Sentenza 25 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di infrazioni amministrative, la mera tolleranza , ovvero la mancanza di controlli od altri interventi da parte della pubblica amministrazione non possono essere invocate dall'agente come fatti idonei a radicare la sua buona fede e ad escludere l'elemento soggettivo dell'illecito, occorrendo, per questo, da un lato la sussistenza di circostanze di fatto positive atte ad ingenerare nell'agente la convinzione della liceità della sua condotta; e, dall'altro, che lo stesso non sia stato negligente od imprudente, ossia che abbia fatto tutto quanto possibile per osservare la legge.
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RILEVATO CHE 1. Con separati ricorsi, Isabella F. proponeva opposizione avverso 39 verbali di violazione dell'art. 7, commi 9 e 14, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada, c.d.s.), notificati in due tranches (18 settembre 2017 e 30 settembre 2017), nonché avverso ulteriori 19 verbali di violazione delle medesime norme, di nuovo notificati in due tranches (20 ottobre 2017 e 2 novembre 2017), elevati dalla Polizia municipale del Comune di Terni all'opponente per aver circolato nella zona a traffico limitato sprovvista della prescritta autorizzazione, nel periodo compreso tra l'11 luglio 2017 ed il 5 settembre 2017. La F. deduceva di essere incorsa in errore incolpevole, avendo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/1999, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA relatore - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Francesco M. FIORETTI - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 10234 del Ruolo Affari Civili per l'anno 1996, proposto da
SS TI SSMO, residente in Perugia ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Muzio Clementi n. 18 presso lo studio dell'avvocato Stefano Menicacci che, unitamente all'avvocato Claudio Caparvi, lo rappresenta in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione e lo difende,
ricorrente contro
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI, in persona del Direttore dell'Ufficio di Perugia, legalmente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici della Avvocatura Generale dello Stato e dalla stessa Avvocatura Generale, sempre per legge, rappresentato e difeso, controricorrente
SS TI SSMO, residente in Perugia ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Barberini n.47, presso lo studio dell'avvocato Sandro Ridolfi, che lo rappresenta in virtù di procura speciale a margine dei ricorso per cassazione e lo difende, ricorrente contro
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI, E FORESTALI ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI, in persona del Direttore dell'Ufficio di Perugia,
intimato avverso la sentenza del Pretore di Perugia n. 230 del 23 agosto 1995. Udita, nella pubblica udienza del 4 novembre 1998, la relazione del Consigliere dottor Giovanni Olla;
udito, per il Pubblico Ministero, l'Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione dottor Giovanni Cascio, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso n. 10234/96 ed il rigetto del ricorso n. 12889/96.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza-ingiunzione 18 marzo 1994, il Direttore dell'Ufficio di Perugia dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi:
- affermò che MA SI ED al fine di conseguire gli aiuti comunitari previsti dal regolamento CEE 1272/1988 aveva dichiarato di aver ritirato dalla produzione per destinarlo a rimboschimento un seminativo esteso ha.
3.27.20 nonché un'altra superficie estesa ha 2.90.30; che tali dichiarazioni non corrispondevano al vero in quanto il primo terreno non era classificabile come seminativo ed il secondo era era già in parte boscato o con fasce arbustive ed arboree, che, sulla base di tale mendaci dichiarazioni SI ED aveva indebitamente percepito aiuti comunitari per complessive ?.19.949.765 ed aveva posto in essere, così, l'illecito amministrativo previsto dall'art. 2 comma 1 ultima parte L 23 dicembre 1986 n. 898, punito ai sensi dell'art. 3 comma 1 della medesima legge;
- determinò la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di 19.949.765;
- infine, ordinò al trasgressore il pagamento di tale somma. Con ricorso al Pretore di Perugia depositato il 5 maggio 1994, il SI ED propose opposizione ai sensi dell'art. 22 L. 24 novembre 1981 n. 689. Con l'opposizione contestò la sussistenza della infrazione amministrativa addebitatagli stante la carenza del suo elemento soggetto, avendo egli agito in buona fede: tanto, sosteneva, era dimostrato sia dalla circostanza che tutta l'operazione di richiesta dei contributi CEE era avvenuta nel costante contatto con enti pubblici(Regione Umbria, Comunità montana del Monti Martani e del Serano, Corpo forestale dello Stato) nessuno dei quali aveva sollevato problemi od eccezioni di alcun genere, e sia dall'avere egli stesso segnalato l'inesattezza delle indicazioni in sede di collaudo.
