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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 28/07/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G 389/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE
La Presidente dott.ssa Ombretta Salvetti
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato, iscritto al n. 538/2025
Avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali promosso da:
, c.f. , residente in [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Asti, Corso Dante n. 5, presso lo studio dell'avv. Francesca Libbia che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
, Email_1
RICORRENTE
Contro
, in persona del pro tempore, domiciliato ex lege c/o Controparte_1 CP_2
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, che la rappresenta e difende
RESISTENTE
Udienza di discussione della causa celebrata con trattazione cartolare in data 08.07.2025.
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE
Voglia V.S. accogliere la presente opposizione per i motivi meglio dedotti in narrativa, revocare il provvedimento del Tribunale di Asti di revoca dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato e,
1 nel dichiarare che il sig. ha diritto al suddetto beneficio, liquidare le somme Parte_1
richieste.
CONCLUSIONI PER IL MINISTERO RESISTENTE
“Giudicarsi secondo giustizia;
spese compensate”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato il 14.03.25, il sig. impugna ex Parte_1
art. 99 d.p.r. n. 115/02, 15 D.lvo 150/2011 il decreto del Tribunale di Asti del 25.02.2025 di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, già effettuata dal C.O.A. di Asti in data 15.2.24., con cui contestualmente era stata rigettata l'istanza di liquidazione spese.
Spiega il ricorrente che:
- egli aveva richiesto l'ammissione al beneficio per il tramite dell'avv. Rita Armeni del Foro di Asti
(poi sostituita dall'avv. Libbia) al fine di procedere con una domanda di alimenti nei confronti della propria madre SI , Controparte_3
- in data 15.5.24 è stato depositato ricorso ex art. 433c.c. contenente anche la istanza di concessione di assegno alimentare in via provvisoria e urgente, ai sensi dell'art. 446 c.c.,
- a seguito di vane trattative, con ordinanza riservata all'udienza del 25.7.24 il Giudice aveva rigettato l'istanza di concessione dell'assegno provvisorio, condannando il ricorrente alle spese legali relativa alla fase interinale in favore della resistente, quantificate in € 2000 oltre oneri di legge e rimettendo gli atti al giudice del merito.
Il decreto di revoca dell'ammissione al PSS così motivava: “ritenuto in via assorbente che l'istanza di ammissione al patrocinio presentata in data 9.2.2024, non contiene, in violazione degli articoli
79 primo comma lettera c) ultima parte e 76 DPR 30 maggio 2002 n. 115, la specifica determinazione del reddito complessivo “risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi”, individuabile, rispetto alla data della presentazione della domanda, nella dichiarazione dei redditi
2023 relativa ai redditi percepiti nell'anno 2022, avendo la parte indicato esclusivamente i redditi percepiti nell'anno 2023;
ritenuto che
l'articolo 76, primo comma DPR citato sanziona
d'inammissibilità la domanda presentata senza il rispetto dei requisiti di forma nella disposizione in esame contemplati;
rilevato, ulteriormente che nell'anno 2022 il limite reddituale per
l'ammissione al GP era fissato in € 11.746,68 annui e che, dalle allegazioni della parte ammessa, risulta che lo stesso abbia percepito fino all'anno 2023 € 1.000 al mese (di cui € 500 a titolo di reddito di cittadinanza ed € 500 quale contributo alimentare da parte del padre)”.
2 Deduce il ricorrente che il decreto sia frutto di errata interpretazione della documentazione prodotta e che, invece, sussistano i presupposti richiesti dalla normativa per il beneficio del Patrocinio a spese dello stato. Chiede altresì la liquidazione dei compensi, con riferimento alla fase interinale del procedimento per alimenti.
Riferisce di non avere presentato, per i tre anni precedenti la richiesta, alcuna dichiarazione dei redditi e di avere accompagnato l'istanza di ammissione al PSS con autocertificazioni sostitutive, con cui ha dichiarato di avere percepito, nel 2023, anno precedente la richiesta, la somma annuale complessiva di € 9.500 (di cui € 6000 a titolo di assegno alimentare da parte del padre e € 3500 a titolo di reddito di cittadinanza percepito da gennaio a luglio.
