TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/06/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente del.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°6889 /2023 R.G. promossa da
con l'avv. COPPOLELLA Parte_1 C.F._1
CATERINA
ricorrente contro
, CP_1 C.F._2
convenuta contumace e con l'intervento di avv. Annachiara BANDIERA, curatrice speciale del figlio minorenne nato a [...] il [...] Persona_1
e del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona
oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Causa rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza 1/4/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 03/06/2025 2
conclusioni:
per il ricorrente:
“a) addebitarsi alla Sig.ra la separazione dei coniugi dichiarata con CP_1
sentenza n. 801/2023 del 26.03.2024;
b) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sig.ri e Parte_1
con rito civile in Ronco all'Adige il giorno 14.04.2018, matrimonio CP_1
iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ronco all'Adige
Anno 2018, parte 1, numero 3 (doc.2);
c) confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del Sig. con i Pt_1
suoi arredi e corredi, allo stesso Sig. perché ci abiti con il figlio minore Pt_1
Per_1
d) affidarsi in modalità super-esclusiva il figlio minore al padre, che potrà Per_1
assumere tutte decisioni anche di maggiore interesse per il figlio minore in tema di
salute, educazione, istruzione, residenza abituale, senza la previa consultazione
della madre;
e) disporsi che il figlio veda la madre in sola presenza del padre o in Per_1
ambiente protetto fino al momento in cui continuerà il monitoraggio da parte dei
Servizi Sociali;
f) confermarsi che la Sig.ra contribuisca al mantenimento del figlio CP_1
corrispondendo il 20% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale
di Verona;
g) disporsi che continui il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali competenti e le
misure di sostegno al minore dagli stessi Servizi azionate per un ulteriore anno.
Chiede, quindi, che la causa venga rimessa al Collegio per la decisione definitiva.”
per la curatrice speciale del figlio minorenne:
“• Confermarsi i provvedimenti adottati nelle ordinanze del 24/03/2024 e del
12/10/2024 e quindi la residenza prevalente di presso il padre nella casa Per_1
familiare in Ronco all'Adige con affido ai Servizi Sociali competenti per un altro
anno; il padre potrà occuparsi della gestione ordinaria del minore relazionando i
Servizi affidatari, la madre e la curatrice;
2 3
• Allontanamento della signora dalla casa familiare con partecipazione al CP_1
mantenimento di nei limiti già predisposti;
Per_1
• Incarico ai Servizi Sociali affidatari di valutare lo stato psicofisico del minore con
eventuale presa in carico per un sostegno psicologico;
• Incarico ai Servizi affidatari di predisporre incontri protetti tra madre e figlio;
• Incarico ai Servizi affidatari di predisporre un progetto di sostegno alla
genitorialità per i genitori, di valutare la capacità genitoriale della signora CP_1
e le condizioni psichiche della stessa anche tramite il servizio sanitario ed, in caso
di necessità previo consenso della signora, venga presa in carico per un adeguato
supporto sanitario e psicologico.
• Incarico ai Servizi Sociali di individuare una famiglia affidataria diurna nel
territorio limitrofo al Comune di Ronco all'Adige ed avviato un parziale
affidamento diurno per per due ore per due pomeriggi la settimana che non Per_1
coincidano con quelli in cui è impegnato con il calcio o il catechismo, coinvolgendo
nel progetto il padre.”
per il pubblico ministero: ”nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/10/2023 il ricorrente sig. Parte_1
adiva il Tribunale affinché fossero dichiarate la separazione con
[...]
addebito alla moglie , cittadina moldava, l'affidamento CP_1
del figlio minorenne al medesimo, l'assegnazione a sé della casa Per_1
familiare ed incontri del figlio con la madre solo in presenza del padre o in ambiente protetto, con obbligo della stessa di contribuire al mantenimento del figlio;
chiedeva, altresì, che, decorso il termine di legge, fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile il 14/04/2018 alle medesime condizioni della separazione.
A sostegno del ricorso, allegava che:
- dall'unione era nato il figlio in data 22.1.2014; Per_1
- in data 14/4/2018 la coppia aveva contratto matrimonio civile;
3 4
- nel 2019 egli aveva scoperto che la moglie aveva una relazione con un'altra persona e periodicamente si allontanava dall'abitazione per recarsi in Moldavia o presso amici;
- il 9/9/2022 la moglie si era allontanata portando con sé il figlio e i documenti del minore, lasciando a casa il materiale Per_1
scolastico;
- il Tribunale per i Minorenni di Venezia aveva affidato la figlia
, nata da una precedente relazione della moglie, ai Servizi Per_2
Sociali, collocandola in ambiente eterofamiliare;
- la moglie era stata sottoposta a procedimento penale per i reati di cui agli artt. 570, 572 e 574 c.p. (proc. n. 7966/22 NR Procura
della Repubblica di Verona), nonché per il reato di calunnia
(proc. N. 1629/PC/2023 R.G. davanti al Tribunale di Brescia) per aver accusato falsamente il ricorrente di aver commesso il reato di atti sessuali nei confronti della minore Persona_3
(figlia della resistente);
- la moglie il 3/7/2023 aveva dato alla luce una bambina (
[...]
), nata da una relazione extraconiugale;
Per_4
- il padre si era sempre occupato del figlio , il quale aveva Per_1
risentito sia dal punto di vista scolastico che psicologico del periodo in cui la madre lo aveva allontanato dal padre e della separazione dalla sorella;
Per_2
- il ricorrente era pensionato, percepiva un trattamento pensionistico di circa € 1.200 ed era proprietario dell'abitazione e dei terreni agricoli affittati al canone annuo di € 2.400.
Con decreto in data 30.10.2023 la Presidente del. rigettava l'istanza di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis 15 c.p.c., in assenza di sufficiente prova documentale delle allegazioni, e fissava udienza all'11.2.2024 per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica alla convenuta e per la costituzione di quest'ultima.
4 5
Contestualmente, incaricava la cancelleria di richiedere una relazione ai
Servizi Sociali.
La resistente, benché regolarmente notificata, non si costituiva, ma compariva alla prima udienza.
All'udienza dell'11.2.2024 entrambi confermavano la volontà di separarsi.
La resistente dichiarava: “È vero che mia figlia maggiore è stata affidata
ai servizi sociali, ho avuto una bambina dal mio compagno che abita in provincia di
Brescia. Voglio trasferirmi in un'altra casa nel paese dove va a scuola e Per_1
voglio che il mio compagno si trasferisca da Brescia a Verona”.
All'esito, la Presidente del. si riservava, ma, essendo pervenuta la relazione dei Servizi Sociali che descriveva una situazione problematica,
fissava nuova udienza per consentire alle parti di dedurre.
All'udienza del 14.3.2024 compariva solo il ricorrente con la sua procuratrice, che chiedeva l'autorizzazione a produrre documenti e insisteva per la pronuncia di provvedimenti temporanei;
la Presidente del.
