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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/11/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4805/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4805 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017, promossa da:
(P.IVA. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. con sede in Villasor (CA), via G. Pascoli 22, CP_1 Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Marcello Lao, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Cagliari, via Asfodelo n. 15/A, giusta procura stesa a margine dell'atto di opposizione a precetto;
opponente contro
, nato a [...] il [...], (C.F. ) e Controparte_2 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], (C.F. ), in qualità di ex CP_3 C.F._2 unici soci e amministratori della Controparte_4 con sede in Serramanna, Via Pertini n° 2 (C.F. e P.IVA. n. ), estinta in data
[...] P.IVA_2
27/12/2012, rappresentati e difesi dall'avv. prof. NE LE e dell'avv. Simone LE presso il cui studio in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele II n. 76 sono elettivamente in forza di procura speciale in calce all'atto di costituzione;
opposti
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione a precetto notificata alle controparti in data 18.05.2017, la ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 2 maggio 2017 Parte_1 dai signori e CP_2 Controparte_3
L'opponente ha premesso in fatto quanto segue:
- con sentenza n. 2262/2016, pubblicata il 15.07.2016 dal Tribunale di Cagliari all'esito del giudizio
R.G.N. 3000254/2009 (iscritta al ruolo in data 2 dicembre 2009), la società veniva Parte_1 condannata a pagare in favore della società detratti gli importi già corrisposti, la Controparte_4 somma di euro 8.855,14, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo, le spese processuali quantificate in euro 4.835,00 per compensi, euro 220,35 per spese esenti oltre spese generali, IVA e CPA, e rimborso quota della consulenza tecnica espletata in corso di giudizio;
- la suddetta sentenza era munita di formula esecutiva in data 16 marzo 2017;
- in data 2 maggio 2017 i signori e qualificandosi ex unici soci della CP_2 Controparte_3
intimavano all'attrice il pagamento della somma complessiva di € 18.032,83, in Controparte_4 forza della sentenza n. 2262/2016 del Tribunale di Cagliari.
Tanto premesso in fatto, gli opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo ai coniugi in ragione dei seguenti motivi: CP_3
a) la società con atto del notaio repertorio n. 27487/14446, Controparte_4 Persona_1 registrato in data 27 dicembre 2012, veniva sciolta per volontà di tutti i soci, senza messa in liquidazione e in assenza di apertura della liquidazione;
b) a séguito del verificarsi della causa di scioglimento in data 4 gennaio 2013, veniva chiesta e ottenuta la cancellazione della medesima dal Registro delle Imprese;
c) tale ultimo evento ha determinato l'immediata estinzione della società, avendola privata della capacità di stare in giudizio, con la conseguenza che la sentenza n. 2262/2016, pronunciata oltre tre anni dopo l'estinzione della società, sarebbe stata emessa nei confronti di un soggetto giuridicamente inesistente;
d) a fronte dell'estinzione della società, si determinerebbe un fenomeno successorio in virtù del quale i rapporti giuridici attivi e passivi si trasferiscono in capo ai soci. Tuttavia, tale regola generale non può trovare applicazione nel caso di mere pretese e crediti incerti o illiquidi, come quelli azionati dalle controparti;
e) nel caso di specie i soci della avendo deciso di sciogliere e cancellare la società Controparte_4 senza instaurare preventivamente la fase di liquidazione, avrebbero implicitamente espresso una volontà abdicativa della pretesa creditoria, dal momento che i predetti avrebbero dovuto inserire il presunto credito, in quel momento poteva qualificabile alla stregua di una “mera pretesa” (in quanto oggetto di un contenzioso pendente), all'interno del bilancio di liquidazione.
L'opponente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale, contrariis reiectis: in via preliminare e cautelare, sospendere, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che i Signori e non CP_2 Controparte_3 hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente-attrice, per i motivi enunciati in premessa;
in ogni ipotesi con vittoria di spese ed onorari di causa.”
2. Con comparsa depositata in data 07.07.2017 si sono costituiti in giudizio e CP_2 CP_3
contestando in fatto e in diritto le deduzioni di parte opposta. In particolare, gli stessi hanno
[...] dedotto che:
- la veniva cancellata dal registro delle Imprese in data 27/12/2012, sicché, a partire Controparte_4 da quel momento, ogni diritto si sarebbe trasferito ex lege in capo agli attuali convenuti, i quali erano gli unici due soci della società al momento della relativa cancellazione;
- a séguito del deposito della predetta sentenza, i creditori avevano concesso alla debitrice di corrispondere quanto dovuto mediante il pagamento di rate pari ad euro 2.000,00 al mese;
- dopo svariati contatti tra le parti, si era ipotizzato di aver persuaso la società a Parte_1 procedere al pagamento diretto al socio anche perché la debitrice aveva chiesto, al Controparte_2 fine di avviare il pagamento della rate, l'assenso dell'altro socio, trasmesso via e-mail;
- nonostante la dilazione concessa alla debitrice, nessun pagamento veniva effettuato da quest'ultima in favore dei creditori;
- la sentenza n. 2262/2016 è ormai passata in giudicato, dal momento che l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta entro e non oltre il 15 febbraio 2017;
- il precetto dovrebbe ritenersi valido sia per il rimborso delle spese per la consulenza tecnica, sia per quanto riguarda le spese legali liquidate in quel giudizio, per un importo complessivo pari ad euro
8.338,29, e ciò in quanto tali voci di credito, essendo maturate successivamente all'evento che eventualmente avrebbe estinto l'obbligazione dedotta in giudizio, non potrebbero logicamente qualificarsi come rinunciate;
- il precetto rimarrebbe valido anche per la restante somma, pari ad euro 9.694,54 (di cui per capitale euro 8.855,24 ed interessi per euro 839,40), atteso che, al momento dell'estinzione, tutti i rapporti giuridici della società sono stati proseguiti dai soci, succedutisi sia nei debiti (come dimostrato dal fatto che i soci hanno continuato a pagare Equitalia ed anche i costi del giudizio) sia nei crediti non ancora riscossi, come quello in esame;
- il credito in esame non può essere ritenuto implicitamente rinunciato solo per il mancato inserimento dello stesso nel bilancio di liquidazione, essendo rilevante la circostanza secondo cui, all'epoca della cancellazione, il credito fosse oggetto dell'esame del Tribunale, donde l'omessa indicazione nel bilancio finale sarebbe riferibile all'incertezza della sorte processuale del credito e non ad una sua eventuale rinuncia;
- la presunta rinuncia del credito può valere unicamente per i crediti esistenti, ma non ancora sottoposti alla decisione del Giudice;
in ogni caso, la pendenza del giudizio renderebbe non configurabile la rinuncia implicita (che in qualità di atto recettizio, avrebbe dovuto essere oggetto di comunicazione al debitore, per consentirgli di esercitare le facoltà riconosciutegli dalla legge);
- la richiesta di pagamento del credito riconosciuto in sentenza, inoltre, costituirebbe in ogni caso un atto implicito di revoca della rinuncia non ancora perfezionata;
- l'opposizione ex art. 615 cpc sarebbe inammissibile, in quanto gli opposti avrebbero dovuto appellare la sentenza n. 2262/2016 per far valere le ragioni esposte in questa sede.
Gli opposti hanno pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“concludono perché l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Voglia:
1) In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione del precetto;
2) nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
3) in subordine, confermare il debito dell'opponente al pagamento delle somme indicate in precetto, ovvero della maggiore o minore somma che riterrà di giustizia, il tutto oltre interessi al tasso legale di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. dalla data di notifica del precetto;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio e con distrazione delle stesse in favore dei sottoscritti avvocati anticipatari, ex art. 91 c.p.c.”
3. All'udienza dell'11.07.2017 il Giudice ha assegnato alle parti i termini di legge per il deposito di memorie ex 183, comma 6 c.p.c.
4. In data 12.07.2017 l'opponente ha depositato istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 2262/2016 del Tribunale di Cagliari nel procedimento di opposizione ex art. 615
c.p.c., iscritta nel subprocedimento distinto al n. R.G. 4805-1/2017. Con decreto del 13.07.2017 il
Giudice, nell'ambito di tale procedimento incidentale, ha sospeso l'esecutività della sentenza n.
2262/2016 e ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 25 luglio 2017 per la conferma, revoca o modifica del decreto. In data 25.07.2017 il Giudice istruttore ha confermato il provvedimento di sospensione dell'esecutività della sentenza sopra menzionata. 5. A seguito di plurimi rinvii, il Giudice, a scioglimento della riserva tenuta in data 10.10.2023, con ordinanza depositata in data 09.01.2024 ha rilevato la possibile infondatezza dell'opposizione ed ha avanzato una proposta conciliativa, avente ad oggetto la rinuncia all'opposizione e il pagamento delle somme indicate in precetto, con compensazione integrale delle spese legali.
6. All'udienza del 14.01.2025 i difensori delle parti, dopo aver rappresentato che non è stato possibile addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia, hanno chiesto la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice, preso atto, ha fissato l'udienza del 30.04.2025 ore
9:30 per la decisione.
7. All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, il Giudice ha tenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 cpc.
8. Con comparsa conclusionale depositata in data 27.6.2025 l'opponente, richiamate le difese già esposte in sede di atto di citazione in opposizione e nelle successive memorie, ha confermato le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo.
9. Con comparsa conclusionale depositata in data 27.6.2025 le parti opposte, richiamate le difese già esposte in sede di atto di citazione in opposizione e nelle successive memorie, hanno integrato le proprie conclusioni, nei seguenti termini:
“Concludono perché Codesto Ill.mo Tribunale voglia:
1) Rigettare integralmente la domanda di opposizione al precetto proposta dalla Parte_1 dichiarandola infondata in fatto e in diritto;
2) Confermare la piena esecutività del precetto notificato in data 2 maggio 2017 per l'intero importo di euro 18.032,83;
3) in subordine, confermare il debito dell'opponente al pagamento delle somme indicate in precetto, ovvero della maggiore o minore somma che riterrà di giustizia, il tutto oltre interessi al tasso legale di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. dalla data di notifica del precetto;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio e con distrazione delle stesse in favore dei sottoscritti avvocati anticipatari, ex art. 91 c.p.c.
5) condannare la controparte ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà di giustizia, attesa la manifesta infondatezza dell'opposizione e la condotta processuale non corretta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. In primo luogo, occorre prendere posizione in merito all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., sollevata dalle parti opposte. In particolare, le stesse hanno affermato che, essendo la presunta rinuncia abdicativa qualificabile come un fatto estintivo anteriore alla formazione del titolo esecutivo, la avrebbe dovuto impugnare la sentenza n. Parte_1
2262/2016 e far valere le proprie pretese nell'ambito del relativo giudizio. L'eccezione è infondata.
Come condivisibilmente esposto dalla parte attrice, l'opposizione interessa la contestazione non dell'an o del quantum del credito accertato dalla sentenza del 2016, bensì del diritto dei signori di procedere ad esecuzione forzata, ossia la loro legittimazione ad agire in via esecutiva. A CP_3 fondamento della domanda essi hanno prospettato un fatto - consistente nella presunta rinuncia implicita al credito - che inciderebbe direttamente sulla loro titolarità del diritto e, quindi, sulla loro facoltà di pretendere l'adempimento.
Del resto, l'odierna opponente non avrebbe potuto contestare la legittimazione attiva delle controparti nell'ambito del giudizio conclusosi con sentenza definitiva, nell'ambito del quale la società è rimasta parte del processo e non si è mai verificata alcuna riassunzione da parte dei soci.
Per tale ragione si ritiene corretto, dal punto di vista del rimedio processuale, lo strumento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
11.Venendo all'esame del merito, l'opposizione si fonda, come detto, sull'assoluto difetto di legittimazione attiva degli opposti e del loro diritto a procedere in via esecutiva nei confronti dell'attrice.
Più precisamente, il presente giudizio trae origine dal rapporto contrattuale intercorso tra la
[...]
e la per l'esecuzione di lavori di Controparte_4 CP_3 Parte_1 impiantistica elettrica. A séguito dell'inadempimento della committente, la società aveva CP_4 promosso azione giudiziale con atto di citazione del 24 novembre 2009, iscritta al R.G. n.
3000254/2009.
Nel corso del relativo giudizio, precisamente il 27 dicembre 2012, la società veniva CP_4 cancellata dal registro delle imprese, senza che prima fosse attivata la fase di liquidazione.
Tale evento non veniva dichiarato dal difensore della società nell'ambito del suddetto procedimento, che non veniva interrotto. All'esito del relativo giudizio, la veniva riconosciuta Controparte_4 creditrice della per l'importo complessivo di € 18.032,83. Parte_1
A séguito della irrevocabilità della suddetta sentenza di primo grado, la quale non è stata oggetto di impugnazione, i signori e in qualità di ex soci della CP_2 Controparte_3 Controparte_4 hanno intimato all'attrice, mediante atto di precetto, il pagamento della somma da ultimo menzionata.