Riconosce di avere invece commesso un “errore di trascrizione” nell'autocertificazione relativa al
2022, avendo dichiarato di avere percepito € 12.000 (di cui € 6000 a titolo di alimenti da padre e €
6000 a titolo di reddito di cittadinanza), quando, in realtà egli aveva percepito l'importo annuale complessivo di soli € 10.350, di cui € 6000 a titolo di assegno alimentare e € 4350 a titolo di reddito di cittadinanza (da maggio a dicembre), importi che troverebbero riscontro nell'estratto conto prodotto relativo agli accrediti 2022 e 2023 (doc 8).
Sostiene che l'errore materiale contenuto nell'autocertificazione non possa assurgere a motivo di revoca del PSS, qualora i redditi complessivi non superino in concreto le soglie reddituali di legge,
e che si sia trattato di un errore scusabile e in buona fede, a maggior ragione considerando che tornava a suo svantaggio.
Deduce altresì non essere vero che l'istanza di ammissione al PSS non contenesse la specifica determinazione del reddito complessivo, dal momento che erano state depositate le autocertificazioni e nemmeno che il reddito del sig. relativo all'anno 2022 superasse il Parte_1 limite di € 11.746,68, dal momento che egli aveva percepito unicamente la minor somma di €
10.350. In ogni caso, l'anno 2022 non avrebbe dovuto nemmeno essere preso in considerazione, dal momento che l'istanza era stata presentata nel 2024 e dunque doveva riferirsi ai redditi del 2023, anch'essi ampiamente al di sotto della soglia.
Il ricorrente non ha depositato prova della notificazione del decreto e del ricorso (integrato dall'Ufficio nel decreto quanto agli avvisi ex art. 281 undecies c.p.c.) in quanto erroneamente articolato sulla scorta del rito sommario di cognizione, non più in vigore, tuttavia in data 12.05.25 si
è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato per il resistente, senza eccepire alcuna CP_1
nullità, richiamandosi ai poteri istruttori del giudice e concludendo come in epigrafe indicato.
All'udienza del 20.5.25 è' stata richiesta al ricorrente la produzione di attestazione dell'Agenzia delle Entrate comprovante i redditi dichiarati negli anni 2023 per l'anno 2022 e 2024 per il 2023, ovvero attestazione di mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi e/o prova della
3 percezione eventuale del reddito di cittadinanza o altre previdenze, nonché certificato storico di stato di famiglia del sig. e, in caso di convivenza, le dichiarazioni dei redditi di persona Parte_1
convivente.
La causa è stata tratta a decisione previa discussione cartolare.
Le ragioni della decisione.
Preliminarmente si rileva la tempestività del ricorso.
Alle opposizioni alla revoca dell'ammissione al PSS sono infatti applicabili gli artt. 80, 99, 170 dpr
115/02 e l'art. 15 Dlvo 150/11 che rimanda, attualmente, al rito semplificato di cognizione.
Sussiste la competenza del residente del Tribunale, dal momento che, per giurisprudenza consolidata della S.C. “Contro il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già concesso per un procedimento in materia civile, è esperibile il rimedio della opposizione al presidente dell'ufficio giudiziario competente ai sensi e nelle forme dell'art. 170 d.lg. n. 115 del 2002” (Cassazione civile sez. I, 10/06/2011, n.12744), ovvero al presidente del tribunale o della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di revoca, avendo tale opposizione, nel contesto del testo unico in tema di spese di giustizia, natura di rimedio di carattere generale. (Cassazione civile sez. II, 03/01/2020, n.17).
L'impugnazione è tempestiva, essendo stata depositata il 14.3.25 avverso il decreto di revoca del
25.2.25 di cui è ignota la data dell'eventuale comunicazione, dunque comunque entro i trenta giorni e/o il termine lungo.
