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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 31/03/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 741/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Emanuele P.IVA_1
Romeo; appellanti
CONTRO
(c.f. ), che partecipa al giudizio per il tramite della mandataria Controparte_1 P.IVA_2
ad unico socio (c.f. , quest'ultima rappresentata Controparte_2 P.IVA_3
e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Fabrizio Baldelli;
appellata
1 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellanti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona adita, contrariis reiectis, in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata (e del decreto ingiuntivo) per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, riformare la sentenza impugnata e rigettare tutte le domande formulate in primo grado dalla controparte ed accolte dal Giudice di primo grado e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiararlo nullo e/o inefficace per i motivi di cui innanzi e dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso, con conseguente nullità/inefficacia del precetto. Con vittoria di spese e compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge, relativi ad entrambi
i gradi di giudizio”; appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, accertare l'infondatezza in fatto e diritto dell'appello, per l'effetto disponendone l'integrale rigetto, con conferma della sentenza impugnata”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Nella memoria della difesa appellante depositata in data 3.3.2025 si legge quanto segue: “il giudice d'appello, peraltro lo stesso giudice - lui in persona - che ha rivestito il ruolo di giudice delegato e che ha autorizzato l'azione del concordato preventivo
contro
MIA Urbino per recuperare il credito di (con evidenti profili di incompatibilità, sui quali ci si Controparte_1
rimette a Codesto Ecc.mo Collegio), non può oggi delegittimare l'azione del concordato
2 preventivo. Se non altro, dovrebbe astenersi dalla eventuale condanna alle spese, visto che
l'azione che il concordato preventivo ha promosso contro è stata da lui stesso Parte_3
autorizzata”.
La circostanza che il consigliere relatore, all'epoca in servizio presso il Tribunale di Urbino, abbia autorizzato quale giudice delegato il liquidatore giudiziale del concordato preventivo di ad agire contro per conseguire l'adempimento dei canoni Parte_2 Parte_3
di locazione, si configura come accadimento neutro, ossia che non rientra nell'ambito di previsione di cui al secondo comma dell'art. 25 L.F.
Il presente giudizio, infatti, non ha ad oggetto l'impugnazione della sentenza pronunciata dal
Tribunale di Urbino ma il gravame avverso la sentenza del Tribunale di Ancona che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo e confermato il provvedimento monitorio conseguito da nei riguardi di debitore principale, e , Controparte_1 Pt_2 Parte_2 Parte_1
fideiussore.
Dall'esame del fascicolo di primo grado, non emerge alcuna autorizzazione del giudice delegato
(come, peraltro, sostanzialmente ammesso dalla difesa appellante laddove compie esclusivo riferimento all'autorizzazione relativa al giudizio promosso presso il Tribunale di Urbino) rilasciata in favore del liquidatore del concordato preventivo e relativa alla partecipazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ciò, peraltro, appare coerente con la circostanza che, lo si ripete, ha agito Controparte_1
contro senza formulare alcuna pretesa nei confronti Parte_4 Parte_2
della procedura concorsuale, e che il debitore ammesso al concordato preventivo liquidatorio conserva la capacità processuale in tutti i giudizi che non hanno ad oggetto questioni relative alla liquidazione dei beni o, comunque, alla realizzazione dell'attivo (in tal senso, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 10724 del 08/05/2013).
Tanto premesso, appare superfluo indugiare nella ricapitolazione degli ulteriori accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo
3 procedere all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione in cui si esaurisce il tempestivo appello.
*****
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui, muovendo dal presupposto
(ritenuto) errato della carenza di natura solutoria della cessione dei crediti intervenuta tra il concordato preventivo di già creditore di e cedente, e la Parte_2 Parte_3
cessionaria ha negato l'estinzione dell'obbligazione di garanzia, gravante su Controparte_1
in qualità di fideiussore di Parte_1 Parte_2
Il motivo è infondato.
All'esito di intervento ai sensi dell'art. 107 c.p.c. nel giudizio all'epoca pendente presso il
Tribunale di Urbino e recante n.r.g. 563/18, ha chiesto la condanna di Controparte_1 [...]
al pagamento della somma di euro 305.000,00, a titolo di canoni di locazione (anche Parte_3
quale misura risarcitoria ex art. 1591 c.c. per mancata restituzione della cosa locata), già oggetto di cessione intervenuta tra il concordato preventivo di (cedente) e Parte_2 [...]
(cessionaria), relativi al periodo temporale intercorrente dal settembre 2014 al CP_1
30.6.2019 ed alle mensilità analiticamente individuate nella comparsa di costituzione nel giudizio sopra indicato, recante la data del 21.6.2019 e tempestivamente prodotta da Controparte_1
il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato.
Diversamente, nel giudizio di primo grado del presente processo, conclusosi con la sentenza del
Tribunale di Ancona ora impugnata, già in sede monitoria ha chiesto la Controparte_1
condanna di , quale fideiussore di al pagamento dei canoni Parte_1 Parte_2
di leasing, relativi ai contratti analiticamente individuati nel ricorso per decreto ingiuntivo, scaduti nel periodo intercorrente dalla stipulazione dei contratti di leasing nn. 2021, 14340 e
14341 alla risoluzione stragiudiziale di tali contratti, avvenuta in data 14.2.2017.
Alla luce di tali assunti, vi è che la questione della natura della cessione del credito relativa ai canoni di locazione, aspetto su cui indugia il Tribunale di Ancona che ha ritenuto che la cessione sottintenda una causa di garanzia, è irrilevante al fine della decisione poiché la cessione, anche
4 qualora compiuta a scopo di garanzia, opera l'immediata traslazione del credito in capo al cessionario che, dunque, diventa l'unico titolare del credito e, salva la sussistenza di termini o condizioni, può immediatamente attivarsi per l'adempimento, come appunto avvenuto nel caso di specie.
Anche qualora la cessione sia pro solvendo, come nel caso in esame, l'adempimento del debitore ceduto comporta, ovviamente, la liberazione del cedente nei confronti del cessionario.
Proprio tal ultimo aspetto costituisce il tema centrate della controversia posto che CP_1
non può conseguire dal fideiussore il pagamento dei canoni di leasing per
[...] Parte_1
i quali vi sia corrispondenza rispetto ai canoni di locazione già versati dal debitore ceduto
[...]
alla cessionaria se non a costo di realizzare un indebito oggettivo. Parte_3 Controparte_1
Tuttavia, , disattendendo il proprio onere probatorio in tema di responsabilità Parte_1
contrattuale (a fronte della prova della fonte negoziale del credito e dell'altrui inadempimento grava sul debitore la dimostrazione dell'avvenuta adempimento o di altra vicenda estintiva), non ha provato se e in che misura abbia pagato i canoni di locazione. Parte_3
Anche nel presente grado di giudizio, infatti, la difesa appellante si limita a riferire che
[...]
ha pagato tutti i canoni di locazione, sebbene la circostanza sia contestata da Parte_3 [...]
CP_1
Ad avviso del Collegio, il verbale di udienza prodotto dalla difesa appellante unitamente alle memoria depositata in data 16.1.2025, anche qualora se ne volesse riconoscere l'utilizzabilità probatoria nonostante il tardivo deposito (il documento non risulta depositato nel corso del primo grado e, dunque, opera la preclusione di cui al terzo comma dell'art. 345 c.p.c.), non lumeggia in alcun modo l'oggetto specifico ed ultimo della transazione intervenuta da e Controparte_1
(ossia, i pagamenti eseguiti dalla seconda nei confronti della prima). Parte_3
Al riguardo, vi è che la difesa appellata riferisce che, in esecuzione della transazione, Parte_3
si è limitata a corrispondere la somma di euro 25.000,00 (circostanza confermata anche dalla
[...]
sentenza della Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro, n. 1204/24 del 1.8.2024, documento
5 tempestivamente prodotto), da imputarsi, tuttavia, soltanto ai canoni scaduti nel periodo successivo alla risoluzione del contratto di affitto e comunque dovuti ai sensi dell'art. 1591 c.c.
Vi è, pertanto, che non ha fornito la prova del pagamento del debitore principale, Parte_1
ovvero che il concordato preventivo di direttamente o per il tramite Parte_2
dell'effettiva riscossione dei crediti vantati nei confronti di e ceduti a Parte_3 [...]
abbia soddisfatto il credito vantato da quest'ultima a titolo di canoni del contratto di CP_1
leasing (maturati dal perfezionamento delle locazioni finanziarie alla risoluzione stragiudiziale dei contratti ed oggetto del decreto ingiuntivo opposto).
II. Il secondo motivo, al netto delle questioni già sopra esaminate, censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato che ha frammentato la pretesa creditoria ed Controparte_1
ha azionato due diversi giudizi per conseguire l'adempimento di un credito unitario.
Il motivo è infondato.
Come già osservato al momento della delibazione dell'istanza formulata ai sensi degli artt. 283 e
351 c.p.c., non vi è stata alcuna illegittima frammentazione dell'iniziativa giudiziaria di
[...]
atteso che quest'ultima, lungi dall'agire più volte nei confronti di onde CP_1 Parte_1
conseguire il pagamento di porzioni di credito, si è limitata, in epoca pregressa all'instaurazione del presente processo, a formulare domanda di condanna della sola peraltro in Parte_3
un giudizio ove è intervenuta per ordine del giudice.
