TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/12/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 844/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di AR, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 844/2022
RG., promossa da:
, (C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Aldo Manco del Foro di AR, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in AR,
Borgo Basini, n. 1;
RICORRENTE contro
, (C.F. Controparte_1
), con sede legale in AR, Vicolo delle Cinque Piaghe n. 1, in C.F._2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv.to Mario Scarica del Foro di AR, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in AR,
Strada Mazzini, n. 6;
RESISTENTE nonché con la chiamata in causa di
, (C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_1
sede legale in AR, rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli
Avv.ti Valeria Giroldi e Oreste Manzi del Foro di AR, con domicilio eletto in AR,
Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo;
CP_2
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 15.11.2022 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio dinnanzi all'intestato
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, l Controparte_1
, chiedendo l'accertamento e la declaratoria del superiore inquadramento (4°
[...]
Livello del CCNL Settore Turismo Pubblici Esercizi Minori), con conseguente condanna del convenuto a versargli le differenze retributive traenti titolo dall'errato inquadramento applicato (6° Livello) in relazione al periodo intercorrente tra aprile
2017 e maggio 2021, per un totale di Euro 22.992,97, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
A fondamento della domanda, rappresentava: a) di avere lavorato alle dipendenze della convenuta, dal 01.04.2017 al 29.09.2017, con contratto a tempo pieno, mansioni di operaio generico ed inquadramento economico al 6° livello del CCNL di categoria
(doc. 2 fasc. parte ricorrente); b) che il predetto contratto, in data 30.09.2017, veniva trasformato in contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale per 32 ore settimanali
(doc. 3 fasc. parte ricorrente); c) che il predetto contratto, in data 30.03.2018, veniva prorogato sino al 31.03.2019 (doc. 4 fasc. parte ricorrente); d) che il predetto contratto, in data 30.03.2019, veniva trasformato in contratto a tempo indeterminato a tempo pieno con decorrenza dal 01.04.2019 (doc.ti 5 e 6 fasc. parte ricorrente); e) che, già al momento dell'assunzione, egli risultava titolare di un diploma di scuola alberghiera conseguito presso l'Istituto Magnaghi di Salsomaggiore Terme (PR) (doc. 7 fasc. parte ricorrente); f) che il rapporto di lavoro cessava in data 08.05.2021; h) che la convenuta non si rendeva disponibile ad addivenire a una composizione bonaria della controversia con il rappresentante sindacale;
i) di avere sempre svolto, in corso di rapporto, esclusivamente la mansione di cuoco riconducibili al 4° livello del CCNL di categoria
(doc. 9 fasc. parte ricorrente), lavorando, dal lunedì al sabato, dalle ore 09:00/09:30 alle ore 15:00 e dalle ore 18:30 alle ore 22:30 e, durante il periodo di primavera, anche nella giornata di domenica a pranzo;
l) di avere contestato alla società convenuta, in data 09.09.2021, a mezzo del proprio rappresentante sindacale, lo svolgimento di mansioni superiori, rivendicando le relative differenze retributive (doc. 8 fasc. parte ricorrente).
Tanto premesso ed esposto, il ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con diritto all'inquadramento dell'istante nel livello 4° con mansione di cuoco del C.C.N.L. Settore Turismo pubblici esercizi minori, applicato al rapporto di lavoro e/o nel diverso livello che dovesse essere accertato di giustizia e comunque sin dall'inizio del rapporto di lavoro 01.04.2017 sino al
08.05.2021 data della sua cessazione;
B) Accertare e dichiarare che all'istante, per le ragioni di cui in premessa, compete la somma di € lordi 22.992,97 a titolo di differenze retributive, ferie non godute, permessi, tredicesima, T.F.R., per il periodo dal 01.04.2017 sino al 08.05.2021 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
C) condannare la anche in proprio, con sede Controparte_1
in AR, vicolo delle Cinque Piaghe n. 1, al pagamento in favore dell'istante della somma di 22.992,97 a titolo di differenze retributive, straordinario ferie non godute, permessi, tredicesima, T.F.R., per il periodo dal 01.04.2017 al'08.05.2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, per le differenze retributive da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
D) all'esito autorizzare la chiamata dell' per la regolarizzazione contributiva. CP_3
E) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, 15% per spese generali, 4%
CPA, 22% IVA di legge”.
1.2. Con memoria difensiva del 13.03.2023, si costituiva in giudizio
[...]
, eccependo, in via preliminare, l'inesistenza Controparte_1
della procura alle liti depositata da parte ricorrente e contestando, nel merito,
l'infondatezza delle pretese attoree, nonché l'intervenuta decadenza della domanda ai sensi dell'art. 32 della L. n. 183/2010.
1.3. Con ordinanza del 12.08.2024 il Giudice, ravvisata un'ipotesi di litisconsorzio necessario con disponeva l'integrazione del contraddittorio ordinando la CP_3
chiamata in causa dell'Istituto Previdenziale.
1.4. Con memoria difensiva depositata in data 14.12.2024, si costituiva in giudizio chiedendo che, in caso di accoglimento della domanda attorea, la convenuta CP_3
fosse condannata alla regolarizzazione contributiva del ricorrente.
1.5. Fallito il tentativo di bonaria composizione della controversia, la causa veniva, dunque, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale;
istruttoria all'esito della quale veniva disposta una
CTU tecnico-contabile ai fini della quantificazione delle differenze retributive eventualmente spettanti al ricorrente.
1.6. All'udienza del giorno 18.12.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
2.2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inesistenza della procura alle liti sollevata dalla parte convenuta, richiamandosi, sul punto, per ragioni di economicità, le argomentazioni già svolte dalla scrivente nell'ordinanza dell'1.06.20231. 1 Ordinanza che, per comodità, si richiama integralmente:
“Visto l'art. 182, comma II°, c.p.c. – così come sostituito dall'art. 46, comma 2, della legge 8 giugno 2009, n. 69 – il quale prevede che “Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza, o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza
o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”; rilevato che, nell'ipotesi in controversia, è stata versata in atti una procura speciale, che, pur presentando i requisiti essenziali richiesti ai fini della validità dell'atto, concerne un procedimento diverso dal presente giudizio;
rilevato che, con la sentenza n. 37434 del 21 dicembre 2022, le Sezioni Unite civili hanno aderito all'interpretazione più restrittiva secondo la quale l'art. 182, comma 2, c.p.c., come novellato dalla L. n. 69 del 2009, consente la sanatoria della sola procura alle liti materialmente presente in atti ma, tuttavia, affetta da un vizio che ne determina la nullità e non anche la sanatoria della procura inesistente;
considerato che
, nel caso di specie, la procura alle liti, non solo è materialmente presente in atti e giuridicamente esistente (potendosi predicare di inesistenza giuridica nella sola ipotesi in cui l'atto presenti, non un semplice vizio, ma la mancanza di un elemento senza il quale l'atto non può essere identificato secondo la categoria cui si fa riferimento), ma è valida e solo affetta da errore materiale, in quanto, pur apposta su foglio separato - pur se materialmente congiunto al ricorso ex articolo 83, terzo comma, c.p.c., nel testo novellato da l. 141/1997 -, l'errore nell'indicazione del giudizio non ha inficiato la possibilità di verificare certezza, provenienza e tempestività della procura medesima;
che, diversamente opinando, alla fattispecie in controversia, pur all'evidenza riconducibile all'ipotesi del mero errore materiale, verrebbero ricollegate conseguenze giuridiche più radicali rispetto a quelle che si produrrebbero nella diversa e più grave ipotesi di nullità dell'atto;
ritenuto che
– pur venendo in rilievo, nel caso di specie, la fattispecie della mera irregolarità, anziché quella della nullità – si ravvisa prudenzialmente l'opportunità di attivare la procedura sanante di cui all'art. 182, comma II°, c.p.c.;
P.Q.M.
assegna alla parte ricorrente un termine perentorio di 15 giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito della procura alle liti”.
2.3. Parimenti infondata è l'eccezione svolta dalla convenuta di intervenuta decadenza del sig. , in applicazione dell'art. 32 della legge n. 183/2010, dalla domanda Parte_1
di cui alla lettera A) delle conclusioni rassegnate in sede di ricorso, laddove il lavoratore ha richiesto di “accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con diritto all'inquadramento dell'istante nel livello 4° con mansione di cuoco del C.C.N.L. Settore Turismo pubblici esercizi minori, applicato al rapporto di lavoro e/o nel diverso livello che dovesse essere accertato di giustizia e comunque sin dall'inizio del rapporto di lavoro
01.04.2017 sino al 08.05.2021 data della sua cessazione”.
L'impresa convenuta ha, a riguardo, evidenziato, da un lato, che è intercorso tra le parti, dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2019, un contratto di lavoro tempo determinato, e, dall'altro, che la prima impugnazione formulata dal ricorrente è costituita dal ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato il 23 dicembre 2022.
Tale eccezione è totalmente destituita di fondamento laddove si consideri che, nonostante l'impropria formulazione attorea, dal corpo del ricorso, si evince plasticamente come l'oggetto della domanda sia costituito dall'accertamento e dalla declaratoria del superiore inquadramento (4° Livello del CCNL Settore Turismo
Pubblici Esercizi Minori); domanda in relazione alla quale non è contemplato alcun termine decadenziale.
2.4. Tanto premesso, il lavoratore, come esposto, ha agito in giudizio al fine di rivendicare le differenze retributive al medesimo spettanti, sul presupposto dello svolgimento, da parte dello stesso, delle suindicate mansioni superiori;
mansioni il cui svolgimento legittimerebbe – a detta del ricorrente - il diritto del medesimo all'inquadramento nel 4° Livello del CCNL Settore Turismo Pubblici Esercizi Minori, sin dall'origine del rapporto.
Così delineato il thema decidendum del presente giudizio, sembra opportuno ribadire preliminarmente i principi che governano la ripartizione dell'onere della prova in materia.
2.5. In termini generali, con riguardo al riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale, occorre evidenziare che - in base ad un costante orientamento giurisprudenziale - al creditore che deduca la sussistenza di un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte.
Pertanto, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Di talché, soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe, a sua volta, l'onere di provare l'esatto adempimento.
Qualora, poi, il lavoratore – come nel caso di specie - agisca per ottenere il corretto inquadramento professionale ai sensi dell'art. 2103 c.c., ha, altresì, l'onere di provare l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate.
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali.
In particolare, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: a) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) verificare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte.
Tale principio è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli, altresì, espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. civ. sez. lavoro, sent. n. 8025/03).
Si è, inoltre, costantemente affermato che “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 20272/2010).
Inoltre, “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. n.
6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 - Cass. Civ. n. 7007/1987 n. 7453/2002 n.
12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000,
Cass. Civ. n. 3528 del 1999).
Di talché, nei casi in cui il lavoratore non descriva, e provi, le mansioni effettivamente svolte, al giudice è precluso il giudizio a cui è chiamato, non potendo operare il raffronto tra le mansioni in concreto svolte - che dagli atti e dai documenti di causa non è dato conoscere - con quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale.
Così descritti gli oneri di allegazione e prova incombenti, in materia, in capo al lavoratore, occorre richiamare due ulteriori principi consacrati dalla giurisprudenza di legittimità che mitigano il rigore dei predetti oneri.
Anzitutto, preme evidenziare come – secondo quanto ripetutamente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione – “l'osservanza del criterio trifasico del giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore non richieda che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo stesso schema procedimentale” (cfr. Cass. 31.07.2020, n.16572).
Altro principio reiteratamente richiamato dalla Corte di legittimità è quello secondo cui “la domanda intesa alla superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore, nell'ambito del medesimo genere di mansioni, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro”; di talché, “qualora il giudice di merito, rigettando espressamente la domanda di inquadramento nella qualifica superiore, ometta l'esame della domanda in relazione alla qualifica immediatamente inferiore a quella rivendicata, incorre nel vizio di omessa pronunzia, che deve essere specificamente denunziato in appello” (Così,
Cass. civ. Sez. Lav. ordinanza 01 giugno 2020, n. 10407).
A tale ultimo riguardo, occorre, tuttavia, evidenziare come il predetto principio – che indubbiamente mitiga il rigore degli oneri di deduzione e prova testé evidenziati – non sia, tuttavia, suscettibile di elidere l'operatività degli stessi;
con la conseguenza per cui la domanda di inquadramento nella qualifica inferiore a quella formalmente rivendicata non potrà trovare accoglimento laddove il ricorrente ometta, da un lato, di descrivere gli elementi costitutivi ed i connotati propri della qualifica in questione, e, dall'altro, di dedurre e provare la ricorrenza di tali elementi nel caso concreto in controversia.
2.6. Tanto premesso in ordine ai principi applicabili al caso di specie, occorre, dunque, procedere all'operazione di sussunzione dei risultati istruttori utili alla ricostruzione delle mansioni espletate dal lavoratore nelle declaratorie dei vari livelli professionali.
Alla stregua delle risultanze dell'istruttoria, sia documentale che testimoniale, condotta in seno al presente giudizio, è emerso che il ricorrente, presso la convenuta, durante tutta la durata del rapporto del rapporto, preparasse le pietanze in autonomia (anche piatti completi) ancorché sotto la supervisione del titolare.
Tale circostanza è stata, invero, confermata da tutti i testimoni escussi in seno al giudizio (e, dunque, anche quelli indicati dalla parte convenuta), i quali, pur essendosi affrettati a sostenere che il fosse un mero “aiuto cuoco”, invitati dalla Parte_1
scrivente a precisare le mansioni in concreto disimpegnate dallo stesso, hanno, tutti, evidenziato che il ricorrente preparava le pietanze, seguendo la gestione completa del processo, ossia la preparazione degli ingredienti (mise-en-place, taglio, pulizia), la cottura e l'impiattamento.
Il teste , all'udienza del 17.04.2025, ha, così, dichiarato: “Conosco il Testimone_1
ricorrente poiché abbiamo lavorato insieme presso all'incirca Controparte_1
per due anni. Confermo quanto già dichiarato all'udienza del 4 giugno. Preciso che, laddove mi sono riferito alle mansioni di aiuto cuoco, intendo dire che il ricorrente, tra le altre mansioni, preparava anche le pietanze, anche piatti completi”.
Lo stesso teste, escusso all'udienza del 04.06.2024, in merito alle circostanze di cui al capitolo 8 di parte ricorrente2, aveva, così, riferito: “Principalmente era aiuto cuoco, quando non c'era faceva il cuoco” CP_1
La testimone , sorella del titolare dell'osteria resistente, all'udienza del Tes_2
17.04.2025 ha, così, dichiarato: “Confermo che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di aiuto cuoco. Preciso che, sempre sotto la supervisione del titolare, preparava anche le pietanze”.
La stessa teste, escussa a prova contraria, all'udienza del 04.06.2024, in merito alle circostanze di cui ai capitoli 9 e 11 del ricorso3, aveva, così, riferito: “Confermo che era aiuto cuoco in quanto il cuoco principale è sempre stato mio fratello sempre presente” (…) “Non faceva il lavapiatti. Faceva l'aiuto cuoco con a capo mio fratello in qualità di cuoco”.
Il teste all'udienza del 17.04.2025, ha, così, dichiarato: “Conosco il Testimone_3
ricorrente poiché siamo amici da molti anni. Sono andato a mangiare molte volte all A volte, dopo aver chiesto il permesso, mi sono affacciato CP_1 CP_1
alla cucina per salutare . Confermo che, quando mi affacciavo, stava sempre Pt_1
cucinando, di certo non lavava i piatti”.
La testimone , zia del titolare dell'osteria resistente, all'udienza del Testimone_4
17.04.2025 ha, così, dichiarato: “Io vado regolarmente a trovare mio PO al ristorante. A volte entravo anche in cucina per salutare i dipendenti. A volte, io e il ricorrente abbiamo anche parlato. Confermo che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di aiuto cuoco. Preciso che, sempre sotto la supervisione del titolare, preparava anche le pietanze”.
Il teste , all'udienza del 17.04.2025, ha, così, dichiarato: “Conosco Testimone_5
il ricorrente poiché io avevo un negozio vicino al ristorante. Sono andato a mangiare molte volte all A volte, con il permesso, mi sono affacciato CP_1 CP_1 alla cucina per salutare . Confermo che, quando mi affacciavo, stava sempre Pt_1
cucinando, di certo non lavava i piatti”.
La testimone , madre del titolare dell'osteria resistente, all'udienza del Testimone_6
17.04.2025 ha, così, dichiarato: “Io ho lavorato al ristorante di mio figlio fino al
31.12.2024. Io sono sempre stata in sala. Confermo che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di aiuto cuoco. Preciso che, sempre sotto la supervisione del titolare, preparava anche le pietanze. L'altro aiuto cuoco era ”. Persona_1
Tanto premesso in ordine alle risultanze istruttorie, occorre esaminare le declaratorie dei livelli contrattuali al fine di procedere all'operazione di sussunzione di cui si è detto.
Ai fini del necessario giudizio comparativo fra le mansioni svolte ed i corrispondenti possibili livelli di inquadramento, si ritiene opportuno premettere un esame delle correlative declaratorie professionali, come delineate dalla disciplina collettiva di riferimento.
Ciò posto, la contrattazione collettiva a cui fare riferimento è il CCNL Settore Turismo
Pubblici Esercizi Minori (doc. 9 fasc. parte ricorrente e doc. 12 fasc. parte resistente), non essendo la sua applicazione in contestazione.
Orbene, dall'esame dell'art. 54 del CCNL applicabile si evince che al 4° Livello – unica area in relazione alla quale il lavoratore, in sede di ricorso, ha rivendicato l'appartenenza – appartengono “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”.
Tra i profili esemplificativi, l'articolo predetto richiama, tra gli altri, il “cuoco capo partita” ovvero il “cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che, indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite, assicura il servizio di cucina”. Nell'ambito del 5° Livello del CCNL richiamato - livello immediatamente inferiore a quello rivendicato ma pur sempre superiore a quello riconosciuto al ricorrente - sono ricompresi “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico- pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”.
Tra i profili esemplificativi, vi è quello del “secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto”.
Al 6° Livello originariamente riconosciuto al ricorrente appartengono, invece, “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali”.
Tra i profili esemplificativi sono annoverati, tra gli altri, il “commis di cucina, sala, tavola calda, self service (compresi ex aiuti in genere p.e.)”.