Il contraddittorio risulta integrato.
Nel merito, il primo giudice ha fondato la revoca del beneficio su due distinte ragioni.
In primo luogo, ha richiamato l'inammissibilità sancita dall'art. 76, primo comma DPR cit, per la domanda presentata senza il rispetto dei requisiti di forma nella disposizione in esame contemplati, in particolare perché essa non conteneva, in violazione degli articoli 79 primo comma lettera c) ultima parte e 76 DPR 30 maggio 2002 n. 115, la specifica determinazione del reddito complessivo
“risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi”, individuabile, secondo il giudice, rispetto alla data della presentazione della domanda, nella dichiarazione dei redditi 2023 relativa ai redditi percepiti nell'anno 2022, avendo la parte indicato esclusivamente i redditi percepiti nell'anno 2023.
In secondo luogo, ha ritenuto anche violato il limite reddituale stabilito per l'anno 2022 per l'ammissione al beneficio, dal momento che nell'anno 2022 il limite reddituale per l'ammissione al
GP era fissato in € 11.746,68 annui e, dalle stesse e allegazioni della parte ammessa, risultava, invece, che questa avesse percepito fino all'anno 2023 € 1.000 al mese (di cui € 500 a titolo di reddito di cittadinanza ed € 500 quale contributo alimentare da parte del padre).
4 Occorre dunque stabilire quale sia l'l'ultima dichiarazione dei redditi rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115
La Sezione Sesta penale della Cassazione, con la sentenza n. 16716 depositata il 22 aprile 2024, ha chiarito che la dichiarazione dei redditi rilevante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è quella per cui è già scaduto il termine ultimo per la presentazione al momento del deposito dell'istanza. Questo, a meno che la dichiarazione dei redditi non sia stata già presentata anticipatamente. La pronuncia sottolinea che tale riferimento temporale garantisce omogeneità nell'individuazione dell'annualità rilevante per la presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio, rispondendo così a esigenze di "certezza" giuridica.
Questa decisione si discosta da un diverso orientamento giurisprudenziale, come espresso nella sentenza n. 4358/2024, secondo cui l'ultima dichiarazione rilevante è, invece, quella per la quale è maturato l'obbligo di presentazione al momento del deposito dell'istanza.
Nel caso di specie, l'istanza di ammissione al PSS risulta proposta al COA il 9.2.24, in vista del ricorso ex art. 433 c.c. datato 13 maggio 2024 e il ricorrente dichiara di non avere presentato le dichiarazioni dei redditi in nessuno dei due anni.
Alla data della presentazione dell'istanza, pertanto, non era ancora scaduto (né a dire il vero nemmeno maturato) il tempo per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno solare
2023, quindi si ritiene che l'autocertificazione concernente i redditi dovesse essere quella del 2022, come correttamente ritenuto nel provvedimento qui impugnato.
Tuttavia, permanendo, durante ed all'esito del procedimento, il potere del giudice di verificare in ogni tempo esattezza ed effettività della permanenza delle condizioni di ammissione al benefico
(art. 127 TUSG), essendosi esaurito il procedimento interinale ex art. 446 c.c. nel 2024, in questa sede occorre avere riguardo ad ambedue le annualità, ovvero 2022 e 2023.
A seguito dell'esercizio dei poteri officiosi di sollecito alla parte delle integrazioni documentali esercitato da questo Ufficio, si ritiene che, ferma restando la correttezza del provvedimento di revoca pronunciato dal giudice del merito, alla luce dello stesso “errore” ammesso ora dall'interessato, la documentazione fornita dal ricorrente in merito ai redditi percepiti sia per il 2022 sia per il 2023 (certificazioni uniche 2023 e 2024) attesti il sostanziale effettivo mancato superamento della soglia-limite per l'ammissione e la permanenza del diritto al PSS in capo al sig.
per ambedue le annualità. Come illustrato nelle difese della parte e corrispondente ai Parte_1 documenti forniti, nell'anno 2023, il sig. documenta di avere percepito la somma Parte_1 annuale complessiva di € 9.499,81, di cui € 6.000,00 a titolo di assegno alimentare da parte del padre, ed € 3.499,81 a titolo di reddito di cittadinanza, percepito da gennaio a luglio, come indicato
5 nella Certificazione Unica del 2024 (doc. 16). Nel 2023, il limite di reddito per accedere al gratuito patrocinio era fissato in € 12.838,01.
