Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 04/06/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Separazione
S E N T E N Z A consensuale”. nella causa civile iscritta al n. 1948/2024 R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...], il [...], residente in [...], Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliata in Orio Canavese (TO) alla Via C.F._1
Carbonera n. 13, presso lo studio dell'Avv. Roberta Ponzetti che la rappresenta e difende per procura in atti.
ammessa al Patrocinio a spese dello Stato in via provvisoria dal COA di Ivrea con provvedimento n. 209 del 23/01/2024
e nato ad [...] il [...], residente in [...], C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Ivrea (TO), Via Palestro n. 37, presso lo C.F._2
studio dell'Avv. Alessandra Lippi che lo rappresenta e difende per procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea
- Pronunciare la separazione personale in conformità alle conclusioni di seguito rassegnate congiuntamente dai coniugi;
- Ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di LO l'annotazione della sentenza - e ogni altra relativa e necessaria incombenza - a margine dell'atto di matrimonio contratto tra le parti in
LO (TO) in data 21/05/2022, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune
medesimo al n. 5, Parte II, Serie C, anno 2022.
A tal scopo le parti concordando le seguenti
CONDIZIONI
1. La casa coniugale, di proprietà dello stesso, verrà assegnata al signor Parte_2
2. La signora ha già trasferito la propria residenza in Parella (TO) alla Via Loranzè n. CP_1
23, ove continuerà a convivere con il figlio.
3. Il figlio minore – che risiederà anagraficamente e avrà dimora abituale presso Persona_1
la madre - sarà affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno disgiuntamente la propria responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
4. Salvi diversi accordi, sempre prevalenti, assunti dai genitori di volta in volta, compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi, il figlio minore, sino a quando non frequenterà l'asilo nido, starà
con il padre il martedì ed il giovedì mattina dalle 8,30 alle 13,00 ed il sabato dalle 8,30 alle 18,00.
Quando il minore inizierà a frequentare l'asilo nido starà con il padre il mercoledì mattina dalle 8,30
alle 13,00 ed il sabato dalle 8,30 alle 18,00; quando il minore frequenterà la Scuola dell'Infanzia - dal settembre 2025 - i genitori si impegnano a rimodulare i periodi (giorni e orari) di permanenza del figlio presso il padre, compatibilmente agli orari scolastici. Il signor nei giorni di sua spettanza, Pt_2
preleverà e riporterà il figlio presso l'abitazione materna e lo ricondurrà presso la stessa abitazione.
5. Quanto al pernottamento presso il padre, i genitori concordano nella necessità di verificare, prima di prevederlo, che il bambino – ancora molto piccolo – accetti con serenità il distacco notturno dalla madre. I genitori si impegnano comunque ad intraprendere un percorso graduale finalizzato a permettere al figlio di poter pernottare presso il padre allorquando la madre non lo allatterà più; potrà
essere, sin da subito, previsto che il padre possa tenere con sé il figlio per più giorni anche consecutivi con esclusione, per il momento, del pernottamento. Qualora il minore manifestasse segni evidenti ed obbiettivi di disagio nel distacco notturno dalla madre, i genitori si impegnano a cooperare e ad adottare decisioni nell'esclusivo interesse del benessere pisco-fisico del bambino. Allorquando
inizieranno i pernottamenti presso il padre, lo stesso si impegna ad allestire una cameretta adeguata alle esigenze del bambino.
6. Ferme le considerazioni svolte al punto n. 5 in ordine al pernottamento, durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere con il figlio almeno due settimane, anche non consecutive, in una località che dovrà essere preventivamente comunicata. I genitori dovranno concordare tale periodo indicativamente entro il 31 maggio di ogni anno;
qualora i genitori non si accordino nella scelta del periodo, sceglierà un genitore, ad anni alterni.
7. Ferme le considerazioni svolte al punto n. 5 in ordine al pernottamento, durante le vacanze natalizie i coniugi decideranno come suddividere i giorni festivi (in particolare la Vigilia di Natale, il
S. Natale, Santo Stefano, il primo giorno dell'anno e l'Epifania) da trascorrere con il figlio;
durante le vacanze pasquali i coniugi decideranno come suddividere i giorni festivi (in particolare Pasqua e
Pasquetta) da passare con il figlio, che comunque trascorrerà indicativamente pari tempo con il padre e con la madre. Per il corrente anno il giorno di Pasqua il figlio starà con il padre e il giorno di Natale
con la madre, con inversione dal 2025 e così per gli anni successivi.
8. Ferme le considerazioni svolte al punto n. 5 in ordine al pernottamento, durante le vacanze di carnevale e ogni altra festività, il figlio trascorrerà pari tempo con il padre e con la madre.
9. I genitori si faranno carico del mantenimento ordinario del figlio per i periodi di rispettiva permanenza presso l'uno o l'altro. 10. Il signor corrisponderà alla signora per l'anno 2024 la somma mensile di € 200,00 Pt_2 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutata annualmente secondo l'indice FOI (già ISTAT), mediante accredito sul conto corrente
Postepay intestato alla signora acceso presso il Banco Posta, contraddistinto dal seguente CP_1
IBAN [...]. Dal gennaio 2025 il signor corrisponderà alla Pt_2
signora la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da CP_1
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutata annualmente secondo l'indice FOI (già
ISTAT), mediante accredito sul conto corrente Postepay intestato alla signora acceso presso CP_1
il Banco Posta, contraddistinto dal seguente IBAN [...];
11. Le spese straordinarie relative al figlio saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno,
richiamato integralmente sul punto il “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” del Tribunale di Ivrea del
24.6.2016. Le parti concordano che l'importo della retta dell'asilo nido sarà suddivisa al 50% tra le stesse;
12. Le parti concordano che l'Assegno Unico e Universale a favore del figlio spetterà integralmente alla signora CP_1
13. Le detrazioni fiscali relative alle spese per il figlio saranno godute al 50% dai coniugi;
14. Per quanto di necessità i coniugi si danno reciproco assenso alle formalità di rilascio e rinnovo del passaporto e documenti equipollenti anche in relazione al minore;
15. Spese Legali compensate, con rinuncia degli Avvocati alla solidarietà professionale”
Il P.M. il 06.11.24 ha così concluso: “Visto, il PM RI GL esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 05.09.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale affinché pronunciasse la Parte_1 Parte_2
separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che: - hanno celebrato matrimonio con rito civile in LO (TO) in data 21.05.2022, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune medesimo al n. 5, Parte II, Serie C,
anno 2022, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- dall'unione dei coniugi è nato il figlio a ND (BI) il Persona_2
23/08/2022;
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più
un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 18 marzo 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a LO (TO) il 21.05.22 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile, Atto n. 5,
parte II, serie C- anno 2022 - Comune di LO (TO)).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, e come richiesto, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto matrimonio a LO (TO) Parte_1 Parte_2
il 21.05.2022 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile parte II, serie C, atto n.
5 - anno 2022 -
Comune di LO (TO)) alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 27 maggio 2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)