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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 09/12/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa EN RO Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1043 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. RAVIOLO MICHELA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in CORSO ITALIA 16/4
17014 CAIRO MONTENOTTE, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. GOTTARDI ANNA MARIA ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in VIA DEI
VIGERIO 6/11 SAVONA, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Ricorso per violenza domestica o di genere ex artt. 473 bis.40, 473 bis. 41, 73 bis.42.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa con cui ha chiesto la regolamentazione dell'affido, la collocazione, Parte_1
Per le visite ed il mantenimento relativamente alla figlia minore nata in data [...] dalla relazione more uxorio intrattenuta con il resistente.
Conviene muovere dalla questione dell'affido.
Dalle risultanze in atti è emerso che il resistente ha fatto uso di sostanze stupefacenti e ancora ne fa consumo, atteso che, sottoposto ad esame presso il SERD in data 24.10.2025, è risultato positivo. Il SERD ha precisato che gli esami successivi sono risultati negativi, ma non ha specificato quanti e quali, ragione per cui non vi è alcuna evidenza che allo stato il resistente possa aver cessato l'utilizzo di sostanze stupefacenti, anche considerato che sicuramente ne ha fatto un uso prolungato ed il percorso di disintossicazione non è mai breve e si consolida solo col tempo.
La circostanza è già di per sé sufficiente a giustificare una deroga rispetto al regime ordinario dell'affido condiviso, integrando la tossicodipendenza di un genitore certamente un profilo di grave inidoneità.
Nel caso di specie, il presenta inoltre fragilità sul piano psichico che ne hanno nel tempo richiesto CP_1
la presa in carico da parte del CSM, il trattamento farmacologico ed anche il ricovero.
Le parti hanno offerto prospettazioni differenti rispetto all'osservanza del piano terapeutico da parte del resistente.
In questa sede, il Collegio si limita ad osservare che l'uomo ha subito un recente ricovero proprio perché precipitato in uno stato di grave scompenso e subito dopo si è allontanato per andare a lavorare all'estero e ha interrotto il trattamento farmacologico ad esso prescritto (come dallo stesso riferito al CSM), esprimendo scarsa consapevolezza rispetto alla riacutizzazione psicotica che ha comportato il suo recente ricovero.
Anche tale circostanza impone una deroga al regime ordinario dell'affido condiviso, sia perché l'uomo ha dimostrato scarsa consapevolezza dei di lui disturbi sia perché ha dimostrato incostanza e scarsa collaborazione nell'assunzione della terapia farmacologica necessaria a garantirne la compensazione sia perché di recente gli effetti dell'interruzione della terapia farmacologica si sono manifestati con una riacutizzazione psicotica che ha portato al ricovero.
Infine, la ricorrente ha lamentato condotte violente del nei propri confronti e condotte disfunzionali CP_1
dello stesso anche nei confronti della figlia minore.
Le parti hanno confermato che una prima volta il ha patteggiato la pena rispetto agli agiti violenti CP_1
ad esso imputati in odio alla ex compagna.
In particolare, l'imputazione aveva ad oggetto i maltrattamenti compiuti nei confronti dell'allora compagna anche davanti ai suoi figli minori: “la picchiava ripetutamente, in diverse occasioni le stringeva il collo, la minacciava di morte, in data 15.6.2019 sulla pubblica via dopo aver avuto un litigio la spingeva contro il muro, la buttava a terra e le faceva sbattere la testa…infine il 18.6.2019 la colpiva nuovamente e le cagionava lesioni guaribili in giorni 5”.
Risulta attualmente pendente ulteriore procedimento penale nei confronti del per il reato di cui CP_1
all'art. 612bis c.p. nel quale in data 26.4.2025 è stata adottata ordinanza cautelare di applicazione della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla Sig.ra Pt_1 Le condotte violente e moleste tenute dal sono sintomatiche non solo del suo scompenso, favorito CP_1
anche dall'abuso di sostanze stupefacenti, ma anche della sua difficoltà a gestire gli impulsi e l'aggressività.
Difficoltà che pacificamente costituisce un profilo di grave inidoneità genitoriale (tanto più grave se solo si considera che gli agiti violenti oggetto del patteggiamento sono stati compiuti anche in presenza della figlia
Per e del fratellino ). RSona_2
A ciò si aggiunga che il resistente ha sempre visto la minore in presenza della madre e da tempo non la frequenta, mancando della necessaria consapevolezza dei bisogni della bimba.