Nell'anno 2022 il sig. ha documentato di avere percepito € 500,00 mensili (pari ad € Parte_1
6.000,00 annui) a titolo di assegno alimentare da parte del padre ed € 4.349,92 a titolo di Reddito di
Cittadinanza, come indicato nella Certificazione Unica del 2023 (doc. 15), per un totale complessivo pari ad € 10.349,92. Nell'anno 2022 il limite reddituale per l'ammissione al Patrocinio
a spese dello Stato era fissato in € 11.746,68 annui.
Egli risulta vivere da solo, i due genitori all'epoca del procedimento erano ambedue ricoverati in
RSA e dunque non si devono sommare altri redditi.
Nell'anno 2024, il sig. ha poi percepito la somma annuale complessiva di € 9.850,00, di Parte_1 cui € 6.000,00 a titolo di assegno alimentare da parte del padre, ed € 3.850,00 a titolo di Supporto
Formazione-Lavoro, percepito da febbraio a dicembre;
il limite di reddito per accedere al Patrocinio era uguale a quello del 2023.
E' vero, inoltre che , a mente della pronuncia della Cassazione penale a Sezioni Unite, 12 maggio
2020, n. 14723, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dall'art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115 del
2002, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell'ammissione al beneficio, che (per il penale) può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002.
Tale principio può senz'altro essere mutuato anche in sede civile, laddove la stessa Cassazione civile sez. II, 04/07/2023, n.18801 afferma, coerentemente con il precedente orientamento riportato, che anche la mancata indicazione numerica della situazione reddituale nell'autodichiarazione per il gratuito patrocinio non è motivo di revoca dell'ammissione.
Il ricorso viene quindi accolto e il provvedimento di revoca annullato.
All'accoglimento non è tuttavia possibile far seguire in questa sede anche l'invocato decreto di liquidazione al difensore delle spese relative al procedimento alimentare per cui è causa.
La presente opposizione è stata infatti radicata dal solo sig. in proprio e non Parte_1 anche dal suo legale personalmente, che è l'unico soggetto titolare del diritto alla liquidazione del compenso professionale.
Costituisce infatti altro principio consolidato della Corte di legittimità che In tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice, accogliendo l'opposizione proposta ai sensi degli artt.
170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione, non può liquidare il compenso spettante al difensore, che è munito di una propria distinta legittimazione a tutela del suo diritto soggettivo patrimoniale, poiché tale
6 liquidazione deve avvenire nelle forme di cui all'art. 83, comma 2, del citato d.P.R.. (Cassazione civile sez. II, 27/05/2025, n.14177).
Si compensano le spese di lite della presente procedura, in considerazione della mancata opposizione sostanziale del (anche a fronte delle possibili criticità processuali CP_1 dell'introduzione del ricorso) e della causalità attribuibile allo stesso ricorrente, che aveva reso un'autocertificazione “errata”.
Non pare ravvisabile il reato di cui all'art. 125 del TUSG, avendo “errato” il ricorrente a proprio danno e non a proprio favore al fine di alterare i presupposti per l'ammissione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
in accoglimento dell'opposizione, annulla il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato pronunciato dal
Tribunale di Asti, in persona del Giudice Sara Pozzetti, il 25.2.2025.
Dichiara inammissibile l'istanza di liquidazione dei compensi del difensore afferenti al procedimento RG 1058/24 fase interinale.
Dichiara compensate integralmente le spese del presente procedimento di opposizione.