pronunciava la seguente ordinanza riservata datata 24.3.2024:
“letti il ricorso introduttivo e le successive ulteriori difese ex art. 473 bis 17
c.p.c.;
dato atto che la resistente, sebbene regolarmente notificata, non si è
costituita, ma è comparsa assistita da un difensore;
esaminati i documenti prodotti e le istanze istruttorie formulate;
sentiti i coniugi ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione;
assunte informazioni preliminari da parte dei Servizi Sociali;
ritenuto che vadano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti
nell'interesse delle parti e del figlio minorenne nato il [...]; Persona_1
rilevato che la madre, benché ripetutamente contattata dai Servizi Sociali,
non si è presentata;
rilevato che dai documenti nn. 19, 20, 21 prodotti dal ricorrente risulta
una pregressa condotta pregiudizievole della resistente nei confronti della figlia
5 6
, nata da precedente relazione ed ora maggiorenne, che ne determinò il Per_2
collocamento eterofamiliare e la nomina di una curatrice speciale;
ritenuto che la resistente, sentita in udienza, ha ammesso di aver avuto una
figlia dal suo nuovo compagno, con il quale a breve intraprenderà una convivenza;
all'epoca dell'audizione la donna viveva ancora nella casa coniugale con la
bambina;
ritenuto che dalla relazione preliminare dei Servizi Sociali emerge una
certa difficoltà del padre a gestire le presumibili difficoltà di al quale Per_1
nessuno ha parlato della situazione familiare;
ritenuto che in sede di audizione protetta da parte della Polizia Giudiziaria
di , prima figlia della , la stessa ha manifestato preoccupazione per il Per_2 CP_1
fratellino che avrebbe assistito alle liti tra la madre e la stessa e di Per_1 Per_2
cui la madre non si occuperebbe (si veda doc. 19 di parte ricorrente, verbale
dell'audizione del 15.11.2022);
ritenuto che, in attesa di ulteriori approfondimenti da parte dei Servizi,
appare preferibile disporre la residenza prevalente di presso il padre nella Per_1
casa familiare, con affidamento ai Servizi Sociali del luogo di residenza abituale ai
sensi degli artt. 333 c.c. e 5 bis l. 184/1983, con nomina di un curatore speciale e
tempi d'incontro con la madre protetti, da regolamentare a cura del Servizio
Sociale;
ritenuto che, conseguentemente, la casa familiare (di esclusiva proprietà del
ricorrente) con i suoi arredi dovrà essere assegnata al marito, con obbligo della
resistente di rilasciarla entro quindici giorni dalla notifica della presente ordinanza;
ritenuto che il padre convivente dovrà provvedere all'integrale
mantenimento ordinario del figlio provvedendovi direttamente, mentre la madre
dovrà allo stato contribuire al 20% delle spese straordinarie, tenuto conto delle
presumibili risorse economiche e delle capacità reddituali dei genitori (il padre è
pensionato, la madre badante, probabilmente ora ha sospeso l'attività per la recente
nascita della terzogenita) e della valenza economica dell'assegnazione della casa;
6 7
rilevato altresì che il padre dovrà contribuire per il 50% alle spese
straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
valutate l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova indicati dal
ricorrente;
rilevato che la causa è matura per la decisione in punto status;
per questi motivi
visti ed applicati gli artt. 473 bis 22 c.p.c., 333 c.c. e 5 bis l. 184/1983
pronuncia i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei
coniugi e del figlie minore:
1) Dichiara la contumacia della resistente;
2) Autorizza i coniugi a vivere separati;
3) quale curatrice speciale del minore nato il CP_2 Persona_1
22.1.202014, l'avv. Annachiara BANDIERA;
4) Affida il figlio minore al Servizio Sociale del Comune di Ronco
all'Adige, disponendo: a) che il minore sia collocato presso il padre sig. Parte_1
presso la casa familiare in via Fornetto 36; b) che il Servizio Sociale
[...]
affidatario si adoperi, anche in collaborazione con il servizio sanitario, affinché sia
effettuata una valutazione sull'attuale stato psicofisico del minore e, in caso di
necessità, sia effettuata una presa in carico per un sostegno psicologico;
il
medesimo Servizio inoltre predisporrà le visite protette tra la madre e il minore,
relazionando in ordine al loro svolgimento e fornendo indicazioni in ordine alla
predisposizione di un calendario;
vigilerà sulla frequenza scolastica e sui risultati
scolastici; c) il padre collocatario potrà svolgere in autonomia gli atti di gestione e
amministrazione ordinaria e quotidiana che riguardano il figlio, anche sul piano
sanitario, scolastico e burocratico/amministrativo (ad esempio visite di controllo,
specialistiche e/o generiche, quando se ne ravvisi la necessità; autorizzazioni ad
attività e progetti scolastici da svolgersi in giornata;
pratiche relative all'assegno
unico ed universale per il minore e sua destinazione alle sue necessità quotidiane)
informandone la madre, i Servizi Sociali e la curatrice;
d) la madre non potrà
assumere alcuna decisione fino a quando non collaborerà con i Servizi Sociali;
e) la
7 8
curatrice speciale rappresenterà il minore nel presente giudizio e svolgerà anche
compiti sostanziali di coordinamento tra i Servizi ed i genitori;
si terrà informata
periodicamente sulle condizioni e l'andamento di nonché, se ritenuto, di Pt_2
fornire indicazioni ai Servizi Sociali;
f) i Servizi Sociali, anche avvalendosi di altre
strutture del territorio (Servizi Sanitari, Consultorio Familiare, ecc.) svolgeranno
opera di sostegno educativo e psicologico di supporto alla genitorialità;
5) Assegna la casa coniugale con i suoi arredi al marito sig. CP_3
, affinché ci abiti con il figlio;
la moglie con la figlia minore nata da relazione
[...]