Il giudice adito, pronunciando con sentenza 23 agosto 1995 ha respinto l'opposizione osservando che nella specie era indubbia la sussistenza non solo dell'elemento aggettivo (in effetti non contestato) dell'infrazione ascritta al SI ED, ma, altresì dell'elemento soggettivo: per un verso, perché ad integrare quell'elemento è sufficiente l'indicazione dei dati dei quali si conosce la non corrispondenza al vero nei prospettì compilati al fine di conseguire gli aiuti comunitari;
per altro verso, per l'irrilevanza della circostanza valorizzata dall'opponente (l'assenza di qualsiasi contestazione da parte degli organi amministrativi cui era devoluta l'istruttoria ed il controllo della istanza dell'aiuto comunitario, benché fossero consapevoli detto stato reale dei terreni) non foss'altro perché l'indagine agli stessi demandata era limitata ad un controllo meramente formate e non si estendeva alla verifica dello stato culturale dei terreni.
Avverso la sentenza MA SI ED ha proposto due ricorsi per cassazione:
a) il primo, notificato il 20 agosto 1996, contraddistinto col n. 10234 del Ruolo Affari Civili Per l'anno 1996;
b) il secondo, notificato il 4 novembre 1996, contraddistinto col n. 12889 del Ruolo Affari Civili per l'anno 1996.
L'intimato Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Ispettorato Centrale Repressione Frodi, Ufficio di Perugia resiste, con controricorso, al ricorso n.10234/1996. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- A mente dell'art. 335 Cod. Proc. civ, si deve disporre la riunione dei due ricorsi contraddistinti numeri 10234 e 12889 del Ruolo Affari Civili per il 1996 di questa Corte di cassazione, in quanto entrambi proposti contro la medesima sentenza del Pretore di Perugia n. 230 del 23 agosto 1995. 2.1.- Il primo dei richiamati ricorsi è articolato in due motivi.
1) Il primo mezzo denuncia che la sentenza impugnata ha violato ed applicato falsamente agli artt. 2 e 3 L. 23 dicembre 1986 n. 898, 6 D.M. 63/91 e 3 comma 2 L. 24 novembre 981 n. 689.
Ciò perché ha disatteso il principio che anche riguardo alle infrazioni amministrative è configurabile l'istituto detta c.d. buona fede, per il quale la sussistenza dell'illecito rimane esclusa tutte le volte che nell'agente venga a mancare la coscienza dell'illiceità del fatto in dipendenza di circostanze estranee alla sua volontà, quali, così come nella specie, il comportamento della Pubblica Amministrazione.
Infatti, osserva, solo sulla base di siffatta violazione di legge può giustificarsi la ritenuta da parte del giudice del merito:
del mancato accertamento della non veridicità delle indicazioni circa lo stato dei terreni nel corso della istruttoria della istanza diretta al conseguimento degli aiuti comunitari presentata da esso ricorrente;
della < complessità, frammentarietà ed incompletezza della modulistica e della normativa che avrebbero richiesto, per la compilazione della domanda secondo i principi mostrati solo con il verbale di constatazione, una preparazione tecnica giuridica che non può essere legittimamente pretesa >; della circostanza che gli organi amministrativi non abbiano operato al fine di impedire che l'istanza conseguisse il proprio esito positivo, benché fossero consapevoli della sua infondatezza.
II) Il secondo mezzo denuncia che l'affermazione della sentenza pretorile s4econdo cui l'istruttoria della domanda di concessione dell'aiuto comunitario di cui al Regolamento CEE n. 1272/88 devoluta agli organi della Pubblica amministrazione ha natura e portata meramente formale è inficiata "dal vizio di omessa e/o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, anche sotto il profilo della omessa e/o erronea valutazione di prove documentali e testimoniali decisive".
Infatti, da siffatti elementi istruttori emerge in modo univoco che l'istruttoria svolta dagli organi amministrativi si era estesa sino a ricomprendere l'accertamento dell'effettiva destinazione culturale in atto dei due terreni per cui è controversia. 2-2.- I riassunti motivi devono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi.
2.3.- È effettivamente vero che, come sostiene il ricorrente, l'istituto della buona fede trova applicazione anche riguardo all'illecito amministrativo disciplinato dalla L. 24 novembre 1981 n.689. Non può essere condiviso, invece l'assunto dei ricorrente secondo cui anche costituiscono circostanze idonee a radicare la buona fede dell'agente ed ad escludere l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, l'omissione da parte della Pubblica Amministrazione delle attività, a lei demandate, di controllo e di delucidazione delle disposizioni normative da applicarsi in particolari fattispecie.
Per vero, - come è principio dei tutto consolidato - perché si configuri la "buona fede" idonea ad escludere l'elemento soggettivo di tale illecito occorre, da un canto, la sussistenza di circostanze di fatto positive atte ad ingenerare nell'agente la convinzione della liceità della sua condotta;
e dall'altro, che lo stesso agente non sia stato negligente od imprudente, ossia che abbia fatto tutto quanto possibile per osservare la legge, di modo che nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr., da ultimo, Cass. 23 dicembre 1997 n. 13011, 6 dicembre 1996 n. 10893, 21 febbraio 1995 n. 1875, 4 luglio 1992 n. 8180). Quindi, un comportamento della Pubblica Amministrazione in tanto può valere ad ingenerare nell'agente la "buona fede" l'elemento soggettivo dei comportamento obbiettivamente illecito da lui posto in essere, in quanto si sia concretizzato in atti positivi intrinsecamente idonei a trarlo in inganno, ossia sia stato tale da renderlo certo in modo non ovviabile con l'ordinaria diligenza, della liceità dei suo futuro comportamento(cfr. Cass. 21 febbraio 1995 n. 1873) Non anche, perciò, quando sia rappresentato dalla mera tolleranza di prassi illecite (y. Cass. 21 febbraio 1995 n. 1873, 2 ottobre 1989 n. 3958); o quando, ad ancor maggior ragione, si estrinsechi in omissione di controlli o di altri interventi, specie- se successivi alla condotta realizzante l'elemento oggettivo dell'illecito, così come nel caso che ne occupa.
Ne consegue l'infondatezza delle censure formulate nei due motivi del ricorso ora in esame, atteso che le stesse si sviluppano sulla base dei principio qui disatteso.
2.3.- Pertanto, detti motivi e, di conseguenza, il ricorso, devono essere respinti.
3.- Il secondo ricorso è affidato ad un unico motivo di annullamento che denuncia la "violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 24 novembre 1981 n. 689 e dell'art. 3 L. 23 dicembre 1986 n. 898", nonché "l'omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia", per le medesime ragioni prospettate nei due motivi dei ricorso avanti esaminato.
Si tratta, peraltro, di un ricorso notificato il 30 ottobre 1996 e dunque, allorquando, il ricorrente aveva già consumato il potere di impugnare la sentenza del pretore di Perugia n. 230 dei 1995 una volta che nei confronti della stessa sentenza aveva già ritualmente proposto il ricorso notificato il 20 agosto 1996.
Detto ricorso, perciò, è inammissibile.
4.- In sintesi, dunque, occorre respinqere il ricorso contraddistinto col n. 10234/1996 e dichiarare inammissibile quello contraddistinto col n. 12889/1996.
Sul ricorrente, soccombente, devono gravare le spese del giudizio di legittimità limitatamente, peraltro, a quelle relative al solo ricorso n. 10234/1996, atteso che in ordine al ricorso n. 12889/1996 l'Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - riunisce i ricorsi per la cassazione della sentenza del Pretore di Perugia n. 230 del 23 agosto 1995 proposti da MA SI ED con atti notificati, rispettivamente, il 20 agosto 1996 ed il 30 ottobre 1996 ed iscritti, il primo al n. 10234 del Ruolo Affari Civili per il 1996 di questa Corte ed il secondo, al n. 12889 del medesimo Ruolo;
rigetta il ricorso n. 10234/1996 e dichiara inammissibile quello n. 12889/1996;
condanna il ricorrente MA SI ED a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione che liquida in ?. 47.030, oltre a ?.
3.000.000 per onorari ed a quanto prenotato a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^ Sezione civile della Corte di Cassazione il 4 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 1999.