Di contro, non sono emersi profili di inidoneità genitoriale a carico della ricorrente.
La donna ha dimostrato, anzi, capacità di cura ed accudimento della figlia, oltretutto a fronte delle patologie della minore e delle fragilità ad esse connesse che richiedono particolari competenze ed attenzioni.
Le considerazioni che precedono impediscono di disporre il regime ordinario dell'affido condiviso ed impongono al Collegio di disporre il c.d. affido super-esclusivo alla madre la quale, per l'effetto, potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ed invero a norma dell'art. 337quater c.c. il giudice, qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, in deroga al regime ordinario dell'affido condiviso, può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori.
In tal caso, tuttavia, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli continuano ad essere adottate da entrambi i genitori.
Il che, però, non risulta soddisfacente nei casi come quello di specie in cui un genitore presenta tanti e tali profili di inidoneità genitoriale da non poter utilmente partecipare all'assunzione delle principali decisioni che riguardano la figlia minore.
Al ricorrere di questa eventualità, l'inciso “salvo che non sia diversamente stabilito” contenuto nell'art. 337quater, comma 3, c.c. consente al giudice di prevedere che anche le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate in via esclusiva da uno solo dei genitori, fermo restando che “il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.
Si tratta del c.d. affido super esclusivo o affido esclusivo rafforzato il quale determina una concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori, non incidendo sulla titolarità della responsabilità genitoriale, ma solo sul suo esercizio.
L'affido esclusivo rafforzato in favore della ricorrente è già stato disposto ex art. 473bis.15 c.p.c. dal Giudice rel. ed in questa sede va confermato. Tale previsione va accompagnata da un progetto di recupero delle competenze genitoriali paterne e più precisamente:
• dall'incarico al CSM territorialmente competente di proseguire la presa in carico di , col suo Controparte_1
consenso e con l'obiettivo di garantirne un adeguato compenso;
• dall'incarico al SERD territorialmente competente di proseguire la presa in carico di , col Controparte_1
suo consenso e con l'obiettivo di monitorare l'utilizzo da parte sua di sostanze stupefacenti e attivare in suo favore apposito percorso di disintossicazione.
I Servizi Sociali territorialmente competenti, anche per il tramite della struttura consultoriale, dovranno altresì:
Per
• attivare apposito percorso di supporto psicologico per la minore
• proseguire il supporto psicologico in favore della Sig.ra Parte_1
• proseguire il servizio di educativa domiciliare attivato presso la residenza materna. Per Quanto alla collocazione della minore va senz'altro disposta presso la madre che ha sempre con lei convissuto e che ha sempre rappresentato per lei un riferimento stabile.
Veniamo al regime delle visite.
L'art. 337quater, comma 2, c.c. prevede che, anche in caso di affido esclusivo ad un solo genitore, devono essere fatti salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 337ter c.c. e cioè i diritti di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nel caso di specie, il Collegio, a fronte delle considerazioni che precedono ed anche tenuto conto che la
Per minore ha manifestato stati d'ansia rispetto alla possibilità di rivedere il padre, il Collegio ritiene che vadano incaricati i Servizi Sociali territorialmente competenti di organizzare e calendarizzare, di concerto con il CSM, solo su richiesta del ricorrente e dopo che questo avrà completato positivamente il percorso di disintossicazione presso il SERD, incontri protetti padre-figlia, alla presenza di un educatore e/o di altra figura equivalente, purché non pregiudizievoli per la minore e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della bimba.
Per dovrà essere previamente sottoposta ad apposito percorso di supporto psicologico individuale che la prepari agli incontri col genitore, oltre che sostenerla nelle fragilità che le sono proprie.
I Servizi Sociali incaricati potranno in qualsiasi momento disporre la sospensione degli incontri, qualora gli stessi dovessero risultare pregiudizievoli per la minore.
Resta da affrontare la questione economica. Per La ricorrente, per far fronte ai propri compiti di accudimento della figlia non presta alcuna attività lavorativa e percepisce circa 900,00/1000,00 euro a titolo di ADI, 512,00 euro a titolo di accompagnamento
Per per e circa 500,00 euro a titolo di assegno unico per entrambi i suoi figli. E' gravata da oneri alloggiativi per 400,00 euro.
Quanto al , ha 33 anni e non sussiste in atti alcuna certificazione attestante la di lui incapacità CP_1
assoluta ed oggettiva a prestare attività di lavoro.
Non è noto se al momento sia occupato.
Tuttavia, nel corso del giudizio è emersa la sua elevata capacità di inserimento nel mercato del lavoro, anche all'estero: avuto riguardo al recente passato, tra ottobre e dicembre 2024 il ha lavorato ad CP_1
Amsterdam, tra febbraio ed aprile 2025 in Spagna, più di recente ancora ha lavorato in Germania.
Come noto, la giurisprudenza afferma concordemente che ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alla propria capacità economica, precisando che neppure il genitore disoccupato può ritenersi esonerato dall'obbligo di contribuzione, ben potendo – salvi i casi di accertata impossibilità oggettiva – prestare attività lavorativa anche soltanto occasionale e saltuaria, ma comunque idonea a procuragli risorse, sia pure modeste, da destinare ai bisogni della prole.
Deve, dunque, ritenersi che anche il resistente ben possa svolgere lavoretti, anche soltanto occasionali e
Per saltuari, come del resto ha fatto fino ad oggi, al fine di contribuire al mantenimento della figlia
Per Pertanto, tenuto conto dell'età di e della mancanza di alcuna frequentazione col padre, il Collegio ritiene di porre a carico di un contributo per il mantenimento della figlia pari a 300,00 euro, Controparte_1
annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno Parte_1 (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
La ricorrente ha chiesto, infine, la condanna del resistente per le condotte tenute al risarcimento dei danni, nella misura meglio vista e ritenuta dall'Ill.mo Giudice competente, in favore della ricorrente e della figlia
Per minore ex art. 473bis.39 c.p.c.
Il Collegio ritiene che nella specie la domanda risarcitoria ex art. 473bis.39 c.p.c. non sia accoglibile. Per La minore è allo stato serena e non pare aver subito significativi pregiudizi dalla relazione col padre.
La madre stessa che oggi invoca la tutela risarcitoria ha consentito e favorito in precedenza gli incontri del padre con la figlia, pur in sua presenza, benché l'uomo presentasse evidenti fragilità a livello psichiatrico e facesse consumo di stupefacenti.
Inoltre, non può invocarsi tale disposizione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla ricorrente in conseguenza delle violenze.
L'art. 473bis.39 c.p.c., infatti, è applicabile soltanto “in caso di gravi inadempimenti, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale”.
Stanti le statuizioni che precedono, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
RS
• dispone l'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre la quale, per l'effetto, potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
• stabilisce che la predetta minore resti collocata presso la madre;
• conferisce incarico al CSM territorialmente competente di proseguire la presa in carico di CP_1
, col suo consenso e con l'obiettivo meglio specificato in parte motiva;
[...]
• conferisce incarico al SERD territorialmente competente di proseguire la presa in carico di CP_1
, col suo consenso e con l'obiettivo di monitorare l'utilizzo da parte sua di sostanze
[...]
stupefacenti e attivarein suo favore, ove necessario, apposito percorso di disintossicazione;
• incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti, anche per il tramite della struttura consultoriale:
RS
*di attivare apposito percorso di supporto psicologico per la minore
*di proseguire il supporto psicologico in favore della Sig.ra Parte_1
*di proseguire il servizio di educativa domiciliare attivato presso la residenza materna;
*di organizzare e calendarizzare, di concerto con il CSM, solo su richiesta del ricorrente e dopo che questo avrà completato positivamente l'eventuale percorso di disintossicazione presso il SERD, incontri protetti padre-figlia, alla presenza di un educatore e/o di altra figura equivalente, purché non pregiudizievoli per la minore e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della bimba. I Servizi Sociali incaricati potranno in qualsiasi momento disporre la sospensione degli incontri, qualora gli stessi dovessero risultare pregiudizievoli per la minore;
• pone a carico di un contributo per il mantenimento della figlia pari a 300,00 euro, Controparte_1
annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese. Attribuisce alla ricorrente, per intero, l'assegno unico. Pone a carico di ciascuna delle parti il 50% delle spese straordinarie come meglio indicate in parte motiva;
• respinge, per il resto, ogni ulteriore domanda;
• condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in Controparte_1 Parte_1
complessivi 69,30 euro per esborsi e 3809,00 euro per compensi, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi Il Presidente
Dott.ssa EN RO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 di ogni mese.
Attribuisce alla ricorrente, per intero, l'assegno unico.