extraconiugale la rilascerà entro quindici giorni dalla comunicazione della presente
ordinanza, con facoltà di asportare solo i propri oggetti personali;
6) Dispone che la sig. contribuisca al mantenimento del CP_1
figlio corrispondendo il 20% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Verona.
DISPONE che allo stato l'affidamento al Servizio Sociale abbia durata di
un anno, salva proroga, e che il Servizio Sociale riferisca trimestralmente
sull'andamento degli interventi e sui rapporti mantenuti dal minore con la madre e
sull'attuazione dei compiti demandati.
AMMETTE la prova per interrogatorio formale e per testi sui capitoli da
20 a 25, limitando a due il numero dei testi. Respinge in quanto generiche e
irrilevanti le altre istanze istruttorie. Assegna termine fino al 17.4.2024 per la
notifica alla resistente non costituita.
RIMETTE la causa al Collegio per la decisione in punto status.
Predispone il seguente CALENDARIO del processo, modificabile solo in
caso di sopravvenienze o impedimenti:
udienza del 3.10.2024 h. 11.00 per l'assunzione delle prove orali;
udienza del 27.2.2025 h.
9.30 per la rimessione della causa al Collegio per
la decisione definitiva, con termine fino a sessanta giorni prima per il deposito di
note scritte di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima per il deposito
delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima per il deposito di memorie
di replica
8 9
Si comunichi al ricorrente, al curatore speciale, ai Servizi Sociali del
Comune di residenza e ai Servizi Sociali dell'Azienda Ulss 9 Scaligera UOS
Consultori Familiari.”
Con sentenza parziale 26/3-1/4/2024 veniva dichiarata la separazione giudiziale e con contestuale ordinanza la causa è stata rimessa in istruttoria.
All'udienza del 3/10/2024 veniva sentita , figlia Persona_3
della resistente, in qualità di testimone e, alla luce del contenuto della relazione di aggiornamento dei Servizi, con ordinanza riservata 12/10/2024
si provvedeva nel seguente senso:
“letta la relazione dei Servizi Sociali affidatari del 17.9.20224 con la quale
viene indicata la necessità di attivare un contesto familiare di supporto alla figura
paterna, da ricercare nel contesto di residenza del nucleo;
ritenuto che il padre, sentito in udienza, “non si è dichiarato contrario ad
un aiuto da parte di una famiglia due pomeriggi alla settimana dopo la scuola (che
termina alle 16,00), mentre ha piacere di portare a calcio”; Per_1
ritenuto pertanto che, oltre a confermare i poteri già attribuiti ai Servizi
Sociali con ordinanza 24.3.2024, va altresì conferito ai medesimi il potere di
individuare una famiglia affidataria diurna con una frequenza di due pomeriggi
alla settimana;
P.Q.M.