Così deciso in Asti il 25/07/2025
La Presidente
Dott.ssa Ombretta Salvetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE
La Presidente dott.ssa Ombretta Salvetti
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato, iscritto al n. 538/2025
Avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali promosso da:
, c.f. , residente in [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Asti, Corso Dante n. 5, presso lo studio dell'avv. Francesca Libbia che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
, Email_1
RICORRENTE
Contro
, in persona del pro tempore, domiciliato ex lege c/o Controparte_1 CP_2
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, che la rappresenta e difende
RESISTENTE
Udienza di discussione della causa celebrata con trattazione cartolare in data 08.07.2025.
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE
Voglia V.S. accogliere la presente opposizione per i motivi meglio dedotti in narrativa, revocare il provvedimento del Tribunale di Asti di revoca dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato e,
1 nel dichiarare che il sig. ha diritto al suddetto beneficio, liquidare le somme Parte_1
richieste.
CONCLUSIONI PER IL MINISTERO RESISTENTE
“Giudicarsi secondo giustizia;
spese compensate”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato il 14.03.25, il sig. impugna ex Parte_1
art. 99 d.p.r. n. 115/02, 15 D.lvo 150/2011 il decreto del Tribunale di Asti del 25.02.2025 di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, già effettuata dal C.O.A. di Asti in data 15.2.24., con cui contestualmente era stata rigettata l'istanza di liquidazione spese.
Spiega il ricorrente che:
- egli aveva richiesto l'ammissione al beneficio per il tramite dell'avv. Rita Armeni del Foro di Asti
(poi sostituita dall'avv. Libbia) al fine di procedere con una domanda di alimenti nei confronti della propria madre SI , Controparte_3
- in data 15.5.24 è stato depositato ricorso ex art. 433c.c. contenente anche la istanza di concessione di assegno alimentare in via provvisoria e urgente, ai sensi dell'art. 446 c.c.,
- a seguito di vane trattative, con ordinanza riservata all'udienza del 25.7.24 il Giudice aveva rigettato l'istanza di concessione dell'assegno provvisorio, condannando il ricorrente alle spese legali relativa alla fase interinale in favore della resistente, quantificate in € 2000 oltre oneri di legge e rimettendo gli atti al giudice del merito.
Il decreto di revoca dell'ammissione al PSS così motivava: “ritenuto in via assorbente che l'istanza di ammissione al patrocinio presentata in data 9.2.2024, non contiene, in violazione degli articoli
79 primo comma lettera c) ultima parte e 76 DPR 30 maggio 2002 n. 115, la specifica determinazione del reddito complessivo “risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi”, individuabile, rispetto alla data della presentazione della domanda, nella dichiarazione dei redditi
2023 relativa ai redditi percepiti nell'anno 2022, avendo la parte indicato esclusivamente i redditi percepiti nell'anno 2023;
ritenuto che
l'articolo 76, primo comma DPR citato sanziona
d'inammissibilità la domanda presentata senza il rispetto dei requisiti di forma nella disposizione in esame contemplati;
rilevato, ulteriormente che nell'anno 2022 il limite reddituale per
l'ammissione al GP era fissato in € 11.746,68 annui e che, dalle allegazioni della parte ammessa, risulta che lo stesso abbia percepito fino all'anno 2023 € 1.000 al mese (di cui € 500 a titolo di reddito di cittadinanza ed € 500 quale contributo alimentare da parte del padre)”.
2 Deduce il ricorrente che il decreto sia frutto di errata interpretazione della documentazione prodotta e che, invece, sussistano i presupposti richiesti dalla normativa per il beneficio del Patrocinio a spese dello stato. Chiede altresì la liquidazione dei compensi, con riferimento alla fase interinale del procedimento per alimenti.
Riferisce di non avere presentato, per i tre anni precedenti la richiesta, alcuna dichiarazione dei redditi e di avere accompagnato l'istanza di ammissione al PSS con autocertificazioni sostitutive, con cui ha dichiarato di avere percepito, nel 2023, anno precedente la richiesta, la somma annuale complessiva di € 9.500 (di cui € 6000 a titolo di assegno alimentare da parte del padre e € 3500 a titolo di reddito di cittadinanza percepito da gennaio a luglio.
