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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/11/2025, n. 3127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3127 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.N. R.G. 1868/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai seguenti magistrati:
• Dott.ssa Valentina Paletto – Presidente
• Dott. Lucio Marcantonio – Consigliere
• Dott. Marc Anthony Gambardella – Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1868/2025 del Ruolo Generale, trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025, a seguito di trattazione scritta, e promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Verdini (C.F. ), CodiceFiscale_2
PEC: elettivamente domiciliato in Legnano Email_1
(MI), via Don Emanuele Cattaneo n. 5 – appellante; contro nata in [...] il [...], C.F. rappresentata CP_1 C.F._3
e difesa dall'Avv. Carmela Prince (Foro di ST IO), PEC:
con studio in ST IO (VA), v.le Armando Email_2
Diaz n. 10, ove elettivamente domiciliata – appellata.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 594/2025 del Tribunale di ST IO – Sez. I civile, pubblicata il 14.05.2025, nel proc. R.G. 4003/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante, Sig. , come da ricorso in appello e note di trattazione Parte_1 scritta del 17.10.2025: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, Voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza del Tribunale di ST IO, n. 594/2025 pubblicata in data 14.05.2025, nell'ambito procedimento di separazione giudiziale, R.G. 4003/2024, indicata in epigrafe, e specificamente: in via preliminare:
• sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 594/2025 emessa dal Tribunale di ST IO e pubblicata in data 14.05.2025, nell'ambito procedimento di separazione giudiziale, R.G. 4003/2024 e ciò in considerazione dell'illegittimità della predetta sentenza, per le ragioni sopra esposte, nonché la piena sussistenza del fumus boni iuris circa le richieste avanzate con il presente ricorso, il ricorrente chiede disporsi la sospensione inaudita altera parte della sentenza impugnata. D'altro canto parimenti evidente appare il periculum in mora, consistente per il ricorrente nell'esborso di ingenti somme di denaro, quale conseguenza di una sentenza ingiustificatamente gravosa;
in via principale:
• dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico del sig. in favore della Sig.ra Parte_1 CP_1
e ciò sia in considerazione dell'assenza di qualsivoglia comunione
[...] materiale e spirituale tra i coniugi, sia perché nulla risulta provato dalla parte richiedente l'assegno circa il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e la ricerca di un'occupazione lavorativa;
• dichiarare non dovute le spese di lite, stante l'accoglimento della domanda di separazione personale proposta dal ricorrente;
in via subordinata:
• rideterminare l'importo mensile del contributo economico da corrispondersi alla sig.ra Con vittoria di spese.” CP_1
Per l'appellata, Sig.ra come da comparsa di costituzione e risposta e CP_1 note di trattazione scritta del 20.10.2025: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano: In via preliminare: A) rigettate l'istanza di sospensiva della provvisoria esecuzione e/o della l'esecuzione della sentenza impugnata, perché infondata in fatto e diritto, con tutte le conseguenze di legge. In via principale, nel merito:
1. rigettare le domande svolte dall'appellante nel ricorso in appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
2. condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio a favore della signora con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore CP_1 del sottoscritto difensore che, a tal fine, dichiara di non aver riscosso alcuna somma dall'assistita a tale titolo;
3. condannare l'appellante al pagamento della somma equitativamente determinata ex art. 96 terzo comma cpc;
In via istruttoria si chiede: a) l'ammissione delle prove orali dedotte dalla odierna convenuta appellata nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado;
b) disporsi accertamento, tramite Polizia Tributaria, della reale situazione reddituale/finanziaria dell'appellante.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 04.11.2024, il Sig. adiva il Tribunale di Parte_1
ST IO chiedendo pronunciarsi la separazione personale dalla moglie, Sig.ra
Si costituiva in giudizio la Sig.ra non opponendosi alla CP_1 CP_1 domanda di separazione e formulando, in via riconvenzionale, domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento pari ad Euro 1.500,00 mensili. Il Tribunale di ST IO, con sentenza n. 594/2025 pubblicata in data 14.05.2025, dichiarava la separazione personale dei coniugi, poneva a carico del Sig. Parte_1
l'obbligo di versare alla Sig.ra un assegno di mantenimento di Euro
[...] CP_1
1.200,00 mensili e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'RA o della resistente.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Sig. con ricorso Parte_1 depositato il 24.06.2025, articolando due motivi di gravame. Con il primo, ha lamentato l'insussistenza dei presupposti per la corresponsione dell'assegno di mantenimento, stante l'assenza di una effettiva comunione materiale e spirituale tra i coniugi e la mancata prova, da parte della richiedente, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e della propria infruttuosa ricerca di un'occupazione lavorativa. Con il secondo motivo, ha censurato la condanna al pagamento delle spese di lite, asserendo che la propria domanda di separazione era stata integralmente accolta. Ha chiesto, pertanto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, nel merito, la riforma della stessa con l'eliminazione dell'assegno di mantenimento e della condanna alle spese o, in subordine, la riduzione dell'importo dell'assegno.
