Articolo 4 della Legge 27 novembre 2017, n. 196
Articolo 3Articolo 5
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23 dicembre 2017
Art. 4. Copertura finanziaria 1. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), pari a euro 3.042.751 per l'anno 2017, e ai maggiori oneri di cui all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 5, della medesima Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), pari a euro 1.701.623 per l'anno 2017, a euro 3.431.038 per l'anno 2018 e a euro 3.495.247 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Agli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dell'articolo 12 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si provvede con apposito provvedimento legislativo.
Entrata in vigore il 23 dicembre 2017