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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/12/2025, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°1442 /2025 R.G.
da
, C.F. , con l'avv. KHAMLICHI Parte_1 C.F._1
MIRIAM, ricorrente contro
C.F. , con l'avv. PERBELLINI CP_1 C.F._2
MATILDE,
convenuta e con l'intervento del P.M.
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
“
1. Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario contratto tra la sig.ra e in data CP_1 Parte_1 2
31.05.2003 presso il Comune di Illasi (VR) trascritto nel Registro degli
atti di Matrimonio al n. 11, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2003,
ordinandosi al Cancelliere di trasmettere copia autentica della emananda
sentenza al Comune di Illasi (VR) per gli incombenti di legge;
2. Confermarsi le condizioni di separazione in ordine all'affidamento
della figlia , ai tempi (liberi) di permanenza con il padre e Per_1
all'assegnazione della casa familiare;
3. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie
corrispondendo entro il giorno 5 di ciascun mese alla madre l'importo
mensile complessivo di € 1200 (€ 600 ciascuna), oltre al 50% delle spese
straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona e a
rivalutazione annuale ISTAT con base agosto 2025; l'assegno unico sarà
percepito in via esclusiva dalla madre;
4. Dispone che il sig. corrisponda mensilmente, entro il Parte_1
giorno 5 di ciascun mese, alla sig. l'importo di € 250 con CP_1
decorrenza dalla mensilità di agosto 2025, oltre a rivalutazione annuale
ISTAT.
Spese e compenso di causa compensate.”
Conclusioni del P.M.
“nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, aderendo alla proposta conciliativa della Presidente delegata, formulata con i provvedimenti provvisori.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuto un accordo di separazione con negoziazione assistita e, per quanto allegato negli scritti difensivi e dichiarato da entrambi i coniugi all'udienza presidenziale, la medesima si è protratta
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ininterrottamente, a decorrere dall'autorizzazione del PM in data
23/12/2021.
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
In particolare, le condizioni relative alla figlia minorenne Per_1
sono conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. cod. civ. e adeguate in relazione all'età della figlia, alle condizioni personali ed economiche dei genitori quali risultano dalle allegazioni e dalle prove documentali prodotte, nonché coerenti con le condizioni di separazione e con la proposta conciliativa della Presidente delegata. Le parti hanno altresì
adeguatamente regolamentato le condizioni relative alla figlia maggiorenne non autosufficiente nata il [...]. Per_2
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della contesa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Illasi da e in data 31/05/2003 , Parte_1 CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Illasi
al n. 11 parte II serie A anno 2003 ;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3) Provvede in conformità delle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti;
4) Spese di causa interamente compensate.
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Verona, 16/12/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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