L'opponente ha sostenuto in questa sede processuale che, avendo i soci messo in atto la cancellazione volontaria senza attivare la fase di liquidazione e senza includere il relativo credito nel bilancio finale, si sarebbe verificata una ipotesi di rinuncia implicita alla relativa pretesa creditoria nei confronti dell'attrice, che pertanto non si sarebbe trasferita per successione in capo agli ex soci. Viceversa, la parte opposta sostiene che si sia verificato un fenomeno di tipo successorio dei crediti, mentre l'eventuale volontà di rimettere il debito dev'essere dimostrata dall'attrice che deduce l'estinzione del diritto di credito.
Orbene, la domanda dell'opponente è infondata e non può trovare accoglimento.
La questione di diritto controversa tra le parti consiste nel verificare se l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, determini o meno il trasferimento della corrispondente azione e dei relativi diritti di credito in capo ai soci.
Sul punto deve rilevarsi che la questione è stata oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale, risolto definitivamente soltanto di recente mediante la pronuncia delle Sezioni Unite n. 19750 del 16 luglio 2025.
Come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte con la suddetta pronuncia, sul tema deve innanzitutto richiamarsi il tradizionale insegnamento della giurisprudenza di legittimità - compendiato nelle sentenze nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013 -, a mente del quale “dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”.
In merito alla esatta definizione di “mere pretese”, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e “dei crediti ancora incerti o illiquidi” – e del conseguente ripartizione dell'onere della prova in capo alle parti contrapposte – non si è registrata una uniformità di vedute in giurisprudenza.
Secondo infatti un primo orientamento, l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta in pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, atteso che il fenomeno di tipo successorio derivante dalla suddetta vicenda, riguardante esclusivamente gli eventuali rapporti giuridici (afferenti le obbligazioni ancora inadempiute, oppure i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione) non venuti meno a causa di quest'ultima, non si estende alle mere pretese, benché azionate in giudizio, né ai diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., Sez. I, 24/12/2015, n. 25974; nel medesimo senso, v. Cass.,
Sez. I, 15/11/2016, n. 23269). Nell'ambito di tale filone si è sostenuto che il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese abbia l'onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica (cfr. Cass., Sez. III, 25/03/2021, n. 8521; 18/07/2023, n. 21071).
Alcune pronunce più recenti hanno ribadito siffatta tesi restrittiva sulla base delle medesime argomentazioni (cfr. Cass., Sez. II, 9/08/2023, n. 24246; Cass., Sez. III, 29/04/2024, n. 11411).
Tale ricostruzione non è stata condivisa da altra parte della giurisprudenza, la quale ha affermato, in tema di cancellazione volontaria, che l'estinzione della società, ove intervenuta in pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare (cfr. Cass., Sez. I, 22/05/2020, n. 9464).
Orbene le Sezioni Unite, dopo aver ribadito che la cancellazione di una società dal registro delle imprese dà pacificamente luogo ad un fenomeno successorio in favore dei soci, ha aderito alla seconda tesi, precisando che ogni eccezione alla regola generale della successione ed al conseguente passaggio in titolarità dei soci delle situazioni attive già facenti capo alla società dev'essere adeguatamente allegata e dimostrata da chi intenda farla valere. Invero, la rinuncia abdicativa costituisce un atto negoziale unilaterale recettizio, ai fini del quale si richiede la volontarietà dell'atto e dei suoi effetti.
La stessa assume tipicamente il nome di rimessione del debito ex art. 1236 c.c. e quindi, potendo ricavarsi anche da una manifestazione di volontà implicita, deve risultare da una serie di circostanze concludenti e inequivoche, incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito, e deve essere comunicata al debitore, al fine di consentirgli di manifestare l'eventuale volontà di non volerne approfittare.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, mediante la pronuncia sopra richiamata, chiarisce che la differenza tra i due orientamenti consiste nel fatto che, mentre per il secondo la regola è che il diritto si trasmette ai soci, nonostante la mancata inclusione nel bilancio di liquidazione, mentre l'estinzione costituisce un'eccezione, che dev'essere rigorosamente allegata e provata da chi intenda farla valere, e quindi dalla controparte dell'ex-socio, per il primo la mancata inclusione nel bilancio di liquidazione rende applicabile, almeno per le mere pretese ed i crediti incerti o illiquidi, una presunzione (semplice) di estinzione, che pone a carico dell'ex socio che intenda azionare un diritto della società o proseguire un giudizio dalla stessa iniziato l'onere di allegare e provare di essere subentrato nella titolarità del diritto fatto valere.
Nella sentenza in commento si evidenzia che la prima tesi sopra citata non risulta sorretta da un corredo argomentativo diffuso e dà luogo ad incertezze applicative connesse, in particolare:
• all'individuazione dei diritti suscettibili di estinzione, in ragione dell'indeterminatezza della distinzione tra i diritti veri e propri e le varie categorie emergenti dalla terminologia di volta in volta adottata, quali le «mere pretese, ancorché azionate ed azionabili in giudizio», i «diritti litigiosi o illiquidi», i «diritti ancora illiquidi ed incerti» e le «ragioni di credito»;
• alla difficoltà d'individuare le modalità d'iscrizione in bilancio delle mere pretese, a fronte dell'impossibilità sul piano contabile di iscrivere in bilancio crediti ancora del tutto incerti o non quantificabili, in ossequio ai principi OIC e del principio di prudenza ex art. 2423-bis c.c.;
• al contrasto coi i canoni sistematici civilistici in relazione agli istituti della rinuncia al credito o della remissione di debito, nel momento in cui vengono ricondotti ad un comportamento meramente omissivo come la mancata inclusione del credito nel bilancio di liquidazione.
Invero, questi istituti, al contrario, richiedono un comportamento attivo. La remissione del debito richiede, appunto, una manifestazione di volontà del creditore in tal senso sia portata a conoscenza del debitore, e, parimenti, che vi sia l'assenza di una dichiarazione da parte del debitore di non volerne profittare;
• alla necessità di tutelare le legittime aspettative dei creditori sociali, “i quali, pur vedendo ridotto il valore patrimoniale complessivamente destinato alla soddisfazione dei loro crediti, in misura pari al valore della pretesa o del credito incerto o illiquido”, non avrebbero a disposizione alcun mezzo di tutela a fronte della cancellazione della società (v. SU n.
19750/25 cit.).
Sulla scorta di queste argomentazioni, la Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto: «l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito» (v. sentenza 19750/2025 cit.).
Applicando siffatti principi di diritto al caso di specie, occorre prendere atto che l'opponente, sul quale grava l'onere della prova, non ha dedotto specifiche circostanze che comprovino la manifestazione di volontà delle controparti di rinunciare al credito in oggetto.
La società attrice, infatti, si è limitata ad evidenziare l'evento della cancellazione volontaria della società senza la previa instaurazione della fase di liquidazione, elemento che, come detto, non può ritenersi di per sé sufficiente per poter ravvisare una implicita volontà abdicativa della pretesa creditoria degli opposti.
