dieci settimane.
[...] Controparte_6
12. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018 ha lavorato presso il CP_7
ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società ricorrente dalle Parte_1
ore 9 alle ore 15,30, con pausa pranzo dalle 11,30 alle 12, e dalle 18,30 alle 21,30 per sei giorni alla settimana, fatto salvo quanto sarà statuito sub 13.
13. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, alle dipendenze della società
non ha fruito del riposo settimanale in dieci Parte_1 Parte_3
settimane.
14. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018 RO UN ON ha lavorato presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società ricorrente Parte_1
dalle ore 8 alle ore 15,30, con pausa pranzo dalle 11,30 alle 12, e dalle 16,00
[...]
alle 22,30, con pausa cena dalle 18,00 alle 18,30, per sei giorni alla settimana, fatto salvo quanto sarà statuito sub 15.
15. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, alle dipendenze della società
RO UN ON non ha fruito del riposo settimanale in Parte_1
dieci settimane.
16. Accerta che nel periodo dal 13.12.2081 al 15.2.2019 RO UN ON ha lavorato presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società ricorrente quanto meno per 40 ore alla settimana. Parte_1
pagina 58 di 59 17. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
18. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione.
Trento, 28 ottobre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
(dott. Andrea Tabarelli) (dott. RG LA)
pagina 59 di 59
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
RG LA pronunzia la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promosse con ricorsi depositati in data 14.11.2023 e in data 8.2.2024
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Dalla Pietra pec Email_1
ricorrente
e
pagina 1 di 59
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Dalla Pietra pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
E DO pec e dall'avv. Vincenza Marina Email_2
Marinelli pec Email_4 C
convenuto
Controparte_4
convenuto contumace
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Parte_1
“Accertare per le ragioni esposte in narrativa la nullità, l'infondatezza e
l'insussistenza probatoria della pretesa oggetto dell'avviso di addebito n. 412 2023
00001467 65 000 opposto e dichiararsi per l'effetto non dovute le somme ivi indicate, con conseguente sua revoca, dichiarazione di nullità e/o di illegittimità e/o annullamento e /o comunque di inefficacia;
in ogni caso: vittoria di compensi professionali e di spese”
pagina 2 di 59 CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Controparte_1
“1) in via preliminare: accertata la sopravvenuta dichiarazione di regolarità da parte dell' dichiararsi la CP_2
revoca, la nullità e/o l'illegittimità e/o l'annullamento e /o comunque l'inefficacia dell'Avviso di addebito n. 412 2023 00010139 88 000;
2) in via principale: accertare per le ragioni esposte in narrativa la nullità, l'infondatezza e l'insussistenza probatoria della pretesa oggetto dell'Avviso di addebito n. 412 2023 00010139 88 000 e dichiararsi per l'effetto non dovute le somme ivi indicate, con conseguente sua revoca, dichiarazione di nullità e/o di illegittimità e/o annullamento e /o comunque di inefficacia; in ogni caso: vittoria di compensi professionali e di spese”
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
CP_2
nel procedimento n. 421/2023
“In via preliminare: dichiarare l'opposizione inammissibile limitatamente alla sollevata eccezione di nullità dell'avviso di addebito opposto, perché tardivamente proposta;
Nel merito: respingere l'opposizione in quanto infondata e non provata con conferma dell'avviso di addebito opposto, ovvero con condanna della società al pagamento della diversa somma che sarà accertata come dovuta per i titoli cui all'avviso di addebito opposto. pagina 3 di 59 Spese e competenza di causa rifuse” nel procedimento n. 63/2024
“Conclude per il rigetto della domanda giudiziale per la pretesa di annullamento del debito contributivo perché infondata in fatto e in diritto con conferma dell'avviso di addebito opposto.
In subordine, comunque salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dalle società ricorrenti
La società propone opposizione ex art. 24 d.lgs. 26.2.1999, n. 46 ed Parte_1
art. ex 30 D.L. 31.5.2010, n. 78 conv. con L. 30.7.2010, n. 122 avverso l'avviso di addebito emesso dall' in data 23.9.2023 sub n. 412 2023 00001467 65 000 (doc. CP_2
1 fasc. ric.), notificato in data 5.10.2023 e avente a oggetto contributi previdenziali in favore della Gestione Aziende con lavoratori dipendenti e sanzioni civili, in relazione al periodo novembre 2017 – febbraio 2019, per complessivi € 13.979,55.
La società propone Controparte_1
opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/1999 ed art. ex 30 D.L. 78/2010 avverso l'avviso di addebito emesso dall' in data 23.9.2023 sub n. 412 2023 00010139 88 000 (doc. CP_2
1 fasc. ric.), notificato in data 30.12.2023 e avente a oggetto contributi previdenziali in favore della Gestione Aziende con lavoratori dipendenti e sanzioni civili, in relazione al periodo novembre 2017 – aprile 2018, per complessivi € 5.825,20.
pagina 4 di 59 §2 le ragioni della decisione
1. in ordine al difetto di legittimazione di Controparte_4
Pur nella sua contumacia, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società in quanto i crediti oggetto delle pretese avanzate con gli avvisi di Controparte_4
addebito qui opposti appaiono estranei, riferendosi a un arco di tempo dal novembre 2017 al febbraio 2019, a quelli, tutti maturati e richiesti fino al 31.12.2005, oggetto delle cessioni di credito da a CP_2 Controparte_4
2. in ordine alle eccezioni, sollevate dalle società opponenti e Parte_1
di “nullità” degli avvisi Controparte_1
di addebito opposto
Le società opponenti e Parte_1 Controparte_1
eccepiscono la “nullità” del rispettivo avviso di addebito opposto,
[...]
adducendo la mancanza dei “presupposti minimi per consentire alla Ricorrente di comprendere l'esatta identificazione della pretesa e, quindi, di esercitare il proprio, insopprimibile, diritto di difesa nel merito della richiesta”; in particolare ognuno di questi avvisi “non indica nello specifico i lavoratori coinvolti né specifica i conteggi effettuati per ogni lavoratore tenendo conto della retribuzione e degli istituti connessi né precisa la modalità di calcolo dell'imponibile contributivo, degli stessi contributi e tantomeno delle sanzioni applicate”.
Le eccezioni sono (a) inammissibili e comunque (b) infondate. ad (a)
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis, di recente, Cass.
15.6.2025, n. 16012; Cass. 14.2.2024, n. 3793; Cass. 13.11.2023, n. 31549) il ricorso – pagina 5 di 59 con cui viene fatta valere l'irregolarità formale (quale il difetto di motivazione - sul punto ex multis Cass. 4.4.2018, n. 8402; Cass. 25.2.2016, n. 3707) della cartella di pagamento
(alla quale è assimilato, secondo il disposto ex art. 30 co. 14 D.L. 78/2010, secondo cui
“Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all al titolo esecutivo emesso dallo CP_2
stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere
l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione” - sul punto Cass. 12.10.2022, n. 29763; Corte d'Appello Caltanissetta
25.3.2025, n. 43; Corte d'Appello Lecce 9.1.2025, n. 657; Corte d'Appello Reggio
Calabria 9.1.2025, n. 1; Corte d'Appello Catania 7.1.2025, n. 1268) – costituisce un'opposizione agli atti esecutivi, che, come tale, deve essere proposta entro venti giorni dalla notificazione.
Orbene, nelle vicende in esame (come ha già evidenziato la difesa dell' sebbene CP_2
soltanto nel procedimento promosso dalla società , detto termine non Parte_1
è stato rispettato dalle società opponenti, atteso che:
➢ l'avviso di addebito emesso nei confronti della società è stato ad Parte_1
essa notificato in data 5.10.2023, mentre il ricorso introduttivo proposto dalla medesima risulta depositato in data 14.11.2023;
➢ l'avviso di addebito emesso nei confronti della società
[...]
è stato ad essa notificato in data 30.12.2023, mentre il Controparte_1
ricorso introduttivo proposto dalla medesima risulta depositato in data 8.2.2024.
(b)
L'eccezione sollevata dalla società è infondata nel merito in quanto Parte_1
trascura che l'avviso di addebito opposto fa espresso richiamo al “verbale INL 2022009780 pagina 6 di 59 CP_ prot. 8300.13/06/2023. 0174867 del 13/06/2023 notificato il 13/06/2023”, il quale, come emerge dal doc. 5 fasc. conv. (e, in verità, anche dal doc. 3 fasc.ric.), è costituito dal
“verbale unico di accertamento e notificazione n. 20222009780/DDL del 13/06/2023”, dove:
❖ in ordine ai fatti costitutivi, viene menzionato per relationem il “verbale PAT n. 692138 del 10.10.2022”, il quale si identifica nel “verbale unico di accertamento e notificazione” elevato dall'Ufficio Ispettivo del lavoro del Servizio Lavoro della
Provincia Autonoma di Trento prot. N. S021/2022/692138/24.1/AG (doc. 4 fasc. conv.), che la società opponente conosce in quanto ad essa notificato (peraltro diversamente non si comprenderebbe come la società opponente sia stata in grado di svolgere deduzioni nel merito della vicenda per ben 13 pagine, da pag. 3 a pag. 15 del ricorso introduttivo);
❖ in ordine ai contributi e alle sanzioni civili (o somme aggiuntive), viene effettuato un computo mediante la redazione di prospetti analitici mensili con voci riferite a ciascun lavoratore.
L'eccezione sollevata dalla società Controparte_1
è infondata nel merito in quanto trascura che l'avviso di addebito opposto fa
[...]
CP_ espresso richiamo al “verbale INL 2022009781 prot. 8300.12/06/2023. 0173732 del
12/06/2023 notificato il 12/06/2023”, il quale, come emerge dal doc. 1 fasc. conv. (e, in verità, anche dal doc. 5 fasc.ric.), è costituito dal “verbale unico di accertamento e notificazione n. 20222009781/DDL del 12/06/2023”, dove:
❖ in ordine ai fatti costitutivi, viene menzionato per relationem il “verbale PAT n. 691650 del 10.10.2022”, il quale si identifica nel “verbale unico di accertamento e notificazione” elevato dall'Ufficio Ispettivo del lavoro del Servizio Lavoro della
Provincia Autonoma di Trento prot. N. S021/2022/691650/24.1/AG (doc. 5 fasc. conv.), che la società opponente conosce in quanto ad essa notificato (peraltro pagina 7 di 59 diversamente non si comprenderebbe come la società opponente sia stata in grado di svolgere deduzioni nel merito della vicenda per ben 9 pagine, da pag. 5 a pag. 13 del ricorso introduttivo);
❖ in ordine ai contributi e alle sanzioni civili (o somme aggiuntive), viene effettuato un computo mediante la redazione di prospetti analitici mensili con voci riferite a ciascun lavoratore.
3. in ordine all'eccezione, sollevata dalla società opponente
[...]
di “sopravvenuta mancanza di Controparte_1
contestazione da parte dell' CP_2
La società opponente Controparte_1
CP_ eccepisce la “sopravvenuta mancanza di contestazione da parte dell' ”, evidenziando che, in sede di memoria di costituzione (pag. 16) nel giudizio promosso dalla società al fine di opporsi all'avviso di addebito ad essa notificato, l' Parte_1 CP_5
ha così dedotto:
CP_
“Gli ispettori , a seguito del verbale elevato dal Servizio Lavoro PAT a carico della società
, hanno effettuato un ulteriore accesso ispettivo presso l'albergo con sede in Parte_1 CP_1
Folgaria essendo le due realtà economiche appartenenti ad un unico proprietario – signor CP_1
- e gestite dallo stesso in contemporaneità e contiguità. (…)
[...]
All'esito dell'accesso e sulle base delle dichiarazioni acquisite nessun addebito contributivo è stato elevato a carico dell' essendo le risultanze del LUL conformi alla attività lavorativa Controparte_1
prestata dai dipendenti, così come dichiarata dai dipendenti. CP_ Gli ispettori hanno pertanto limitato l'addebito a carico del ristorante e ciò sulla Parte_1
base di quanto già accertato dagli ispettori del Lavoro”.
pagina 8 di 59 CP_ La società opponente ne inferisce che: “Alla luce di tali dichiarazioni dell'
sopravvenute all'Avviso di addebito per cui è causa, come detto, notificato il 30.12.2023,
si deduce che l'Ente abbia rettificato le proprie contestazioni ritenendo di non elevare più alcun addebito a carico di ”. Controparte_1
L'assunto non convince.
Una mera deduzione svolta dal difensore di una parte, per di più in altro giudizio, è priva di efficacia negoziale e, quindi, non può avere alcuna portata abdicativa. Ciò vale a fortiori in ordine alle obbligazioni afferenti ai i rapporti previdenziali, le quali, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis, di recente, Cass. 30.4.2024, n.
11644; Cass. 15.3.2024, n. 7079; Cass. 11.12.2023, n. 34482; Cass. 6.2.2023, n. 3556;
Cass. 24.1.2023, n. 2125; Cass, 17.1.2023, n. 1295;) hanno natura pubblica in quanto nascono al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge;
conseguentemente decisivo è soltanto che il comportamento dell'ente si sia uniformato o meno al vincolo obbligatorio che, in presenza dei presupposti di fatto, sorge dalla legge;
inoltre il procedimento, che l'ente gestore è tenuto porre in essere al fine di consentire i propri o gli altrui adempimenti, ha natura meramente ricognitiva, con esercizio, al più, di mera discrezionalità tecnica (che è attività vincolata a tutti gli effetti), essendo diretto ad accertare la sussistenza dei presupposti necessari per l'insorgenza dell'obbligazione.
Quindi rilevante nel presente giudizio è che l'avviso di addebito, avverso il quale la società ha proposto qui Controparte_1
opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/1999 ed art. ex 30 D.L. 78/2010, fa espresso richiamo al
CP_
“verbale INL 2022009781 prot. 8300.12/06/2023. 0173732 del 12/06/2023 notificato il
12/06/2023”, il quale, come emerge dal doc. 1 fasc. conv. (e, in verità, anche dal doc. 5 fasc.ric.), è costituito dal “verbale unico di accertamento e notificazione n. 20222009781/DDL del 12/06/2023”, nel quale gli ispettori hanno così dedotto: pagina 9 di 59 “In data 1 febbraio 2023 si è provveduto, con il collega ispettore , ad effettuare un Tes_1
accesso ispettivo presso l'albergo in Folgaria località Fondo Grande. L'attività era CP_1
finalizzata all'accertamento della regolarità contributiva del personale presente oltre che alla verifica degli esiti del verbale PAT n. 691650 del 10.10.2022.
Il riscontro tra quanto dichiarato dai lavoratori escussi il giorno dell'accesso e quanto registrato su
LUL non ha fatto emergere divergenze tali da procedere con la rilevazione di addebiti contributivi per la stagione in corso.
Per quanto riguarda gli esiti del verbale PAT, il signor ha riferito che in data Controparte_1
29.12.2022 è stato presentato ricorso ex art. 17 D.lgs. 124/04 al Comitato per i rapporti di lavoro presso la PAT.
In data 21.03.2023 con repertorio 7/2022 tale ricorso è stato rigettato.
A mezzo del presente verbale, pertanto, si procede alla quantificazione del debito contributivo derivante dai rilievi contenuti del verbale di accertamento n. 691650/2022.
Per quanto sopra esposto, a mezzo del presente verbale, limitato alla materia previdenziale di CP_ competenza dell' , si procede all'addebito dei contributi previdenziali dovuti, tenendo conto della sospensione dei termini prescrizionali come stabilito dai D.L. 18/2020 e D.L. 183/2020, partendo dal periodo di paga relativo al novembre 2017”.
Risulta così compiutamente delineata la materia del contendere oggetto della controversia proposta dalla società nei Controparte_1
confronti dell' CP_2
4. i fatti sottesi alle pretese avanzate dall' mediante gli avvisi di addebito CP_2
opposti
Come si è già ricordato, l' pone a fondamento delle pretese avanzate con gli CP_2
avvisi di addebito qui opposti i fatti individuati: pagina 10 di 59 1) quanto alle pretese nei confronti della società il “verbale unico di Parte_1
accertamento e notificazione” elevato dall'Ufficio Ispettivo del lavoro del Servizio
Lavoro della Provincia Autonoma di Trento prot. N. S021/2022/692138/24.1/AG
(doc. 4 fasc. conv.), che la società opponente conosce in quanto ad essa notificato e che gli ispettori hanno richiamato nel “verbale unico di accertamento e CP_2
notificazione n. 20222009780/DDL del 13/06/2023” (doc. 5 fasc. conv. e, in verità, anche dal doc. 3 fasc.ric.);
2) quanto alle pretese nei confronti della società Controparte_1
il “verbale unico di accertamento e notificazione” elevato
[...]
dall'Ufficio Ispettivo del lavoro del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di
Trento prot. N. S021/2022/691650/24.1/AG (doc. 5 fasc. conv.), che la società opponente conosce in quanto ad essa notificato e che gli ispettori hanno CP_2
richiamato nel “verbale unico di accertamento e notificazione n. 20222009781/DDL del
12/06/2023” (doc. 1 fasc. conv. e, in verità, anche dal doc. 5 fasc.ric.).
a 1)
In proposito i fatti sono i seguenti:
[...]
Parte_2
➢ contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 2.12.2017 al 20.3.2018 e parziale per 18 ore settimanali (sei giorni alla settimana – riposo il giovedì – dalle 12 alle 15), con mansioni di tuttofare di settimo livello;
accertamento PAT
pagina 11 di 59 ➢ prestazioni di lavoro subordinato dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno, consistenti in pulizie e sistemazione del ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società prima della sua apertura al pubblico;
Parte_1
➢ prestazioni di lavoro subordinato dal 2.12.2017 al 3.4.2018, per sette giorni alla settimana, ad esclusione delle giornate del 23., 24. e 25.1.2018, nonché del 27. e
28.3.2018, con orario 14-17,30 e 18,30-23 (8 ore al giorno e 56 settimanali), consistenti in mansioni di tuttofare in cucina e in sala, presso il ristorante “Sei
Sottozero” gestito dalla società Parte_1
lavoro subordinato assertamente non registrato
➢ dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno, completamente “in nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in pulizie e sistemazione del ristorante “Sei Sottozero” gestito da Parte_1
prima della sua apertura al pubblico;
➢ dal 2.12.2017 al 20.3.2018, sette giorni alla settimana (ad esclusione delle giornate del
23., 24. e 25.1.2018), con orario 14-17,30 e 18,30-23 (8 ore al giorno e 56 settimanali in luogo delle 18 settimanali registrate ossia: sei giorni alla settimana – riposo il giovedì – dalle 12 alle 15), consistenti in mansioni di tuttofare in cucina e in sala, presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società Parte_1
➢ dal 21.3. al 3.4.2018, sette giorni alla settimana (ad esclusione delle giornate del 27. e
28.3.2018), con orario 14-17,30 e 18,30-23 (8 ore al giorno e 56 settimanali), completamente “in nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in mansioni di tuttofare in cucina e in sala, presso il ristorante
“Sei Sottozero” gestito dalla società Parte_1
pagina 12 di 59 Controparte_6
[...] Parte_1
➢ contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 2.12.2017 al 3.4.2018 e parziale per 18 ore settimanali (sei giorni alla settimana – riposo il mercoledì – dalle
12 alle 15), con mansioni di operaia di settimo livello;
➢ dai doc. 5 fasc. ric. e dai prospetti paga sub doc. 19 fasc. ric. emerge che a far data dal
26.12.2017 il contratto di lavoro è stato trasformato da tempo parziale a tempo pieno, corrispondente a 40 ore settimanali;
accertamento PAT
➢ prestazioni di lavoro subordinato dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno, consistenti in pulizie e sistemazione del ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società prima della sua apertura al pubblico;
Parte_1
➢ prestazioni di lavoro subordinato dal 2.12.2017 al 3.4.2018, per sette giorni alla settimana, con orario 11-17 e 18,30-23 con pause complessivamente di un'ora e mezza (9 ore al giorno e 63 settimanali), consistenti in mansioni di cameriera, presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società Parte_1
lavoro subordinato assertamente non registrato
➢ dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno, completamente “in nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in pulizie e sistemazione del ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società prima della sua apertura al pubblico;
Parte_1
➢ dal 2.12.2017 al 3.4.2018, sette giorni alla settimana, con orario 11-17 e 18,30-23 con pause complessivamente di un'ora e mezza (9 ore al giorno e 63 settimanali, in luogo delle 18 ore settimanali ossia sei giorni alla settimana – riposo il mercoledì – dalle 12 alle 15 registrate in relazione al periodo 2.-25.12.2017, e delle 40 ore settimanali pagina 13 di 59 registrate in relazione al periodo 26.12.2017-3.4.2018), consistenti in mansioni di cameriera, presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società Parte_1
[...]
Controparte_7
[...] Parte_2
➢ contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 2.12.2017 al 3.4.2018 e fino al 31.12.2017 parziale per 18 ore settimanali (sei giorni alla settimana – riposo il venerdì – dalle 12 alle 15), nonché dall'1.1. rectius 6.1. (come da doc. 6 e 21 fasc. ric.) al 3.4.2018 pieno, ossia 40 ore settimanali;
accertamento PAT:
➢ prestazioni di lavoro subordinato dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa, consistenti in pulizie e sistemazione del ristorante “Sei
Sottozero” gestito da prima della sua apertura al pubblico;
Parte_1
➢ prestazioni di lavoro subordinato dal 2.12.2017 al 3.4.2018, per sette giorni alla settimana, per 12,5 ore al giorno (12,5 ore al giorno e 87,5 settimanali), consistenti in mansioni di tuttofare (presso la cucina, sistemazione sala e panche all'esterno, spalare neve), presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società Parte_1
lavoro subordinato assertamente non registrato
➢ dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa, completamente “in nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in pulizie e sistemazione del ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società prima della sua apertura al pubblico;
Parte_1
➢ dal 2.12.2017 al 3.4.2018, sette giorni alla settimana, per 12,5 ore al giorno (12,5 ore al giorno e 87,5 settimanali, in luogo delle 18 ore settimanali ossia sei giorni alla pagina 14 di 59 settimana – riposo il venerdì – dalle 12 alle 15, registrate in relazione al periodo
2.12.2017 – 5.1.2018 e delle 40 ore settimanali registrate in relazione al periodo 6.1.-
3.4.2018), consistenti in mansioni di tuttofare (presso la cucina, sistemazione sala e panche all'esterno, spalare neve), presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società Parte_1
RO UN ON
LUL società Parte_1
➢ contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 2.12.2017 al 3.4.2018, parziale dal 2.12. al 25.12.2017 per 18 ore settimanali (sei giorni alla settimana – riposo il martedì – dalle 11,30 alle 15,30) e pieno, ossia 40 ore settimanali, dal
26.12.2017 al 3.4.2018, mansioni di cameriere barista di quinto livello;
➢ contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 13.12.2018 al 15.2.2019, parziale per 18 rectius 24 ore settimanali (come da doc. 8 e 22 fasc. ric.), sei giorni alla settimana – riposo il venerdì – dalle 11,30 alle 15,30), con mansioni di cameriere barista di quinto livello;
accertamento PAT
➢ prestazioni di lavoro subordinato dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa, completamente “in nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), consistenti in pulizie e sistemazione del ristorante
“Sei Sottozero” gestito da prima della sua apertura al pubblico;
Parte_1
➢ prestazioni di lavoro subordinato dal 2.12.2017 al 3.4.2018, per sette giorni alla settimana (salvo un giorno di riposo al mese, oltre a 3-4 giorni di assenza per malattia), per 13 ore al giorno (91 ore settimanali), consistenti in mansioni di pagina 15 di 59 cameriere barista, presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società
Parte_1
➢ prestazioni di lavoro subordinato dal 13.12.2018 al 15.2.2019, a tempo pieno, ossia
40 ore settimanali, con mansioni di cameriere barista di quinto livello, presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società Parte_1
lavoro subordinato assertamente non registrato
➢ dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa, completamente “in nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in pulizie e sistemazione del ristorante “Sei Sottozero” gestito da prima della sua apertura al pubblico;
Parte_1
➢ dal 2.12.2017 al 3.4.2018, sette giorni alla settimana (salvo un giorno di riposo al mese, oltre a 3-4 giorni di assenza per malattia), per 13 ore al giorno (91 ore settimanali, in luogo delle 18 ore settimanali ossia sei giorni alla settimana – riposo il martedì – dalle 11,30 alle 15,30, registrate in relazione al periodo 2.-25.12.2017 e delle 40 ore settimanali registrate in relazione al periodo 26.12.2017-3.4.2018), consistenti in mansioni di cameriere barista di quinto livello, presso il ristorante “Sei
Sottozero” gestito dalla società Parte_1
➢ dal 13.12.2018 al 15.2.2019, a tempo pieno, ossia 40 ore settimanali (in luogo delle
24 ore settimanali registrate), con mansioni di cameriere barista di quinto livello, presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società Parte_1
a 2)
In proposito i fatti sono i seguenti:
Parte_2
società
[...] Controparte_1 pagina 16 di 59 ➢ contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 26.12.2017 al 3.4.2018 e parziale per 18 ore settimanali (non meglio precisati atteso che nessuna delle parti ha prodotto il relativo contratto), con mansioni di tuttofare di settimo livello;
accertamento PAT
➢ prestazioni di lavoro subordinato dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno, consistenti in pulizie e sistemazione dell'albergo “Hotel Cristallo” gestito dalla società Controparte_1 Controparte_1
prima della sua apertura al pubblico;
➢ prestazioni di lavoro subordinato dal 2.12.2017 al 3.4.2018, per sette giorni alla settimana, ad esclusione delle giornate del 23., 24. e 25.1.2018, nonché del 27. e
28.3.2018, con orario 7 – 12 (5 ore al giorno e 35 settimanali), consistenti in mansioni di pulizia delle camere e saltuariamente lavanderia, presso l'albergo “Hotel Cristallo” gestito dalla società Controparte_1
lavoro subordinato assertamente non registrato
➢ dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno, completamente “in nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in pulizie e sistemazione dell'albergo “Hotel Cristallo” gestito da
[...]