Riconosce di avere invece commesso un “errore di trascrizione” nell'autocertificazione relativa al
2022, avendo dichiarato di avere percepito € 12.000 (di cui € 6000 a titolo di alimenti da padre e €
6000 a titolo di reddito di cittadinanza), quando, in realtà egli aveva percepito l'importo annuale complessivo di soli € 10.350, di cui € 6000 a titolo di assegno alimentare e € 4350 a titolo di reddito di cittadinanza (da maggio a dicembre), importi che troverebbero riscontro nell'estratto conto prodotto relativo agli accrediti 2022 e 2023 (doc 8).
Sostiene che l'errore materiale contenuto nell'autocertificazione non possa assurgere a motivo di revoca del PSS, qualora i redditi complessivi non superino in concreto le soglie reddituali di legge,
e che si sia trattato di un errore scusabile e in buona fede, a maggior ragione considerando che tornava a suo svantaggio.
Deduce altresì non essere vero che l'istanza di ammissione al PSS non contenesse la specifica determinazione del reddito complessivo, dal momento che erano state depositate le autocertificazioni e nemmeno che il reddito del sig. relativo all'anno 2022 superasse il Parte_1 limite di € 11.746,68, dal momento che egli aveva percepito unicamente la minor somma di €
10.350. In ogni caso, l'anno 2022 non avrebbe dovuto nemmeno essere preso in considerazione, dal momento che l'istanza era stata presentata nel 2024 e dunque doveva riferirsi ai redditi del 2023, anch'essi ampiamente al di sotto della soglia.
Il ricorrente non ha depositato prova della notificazione del decreto e del ricorso (integrato dall'Ufficio nel decreto quanto agli avvisi ex art. 281 undecies c.p.c.) in quanto erroneamente articolato sulla scorta del rito sommario di cognizione, non più in vigore, tuttavia in data 12.05.25 si
è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato per il resistente, senza eccepire alcuna CP_1
nullità, richiamandosi ai poteri istruttori del giudice e concludendo come in epigrafe indicato.
All'udienza del 20.5.25 è' stata richiesta al ricorrente la produzione di attestazione dell'Agenzia delle Entrate comprovante i redditi dichiarati negli anni 2023 per l'anno 2022 e 2024 per il 2023, ovvero attestazione di mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi e/o prova della
3 percezione eventuale del reddito di cittadinanza o altre previdenze, nonché certificato storico di stato di famiglia del sig. e, in caso di convivenza, le dichiarazioni dei redditi di persona Parte_1
convivente.
La causa è stata tratta a decisione previa discussione cartolare.
Le ragioni della decisione.
Preliminarmente si rileva la tempestività del ricorso.
Alle opposizioni alla revoca dell'ammissione al PSS sono infatti applicabili gli artt. 80, 99, 170 dpr
115/02 e l'art. 15 Dlvo 150/11 che rimanda, attualmente, al rito semplificato di cognizione.
Sussiste la competenza del residente del Tribunale, dal momento che, per giurisprudenza consolidata della S.C. “Contro il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già concesso per un procedimento in materia civile, è esperibile il rimedio della opposizione al presidente dell'ufficio giudiziario competente ai sensi e nelle forme dell'art. 170 d.lg. n. 115 del 2002” (Cassazione civile sez. I, 10/06/2011, n.12744), ovvero al presidente del tribunale o della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di revoca, avendo tale opposizione, nel contesto del testo unico in tema di spese di giustizia, natura di rimedio di carattere generale. (Cassazione civile sez. II, 03/01/2020, n.17).
L'impugnazione è tempestiva, essendo stata depositata il 14.3.25 avverso il decreto di revoca del
25.2.25 di cui è ignota la data dell'eventuale comunicazione, dunque comunque entro i trenta giorni e/o il termine lungo.
