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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2190/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259005035268000 BOLLO 2015
a seguito di discussione
Richieste delle parti: come da conclusioni in atti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 31.10.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando l'avviso di intimazione di pagamento n. 05920259005035268000, notificatogli il 17 luglio 2025, per un importo di 789,16 euro, relativo alla tassa automobilistica per gli anni 2015, 2018 e
2019.
Eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa, sostenendo la nullità degli atti precedenti per violazione degli oneri di notifica ed evidenziando l'intervenuta prescrizione del tributo.
A sostegno della tesi di nullità, il ricorrente invocava taluni principi giurisprudenziali secondo cui l'onere di provare la regolare notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di mora grava sul creditore o sul concessionario della riscossione, lamentando che in questo caso non erano state prodotte le relative relate.
Sul punto della prescrizione, il ricorrente argomentava che, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 953/1982, il termine di prescrizione per la riscossione della tassa automobilistica decorreva dalla fine del terzo anno successivo a quello di dovuto pagamento e che la mera iscrizione a ruolo non interrompeva tale termine, il quale poteva essere interrotto solo da un atto idoneo a costituire in mora il debitore, come la notifica della cartella esattoriale.
Secondo la sua ricostruzione, basata sulle informazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, il tributo per il 2015 era stato iscritto a ruolo nel 2020 e notificato solo nel 2022, quello per il 2018 iscritto a ruolo il 27 febbraio 2023 e notificato il 31 agosto 2023, e quello per il 2019 iscritto a ruolo il 21 novembre
2023 e notificato il 25 marzo 2024, ritardi che avrebbero determinato la prescrizione delle somme.
Il ricorrente chiedeva pertanto in via principale la sospensione cautelare dell'atto per la sussistenza del fumus boni iuris, data la fondatezza delle contestazioni su prova scritta, e del periculum in mora, derivante dal danno economico-patrimoniale che l'esecuzione gli avrebbe arrecato, e in via definitiva l'annullamento dell'avviso o, in subordine, la declaratoria di prescrizione del tributo per gli anni indicati, con condanna della controparte alle spese legali.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituitasi in giudizio, presentava le proprie memorie difensive eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza del contribuente, altresì contestando analiticamente nel merito i rilievi svolti.
La Regione Puglia parimenti depositava in atti le proprie controdeduzioni, difendendosi dalle censure sollevate avverso i propri atti e sollevando a sua volta una eccezione di difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti alla fase esecutiva della riscossione.
La Regione concludeva chiedendo alla Corte di rigettare il ricorso come infondato, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni di competenza dell'Agente e, in ogni caso, di condannare la parte soccombente al rimborso delle spese di giudizio
In data 12.01.2026 il ricorrente depositava altresì sintetiche note di trattazione.
All'udienza del 15.01.2026 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione ex art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Tutto ciò premesso, il ricorso è inammissibile.
Sussiste una evidente decadenza del ricorrente dall'azione giurisdizionale, derivante dalla sua inerzia nell'impugnare le cartelle esattoriali originariamente notificate.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha provato la regolare notifica delle cartelle di pagamento, atti autonomi e impugnabili che scandiscono la fase esecutiva del rapporto.
La mancata impugnazione di tali atti entro il termine perentorio di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 ne ha determinato la definitività, cristallizzando il credito e precludendo così ogni successiva contestazione giudiziale.
La consolidata giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione evidenzia in modo univoco che, una volta che un atto impugnabile non tempestivamente opposto diventi definitivo, non è più possibile sollevare eccezioni relative a vizi propri o a fasi procedimentali precedenti mediante l'impugnazione dell'atto derivato successivo, quale l'avviso di intimazione.
Pertanto, il gravame in epigrafe, volto nella sostanza a censurare vizi degli atti prodromici, è di per sè inammissibile per intervenuta decadenza.
Da tanto consegue de plano la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della minima attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 15.01.2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2190/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259005035268000 BOLLO 2015
a seguito di discussione
Richieste delle parti: come da conclusioni in atti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 31.10.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando l'avviso di intimazione di pagamento n. 05920259005035268000, notificatogli il 17 luglio 2025, per un importo di 789,16 euro, relativo alla tassa automobilistica per gli anni 2015, 2018 e
2019.
Eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa, sostenendo la nullità degli atti precedenti per violazione degli oneri di notifica ed evidenziando l'intervenuta prescrizione del tributo.
A sostegno della tesi di nullità, il ricorrente invocava taluni principi giurisprudenziali secondo cui l'onere di provare la regolare notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di mora grava sul creditore o sul concessionario della riscossione, lamentando che in questo caso non erano state prodotte le relative relate.
Sul punto della prescrizione, il ricorrente argomentava che, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 953/1982, il termine di prescrizione per la riscossione della tassa automobilistica decorreva dalla fine del terzo anno successivo a quello di dovuto pagamento e che la mera iscrizione a ruolo non interrompeva tale termine, il quale poteva essere interrotto solo da un atto idoneo a costituire in mora il debitore, come la notifica della cartella esattoriale.
Secondo la sua ricostruzione, basata sulle informazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, il tributo per il 2015 era stato iscritto a ruolo nel 2020 e notificato solo nel 2022, quello per il 2018 iscritto a ruolo il 27 febbraio 2023 e notificato il 31 agosto 2023, e quello per il 2019 iscritto a ruolo il 21 novembre
2023 e notificato il 25 marzo 2024, ritardi che avrebbero determinato la prescrizione delle somme.
Il ricorrente chiedeva pertanto in via principale la sospensione cautelare dell'atto per la sussistenza del fumus boni iuris, data la fondatezza delle contestazioni su prova scritta, e del periculum in mora, derivante dal danno economico-patrimoniale che l'esecuzione gli avrebbe arrecato, e in via definitiva l'annullamento dell'avviso o, in subordine, la declaratoria di prescrizione del tributo per gli anni indicati, con condanna della controparte alle spese legali.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituitasi in giudizio, presentava le proprie memorie difensive eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza del contribuente, altresì contestando analiticamente nel merito i rilievi svolti.
La Regione Puglia parimenti depositava in atti le proprie controdeduzioni, difendendosi dalle censure sollevate avverso i propri atti e sollevando a sua volta una eccezione di difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti alla fase esecutiva della riscossione.
La Regione concludeva chiedendo alla Corte di rigettare il ricorso come infondato, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni di competenza dell'Agente e, in ogni caso, di condannare la parte soccombente al rimborso delle spese di giudizio
In data 12.01.2026 il ricorrente depositava altresì sintetiche note di trattazione.
All'udienza del 15.01.2026 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione ex art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Tutto ciò premesso, il ricorso è inammissibile.
Sussiste una evidente decadenza del ricorrente dall'azione giurisdizionale, derivante dalla sua inerzia nell'impugnare le cartelle esattoriali originariamente notificate.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha provato la regolare notifica delle cartelle di pagamento, atti autonomi e impugnabili che scandiscono la fase esecutiva del rapporto.
La mancata impugnazione di tali atti entro il termine perentorio di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 ne ha determinato la definitività, cristallizzando il credito e precludendo così ogni successiva contestazione giudiziale.
La consolidata giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione evidenzia in modo univoco che, una volta che un atto impugnabile non tempestivamente opposto diventi definitivo, non è più possibile sollevare eccezioni relative a vizi propri o a fasi procedimentali precedenti mediante l'impugnazione dell'atto derivato successivo, quale l'avviso di intimazione.
Pertanto, il gravame in epigrafe, volto nella sostanza a censurare vizi degli atti prodromici, è di per sè inammissibile per intervenuta decadenza.
Da tanto consegue de plano la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della minima attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 15.01.2026