prima della sua apertura al pubblico;
Controparte_1
➢ dal 2.12.2017 (in luogo dal 26.12.2017) al 3.4.2018, sette giorni alla settimana (ad esclusione delle giornate del 23., 24. e 25.1.2018, nonché del 27. e 28.3.2018), con orario 7 – 12 (5 ore al giorno e 35 settimanali in luogo delle 18 ore settimanali registrate), consistenti in mansioni di pulizia delle camere e saltuariamente lavanderia, presso l'albergo “Hotel Cristallo” gestito da Controparte_1
[...]
pagina 17 di 59 Controparte_6
Parte_2 Controparte_1
➢ nessun rapporto di lavoro subordinato registrato accertamento PAT
➢ prestazioni di lavoro subordinato dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno, consistenti in pulizie e sistemazione dell'albergo “Hotel Cristallo” gestito dalla società CP_1 Controparte_1
prima della sua apertura al pubblico;
➢ prestazioni di lavoro subordinato dal 2.12.2017 al 3.4.2018, per sette giorni alla settimana, ad esclusione di cinque giornate di riposo settimanale, con orario 7 – 11 (4 ore al giorno e 28 settimanali), consistenti in mansioni di pulizia delle camere, presso l'albergo “Hotel Cristallo” gestito dalla società Controparte_1
[...]
lavoro subordinato assertamente non registrato
➢ dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno, completamente “in nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in pulizie e sistemazione dell'albergo “Hotel Cristallo” gestito dalla società
prima della sua apertura Controparte_1
al pubblico;
➢ dal 2.12.2017 al 3.4.2018, sette giorni alla settimana (ad esclusione di cinque giornate di riposo settimanale), con orario 7 – 11 (4 ore al giorno e 28 settimanali), completamente “in nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in mansioni di pulizia delle camere, presso l'albergo “Hotel
Cristallo” gestito dalla società Controparte_1
[...] pagina 18 di 59
5. il thema decidendum in fatto e il relativo esame
Appare evidente che il thema decidendum in fatto consiste nello stabilire se siano state svolte o meno le prestazioni lavorative come individuate dall'Ufficio Ispettivo del lavoro del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento nel “verbale unico di accertamento e notificazione” elevato nei confronti della società sub Parte_1
prot. N. S021/2022/692138/24.1/AG (doc. 4 fasc. conv.) e nel “verbale unico di accertamento e notificazione” elevato nei confronti della società
[...]
sub prot. N. S021/2022/691650/24.1/AG Controparte_1
(doc. 5 fasc. conv.).
a)
Preliminarmente – in considerazione che le indagini condotte dall'Ufficio Ispettivo del
Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e culminate nei verbali unici di accertamento e notificazione appena menzionati sono consistite, oltre che nell'acquisizione della documentazione prodotta dall' in questo giudizio, anche CP_2
nelle audizioni dei quattro lavoratori interessati Parte_2 CP_6
e RO UN ON (doc. da 9 a 12 fasc. conv.) nonché di
[...] CP_7
, Controparte_8 Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
e (doc. 13 fasc. conv.) – al fine di individuare il valore
[...] Persona_5
dimostrativo nel presente giudizio di tali dichiarazioni, è opportuno svolgere le considerazioni che seguono.
A)
In via generale, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice (recepito nell'art. 116 cod.proc.civ.), non esiste nel giudizio civile una gerarchia di valore delle fonti di prova, nel senso che (fuori dai casi di prova legale), pagina 19 di 59 anche se hanno carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento, del quale il giudice deve dare conto con motivazione, il cui unico requisito è l'immunità da vizi logici.
Conseguentemente – fermo restando che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti
– per le circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, senza però percepirli direttamente, o che hanno assunto veri in virtù di presunzioni o di logiche valutazioni personali, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
Detto materiale può anche essere considerato dal giudice prova sufficiente qualora il suo specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (ex multis, di recente, Cass. 7.2.2022, n. 3762;
Cass. 3.2.2022, n. 3413; Cass. 17.1.2022, n. 1193; Cass. 22.7.2020, n. 15638; Cass.
15.10.2020, n. 22395; Cass. 7.2.2020, n. 3916; Cass. 26.1.2018, n. 2015; Cass. 7.11.2017,
n. 26377; Cass. 7.6.2017, n. 14181; Cass. 2.3.2016, n. 7304; Cass. 10.6.2014, n. 13054;).
Quindi, ad avviso della Suprema Corte, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto, così da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto (Cass. 17.1.2020; n. 978; Cass. pagina 20 di 59 7.5.2019, n. 11934; Cass. 17.7.2017, n. 17695; Cass. 6.9.2012, n. 14965; Cass. 5.6.2009,
n. 13075; Cass. 20.3.2007, n. 6565;).
Quest'ultima pronuncia ha puntualizzato con esemplare chiarezza:
“Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità:
a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice e alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza dell'indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario”.
Conseguentemente l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio. pagina 21 di 59 Infatti, ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (Cass. 14.5.2014, n. 10427;).
Sono state, perciò, ritenute corrette le pronunce di merito che hanno deciso le controversie unicamente sulla base del materiale probatorio acquisito in sede ispettiva
(Cass. 7304/2016 cit., Cass. 17099/2010 cit.;).
Inoltre sempre la Suprema Corte ha ritenuto immuni da vizi le sentenze di merito che hanno fondato il proprio convincimento ritenendo le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva maggiormente attendibili, rispetto a quelle rilasciate dagli stessi soggetti nel giudizio in sede testimoniale, in quanto cronologicamente più vicine ai fatti cui si riferiscono e scevre da possibili sviamenti dovuti a condizionamenti esterni ovvero a ripensamenti dello stesso dichiarante, volti a un utilizzo a vantaggio proprio o altrui delle stesse (Cass. 2015/2018 cit.; Cass. 26377/2017 cit., Cass. 14181/2017 cit.; Cass.
16640/2009; Cass. 16927/2006 cit.;);
B)
Per quanto concerne la concreta vicenda in esame, non può essere trascurata la peculiarità costituita dalla circostanza che i quattro lavoratori interessati erano, all'epoca dei fatti e a quella in cui hanno reso le rispettive dichiarazioni e deposizioni, legati tra loro da vincoli affettivi.
Infatti è incontestato (e comunque l'esistenza tra loro di rapporti personali di natura familiare di diritto o di fatto emerge anche dalle loro dichiarazioni e dalla deposizione della teste ) che e , nonché RO Tes_2 Parte_2 CP_7
UN ON e erano di coppie di fatto;
inoltre Controparte_6 Parte_2
è la madre di RO UN ON.
[...] pagina 22 di 59 Orbene, nel giudizio tra datore di lavoro ed ente previdenziale, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi, di regola il lavoratore – mentre è incapace di testimoniare in ordine ai fatti da cui scaturisce l'obbligo, in capo al datore, di versare i contributi da accreditare sulla posizione di quel lavoratore, pur potendo le sue dichiarazioni essere valutate liberamente, alla stregua di quelle rese nell'interrogatorio libero ex art. 421 cpv. cod.proc.civ. (ex multis Cass. 22.11.2022, n. 32290; Cass,
11.9.2018, n. 22074; Cass. 25.1.2016, n. 1256) – non lo è rispetto ai fatti da cui scaturisce l'obbligo, in capo al datore, di versare i contributi da accreditare sulle posizioni dei colleghi di lavoro;
infatti secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte
l'interesse, che determina l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., è solo quello giuridico, personale, concreto e attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria a intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati;
tale interesse, pertanto, non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che la controversia sia decisa in un certo modo (ex multis Cass. 7.9.2023, n. 26044; Cass. 21.10.2015, n. 21418; con specifico riferimento ai colleghi di lavoro: Cass. 3.2.1993, n. 1341; Cass. 17.1.1987, n. 387; Cass.
8.5.1969, n. 1565).
Tuttavia l'esistenza di un rapporto personale tra il lavoratore titolare dell'interesse che lo rende incapace di testimoniare perché ne legittima la partecipazione al giudizio, e i colleghi di lavoro, che, come tali, conservano la capacità di testimoniare, nonché
l'interesse di fatto di questi ultimi a un determinato esito della controversia cui è giuridicamente interessato il primo, rappresentano elementi di natura soggettiva che, condizionando l'attendibilità del teste, influiscono sulla credibilità delle sue dichiarazioni del teste e che, quindi, il giudice è tenuto a considerare, unitamente a quelli di ordine oggettivo (la precisione e completezza della dichiarazione e le possibili contraddizioni), pagina 23 di 59 al fine di stabilire se la deposizione è veridica (ex multis Cass. 23.10.2024, n. 27461;
Cass. 22.12.2023, n. 35814; Cass. 30.9.2021, n. 26547; Cass. 9.8.2019, n. 21239).
In definitiva le dichiarazioni rilasciate da Parte_2 Controparte_6
e RO UN ON: CP_7
A) laddove si riferiscono a fatti riguardanti se stessi sono prive di valore testimoniale e, quindi, probatorio in senso stretto, pur potendo essere valutate liberamente, alla stregua di quelle rese nell'interrogatorio libero ex art. 421 cpv. cod.proc.civ.;
B) laddove si riferiscono a fatti riguardanti i propri congiunti (di diritto o di fatto) e colleghi di lavoro hanno valore di prova testimoniale, ma – in ragione dei rapporti affettivi tra loro intercorrenti e dell'interesse di fatto a che nella presente controversia si accertino difformità tra le prestazioni registrate nel libro unico del lavoro e quelle effettivamente svolte dai propri congiunti, la cui esistenza incide sulla loro attendibilità e, quindi, sulla credibilità di quanto da loro riferito – dovranno, al fine di stabilirne se siano veridiche, essere valutate con rigore, specie alla luce degli elementi di carattere oggettivo, quali la precisione e la completezza della dichiarazione, nonché le possibili contraddizioni intrinseche ed anche estrinseche, ossia in riferimento alle dichiarazioni rese dalle altre persone informate sui fatti che sono state sentite dagli ispettori del lavoro e/o che hanno deposto in questo giudizio nella qualità di testimoni.
b)
Prima di procedere al relativo esame (che, per una miglior chiarezza espositiva sarà di tipo misto, venendo condotto in parte rispetto a circostanze comuni ai quattro lavoratori, in parte in riferimento a ognuno di essi), appare opportuno riportare il quadro complessivo dei fatti individuati – in difformità alle registrazioni nel LUL delle due pagina 24 di 59 società opponenti – nei due verbali unici di accertamento e notificazione già più volte menzionati dell'Ufficio Ispettivo del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di
Trento, ma suddivisi per ciascuno dei quattro lavoratori:
Persona_6
➢ dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno, completamente “in
[...]
nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in pulizie e sistemazione del ristorante “Sei Sottozero” gestito da Parte_1
prima della sua apertura al pubblico;
➢ dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno, completamente “in nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in pulizie e sistemazione dell'albergo “Hotel Cristallo” gestito da CP_1
prima della sua apertura al pubblico;
Controparte_1
➢ dal 2.12.2017 al 20.3.2018, sette giorni alla settimana (ad esclusione delle giornate del
23., 24. e 25.1.2018), con orario 14-17,30 e 18,30-23 (8 ore al giorno e 56 settimanali in luogo delle 18 ore settimanali registrate ossia: sei giorni alla settimana – riposo il giovedì – dalle 12 alle 15), consistenti in mansioni di tuttofare in cucina e in sala, presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società Parte_1
➢ dal 21.3. al 3.4.2018, sette giorni alla settimana (ad esclusione delle giornate del 27. e
28.3.2018), con orario 14-17,30 e 18,30-23 (8 ore al giorno e 56 settimanali), completamente “in nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in mansioni di tuttofare in cucina e in sala, presso il ristorante
“Sei Sottozero” gestito dalla società Parte_1
➢ dal 2.12.2017 (in luogo dal 26.12.2017) al 3.4.2018, sette giorni alla settimana (ad esclusione delle giornate del 23., 24. e 25.1.2018, nonché del 27. e 28.3.2018), con orario 7 – 12 (5 ore al giorno e 35 settimanali in luogo delle 18 ore settimanali pagina 25 di 59 registrate), prestazioni consistenti in mansioni di pulizia delle camere e saltuariamente lavanderia, presso l'albergo “Hotel Cristallo” gestito da Controparte_1
[...] CP_1 CP_1
Controparte_9
➢ dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno, completamente “in
[...]
nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in pulizie e sistemazione del ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società prima della sua apertura al pubblico;
Parte_1
➢ dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno, completamente “in nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in pulizie e sistemazione dell'albergo “Hotel Cristallo” gestito dalla società
prima della sua apertura Controparte_1
al pubblico;
➢ dal 2.12.2017 al 3.4.2018, sette giorni alla settimana, con orario 11-17 e 18,30-23 con pause complessivamente di un'ora e mezza (9 ore al giorno e 63 settimanali, in luogo delle 18 ore settimanali registrate in relazione al periodo 2.-25.12.2017 ossia: sei giorni alla settimana – riposo il mercoledì – dalle 12 alle 15, e delle 40 ore settimanali registrate in relazione al periodo 26.12.2017-3.4.2018), prestazioni consistenti in mansioni di cameriera, presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società
Parte_1
➢ dal 2.12.2017 al 3.4.2018, sette giorni alla settimana (ad esclusione di cinque giornate di riposo settimanale), con orario 7 – 11 (4 ore al giorno e 28 settimanali), completamente “in nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in mansioni di pulizia delle camere, presso l'albergo “Hotel
pagina 26 di 59 ” gestito dalla società CP_1 Controparte_1 Controparte_1
[...]
CP_7
➢ dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa, completamente “in nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in pulizie e sistemazione del ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società prima della sua apertura al pubblico;
Parte_1
➢ dal 2.12.2017 al 3.4.2018, sette giorni alla settimana, per 12,5 ore al giorno (12,5 ore al giorno e 87,5 settimanali, in luogo delle 18 ore settimanali registrate in relazione al periodo 2.12.2017 – 5.1.2018 ossia sei giorni alla settimana – riposo il venerdì – dalle
12 alle 15, e delle 40 ore settimanali registrate in relazione al periodo 6.1.-3.4.2018), prestazioni consistenti in mansioni di tuttofare (presso la cucina, sistemazione sala e panche all'esterno, spalare neve), presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società Parte_1
Controparte_10
➢ dal 6.11. all'1.12.2017, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa,
[...]
completamente “in nero” (ossia senza che venisse effettuata alcuna registrazione), prestazioni consistenti in pulizie e sistemazione del ristorante “Sei Sottozero” gestito da prima della sua apertura al pubblico;
Parte_1
➢ dal 2.12.2017 al 3.4.2018, sette giorni alla settimana (salvo un giorno di riposo al mese, oltre a 3-4 giorni di assenza per malattia), per 13 ore al giorno (91 ore settimanali, in luogo delle 18 ore settimanali registrate in relazione al periodo 2.-
25.12.2017 ossia: sei giorni alla settimana – riposo il martedì – dalle 12,00 alle 15,00,
e delle 40 ore settimanali registrate in relazione al periodo 26.12.2017-3.4.2018),
pagina 27 di 59 consistenti in mansioni di cameriere barista di quinto livello, presso il ristorante “Sei
Sottozero” gestito dalla società Parte_1
➢ dal 13.12.2018 al 15.2.2019, a tempo pieno, ossia 40 ore settimanali (in luogo delle
24 ore settimanali registrate), con mansioni di cameriere barista di quinto livello, presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società Parte_1
c) in ordine alle prestazioni afferenti al periodo dal 6 novembre al 1° dicembre 2017
a)
Dalle indagini ispettive emerge che Parte_2 Controparte_6 CP_7
e RO UN ON avrebbero lavorato, completamente “in nero” (ossia
[...]
senza che venisse effettuata alcuna registrazione), nel periodo dal 6 novembre al 1° dicembre 2017:
e dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno, Parte_2 Controparte_6
effettuando pulizie e sistemazione del ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società prima della sua apertura al pubblico, nonché per 4 ore al giorno, Parte_1
effettuando pulizie e sistemazione dell'albergo “Hotel Cristallo” gestito dalla società
prima della sua apertura al Controparte_1 Controparte_1
pubblico;
e RO UN ON, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17 con un'ora CP_7
di pausa, effettuando pulizie e sistemazione del ristorante “Sei Sottozero” gestito da prima della sua apertura al pubblico. Parte_1
b)
Queste circostanze hanno un fondo di verità:
pagina 28 di 59 due strutture turistiche stagionali, quali il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società
e l'albergo “Hotel Cristallo” gestito dalla società Parte_1 [...]
esigono certamente l'effettuazione prima Controparte_1
della riapertura (nel caso in esame riguardante la stagione invernale) di lavori di pulizia, al fine di rimuovere la polvere accumulatasi durante la chiusura e più in generale di rinfrescare i locali, nonché di allestimento e di verifica volti ad assicurare la piena operatività delle due aziende. Lo ammettono anche le due società ricorrente, le quali richiamano nelle loro allegazioni i lavori di “pulizia e sistemazione in vista dell'apertura di dicembre” sia del ristorante “Sei Sottozero”, sia dell'albergo “Hotel Cristallo” (pur sostenendo che di essi si occupava “personalmente” ossia il titolare Controparte_1
delle due società e Parte_1 Controparte_1
.
[...]
Secondo gli ispettori al soddisfacimento di queste esigenze hanno partecipato, mettendo a disposizione delle società qui ricorrenti le proprie prestazioni di lavoro,
[...]
, e RO UN ON. Parte_2 Controparte_6 CP_7
Orbene, le società ricorrenti avrebbero potuto efficacemente contrastare questa ipotesi, allegando ed offrendo di provare quali persone, in luogo di quelle indicate dagli ispettori, avevano svolto i lavori di pulizia e sistemazione in genere necessari ai fini della riapertura invernale del ristorante “Sei Sottozero” e dell'albergo “Hotel Cristallo”.
Invece si sono limitati all'allegazione, già di per sé piuttosto inverosimile e comunque rimasta priva di riscontro probatorio, nonostante sia stata ammessa la relativa prova testimoniale (cap. 5 nel ricorso di e cap. 4 del ricorso Parte_1 [...]
di , secondo cui il titolare delle due aziende CP_1 Controparte_1
si sarebbe “occupato da solo” della “pulizia e sistemazione in vista Controparte_1
pagina 29 di 59 dell'apertura di dicembre” sia del ristorante “Sei Sottozero”, sia dell'albergo “Hotel
Cristallo”.
Essendo così ammessa dalle società ricorrenti che vi sia stata la necessità di svolgere lavori di “pulizia e sistemazione in vista dell'apertura di dicembre” sia del ristorante “Sei
Sottozero”, sia dell'albergo “Hotel Cristallo”, inconcludente risulta la deposizione del teste , il quale ha semplicemente negato di aver notato, nelle giornate in Testimone_3
cui è stato presente presso le due strutture turistiche (una decina di giorni nella seconda metà di novembre 2017), che “fossero in corso lavori di pulizia”.
c)
Nel contempo le circostanze individuate dagli ispettori non appaiono del tutto plausibili.
In primo luogo le dichiarazioni rese dai quattro lavoratori presentano qualche contraddizione:
e RO UN ON hanno riferito di aver Parte_2 CP_7
svolto lavori di pulizia e sistemazione dal 6 al 25 novembre 2017, dato che il giorno 26 novembre 2017 le due strutture sono state aperte al pubblico;
invece ha Controparte_6
dichiarato che essi hanno effettuato quei lavori dal 6 novembre al 1° dicembre 2017; inoltre e hanno riferito di aver svolto detti Parte_2 Controparte_6
lavori sia nel ristorante “Sei Sottozero”, sia nell'albergo “Hotel Cristallo”, mentre CP_7
e RO UN ON hanno dichiarato di averlo fatto solo nel ristorante “Sei
[...]
Sottozero”; infine e hanno riferito di aver in proposito Parte_2 Controparte_6
lavorato “otto ore al giorno con un'ora di pausa”, mentre e RO CP_7
UN ON hanno dichiarato di aver lavorato “dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa”.
In secondo luogo secondo gli ispettori quelle prestazioni di “pulizia e sistemazione in vista dell'apertura di dicembre” sia del ristorante “Sei Sottozero”, sia dell'albergo pagina 30 di 59 “Hotel Cristallo” (la cui necessità è stata ammessa, come si è già evidenziato, anche dalle parti ricorrenti) avrebbero richiesto tre (o quattro prestando fede a quanto dichiarato dalla sola settimane di lavoro, da parte di quattro persone, per un complessivo CP_6
numero ore di lavoro da un minimo di (35 ore x 3 settimane x 4 persone=) 420 ore prestando fede alle dichiarazioni di a un massimo di (35 ore x 4 Parte_2
settimane x 4 persone=) 560 ore prestando fede alle dichiarazioni di e Controparte_6
una media di (40 ore x 3 settimane x 4 persone=) di 480 ore prestando fede alle dichiarazioni di e RO UN ON. CP_7
Si tratta in ogni caso di un numero di ore di lavoro esagerato rispetto alla necessità di svolgere lavori di “pulizia e sistemazione in vista dell'apertura di dicembre” di un ristorante con modalità self service (quindi una struttura tendenzialmente meno complessa rispetto a un ristorante tradizionale) e di un albergo con circa 30 (come allegato dalla società ricorrente - 35 stanze Controparte_1
(come riferito dal teste-dichiarante . CP_7
d)
In definitiva appare convincente concludere che Parte_2 CP_6
e RO UN ON hanno effettivamente partecipato ai
[...] CP_7
lavori di “pulizia e sistemazione in vista dell'apertura di dicembre” 2017, sia del ristorante “Sei Sottozero”, sia dell'albergo “Hotel Cristallo” (la cui necessità è stata ammessa anche dalle società ricorrenti), ma lo hanno fatto per un tempo complessivo di una settimana, dal lunedì al venerdì, in epoca precedente all'apertura delle due strutture, avvenuta il 2 dicembre 2017 (come attestato dai registri dei corrispettivi sub doc. 12 fasc. ric. e sub doc. 15 fasc. ric. Parte_1 Controparte_1
per un numero di ore di lavoro svolte da ciascuno dei quattro
[...]
lavoratori pari a 35 e un numero di ore di lavoro complessivo pari a 140, di cui 70 da pagina 31 di 59 imputarsi alla società e 70 alla società Parte_1 [...]