Il contraddittorio risulta integrato.
Nel merito, il primo giudice ha fondato la revoca del beneficio su due distinte ragioni.
In primo luogo, ha richiamato l'inammissibilità sancita dall'art. 76, primo comma DPR cit, per la domanda presentata senza il rispetto dei requisiti di forma nella disposizione in esame contemplati, in particolare perché essa non conteneva, in violazione degli articoli 79 primo comma lettera c) ultima parte e 76 DPR 30 maggio 2002 n. 115, la specifica determinazione del reddito complessivo
“risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi”, individuabile, secondo il giudice, rispetto alla data della presentazione della domanda, nella dichiarazione dei redditi 2023 relativa ai redditi percepiti nell'anno 2022, avendo la parte indicato esclusivamente i redditi percepiti nell'anno 2023.
In secondo luogo, ha ritenuto anche violato il limite reddituale stabilito per l'anno 2022 per l'ammissione al beneficio, dal momento che nell'anno 2022 il limite reddituale per l'ammissione al
GP era fissato in € 11.746,68 annui e, dalle stesse e allegazioni della parte ammessa, risultava, invece, che questa avesse percepito fino all'anno 2023 € 1.000 al mese (di cui € 500 a titolo di reddito di cittadinanza ed € 500 quale contributo alimentare da parte del padre).
4 Occorre dunque stabilire quale sia l'l'ultima dichiarazione dei redditi rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115
La Sezione Sesta penale della Cassazione, con la sentenza n. 16716 depositata il 22 aprile 2024, ha chiarito che la dichiarazione dei redditi rilevante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è quella per cui è già scaduto il termine ultimo per la presentazione al momento del deposito dell'istanza. Questo, a meno che la dichiarazione dei redditi non sia stata già presentata anticipatamente. La pronuncia sottolinea che tale riferimento temporale garantisce omogeneità nell'individuazione dell'annualità rilevante per la presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio, rispondendo così a esigenze di "certezza" giuridica.
Questa decisione si discosta da un diverso orientamento giurisprudenziale, come espresso nella sentenza n. 4358/2024, secondo cui l'ultima dichiarazione rilevante è, invece, quella per la quale è maturato l'obbligo di presentazione al momento del deposito dell'istanza.
Nel caso di specie, l'istanza di ammissione al PSS risulta proposta al COA il 9.2.24, in vista del ricorso ex art. 433 c.c. datato 13 maggio 2024 e il ricorrente dichiara di non avere presentato le dichiarazioni dei redditi in nessuno dei due anni.
Alla data della presentazione dell'istanza, pertanto, non era ancora scaduto (né a dire il vero nemmeno maturato) il tempo per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno solare
2023, quindi si ritiene che l'autocertificazione concernente i redditi dovesse essere quella del 2022, come correttamente ritenuto nel provvedimento qui impugnato.
Tuttavia, permanendo, durante ed all'esito del procedimento, il potere del giudice di verificare in ogni tempo esattezza ed effettività della permanenza delle condizioni di ammissione al benefico
(art. 127 TUSG), essendosi esaurito il procedimento interinale ex art. 446 c.c. nel 2024, in questa sede occorre avere riguardo ad ambedue le annualità, ovvero 2022 e 2023.
A seguito dell'esercizio dei poteri officiosi di sollecito alla parte delle integrazioni documentali esercitato da questo Ufficio, si ritiene che, ferma restando la correttezza del provvedimento di revoca pronunciato dal giudice del merito, alla luce dello stesso “errore” ammesso ora dall'interessato, la documentazione fornita dal ricorrente in merito ai redditi percepiti sia per il 2022 sia per il 2023 (certificazioni uniche 2023 e 2024) attesti il sostanziale effettivo mancato superamento della soglia-limite per l'ammissione e la permanenza del diritto al PSS in capo al sig.
per ambedue le annualità. Come illustrato nelle difese della parte e corrispondente ai Parte_1 documenti forniti, nell'anno 2023, il sig. documenta di avere percepito la somma Parte_1 annuale complessiva di € 9.499,81, di cui € 6.000,00 a titolo di assegno alimentare da parte del padre, ed € 3.499,81 a titolo di reddito di cittadinanza, percepito da gennaio a luglio, come indicato
5 nella Certificazione Unica del 2024 (doc. 16). Nel 2023, il limite di reddito per accedere al gratuito patrocinio era fissato in € 12.838,01.
Nell'anno 2022 il sig. ha documentato di avere percepito € 500,00 mensili (pari ad € Parte_1
6.000,00 annui) a titolo di assegno alimentare da parte del padre ed € 4.349,92 a titolo di Reddito di
Cittadinanza, come indicato nella Certificazione Unica del 2023 (doc. 15), per un totale complessivo pari ad € 10.349,92. Nell'anno 2022 il limite reddituale per l'ammissione al Patrocinio
a spese dello Stato era fissato in € 11.746,68 annui.
Egli risulta vivere da solo, i due genitori all'epoca del procedimento erano ambedue ricoverati in
RSA e dunque non si devono sommare altri redditi.
Nell'anno 2024, il sig. ha poi percepito la somma annuale complessiva di € 9.850,00, di Parte_1 cui € 6.000,00 a titolo di assegno alimentare da parte del padre, ed € 3.850,00 a titolo di Supporto
Formazione-Lavoro, percepito da febbraio a dicembre;
il limite di reddito per accedere al Patrocinio era uguale a quello del 2023.
E' vero, inoltre che , a mente della pronuncia della Cassazione penale a Sezioni Unite, 12 maggio
2020, n. 14723, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dall'art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115 del
2002, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell'ammissione al beneficio, che (per il penale) può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002.
Tale principio può senz'altro essere mutuato anche in sede civile, laddove la stessa Cassazione civile sez. II, 04/07/2023, n.18801 afferma, coerentemente con il precedente orientamento riportato, che anche la mancata indicazione numerica della situazione reddituale nell'autodichiarazione per il gratuito patrocinio non è motivo di revoca dell'ammissione.
Il ricorso viene quindi accolto e il provvedimento di revoca annullato.
All'accoglimento non è tuttavia possibile far seguire in questa sede anche l'invocato decreto di liquidazione al difensore delle spese relative al procedimento alimentare per cui è causa.
La presente opposizione è stata infatti radicata dal solo sig. in proprio e non Parte_1 anche dal suo legale personalmente, che è l'unico soggetto titolare del diritto alla liquidazione del compenso professionale.
Costituisce infatti altro principio consolidato della Corte di legittimità che In tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice, accogliendo l'opposizione proposta ai sensi degli artt.
170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione, non può liquidare il compenso spettante al difensore, che è munito di una propria distinta legittimazione a tutela del suo diritto soggettivo patrimoniale, poiché tale
6 liquidazione deve avvenire nelle forme di cui all'art. 83, comma 2, del citato d.P.R.. (Cassazione civile sez. II, 27/05/2025, n.14177).
Si compensano le spese di lite della presente procedura, in considerazione della mancata opposizione sostanziale del (anche a fronte delle possibili criticità processuali CP_1 dell'introduzione del ricorso) e della causalità attribuibile allo stesso ricorrente, che aveva reso un'autocertificazione “errata”.
Non pare ravvisabile il reato di cui all'art. 125 del TUSG, avendo “errato” il ricorrente a proprio danno e non a proprio favore al fine di alterare i presupposti per l'ammissione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
in accoglimento dell'opposizione, annulla il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato pronunciato dal
Tribunale di Asti, in persona del Giudice Sara Pozzetti, il 25.2.2025.
Dichiara inammissibile l'istanza di liquidazione dei compensi del difensore afferenti al procedimento RG 1058/24 fase interinale.
Dichiara compensate integralmente le spese del presente procedimento di opposizione.
Così deciso in Asti il 25/07/2025
La Presidente
Dott.ssa Ombretta Salvetti
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