Pone a carico di ciascuna delle parti il 50% delle spese straordinarie come di seguito meglio individuate.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa EN RO Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1043 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. RAVIOLO MICHELA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in CORSO ITALIA 16/4
17014 CAIRO MONTENOTTE, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. GOTTARDI ANNA MARIA ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in VIA DEI
VIGERIO 6/11 SAVONA, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Ricorso per violenza domestica o di genere ex artt. 473 bis.40, 473 bis. 41, 73 bis.42.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa con cui ha chiesto la regolamentazione dell'affido, la collocazione, Parte_1
Per le visite ed il mantenimento relativamente alla figlia minore nata in data [...] dalla relazione more uxorio intrattenuta con il resistente.
Conviene muovere dalla questione dell'affido.
Dalle risultanze in atti è emerso che il resistente ha fatto uso di sostanze stupefacenti e ancora ne fa consumo, atteso che, sottoposto ad esame presso il SERD in data 24.10.2025, è risultato positivo. Il SERD ha precisato che gli esami successivi sono risultati negativi, ma non ha specificato quanti e quali, ragione per cui non vi è alcuna evidenza che allo stato il resistente possa aver cessato l'utilizzo di sostanze stupefacenti, anche considerato che sicuramente ne ha fatto un uso prolungato ed il percorso di disintossicazione non è mai breve e si consolida solo col tempo.
La circostanza è già di per sé sufficiente a giustificare una deroga rispetto al regime ordinario dell'affido condiviso, integrando la tossicodipendenza di un genitore certamente un profilo di grave inidoneità.
Nel caso di specie, il presenta inoltre fragilità sul piano psichico che ne hanno nel tempo richiesto CP_1
la presa in carico da parte del CSM, il trattamento farmacologico ed anche il ricovero.
Le parti hanno offerto prospettazioni differenti rispetto all'osservanza del piano terapeutico da parte del resistente.
In questa sede, il Collegio si limita ad osservare che l'uomo ha subito un recente ricovero proprio perché precipitato in uno stato di grave scompenso e subito dopo si è allontanato per andare a lavorare all'estero e ha interrotto il trattamento farmacologico ad esso prescritto (come dallo stesso riferito al CSM), esprimendo scarsa consapevolezza rispetto alla riacutizzazione psicotica che ha comportato il suo recente ricovero.
Anche tale circostanza impone una deroga al regime ordinario dell'affido condiviso, sia perché l'uomo ha dimostrato scarsa consapevolezza dei di lui disturbi sia perché ha dimostrato incostanza e scarsa collaborazione nell'assunzione della terapia farmacologica necessaria a garantirne la compensazione sia perché di recente gli effetti dell'interruzione della terapia farmacologica si sono manifestati con una riacutizzazione psicotica che ha portato al ricovero.
Infine, la ricorrente ha lamentato condotte violente del nei propri confronti e condotte disfunzionali CP_1
dello stesso anche nei confronti della figlia minore.
Le parti hanno confermato che una prima volta il ha patteggiato la pena rispetto agli agiti violenti CP_1
ad esso imputati in odio alla ex compagna.
In particolare, l'imputazione aveva ad oggetto i maltrattamenti compiuti nei confronti dell'allora compagna anche davanti ai suoi figli minori: “la picchiava ripetutamente, in diverse occasioni le stringeva il collo, la minacciava di morte, in data 15.6.2019 sulla pubblica via dopo aver avuto un litigio la spingeva contro il muro, la buttava a terra e le faceva sbattere la testa…infine il 18.6.2019 la colpiva nuovamente e le cagionava lesioni guaribili in giorni 5”.
Risulta attualmente pendente ulteriore procedimento penale nei confronti del per il reato di cui CP_1
all'art. 612bis c.p. nel quale in data 26.4.2025 è stata adottata ordinanza cautelare di applicazione della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla Sig.ra Pt_1 Le condotte violente e moleste tenute dal sono sintomatiche non solo del suo scompenso, favorito CP_1
anche dall'abuso di sostanze stupefacenti, ma anche della sua difficoltà a gestire gli impulsi e l'aggressività.
Difficoltà che pacificamente costituisce un profilo di grave inidoneità genitoriale (tanto più grave se solo si considera che gli agiti violenti oggetto del patteggiamento sono stati compiuti anche in presenza della figlia
Per e del fratellino ). RSona_2
A ciò si aggiunga che il resistente ha sempre visto la minore in presenza della madre e da tempo non la frequenta, mancando della necessaria consapevolezza dei bisogni della bimba.