, con riconduzione delle prestazioni svolte alle mansioni Controparte_1
di tuttofare di settimo livello CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo.
d) in ordine alle prestazioni afferenti a diverse da quelle sub c) Parte_2
Dalle indagini ispettive emerge che oltre a quanto considerato Parte_2
sub c), avrebbe lavorato:
a) nel periodo dal 2.12.2017 al 20.3.2018, svolgendo mansioni di tuttofare in cucina e in sala, presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società e Parte_1
osservando un orario, in luogo delle 18 ore settimanali registrate ossia: sei giorni alla settimana – riposo il giovedì – dalle 12 alle 15, di 56 ore settimanali ossia: sette giorni alla settimana (ad esclusione delle giornate del 23., 24. e 25.1.2018), con orario 14-
17,30 e 18,30-23 per 8 ore al giorno;
b) nel periodo dal 21.3. al 3.4.2018, svolgendo mansioni di tuttofare in cucina e in sala, presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società Parte_1
completamente in nero (ossia senza alcuna registrazione), e osservando un orario di
56 ore settimanali ossia: sette giorni alla settimana (ad esclusione delle giornate del
27. e 28.3.2018), con orario 14-17,30 e 18,30-23, per 8 ore al giorno;
c) nel periodo dal 2.12.2017 (in luogo dal 26.12.2017) al 3.4.2018, svolgendo mansioni di pulizia delle camere e saltuariamente lavanderia, presso l'albergo “Hotel Cristallo” gestito da e osservando Controparte_1
un orario, in luogo delle 18 ore settimanali registrate, di 35 ore settimanali ossia: sette pagina 32 di 59 giorni alla settimana (ad esclusione delle giornate del 23., 24. e 25.1.2018, nonché del
27. e 28.3.2018), con orario 7 – 12 per 5 ore al giorno. ad a)
In proposito si pone in primo luogo la questione se presso il ristorante “Sei Sottozero” la lavoratrice osservasse l'orario 12-15 o l'orario 14-17,30 e 18,30-23.
E' incontestato che presso il ristorante “Sei Sottozero” svolgeva Parte_2
mansioni di tuttofare in cucina e in sala, consistenti nel lavare i piatti (così Per_7
nelle dichiarazioni agli ispettori in data 1.9.2022) “dare una mano” (così
[...] [...]
nelle dichiarazioni all'ispettrice in data 20.11.2020), pulire i tavoli (così CP_8
nella deposizione dell'8.5.2025), sparecchiare i tavoli, portare i Testimone_4
vassoi al lavaggio e pulire i pavimenti (così nella deposizione Tes_2
dell'8.5.2025).
In ordine all'orario meridiano, per quanto riguarda l'inizio, appare maggiormente rispondente alla realtà collocarlo alle ore 12.
Infatti la circostanza trova riscontro nella deposizione di secondo cui Tes_2 [...]
cominciava a lavorare “dopo aver consumato il pasto” (il che avveniva Parte_2
dalle 11,30 alle 12, come riferito da nella sua deposizione); inoltre appare più Per_2
credibile che ella iniziasse subito a svolgere le sue mansioni, le quali erano utili se venivano prestate soprattutto durante l'orario di apertura del ristorante ossia, come riferito da nella sua deposizione, dalle 11 alle 15. Per_2
Del tutto difforme a verità, in quanto in contrasto con le allegazioni della stessa società ricorrente, è la deposizione di nella parte in cui afferma di non aver visto Per_2 [...]
“lavorare nelle ore successive al pasto presso il ristorante ”. Parte_2 Parte_1
Per quanto riguarda il termine dell'orario, non è plausibile collocarlo alle 15, atteso che, come ha riferito il teste il ristorante chiudeva alle 15 e, quindi, alcune mansioni Per_2 pagina 33 di 59 affidate a quali pulire i tavoli e i pavimenti, dovevano essere Pt_2 Parte_2
svolte necessariamente dopo le 15, almeno ancora per una mezz'ora, come ha sostanzialmente riferito la teste secondo cui “terminava Tes_2 Parte_2
anche lei intorno alle 15-15,30”; quindi la deposizione di è difforme a verità Per_2
anche laddove ha dichiarato che oltre le 15 “nessuno degli addetti alla cucina e alla sala del ristorante rimaneva al lavoro”.
e (ma non hanno riferito CP_7 Parte_2 Controparte_6
all'ispettrice che svolgeva anche la mansioni di “caricare i Parte_2
frigoriferi”, ma si tratta di una prestazione, anche perché svolta pure da e RO CP_7
UN ON, come dagli stessi riferito, che non giustifica un protrarsi dell'orario di lavoro oltre 15,30 (tanto più che ha dichiarato all'ispettore che CP_6 [...]
nelle ore meridiane lavorava per tre ore). Parte_2
Quindi nel periodo dal 2.12.2017 al 20.3.2018 ha lavorato presso Parte_2
il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società ricorrente dalle ore Parte_1
12 alle ore 15,30.
In ordine all'orario serale, soltanto ha riferito della presenza al lavoro di Controparte_6
Invece non hanno fatto menzione all'ispettrice di prestazioni Parte_2
eseguite alla sera da quest'ultima né (suo compagno) che ha parlato soltanto del CP_7
lavoro da lei svolto nel pomeriggio, né RO UN ON (suo figlio), il quale, nel descrivere lo svolgimento del lavoro in cucina alla sera, ha dichiarato che vi erano addetti, oltre al responsabile i tre aiuto cuochi e Inoltre Per_5 Tes_4 Per_4 Per_8
hanno escluso che abbia lavorato la sera presso il ristorante “Sei Parte_2
Sottozero” i testi e (quest'ultima, nonostante abbia svolto mansioni di Per_2 Tes_2
cameriera barista presso il ristorante “Sei Sottozero, ha dichiarato: “La sig.ra non Pt_2
l'ho mai vista lavorare la sera”. pagina 34 di 59 Quindi nel periodo dal 2.12.2017 al 20.3.2018 non ha lavorato Parte_2
presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società ricorrente Parte_1
dalle ore 18,30 alle 23.
In definitiva deve considerarsi accertato che nel periodo dal 2.12.2017 al 20.3.2018 ha lavorato presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla Parte_2
società ricorrente dalle ore 12 alle ore 15,30, per sei giorni alla Parte_1
settimana, fatto salvo quanto si dirà infra in tema di fruizione dei riposi settimanali.
a b)
In proposito si pone la questione se abbia svolto prestazioni di Parte_2
lavoro presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società nel Parte_1
periodo dal 21.3. al 3.4.2018.
La circostanza è stata riferita, oltre che dall'interessata, anche da e CP_6 CP_7
nonché da limitatamente fino al 25.3.2018. Parte_2 Persona_1
Piuttosto sospetta è l'“amnesia circostanziata” della teste la quale, pur avendo Tes_2
lavorato presso il ristorante “Sei Sottozero” fin “verso fine marzo – inizio aprile”, ha dichiarato: “Non ricordo quando la sig.ra ha terminato la stagione” (mentre poco Pt_2
prima aveva riferito con estrema precisione la data in cui l'aveva iniziata).
Soprattutto la società ricorrente ha completamente omesso di allegare quali modifiche organizzative avrebbe introdotto dopo il 20 marzo 2017 nell'organizzazione del lavoro del ristorante così da rendere superfluo l'apporto di lavoro da parte di Parte_2
.
[...]
D'altronde l'affermazione della teste secondo cui “dopo metà marzo il lavoro Tes_2
cala notevolmente”, non è conferente all'anno 2018, quando la festività della Pasqua cadeva il 1° aprile, circostanza la quale, anzi, rende inverosimile che la società
pagina 35 di 59 abbia rinunciato ad avvalersi delle prestazioni di Parte_1 Parte_2
proprio durante le festività pasquali.
[...]
Quindi nel periodo dal 21.3. al 3.4.2018 ha svolto prestazioni di Parte_2
lavoro in favore della società presso il ristorante “Sei Sottozero” da Parte_1
questa gestito, con le medesime modalità con cui l'ha fatto nel precedente periodo dal
2.12.2017 al 20.3.2018.
In definitiva deve considerarsi accertato che anche nel periodo dal 21.3.2017 al 2.4.2018 ha lavorato presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla Parte_2
società ricorrente dalle ore 12 alle ore 15,30, per sei giorni alla Parte_1
settimana, fatto salvo quanto si dirà infra in tema di fruizione dei riposi settimanali.
a c)
In proposito si pone in primo luogo la questione se abbia iniziato Parte_2
a lavorare presso l'“Hotel Cristallo” il giorno 2 dicembre 2017 o il successivo 26 dicembre.
E' preferibile la prima ipotesi alla luce delle dichiarazioni rese da (che, Testimone_5
avendo svolto mansioni di cameriera ai piani di mattina, risulta essere più attendibile perché maggiormente informata rispetto a che, come da lei stessa Tes_2
affermato, presso l' Hotel Cristallo ha lavorato alla reception e soltanto dalle 16-16,30 alle 18), la quale ha riferito che il giorno 15 dicembre 2017, quando ella ha iniziato a lavorare, con mansioni di cameriera ai piani, presso l' “Hotel Cristallo”,
[...]
e “erano già presenti al lavoro”. Parte_2 Controparte_6
In ordine al numero di ore lavorate assumono nuovamente rilievo le dichiarazioni di
[...]
la quale ha riferito che lavorava, in qualità di Tes_5 Parte_2
cameriera ai piani, presso l'“Hotel Cristallo” per quattro ore al giorno.
pagina 36 di 59 In definitiva deve considerarsi accertato che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, ha svolto mansioni di cameriera ai piani presso l'albergo “Hotel Parte_2
Cristallo” gestito da Controparte_1 Controparte_1
osservando un orario di 4 ore al giorno per sei giorni in settimana, fatto salvo quanto si dirà immediatamente infra.
In ordine ai riposi settimanali – se è vero che della mancata fruizione, da parte sua, ha riferito soltanto la lavoratrice interessata con dichiarazione, Parte_2
quindi, priva di valore testimoniale e, perciò, probatorio – tuttavia la stessa società ricorrente ha ammesso che “per le… esigenze tipiche del settore” (ossia “il lavoro non è
costante tutto il giorno e tutti i giorni allo stesso modo specialmente in una località sciistica dove la clientela varia a seconda del periodo e delle condizioni meteo”) è accaduto che “i lavoratori non hanno potuto usufruire del riposo settimanale” (quindi palesemente difforme alla verità è la dichiarazione della teste secondo cui “la Tes_2
sig.ra fruiva sempre del riposo settimanale”). Pt_2
La società ricorrente allega che, nel caso di mancata fruizione del riposo settimanale, “è
stato recuperato nelle modalità di cui all'art. 129 co.1 CCNL Turismo – Pubblici esercizi, il quale prevede: “qualora il riposo settimanale sia fruito ad intervalli più lunghi di una
settimana, la durata complessiva di esso ogni quattordici giorni deve corrispondere a non
meno di ventiquattro ore consecutive per ogni sei giornate effettivamente lavorate, da cumulare con le ore di riposo giornaliero”.
In disparte che nel contratto qui applicabile (CCNL del 2010) la norma invocata è contenuta nell'art. 125 – i recuperi dei riposi settimanali con le modalità consentite dall'autonomia collettiva avrebbero dovuto trovare riscontro nelle annotazioni effettuate nel libro unico del lavoro, alla luce del disposto ex art. 39 co. 2, secondo periodo D.L.
25.6.2008, n. 112 conv. in L. 6.8.2018, n. 133, secondo cui: “Il libro unico del lavoro pagina 37 di 59 deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché
l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi”. Tuttavia la società ricorrente nulla ha allegato e documentato in proposito (appare evidente l'estraneità al tema dei quattro giorni di
“permesso non retribuito” in data 8, 9, 15 e 17 gennaio 2018, di cui al doc. 17 fasc. ric., che peraltro non risultano nel prospetto paga relativo al gennaio 2018 sub doc. 16 fasc. ric.), pur dovendo considerare che la stessa lavoratrice ha dichiarato di aver usufruito di riposi nelle giornate del 23, 24 e 25 gennaio 2018, nonché del 27 e 28 marzo 2018.
In considerazione delle posizioni assunte dalle parti e delle circostanze del caso concreto, le quali inducono a ritenere che in almeno due terzi della stagione invernale le esigenze produttive delle strutture turistiche impongono di non poter fruire del riposo settimanale,
è verosimile che nel periodo 2.12.2017 – 3.4.2018 non lo abbia Parte_2
fatto in dieci settimane.
e) in ordine alle prestazioni afferenti a diverse da quelle sub c) Controparte_6
Dalle indagini ispettive emerge che oltre a quanto considerato sub c), Controparte_6
avrebbe lavorato:
a) nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, svolgendo mansioni di cameriera presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società e osservando un Parte_1
orario, in luogo delle 18 ore settimanali registrate in relazione al periodo 2.-
25.12.2017 ossia: sei giorni alla settimana – riposo il mercoledì – dalle 12 alle 15, e delle 40 ore settimanali registrate in relazione al periodo 26.12.2017-3.4.2018), di 63
pagina 38 di 59 ore settimanali ossia: sette giorni alla settimana con orario 11-17 e 18,30-23 con pause complessivamente di un'ora e mezza per 9 ore al giorno;
b) dal 2.12.2017 al 3.4.2018, svolgendo mansioni di cameriera ai piani (pulizia delle camere) presso l'albergo “Hotel Cristallo” gestito dalla società
[...]
completamente in nero (ossia senza Controparte_1
alcuna registrazione), e osservando un orario di 28 ore settimanali ossia: sette giorni alla settimana, con orario 7 – 11 per 4 ore al giorno. ad a)
In proposito si pone in primo luogo la questione se nel periodo dal 2. al 25.12.2017
osservasse, presso il ristorante “Sei Sottozero”, l'orario 12-15 o l'orario Controparte_6
11-17 e 18,30-23.