Per converso, dalle risultanze processuali emergono una serie di elementi, forniti dalla controparte, che risultano collidere con la presunta volontà di rinunciare al credito.
Più precisamente, nel giudizio poi conclusosi con sentenza divenuta irrevocabile l'evento della estinzione della società ha certamente comportato la legittimazione processuale e sostanziale dei soci e (v. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 16067 del 10 giugno 2024), CP_3 Controparte_2
i quali hanno deciso di proseguire il relativo giudizio, sia pur formalmente in qualità di rappresentanti del suddetto ente, al fine di far valere un interesse personale quali nuovi titolari del credito.
Ed infatti, i soci hanno continuato a coltivare il giudizio anche dopo la cancellazione dell'impresa, anticipando i costi della consulenza tecnica, fino alla pronuncia della sentenza n. 2262/2016, che ha riconosciuto la fondatezza delle pretese creditorie della società.
Inoltre, costoro non risultano aver mai comunicato formalmente alla controparte alcuna volontà di rinunciare al credito ereditato dalla società.
Per di più, i soci hanno rivendicato il credito riconosciuto con la predetta sentenza, sia mediante richieste di pagamento (v. missive prodotte dalla parte opposta) che con il successivo atto di precetto opposto in questa sede.
In conclusione, deve affermarsi la mancata dimostrazione, da parte dell'opponente, che gli ex soci della abbiano rinunziato al credito riconosciuto, in favore della società, con sentenza n. CP_4
2262/2016 per il complessivo ammontare euro 18.032,83 (importo che comprende tanto l'importo riconosciuto a titolo capitale, quanto quello a titolo di spese processuali e di CTU).
Alla luce di quanto sinora esposto, l'opposizione dev'essere rigettata, e - per l'effetto - non può che essere confermata la piena esecutività del precetto notificato in data 2 maggio 2017 per l'intero importo di euro 18.032,83. 12. Le parti opposte hanno chiesto la condanna di al risarcimento del danno per Parte_1 responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., sostenendo la temerarietà della lite.
La richiesta in questione non può trovare accoglimento.
Nel caso di specie, pur dovendo ribadirsi il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'opponente, non sussistono i presupposti per affermare che la parte abbia agito in giudizio in mala fede o con colpa grave. A tal proposito, occorre evidenziare che attorno al destino dei crediti e i debiti non inseriti nel bilancio di liquidazione, a seguito della cancellazione della società, si sono contrapposti i plurimi orientamenti sopra menzionati, uno dei quali, sia pur minoritario, incline a supportare la domanda di parte opponente.
Inoltre, il corredo probatorio e la ricostruzione offerta da nel presente giudizio, seppur Parte_1 inidoneo a dimostrare in modo soddisfacente la volontà abdicativa dei fa comunque CP_3 emergere una pretesa non certo connotata da grave rimproverabilità.
In definitiva, non vi sono elementi utili per affermare che la parte soccombente abbia agito o resistito con la coscienza della infondatezza dell'azione o eccezione o senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la consapevolezza della inconsistenza della propria pretesa.
13. Sulla scorta di tali considerazioni, le spese di lite del presente procedimento di opposizione non possono essere integralmente regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., dal momento che nel caso di specie ricorrono gravi e circostanziate ragioni per disporre la compensazione parziale delle medesime (nella misura del 50%), alla luce di un evidente contrasto giurisprudenziale sull'unica questione di diritto oggetto del giudizio, che ha richiesto il (nuovo) intervento delle Sezioni Unite con la sentenza recentissima sopra menzionata.
Del resto, a conferma della (quantomeno iniziale) persuasività della prospettazione dell'opponente depone anche l'esito del subprocedimento cautelare svoltosi nel presente giudizio, in quanto il giudice istruttore, in accoglimento della domanda della società , aveva sospeso integralmente Parte_1
l'efficacia esecutiva del titolo a fondamento della pretesa creditoria, sulla base delle medesime argomentazioni sostenute dalla tesi giurisprudenziale ormai divenuta minoritaria.
È quindi comprensibile che la parte attrice, ritenendo - alla luce dell'orientamento di cui sopra - di aver assolto l'onere della prova su di sé gravante, abbia continuato a coltivare la propria domanda e le deduzioni di cui all'atto introduttivo, ribadendo la tesi dell'intervenuta rinuncia al credito da parte della controparte.
Ciò nondimeno, pur considerando il diverso atteggiarsi dell'onere della prova scaturente dall'adesione dell'ultimo orientamento ormai consolidatosi, deve comunque prendersi atto che nel presente giudizio la parte opposta, pur non essendo gravata dell'onere della prova, ha fornito al
Giudicante plurimi elementi documentali chiari, precisi e concordanti (ovvero quelli sopra evidenziati), dai quali - alla luce delle evidenze disponibili - può ricavarsi in l'inequivocabile volontà della parte opposta di non rinunciare alla propria pretesa creditoria, ciò che evidentemente non è stato oggetto di specifiche allegazioni in senso contrario da parte dell'opponente, alla quale è stato assicurato il diritto al contraddittorio in tutte le fasi del presente giudizio.
A ben vedere, tali elementi di prova erano stati già positivamente apprezzati dal giudice istruttore con la proposta conciliativa del 9.1.2024 - poi non accolta da parte dell'attrice, sulla base di motivi che non appaiono giustificabili -, con la quale, tenendo conto anche delle risultanze istruttorie, veniva segnalata all'attore l'impossibilità di ravvisare nel caso di specie una volontà abdicativa da parte dei soci della società.
Alla luce di quanto sopra, dovendosi dare applicazione al criterio di cui all'art. 91, co. 1 c.p.c., la restante parte delle spese di lite (calcolate sulla base parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022, in relazione alle cause da € 5.201 a € 26.000) deve essere posta a carico dell'opponente e liquidata nella misura di cui al dispositivo, da distrarsi in favore dell'avv. prof.
NE LE e dell'avv. Simone LE, che si dichiarano antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma la piena esecutività del precetto notificato alla società di in data 2 maggio 2017 per l'importo complessivo di euro Parte_1 Controparte_5
18.032,83; rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata nell'interesse delle parti opposte;
compensa per il 50% le spese processuali tra le parti e condanna per la restante parte la società
[...]
G. a rimborsare alle parti opposte le spese processuali sostenute Parte_1 Controparte_5 nel presente giudizio, che si liquidano per l'importo complessivo di euro 1.700,00, oltre ad IVA, CPA ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. prof. NE LE e dell'avv. Simone
LE, che si dichiarano antistatari.
Cagliari, 3.11.2025
Il Giudice
Dott. Luca Angioi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4805 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017, promossa da:
(P.IVA. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. con sede in Villasor (CA), via G. Pascoli 22, CP_1 Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Marcello Lao, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Cagliari, via Asfodelo n. 15/A, giusta procura stesa a margine dell'atto di opposizione a precetto;
opponente contro
, nato a [...] il [...], (C.F. ) e Controparte_2 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], (C.F. ), in qualità di ex CP_3 C.F._2 unici soci e amministratori della Controparte_4 con sede in Serramanna, Via Pertini n° 2 (C.F. e P.IVA. n. ), estinta in data
[...] P.IVA_2
27/12/2012, rappresentati e difesi dall'avv. prof. NE LE e dell'avv. Simone LE presso il cui studio in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele II n. 76 sono elettivamente in forza di procura speciale in calce all'atto di costituzione;
opposti
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione a precetto notificata alle controparti in data 18.05.2017, la ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 2 maggio 2017 Parte_1 dai signori e CP_2 Controparte_3
L'opponente ha premesso in fatto quanto segue:
- con sentenza n. 2262/2016, pubblicata il 15.07.2016 dal Tribunale di Cagliari all'esito del giudizio
R.G.N. 3000254/2009 (iscritta al ruolo in data 2 dicembre 2009), la società veniva Parte_1 condannata a pagare in favore della società detratti gli importi già corrisposti, la Controparte_4 somma di euro 8.855,14, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo, le spese processuali quantificate in euro 4.835,00 per compensi, euro 220,35 per spese esenti oltre spese generali, IVA e CPA, e rimborso quota della consulenza tecnica espletata in corso di giudizio;
- la suddetta sentenza era munita di formula esecutiva in data 16 marzo 2017;
- in data 2 maggio 2017 i signori e qualificandosi ex unici soci della CP_2 Controparte_3
intimavano all'attrice il pagamento della somma complessiva di € 18.032,83, in Controparte_4 forza della sentenza n. 2262/2016 del Tribunale di Cagliari.
Tanto premesso in fatto, gli opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo ai coniugi in ragione dei seguenti motivi: CP_3
a) la società con atto del notaio repertorio n. 27487/14446, Controparte_4 Persona_1 registrato in data 27 dicembre 2012, veniva sciolta per volontà di tutti i soci, senza messa in liquidazione e in assenza di apertura della liquidazione;
b) a séguito del verificarsi della causa di scioglimento in data 4 gennaio 2013, veniva chiesta e ottenuta la cancellazione della medesima dal Registro delle Imprese;
c) tale ultimo evento ha determinato l'immediata estinzione della società, avendola privata della capacità di stare in giudizio, con la conseguenza che la sentenza n. 2262/2016, pronunciata oltre tre anni dopo l'estinzione della società, sarebbe stata emessa nei confronti di un soggetto giuridicamente inesistente;
d) a fronte dell'estinzione della società, si determinerebbe un fenomeno successorio in virtù del quale i rapporti giuridici attivi e passivi si trasferiscono in capo ai soci. Tuttavia, tale regola generale non può trovare applicazione nel caso di mere pretese e crediti incerti o illiquidi, come quelli azionati dalle controparti;
e) nel caso di specie i soci della avendo deciso di sciogliere e cancellare la società Controparte_4 senza instaurare preventivamente la fase di liquidazione, avrebbero implicitamente espresso una volontà abdicativa della pretesa creditoria, dal momento che i predetti avrebbero dovuto inserire il presunto credito, in quel momento poteva qualificabile alla stregua di una “mera pretesa” (in quanto oggetto di un contenzioso pendente), all'interno del bilancio di liquidazione.
L'opponente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale, contrariis reiectis: in via preliminare e cautelare, sospendere, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che i Signori e non CP_2 Controparte_3 hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente-attrice, per i motivi enunciati in premessa;
in ogni ipotesi con vittoria di spese ed onorari di causa.”
2. Con comparsa depositata in data 07.07.2017 si sono costituiti in giudizio e CP_2 CP_3
contestando in fatto e in diritto le deduzioni di parte opposta. In particolare, gli stessi hanno
[...] dedotto che:
- la veniva cancellata dal registro delle Imprese in data 27/12/2012, sicché, a partire Controparte_4 da quel momento, ogni diritto si sarebbe trasferito ex lege in capo agli attuali convenuti, i quali erano gli unici due soci della società al momento della relativa cancellazione;
- a séguito del deposito della predetta sentenza, i creditori avevano concesso alla debitrice di corrispondere quanto dovuto mediante il pagamento di rate pari ad euro 2.000,00 al mese;
- dopo svariati contatti tra le parti, si era ipotizzato di aver persuaso la società a Parte_1 procedere al pagamento diretto al socio anche perché la debitrice aveva chiesto, al Controparte_2 fine di avviare il pagamento della rate, l'assenso dell'altro socio, trasmesso via e-mail;
- nonostante la dilazione concessa alla debitrice, nessun pagamento veniva effettuato da quest'ultima in favore dei creditori;
- la sentenza n. 2262/2016 è ormai passata in giudicato, dal momento che l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta entro e non oltre il 15 febbraio 2017;
- il precetto dovrebbe ritenersi valido sia per il rimborso delle spese per la consulenza tecnica, sia per quanto riguarda le spese legali liquidate in quel giudizio, per un importo complessivo pari ad euro
8.338,29, e ciò in quanto tali voci di credito, essendo maturate successivamente all'evento che eventualmente avrebbe estinto l'obbligazione dedotta in giudizio, non potrebbero logicamente qualificarsi come rinunciate;
- il precetto rimarrebbe valido anche per la restante somma, pari ad euro 9.694,54 (di cui per capitale euro 8.855,24 ed interessi per euro 839,40), atteso che, al momento dell'estinzione, tutti i rapporti giuridici della società sono stati proseguiti dai soci, succedutisi sia nei debiti (come dimostrato dal fatto che i soci hanno continuato a pagare Equitalia ed anche i costi del giudizio) sia nei crediti non ancora riscossi, come quello in esame;
- il credito in esame non può essere ritenuto implicitamente rinunciato solo per il mancato inserimento dello stesso nel bilancio di liquidazione, essendo rilevante la circostanza secondo cui, all'epoca della cancellazione, il credito fosse oggetto dell'esame del Tribunale, donde l'omessa indicazione nel bilancio finale sarebbe riferibile all'incertezza della sorte processuale del credito e non ad una sua eventuale rinuncia;
- la presunta rinuncia del credito può valere unicamente per i crediti esistenti, ma non ancora sottoposti alla decisione del Giudice;
in ogni caso, la pendenza del giudizio renderebbe non configurabile la rinuncia implicita (che in qualità di atto recettizio, avrebbe dovuto essere oggetto di comunicazione al debitore, per consentirgli di esercitare le facoltà riconosciutegli dalla legge);
- la richiesta di pagamento del credito riconosciuto in sentenza, inoltre, costituirebbe in ogni caso un atto implicito di revoca della rinuncia non ancora perfezionata;
- l'opposizione ex art. 615 cpc sarebbe inammissibile, in quanto gli opposti avrebbero dovuto appellare la sentenza n. 2262/2016 per far valere le ragioni esposte in questa sede.
