Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/1999, n. 657
CASS
Sentenza 25 gennaio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, presieduta dal Dott. Angelo Grieco, con relatore il Dott. Giovanni Olla. Le parti in causa sono un ricorrente, che ha contestato un'ordinanza-ingiunzione per presunta infrazione amministrativa legata alla percezione indebita di aiuti comunitari, e il Ministero delle Risorse Agricole, che ha difeso la legittimità dell'atto. Il ricorrente ha sostenuto di aver agito in buona fede, evidenziando la mancanza di contestazioni da parte degli enti pubblici coinvolti e la complessità della normativa. Il Pretore di Perugia, tuttavia, ha respinto l'opposizione, ritenendo sussistenti sia l'elemento oggettivo che soggettivo dell'illecito.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Pretore, argomentando che la buona fede non esclude l'illecito amministrativo se non supportata da atti positivi che possano ingenerare una legittima convinzione di liceità. Inoltre, ha sottolineato che l'assenza di controlli da parte della Pubblica Amministrazione non giustifica la condotta del ricorrente, il quale non ha dimostrato di aver agito con la necessaria diligenza. Pertanto, il ricorso è stato rigettato e il secondo dichiarato inammissibile, con condanna alle spese a carico del ricorrente.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime1

In tema di infrazioni amministrative, la mera tolleranza , ovvero la mancanza di controlli od altri interventi da parte della pubblica amministrazione non possono essere invocate dall'agente come fatti idonei a radicare la sua buona fede e ad escludere l'elemento soggettivo dell'illecito, occorrendo, per questo, da un lato la sussistenza di circostanze di fatto positive atte ad ingenerare nell'agente la convinzione della liceità della sua condotta; e, dall'altro, che lo stesso non sia stato negligente od imprudente, ossia che abbia fatto tutto quanto possibile per osservare la legge.

Commentari2

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RILEVATO CHE 1. Con separati ricorsi, Isabella F. proponeva opposizione avverso 39 verbali di violazione dell'art. 7, commi 9 e 14, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada, c.d.s.), notificati in due tranches (18 settembre 2017 e 30 settembre 2017), nonché avverso ulteriori 19 verbali di violazione delle medesime norme, di nuovo notificati in due tranches (20 ottobre 2017 e 2 novembre 2017), elevati dalla Polizia municipale del Comune di Terni all'opponente per aver circolato nella zona a traffico limitato sprovvista della prescritta autorizzazione, nel periodo compreso tra l'11 luglio 2017 ed il 5 settembre 2017. La F. deduceva di essere incorsa in errore incolpevole, avendo …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/1999, n. 657
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 657
Data del deposito : 25 gennaio 1999

Testo completo