Alla luce delle deposizioni di e nonché delle dichiarazioni di e Per_2 Tes_2 CP_7
RO UN ON (oltre che della lavoratrice interessata) svolgeva presso il CP_6
ristorante “Sei Sottozero” varie mansioni, quali “addetta al self service… stando sia al bar, sia al banco delle pietanze” (così , “sparecchiare i tavoli, portare i vassoi al Per_2
lavaggio, pulire il pavimento” (così , “riordino della sala” e “soprattutto… Tes_2
somministrazione dei pasti” (così , “cameriera” (così RO UN ON). CP_7
In ordine all'orario meridiano, per quanto riguarda l'inizio, appare maggiormente rispondente alla realtà collocarlo alle ore 11.
Infatti la circostanza trova riscontro nella deposizione del teste il quale ha Per_2
riferito: “Quando io iniziavo il lavoro alle 11,00, ho notato qualche volta che anche la era presente al lavoro;
ricordo che puliva la sala”. CP_6
È vero che la teste ha dichiarato che cominciava a lavorare Tes_2 Controparte_6
“dopo aver consumato il pasto” (il che avveniva dalle 11,30 alle 12, come riferito lo pagina 39 di 59 stesso , ma il carattere maggiormente circostanziato della deposizione di Per_2 Per_2
la rende preferibile. dalle 11,30 alle 12 consumava il pranzo assieme ai suoi colleghi di Controparte_6
lavoro.
Per quanto riguarda il termine dell'orario meridiano, non è plausibile collocarlo alle 15, atteso che, come ha riferito il teste il ristorante chiudeva alle 15 e, quindi, alcune Per_2
mansioni affidate a , quali pulire i tavoli e i pavimenti, dovevano essere Controparte_6
svolte necessariamente dopo le 15, almeno ancora per una mezz'ora, come ha sostanzialmente riferito la teste secondo cui “terminava Tes_2 Parte_2
anche lei intorno alle 15-15,30”.
e (ma non la lavoratrice interessata) hanno riferito CP_7 Parte_2
all'ispettrice che svolgeva anche la mansioni di “caricare i frigoriferi”, Controparte_6
ma si tratta di una prestazione, anche perché svolta pure da e RO UN CP_7
ON, come dagli stessi riferito, che non giustifica un protrarsi dell'orario di lavoro oltre le
15,30.
In ordine all'orario serale, la presenza al lavoro di fin dal 2.12.2017 Controparte_6
trova riscontro nelle dichiarazioni di la quale ha riferito che Testimone_6 CP_6
lavorava “per cena aiutava per 2 ore in sala”. Inoltre il teste allorquando ha Per_2
dichiarato di aver visto “qualche volta” lavorare al ristorante nelle ore serali, non CP_6
ha distinto tra prima e dopo Natale;
lo stesso ha fatto la teste quando ha Tes_2
dichiarato che ha lavorato “nei fine settimana”. CP_6
Per quanto riguarda l'ora di inizio dell'orario serale, le 18,30 indicate dagli ispettori trovano conferma nella deposizione di secondo cui, quando lavorava la Tes_2 CP_6
sera, iniziava alle 18,30.
pagina 40 di 59 Quanto all'ora finale, è verosimile collocarla alle 21,30, in considerazione che, come ha riferito il teste il ristorante chiudeva alle 20,30, in ragione delle mansioni prestate Per_2
da (cameriera e riordino della sala del ristorante, ma alla sera non addetta al bar e CP_6
alla sua chiusura, compiti che erano svolti da RO UN ON, come da lui stesso dichiarato). Per questa ragione la dichiarazione di secondo cui alla sera Testimone_6
lavorava “per 2 ore in sala” non appare persuasiva, anche considerando che la CP_6
dichiarante non lavorava presso il ristorante “Sei Sottozero”, dato che svolgeva mansioni di cameriera ai piani presso l'“Hotel Cristallo”.
In ordine al periodo dal 26.12.2017 al 3.4.2018, si è già statuito che, alla luce dell'istruttoria svolta, le modalità, con cui ha eseguito le proprie prestazioni di CP_6
lavoro presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società sono Parte_1
sempre state simili.
Quindi, quanto accertato in riferimento al periodo 2.-25.12.2017 può essere esteso anche al periodo successivo, dal 26.12.2017 al 3.4.2018.
Risultano minori le difformità con il LUL della società in quanto, Parte_1
come già evidenziato, dai doc. 5 fasc. ric. e dai prospetti paga sub doc. 19 fasc. ric. emerge che dal 26.12.2017 al 3.4.2018 tra e la società Controparte_6 Parte_1
intercorreva un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, corrispondente a 40
[...]
ore settimanali (e non più a tempo parziale di 18 ore, come nel periodo 2.-25.12.2017).
In definitiva può considerarsi accertato che anche nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018 ha lavorato presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società Controparte_6
ricorrente dalle ore 11 alle ore 15,30, con pausa pranzo dalle 11,30 Parte_1
alle 12, e dalle 18,30 alle 21,30, per sei giorni alla settimana, fatto salvo quanto si dirà infra in ordine ai riposi settimanali.
pagina 41 di 59 a b)
In proposito si pone la questione se abbia svolto prestazioni di lavoro Controparte_6
presso l'albergo “Hotel Cristallo”, gestito dalla società
[...]
nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018. Controparte_1
La circostanza è stata riferita, oltre che dall'interessata, anche da e CP_6 CP_7
nonché da il quale ha dichiarato all'ispettrice: “Ricordo Parte_2 Per_2
Test anche mi ricordo che faceva la cameriera ai piani”, e da Controparte_6
[...]
, la quale ha dichiarato all'ispettore che il giorno 15 dicembre 2017, quando ella ha Tes_5
iniziato a lavorare, con mansioni di cameriera ai piani, presso l' “Hotel Cristallo”,
e “erano già presenti al lavoro”. Parte_2 Controparte_6
Quindi è difforme a verità la deposizione di laddove ha dichiarato: “Per quanto Tes_2
mi consta la non ha mai lavorato all'albergo ”. CP_6 CP_1
La società ricorrente deduce (pag. 12 dell'atto introduttivo) che “durante il periodo di maggiore attività dell'Hotel Cristallo, nei mesi di dicembre e gennaio, nel periodo di cui si discute la società Ricorrente usufruiva delle prestazioni lavorative della Sig.ra Per_7
, quale cameriera ai piani, nonché del lavoro di e
[...] Persona_9 Parte_2
, quali dipendenti tuttofare;
inoltre lo stesso titolare, ove
[...] Controparte_1
necessitato dalla intensa affluenza di ospiti, coadiuvava i dipendenti occupandosi personalmente delle varie mansioni;
pertanto non vi era alcuna esigenza di impiegare altri dipendenti”.
Si tratta di assunti che non solo smentiscono, ma avvalorano l'ipotesi che CP_6
abbia svolto prestazioni di lavoro subordinato quale cameriera ai piani dal
[...]
2.12.2017 al 3.4.2018.
Parte ricorrente allega che quelle mansioni erano svolte da , ma trascura di Persona_7
considerare che, come riferito da quest'ultima agli ispettori del lavoro in data 1.9.2022 pagina 42 di 59 (doc. 13 fasc. conv.), ella ha lavorato presso l'“Hotel Cristallo” dal 15.12.2017 al
3.1.2018 (quando ha dovuto rientrare in madrepatria per ragioni familiari).
Inoltre trascura, altresì, che, come emerge dal doc. 18 da essa stessa prodotto, il suo rapporto di lavoro con è durato soltanto dal 23.12.2023 al 14.1.2024. Persona_9
Quindi, seguendo la prospettazione della società ricorrente, a partire dal 15.1.2014 presso un albergo di almeno 30 camere, quale l' “Hotel Cristallo”, sarebbe stata presente soltanto una cameriera ai piani a tempo parziale per quattro ore al giorno ( Parte_2
), il che rappresenta una circostanza del tutto inverosimile (mentre davvero
[...]
paradossale appare l'assunto di parte ricorrente secondo cui il titolare delle aziende di ristorazione e alberghiera, se necessario, avrebbe svolto personalmente mansioni di cameriere ai piani).
Di contro, atteso che nel mese di dicembre 2017 presso l'“Hotel Cristallo” lavoravano tre cameriere ai piani ( e , cui nel Parte_2 Persona_7 Controparte_6
periodo natalizio se ne aggiunse una quarta ( ), è del tutto verosimile che a Persona_9
partire dal 15.1.2018 siano state presenti almeno due cameriere ai piani, per di più a tempo parziale, quali e Parte_2 Controparte_6
In ordine al numero di ore lavorate assumono nuovamente rilievo le dichiarazioni di
[...]
la quale ha riferito che lavorava, in qualità di cameriera ai Tes_5 Controparte_6
piani, presso l'“Hotel Cristallo” per quattro ore al giorno, in riferimento al mese di dicembre 2017, ma che, almeno in proposito, può ritenersi rappresentativo anche di quanto accaduto nei mesi successivi.
In definitiva deve considerarsi accertato che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, ha svolto mansioni di cameriera ai piani presso l'albergo “Hotel Controparte_6
Cristallo” gestito da Controparte_1
pagina 43 di 59 osservando un orario di quattro ore al giorno per sei giorni in settimana, salvo quanto si dirà immediatamente infra.
In ordine ai riposi settimanali – se è vero che della mancata fruizione, da parte sua, ha riferito soltanto la lavoratrice interessata con dichiarazione, quindi, Controparte_6
priva di valore testimoniale e, perciò, probatorio – tuttavia la stessa società ricorrente ha ammesso che “per le… esigenze tipiche del settore” (ossia “il lavoro non è costante tutto il giorno e tutti i giorni allo stesso modo specialmente in una località sciistica dove la clientela varia a seconda del periodo e delle condizioni meteo”) è accaduto che “i lavoratori non hanno potuto usufruire del riposo settimanale” (quindi palesemente difforme alla verità è la dichiarazione della teste secondo cui “la sig.ra Tes_2 CP_6
fruiva sempre del riposo settimanale”).
La società ricorrente allega che, nel caso di mancata fruizione del riposo settimanale, “è
stato recuperato nelle modalità di cui all'art. 129 co.1 CCNL Turismo – Pubblici esercizi, il quale prevede: “qualora il riposo settimanale sia fruito ad intervalli più lunghi di una
settimana, la durata complessiva di esso ogni quattordici giorni deve corrispondere a non
meno di ventiquattro ore consecutive per ogni sei giornate effettivamente lavorate, da cumulare con le ore di riposo giornaliero”.
In disparte che nel contratto qui applicabile (CCNL del 2010) la norma invocata è contenuta nell'art. 125 – i recuperi dei riposi settimanali con le modalità consentite dall'autonomia collettiva avrebbero dovuto trovare riscontro nelle annotazioni effettuate nel libro unico del lavoro, alla luce del già citato art. 39 co. 2, secondo periodo D.L.
112/2008, secondo cui: “Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi”. Tuttavia la pagina 44 di 59 società ricorrente nulla ha allegato e documentato in proposito (appare evidente l'estraneità al tema dei quattro giorni di “permesso non retribuito” il 27, 28, 29 e 30 gennaio 2018, di cui al doc. 18 fasc. ric., che peraltro non risultano nel prospetto paga relativo al gennaio 2018 sub doc. 19 fasc. ric.).
In considerazione delle posizioni assunte dalle parti e delle circostanze del caso concreto, le quali inducono a ritenere che in almeno due terzi della stagione invernale le esigenze produttive delle strutture turistiche impongono di non poter fruire del riposo settimanale,
è verosimile che nel periodo 2.12.2017 – 3.4.2018 non lo abbia fatto in Controparte_6
dieci settimane.
f) in ordine alle prestazioni afferenti a diverse da quelle sub c) CP_7
Dalle indagini ispettive emerge che , oltre a quanto considerato sub c), CP_7
avrebbe lavorato: nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, svolgendo mansioni di tuttofare (presso la cucina, sistemazione sala e panche all'esterno, spalare neve), presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società e osservando un orario, in luogo delle 18 ore Parte_1
settimanali registrate in relazione al periodo 2.-31.12.2017: ossia sei giorni alla settimana
– riposo il venerdì – dalle 12 alle 15, e delle 40 ore settimanali registrate in relazione al periodo 6.1.-3.4.2018 di 87,5 ore settimanali ossia: sette giorni alla settimana, per 12,5 ore al giorno.
Nel proprio atto introduttivo la società ricorrente ha allegato che in Parte_1
costanza del rapporto di lavoro a tempo pieno lavorava dalle 10,00 alle 14,00 e CP_7
dalle 18,30 alle 21,00 per sei giorni alla settimana.
In proposito si pongono le questioni: pagina 45 di 59 ➢ se nel periodo dal 2.12.2017 al 5.1.2018 , presso il ristorante “Sei CP_7
Sottozero”, osservasse l'orario 12-15 dal lunedì al venerdì o lavorasse 12 ore e mezza al giorno per sette giorni in settimana;
➢ se nel periodo dal 6.1. al 3.4.2018 lo stesso , sempre presso il CP_7
ristorante “Sei Sottozero”, osservasse l'orario dalle 10,00 alle 14,00 e dalle 18,30 alle
21,00 per sei giorni alla settimana o lavorasse 12 ore e mezza al giorno per sette giorni in settimana.
Nelle dichiarazioni da lui rese all'ispettrice ha affermato che egli lavorava dalle 7 CP_7
alle 23 con una pausa di un'ora al giorno, svolgendo mansioni nel ristorante “Sei
Sottozero” quali: “stare in cucina”, sistemare la sala il pomeriggio, sistemare le panche all'esterno, spalare la merce, sistemare la merce nei frigoriferi;
inoltre nell' “Hotel
Cristallo” cambiava qualche lampadina.
La sola ha confermato questo orario nelle dichiarazioni rese all'ispettrice. CP_6
L'aiuto cuoco ha dichiarato all'ispettrice che “era tuttofare, veniva in Per_2 CP_7
cucina alle 9 e poi sistemava le panche all'esterno, poi so che dava una mano dove c'era bisogno”; inoltre nella sua deposizione ha riferito: “Ho conosciuto , era CP_7
una sorte di tutto fare;
l'ho visto lavorare al ristorante , dando una mano al Parte_1
lavapiatti o aggiustando qualcosa. Mi è capitato di vederlo sia la mattina che il pomeriggio;
mi riferisco alle ore in cui io ero presente al lavoro…. L'ho visto anche lavorare la sera dando una mano al lavapiatti durante l'intera stagione invernale 2017-
2018”.
La teste riferendosi a , ha dichiarato: “Svolgeva mansioni di Tes_2 CP_7
lavapiatti nel ristorante e talvolta effettuava prestazioni quali sgombero neve e movimentazione sacchi immondizie. Le mansioni di lavapiatti le svolgeva solo a pranzo.
Iniziava il lavoro dopo aver consumato il pranzo e terminava alle 15,00-15,30. Non l'ho pagina 46 di 59 visto lavorare di sera. Per quanto mi consta, ha sempre lavorato con la medesima intensità nei termini che ho descritto prima.” ha riferito all'ispettrice che “il marito” di colei che faceva le pulizie delle stanze CP_8
poi dava una mano in cucina (evidentemente “era in cucina”. Parte_2
Da queste fonti di prova emerge, in primo luogo, che l'impegno lavorativo di è CP_7
sempre stato il medesimo nel corso dell'intero rapporto di lavoro con la società ricorrente;
in particolare non ha conosciuto sostanziali modifiche a far data dall'1.1.2018; in proposito la teste ha affermato esplicitamente che ha lavorato “con la Tes_2 CP_7
medesima intensità” durante lo svolgimento del suo rapporto.
A decorrere dal 6.1.2018 soltanto risultano minori le difformità con il LUL della società in quanto, come già evidenziato, dai doc. 6 fasc. ric. e dai prospetti Parte_1
paga sub doc. 20 fasc. ric. emerge che dal 6.1. al 3.4.2018 tra e la società CP_7
intercorreva un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, Parte_1
corrispondente a 40 ore settimanali (e non più a tempo parziale di 18 ore, come nel periodo 2.-31.12.2017).
In ordine all'orario meridiano, per quanto riguarda l'inizio, appare maggiormente rispondente alla realtà collocarlo alle ore 9. Infatti così ha riferito l'aiuto cuoco Per_2
Inoltre nessuna delle mansioni che svolgeva gli imponevano di iniziare alle 7 di CP_7
mattina (fa eccezione quella di spalare la neve caduta nella notte precedente, ma si tratta di un evento saltuario).
Per quanto riguarda l'ora finale dell'orario meridiano – in considerazione che successivamente alla pausa pranzo dalle 11,30 alle 12 (fruita assieme ai colleghi di lavoro) egli lavorava in cucina lavando i piatti e nella sala ristorante provvedendo alla sua sistemazione – deve essere individuata nelle 15,30, ossia nella medesima ora in cui si
è accertato terminavano e svolgendo le Parte_2 Controparte_6 pagina 47 di 59 medesime mansioni;
ne è una conferma la deposizione di laddove ha dichiarato Tes_2
che “terminava alle 15,00-15,30”. Parte_3
ha dichiarato che egli provvedeva anche a sistemare la merce nei frigoriferi;
la CP_7
circostanza è stata confermata da RO UN ON, ma si tratta di una prestazione – anche considerando che veniva svolta pure da e da RO UN ON (come CP_6
dichiarato da costoro) e poteva essere eseguita dallo stesso anche nel corso della CP_7
mattinata – che non giustifica un protrarsi dell'orario di lavoro oltre le 15,30.
È del tutto verosimile che lavorasse anche la sera;
lo ha ammesso la stessa società CP_7
ricorrente, la quale ha indicato anche l'orario 18,30-21,00; quindi risulta irrilevante la deposizione di laddove ha dichiarato, riferendosi a “Non l'ho visto Tes_2 CP_7
lavorare di sera”. È vero che l'ammissione della società ricorrente si riferisce al periodo
1.1.-3.4.2018, ma il teste ha dichiarato, sempre riferendosi a “'ho visto Per_2 CP_7
lavorare la sera, dando una mano al lavapiatti, durante l'intera stagione invernale 2017-
2018”.
Per quanto riguarda l'ora di inizio dell'orario serale, è verosimile collocarla alle 18,30; infatti quell'ora appare in armonia con la mansione di lavapiatti affidata a in CP_7
considerazione che, come ha riferito il teste il ristorante alla sera apriva al Per_2
pubblico proprio alle 18,30.
Quanto all'ora finale, è verosimile collocarla alle 21,30, in considerazione che, come ha riferito il teste il ristorante chiudeva alle 20,30 e in ragione delle mansioni di Per_2
lavapiatti e di sistemazione sala affidate a CP_7
In definitiva, deve considerarsi accertato che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018 CP_7
ha lavorato presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società ricorrente
[...]
dalle ore 9 alle ore 15,30, con pausa pranzo dalle 11,30 alle 12, e Parte_1
pagina 48 di 59 dalle 18,30 alle 21,30 per sei giorni alla settimana, fatto salvo quanto si dirà immediatamente infra.
In ordine ai riposi settimanali – se è vero che della mancata fruizione, da parte sua, ha riferito soltanto il lavoratore interessato con dichiarazione, quindi, priva di Parte_3
valore testimoniale e, perciò, probatorio – tuttavia la stessa società ricorrente ha ammesso che “per le… esigenze tipiche del settore” (ossia “il lavoro non è costante tutto il giorno e tutti i giorni allo stesso modo specialmente in una località sciistica dove la clientela varia a seconda del periodo e delle condizioni meteo”) è accaduto che “i lavoratori non hanno potuto usufruire del riposo settimanale” (quindi palesemente difforme alla verità
è la dichiarazione della teste secondo cui “anche godeva della giornata Tes_2 CP_7
di riposo settimanale”).
La società ricorrente allega che, nel caso di mancata fruizione del riposo settimanale, “è
stato recuperato nelle modalità di cui all'art. 129 co.1 CCNL Turismo – Pubblici esercizi, il quale prevede: “qualora il riposo settimanale sia fruito ad intervalli più lunghi di una
settimana, la durata complessiva di esso ogni quattordici giorni deve corrispondere a non
meno di ventiquattro ore consecutive per ogni sei giornate effettivamente lavorate, da cumulare con le ore di riposo giornaliero”.
In disparte che nel contratto qui applicabile (CCNL del 2010) la norma invocata è contenuta nell'art. 125 – i recuperi dei riposi settimanali con le modalità consentite dall'autonomia collettiva avrebbero dovuto trovare riscontro nelle annotazioni effettuate nel libro unico del lavoro, alla luce del già citato art. 39 co. 2, secondo periodo D.L.
112/2008, secondo cui: “Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi”. Tuttavia la pagina 49 di 59 società ricorrente nulla ha allegato e documentato in proposito (appare evidente l'estraneità al tema dei tre giorni di “permesso non retribuito” il 16, 17 e 18 gennaio
2018, di cui al doc. 20 fasc. ric., che peraltro non risultano nel prospetto paga relativo al gennaio 2018 sub doc. 21 fasc. ric.).
In considerazione delle posizioni assunte dalle parti e delle circostanze del caso concreto, le quali inducono a ritenere che in almeno due terzi della stagione invernale le esigenze produttive delle strutture turistiche impongono di non poter fruire del riposo settimanale,
è verosimile che nel periodo 2.12.2017 – 3.4.2018 non lo abbia fatto in dieci Parte_3
settimane.
g) in ordine alle prestazioni afferenti a RO UN ON diverse da quelle sub c)
Dalle indagini ispettive emerge che RO UN ON, oltre a quanto considerato sub
c), avrebbe lavorato:
a) nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, svolgendo mansioni di barista e cameriere di quinto livello, presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società Parte_1
e osservando un orario, in luogo delle 18 ore settimanali registrate in relazione
[...]
al periodo 2.-25.12.2017 ossia: sei giorni alla settimana – riposo il martedì – dalle
12,00 alle 15,00, e delle 40 ore settimanali registrate in relazione al periodo
26.12.2017-3.4.2018, 91 ore settimanali ossia: sette giorni alla settimana (salvo un giorno di riposo al mese, oltre a 3-4 giorni di assenza per malattia), per 13 ore al giorno;
b) nel periodo dal 13.12.2018 al 15.2.2019, svolgendo mansioni di cameriere barista di quinto livello, presso il ristorante “Sei Sottozero” gestito dalla società Parte_1
e osservando un orario, in luogo delle 24 ore settimanali registrate: ossia sei
[...] pagina 50 di 59 giorni alla settimana – riposo il martedì – dalle 11,30 alle 15,30, a tempo pieno, ossia
40 ore settimanali. ad a)
In proposito si pongono le questioni:
➢ se nel periodo dal 2. al 25.12.2017 RO UN ON, presso il ristorante “Sei
Sottozero”, osservasse l'orario 12-15 dal lunedì al venerdì o lavorasse 13 ore al giorno per sette giorni in settimana;
➢ se nel periodo dal 26.12.2017 al 3.4.2018 lo stesso RO UN ON, sempre presso il ristorante “Sei Sottozero”, osservasse l'orario dalle 10,00 alle 14,00 e dalle
18,30 alle 21,00 per sei giorni alla settimana o lavorasse 13 ore al giorno per sette giorni in settimana.
È incontestato che presso il ristorante “Sei Sottozero” RO UN ON svolgeva mansioni di barista e cameriere.
In ordine all'orario, l'aiuto cuoco ha dichiarato all'ispettrice: “ON io lo chiamavo Per_2
. era barista e veniva dalle 8 fino alle 12, tornava alle 16,00 circa fino alle Pt_4 Pt_4
20,30 o 21.”
In totale contrasto con questa dichiarazione, ha riferito nel corso della sua Per_2
deposizione all'udienza dell'8.5.2025: “Il bar aveva gli stessi orari di apertura del ristorante, ossia dalle 11,00 alle 15,00 e dalle 18,30 alle 20,30 - 21,00. ON lavorava in orari corrispondenti agli orari di apertura del bar”.
In ordine all'ora di inizio dell'orario mattutino-meridiano appare ben più veridica l'indicazione riferita da all'ispettrice. Infatti sostenere che RO UN ON Per_2
lavorasse negli orari corrispondenti a quelli di apertura del bar rende incomprensibile chi svolgesse le attività propedeutiche che la gestione di un bar comporta (quali i rifornimenti, di cui, infatti, RO UN ON afferma di essersi occupato). Per la pagina 51 di 59 stessa ragione non appare verosimile la pressoché identica dichiarazione resa dalla teste secondo cui RO UN ON iniziava alle ore 11, tanto più che la teste, la Tes_2
quale svolgeva anch'essa le mansioni di barista-cameriera, ha affermato che ella iniziava il lavoro alle 11.
In ordine all'ora finale dell'orario mattutino-meridiano, la teste ha riferito che Tes_2
RO UN ON terminava il servizio alle 15-15,30; appare maggiormente veridica l'ora delle 15,30, atteso che il barista deve impiegare un po' di tempo per svolgere le attività di riordino che si rendono necessarie dopo la chiusura.
Come riferito da anche RO UN ON consumava il pranzo con i Per_2
colleghi di lavoro dalle 11,30 alle 12.
In ordine all'ora di inizio dell'orario pomeridiano-serale, ha dichiarato Per_2
all'ispettrice che RO UN ON prendeva servizio alle ore 16,00. Per le medesime ragioni svolte a proposito dell'ora di inizio dell'orario mattutino, questa indicazione appare preferibile rispetto a quella (ore 18,30) data dallo stesso e da Per_2
nelle rispettive deposizioni. Tes_2
Come riferito da anche RO UN ON consumava la cena con i colleghi Per_2
di lavoro dalle 18,00 alle 18,30.
In ordine all'ora finale dell'orario pomeridiano-serale, ha dichiarato all'ispettrice Per_2
che RO UN ON terminava il servizio alle 20,30-21. In considerazione che alla sera i clienti già presenti all'interno del locale all'ora di chiusura tendono a rimanervi più
a lungo e in ragione della necessità, da parte del barista, di svolgere delle attività accessorie, è verosimile che RO UN ON non cessare di lavorare prima delle
22.
Soltanto la teste ha riferito che prima delle feste natalizie del 2017 RO Tes_2
UN ON lavorava o a mezzogiorno o la sera. Tuttavia questa circostanza contrasta pagina 52 di 59 palesemente con quanto dichiarato da all'ispettrice e confermato anche in sede Per_2
testimoniale. La versione data da appare ben più plausibile in considerazione che Per_2
la teste ha dichiarato che ella, pur svolgendo le mansioni di barista cameriera, Tes_2
non lavorava di sera. Quindi, se non lo avesse fatto RO UN ON, il ristorante sarebbe rimasto senza barista, il che costituisce una conclusione palesemente paradossale.
D'altronde nessun chiarimento in proposito è possibile evincersi dalle allegazioni di parte ricorrente Parte_1
A decorrere dal 26.12.2017 risultano soltanto minori le difformità con il LUL della società in quanto, come già evidenziato, dai doc. 7 fasc. ric. e dai Parte_1
prospetti paga sub doc. 22 fasc. ric. emerge che dal 26.12. al 3.4.2018 tra RO
UN ON e la società intercorreva un rapporto di lavoro Parte_1
subordinato a tempo pieno, corrispondente a 40 ore settimanali (e non più a tempo parziale di 18 ore, come nel periodo 2.-26.12.2017).
In definitiva, deve considerarsi accertato che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018
RO UN ON ha lavorato presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società ricorrente dalle ore 8 alle ore 15,30, con pausa pranzo dalle Parte_1
11,30 alle 12, e dalle 16,00 alle 22,30, con pausa cena dalle 18,00 alle 18,30, per sei giorni alla settimana, fatto salvo quanto si dirà immediatamente infra.
In ordine ai riposi settimanali – se è vero che della mancata fruizione, da parte sua, ha riferito soltanto il lavoratore interessato RO UN ON con dichiarazione, quindi, priva di valore testimoniale e, perciò, probatorio – tuttavia la stessa società ricorrente ha ammesso che “per le… esigenze tipiche del settore” (ossia “il lavoro non è
costante tutto il giorno e tutti i giorni allo stesso modo specialmente in una località sciistica dove la clientela varia a seconda del periodo e delle condizioni meteo”) è accaduto che “i lavoratori non hanno potuto usufruire del riposo settimanale” (quindi pagina 53 di 59 palesemente difforme alla verità è la dichiarazione della teste secondo cui Tes_2
“anche ON fruiva regolarmente del riposo settimanale”).
La società ricorrente allega che, nel caso di mancata fruizione del riposo settimanale, “è
stato recuperato nelle modalità di cui all'art. 129 co.1 CCNL Turismo – Pubblici esercizi, il quale prevede: “qualora il riposo settimanale sia fruito ad intervalli più lunghi di una
settimana, la durata complessiva di esso ogni quattordici giorni deve corrispondere a non
meno di ventiquattro ore consecutive per ogni sei giornate effettivamente lavorate, da cumulare con le ore di riposo giornaliero”.
In disparte che nel contratto qui applicabile (CCNL del 2010) la norma invocata è contenuta nell'art. 125 – i recuperi dei riposi settimanali con le modalità consentite dall'autonomia collettiva avrebbero dovuto trovare riscontro nelle annotazioni effettuate nel libro unico del lavoro, alla luce del già citato art. 39 co. 2, secondo periodo D.L.
112/2008, secondo cui: “Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi”. Tuttavia la società ricorrente nulla ha allegato e documentato in proposito
In considerazione delle posizioni assunte dalle parti e delle circostanze del caso concreto, le quali inducono a ritenere che in almeno due terzi della stagione invernale le esigenze produttive delle strutture turistiche impongono di non poter fruire del riposo settimanale,
è verosimile che nel periodo 2.12.2017 – 3.4.2018 RO UN ON non lo abbia fatto in dieci settimane.
pagina 54 di 59 a b)
In proposito si pone la questione se nel periodo dal 13.12 2018 al 15.2.2019 RO
UN ON, presso il ristorante “Sei Sottozero”, osservasse l'orario 12-15 dal lunedì al venerdì o lavorasse 40 ore alla settimana.
Anche in relazione a questa stagione sono emersi tra le fonti di prova gli stessi contrasti evidenziati sub a) in ordine alla stagione precedente.
Comunque dalle dichiarazioni e deposizioni assunte emerge concordemente che nell'azienda della società non vi sono stati mutamenti Parte_1
nell'organizzazione delle mansioni di barista-cameriere.
Quindi quanto statuito sub a) e le ragioni addotte a sostegno valgono anche per la stagione successiva ossia per il periodo dal 13.12.2018 al 15.2.2019.
In definitiva, deve considerarsi accertato che nel periodo dal 13.12.2081 al 15.2.2019
RO UN ON ha lavorato presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società ricorrente quanto meno per 40 ore alla settimana. Parte_1
* * *
Si rende necessaria, al fine di determinare le somme eventualmente dovute dalle società opponenti in virtù degli accertamenti contenuti in questa sentenza, una consulenza tecnica, che sarà disposta qualora le parti non concordassero in ordine al quantum (salvi restando i contrasti in ordine all'an).
L' dovrà a tal fine considerare che la società ha già CP_2 Parte_1
assoggettato a contribuzione gli importi inseriti, a titolo di “competenze arretrate”, nei prospetti paga afferenti ai lavoratori (per € 1.250,00), Parte_2 CP_6
(per € 1.252,00), (per € 1.620,00) e RO UN ON (per €
[...] Parte_3
1.266,00) e relativi al mese di febbraio 2018 (rispettivamente doc. 16, 19, 21 e 22 fasc. ric.). pagina 55 di 59 Per il proseguimento del processo si emette ordinanza ex art. 279 co.1 n. 4 cod.proc.civ..
Anche la pronuncia sulle spese viene differita alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. RG LA, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva della società convenuta Controparte_4
2. Rigetta le eccezioni, sollevate dalle società opponenti e Parte_1
di “nullità” dell'avviso di Controparte_1 Controparte_1
addebito rispettivamente opposto.
3. Rigetta l'eccezione, sollevata dalla società opponente
[...]
di “sopravvenuta mancanza di contestazione da parte Controparte_1
CP_ dell' .
4. Accerta che e RO Parte_2 Controparte_6 CP_7
UN ON hanno effettivamente partecipato ai lavori di “pulizia e sistemazione in vista dell'apertura di dicembre” 2017, sia del ristorante “Sei Sottozero”, sia dell'albergo “Hotel Cristallo” (la cui necessità è stata ammessa anche dalle società ricorrenti), ma lo hanno fatto per un tempo complessivo di una settimana, dal lunedì al venerdì, in epoca precedente all'apertura delle due strutture, avvenuta il 2 dicembre
2017 (come attestato dai registri dei corrispettivi sub doc. 12 fasc. ric. Parte_1
e sub doc. 15 fasc. ric.
[...] Controparte_1
, per un numero di ore di lavoro svolte da ciascuno dei quattro lavoratori pari a
[...]
35 e un numero di ore di lavoro complessivo pari a 140, di cui 70 da imputarsi alla società e 70 alla società Parte_1 Controparte_1 pagina 56 di 59 , con riconduzione delle prestazioni svolte alle mansioni di Controparte_1
tuttofare di settimo livello CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo.
5. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 20.3.2018 ha Parte_2
lavorato presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società ricorrente dalle ore 12 alle ore 15,30, per sei giorni alla settimana, fatto Parte_1
salvo quanto sarà statuito sub 8.
6. Accerta che nel periodo dal 21.3. al 3.4.2018 ha svolto Parte_2
prestazioni di lavoro in favore della società presso il ristorante Parte_1
“Sei Sottozero” da questa gestito, con le medesime modalità con cui l'ha fatto nel precedente periodo dal 2.12.2017 al 20.3.2018, come statuito sub 5.
7. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, ha svolto Parte_2
mansioni di cameriera ai piani presso l'albergo “Hotel Cristallo” gestito da osservando un orario di Controparte_1
quattro ore al giorno per sei giorni in settimana, fatto salvo quanto sarà statuito sub 8.
8. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, alle dipendenze della società
e della società Parte_1 Controparte_1
non ha fruito del riposo settimanale in dieci
[...] Parte_2
settimane.
9. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018 ha lavorato presso Controparte_6
il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società ricorrente dalle Parte_1
ore 11 alle ore 15,30, con pausa pranzo dalle 11,30 alle 12, e dalle 18,30 alle 21,30 per sei giorni alla settimana, fatto salvo quanto sarà statuito sub 11.
10. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, ha svolto Controparte_6
mansioni di cameriera ai piani presso l'albergo “Hotel Cristallo” gestito da pagina 57 di 59 osservando un orario di Controparte_1
quattro ore al giorno per sei giorni in settimana, fatto salvo quanto sarà statuito sub
11.
11. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, alle dipendenze della società
e della società Parte_1 Controparte_1
non ha fruito del riposo settimanale in dieci settimane.
[...] Controparte_6
12. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018 ha lavorato presso il CP_7
ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società ricorrente dalle Parte_1
ore 9 alle ore 15,30, con pausa pranzo dalle 11,30 alle 12, e dalle 18,30 alle 21,30 per sei giorni alla settimana, fatto salvo quanto sarà statuito sub 13.
13. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, alle dipendenze della società
non ha fruito del riposo settimanale in dieci Parte_1 Parte_3
settimane.
14. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018 RO UN ON ha lavorato presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società ricorrente Parte_1
dalle ore 8 alle ore 15,30, con pausa pranzo dalle 11,30 alle 12, e dalle 16,00
[...]
alle 22,30, con pausa cena dalle 18,00 alle 18,30, per sei giorni alla settimana, fatto salvo quanto sarà statuito sub 15.
15. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, alle dipendenze della società
RO UN ON non ha fruito del riposo settimanale in Parte_1
dieci settimane.
16. Accerta che nel periodo dal 13.12.2081 al 15.2.2019 RO UN ON ha lavorato presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società ricorrente quanto meno per 40 ore alla settimana. Parte_1
pagina 58 di 59 17. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
18. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione.
Trento, 28 ottobre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
(dott. Andrea Tabarelli) (dott. RG LA)
pagina 59 di 59