Trib. Verona, sentenza 28/12/2025, n. 2832
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Sentenza 28 dicembre 2025

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  • Accolto
    Accordo di separazione con negoziazione assistita protratta ininterrottamente

    Sussistono i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970, poiché l'accordo di separazione con negoziazione assistita si è protratto ininterrottamente per il tempo necessario, dimostrando il definitivo dissolvimento della comunione tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.

  • Accolto
    Adeguatezza delle condizioni concordate

    Le condizioni relative alla figlia minorenne sono conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. cod. civ. e adeguate in relazione all'età della figlia, alle condizioni personali ed economiche dei genitori e coerenti con le condizioni di separazione e con la proposta conciliativa.

  • Accolto
    Accordo sul contributo di mantenimento

    Le parti hanno adeguatamente regolamentato le condizioni relative alla figlia maggiorenne non autosufficiente. Le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite.

  • Accolto
    Accordo sul contributo mensile

    Le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite.

  • Accolto
    Giusti motivi per la compensazione

    Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della contesa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Verona, sentenza 28/12/2025, n. 2832
    Giurisdizione : Trib. Verona
    Numero : 2832
    Data del deposito : 28 dicembre 2025

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