Orbene, alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orali delle quali si è dato conto4, si deve escludere, non solo che il fosse un mero commis di cucina5, ma anche Parte_1
che lo stesso potesse qualificarsi quale secondo cuoco, intendendosi per tale – secondo la stessa definizione contrattuale – colui che procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto.
Come testé precisato, invero, il ricorrente, durante tutta la durata del rapporto, era addetto alla preparazione dele pietanze e seguiva la gestione completa del processo sotto il profilo esecutivo (occupandosi in autonomia della preparazione degli ingredienti - mise-en-place, taglio, pulizia -, della cottura e dell'impiattamento), essendo al medesimo preclusa la sola ideazione del piatto, affidata al titolare dell'Osteria convenuta.
Peraltro, anche la formazione scolastica del ricorrente (il quale ha conseguito il diploma alberghiero) e l'esperienza professionale maturata dallo stesso (che, per molti anni prima dell'assunzione presso l'odierna convenuta, ha svolto mansioni di cuoco in vari ristoranti e, dal 2007 al 2009, anche un periodo di apprendistato come cuoco presso la resistente)6 rappresentano ulteriori elementi suscettibili di attestare la riconducibilità delle mansioni disimpegnate dal ricorrente al livello dal medesimo rivendicato.
Sotto tale profilo, le allegazioni di parte convenuta – la quale ha reiteratamente evidenziato, in sede di memoria difensiva, che il referente e responsabile della cucina fosse il titolare – risultano assolutamente inconferenti ai fini che qui interessano, dal momento che, come possibile evincere dalla semplice lettura delle declaratorie contrattuali, i connotati delle mansioni espletate dal titolare (e, per contro, non affidate al ricorrente) – che comportano, sia iniziativa, che autonomia operativa oltreché funzioni di coordinamento e controllo – sono proprie dei profili professionali riconducibili a livelli superiori rispetto a quello rivendicato dall'odierno ricorrente.
2.7. Ciò detto in ordine all'an debeatur, sotto il profilo del quantum, come già evidenziato, è stata disposta una CTU tecnico-contabile al fine di quantificare le differenze retributive eventualmente dovute al ricorrente.
Il perito dell'Ufficio, in risposta ai quesiti formulati da questo Giudice, ha quantificato le differenze retributive maturate dal ricorrente – in relazione al periodo intercorrente tra il 1° aprile 2017 e l'8 maggio 2021 – in euro 8.201,93, oltre ad una somma pari ad euro 2.333,61 a titolo di TFR.
In relazione alle riferite conclusioni, ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base dei parametri indicati dal giudicante per come emersi all'esito dell'istruttoria nonché su quelli, ulteriori, autonomamente ma correttamente identificati a parametro dei calcoli, dando corretta applicazione degli istituti di cui al CCNL di riferimento.
Il ragionamento tecnico risulta, altresì, completo, logico, coerente e corretto.
Conclusivamente, la resistente, quale datrice di lavoro del ricorrente, va condannata a corrispondere, in favore del lavoratore, le seguenti somme: euro 8.201,93 a titolo di differenze retributive ed euro 2.333,61 a titolo di TFR.
Sui crediti del ricorrente spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte
Cost., n. 456/2000; Cass. S.U. n. 38/2001).
2.8. Per tutti i motivi esposti, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini innanzi indicati.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte resistente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) del risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione da Euro
5.200,01 a Euro 26.000,00): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in euro 5.388,00. Parimenti, le spese di CTU debbono essere poste integralmente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara lo svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni riconducibili al IV° livello CCNL Settore Turismo Pubblici Esercizi Minori, con riguardo al periodo intercorrente tra il 1° aprile 2017 e l'8 maggio 2021.
2) Per l'effetto, condanna al pagamento, in Controparte_1
favore del ricorrente, di una somma pari ad euro 8.201,93 a titolo di differenze retributive e di una somma pari ad euro 2.333,61 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
3) Condanna alla regolarizzazione della Controparte_1
posizione contributiva dell'odierno ricorrente a favore dell'Istituto Previdenziale.
4) Condanna a rifondere al ricorrente le spese Controparte_1
di lite, che si liquidano in euro 5.388,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA E CPA.
5) Compensa integralmente le spese di lite nei restanti rapporti.
6) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU come separatamente liquidate in corso di causa.
Così deciso in AR, il giorno 18 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “Vero che il signor dal primo giorno di lavoro ha sempre svolto l'attività lavorativa di Parte_1 cuoco prestando attività lavorativa dalle ore 09.00/9.30 alle 15.00 e poi dalle 18.30 alle 22.30 dal lunedì al sabato e in primavera anche la domenica a pranzo)?” 3 “Vero che le mansioni che ha sempre svolto sono state quelle di cuoco di cucina che assicura il servizio in cucina come indicato nell'art. 54 CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, livello quarto?”
“Vero che la cucina che veniva realizzata è tipicamente parmigiana e pertanto il ricorrente preparava le paste fresche, i ripieni, i sughi, preparava la rosa di AR, le punte di vitello, i guancialini con cotture anche sottovuoto, predisponeva le basi per i primi del menù, faceva il pane e i prodotti da forno e i dolci. Di certo non faceva il lavapiatti?” 4 Sulla base delle quali – si ribadisce – è emerso che il ricorrente, durante tutta la durata del rapporto, preparava le pietanze, seguendo la gestione completa del processo, ossia la preparazione degli ingredienti (mise-en-place, taglio, pulizia), la cottura e l'impiattamento. 5 Per tale intendendosi colui che, affiancando lo chef nella preparazione dei pasti all'interno di un ristorante o di un albergo, si occupa delle sole attività basiche e prodromiche alla preparazione del piatto, occupandosi, in particolare: di preparare e dosare gli ingredienti;
di predisporre le preparazioni di base;
di decorare i piatti;
di assicurarsi che gli ingredienti vengano conservati correttamente;
di pulire i piani di lavoro e la cucina;
di disinfettare utensili e celle frigo. 6 l certificato storico relativo al percorso professionale del acquisito presso il Centro Pt_2 Parte_1 per l'impiego di AR (doc. 1 fasc. parte ricorrente).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di AR, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 844/2022
RG., promossa da:
, (C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Aldo Manco del Foro di AR, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in AR,
Borgo Basini, n. 1;
RICORRENTE contro
, (C.F. Controparte_1
), con sede legale in AR, Vicolo delle Cinque Piaghe n. 1, in C.F._2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv.to Mario Scarica del Foro di AR, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in AR,
Strada Mazzini, n. 6;
RESISTENTE nonché con la chiamata in causa di
, (C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_1
sede legale in AR, rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli
Avv.ti Valeria Giroldi e Oreste Manzi del Foro di AR, con domicilio eletto in AR,
Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo;
CP_2
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 15.11.2022 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio dinnanzi all'intestato
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, l Controparte_1
, chiedendo l'accertamento e la declaratoria del superiore inquadramento (4°
[...]
Livello del CCNL Settore Turismo Pubblici Esercizi Minori), con conseguente condanna del convenuto a versargli le differenze retributive traenti titolo dall'errato inquadramento applicato (6° Livello) in relazione al periodo intercorrente tra aprile
2017 e maggio 2021, per un totale di Euro 22.992,97, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
A fondamento della domanda, rappresentava: a) di avere lavorato alle dipendenze della convenuta, dal 01.04.2017 al 29.09.2017, con contratto a tempo pieno, mansioni di operaio generico ed inquadramento economico al 6° livello del CCNL di categoria
(doc. 2 fasc. parte ricorrente); b) che il predetto contratto, in data 30.09.2017, veniva trasformato in contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale per 32 ore settimanali
(doc. 3 fasc. parte ricorrente); c) che il predetto contratto, in data 30.03.2018, veniva prorogato sino al 31.03.2019 (doc. 4 fasc. parte ricorrente); d) che il predetto contratto, in data 30.03.2019, veniva trasformato in contratto a tempo indeterminato a tempo pieno con decorrenza dal 01.04.2019 (doc.ti 5 e 6 fasc. parte ricorrente); e) che, già al momento dell'assunzione, egli risultava titolare di un diploma di scuola alberghiera conseguito presso l'Istituto Magnaghi di Salsomaggiore Terme (PR) (doc. 7 fasc. parte ricorrente); f) che il rapporto di lavoro cessava in data 08.05.2021; h) che la convenuta non si rendeva disponibile ad addivenire a una composizione bonaria della controversia con il rappresentante sindacale;
i) di avere sempre svolto, in corso di rapporto, esclusivamente la mansione di cuoco riconducibili al 4° livello del CCNL di categoria
(doc. 9 fasc. parte ricorrente), lavorando, dal lunedì al sabato, dalle ore 09:00/09:30 alle ore 15:00 e dalle ore 18:30 alle ore 22:30 e, durante il periodo di primavera, anche nella giornata di domenica a pranzo;
l) di avere contestato alla società convenuta, in data 09.09.2021, a mezzo del proprio rappresentante sindacale, lo svolgimento di mansioni superiori, rivendicando le relative differenze retributive (doc. 8 fasc. parte ricorrente).
Tanto premesso ed esposto, il ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con diritto all'inquadramento dell'istante nel livello 4° con mansione di cuoco del C.C.N.L. Settore Turismo pubblici esercizi minori, applicato al rapporto di lavoro e/o nel diverso livello che dovesse essere accertato di giustizia e comunque sin dall'inizio del rapporto di lavoro 01.04.2017 sino al
08.05.2021 data della sua cessazione;
B) Accertare e dichiarare che all'istante, per le ragioni di cui in premessa, compete la somma di € lordi 22.992,97 a titolo di differenze retributive, ferie non godute, permessi, tredicesima, T.F.R., per il periodo dal 01.04.2017 sino al 08.05.2021 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
C) condannare la anche in proprio, con sede Controparte_1
in AR, vicolo delle Cinque Piaghe n. 1, al pagamento in favore dell'istante della somma di 22.992,97 a titolo di differenze retributive, straordinario ferie non godute, permessi, tredicesima, T.F.R., per il periodo dal 01.04.2017 al'08.05.2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, per le differenze retributive da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
D) all'esito autorizzare la chiamata dell' per la regolarizzazione contributiva. CP_3
E) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, 15% per spese generali, 4%
CPA, 22% IVA di legge”.
1.2. Con memoria difensiva del 13.03.2023, si costituiva in giudizio
[...]
, eccependo, in via preliminare, l'inesistenza Controparte_1
della procura alle liti depositata da parte ricorrente e contestando, nel merito,
l'infondatezza delle pretese attoree, nonché l'intervenuta decadenza della domanda ai sensi dell'art. 32 della L. n. 183/2010.
1.3. Con ordinanza del 12.08.2024 il Giudice, ravvisata un'ipotesi di litisconsorzio necessario con disponeva l'integrazione del contraddittorio ordinando la CP_3
chiamata in causa dell'Istituto Previdenziale.
1.4. Con memoria difensiva depositata in data 14.12.2024, si costituiva in giudizio chiedendo che, in caso di accoglimento della domanda attorea, la convenuta CP_3
fosse condannata alla regolarizzazione contributiva del ricorrente.
1.5. Fallito il tentativo di bonaria composizione della controversia, la causa veniva, dunque, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale;
istruttoria all'esito della quale veniva disposta una
CTU tecnico-contabile ai fini della quantificazione delle differenze retributive eventualmente spettanti al ricorrente.
1.6. All'udienza del giorno 18.12.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
2.2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inesistenza della procura alle liti sollevata dalla parte convenuta, richiamandosi, sul punto, per ragioni di economicità, le argomentazioni già svolte dalla scrivente nell'ordinanza dell'1.06.20231. 1 Ordinanza che, per comodità, si richiama integralmente:
“Visto l'art. 182, comma II°, c.p.c. – così come sostituito dall'art. 46, comma 2, della legge 8 giugno 2009, n. 69 – il quale prevede che “Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza, o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza
o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”; rilevato che, nell'ipotesi in controversia, è stata versata in atti una procura speciale, che, pur presentando i requisiti essenziali richiesti ai fini della validità dell'atto, concerne un procedimento diverso dal presente giudizio;
rilevato che, con la sentenza n. 37434 del 21 dicembre 2022, le Sezioni Unite civili hanno aderito all'interpretazione più restrittiva secondo la quale l'art. 182, comma 2, c.p.c., come novellato dalla L. n. 69 del 2009, consente la sanatoria della sola procura alle liti materialmente presente in atti ma, tuttavia, affetta da un vizio che ne determina la nullità e non anche la sanatoria della procura inesistente;
considerato che
, nel caso di specie, la procura alle liti, non solo è materialmente presente in atti e giuridicamente esistente (potendosi predicare di inesistenza giuridica nella sola ipotesi in cui l'atto presenti, non un semplice vizio, ma la mancanza di un elemento senza il quale l'atto non può essere identificato secondo la categoria cui si fa riferimento), ma è valida e solo affetta da errore materiale, in quanto, pur apposta su foglio separato - pur se materialmente congiunto al ricorso ex articolo 83, terzo comma, c.p.c., nel testo novellato da l. 141/1997 -, l'errore nell'indicazione del giudizio non ha inficiato la possibilità di verificare certezza, provenienza e tempestività della procura medesima;
che, diversamente opinando, alla fattispecie in controversia, pur all'evidenza riconducibile all'ipotesi del mero errore materiale, verrebbero ricollegate conseguenze giuridiche più radicali rispetto a quelle che si produrrebbero nella diversa e più grave ipotesi di nullità dell'atto;
ritenuto che
– pur venendo in rilievo, nel caso di specie, la fattispecie della mera irregolarità, anziché quella della nullità – si ravvisa prudenzialmente l'opportunità di attivare la procedura sanante di cui all'art. 182, comma II°, c.p.c.;
P.Q.M.
assegna alla parte ricorrente un termine perentorio di 15 giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito della procura alle liti”.
2.3. Parimenti infondata è l'eccezione svolta dalla convenuta di intervenuta decadenza del sig. , in applicazione dell'art. 32 della legge n. 183/2010, dalla domanda Parte_1
di cui alla lettera A) delle conclusioni rassegnate in sede di ricorso, laddove il lavoratore ha richiesto di “accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con diritto all'inquadramento dell'istante nel livello 4° con mansione di cuoco del C.C.N.L. Settore Turismo pubblici esercizi minori, applicato al rapporto di lavoro e/o nel diverso livello che dovesse essere accertato di giustizia e comunque sin dall'inizio del rapporto di lavoro
01.04.2017 sino al 08.05.2021 data della sua cessazione”.
L'impresa convenuta ha, a riguardo, evidenziato, da un lato, che è intercorso tra le parti, dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2019, un contratto di lavoro tempo determinato, e, dall'altro, che la prima impugnazione formulata dal ricorrente è costituita dal ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato il 23 dicembre 2022.
Tale eccezione è totalmente destituita di fondamento laddove si consideri che, nonostante l'impropria formulazione attorea, dal corpo del ricorso, si evince plasticamente come l'oggetto della domanda sia costituito dall'accertamento e dalla declaratoria del superiore inquadramento (4° Livello del CCNL Settore Turismo
Pubblici Esercizi Minori); domanda in relazione alla quale non è contemplato alcun termine decadenziale.
2.4. Tanto premesso, il lavoratore, come esposto, ha agito in giudizio al fine di rivendicare le differenze retributive al medesimo spettanti, sul presupposto dello svolgimento, da parte dello stesso, delle suindicate mansioni superiori;
mansioni il cui svolgimento legittimerebbe – a detta del ricorrente - il diritto del medesimo all'inquadramento nel 4° Livello del CCNL Settore Turismo Pubblici Esercizi Minori, sin dall'origine del rapporto.
Così delineato il thema decidendum del presente giudizio, sembra opportuno ribadire preliminarmente i principi che governano la ripartizione dell'onere della prova in materia.
2.5. In termini generali, con riguardo al riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale, occorre evidenziare che - in base ad un costante orientamento giurisprudenziale - al creditore che deduca la sussistenza di un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte.
Pertanto, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Di talché, soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe, a sua volta, l'onere di provare l'esatto adempimento.
Qualora, poi, il lavoratore – come nel caso di specie - agisca per ottenere il corretto inquadramento professionale ai sensi dell'art. 2103 c.c., ha, altresì, l'onere di provare l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate.
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali.
In particolare, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: a) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) verificare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte.
Tale principio è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli, altresì, espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. civ. sez. lavoro, sent. n. 8025/03).
Si è, inoltre, costantemente affermato che “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 20272/2010).
Inoltre, “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. n.
6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 - Cass. Civ. n. 7007/1987 n. 7453/2002 n.
12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000,
Cass. Civ. n. 3528 del 1999).
Di talché, nei casi in cui il lavoratore non descriva, e provi, le mansioni effettivamente svolte, al giudice è precluso il giudizio a cui è chiamato, non potendo operare il raffronto tra le mansioni in concreto svolte - che dagli atti e dai documenti di causa non è dato conoscere - con quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale.
Così descritti gli oneri di allegazione e prova incombenti, in materia, in capo al lavoratore, occorre richiamare due ulteriori principi consacrati dalla giurisprudenza di legittimità che mitigano il rigore dei predetti oneri.
Anzitutto, preme evidenziare come – secondo quanto ripetutamente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione – “l'osservanza del criterio trifasico del giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore non richieda che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo stesso schema procedimentale” (cfr. Cass. 31.07.2020, n.16572).
Altro principio reiteratamente richiamato dalla Corte di legittimità è quello secondo cui “la domanda intesa alla superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore, nell'ambito del medesimo genere di mansioni, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro”; di talché, “qualora il giudice di merito, rigettando espressamente la domanda di inquadramento nella qualifica superiore, ometta l'esame della domanda in relazione alla qualifica immediatamente inferiore a quella rivendicata, incorre nel vizio di omessa pronunzia, che deve essere specificamente denunziato in appello” (Così,
Cass. civ. Sez. Lav. ordinanza 01 giugno 2020, n. 10407).