Si è costituita la Sig.ra con comparsa depositata il 18.09.2025, CP_1 contestando integralmente i motivi di appello e chiedendone il rigetto, con la conferma della sentenza impugnata. Ha altresì formulato istanza di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e ha riproposto le istanze istruttorie non ammesse in primo grado, chiedendo altresì di disporre indagini tramite la Polizia Tributaria.
Con decreto del 25.06.2025, il Giudice relatore disponeva la trattazione scritta della causa. Le parti depositavano note scritte in vista dell'udienza del 22.10.2025, insistendo nelle rispettive conclusioni. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c.
La sospensione postula (i) una prognosi favorevole evidente o altamente probabile sull'accoglimento del gravame (fumus) e (ii) la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile diverso dagli effetti fisiologici dell'esecuzione (periculum). Nel caso concreto:
• Il periculum è stato apoditticamente ancorato all'“esborso di ingenti somme”, evenienza che, di per sé, integra l'ordinario effetto dell'esecutorietà e non un danno irreparabile. • Il fumus non emerge alla luce delle censure svolte che non scalfiscono la ratio della decisione di prime cure. È dirimente, sul piano fattuale, che il titolo sia già in corso di esecuzione (pignoramento), con ordinanza di assegnazione del 10.09.2025 e rigetto delle opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. in data 13.10.2025: circostanze che confermano l'assenza di pregiudizio
“qualificato”ulteriore. Ne consegue il rigetto dell'istanza inibitoria, rimanendo, peraltro, la stessa assorbita nella trattazione del merito.
Nel merito:
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. Sull'insussistenza dei presupposti per la corresponsione dell'assegno di mantenimento.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della Sig.ra deducendo tre profili di censura: l'assenza CP_1 di una comunione di vita materiale e spirituale, la mancata prova del tenore di vita matrimoniale e l'inerzia della moglie nella ricerca di un'occupazione.
1.1. Sulla comunione di vita materiale e spirituale. L'appellante sostiene che tra i coniugi non si sarebbe mai instaurata una effettiva communio vitae, richiamando la pronuncia della Cassazione n. 9207/2025, secondo cui l'obbligo di assistenza materiale non può sorgere per la prima volta con la separazione se nessuna comunione di vita vi
è mai stata. La censura è infondata. Il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che, nel caso di specie, una comunione materiale e spirituale si fosse effettivamente realizzata. Dagli atti di causa emerge pacificamente che le parti hanno contratto matrimonio in Pakistan nel 2020 e che, successivamente, la Sig.ra si è trasferita CP_1 in Italia nel giugno 2024 per raggiungere il marito e convivere con lui, realizzando un progetto di vita comune. Sebbene la convivenza in Italia sia stata di breve durata (circa due mesi), essa rappresenta il culmine di un percorso matrimoniale iniziato anni prima e finalizzato proprio alla costituzione di un nucleo familiare in Italia. Come correttamente osservato dal Tribunale, “non solo vi era una convivenza, per quanto breve, ma vi era un progetto di vita comune e una communio omnis vitae. Proprio al fine di realizzare detto progetto la resistente si trasferiva presso la casa del marito, dal Pakistan in Italia” . La situazione fattuale è, dunque, palesemente diversa da quella esaminata nella sentenza di legittimità citata dall'appellante, ove l'obbligo di assistenza era stato escluso in un contesto di totale assenza di convivenza e di un progetto di vita comune. La breve durata della coabitazione, come correttamente statuito dal primo Giudice, può incidere sulla quantificazione dell'assegno, ma non sulla sua debenza, una volta accertata l'instaurazione di un rapporto coniugale effettivo .
1.2. Sul tenore di vita e sulla capacità lavorativa della richiedente. L'appellante lamenta, inoltre, che il Tribunale abbia disposto l'assegno senza alcuna indagine sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e senza considerare che la moglie, pur essendo giovane, non ha dimostrato di essersi attivata per reperire un'occupazione. Anche tali doglianze non possono trovare accoglimento. Il presupposto per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. 156 c.c., è la non titolarità, da parte del coniuge richiedente, di “adeguati redditi propri”, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, unitamente alla disparità economica tra i coniugi . Nel caso di specie, la disparità economica è macroscopica e incontestata. Dalla documentazione prodotta in primo grado dall'odierna appellata (doc. 13 fascicolo di primo grado), e non tempestivamente contestata dall'appellante, emerge che quest'ultimo ha percepito nell'anno 2023 un reddito netto di circa € 100.000,00.
Le difese dell'appellata hanno puntualmente evidenziato inadempienze documentali e inattendibilità della documentazione prodotta in appello:
• il preteso “Modello Unico 2025” è un impegno alla presentazione telematica privo di ricevuta AE e, quindi, inidoneo a rappresentare il reddito 2024; inoltre, gli scostamenti tra ricavi (€ 344.840) e spese per lavoro (€ 187.635) risultano anomali rispetto ai dati 2023 e alle dichiarazioni rese;
• gli estratti conto 2024–2025 mostrano movimentazioni significative: bonifici indicati come “stipendio” (circa € 54.000 nel 2024), esborsi per “aiuto” a terzi/conviventi (circa € 80.000), acquisti da procedura fallimentare (~€ 50.000), nonché canone di locazione per autovettura dal 10/2024 e premi assicurativi (es. Generali 22.10.2024 € 2.636,51). Tali dati contraddicono la rappresentazione di una reale incapienza economica;
• risulta, inoltre, allegata cessione d'azienda nel 2025 (pagamenti notarili 20.02.2025 e 14.05.2025) e variazioni risultanti da visura storica CCIAA (16.10.2025), circostanze che rafforzano l'esigenza di massima trasparenza sulla effettiva capacità reddituale.
A fronte della cospicua capacità reddituale del marito, la Sig.ra risulta totalmente CP_1 priva di redditi e di patrimonio. In tale contesto, il riferimento al tenore di vita assume un ruolo parametrato alle effettive potenzialità economiche del coniuge obbligato. Il
Tribunale ha correttamente valorizzato la condizione di assoluta dipendenza economica della moglie, la quale, a seguito della separazione, non disporrebbe dei mezzi necessari, non solo per mantenere un tenore di vita analogo a quello potenzialmente offerto dal matrimonio, ma neppure per “sopravvivere in maniera decorosa” . Quanto alla capacità lavorativa, il primo Giudice ha dato atto della giovane età della resistente (25 anni), ma ha altresì correttamente evidenziato le sue oggettive e attuali difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, essendo priva di occupazione, di titoli di studio, di esperienze lavorative, non conoscendo la lingua italiana e non avendo ancora ottenuto il permesso di soggiorno . Il principio giurisprudenziale che onera il coniuge richiedente di dimostrare la propria ricerca di un lavoro presuppone una concreta ed effettiva possibilità di svolgere un'attività retribuita, possibilità che, allo stato attuale, deve ritenersi insussistente per la Sig.ra La sua condizione non CP_1 è frutto di una scelta colpevole, ma di circostanze oggettive che le impediscono di procurarsi autonomamente un reddito. Il Tribunale ha, peraltro, saggiamente ponderato tale aspetto, sottolineando che la giovane età “le impone di attivarsi per trovare impiego e rendersi autonoma (non potendo pretendere di essere mantenuta dal marito per i prossimi sessant'anni) e indubbiamente dovrà essere riconsiderata nel giudizio di divorzio, ma non consente allo stato di escludere l'assegno di mantenimento” . La quantificazione dell'assegno in Euro 1.200,00 mensili appare, pertanto, congrua e proporzionata, tenuto conto dell'elevato reddito dell'obbligato, della totale assenza di reddito della beneficiaria e della breve durata della convivenza.
L'importo di € 1.200,00 è, infatti, proporzionato all'asimmetria tra le condizioni delle parti e al fabbisogno minimo dell'appellata, stante l'attuale mancata autosufficienza. Gli elementi prodotti dall'appellante non offrono una prova piena e attendibile che giustifichi riduzioni;
al contrario, le movimentazioni bancarie e gli impegni ricorrenti (leasing/assicurazione) denotano capienza maggiore di quella prospettata. L'eventuale istanza di indagini patrimoniali (Polizia Tributaria), pur ammissibile in astratto, resta assorbita dall'insufficienza della prova contraria oggi disponibile. Il quantum va confermato.
Il primo motivo di appello va, dunque, integralmente rigettato.
Sul dedotto “divorzio” estero e sugli sviluppi esecutivi
L'appellante ha evocato un divorzio asseritamente pronunciato in Pakistan il 24.06.2025, utilizzato anche a sostegno di opposizioni esecutive. Allo stato:
• il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato sia l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia quella ex art. 617 c.p.c. con provvedimento del 13.10.2025; l'ordinanza di assegnazione del 10.09.2025 è stata eseguita e la terza pignorata ha provveduto al pagamento (26.09.2025);
• la documentazione estera non risulta utilmente riconosciuta nell'ordinamento italiano, sicché è irrilevante ai fini del presente giudizio di separazione e non incide sull'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
Le relative censure sono, pertanto, inammissibili o comunque infondate.
2. Sull'erronea condanna al pagamento delle spese di lite.
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la condanna alle spese di lite, sostenendo che, essendo stata accolta la sua domanda di separazione, non poteva essere considerato soccombente, in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 32061/2022. Il motivo è infondato. Il principio richiamato dall'appellante non è applicabile al caso di specie. Se è vero che la domanda di separazione è stata accolta, è altrettanto vero che su tale punto non vi era alcuna contestazione da parte della resistente. Il vero e unico oggetto del contendere nel giudizio di primo grado è stata la domanda riconvenzionale di mantenimento proposta dalla Sig.ra Su tale CP_1 domanda, che costituiva il fulcro della lite, l'odierno appellante è risultato pienamente soccombente, avendo il Tribunale accolto la richiesta della moglie, seppur per un importo inferiore a quello domandato. La regolamentazione delle spese processuali segue il principio della soccombenza sostanziale, che va identificata in relazione all'esito complessivo della lite e alle questioni effettivamente dibattute tra le parti . Nel caso in esame, il Giudice di prime cure ha correttamente applicato tale principio, ponendo le spese a carico della parte la cui posizione è risultata infondata rispetto al thema decidendum del processo. A ciò si aggiunga, come rilevato dalla difesa dell'appellata, il comportamento processuale dell'appellante, il quale in primo grado ha omesso di depositare la documentazione reddituale richiesta per legge, costringendo la controparte a produrla e rendendo più gravoso l'accertamento dei fatti . Anche il secondo motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato.
3. Sulle istanze istruttorie e sulla domanda ex art. 96 c.p.c.
Le istanze istruttorie riproposte dall'appellata (prove orali e indagini della Polizia Tributaria) devono essere respinte in quanto irrilevanti ai fini della decisione. Gli elementi documentali già in atti sono sufficienti a fondare la presente pronuncia, avendo delineato in modo chiaro la notevole disparità economica tra le parti. Deve essere parimenti rigettata la domanda di condanna dell'appellante per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Sebbene l'appello si sia rivelato infondato, non si ravvisano i presupposti della mala fede o della colpa grave nell'esercizio del diritto di impugnazione.
4. Sulle spese del grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante. Si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022, con distrazione in favore del difensore dell'appellata, Avv. Carmela Prince, dichiaratasi antistataria. Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione V Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di ST Parte_1
IO n. 594/2025, pubblicata in data 14.05.2025, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata.
2. ND l'appellante alla rifusione delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida in CP_1
Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Prince, dichiaratasi antistataria. 3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Dott. Marc Anthony GAMBARDELLA
Il Presidente Dott. Ssa Valentina Paletto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai seguenti magistrati:
• Dott.ssa Valentina Paletto – Presidente
• Dott. Lucio Marcantonio – Consigliere
• Dott. Marc Anthony Gambardella – Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1868/2025 del Ruolo Generale, trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025, a seguito di trattazione scritta, e promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Verdini (C.F. ), CodiceFiscale_2
PEC: elettivamente domiciliato in Legnano Email_1
(MI), via Don Emanuele Cattaneo n. 5 – appellante; contro nata in [...] il [...], C.F. rappresentata CP_1 C.F._3
e difesa dall'Avv. Carmela Prince (Foro di ST IO), PEC:
con studio in ST IO (VA), v.le Armando Email_2
Diaz n. 10, ove elettivamente domiciliata – appellata.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 594/2025 del Tribunale di ST IO – Sez. I civile, pubblicata il 14.05.2025, nel proc. R.G. 4003/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante, Sig. , come da ricorso in appello e note di trattazione Parte_1 scritta del 17.10.2025: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, Voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza del Tribunale di ST IO, n. 594/2025 pubblicata in data 14.05.2025, nell'ambito procedimento di separazione giudiziale, R.G. 4003/2024, indicata in epigrafe, e specificamente: in via preliminare:
• sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 594/2025 emessa dal Tribunale di ST IO e pubblicata in data 14.05.2025, nell'ambito procedimento di separazione giudiziale, R.G. 4003/2024 e ciò in considerazione dell'illegittimità della predetta sentenza, per le ragioni sopra esposte, nonché la piena sussistenza del fumus boni iuris circa le richieste avanzate con il presente ricorso, il ricorrente chiede disporsi la sospensione inaudita altera parte della sentenza impugnata. D'altro canto parimenti evidente appare il periculum in mora, consistente per il ricorrente nell'esborso di ingenti somme di denaro, quale conseguenza di una sentenza ingiustificatamente gravosa;
in via principale:
• dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico del sig. in favore della Sig.ra Parte_1 CP_1
e ciò sia in considerazione dell'assenza di qualsivoglia comunione
[...] materiale e spirituale tra i coniugi, sia perché nulla risulta provato dalla parte richiedente l'assegno circa il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e la ricerca di un'occupazione lavorativa;
• dichiarare non dovute le spese di lite, stante l'accoglimento della domanda di separazione personale proposta dal ricorrente;
in via subordinata:
• rideterminare l'importo mensile del contributo economico da corrispondersi alla sig.ra Con vittoria di spese.” CP_1
Per l'appellata, Sig.ra come da comparsa di costituzione e risposta e CP_1 note di trattazione scritta del 20.10.2025: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano: In via preliminare: A) rigettate l'istanza di sospensiva della provvisoria esecuzione e/o della l'esecuzione della sentenza impugnata, perché infondata in fatto e diritto, con tutte le conseguenze di legge. In via principale, nel merito:
1. rigettare le domande svolte dall'appellante nel ricorso in appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
2. condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio a favore della signora con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore CP_1 del sottoscritto difensore che, a tal fine, dichiara di non aver riscosso alcuna somma dall'assistita a tale titolo;
3. condannare l'appellante al pagamento della somma equitativamente determinata ex art. 96 terzo comma cpc;
In via istruttoria si chiede: a) l'ammissione delle prove orali dedotte dalla odierna convenuta appellata nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado;
b) disporsi accertamento, tramite Polizia Tributaria, della reale situazione reddituale/finanziaria dell'appellante.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 04.11.2024, il Sig. adiva il Tribunale di Parte_1
ST IO chiedendo pronunciarsi la separazione personale dalla moglie, Sig.ra
Si costituiva in giudizio la Sig.ra non opponendosi alla CP_1 CP_1 domanda di separazione e formulando, in via riconvenzionale, domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento pari ad Euro 1.500,00 mensili. Il Tribunale di ST IO, con sentenza n. 594/2025 pubblicata in data 14.05.2025, dichiarava la separazione personale dei coniugi, poneva a carico del Sig. Parte_1
l'obbligo di versare alla Sig.ra un assegno di mantenimento di Euro
[...] CP_1
1.200,00 mensili e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'RA o della resistente.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Sig. con ricorso Parte_1 depositato il 24.06.2025, articolando due motivi di gravame. Con il primo, ha lamentato l'insussistenza dei presupposti per la corresponsione dell'assegno di mantenimento, stante l'assenza di una effettiva comunione materiale e spirituale tra i coniugi e la mancata prova, da parte della richiedente, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e della propria infruttuosa ricerca di un'occupazione lavorativa. Con il secondo motivo, ha censurato la condanna al pagamento delle spese di lite, asserendo che la propria domanda di separazione era stata integralmente accolta. Ha chiesto, pertanto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, nel merito, la riforma della stessa con l'eliminazione dell'assegno di mantenimento e della condanna alle spese o, in subordine, la riduzione dell'importo dell'assegno.
Si è costituita la Sig.ra con comparsa depositata il 18.09.2025, CP_1 contestando integralmente i motivi di appello e chiedendone il rigetto, con la conferma della sentenza impugnata. Ha altresì formulato istanza di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e ha riproposto le istanze istruttorie non ammesse in primo grado, chiedendo altresì di disporre indagini tramite la Polizia Tributaria.
Con decreto del 25.06.2025, il Giudice relatore disponeva la trattazione scritta della causa. Le parti depositavano note scritte in vista dell'udienza del 22.10.2025, insistendo nelle rispettive conclusioni. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c.
La sospensione postula (i) una prognosi favorevole evidente o altamente probabile sull'accoglimento del gravame (fumus) e (ii) la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile diverso dagli effetti fisiologici dell'esecuzione (periculum). Nel caso concreto:
• Il periculum è stato apoditticamente ancorato all'“esborso di ingenti somme”, evenienza che, di per sé, integra l'ordinario effetto dell'esecutorietà e non un danno irreparabile. • Il fumus non emerge alla luce delle censure svolte che non scalfiscono la ratio della decisione di prime cure. È dirimente, sul piano fattuale, che il titolo sia già in corso di esecuzione (pignoramento), con ordinanza di assegnazione del 10.09.2025 e rigetto delle opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. in data 13.10.2025: circostanze che confermano l'assenza di pregiudizio
“qualificato”ulteriore. Ne consegue il rigetto dell'istanza inibitoria, rimanendo, peraltro, la stessa assorbita nella trattazione del merito.
Nel merito:
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. Sull'insussistenza dei presupposti per la corresponsione dell'assegno di mantenimento.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della Sig.ra deducendo tre profili di censura: l'assenza CP_1 di una comunione di vita materiale e spirituale, la mancata prova del tenore di vita matrimoniale e l'inerzia della moglie nella ricerca di un'occupazione.
1.1. Sulla comunione di vita materiale e spirituale. L'appellante sostiene che tra i coniugi non si sarebbe mai instaurata una effettiva communio vitae, richiamando la pronuncia della Cassazione n. 9207/2025, secondo cui l'obbligo di assistenza materiale non può sorgere per la prima volta con la separazione se nessuna comunione di vita vi
è mai stata. La censura è infondata. Il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che, nel caso di specie, una comunione materiale e spirituale si fosse effettivamente realizzata. Dagli atti di causa emerge pacificamente che le parti hanno contratto matrimonio in Pakistan nel 2020 e che, successivamente, la Sig.ra si è trasferita CP_1 in Italia nel giugno 2024 per raggiungere il marito e convivere con lui, realizzando un progetto di vita comune. Sebbene la convivenza in Italia sia stata di breve durata (circa due mesi), essa rappresenta il culmine di un percorso matrimoniale iniziato anni prima e finalizzato proprio alla costituzione di un nucleo familiare in Italia. Come correttamente osservato dal Tribunale, “non solo vi era una convivenza, per quanto breve, ma vi era un progetto di vita comune e una communio omnis vitae. Proprio al fine di realizzare detto progetto la resistente si trasferiva presso la casa del marito, dal Pakistan in Italia” . La situazione fattuale è, dunque, palesemente diversa da quella esaminata nella sentenza di legittimità citata dall'appellante, ove l'obbligo di assistenza era stato escluso in un contesto di totale assenza di convivenza e di un progetto di vita comune. La breve durata della coabitazione, come correttamente statuito dal primo Giudice, può incidere sulla quantificazione dell'assegno, ma non sulla sua debenza, una volta accertata l'instaurazione di un rapporto coniugale effettivo .
1.2. Sul tenore di vita e sulla capacità lavorativa della richiedente. L'appellante lamenta, inoltre, che il Tribunale abbia disposto l'assegno senza alcuna indagine sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e senza considerare che la moglie, pur essendo giovane, non ha dimostrato di essersi attivata per reperire un'occupazione. Anche tali doglianze non possono trovare accoglimento. Il presupposto per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. 156 c.c., è la non titolarità, da parte del coniuge richiedente, di “adeguati redditi propri”, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, unitamente alla disparità economica tra i coniugi . Nel caso di specie, la disparità economica è macroscopica e incontestata. Dalla documentazione prodotta in primo grado dall'odierna appellata (doc. 13 fascicolo di primo grado), e non tempestivamente contestata dall'appellante, emerge che quest'ultimo ha percepito nell'anno 2023 un reddito netto di circa € 100.000,00.
Le difese dell'appellata hanno puntualmente evidenziato inadempienze documentali e inattendibilità della documentazione prodotta in appello:
• il preteso “Modello Unico 2025” è un impegno alla presentazione telematica privo di ricevuta AE e, quindi, inidoneo a rappresentare il reddito 2024; inoltre, gli scostamenti tra ricavi (€ 344.840) e spese per lavoro (€ 187.635) risultano anomali rispetto ai dati 2023 e alle dichiarazioni rese;
• gli estratti conto 2024–2025 mostrano movimentazioni significative: bonifici indicati come “stipendio” (circa € 54.000 nel 2024), esborsi per “aiuto” a terzi/conviventi (circa € 80.000), acquisti da procedura fallimentare (~€ 50.000), nonché canone di locazione per autovettura dal 10/2024 e premi assicurativi (es. Generali 22.10.2024 € 2.636,51). Tali dati contraddicono la rappresentazione di una reale incapienza economica;
• risulta, inoltre, allegata cessione d'azienda nel 2025 (pagamenti notarili 20.02.2025 e 14.05.2025) e variazioni risultanti da visura storica CCIAA (16.10.2025), circostanze che rafforzano l'esigenza di massima trasparenza sulla effettiva capacità reddituale.
A fronte della cospicua capacità reddituale del marito, la Sig.ra risulta totalmente CP_1 priva di redditi e di patrimonio. In tale contesto, il riferimento al tenore di vita assume un ruolo parametrato alle effettive potenzialità economiche del coniuge obbligato. Il
Tribunale ha correttamente valorizzato la condizione di assoluta dipendenza economica della moglie, la quale, a seguito della separazione, non disporrebbe dei mezzi necessari, non solo per mantenere un tenore di vita analogo a quello potenzialmente offerto dal matrimonio, ma neppure per “sopravvivere in maniera decorosa” . Quanto alla capacità lavorativa, il primo Giudice ha dato atto della giovane età della resistente (25 anni), ma ha altresì correttamente evidenziato le sue oggettive e attuali difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, essendo priva di occupazione, di titoli di studio, di esperienze lavorative, non conoscendo la lingua italiana e non avendo ancora ottenuto il permesso di soggiorno . Il principio giurisprudenziale che onera il coniuge richiedente di dimostrare la propria ricerca di un lavoro presuppone una concreta ed effettiva possibilità di svolgere un'attività retribuita, possibilità che, allo stato attuale, deve ritenersi insussistente per la Sig.ra La sua condizione non CP_1 è frutto di una scelta colpevole, ma di circostanze oggettive che le impediscono di procurarsi autonomamente un reddito. Il Tribunale ha, peraltro, saggiamente ponderato tale aspetto, sottolineando che la giovane età “le impone di attivarsi per trovare impiego e rendersi autonoma (non potendo pretendere di essere mantenuta dal marito per i prossimi sessant'anni) e indubbiamente dovrà essere riconsiderata nel giudizio di divorzio, ma non consente allo stato di escludere l'assegno di mantenimento” . La quantificazione dell'assegno in Euro 1.200,00 mensili appare, pertanto, congrua e proporzionata, tenuto conto dell'elevato reddito dell'obbligato, della totale assenza di reddito della beneficiaria e della breve durata della convivenza.
L'importo di € 1.200,00 è, infatti, proporzionato all'asimmetria tra le condizioni delle parti e al fabbisogno minimo dell'appellata, stante l'attuale mancata autosufficienza. Gli elementi prodotti dall'appellante non offrono una prova piena e attendibile che giustifichi riduzioni;
al contrario, le movimentazioni bancarie e gli impegni ricorrenti (leasing/assicurazione) denotano capienza maggiore di quella prospettata. L'eventuale istanza di indagini patrimoniali (Polizia Tributaria), pur ammissibile in astratto, resta assorbita dall'insufficienza della prova contraria oggi disponibile. Il quantum va confermato.
Il primo motivo di appello va, dunque, integralmente rigettato.
Sul dedotto “divorzio” estero e sugli sviluppi esecutivi
L'appellante ha evocato un divorzio asseritamente pronunciato in Pakistan il 24.06.2025, utilizzato anche a sostegno di opposizioni esecutive. Allo stato:
• il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato sia l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia quella ex art. 617 c.p.c. con provvedimento del 13.10.2025; l'ordinanza di assegnazione del 10.09.2025 è stata eseguita e la terza pignorata ha provveduto al pagamento (26.09.2025);
• la documentazione estera non risulta utilmente riconosciuta nell'ordinamento italiano, sicché è irrilevante ai fini del presente giudizio di separazione e non incide sull'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
Le relative censure sono, pertanto, inammissibili o comunque infondate.
2. Sull'erronea condanna al pagamento delle spese di lite.
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la condanna alle spese di lite, sostenendo che, essendo stata accolta la sua domanda di separazione, non poteva essere considerato soccombente, in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 32061/2022. Il motivo è infondato. Il principio richiamato dall'appellante non è applicabile al caso di specie. Se è vero che la domanda di separazione è stata accolta, è altrettanto vero che su tale punto non vi era alcuna contestazione da parte della resistente. Il vero e unico oggetto del contendere nel giudizio di primo grado è stata la domanda riconvenzionale di mantenimento proposta dalla Sig.ra Su tale CP_1 domanda, che costituiva il fulcro della lite, l'odierno appellante è risultato pienamente soccombente, avendo il Tribunale accolto la richiesta della moglie, seppur per un importo inferiore a quello domandato. La regolamentazione delle spese processuali segue il principio della soccombenza sostanziale, che va identificata in relazione all'esito complessivo della lite e alle questioni effettivamente dibattute tra le parti . Nel caso in esame, il Giudice di prime cure ha correttamente applicato tale principio, ponendo le spese a carico della parte la cui posizione è risultata infondata rispetto al thema decidendum del processo. A ciò si aggiunga, come rilevato dalla difesa dell'appellata, il comportamento processuale dell'appellante, il quale in primo grado ha omesso di depositare la documentazione reddituale richiesta per legge, costringendo la controparte a produrla e rendendo più gravoso l'accertamento dei fatti . Anche il secondo motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato.
3. Sulle istanze istruttorie e sulla domanda ex art. 96 c.p.c.
Le istanze istruttorie riproposte dall'appellata (prove orali e indagini della Polizia Tributaria) devono essere respinte in quanto irrilevanti ai fini della decisione. Gli elementi documentali già in atti sono sufficienti a fondare la presente pronuncia, avendo delineato in modo chiaro la notevole disparità economica tra le parti. Deve essere parimenti rigettata la domanda di condanna dell'appellante per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Sebbene l'appello si sia rivelato infondato, non si ravvisano i presupposti della mala fede o della colpa grave nell'esercizio del diritto di impugnazione.
4. Sulle spese del grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante. Si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022, con distrazione in favore del difensore dell'appellata, Avv. Carmela Prince, dichiaratasi antistataria. Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione V Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di ST Parte_1
IO n. 594/2025, pubblicata in data 14.05.2025, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata.
2. ND l'appellante alla rifusione delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida in CP_1
Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Prince, dichiaratasi antistataria. 3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Dott. Marc Anthony GAMBARDELLA
Il Presidente Dott. Ssa Valentina Paletto.