Gli opposti hanno pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“concludono perché l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Voglia:
1) In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione del precetto;
2) nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
3) in subordine, confermare il debito dell'opponente al pagamento delle somme indicate in precetto, ovvero della maggiore o minore somma che riterrà di giustizia, il tutto oltre interessi al tasso legale di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. dalla data di notifica del precetto;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio e con distrazione delle stesse in favore dei sottoscritti avvocati anticipatari, ex art. 91 c.p.c.”
3. All'udienza dell'11.07.2017 il Giudice ha assegnato alle parti i termini di legge per il deposito di memorie ex 183, comma 6 c.p.c.
4. In data 12.07.2017 l'opponente ha depositato istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 2262/2016 del Tribunale di Cagliari nel procedimento di opposizione ex art. 615
c.p.c., iscritta nel subprocedimento distinto al n. R.G. 4805-1/2017. Con decreto del 13.07.2017 il
Giudice, nell'ambito di tale procedimento incidentale, ha sospeso l'esecutività della sentenza n.
2262/2016 e ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 25 luglio 2017 per la conferma, revoca o modifica del decreto. In data 25.07.2017 il Giudice istruttore ha confermato il provvedimento di sospensione dell'esecutività della sentenza sopra menzionata. 5. A seguito di plurimi rinvii, il Giudice, a scioglimento della riserva tenuta in data 10.10.2023, con ordinanza depositata in data 09.01.2024 ha rilevato la possibile infondatezza dell'opposizione ed ha avanzato una proposta conciliativa, avente ad oggetto la rinuncia all'opposizione e il pagamento delle somme indicate in precetto, con compensazione integrale delle spese legali.
6. All'udienza del 14.01.2025 i difensori delle parti, dopo aver rappresentato che non è stato possibile addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia, hanno chiesto la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice, preso atto, ha fissato l'udienza del 30.04.2025 ore
9:30 per la decisione.
7. All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, il Giudice ha tenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 cpc.
8. Con comparsa conclusionale depositata in data 27.6.2025 l'opponente, richiamate le difese già esposte in sede di atto di citazione in opposizione e nelle successive memorie, ha confermato le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo.
9. Con comparsa conclusionale depositata in data 27.6.2025 le parti opposte, richiamate le difese già esposte in sede di atto di citazione in opposizione e nelle successive memorie, hanno integrato le proprie conclusioni, nei seguenti termini:
“Concludono perché Codesto Ill.mo Tribunale voglia:
1) Rigettare integralmente la domanda di opposizione al precetto proposta dalla Parte_1 dichiarandola infondata in fatto e in diritto;
2) Confermare la piena esecutività del precetto notificato in data 2 maggio 2017 per l'intero importo di euro 18.032,83;
3) in subordine, confermare il debito dell'opponente al pagamento delle somme indicate in precetto, ovvero della maggiore o minore somma che riterrà di giustizia, il tutto oltre interessi al tasso legale di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. dalla data di notifica del precetto;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio e con distrazione delle stesse in favore dei sottoscritti avvocati anticipatari, ex art. 91 c.p.c.
5) condannare la controparte ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà di giustizia, attesa la manifesta infondatezza dell'opposizione e la condotta processuale non corretta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. In primo luogo, occorre prendere posizione in merito all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., sollevata dalle parti opposte. In particolare, le stesse hanno affermato che, essendo la presunta rinuncia abdicativa qualificabile come un fatto estintivo anteriore alla formazione del titolo esecutivo, la avrebbe dovuto impugnare la sentenza n. Parte_1
2262/2016 e far valere le proprie pretese nell'ambito del relativo giudizio. L'eccezione è infondata.
Come condivisibilmente esposto dalla parte attrice, l'opposizione interessa la contestazione non dell'an o del quantum del credito accertato dalla sentenza del 2016, bensì del diritto dei signori di procedere ad esecuzione forzata, ossia la loro legittimazione ad agire in via esecutiva. A CP_3 fondamento della domanda essi hanno prospettato un fatto - consistente nella presunta rinuncia implicita al credito - che inciderebbe direttamente sulla loro titolarità del diritto e, quindi, sulla loro facoltà di pretendere l'adempimento.
Del resto, l'odierna opponente non avrebbe potuto contestare la legittimazione attiva delle controparti nell'ambito del giudizio conclusosi con sentenza definitiva, nell'ambito del quale la società è rimasta parte del processo e non si è mai verificata alcuna riassunzione da parte dei soci.
Per tale ragione si ritiene corretto, dal punto di vista del rimedio processuale, lo strumento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
11.Venendo all'esame del merito, l'opposizione si fonda, come detto, sull'assoluto difetto di legittimazione attiva degli opposti e del loro diritto a procedere in via esecutiva nei confronti dell'attrice.
Più precisamente, il presente giudizio trae origine dal rapporto contrattuale intercorso tra la
[...]
e la per l'esecuzione di lavori di Controparte_4 CP_3 Parte_1 impiantistica elettrica. A séguito dell'inadempimento della committente, la società aveva CP_4 promosso azione giudiziale con atto di citazione del 24 novembre 2009, iscritta al R.G. n.
3000254/2009.
Nel corso del relativo giudizio, precisamente il 27 dicembre 2012, la società veniva CP_4 cancellata dal registro delle imprese, senza che prima fosse attivata la fase di liquidazione.
Tale evento non veniva dichiarato dal difensore della società nell'ambito del suddetto procedimento, che non veniva interrotto. All'esito del relativo giudizio, la veniva riconosciuta Controparte_4 creditrice della per l'importo complessivo di € 18.032,83. Parte_1
A séguito della irrevocabilità della suddetta sentenza di primo grado, la quale non è stata oggetto di impugnazione, i signori e in qualità di ex soci della CP_2 Controparte_3 Controparte_4 hanno intimato all'attrice, mediante atto di precetto, il pagamento della somma da ultimo menzionata.
L'opponente ha sostenuto in questa sede processuale che, avendo i soci messo in atto la cancellazione volontaria senza attivare la fase di liquidazione e senza includere il relativo credito nel bilancio finale, si sarebbe verificata una ipotesi di rinuncia implicita alla relativa pretesa creditoria nei confronti dell'attrice, che pertanto non si sarebbe trasferita per successione in capo agli ex soci. Viceversa, la parte opposta sostiene che si sia verificato un fenomeno di tipo successorio dei crediti, mentre l'eventuale volontà di rimettere il debito dev'essere dimostrata dall'attrice che deduce l'estinzione del diritto di credito.
Orbene, la domanda dell'opponente è infondata e non può trovare accoglimento.
La questione di diritto controversa tra le parti consiste nel verificare se l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, determini o meno il trasferimento della corrispondente azione e dei relativi diritti di credito in capo ai soci.
Sul punto deve rilevarsi che la questione è stata oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale, risolto definitivamente soltanto di recente mediante la pronuncia delle Sezioni Unite n. 19750 del 16 luglio 2025.
Come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte con la suddetta pronuncia, sul tema deve innanzitutto richiamarsi il tradizionale insegnamento della giurisprudenza di legittimità - compendiato nelle sentenze nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013 -, a mente del quale “dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”.
In merito alla esatta definizione di “mere pretese”, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e “dei crediti ancora incerti o illiquidi” – e del conseguente ripartizione dell'onere della prova in capo alle parti contrapposte – non si è registrata una uniformità di vedute in giurisprudenza.
Secondo infatti un primo orientamento, l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta in pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, atteso che il fenomeno di tipo successorio derivante dalla suddetta vicenda, riguardante esclusivamente gli eventuali rapporti giuridici (afferenti le obbligazioni ancora inadempiute, oppure i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione) non venuti meno a causa di quest'ultima, non si estende alle mere pretese, benché azionate in giudizio, né ai diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., Sez. I, 24/12/2015, n. 25974; nel medesimo senso, v. Cass.,
Sez. I, 15/11/2016, n. 23269). Nell'ambito di tale filone si è sostenuto che il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese abbia l'onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica (cfr. Cass., Sez. III, 25/03/2021, n. 8521; 18/07/2023, n. 21071).
Alcune pronunce più recenti hanno ribadito siffatta tesi restrittiva sulla base delle medesime argomentazioni (cfr. Cass., Sez. II, 9/08/2023, n. 24246; Cass., Sez. III, 29/04/2024, n. 11411).
Tale ricostruzione non è stata condivisa da altra parte della giurisprudenza, la quale ha affermato, in tema di cancellazione volontaria, che l'estinzione della società, ove intervenuta in pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare (cfr. Cass., Sez. I, 22/05/2020, n. 9464).
Orbene le Sezioni Unite, dopo aver ribadito che la cancellazione di una società dal registro delle imprese dà pacificamente luogo ad un fenomeno successorio in favore dei soci, ha aderito alla seconda tesi, precisando che ogni eccezione alla regola generale della successione ed al conseguente passaggio in titolarità dei soci delle situazioni attive già facenti capo alla società dev'essere adeguatamente allegata e dimostrata da chi intenda farla valere. Invero, la rinuncia abdicativa costituisce un atto negoziale unilaterale recettizio, ai fini del quale si richiede la volontarietà dell'atto e dei suoi effetti.
La stessa assume tipicamente il nome di rimessione del debito ex art. 1236 c.c. e quindi, potendo ricavarsi anche da una manifestazione di volontà implicita, deve risultare da una serie di circostanze concludenti e inequivoche, incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito, e deve essere comunicata al debitore, al fine di consentirgli di manifestare l'eventuale volontà di non volerne approfittare.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, mediante la pronuncia sopra richiamata, chiarisce che la differenza tra i due orientamenti consiste nel fatto che, mentre per il secondo la regola è che il diritto si trasmette ai soci, nonostante la mancata inclusione nel bilancio di liquidazione, mentre l'estinzione costituisce un'eccezione, che dev'essere rigorosamente allegata e provata da chi intenda farla valere, e quindi dalla controparte dell'ex-socio, per il primo la mancata inclusione nel bilancio di liquidazione rende applicabile, almeno per le mere pretese ed i crediti incerti o illiquidi, una presunzione (semplice) di estinzione, che pone a carico dell'ex socio che intenda azionare un diritto della società o proseguire un giudizio dalla stessa iniziato l'onere di allegare e provare di essere subentrato nella titolarità del diritto fatto valere.
Nella sentenza in commento si evidenzia che la prima tesi sopra citata non risulta sorretta da un corredo argomentativo diffuso e dà luogo ad incertezze applicative connesse, in particolare:
• all'individuazione dei diritti suscettibili di estinzione, in ragione dell'indeterminatezza della distinzione tra i diritti veri e propri e le varie categorie emergenti dalla terminologia di volta in volta adottata, quali le «mere pretese, ancorché azionate ed azionabili in giudizio», i «diritti litigiosi o illiquidi», i «diritti ancora illiquidi ed incerti» e le «ragioni di credito»;
• alla difficoltà d'individuare le modalità d'iscrizione in bilancio delle mere pretese, a fronte dell'impossibilità sul piano contabile di iscrivere in bilancio crediti ancora del tutto incerti o non quantificabili, in ossequio ai principi OIC e del principio di prudenza ex art. 2423-bis c.c.;
• al contrasto coi i canoni sistematici civilistici in relazione agli istituti della rinuncia al credito o della remissione di debito, nel momento in cui vengono ricondotti ad un comportamento meramente omissivo come la mancata inclusione del credito nel bilancio di liquidazione.
Invero, questi istituti, al contrario, richiedono un comportamento attivo. La remissione del debito richiede, appunto, una manifestazione di volontà del creditore in tal senso sia portata a conoscenza del debitore, e, parimenti, che vi sia l'assenza di una dichiarazione da parte del debitore di non volerne profittare;
• alla necessità di tutelare le legittime aspettative dei creditori sociali, “i quali, pur vedendo ridotto il valore patrimoniale complessivamente destinato alla soddisfazione dei loro crediti, in misura pari al valore della pretesa o del credito incerto o illiquido”, non avrebbero a disposizione alcun mezzo di tutela a fronte della cancellazione della società (v. SU n.
19750/25 cit.).
Sulla scorta di queste argomentazioni, la Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto: «l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito» (v. sentenza 19750/2025 cit.).
Applicando siffatti principi di diritto al caso di specie, occorre prendere atto che l'opponente, sul quale grava l'onere della prova, non ha dedotto specifiche circostanze che comprovino la manifestazione di volontà delle controparti di rinunciare al credito in oggetto.
La società attrice, infatti, si è limitata ad evidenziare l'evento della cancellazione volontaria della società senza la previa instaurazione della fase di liquidazione, elemento che, come detto, non può ritenersi di per sé sufficiente per poter ravvisare una implicita volontà abdicativa della pretesa creditoria degli opposti.
Per converso, dalle risultanze processuali emergono una serie di elementi, forniti dalla controparte, che risultano collidere con la presunta volontà di rinunciare al credito.
Più precisamente, nel giudizio poi conclusosi con sentenza divenuta irrevocabile l'evento della estinzione della società ha certamente comportato la legittimazione processuale e sostanziale dei soci e (v. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 16067 del 10 giugno 2024), CP_3 Controparte_2
i quali hanno deciso di proseguire il relativo giudizio, sia pur formalmente in qualità di rappresentanti del suddetto ente, al fine di far valere un interesse personale quali nuovi titolari del credito.
Ed infatti, i soci hanno continuato a coltivare il giudizio anche dopo la cancellazione dell'impresa, anticipando i costi della consulenza tecnica, fino alla pronuncia della sentenza n. 2262/2016, che ha riconosciuto la fondatezza delle pretese creditorie della società.
Inoltre, costoro non risultano aver mai comunicato formalmente alla controparte alcuna volontà di rinunciare al credito ereditato dalla società.
Per di più, i soci hanno rivendicato il credito riconosciuto con la predetta sentenza, sia mediante richieste di pagamento (v. missive prodotte dalla parte opposta) che con il successivo atto di precetto opposto in questa sede.
In conclusione, deve affermarsi la mancata dimostrazione, da parte dell'opponente, che gli ex soci della abbiano rinunziato al credito riconosciuto, in favore della società, con sentenza n. CP_4
2262/2016 per il complessivo ammontare euro 18.032,83 (importo che comprende tanto l'importo riconosciuto a titolo capitale, quanto quello a titolo di spese processuali e di CTU).
Alla luce di quanto sinora esposto, l'opposizione dev'essere rigettata, e - per l'effetto - non può che essere confermata la piena esecutività del precetto notificato in data 2 maggio 2017 per l'intero importo di euro 18.032,83. 12. Le parti opposte hanno chiesto la condanna di al risarcimento del danno per Parte_1 responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., sostenendo la temerarietà della lite.
La richiesta in questione non può trovare accoglimento.
Nel caso di specie, pur dovendo ribadirsi il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'opponente, non sussistono i presupposti per affermare che la parte abbia agito in giudizio in mala fede o con colpa grave. A tal proposito, occorre evidenziare che attorno al destino dei crediti e i debiti non inseriti nel bilancio di liquidazione, a seguito della cancellazione della società, si sono contrapposti i plurimi orientamenti sopra menzionati, uno dei quali, sia pur minoritario, incline a supportare la domanda di parte opponente.
Inoltre, il corredo probatorio e la ricostruzione offerta da nel presente giudizio, seppur Parte_1 inidoneo a dimostrare in modo soddisfacente la volontà abdicativa dei fa comunque CP_3 emergere una pretesa non certo connotata da grave rimproverabilità.
In definitiva, non vi sono elementi utili per affermare che la parte soccombente abbia agito o resistito con la coscienza della infondatezza dell'azione o eccezione o senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la consapevolezza della inconsistenza della propria pretesa.
13. Sulla scorta di tali considerazioni, le spese di lite del presente procedimento di opposizione non possono essere integralmente regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., dal momento che nel caso di specie ricorrono gravi e circostanziate ragioni per disporre la compensazione parziale delle medesime (nella misura del 50%), alla luce di un evidente contrasto giurisprudenziale sull'unica questione di diritto oggetto del giudizio, che ha richiesto il (nuovo) intervento delle Sezioni Unite con la sentenza recentissima sopra menzionata.
Del resto, a conferma della (quantomeno iniziale) persuasività della prospettazione dell'opponente depone anche l'esito del subprocedimento cautelare svoltosi nel presente giudizio, in quanto il giudice istruttore, in accoglimento della domanda della società , aveva sospeso integralmente Parte_1
l'efficacia esecutiva del titolo a fondamento della pretesa creditoria, sulla base delle medesime argomentazioni sostenute dalla tesi giurisprudenziale ormai divenuta minoritaria.
È quindi comprensibile che la parte attrice, ritenendo - alla luce dell'orientamento di cui sopra - di aver assolto l'onere della prova su di sé gravante, abbia continuato a coltivare la propria domanda e le deduzioni di cui all'atto introduttivo, ribadendo la tesi dell'intervenuta rinuncia al credito da parte della controparte.
Ciò nondimeno, pur considerando il diverso atteggiarsi dell'onere della prova scaturente dall'adesione dell'ultimo orientamento ormai consolidatosi, deve comunque prendersi atto che nel presente giudizio la parte opposta, pur non essendo gravata dell'onere della prova, ha fornito al
Giudicante plurimi elementi documentali chiari, precisi e concordanti (ovvero quelli sopra evidenziati), dai quali - alla luce delle evidenze disponibili - può ricavarsi in l'inequivocabile volontà della parte opposta di non rinunciare alla propria pretesa creditoria, ciò che evidentemente non è stato oggetto di specifiche allegazioni in senso contrario da parte dell'opponente, alla quale è stato assicurato il diritto al contraddittorio in tutte le fasi del presente giudizio.
A ben vedere, tali elementi di prova erano stati già positivamente apprezzati dal giudice istruttore con la proposta conciliativa del 9.1.2024 - poi non accolta da parte dell'attrice, sulla base di motivi che non appaiono giustificabili -, con la quale, tenendo conto anche delle risultanze istruttorie, veniva segnalata all'attore l'impossibilità di ravvisare nel caso di specie una volontà abdicativa da parte dei soci della società.
Alla luce di quanto sopra, dovendosi dare applicazione al criterio di cui all'art. 91, co. 1 c.p.c., la restante parte delle spese di lite (calcolate sulla base parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022, in relazione alle cause da € 5.201 a € 26.000) deve essere posta a carico dell'opponente e liquidata nella misura di cui al dispositivo, da distrarsi in favore dell'avv. prof.
NE LE e dell'avv. Simone LE, che si dichiarano antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma la piena esecutività del precetto notificato alla società di in data 2 maggio 2017 per l'importo complessivo di euro Parte_1 Controparte_5
18.032,83; rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata nell'interesse delle parti opposte;
compensa per il 50% le spese processuali tra le parti e condanna per la restante parte la società
[...]
G. a rimborsare alle parti opposte le spese processuali sostenute Parte_1 Controparte_5 nel presente giudizio, che si liquidano per l'importo complessivo di euro 1.700,00, oltre ad IVA, CPA ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. prof. NE LE e dell'avv. Simone
LE, che si dichiarano antistatari.
Cagliari, 3.11.2025
Il Giudice
Dott. Luca Angioi