A tale ultimo riguardo, occorre, tuttavia, evidenziare come il predetto principio – che indubbiamente mitiga il rigore degli oneri di deduzione e prova testé evidenziati – non sia, tuttavia, suscettibile di elidere l'operatività degli stessi;
con la conseguenza per cui la domanda di inquadramento nella qualifica inferiore a quella formalmente rivendicata non potrà trovare accoglimento laddove il ricorrente ometta, da un lato, di descrivere gli elementi costitutivi ed i connotati propri della qualifica in questione, e, dall'altro, di dedurre e provare la ricorrenza di tali elementi nel caso concreto in controversia.
2.6. Tanto premesso in ordine ai principi applicabili al caso di specie, occorre, dunque, procedere all'operazione di sussunzione dei risultati istruttori utili alla ricostruzione delle mansioni espletate dal lavoratore nelle declaratorie dei vari livelli professionali.
Alla stregua delle risultanze dell'istruttoria, sia documentale che testimoniale, condotta in seno al presente giudizio, è emerso che il ricorrente, presso la convenuta, durante tutta la durata del rapporto del rapporto, preparasse le pietanze in autonomia (anche piatti completi) ancorché sotto la supervisione del titolare.
Tale circostanza è stata, invero, confermata da tutti i testimoni escussi in seno al giudizio (e, dunque, anche quelli indicati dalla parte convenuta), i quali, pur essendosi affrettati a sostenere che il fosse un mero “aiuto cuoco”, invitati dalla Parte_1
scrivente a precisare le mansioni in concreto disimpegnate dallo stesso, hanno, tutti, evidenziato che il ricorrente preparava le pietanze, seguendo la gestione completa del processo, ossia la preparazione degli ingredienti (mise-en-place, taglio, pulizia), la cottura e l'impiattamento.
Il teste , all'udienza del 17.04.2025, ha, così, dichiarato: “Conosco il Testimone_1
ricorrente poiché abbiamo lavorato insieme presso all'incirca Controparte_1
per due anni. Confermo quanto già dichiarato all'udienza del 4 giugno. Preciso che, laddove mi sono riferito alle mansioni di aiuto cuoco, intendo dire che il ricorrente, tra le altre mansioni, preparava anche le pietanze, anche piatti completi”.
Lo stesso teste, escusso all'udienza del 04.06.2024, in merito alle circostanze di cui al capitolo 8 di parte ricorrente2, aveva, così, riferito: “Principalmente era aiuto cuoco, quando non c'era faceva il cuoco” CP_1
La testimone , sorella del titolare dell'osteria resistente, all'udienza del Tes_2
17.04.2025 ha, così, dichiarato: “Confermo che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di aiuto cuoco. Preciso che, sempre sotto la supervisione del titolare, preparava anche le pietanze”.
La stessa teste, escussa a prova contraria, all'udienza del 04.06.2024, in merito alle circostanze di cui ai capitoli 9 e 11 del ricorso3, aveva, così, riferito: “Confermo che era aiuto cuoco in quanto il cuoco principale è sempre stato mio fratello sempre presente” (…) “Non faceva il lavapiatti. Faceva l'aiuto cuoco con a capo mio fratello in qualità di cuoco”.
Il teste all'udienza del 17.04.2025, ha, così, dichiarato: “Conosco il Testimone_3
ricorrente poiché siamo amici da molti anni. Sono andato a mangiare molte volte all A volte, dopo aver chiesto il permesso, mi sono affacciato CP_1 CP_1
alla cucina per salutare . Confermo che, quando mi affacciavo, stava sempre Pt_1
cucinando, di certo non lavava i piatti”.
La testimone , zia del titolare dell'osteria resistente, all'udienza del Testimone_4
17.04.2025 ha, così, dichiarato: “Io vado regolarmente a trovare mio PO al ristorante. A volte entravo anche in cucina per salutare i dipendenti. A volte, io e il ricorrente abbiamo anche parlato. Confermo che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di aiuto cuoco. Preciso che, sempre sotto la supervisione del titolare, preparava anche le pietanze”.
Il teste , all'udienza del 17.04.2025, ha, così, dichiarato: “Conosco Testimone_5
il ricorrente poiché io avevo un negozio vicino al ristorante. Sono andato a mangiare molte volte all A volte, con il permesso, mi sono affacciato CP_1 CP_1 alla cucina per salutare . Confermo che, quando mi affacciavo, stava sempre Pt_1
cucinando, di certo non lavava i piatti”.
La testimone , madre del titolare dell'osteria resistente, all'udienza del Testimone_6
17.04.2025 ha, così, dichiarato: “Io ho lavorato al ristorante di mio figlio fino al
31.12.2024. Io sono sempre stata in sala. Confermo che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di aiuto cuoco. Preciso che, sempre sotto la supervisione del titolare, preparava anche le pietanze. L'altro aiuto cuoco era ”. Persona_1
Tanto premesso in ordine alle risultanze istruttorie, occorre esaminare le declaratorie dei livelli contrattuali al fine di procedere all'operazione di sussunzione di cui si è detto.
Ai fini del necessario giudizio comparativo fra le mansioni svolte ed i corrispondenti possibili livelli di inquadramento, si ritiene opportuno premettere un esame delle correlative declaratorie professionali, come delineate dalla disciplina collettiva di riferimento.
Ciò posto, la contrattazione collettiva a cui fare riferimento è il CCNL Settore Turismo
Pubblici Esercizi Minori (doc. 9 fasc. parte ricorrente e doc. 12 fasc. parte resistente), non essendo la sua applicazione in contestazione.
Orbene, dall'esame dell'art. 54 del CCNL applicabile si evince che al 4° Livello – unica area in relazione alla quale il lavoratore, in sede di ricorso, ha rivendicato l'appartenenza – appartengono “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”.
Tra i profili esemplificativi, l'articolo predetto richiama, tra gli altri, il “cuoco capo partita” ovvero il “cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che, indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite, assicura il servizio di cucina”. Nell'ambito del 5° Livello del CCNL richiamato - livello immediatamente inferiore a quello rivendicato ma pur sempre superiore a quello riconosciuto al ricorrente - sono ricompresi “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico- pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”.
Tra i profili esemplificativi, vi è quello del “secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto”.
Al 6° Livello originariamente riconosciuto al ricorrente appartengono, invece, “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali”.
Tra i profili esemplificativi sono annoverati, tra gli altri, il “commis di cucina, sala, tavola calda, self service (compresi ex aiuti in genere p.e.)”.