Di contro, non sono emersi profili di inidoneità genitoriale a carico della ricorrente.
La donna ha dimostrato, anzi, capacità di cura ed accudimento della figlia, oltretutto a fronte delle patologie della minore e delle fragilità ad esse connesse che richiedono particolari competenze ed attenzioni.
Le considerazioni che precedono impediscono di disporre il regime ordinario dell'affido condiviso ed impongono al Collegio di disporre il c.d. affido super-esclusivo alla madre la quale, per l'effetto, potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ed invero a norma dell'art. 337quater c.c. il giudice, qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, in deroga al regime ordinario dell'affido condiviso, può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori.
In tal caso, tuttavia, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli continuano ad essere adottate da entrambi i genitori.
Il che, però, non risulta soddisfacente nei casi come quello di specie in cui un genitore presenta tanti e tali profili di inidoneità genitoriale da non poter utilmente partecipare all'assunzione delle principali decisioni che riguardano la figlia minore.
Al ricorrere di questa eventualità, l'inciso “salvo che non sia diversamente stabilito” contenuto nell'art. 337quater, comma 3, c.c. consente al giudice di prevedere che anche le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate in via esclusiva da uno solo dei genitori, fermo restando che “il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.
Si tratta del c.d. affido super esclusivo o affido esclusivo rafforzato il quale determina una concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori, non incidendo sulla titolarità della responsabilità genitoriale, ma solo sul suo esercizio.
L'affido esclusivo rafforzato in favore della ricorrente è già stato disposto ex art. 473bis.15 c.p.c. dal Giudice rel. ed in questa sede va confermato. Tale previsione va accompagnata da un progetto di recupero delle competenze genitoriali paterne e più precisamente:
• dall'incarico al CSM territorialmente competente di proseguire la presa in carico di , col suo Controparte_1
consenso e con l'obiettivo di garantirne un adeguato compenso;
• dall'incarico al SERD territorialmente competente di proseguire la presa in carico di , col Controparte_1
suo consenso e con l'obiettivo di monitorare l'utilizzo da parte sua di sostanze stupefacenti e attivare in suo favore apposito percorso di disintossicazione.
I Servizi Sociali territorialmente competenti, anche per il tramite della struttura consultoriale, dovranno altresì:
Per
• attivare apposito percorso di supporto psicologico per la minore
• proseguire il supporto psicologico in favore della Sig.ra Parte_1
• proseguire il servizio di educativa domiciliare attivato presso la residenza materna. Per Quanto alla collocazione della minore va senz'altro disposta presso la madre che ha sempre con lei convissuto e che ha sempre rappresentato per lei un riferimento stabile.
Veniamo al regime delle visite.
L'art. 337quater, comma 2, c.c. prevede che, anche in caso di affido esclusivo ad un solo genitore, devono essere fatti salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 337ter c.c. e cioè i diritti di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nel caso di specie, il Collegio, a fronte delle considerazioni che precedono ed anche tenuto conto che la
Per minore ha manifestato stati d'ansia rispetto alla possibilità di rivedere il padre, il Collegio ritiene che vadano incaricati i Servizi Sociali territorialmente competenti di organizzare e calendarizzare, di concerto con il CSM, solo su richiesta del ricorrente e dopo che questo avrà completato positivamente il percorso di disintossicazione presso il SERD, incontri protetti padre-figlia, alla presenza di un educatore e/o di altra figura equivalente, purché non pregiudizievoli per la minore e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della bimba.
Per dovrà essere previamente sottoposta ad apposito percorso di supporto psicologico individuale che la prepari agli incontri col genitore, oltre che sostenerla nelle fragilità che le sono proprie.
I Servizi Sociali incaricati potranno in qualsiasi momento disporre la sospensione degli incontri, qualora gli stessi dovessero risultare pregiudizievoli per la minore.
Resta da affrontare la questione economica. Per La ricorrente, per far fronte ai propri compiti di accudimento della figlia non presta alcuna attività lavorativa e percepisce circa 900,00/1000,00 euro a titolo di ADI, 512,00 euro a titolo di accompagnamento
Per per e circa 500,00 euro a titolo di assegno unico per entrambi i suoi figli. E' gravata da oneri alloggiativi per 400,00 euro.
Quanto al , ha 33 anni e non sussiste in atti alcuna certificazione attestante la di lui incapacità CP_1
assoluta ed oggettiva a prestare attività di lavoro.
