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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/12/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2226/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N. 2226/2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna Parte_1 C.F._1
Taddei
- ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
RA SC
- resistente
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: come da note scritte congiunte depositate in sostituzione dell'udienza del 27/11/2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 17/7/2025, il Sig. ha agito al fine di ottenere la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio e, in particolare, la revoca dell'assegno di mantenimento in
1 Per favore del figlio maggiorenne (17/2/2005), nato dal matrimonio contratto con la Sig.ra CP_1
per il quale è stata pronunciata la relativa cessazione degli effetti civili in forza della
[...] sentenza n. 121/2019, emessa dal Tribunale di Pisa in data 18/2/2019 (cfr. doc. 1, fasc. ricorrente). Per Segnatamente, il Sig. tenuto conto dell'autonomia economica da parte del figlio , Parte_1 raggiunta in ragione dell'attività lavorativa svolta da quest'ultimo e del reddito che ne percepisce, e, dunque, delle mutate condizioni di fatto e di diritto che giustificavano la corresponsione del contributo di mantenimento, ha agito per ottenere la revoca dello stesso con decorrenza dalla data di proposizione del ricorso;
in via gradata, ha chiesto determinarsi un assegno di mantenimento di importo inferiore.
2. Si è costituita in giudizio la Sig.ra la quale ha contestato quanto ex adverso Controparte_1 dedotto, chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda spiegata dal ricorrente;
in subordine, la riduzione dell'assegno di mantenimento nel minor importo di € 350,00 mensili.
3. All'esito della prima udienza di comparizione, celebrata in data 19/11/2025, le parti hanno chiesto congiuntamente un rinvio per formalizzare un eventuale accordo;
con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27/11/2025, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte e la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini per conclusionali e repliche.
4. Data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
**********
5. In corso di causa, a fronte delle domande avanzate inizialmente dal Sig. in merito alla Parte_1 richiesta di modifica delle condizioni di divorzio circa il contributo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, il tutto nei termini di cui alle note congiunte depositate.
Al riguardo, deve osservarsi che le condizioni proposte non risultano contrarie a norme imperative e Per appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio , risultando equi e congrui sia il regime di mantenimento dello stesso sia il regime di ripartizione delle spese straordinarie prescelti concordemente dai genitori.
Il Tribunale ritiene, pertanto, che nel caso di specie il regime di mantenimento del figlio maggiorenne possa essere regolamentato secondo le condizioni proposte dalle parti e come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto del figlio o di svolgere ulteriore attività istruttoria, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori.
6. Visto l'accordo raggiunto anche in punto di spese di lite, queste devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
2 Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e in parziale modifica della sentenza n. 121/2019, pronunciata dal Tribunale di Pisa in data 18/2/2029, così provvede:
- pone a carico di un contributo di mantenimento ordinario in favore del Parte_1
Per figlio dell'importo di € 250,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, e ciò per la durata complessiva di 19 mensilità, decorrenti da dicembre 2025 e fino a giugno 2027 compreso;
- dà atto che:
▪ la somma indicata a titolo di contributo di mantenimento non è soggetta ad aggiornamento e/o a rivalutazione ISTAT;
▪ le spese straordinarie saranno sostenute in via autonoma e diretta da;
Parte_2
▪ , a seguito del puntuale rispetto da parte di Controparte_1 Parte_1 della modalità di pagamento del contributo al mantenimento così come rideterminato, dichiara di rinunciare agli arretrati ad oggi non versati, pari ad € 2.635,00, relativi alle mensilità di marzo 2025, agosto 2025, settembre 2025, ottobre 2025, novembre 2025;
▪ con la sottoscrizione dell'accordo raggiunto, le parti dichiarano di aver concordemente stabilito le condizioni di mantenimento del figlio maggiorenne , di aver Parte_2 definito ogni questione pendente e di non aver null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, salvo gli impegni sopra assunti;
- dichiara le spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 4/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N. 2226/2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna Parte_1 C.F._1
Taddei
- ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
RA SC
- resistente
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: come da note scritte congiunte depositate in sostituzione dell'udienza del 27/11/2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 17/7/2025, il Sig. ha agito al fine di ottenere la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio e, in particolare, la revoca dell'assegno di mantenimento in
1 Per favore del figlio maggiorenne (17/2/2005), nato dal matrimonio contratto con la Sig.ra CP_1
per il quale è stata pronunciata la relativa cessazione degli effetti civili in forza della
[...] sentenza n. 121/2019, emessa dal Tribunale di Pisa in data 18/2/2019 (cfr. doc. 1, fasc. ricorrente). Per Segnatamente, il Sig. tenuto conto dell'autonomia economica da parte del figlio , Parte_1 raggiunta in ragione dell'attività lavorativa svolta da quest'ultimo e del reddito che ne percepisce, e, dunque, delle mutate condizioni di fatto e di diritto che giustificavano la corresponsione del contributo di mantenimento, ha agito per ottenere la revoca dello stesso con decorrenza dalla data di proposizione del ricorso;
in via gradata, ha chiesto determinarsi un assegno di mantenimento di importo inferiore.
2. Si è costituita in giudizio la Sig.ra la quale ha contestato quanto ex adverso Controparte_1 dedotto, chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda spiegata dal ricorrente;
in subordine, la riduzione dell'assegno di mantenimento nel minor importo di € 350,00 mensili.
3. All'esito della prima udienza di comparizione, celebrata in data 19/11/2025, le parti hanno chiesto congiuntamente un rinvio per formalizzare un eventuale accordo;
con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27/11/2025, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte e la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini per conclusionali e repliche.
4. Data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
**********
5. In corso di causa, a fronte delle domande avanzate inizialmente dal Sig. in merito alla Parte_1 richiesta di modifica delle condizioni di divorzio circa il contributo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, il tutto nei termini di cui alle note congiunte depositate.
Al riguardo, deve osservarsi che le condizioni proposte non risultano contrarie a norme imperative e Per appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio , risultando equi e congrui sia il regime di mantenimento dello stesso sia il regime di ripartizione delle spese straordinarie prescelti concordemente dai genitori.
Il Tribunale ritiene, pertanto, che nel caso di specie il regime di mantenimento del figlio maggiorenne possa essere regolamentato secondo le condizioni proposte dalle parti e come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto del figlio o di svolgere ulteriore attività istruttoria, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori.
6. Visto l'accordo raggiunto anche in punto di spese di lite, queste devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
2 Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e in parziale modifica della sentenza n. 121/2019, pronunciata dal Tribunale di Pisa in data 18/2/2029, così provvede:
- pone a carico di un contributo di mantenimento ordinario in favore del Parte_1
Per figlio dell'importo di € 250,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, e ciò per la durata complessiva di 19 mensilità, decorrenti da dicembre 2025 e fino a giugno 2027 compreso;
- dà atto che:
▪ la somma indicata a titolo di contributo di mantenimento non è soggetta ad aggiornamento e/o a rivalutazione ISTAT;
▪ le spese straordinarie saranno sostenute in via autonoma e diretta da;
Parte_2
▪ , a seguito del puntuale rispetto da parte di Controparte_1 Parte_1 della modalità di pagamento del contributo al mantenimento così come rideterminato, dichiara di rinunciare agli arretrati ad oggi non versati, pari ad € 2.635,00, relativi alle mensilità di marzo 2025, agosto 2025, settembre 2025, ottobre 2025, novembre 2025;
▪ con la sottoscrizione dell'accordo raggiunto, le parti dichiarano di aver concordemente stabilito le condizioni di mantenimento del figlio maggiorenne , di aver Parte_2 definito ogni questione pendente e di non aver null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, salvo gli impegni sopra assunti;
- dichiara le spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 4/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
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