Sentenza 4 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1S, sentenza 04/01/2023, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/01/2023
N. 00142/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12109/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12109 del 2018, proposto da
-OMISSIS-con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Paolo Lazzara e Maria Paola Di Nicola che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
- CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio
per l'annullamento
dei seguenti atti:
- decreto del 19/09/18 con cui il Ministero della giustizia non ha confermato il ricorrente nell’incarico di -OMISSIS-;
- delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del-OMISSIS-di non conferma del dott.-OMISSIS- nel predetto incarico;
- rapporto del Procuratore della Repubblica-OMISSIS- avente ad oggetto la conferma del ricorrente nell’incarico;
- parere negativo, ai fini della conferma, espresso il 06/11/17 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello -OMISSIS-;
- comunicazione -OMISSIS- avente ad oggetto i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di conferma;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis c.p.a.;
Relatore il dott. Michelangelo Francavilla all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2022 tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87 comma 4 bis c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 23/10/18 e depositato il 29/10/18-OMISSIS- ha impugnato il decreto del 19/09/18, con cui il Ministero della giustizia non ha confermato il ricorrente nell’incarico di vice Procuratore onorario presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale -OMISSIS-, la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del-OMISSIS-di non conferma nel predetto incarico, il rapporto del Procuratore della Repubblica-OMISSIS- avente ad oggetto la conferma, il parere negativo, ai fini della conferma, espresso il 06/11/17 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello -OMISSIS- e la comunicazione -OMISSIS- avente ad oggetto i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di conferma.
Il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Ministero della giustizia, costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 15/11/18, hanno concluso per la reiezione del gravame.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 12/12/22 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
-OMISSIS-impugna il decreto del 19/09/18, con cui il Ministero della giustizia non ha confermato il ricorrente nell’incarico di vice Procuratore onorario presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale -OMISSIS-, la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del-OMISSIS-di non conferma nel predetto incarico, il rapporto del Procuratore della Repubblica-OMISSIS- avente ad oggetto la conferma, il parere negativo, ai fini della conferma, espresso il 06/11/17 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello -OMISSIS- e la comunicazione -OMISSIS- avente ad oggetto i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di conferma.
Dagli atti di causa emerge che:
- il ricorrente è stato nominato vice Procuratore onorario con decreto ministeriale del 30/11/05;
- con istanza del 21/06/16 il ricorrente, ai sensi degli artt. 1 e ss. d. lgs. n. 92/16, ha presentato domanda di conferma nell’incarico;
- con atto del 18/10/17 il Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica -OMISSIS- (delegato per l'attività dei vice Procuratori onorari) ha espresso parere negativo, in ordine alla conferma, sulla base della seguente motivazione: “la posizione del -OMISSIS- si presenta particolare. Invero, come emerge dall’autorelazione, il VPO in esame (che peraltro è avvocato) ha svolto le sue funzioni con esclusivo riferimento alle udienze dibattimentali e camerali. Da ultimo, solo dinanzi ai Giudici di Pace di-OMISSIS-. Incidentalmente va detto che, con delibera del 17.2.2016 il CSM, a seguito di iniziativa disciplinare avviata dopo un arresto in flagranza di reato, ha disposto la sospensione cautelare del -OMISSIS- dalle funzioni di vice procuratore onorario fino alla definizione del procedimento penale (cfr. comunicazione n. prot. 3253/2016 del 22.2.16 del CSM inserita nel fascicolo della conferma). A prescindere da tale procedura, che ovviamente segue un iter separato, non si può non prendere in considerazione la circostanza che l’apporto del -OMISSIS- è pressoché inesistente. Dai prospetti redatti dal Direttore Amministrativo del settore VPO, emerge che il -OMISSIS-ha assicurato la partecipazione, nell’anno 2012, ad undici udienze (una al mese, tenuto conto della sospensione estiva), nell’anno 2013, a nove udienze (meno di una udienza al mese), nell’anno 2014 (allorquando poi intervenne l’arresto) a quattro udienze (una al mese nel periodo gennaio-aprile). Si è ben lontani dagli standard medi dell’ufficio, ricavabili dalle statistiche comparate)” ;
- in data 06/11/17 il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello -OMISSIS- - Sezione autonoma per i magistrati onorari ha espresso giudizio negativo in ordine alla conferma del ricorrente richiamando i “ prospetti redatti dal Direttore Amministrativo ” e il “ rapporto del Procuratore della Repubblica ” ed evidenziando, tra l’altro, che, “ comparando l’attività del -OMISSIS- a quella disimpegnata dagli altri componenti onorari dell’ufficio risulta evidente l’apporto insufficiente ed anzi privo, secondo la definizione del Capo dell’Ufficio, del carattere di significatività ” e che, per quanto riguarda il parametro “Impegno” (“Inadeguato”), “ la limitazione dell’impegno nei termini sopra descritti è frutto di una scelta volontaria che comprova la carenza delle caratteristiche richieste per la conferma ”;
- il 21/03/18 l'Ottava commissione del C.S.M. ha comunicato al ricorrente il preavviso ex art. 10 bis l. n. 241/90;
- nel corso della seduta del 18/07/18 il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato la delibera di non conferma sulla base delle seguenti motivazioni: “ Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 21 giugno 2016 dal -OMISSIS-, ai sensi degli artt. I e 2 "del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace"; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante "Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i _magistrati ,onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio", in particolare gli articoli 1, rubricato "Primo mandato dei magistrati onorari in servizio", e 2, rubricato "Procedura di conferma", - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la "Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92", - visto il rapporto negativo sull'attività svolta dal suindicato vice procuratore onorario, redatto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario -OMISSIS-; - visto il parere contrario ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario, espresso in data 6 novembre 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello -OMISSIS-; - considerato che con delibera consiliare in data 17 febbraio 2016 il dott.-OMISSIS- è stato sospeso dalle funzioni di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario -OMISSIS-, in quanto sottoposto a procedimento penale; - considerato inoltre che in data 21 marzo 2018 la Ottava Commissione disponeva di comunicare al-OMISSIS-, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 3 della citata -OMISSIS-, nell'ambito del procedimento per la conferma nell'incarico di vice procuratore onorario, il preavviso di rigetto della domanda di conferma, informandolo altresì della possibilità di partecipare alla seduta del 22 maggio 2018 (poi rinviata al 19 giugno 2018) per essere sentito personalmente anche con l'eventuale assistenza di un difensore; - rilevato che in sede di audizione il -OMISSIS-compariva personalmente, assistito dal proprio difensore avv. Luigi Imperato, il quale riferendosi al giudizio di inidoneità espresso dalla Sezione autonoma precisava che la mancata disponibilità o comunque la ridotta capacità lavorativa era stata dovuta a serie problematiche familiari, invece per quanto attiene al procedimento penale a carico del proprio assistito precisava che lo stesso si sarebbe dovuto risolvere a breve; il -OMISSIS- confermava sostanzialmente quanto rappresentato dal proprio difensore, aggiungendo che per quanto riguarda il procedimento penale a suo carico "gli sembrava ancora oggi di vivere non in una favola, il contrario di una favola", mentre, per ciò che riguardava i citati giudizi negativi alla conferma nell'incarico di vice procuratore onorario, dal 2010 aveva iniziato una battaglia giudiziale con sua ex convivente che aveva comportato una serie di problematiche che gli impedivano di svolgere serenamente l'attività di vice procuratore onorario; l'avvocato difensore concludeva facendo presente il -OMISSIS- ha sempre svolto la funzione di magistrato onorario con zelo e spirito di abnegazione senza mai aver subito censure o rimproveri; osserva. Questo Consiglio, a prescindere dall'esito del procedimento disciplinare di decadenza dall'incarico ad oggi sospeso in attesa dell'esito del procedimento penale a cui il -OMISSIS- è sottoposto, ritiene di condividere il rapporto negativo redatto dal Procuratore della Repubblica -OMISSIS-, nonché il giudizio di inidoneità alla conferma espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario -OMISSIS- in quanto fondati sulla mancata disponibilità del magistrato onorario a svolgere l'incarico onorario. Risulta, infatti, dagli atti che il -OMISSIS- ha svolto l'attività di vice procuratore solo in modo episodico (nell'anno 2012 undici udienze, nell'anno 2013 nove udienze e nell'anno 2014 quattro udienze). Dunque l'interessato non soddisfa affatto le esigenze di servizio così come evidenziato dal rapporto del Procuratore della Repubblica -OMISSIS-. A tal proposito, va poi sottolineato che, ai sensi dell'art. 12 della -OMISSIS-, il vice procuratore onorario deve assicurare "adeguata disponibilità alla presenza" ed ancora che in caso di mancato esercizio volontario delle funzioni o per sopravvenuta inidoneità "a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio" il vice procuratore onorario va revocato dall'ufficio (artt. 6 e 14). Di conseguenza, in difetto di una sufficiente valutazione sui parametri della laboriosità e diligenza e del parametro dell'impegno si impone un giudizio di non conferma per il -OMISSIS-. Il Consiglio, pertanto, delibera di non confermare il-OMISSIS- nell'incarico-OMISSIS-'” ;
- con decreto del 19/09/18 il Ministero della giustizia, richiamando la delibera del CSM del 18/07/18, ha respinto l’istanza di conferma nell’incarico presentata dal ricorrente.
Con la prima censura il ricorrente prospetta la violazione del dovere di astensione e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione del principio d’imparzialità in quanto gli atti impugnati si fondano sul parere negativo alla conferma espresso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale -OMISSIS- il quale, però, si sarebbe dovuto astenere dal momento che lo stesso con atto del 16/05/14 aveva già richiesto la revoca dall’ufficio e la sospensione cautelare del ricorrente in conseguenza di un procedimento penale a carico del OM, per altro indebitamente richiamato nel parere e nell’ambito del quale già il giudice delle indagini preliminari avrebbe ritenuto infondata l’imputazione ivi formulata.
Il motivo è infondato.
Nell’ambito del procedimento amministrativo che ha portato all’adozione dei provvedimenti impugnati nel presente giudizio il Procuratore della Repubblica si è limitato ad esprimere un parere e non già ad esercitare attività decisionale.
Ciò posto, il Tribunale ritiene che nella fattispecie non sia configurabile nessuna delle ipotesi di astensione obbligatoria previste dall’art. 51 comma 1 c.p.c. richiamato nella doglianza.
In particolare, la richiesta del 16/05/14, formulata dal Procuratore della Repubblica, di revoca dell’incarico in conseguenza del procedimento penale che ha interessato il ricorrente non integra alcuna delle ipotesi di astensione obbligatoria di cui all’art. 51 comma 1 c.p.c. da ritenersi tassative (Cons. Stato n. 7170/18, Cons. Stato n. 192/16, TAR Campania – Napoli n. 1844/19, TAR Marche n. 175/19).
Ne deriva che la fattispecie non è, in particolare, riconducibile all’ambito applicativo di cui al numero 4 dell’art. 51 c.p.c. secondo cui vi è obbligo di astenersi quando il giudice “ ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico ”, dal momento che nella presente vicenda il Procuratore non decide ma esprime solo un parere e, comunque, non vi è rapporto tra due “ processi ” (cui si riferisce l’art. 51 n. 4 c.p.c.) ma tra due “ procedimenti amministrativi ”.
Nell’ipotesi in esame, poi, l’avere in precedenza formulato la richiesta di revoca dell’incarico del ricorrente, in ragione del procedimento penale a carico di quest’ultimo, non concretizza nemmeno quelle “ gravi ragioni di convenienza ” che, ai sensi dell’art. 51 comma 2 c.p.c., avrebbero dovuto indurre il Procuratore della Repubblica ad astenersi in quanto la richiesta di revoca rientra nelle competenze istituzionali del Procuratore stesso.
A ciò si aggiunga che sia il parere negativo del 18/10/17, espresso dal Procuratore della Repubblica, che i successivi atti del procedimento (giudizio del Consiglio giudiziario e delibera del CSM) hanno motivato il diniego di conferma con esclusivo riferimento al giudizio negativo sui parametri della diligenza, impegno e laboriosità e non anche in riferimento alla pendenza del procedimento penale il cui richiamo, pertanto, non assume significativa valenza nell’ambito del giudizio finale espresso dal CSM con conseguente irrilevanza, ai fini della valutazione di fondatezza del gravame, delle successive vicende del processo penale e, in particolare, dell’assoluzione del ricorrente.
Con la seconda censura il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2 d. lgs. n. 92/16 e 11 d. lgs. n. 160/06 nonché 12 comma 7 della circolare del CSM -OMISSIS- ed eccesso di potere per travisamento dei fatti evidenziando, in particolare, che il giudizio di scarsa laboriosità sarebbe inattendibile dal momento che l’esponente avrebbe sempre concordato con il Capo dell’Ufficio le sue attività ed avrebbe svolto l’incarico con la massima dedizione; illegittimo, poi, sarebbe il riferimento agli standard medi dell’ufficio dal momento che il lavoro dei vice Procuratori onorari sarebbe inquadrato con modalità che non ammetterebbero tali valutazioni ed, inoltre, il giudizio sulla laboriosità sarebbe stato formulato senza tenere conto del carattere onorario delle funzioni svolte dal ricorrente.
A ciò si aggiunga, secondo il ricorrente, che, come previsto dall’art. 12 comma 7 della circolare del CSM P-792/2016, la disponibilità dovrebbe essere valutata sulla base delle concrete assegnazioni effettuate dal Procuratore della Repubblica né eventuali carenze in relazione a tale profilo sarebbero a lui mai state contestate.
Il motivo è infondato.
Secondo l’art. 2 d. lgs. n. 92/16, ai fini della conferma del magistrato onorario, “ il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica redigono un rapporto sull’attività svolta dal magistrato onorario, relativo alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza, all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza, dell’imparzialità e dell'equilibrio ” (comma 2) e “ la sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal presente decreto, esprime il giudizio di idoneità ai fini della conferma. Il giudizio è espresso a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile, previa audizione dell'interessato, se ritenuta necessaria, e sulla base degli elementi di cui al comma 2, tenuto conto altresì del parere del Consiglio dell'ordine territoriale forense del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni ” (comma 4).
Dalle disposizioni in esame e dall’art. 11 d. lgs. n. 160/06, da esse richiamato, emerge che il giudizio di conferma del magistrato onorario presuppone una valutazione positiva di una serie di parametri tra cui quelli della laboriosità, diligenza ed impegno.
Come si evince dalle motivazioni dei provvedimenti impugnati, sopra riportati, il CSM ha respinto la richiesta di conferma valutando negativamente la laboriosità, la diligenza e l’impegno manifestati dal ricorrente nell’espletamento dell’incarico.
Il giudizio del Consiglio resiste alle censure di parte ricorrente se si considera che, dai dati comunicati dal Procuratore della Repubblica nel parere del 18/10/17, la cu veridicità non è messa in discussione nel gravame, emerge che il OM ha partecipato nell’anno 2012 ad undici udienze, nell’anno 2013 a nove udienze e nell’anno 2014, fino ad aprile, a quattro udienze.
Si tratta di dati che, nella loro oggettività ed assolutezza, anche a prescindere da ogni valutazione comparativa con gli altri magistrati onorari dell’ufficio (da ciò la non significatività della censura nella parte in cui stigmatizza tale profilo), palesano un’indiscutibile carenza nei parametri valorizzati dal CSM ai fini del diniego di conferma né, in senso contrario, la natura onoraria delle funzioni svolte dal ricorrente può giustificare un impegno palesatosi, nel corso degli anni, in misura nemmeno corrispondente ad un’udienza media mensile.
Quanto, poi, all’assunto di parte ricorrente, secondo cui l’attività svolta sarebbe stata concordata, in concreto, con il Procuratore della Repubblica e, quindi, a carico del OM non sarebbe ravvisabile alcuna carenza d’impegno essendosi lo stesso limitato a seguire le udienze a lui assegnate, trattasi di profilo che trova smentita nelle risultanze istruttorie.
Ed, infatti, l’assegnazione del Procuratore della Repubblica presuppone la necessaria disponibilità del magistrato onorario, disponibilità che nella fattispecie il ricorrente non ha volontariamente assicurato in ragione del fatto che “ dal 2010 aveva iniziato una battaglia giudiziale con una ex convivente che aveva comportato una serie di problematiche che gli impedivano di svolgere serenamente l’attività di vice procuratore onorario ”, come dichiarato dal OM nel corso dell’audizione svoltasi davanti al CSM in data 19/06/18 e come desumibile dal verbale del CSM del 18/07/18 di reiezione dell’istanza di conferma.
Nella fattispecie, pertanto, il ricorrente, per ragioni di carattere personale, ha omesso di assicurare la necessaria disponibilità allo svolgimento delle attività di vice Procuratore onorario e tale circostanza giustifica il diniego di conferma presente negli atti impugnati.
Con la terza censura parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 2 comma 5 d. lgs. n. 92/16 e 5 comma 2 della circolare del CSM del 28/07/16, la violazione del principio di proporzionalità ed il difetto di motivazione in quanto l’art. 2 comma 5 citato non consentirebbe la mancata conferma dell’incarico da ritenersi consentita solo laddove siano state irrogate due o più sanzioni disciplinari diverse dall’ammonimento; in ogni caso, i profili positivamente valutati, quali quelli concernenti l’“ indipendenza ”, l’“ imparzialità ” e “ l’equilibrio ”, avrebbero dovuto prevalere su quelli negativi.
Il motivo è infondato.
Il giudizio espresso dal CSM sull’esistenza dei parametri richiesti dall’art. 2 d. lgs. n. 92/16 per la conferma del magistrato onorario ha carattere globale ed è espressione di una valutazione di merito sindacabile in via giurisdizionale solo in caso di palesi illogicità o travisamento dei fatti, vizi nella fattispecie non ravvisabili in ragione di quanto evidenziato in riferimento alla seconda censura.
Ne consegue l’incensurabilità, in questa sede, della valutazione con cui il Consiglio, ai fini del giudizio negativo complessivo, ha ritenuto prevalente la carenza riscontrata in riferimento ai parametri della laboriosità, diligenza ed impegno che, per altro, anche oggettivamente, rivestono una significativa importanza nello svolgimento dell’attività magistratuale.
Non può, poi, essere condiviso l’assunto del ricorrente laddove afferma che il diniego di conferma sarebbe possibile solo nell’ipotesi di avvenuta irrogazione di due o più sanzioni disciplinari diverse dall’ammonimento.
Il comma 5 dell’art. 2 d. lgs. n. 92/16, infatti, si limita ad individuare un’ipotesi automatica di diniego di conferma dell’incarico ma non esaurisce le fattispecie ostative alla conferma stessa come emerge dal richiamo dei precedenti commi 2 e 4 ai parametri (capacità, laboriosità, diligenza, impegno, indipendenza, imparzialità e equilibrio) cui si deve informare il giudizio necessario per la conferma.
Con la quarta censura il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 12 della circolare del CSM P-792/2016 in quanto la gravata delibera del CSM richiamerebbe l’art. 12 in esame che, però, riguarderebbe le sole ipotesi di revoca dall’incarico e, pertanto, non sarebbe applicabile alla fattispecie.
Il motivo è inaccoglibile.
Il richiamo all’art. 12 della circolare del CSM P792-2016 è dalla delibera consiliare del 18/07/18 effettuato unicamente ai fini dell’individuazione dei compiti dei magistrati onorari e della necessità che gli stessi assicurino adeguata disponibilità nell’espletamento delle funzioni; come già precisato, trattasi di parametri a cui già l’art. 2 d. lgs. n. 92/16 attribuisce notevole importanza ai fini della conferma.
Pertanto, il richiamo all’art. 12 citato non comporta l’illegittimità della gravata delibera consiliare anche perché la procedura nella fattispecie effettivamente seguita dal CSM non è stata quella di revoca ma di mancata conferma.
Con la quinta censura il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2 comma 4 d. lgs. n. 92/16 e 11 d. lgs. n. 160/06 in quanto il giudizio espresso nei suoi confronti non specificherebbe se la valutazione debba intendersi “ non positiva ” o “ negativa ” ed, in ogni caso, al più, l’esponente avrebbe dovuto essere rivalutato dopo due anni e non già immediatamente impedito nella prosecuzione dell’incarico.
Il motivo è infondato.
La doglianza prospetta l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 11 commi 9 – 11 d. lgs. n. 160/06 nella parte in cui prevede quanto segue:
“ 9. Il giudizio di professionalità è "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; è "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l’ultimo giudizio sia stato "non positivo".
10. Se il giudizio è "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l’aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell’anno se il nuovo giudizio è "positivo". Nel corso dell’anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.
11. Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari ”.
L’opzione ermeneutica posta a fondamento della censura non può, però, essere condivisa.
L’art. 2 comma 4 d. lgs. n. 92/16 prevede che il giudizio di idoneità, ai fini della conferma, è “ espresso a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile ”.
L’applicabilità dell’art. 11 d. lgs. n. 106/06 alla presente fattispecie non è, pertanto, integrale ma solo nei limiti di quanto compatibile e deve ritenersi operante con specifico riferimento ai parametri in base ai quali deve essere effettuato il giudizio di conferma.
Il richiamo, invece, non riguarda né la tipologia dei giudizi previsti dall’art. 11 d. lgs. n. 106/06 (positivo, non positivo e negativo) né le procedure ad essi conseguenti.
In particolare, la rivalutazione dopo uno o due anni, prevista dall’art. 11 d. lgs. n. 106/06 per le ipotesi di giudizi diversi da quelli positivi, non si applica alla conferma dei magistrati onorari come si evince dal fatto che, sul punto, la disciplina dell’art. 2 d. lgs. n. 92/16 è “ autosufficiente ”, prevedendo la sola conferma o non conferma, e dal fatto che gli effetti dei giudizi non positivi e negativi sono dai commi 10 e 11 dell’art. 11 d. lgs. n. 106/06 specificamente parametrati sul trattamento stipendiale dei magistrati professionali e sull’autorizzazione di questi ultimi all’espletamento di incarichi extragiudiziari.
Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La natura delle questioni giuridiche e fattuali oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) dispone la compensazione delle spese processuali.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 d. lgs. n. 196/03 e 9 Reg. UE n. 2016/679, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone fisiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente FF, Estensore
Rosa Perna, Consigliere
Raffaello Scarpato, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.