Non è noto se al momento sia occupato.
Tuttavia, nel corso del giudizio è emersa la sua elevata capacità di inserimento nel mercato del lavoro, anche all'estero: avuto riguardo al recente passato, tra ottobre e dicembre 2024 il ha lavorato ad CP_1
Amsterdam, tra febbraio ed aprile 2025 in Spagna, più di recente ancora ha lavorato in Germania.
Come noto, la giurisprudenza afferma concordemente che ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alla propria capacità economica, precisando che neppure il genitore disoccupato può ritenersi esonerato dall'obbligo di contribuzione, ben potendo – salvi i casi di accertata impossibilità oggettiva – prestare attività lavorativa anche soltanto occasionale e saltuaria, ma comunque idonea a procuragli risorse, sia pure modeste, da destinare ai bisogni della prole.
Deve, dunque, ritenersi che anche il resistente ben possa svolgere lavoretti, anche soltanto occasionali e
Per saltuari, come del resto ha fatto fino ad oggi, al fine di contribuire al mantenimento della figlia
Per Pertanto, tenuto conto dell'età di e della mancanza di alcuna frequentazione col padre, il Collegio ritiene di porre a carico di un contributo per il mantenimento della figlia pari a 300,00 euro, Controparte_1
annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno Parte_1 (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
La ricorrente ha chiesto, infine, la condanna del resistente per le condotte tenute al risarcimento dei danni, nella misura meglio vista e ritenuta dall'Ill.mo Giudice competente, in favore della ricorrente e della figlia
Per minore ex art. 473bis.39 c.p.c.
Il Collegio ritiene che nella specie la domanda risarcitoria ex art. 473bis.39 c.p.c. non sia accoglibile. Per La minore è allo stato serena e non pare aver subito significativi pregiudizi dalla relazione col padre.
La madre stessa che oggi invoca la tutela risarcitoria ha consentito e favorito in precedenza gli incontri del padre con la figlia, pur in sua presenza, benché l'uomo presentasse evidenti fragilità a livello psichiatrico e facesse consumo di stupefacenti.
Inoltre, non può invocarsi tale disposizione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla ricorrente in conseguenza delle violenze.
L'art. 473bis.39 c.p.c., infatti, è applicabile soltanto “in caso di gravi inadempimenti, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale”.
Stanti le statuizioni che precedono, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
RS
• dispone l'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre la quale, per l'effetto, potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
• stabilisce che la predetta minore resti collocata presso la madre;
• conferisce incarico al CSM territorialmente competente di proseguire la presa in carico di CP_1
, col suo consenso e con l'obiettivo meglio specificato in parte motiva;
[...]
• conferisce incarico al SERD territorialmente competente di proseguire la presa in carico di CP_1
, col suo consenso e con l'obiettivo di monitorare l'utilizzo da parte sua di sostanze
[...]
stupefacenti e attivarein suo favore, ove necessario, apposito percorso di disintossicazione;
• incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti, anche per il tramite della struttura consultoriale:
RS
*di attivare apposito percorso di supporto psicologico per la minore
*di proseguire il supporto psicologico in favore della Sig.ra Parte_1
*di proseguire il servizio di educativa domiciliare attivato presso la residenza materna;
*di organizzare e calendarizzare, di concerto con il CSM, solo su richiesta del ricorrente e dopo che questo avrà completato positivamente l'eventuale percorso di disintossicazione presso il SERD, incontri protetti padre-figlia, alla presenza di un educatore e/o di altra figura equivalente, purché non pregiudizievoli per la minore e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della bimba. I Servizi Sociali incaricati potranno in qualsiasi momento disporre la sospensione degli incontri, qualora gli stessi dovessero risultare pregiudizievoli per la minore;
• pone a carico di un contributo per il mantenimento della figlia pari a 300,00 euro, Controparte_1
annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese. Attribuisce alla ricorrente, per intero, l'assegno unico. Pone a carico di ciascuna delle parti il 50% delle spese straordinarie come meglio indicate in parte motiva;
• respinge, per il resto, ogni ulteriore domanda;
• condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in Controparte_1 Parte_1
complessivi 69,30 euro per esborsi e 3809,00 euro per compensi, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi Il Presidente
Dott.ssa EN RO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 di ogni mese.
Attribuisce alla ricorrente, per intero, l'assegno unico.
Pone a carico di ciascuna delle parti il 50% delle spese straordinarie come di seguito meglio individuate.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà