Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 109
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità degli atti precedenti per violazione oneri di notifica

    Il giudice ha ritenuto che l'avviso di intimazione fosse un atto derivato e che la mancata impugnazione delle cartelle esattoriali originariamente notificate avesse determinato la loro definitività, precludendo ogni contestazione successiva.

  • Rigettato
    Prescrizione del tributo

    Il giudice ha ritenuto che la mancata impugnazione delle cartelle esattoriali originariamente notificate avesse determinato la loro definitività, precludendo ogni contestazione successiva, inclusa l'eccezione di prescrizione.

  • Inammissibile
    Sospensione cautelare dell'atto impugnato

    La richiesta di sospensione è stata assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 109
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 109
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo