Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4794/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv.ti RUGGIERI MARCO e DI Parte_1
MARIA FRANCESCO PAOLO);
E
, nata a [...] il [...] (Avv.ti RUGGIERI MARCO e DI Controparte_1
MARIA FRANCESCO PAOLO);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 15/02/2022;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 18/02-17/03/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come di seguito riportate
“1. Il SI. e la SI.ra , che già vivono autonomamente l'uno dall'altro, Pt_1 CP_1 restano liberi di fissare ove vogliono la loro dimora.* Al momento, la SI.r risiede Parte_2 in via Montalbo n. 243/A, Palermo - presso, ab origine, la casa coniugale, che rimane a lei assegnata e di cui, per metà, è comproprietaria (in quanto comperata col marito, in costanza di matrimonio e tramite l'accensione di un prestito bancario, il quale grava su entrambi) - mentre, il SI. soggiorna e vive, nuovamente, nell'alloggio - ubicato CP_2 in Palermo, via Guido Jung n. 12 - dei propri genitori.
2. I SI.ri e , senza alcuna riserva, rinunciano - in Parte_1 Controparte_1 maniera reciproca (ossia, l'uno nei confronti dell'altro), attesa la propria indipendenza ed autosufficienza economica nonché la loro rispettiva idoneità e capacità lavorativa - a qualunque genere ed a qualsiasi tipo di contributo monetario, accollandosi, comunque, di continuare ad onorare - ognuno per una uguale aliquota del 50% - il finanziamento/mutuo fondiario contratto, con l'istituto di credito, per l'acquisto riportato nella precedente pattuizione. Per_
3. I figli maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti, e Per_2 hanno deciso - insieme coi propri genitori e considerate le loro primarie esigenze e precipui interessi - di coabitare con la madre nella dimora in cui è stato stabilito, sin dall'inizio,
l'habitat domestico - sita in Palermo, via Montalbo n. 243/A, e che per tale unico motivo permane nel di lei godimento - in cui, quale collocazione prevalente, resta ferma, quindi, la loro residenza anagrafica, potendo questi ultimi, pur tuttavia, vedere e pernottare dal padre al tempo che desiderano.
4. Il SI. si obbliga a corrispondere la somma mensile - in favore della Parte_1
SI.ra - di complessivi € 400,00, a titolo di contributo perequativo al Controparte_1 mantenimento indiretto dei due figli, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare - annualmente - secondo l'intervenuta variazione degli indici ISTAT, pubblicati in
G.U., inoltre, a partecipare - nella misura del 50% - alle spese straordinarie, nell'accezione e alla stregua delle modalità di cui al protocollo d'intesa adottato da codesta esimia IT
(la cui approvazione di concerto risale a luglio 2019).
5. Qualora nonché nei limiti in cui ne sussistano i legittimi presupposti, eventuali benefici, agevolazioni e - anche - semplici detrazioni fiscali, per i figli a carico, verranno percepiti o usufruiti da ambedue i genitori, per una identica quota di loro esclusiva spettanza, pari, esattamente, al 50% dell'intero.
6. I mentovati ricorrenti attestano che i residui rapporti economici tra loro intercorrenti - compresi i beni di natura personale e, in più, quanto risultante di proprietà comune
(incluso il mobilio che correda l'appartamento destinato a residenza familiare) - verranno, poi, definiti - compiutamente e, va da sé, con piena e vicendevole soddisfazione - in una differente sede.
7. Le spese di siffatta procedura pesano, in ragione del 50% ciascuno, in capo ad ambo le parti.
8. I SI.ri e , sin d'ora e per sempre, si scambiano Parte_1 Controparte_1 reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti, esonerando, donde, i competenti
Uffici da qualsivoglia responsabilità, al riguardo, valendo esso - così, in futuro - quale, altresì, nullaosta, al cospetto dei pertinenti Organi.
9. Con la sottoscrizione in calce all'atto de quo, i ricorrenti in parola si obbligano - da subito - ad adempiere agli obblighi contenutivi e, indi, con lo stesso assunti.
10. Per quanto - qui - non espressamente previsto, le parti si rimettono alle vigenti norme del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Palermo, in data 13/09/1999, da , nato a Parte_1
PALERMO il 12/03/1967 e da , nata a [...] il [...], Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 108, parte II, serie A, dell'anno
1999, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
24/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.