III. Alla luce di quanto osservato, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve ricevere integrale conferma.
IV. La regolamentazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa di parte appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva, decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella discussione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
6 L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado, che si liquidano in euro 13.530,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 26.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 741/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Emanuele P.IVA_1
Romeo; appellanti
CONTRO
(c.f. ), che partecipa al giudizio per il tramite della mandataria Controparte_1 P.IVA_2
ad unico socio (c.f. , quest'ultima rappresentata Controparte_2 P.IVA_3
e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Fabrizio Baldelli;
appellata
1 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellanti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona adita, contrariis reiectis, in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata (e del decreto ingiuntivo) per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, riformare la sentenza impugnata e rigettare tutte le domande formulate in primo grado dalla controparte ed accolte dal Giudice di primo grado e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiararlo nullo e/o inefficace per i motivi di cui innanzi e dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso, con conseguente nullità/inefficacia del precetto. Con vittoria di spese e compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge, relativi ad entrambi
i gradi di giudizio”; appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, accertare l'infondatezza in fatto e diritto dell'appello, per l'effetto disponendone l'integrale rigetto, con conferma della sentenza impugnata”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Nella memoria della difesa appellante depositata in data 3.3.2025 si legge quanto segue: “il giudice d'appello, peraltro lo stesso giudice - lui in persona - che ha rivestito il ruolo di giudice delegato e che ha autorizzato l'azione del concordato preventivo
contro
MIA Urbino per recuperare il credito di (con evidenti profili di incompatibilità, sui quali ci si Controparte_1
rimette a Codesto Ecc.mo Collegio), non può oggi delegittimare l'azione del concordato
2 preventivo. Se non altro, dovrebbe astenersi dalla eventuale condanna alle spese, visto che
l'azione che il concordato preventivo ha promosso contro è stata da lui stesso Parte_3
autorizzata”.
La circostanza che il consigliere relatore, all'epoca in servizio presso il Tribunale di Urbino, abbia autorizzato quale giudice delegato il liquidatore giudiziale del concordato preventivo di ad agire contro per conseguire l'adempimento dei canoni Parte_2 Parte_3
di locazione, si configura come accadimento neutro, ossia che non rientra nell'ambito di previsione di cui al secondo comma dell'art. 25 L.F.
Il presente giudizio, infatti, non ha ad oggetto l'impugnazione della sentenza pronunciata dal
Tribunale di Urbino ma il gravame avverso la sentenza del Tribunale di Ancona che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo e confermato il provvedimento monitorio conseguito da nei riguardi di debitore principale, e , Controparte_1 Pt_2 Parte_2 Parte_1
fideiussore.
Dall'esame del fascicolo di primo grado, non emerge alcuna autorizzazione del giudice delegato
(come, peraltro, sostanzialmente ammesso dalla difesa appellante laddove compie esclusivo riferimento all'autorizzazione relativa al giudizio promosso presso il Tribunale di Urbino) rilasciata in favore del liquidatore del concordato preventivo e relativa alla partecipazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ciò, peraltro, appare coerente con la circostanza che, lo si ripete, ha agito Controparte_1
contro senza formulare alcuna pretesa nei confronti Parte_4 Parte_2
della procedura concorsuale, e che il debitore ammesso al concordato preventivo liquidatorio conserva la capacità processuale in tutti i giudizi che non hanno ad oggetto questioni relative alla liquidazione dei beni o, comunque, alla realizzazione dell'attivo (in tal senso, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 10724 del 08/05/2013).
Tanto premesso, appare superfluo indugiare nella ricapitolazione degli ulteriori accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo
3 procedere all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione in cui si esaurisce il tempestivo appello.
*****
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui, muovendo dal presupposto
(ritenuto) errato della carenza di natura solutoria della cessione dei crediti intervenuta tra il concordato preventivo di già creditore di e cedente, e la Parte_2 Parte_3
cessionaria ha negato l'estinzione dell'obbligazione di garanzia, gravante su Controparte_1
in qualità di fideiussore di Parte_1 Parte_2
Il motivo è infondato.
All'esito di intervento ai sensi dell'art. 107 c.p.c. nel giudizio all'epoca pendente presso il
Tribunale di Urbino e recante n.r.g. 563/18, ha chiesto la condanna di Controparte_1 [...]
al pagamento della somma di euro 305.000,00, a titolo di canoni di locazione (anche Parte_3
quale misura risarcitoria ex art. 1591 c.c. per mancata restituzione della cosa locata), già oggetto di cessione intervenuta tra il concordato preventivo di (cedente) e Parte_2 [...]
(cessionaria), relativi al periodo temporale intercorrente dal settembre 2014 al CP_1
30.6.2019 ed alle mensilità analiticamente individuate nella comparsa di costituzione nel giudizio sopra indicato, recante la data del 21.6.2019 e tempestivamente prodotta da Controparte_1
il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato.
Diversamente, nel giudizio di primo grado del presente processo, conclusosi con la sentenza del
Tribunale di Ancona ora impugnata, già in sede monitoria ha chiesto la Controparte_1
condanna di , quale fideiussore di al pagamento dei canoni Parte_1 Parte_2
di leasing, relativi ai contratti analiticamente individuati nel ricorso per decreto ingiuntivo, scaduti nel periodo intercorrente dalla stipulazione dei contratti di leasing nn. 2021, 14340 e
14341 alla risoluzione stragiudiziale di tali contratti, avvenuta in data 14.2.2017.
Alla luce di tali assunti, vi è che la questione della natura della cessione del credito relativa ai canoni di locazione, aspetto su cui indugia il Tribunale di Ancona che ha ritenuto che la cessione sottintenda una causa di garanzia, è irrilevante al fine della decisione poiché la cessione, anche
4 qualora compiuta a scopo di garanzia, opera l'immediata traslazione del credito in capo al cessionario che, dunque, diventa l'unico titolare del credito e, salva la sussistenza di termini o condizioni, può immediatamente attivarsi per l'adempimento, come appunto avvenuto nel caso di specie.
Anche qualora la cessione sia pro solvendo, come nel caso in esame, l'adempimento del debitore ceduto comporta, ovviamente, la liberazione del cedente nei confronti del cessionario.
Proprio tal ultimo aspetto costituisce il tema centrate della controversia posto che CP_1
non può conseguire dal fideiussore il pagamento dei canoni di leasing per
[...] Parte_1
i quali vi sia corrispondenza rispetto ai canoni di locazione già versati dal debitore ceduto
[...]
alla cessionaria se non a costo di realizzare un indebito oggettivo. Parte_3 Controparte_1
Tuttavia, , disattendendo il proprio onere probatorio in tema di responsabilità Parte_1
contrattuale (a fronte della prova della fonte negoziale del credito e dell'altrui inadempimento grava sul debitore la dimostrazione dell'avvenuta adempimento o di altra vicenda estintiva), non ha provato se e in che misura abbia pagato i canoni di locazione. Parte_3
Anche nel presente grado di giudizio, infatti, la difesa appellante si limita a riferire che
[...]
ha pagato tutti i canoni di locazione, sebbene la circostanza sia contestata da Parte_3 [...]
CP_1
Ad avviso del Collegio, il verbale di udienza prodotto dalla difesa appellante unitamente alle memoria depositata in data 16.1.2025, anche qualora se ne volesse riconoscere l'utilizzabilità probatoria nonostante il tardivo deposito (il documento non risulta depositato nel corso del primo grado e, dunque, opera la preclusione di cui al terzo comma dell'art. 345 c.p.c.), non lumeggia in alcun modo l'oggetto specifico ed ultimo della transazione intervenuta da e Controparte_1
(ossia, i pagamenti eseguiti dalla seconda nei confronti della prima). Parte_3
Al riguardo, vi è che la difesa appellata riferisce che, in esecuzione della transazione, Parte_3
si è limitata a corrispondere la somma di euro 25.000,00 (circostanza confermata anche dalla
[...]
sentenza della Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro, n. 1204/24 del 1.8.2024, documento
5 tempestivamente prodotto), da imputarsi, tuttavia, soltanto ai canoni scaduti nel periodo successivo alla risoluzione del contratto di affitto e comunque dovuti ai sensi dell'art. 1591 c.c.
Vi è, pertanto, che non ha fornito la prova del pagamento del debitore principale, Parte_1
ovvero che il concordato preventivo di direttamente o per il tramite Parte_2
dell'effettiva riscossione dei crediti vantati nei confronti di e ceduti a Parte_3 [...]
abbia soddisfatto il credito vantato da quest'ultima a titolo di canoni del contratto di CP_1
leasing (maturati dal perfezionamento delle locazioni finanziarie alla risoluzione stragiudiziale dei contratti ed oggetto del decreto ingiuntivo opposto).
II. Il secondo motivo, al netto delle questioni già sopra esaminate, censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato che ha frammentato la pretesa creditoria ed Controparte_1
ha azionato due diversi giudizi per conseguire l'adempimento di un credito unitario.
Il motivo è infondato.
Come già osservato al momento della delibazione dell'istanza formulata ai sensi degli artt. 283 e
351 c.p.c., non vi è stata alcuna illegittima frammentazione dell'iniziativa giudiziaria di
[...]
atteso che quest'ultima, lungi dall'agire più volte nei confronti di onde CP_1 Parte_1
conseguire il pagamento di porzioni di credito, si è limitata, in epoca pregressa all'instaurazione del presente processo, a formulare domanda di condanna della sola peraltro in Parte_3
un giudizio ove è intervenuta per ordine del giudice.
III. Alla luce di quanto osservato, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve ricevere integrale conferma.
IV. La regolamentazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa di parte appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva, decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella discussione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
6 L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado, che si liquidano in euro 13.530,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 26.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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