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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/07/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 7/7/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1677/2024 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'Avv. Valeria Russo, presso il cui studio elett.te domicilia in Castellammare di
Stabia (NA) alla Via Schito n. 121 ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in CP_1 Controparte_2
Napoli alla Via Nuova Poggioreale Ang. Via S. Lazzaro, presso l'Avvocatura CP_1 unitamente all'Avv. Maria Golia che lo rapp.ta e difende resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l il riconoscimento di una rendita per inabilità CP_1 permanente, per i postumi dell'infortunio sul lavoro dettagliatamente descritto in ricorso, in misura pari al 16% precedentemente riconosciuto dall' , e comunque CP_3 superiore all'8% riconosciuto dall a seguito di visita di revisione del 10/10/2022. CP_1
L si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda, con varie CP_1 argomentazioni.
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta, per i motivi di seguito specificati.
Osserva preliminarmente il Giudicante che è pacifico e incontestato tra le parti che l'infortunio subito dall' dettagliatamente indicato in ricorso, si sia verificato a Pt_1 causa ed in occasione del lavoro svolto, tanto è vero che l' ha già riconosciuto al CP_1 ricorrente, in sede amministrativa, una rendita per inabilità permanente in misura pari al 16%, successivamente soppressa a seguito di visita di revisione.
Ciò premesso, si osserva che il C.T.U. nominato, dott. all'esito di una Persona_1 approfondita e scrupolosa indagine medica, corredata da tutte le ulteriori indagini cliniche ritenute necessarie, ha accertato che i postumi da cui è affetto il ricorrente per effetto del suddetto infortunio è pari al 16%, e che tale inabilità decorre ininterrottamente dal 10/10/2022 (epoca della visita di revisione).
Le argomentazioni svolte dal consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
E' sintomatico, del resto, che alcuna critica specifica sia stata formulata con riferimento alle conclusioni raggiunte dall'esperto.
L va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente di una rendita CP_1 per inabilità permanente relativa a postumi del 16% a far data dal 10/10/2022, il tutto oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, detratto quanto già eventualmente corrisposto dall . CP_3
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 18/3/2024 nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
a)accoglie la domanda, e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore di CP_1 parte ricorrente, della rendita per inabilità permanente in misura pari al 16% a partire dal 10/10/2022 , oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto;
b)condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi euro 2697,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione .
Torre Annunziata, li 10/7/2025
Il Tribunale giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 7/7/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1677/2024 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'Avv. Valeria Russo, presso il cui studio elett.te domicilia in Castellammare di
Stabia (NA) alla Via Schito n. 121 ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in CP_1 Controparte_2
Napoli alla Via Nuova Poggioreale Ang. Via S. Lazzaro, presso l'Avvocatura CP_1 unitamente all'Avv. Maria Golia che lo rapp.ta e difende resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l il riconoscimento di una rendita per inabilità CP_1 permanente, per i postumi dell'infortunio sul lavoro dettagliatamente descritto in ricorso, in misura pari al 16% precedentemente riconosciuto dall' , e comunque CP_3 superiore all'8% riconosciuto dall a seguito di visita di revisione del 10/10/2022. CP_1
L si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda, con varie CP_1 argomentazioni.
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta, per i motivi di seguito specificati.
Osserva preliminarmente il Giudicante che è pacifico e incontestato tra le parti che l'infortunio subito dall' dettagliatamente indicato in ricorso, si sia verificato a Pt_1 causa ed in occasione del lavoro svolto, tanto è vero che l' ha già riconosciuto al CP_1 ricorrente, in sede amministrativa, una rendita per inabilità permanente in misura pari al 16%, successivamente soppressa a seguito di visita di revisione.
Ciò premesso, si osserva che il C.T.U. nominato, dott. all'esito di una Persona_1 approfondita e scrupolosa indagine medica, corredata da tutte le ulteriori indagini cliniche ritenute necessarie, ha accertato che i postumi da cui è affetto il ricorrente per effetto del suddetto infortunio è pari al 16%, e che tale inabilità decorre ininterrottamente dal 10/10/2022 (epoca della visita di revisione).
Le argomentazioni svolte dal consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
E' sintomatico, del resto, che alcuna critica specifica sia stata formulata con riferimento alle conclusioni raggiunte dall'esperto.
L va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente di una rendita CP_1 per inabilità permanente relativa a postumi del 16% a far data dal 10/10/2022, il tutto oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, detratto quanto già eventualmente corrisposto dall . CP_3
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 18/3/2024 nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
a)accoglie la domanda, e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore di CP_1 parte ricorrente, della rendita per inabilità permanente in misura pari al 16% a partire dal 10/10/2022 , oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto;
b)condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi euro 2697,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione .
Torre Annunziata, li 10/7/2025
Il Tribunale giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco