CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
LA TO ET RI, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1133/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini - Palazzo Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240010104046000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Il difensore dell'Agenzia resistente chiede dichiararsi la Cessata Materia del Contendere con rinuncia alle spese di lite come da documenti in atti.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Frosinone impugnando la cartella di pagamento 04720240010104046000 con la quale l'ente aveva richiesto un credito Iva di € 4.014,00 indebitamente esposto nella dichiarazione per l'anno di imposta 2019.
La parte ha premesso che tale cartella era stata notificata il 18.09.2024 alla società SC srl in liquidazione, società successivamente estinta per incorporazione all'odierna ricorrente, ed ha ripercorso le vicende del credito che l'Agenzia stessa aveva comunicato essere spettante alla società incorporata e derivante dalla differenza di una maggior imposta periodica versata nel 2018 dalla SC srl rispetto a quella effettivamente dovuta.
La Ricorrente_1 srl ha eccepito in via preliminare la nullità della notifica della cartella in quanto indirizzata a soggetto non più esistente perché estinto, richiamando giurisprudenza sul punto.
Nel merito ha sostenuto la correttezza del suo operato nel presentare una dichiarazione integrativa IVA
2019, per l'anno di imposta 2018, al fine di procedere alla correzione del quadro VL e vedersi riconosciuto il credito che le era stato comunicato dall'Agenzia.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha spiegato i motivi del recupero illustrando le modalità errate che la parte aveva adottato per ottenere il riconoscimento e l'utilizzo del credito, sulla cui spettanza però nessuno ha discusso. Ha poi contro dedotto sull'eccezione formale della nullità della notifica ritenendola del tutto infondata.
Successivamente, in data 31.01.2026 sono pervenute le comunicazioni di rinuncia al ricorso con dichiarazione di cessazione della materia del contendere con correlata accettazione da parte dell'Agenzia.
Il processo è stato discusso all'udienza del 19.01.2026 in presenza della sola parte resistente che ha confermato l'intenzione delle parti di estinguere la controversia con accordo sulla compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto dell'intervenuta rinuncia al ricorso da parte della Ricorrente_1 srl e della sua accettazione ad opera dell'Agenzia delle Entrate, nonché dell'accordo intercorso sulla compensazione delle spese, dichiara ai sensi dell'art.93 D.lvo 175/2024 (art.44 D.lgs 546/1992) l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso con compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia e compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
LA TO ET RI, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1133/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini - Palazzo Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240010104046000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Il difensore dell'Agenzia resistente chiede dichiararsi la Cessata Materia del Contendere con rinuncia alle spese di lite come da documenti in atti.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Frosinone impugnando la cartella di pagamento 04720240010104046000 con la quale l'ente aveva richiesto un credito Iva di € 4.014,00 indebitamente esposto nella dichiarazione per l'anno di imposta 2019.
La parte ha premesso che tale cartella era stata notificata il 18.09.2024 alla società SC srl in liquidazione, società successivamente estinta per incorporazione all'odierna ricorrente, ed ha ripercorso le vicende del credito che l'Agenzia stessa aveva comunicato essere spettante alla società incorporata e derivante dalla differenza di una maggior imposta periodica versata nel 2018 dalla SC srl rispetto a quella effettivamente dovuta.
La Ricorrente_1 srl ha eccepito in via preliminare la nullità della notifica della cartella in quanto indirizzata a soggetto non più esistente perché estinto, richiamando giurisprudenza sul punto.
Nel merito ha sostenuto la correttezza del suo operato nel presentare una dichiarazione integrativa IVA
2019, per l'anno di imposta 2018, al fine di procedere alla correzione del quadro VL e vedersi riconosciuto il credito che le era stato comunicato dall'Agenzia.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha spiegato i motivi del recupero illustrando le modalità errate che la parte aveva adottato per ottenere il riconoscimento e l'utilizzo del credito, sulla cui spettanza però nessuno ha discusso. Ha poi contro dedotto sull'eccezione formale della nullità della notifica ritenendola del tutto infondata.
Successivamente, in data 31.01.2026 sono pervenute le comunicazioni di rinuncia al ricorso con dichiarazione di cessazione della materia del contendere con correlata accettazione da parte dell'Agenzia.
Il processo è stato discusso all'udienza del 19.01.2026 in presenza della sola parte resistente che ha confermato l'intenzione delle parti di estinguere la controversia con accordo sulla compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto dell'intervenuta rinuncia al ricorso da parte della Ricorrente_1 srl e della sua accettazione ad opera dell'Agenzia delle Entrate, nonché dell'accordo intercorso sulla compensazione delle spese, dichiara ai sensi dell'art.93 D.lvo 175/2024 (art.44 D.lgs 546/1992) l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso con compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia e compensa le spese.