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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
In persona del giudice designato, dr. Elisa Tomassi, in esito alla udienza del 11.02.2025 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
nel proc. RG n. 19731/2020
TRA
in persona dell'Amministratore unico e legale rapp.te pro tempore, dr. Parte_1
con sede in Napoli alla via Nuova Poggioreale, Centro Polifunzionale, rapp.to e Parte_2 difeso, anche disgiuntamente, dal prof. avv. Giuseppe Ferraro e dall'avv. Lucio Erra presso lo studio del primo elett.te domiciliata in Napoli, via del Rione Sirignano n. 10
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, succeduto come legittimato passivo alla in Controparte_2 persona del Capo, Dr. , elettivamente domiciliato presso la sede dell' Controparte_3 [...]
di Napoli sita a Napoli, Via Amerigo Vespucci 172, rappresentato e difeso in Controparte_1 giudizio dall'Avvocato Luciano Scafidi e dalla Dott.ssa Rossella Santoro, funzionari delegati
NONCHÉ
- in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Controparte_4
Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dagli avv.ti Armando Gambino e Gianluca Tellone
RESISTENTI
P.Q.M.
Il parziale accoglimento del ricorso, dichiara la parziale llegittimità del “verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017006372/DDL del 12.10.2020” e della conseguente “diffida ad adempiere” dell' , sede di Napoli, e per l'effetto accerta: CP_4
che la ex dipendente ha lavorato nel periodo dal 4.5.2015 al 16.5.2017 in conformità CP_5 all'orario prescritto dal contratto di assunzione e dalla contrattazione di categoria senza avere espletato lavoro straordinario (ovvero se espletato regolarmente remunerato);
che i lavoratori elencati ai nn. 5, 6, 19 e 21 del detto verbale ( e ) Pt_3 Parte_4 Per_1 Per_2 hanno svolto attività lavorativa a tempo parziale secondo l'orario indicato nel contratto di assunzione e dalla contrattazione di categoria senza mai espletare lavoro supplementare (ovvero se espletato ritualmente remunerato);
che i lavoratori elencati dal n. 2 al n. 45 del verbale di accertamento non sono stati correttamente inquadrati nel V livello CCNL Studi professionali 2015 in ragione delle mansioni svolte in via prevalente e continuativa, dovendo costoro essere inquadrati nel IV livello del detto CCNL;
che non correttamente la società ricorrente ha registrato le assenze di giornate e/o ore ingiustificate/non lavorate anche per i riflessi contributivi;
che correttamente la società ricorrente non ha incluso nella base imponibile ai fini contributivi le erogazioni liberali, occasionali e straordinarie prive dei requisiti della onerosità e della corrispettività. Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione,
Napoli, 11.02.2025
Il Giudice
dr. Elisa Tomassi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
In persona del giudice designato, dr. Elisa Tomassi, in esito alla udienza del 11.02.2025 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
nel proc. RG n. 19731/2020
TRA
in persona dell'Amministratore unico e legale rapp.te pro tempore, dr. Parte_1
con sede in Napoli alla via Nuova Poggioreale, Centro Polifunzionale, rapp.to e Parte_2 difeso, anche disgiuntamente, dal prof. avv. Giuseppe Ferraro e dall'avv. Lucio Erra presso lo studio del primo elett.te domiciliata in Napoli, via del Rione Sirignano n. 10
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, succeduto come legittimato passivo alla in Controparte_2 persona del Capo, Dr. , elettivamente domiciliato presso la sede dell' Controparte_3 [...]
di Napoli sita a Napoli, Via Amerigo Vespucci 172, rappresentato e difeso in Controparte_1 giudizio dall'Avvocato Luciano Scafidi e dalla Dott.ssa Rossella Santoro, funzionari delegati
NONCHÉ
- in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Controparte_4
Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dagli avv.ti Armando Gambino e Gianluca Tellone
RESISTENTI
P.Q.M.
Il parziale accoglimento del ricorso, dichiara la parziale llegittimità del “verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017006372/DDL del 12.10.2020” e della conseguente “diffida ad adempiere” dell' , sede di Napoli, e per l'effetto accerta: CP_4
che la ex dipendente ha lavorato nel periodo dal 4.5.2015 al 16.5.2017 in conformità CP_5 all'orario prescritto dal contratto di assunzione e dalla contrattazione di categoria senza avere espletato lavoro straordinario (ovvero se espletato regolarmente remunerato);
che i lavoratori elencati ai nn. 5, 6, 19 e 21 del detto verbale ( e ) Pt_3 Parte_4 Per_1 Per_2 hanno svolto attività lavorativa a tempo parziale secondo l'orario indicato nel contratto di assunzione e dalla contrattazione di categoria senza mai espletare lavoro supplementare (ovvero se espletato ritualmente remunerato);
che i lavoratori elencati dal n. 2 al n. 45 del verbale di accertamento non sono stati correttamente inquadrati nel V livello CCNL Studi professionali 2015 in ragione delle mansioni svolte in via prevalente e continuativa, dovendo costoro essere inquadrati nel IV livello del detto CCNL;
che non correttamente la società ricorrente ha registrato le assenze di giornate e/o ore ingiustificate/non lavorate anche per i riflessi contributivi;
che correttamente la società ricorrente non ha incluso nella base imponibile ai fini contributivi le erogazioni liberali, occasionali e straordinarie prive dei requisiti della onerosità e della corrispettività. Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione,
Napoli, 11.02.2025
Il Giudice
dr. Elisa Tomassi
2