Orbene, alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orali delle quali si è dato conto4, si deve escludere, non solo che il fosse un mero commis di cucina5, ma anche Parte_1
che lo stesso potesse qualificarsi quale secondo cuoco, intendendosi per tale – secondo la stessa definizione contrattuale – colui che procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto.
Come testé precisato, invero, il ricorrente, durante tutta la durata del rapporto, era addetto alla preparazione dele pietanze e seguiva la gestione completa del processo sotto il profilo esecutivo (occupandosi in autonomia della preparazione degli ingredienti - mise-en-place, taglio, pulizia -, della cottura e dell'impiattamento), essendo al medesimo preclusa la sola ideazione del piatto, affidata al titolare dell'Osteria convenuta.
Peraltro, anche la formazione scolastica del ricorrente (il quale ha conseguito il diploma alberghiero) e l'esperienza professionale maturata dallo stesso (che, per molti anni prima dell'assunzione presso l'odierna convenuta, ha svolto mansioni di cuoco in vari ristoranti e, dal 2007 al 2009, anche un periodo di apprendistato come cuoco presso la resistente)6 rappresentano ulteriori elementi suscettibili di attestare la riconducibilità delle mansioni disimpegnate dal ricorrente al livello dal medesimo rivendicato.
Sotto tale profilo, le allegazioni di parte convenuta – la quale ha reiteratamente evidenziato, in sede di memoria difensiva, che il referente e responsabile della cucina fosse il titolare – risultano assolutamente inconferenti ai fini che qui interessano, dal momento che, come possibile evincere dalla semplice lettura delle declaratorie contrattuali, i connotati delle mansioni espletate dal titolare (e, per contro, non affidate al ricorrente) – che comportano, sia iniziativa, che autonomia operativa oltreché funzioni di coordinamento e controllo – sono proprie dei profili professionali riconducibili a livelli superiori rispetto a quello rivendicato dall'odierno ricorrente.
2.7. Ciò detto in ordine all'an debeatur, sotto il profilo del quantum, come già evidenziato, è stata disposta una CTU tecnico-contabile al fine di quantificare le differenze retributive eventualmente dovute al ricorrente.
Il perito dell'Ufficio, in risposta ai quesiti formulati da questo Giudice, ha quantificato le differenze retributive maturate dal ricorrente – in relazione al periodo intercorrente tra il 1° aprile 2017 e l'8 maggio 2021 – in euro 8.201,93, oltre ad una somma pari ad euro 2.333,61 a titolo di TFR.
In relazione alle riferite conclusioni, ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base dei parametri indicati dal giudicante per come emersi all'esito dell'istruttoria nonché su quelli, ulteriori, autonomamente ma correttamente identificati a parametro dei calcoli, dando corretta applicazione degli istituti di cui al CCNL di riferimento.
Il ragionamento tecnico risulta, altresì, completo, logico, coerente e corretto.
Conclusivamente, la resistente, quale datrice di lavoro del ricorrente, va condannata a corrispondere, in favore del lavoratore, le seguenti somme: euro 8.201,93 a titolo di differenze retributive ed euro 2.333,61 a titolo di TFR.
Sui crediti del ricorrente spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte
Cost., n. 456/2000; Cass. S.U. n. 38/2001).
2.8. Per tutti i motivi esposti, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini innanzi indicati.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte resistente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) del risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione da Euro
5.200,01 a Euro 26.000,00): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in euro 5.388,00. Parimenti, le spese di CTU debbono essere poste integralmente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara lo svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni riconducibili al IV° livello CCNL Settore Turismo Pubblici Esercizi Minori, con riguardo al periodo intercorrente tra il 1° aprile 2017 e l'8 maggio 2021.
2) Per l'effetto, condanna al pagamento, in Controparte_1
favore del ricorrente, di una somma pari ad euro 8.201,93 a titolo di differenze retributive e di una somma pari ad euro 2.333,61 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
3) Condanna alla regolarizzazione della Controparte_1
posizione contributiva dell'odierno ricorrente a favore dell'Istituto Previdenziale.
4) Condanna a rifondere al ricorrente le spese Controparte_1
di lite, che si liquidano in euro 5.388,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA E CPA.
5) Compensa integralmente le spese di lite nei restanti rapporti.
6) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU come separatamente liquidate in corso di causa.
Così deciso in AR, il giorno 18 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “Vero che il signor dal primo giorno di lavoro ha sempre svolto l'attività lavorativa di Parte_1 cuoco prestando attività lavorativa dalle ore 09.00/9.30 alle 15.00 e poi dalle 18.30 alle 22.30 dal lunedì al sabato e in primavera anche la domenica a pranzo)?” 3 “Vero che le mansioni che ha sempre svolto sono state quelle di cuoco di cucina che assicura il servizio in cucina come indicato nell'art. 54 CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, livello quarto?”
“Vero che la cucina che veniva realizzata è tipicamente parmigiana e pertanto il ricorrente preparava le paste fresche, i ripieni, i sughi, preparava la rosa di AR, le punte di vitello, i guancialini con cotture anche sottovuoto, predisponeva le basi per i primi del menù, faceva il pane e i prodotti da forno e i dolci. Di certo non faceva il lavapiatti?” 4 Sulla base delle quali – si ribadisce – è emerso che il ricorrente, durante tutta la durata del rapporto, preparava le pietanze, seguendo la gestione completa del processo, ossia la preparazione degli ingredienti (mise-en-place, taglio, pulizia), la cottura e l'impiattamento. 5 Per tale intendendosi colui che, affiancando lo chef nella preparazione dei pasti all'interno di un ristorante o di un albergo, si occupa delle sole attività basiche e prodromiche alla preparazione del piatto, occupandosi, in particolare: di preparare e dosare gli ingredienti;
di predisporre le preparazioni di base;
di decorare i piatti;
di assicurarsi che gli ingredienti vengano conservati correttamente;
di pulire i piani di lavoro e la cucina;
di disinfettare utensili e celle frigo. 6 l certificato storico relativo al percorso professionale del acquisito presso il Centro Pt_2 Parte_1 per l'impiego di AR (doc. 1 fasc. parte ricorrente).