Conferma l'affidamento del figlio minore nato il [...], Persona_1
al Servizio Sociale del Comune di Ronco all'Adige, disponendo: a) che il minore sia
collocato presso il padre sig. presso la casa familiare in via Fornetto Parte_1
36; b) che il Servizio Sociale affidatario si adoperi, anche in collaborazione con il
servizio sanitario, affinché sia effettuata una valutazione sull'attuale stato
psicofisico del minore e, in caso di necessità, sia effettuata una presa in carico per
un sostegno psicologico;
il medesimo Servizio inoltre predisporrà le visite protette
tra la madre e il minore, relazionando in ordine al loro svolgimento e fornendo
indicazioni in ordine alla predisposizione di un calendario;
vigilerà sulla frequenza
9 10
scolastica e sui risultati scolastici;
c) che il padre collocatario potrà svolgere in
autonomia gli atti di gestione e amministrazione ordinaria e quotidiana che
riguardano il figlio, anche sul piano sanitario, scolastico e
burocratico/amministrativo (ad esempio visite di controllo, specialistiche e/o
generiche, quando se ne ravvisi la necessità; autorizzazioni ad attività e progetti
scolastici da svolgersi in giornata;
pratiche relative all'assegno unico ed universale
per il minore e sua destinazione alle sue necessità quotidiane) informandone la
madre, i Servizi Sociali e la curatrice;
d) che la madre non potrà assumere alcuna
decisione fino a quando non collaborerà con i Servizi Sociali;
e) chela curatrice
speciale rappresenterà il minore nel presente giudizio e svolgerà anche compiti
sostanziali di coordinamento tra i Servizi ed i genitori;
si terrà informata
periodicamente sulle condizioni e l'andamento di nonché, se ritenuto, di Pt_2
fornire indicazioni ai Servizi Sociali;
f) i Servizi Sociali, anche avvalendosi di altre
strutture del territorio (Servizi Sanitari, Consultorio Familiare, ecc.) svolgeranno
opera di sostegno educativo e psicologico di supporto alla genitorialità; g) che sia
individuata una famiglia affidataria diurna per due pomeriggi alla settimana (non
coincidenti con gli allenamenti di calcio) ed avviato un parziale affidamento
diurno;
I Servizi relazioneranno entro il 20.12.2025.
Conferma l'udienza del 27.2.2025 h.
9.30 per la rimessione della causa al
Collegio”
Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e depositavano scritti conclusionali.
L'udienza di rimessione della causa al Collegio veniva rinviata d'ufficio al 27.3.2025 e si svolgeva con trattazione scritta.
Rimangono da decidere le domande di addebito, di scioglimento del matrimonio, di affidamento del figlio, di assegnazione della casa coniugale e di mantenimento.
Domanda di addebito della separazione
10 11
Il ricorrente ha chiesto che la responsabilità della separazione sia attribuita alla moglie.
Ai sensi dell'art. 151, secondo comma c.c. “Il giudice, pronunziando la
separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei
coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento
contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La prova testimoniale assunta ha consentito innanzitutto di accertare la violazione dell'obbligo di coabitazione da parte della moglie,
posto che nel periodo agosto 2022/ottobre 2022 la risulta essersi CP_1
allontanata ripetutamente dall'abitazione coniugale, portando con sé il figlio e impedendogli così la frequenza scolastica, contro la volontà Per_1
del marito.
La violazione dell'obbligo di fedeltà si desume dal fatto che dalla relazione della con il nuovo compagno in data 3.7.2023 è nata la CP_1
figlia , come confermato dalla stessa resistente comparsa Persona_5
alla prima udienze, risultante dalle relazioni dei Servizi Sociali e desumibile dal cognome della minore, che presuppone il riconoscimento da un padre diverso rispetto al marito.
La domanda di addebito deve pertanto ritenersi fondata e merita accoglimento.
SCIOGLIMENTO DI MATRIMONIO
Anche la domanda di divorzio merita accoglimento.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale e, per quanto allegato negli scritti difensivi e risultante dalle relazioni dei Servizi Sociali, la medesima si
è protratta ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale davanti alla Presidente delegata (udienza tenutasi l'11.2.2024).
La stessa contumacia della convenuta è comportamento che dimostra disinteresse alla prosecuzione del vincolo, il definitivo
11 12
dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORENNE Per_1
L'ultima relazione dei Servizi Sociali datata 21.2.2025 conferma una situazione che necessita di interventi da parte dei Servizi a supporto del figlio , ora undicenne, e dei genitori. Per_1
In particolare, il padre, nato nel 1949 (76 anni), seppur legato e impegnato a garantire tutti i bisogni materiali primari del figlio, presenta carenze a comprenderne i bisogni relazionali, emotivi e affettivi. Peraltro,
egli non ha risorse familiari attivabili come risorse di supporto.
La madre, nata nel 1981, è già stata dichiarata inidonea in relazione alla figlia , ora maggiorenne, - che le è stata allontanata e affidata ai Per_2
Servizi (si veda doc. 12 di parte ricorrente) -, ha avuto condotte poco protettive e tutelanti del figlio, culminate nell'allontanamento dall'abitazione, impedendone la frequenza scolastica, non è stata collaborante con i Servizi Sociali, disattendendo molti appuntamenti, e in occasione degli incontri ha manifestato un atteggiamento caratterizzato da tratti di incostanza, incoerenza e scarsa aderenza alla realtà (si veda relazione dei Servizi datata 21.2.2025).
necessita di essere protetto e supportato, tanto più che il Per_1
contesto scolastico, pur descrivendolo come un bambino positivamente inserito e registrando nel recente periodo un miglioramento, dall'altro riferisce di comportamenti preoccupanti e segni di difficoltà negli apprendimenti. In particolare, è stato segnalato che: “ dimostra Per_1
confusione nell'espressione motoria, non si esprime liberamente di fronte al gruppo,
ha dei momenti autistici, ride e scherza da solo, si isola e parla molto, da dei gesti
… come se stesse vedendo un cartone animato, ha movimenti sconnessi …
quest'anno sta rispondendo un po'di più, si sente un po' più sicuro perché ha
qualcuno che lo aiuto con i compiti, comunque permangono difficoltà negli
approfondimenti, per cui ha misure compensative e dispensative, anche se non ha
12 13
alcuna certificazione, quest'anno è stato fatto un PDP in vista delle medie.” I
Servizi sottolineano inoltre che il bambino è sempre vissuto in un contesto molto isolato dal punto di vista relazionale e amicale, limitandosi a vivere il contesto scolastico e quello familiare, che proprio a causa delle dinamiche relazionali dei genitori risulta altamente confusivo e destabilizzante dal punto di vista emotivo.
In considerazione dell'età di e della sua particolare Per_1
situazione personale e familiare, non è stato disposto l'ascolto, peraltro non richiesto da alcuna delle parti.
Pertanto, viste le fragilità di entrambi i genitori e nonostante l'impegno e la collaborazione con i Servizi da parte del padre, vanno integralmente confermati i provvedimenti provvisori che hanno disposto l'affidamento ai Servizi Sociali, con le indicazioni contenute nell'ordinanza
12/10/2024 sopra riportata, per un ulteriore anno, mantenendo la collocazione presso il padre. Contestualmente, ai sensi dell'art. 473 bis 7
c.p.c., va nominata quale curatrice l'avv. Annachiara BANDIERA, già
curatrice speciale nel presente procedimento, e aperto un procedimento ex art. 337 c.c. davanti al Giudice tutelare per il monitoraggio della situazione.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
Visto il collocamento prevalente del figlio minore presso il padre, va confermata anche l'assegnazione della casa familiare, con i suoi al padre,
che ne è proprietario esclusivo.
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
Anche con riferimento al mantenimento, va confermato quanto disposto in via provvisoria (contribuzione al 20% delle spese straordinarie),
in considerazione della precarietà abitativa e lavorativa della madre e della disparità economica tra i genitori, quale emerge dalle stesse allegazioni del ricorrente.
SPESE DI LITE
13 14
Visto l'esito della controversia l'accoglimento della domanda di addebito della separazione, le spese di lite relativamente al rapporto processuale tra i coniugi vanno compensate nella misura della metà,
mentre la restante metà va posta a carico della resistente, liquidata per la quota secondo i parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014,
aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività
svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale), dell'importanza delle questioni trattate e del valore indeterminabile della controversia.
Quanto al rapporto processuale tra i coniugi e la curatrice speciale, per il principio di causalità, le spese di lite per la curatela speciale vanno poste a carico dei genitori in via solidale, con condanna in favore della curatela nella misura della metà e dello
Stato per la restante metà, posto che l'ammissione al beneficio è
avvenuta successivamente alla costituzione e all'istruttoria, nella fase decisionale;
nella liquidazione si terrà conto dell'attività svolta, delle questioni trattate e del valore indeterminato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara l'addebito della separazione alla moglie;
2) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi;
Parte_1 CP_1
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di RONCO
ALL'ADIGE (VR) di annotare la sentenza nei registri (atto n°3,
Parte I, anno 2018 del registro degli atti di matrimonio);
4) conferma l'affidamento del figlio minore nato il Persona_1
22.1.2014, al Servizio Sociale del Comune di Ronco all'Adige, per
14 15
un ulteriore anno decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza, disponendo: a) che il minore sia collocato presso il padre sig. presso la casa familiare in via Fornetto Parte_1
36; b) la nomina quale curatrice del minore dell'avv. Annachiara
BANDIERA; c) che il Servizio Sociale affidatario si adoperi, anche in collaborazione con il servizio sanitario, affinché sia effettuata una valutazione sull'attuale stato psicofisico del minore e, in caso di necessità, sia effettuata una presa in carico per un sostegno psicologico;
il medesimo Servizio inoltre predisporrà le visite protette tra la madre e il minore, relazionando in ordine al loro svolgimento e fornendo indicazioni in ordine alla predisposizione di un calendario;
vigilerà sulla frequenza scolastica e sui risultati scolastici;
d) che il padre collocatario potrà svolgere in autonomia gli atti di gestione e amministrazione ordinaria e quotidiana che riguardano il figlio, anche sul piano sanitario, scolastico e burocratico/amministrativo (ad esempio visite di controllo,
specialistiche e/o generiche, quando se ne ravvisi la necessità;
autorizzazioni ad attività e progetti scolastici da svolgersi in giornata;
pratiche relative all'assegno unico ed universale per il minore e sua destinazione alle sue necessità quotidiane)
informandone la madre, i Servizi Sociali e la curatrice;
d) che la madre non potrà assumere alcuna decisione fino a quando non collaborerà con i Servizi Sociali;
e) che la curatrice avv.
Annachiara BANDIERA svolgerà compiti sostanziali di coordinamento tra i Servizi ed i genitori e rappresenterà il minore nel procedimento ex art. 337 c.c.; si terrà informata periodicamente sulle condizioni e l'andamento di Pt_2
nonché, se ritenuto, fornirà indicazioni ai Servizi Sociali;
f) i
15 16
Servizi Sociali, anche avvalendosi di altre strutture del territorio
(Servizi Sanitari, Consultorio Familiare, ecc.) svolgeranno opera di sostegno educativo e psicologico di supporto alla genitorialità;
g) che sia individuata una famiglia affidataria diurna per due pomeriggi alla settimana (non coincidenti con gli allenamenti di calcio) ed avviato un parziale affidamento diurno;
5) assegna la casa familiare con i suoi arredi al ricorrente,
affinché ci abiti con il figlio;
6) dispone che la sig. contribuisca al CP_1
mantenimento del figlio , corrispondendo il 20% delle Per_1
spese straordinarie indicate dal Protocollo del Tribunale di
Verona;
7) dispone l'apertura di un procedimento ex art. 337 c.c. davanti al Giudice tutelare di Verona, al quale i Servizi Sociali
relazioneranno trimestralmente;
8) dispone la compensazione delle spese di lite relativamente al rapporto processuale tra i coniugi nella misura della metà,
ponendo la restante metà a carico della resistente, con conseguente condanna della medesima alla rifusione in favore del ricorrente dell'importo di € 5868,00;
9) condanna il ricorrente e la resistente, in solido, alla rifusione delle spese di lite relativamente al rapporto processuale con la curatrice speciale, che liquida nell'importo complessivo di €
5.927, di cui € 3.800 in favore della curatrice speciale ed € 2.127
in favore dello Stato;
10) Si comunichi ai Servizi Sociali in relazione agli incarichi di cui ai capi 4 e 7.
Verona, 03/06/2025
16 17
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
17