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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/12/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3447/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IG RI Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice
IGna Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3447/2024 r.g. promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pescara, Largo Madonna dei Sette Dolori, n.11, presso e nello studio dell'avv. Gianluca Lanciano che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, (Codice Fiscale ), elettivamente domiciliato in Benevento, CP_1 C.F._2
Via Delle Assisi, n.1, presso e nello studio dell'avv. Carmine Mariano Izzo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 5 OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 01.06.2014 la sig.ra contraeva matrimonio concordatario con il sig. Parte_2
, come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Roccabascerana (AV) CP_1
(atto n. 2, parte II, serie A, anno 2014), dalla cui unione nascevano i figli e Persona_1 Per_2 rispettivamente il 23.02.2014 e il 01.07.2016.
2. I coniugi si separavano consensualmente innanzi il Tribunale di Ancora alle condizioni trasfuse nell'accordo omologato con decreto n. cron. 3981/2022 del 22.04.2022, allegato agli atti.
3. Con ricorso depositato il 20 novembre 2025 formulava nei confronti del Parte_2 coniuge separato la seguente domanda: “1. Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i sigg.ri Parte_1
e nel Comune di Roccabascerana (AV) in data 1° giugno 2014 e trascritto
[...] CP_1 presso i registri dello stato civile del ridetto comune: atto n. 2 parte II serie A - anno 2014. 2.
Confermare il collocamento dei figli minori e presso la madre con la Persona_3 Persona_4 quale continueranno a vivere nell'abitazione di Pescara, Piazza IG Pierangeli n. 40, di proprietà dei nonni materni.
3. Disporre che il sig. provveda a versare in favore della sig.ra CP_1
un assegno a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori non inferiore Parte_1 ad € 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indice Istat foi, salva una diversa determinazione di detto assegno avuto conto dei redditi del sig. , allo stato non noti.
4. CP_1
Disporre che il sig. provveda a versare il 50% delle spese straordinarie che si CP_1 renderanno necessarie per i figli minori.
5. Confermare l'assegnazione alla sig.ra Parte_1
dell'intero importo dell'assegno unico erogato da Inps.
6. Confermare la permanenza dei figli
[...] presso il padre a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, per cui il sig. CP_1 preleverà e riconsegnerà i ragazzi alla madre presso l'indirizzo di residenza in Pescara.
7. Rivedere le modalità ed i tempi di frequentazione dei figli durante le festività natalizie in modo che trascorrano, ad anni alterni con ciascuno dei due genitori, il periodo compreso tra il 24 al 30 dicembre e quello compreso tra il 31 dicembre al 6 gennaio.
8. Confermare le modalità ed i tempi di frequentazione dei figli durante le festività pasquali in modo che trascorrano, ad anni alterni con ciascuno dei due genitori, il periodo compreso tra il sabato santo al lunedì dell'angelo.
9. Disporre l'alternanza tra i due genitori per le altre principali festività dell'anno per cui è prevista la chiusura scolastica. 10.
pagina 2 di 5 Disporre che durante le vacanze estive, al termine dell'anno scolastico, i figli e Per_2 Per_1 trascorrano col padre un periodo di 2 o 3 settimane anche non continuative. Il tutto con vittoria di spese e competenze legali del giudizio”.
4. Il resistente, costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare, ai sensi di Legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il sig. e la sig.ra CP_1
; 2) Revocare il collocamento dei figli minori e Parte_1 Persona_3 Per_4
presso la madre e prevedere il collocamento dei figli minori presso il padre ove potranno vivere
[...] serenamente nell'abitazione sita in Roccabascerana (AV) alla Via Girolamo Del Balzo snc, alla luce di quanto sopra esposto, e per l'effetto disporre le modalità ed i tempi di permanenza dei figli presso la madre;
3) Disporre che il sig. provveda a versare in favore dei figli e da versarsi alla CP_1 madre a titolo di concorso nel mantenimento dei minori la somma di Euro 300,00 mensili;
4) Disporre la divisione nella misura del 50% in favore di entrambi i genitori e dell'assegno CP_1 Parte_1 unico già percepito dalla sig.ra per i motivi suesposti;
5) Disporre la divisione nella Parte_1 misura del 50% a carico dei genitori delle spese straordinarie per i figli secondo quanto previsto dal
Protocollo previsto e vigente del 17.11.2020 tra l'Ordine degli Avvocati di Pescara ed il Tribunale
Ordinario di Pescara;
6) disporre l'alternanza tra i genitori per le principali festività dell'anno per cui
è prevista la chiusura scolastica;
7) Condannare la ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore con distrazione”.
5. Il Tribunale di Pescara, con sentenza non definitiva n. 281/2025, pubblicata il 07.03.2025, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e , Parte_2 CP_1 trascritto nel registro di stato civile del Comune di Roccabascerana (AV).
6. All'udienza del 20 marzo 2025 la dott.ssa prestava giuramento, assumendo Persona_5
l'incarico e contestualmente venivano nominati CT di parte, la dott.ssa per la Persona_6 ricorrente e dott.ssa per il resistente. Persona_7
7. Il CTU concludeva il suo incarico depositando relazione conclusiva in data 25.07.2025 dalla quale risultava l'idoneità di entrambi i genitori all'esercizio della funzione genitoriale, i quali non presentavano psicopatologie tali da comprometterne la cura dei figli. Venivano tuttavia evidenziate significative difficoltà comunicative tra le parti, legate al mancato superamento del conflitto di separazione, che si riflettevano sulle dinamiche familiari e sulla mancanza di regole educative condivise. I minori presentavano un adeguato livello cognitivo e relazionale;
per il figlio veniva Per_1
pagina 3 di 5 rilevata la necessità di un percorso specialistico di monitoraggio e trattamento del disturbo alimentare.
Nel corso dell'incontro conclusivo i genitori raggiungevano un accordo sulle modalità di comunicazione riguardanti i figli, sulla gestione delle spese straordinarie e sull'organizzazione delle frequentazioni paterne, al fine di garantire stabilità e continuità nelle relazioni familiari. La relazione suggeriva, inoltre, l'attivazione di un percorso di coordinamento genitoriale volto a migliorare la cooperazione tra le parti, insieme alla prosecuzione del trattamento sanitario di e alla nomina di Per_1 un curatore speciale incaricato di monitorare l'andamento degli interventi e riferire periodicamente al giudice.
8. In seguito al deposito della relazione peritale, con istanza congiunta del 18.10.2025, le parti chiedevano un termine utile a definire la controversia alla luce delle risultanze della CTU.
9. All'udienza del 27 novembre 2025 entrambe le parti dichiaravano di aderire alle conclusioni della relazione peritale e di condividere la necessità, già evidenziata dalla CTU, di una figura professionale incaricata di favorire la comunicazione e la cooperazione genitoriale. In tale occasione, i genitori indicavano congiuntamente la dott.ssa quale coordinatore genitoriale, ritenendo Persona_8 necessario un intervento immediato volto a sostenere la gestione condivisa delle esigenze educative e sanitarie dei minori, con particolare riguardo al percorso di cura del figlio per le difficoltà Per_1 alimentari già evidenziate. Le parti, dunque, raggiungevano un accordo relativo al contributo economico per il mantenimento dei figli, concordando che il padre verserà in favore della madre l'importo complessivo di euro 450, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, nonché il 65% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale, con attribuzione dell'assegno unico familiare nella misura del 100% alla madre. Il Giudice delegato disponeva, inoltre, in armonia alle conclusioni della ctu così come abbracciate dalle parti, l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre, disciplinando l'esercizio del diritto di visita paterno in conformità alle previsioni contenute a pagina 31 della relazione peritale e di seguito riportate: “Il padre terrà con sé i minori con cadenza quindicinale, dal pomeriggio del venerdì, all'uscita di scuola – alle 17 circa - fino alla domenica sera, riaccompagnandoli dalla madre per l'ora di cena;
- Le vacanze natalizie saranno divise in modo alternato dalla chiusura della scuola al 30 dicembre e dal 31 dicembre alla riapertura della scuola;
- Durante le vacanze estive, previste per l'anno in corso, i minori staranno con il padre dal 20/06 al 28/06 e dal 21 al 27 luglio. Il padre chiede altresì una settimana nel mese di agosto, da concordare tra le parti nel corso dell'estate”.
10. Il Tribunale prende atto dell'accordo, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e dei figli minori. pagina 4 di 5 11. Spese integralmente compensate atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_2 di , ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_1
a) dispone l'affidamento condiviso di e con collocamento prevalente Persona_1 Persona_4 presso la madre e la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione;
b) dispone il diritto di frequentazione del padre con i figli secondo le modalità di cui in CP_1 motivazione;
c) dispone l'attivazione della vigilanza del giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c. per 18 mesi, con costante controllo dell'andamento della situazione dei minori e del loro rapporto con i genitori da parte del Servizio Sociale del Comune di Pescara, che dovrà rimettere apposita relazione al giudice tutelare con cadenza bimestrale, salva diversa successiva indicazione del giudice tutelare su tale periodicità; dispone, quindi, che la Cancelleria dia attuazione al presente provvedimento e lo comunichi al predetto
Servizio Sociale;
d) compensa le spese di giudizio;
spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido tra loro.
Pescara, 10 dicembre 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente
IG RI
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IG RI Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice
IGna Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3447/2024 r.g. promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pescara, Largo Madonna dei Sette Dolori, n.11, presso e nello studio dell'avv. Gianluca Lanciano che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, (Codice Fiscale ), elettivamente domiciliato in Benevento, CP_1 C.F._2
Via Delle Assisi, n.1, presso e nello studio dell'avv. Carmine Mariano Izzo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 5 OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 01.06.2014 la sig.ra contraeva matrimonio concordatario con il sig. Parte_2
, come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Roccabascerana (AV) CP_1
(atto n. 2, parte II, serie A, anno 2014), dalla cui unione nascevano i figli e Persona_1 Per_2 rispettivamente il 23.02.2014 e il 01.07.2016.
2. I coniugi si separavano consensualmente innanzi il Tribunale di Ancora alle condizioni trasfuse nell'accordo omologato con decreto n. cron. 3981/2022 del 22.04.2022, allegato agli atti.
3. Con ricorso depositato il 20 novembre 2025 formulava nei confronti del Parte_2 coniuge separato la seguente domanda: “1. Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i sigg.ri Parte_1
e nel Comune di Roccabascerana (AV) in data 1° giugno 2014 e trascritto
[...] CP_1 presso i registri dello stato civile del ridetto comune: atto n. 2 parte II serie A - anno 2014. 2.
Confermare il collocamento dei figli minori e presso la madre con la Persona_3 Persona_4 quale continueranno a vivere nell'abitazione di Pescara, Piazza IG Pierangeli n. 40, di proprietà dei nonni materni.
3. Disporre che il sig. provveda a versare in favore della sig.ra CP_1
un assegno a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori non inferiore Parte_1 ad € 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indice Istat foi, salva una diversa determinazione di detto assegno avuto conto dei redditi del sig. , allo stato non noti.
4. CP_1
Disporre che il sig. provveda a versare il 50% delle spese straordinarie che si CP_1 renderanno necessarie per i figli minori.
5. Confermare l'assegnazione alla sig.ra Parte_1
dell'intero importo dell'assegno unico erogato da Inps.
6. Confermare la permanenza dei figli
[...] presso il padre a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, per cui il sig. CP_1 preleverà e riconsegnerà i ragazzi alla madre presso l'indirizzo di residenza in Pescara.
7. Rivedere le modalità ed i tempi di frequentazione dei figli durante le festività natalizie in modo che trascorrano, ad anni alterni con ciascuno dei due genitori, il periodo compreso tra il 24 al 30 dicembre e quello compreso tra il 31 dicembre al 6 gennaio.
8. Confermare le modalità ed i tempi di frequentazione dei figli durante le festività pasquali in modo che trascorrano, ad anni alterni con ciascuno dei due genitori, il periodo compreso tra il sabato santo al lunedì dell'angelo.
9. Disporre l'alternanza tra i due genitori per le altre principali festività dell'anno per cui è prevista la chiusura scolastica. 10.
pagina 2 di 5 Disporre che durante le vacanze estive, al termine dell'anno scolastico, i figli e Per_2 Per_1 trascorrano col padre un periodo di 2 o 3 settimane anche non continuative. Il tutto con vittoria di spese e competenze legali del giudizio”.
4. Il resistente, costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare, ai sensi di Legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il sig. e la sig.ra CP_1
; 2) Revocare il collocamento dei figli minori e Parte_1 Persona_3 Per_4
presso la madre e prevedere il collocamento dei figli minori presso il padre ove potranno vivere
[...] serenamente nell'abitazione sita in Roccabascerana (AV) alla Via Girolamo Del Balzo snc, alla luce di quanto sopra esposto, e per l'effetto disporre le modalità ed i tempi di permanenza dei figli presso la madre;
3) Disporre che il sig. provveda a versare in favore dei figli e da versarsi alla CP_1 madre a titolo di concorso nel mantenimento dei minori la somma di Euro 300,00 mensili;
4) Disporre la divisione nella misura del 50% in favore di entrambi i genitori e dell'assegno CP_1 Parte_1 unico già percepito dalla sig.ra per i motivi suesposti;
5) Disporre la divisione nella Parte_1 misura del 50% a carico dei genitori delle spese straordinarie per i figli secondo quanto previsto dal
Protocollo previsto e vigente del 17.11.2020 tra l'Ordine degli Avvocati di Pescara ed il Tribunale
Ordinario di Pescara;
6) disporre l'alternanza tra i genitori per le principali festività dell'anno per cui
è prevista la chiusura scolastica;
7) Condannare la ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore con distrazione”.
5. Il Tribunale di Pescara, con sentenza non definitiva n. 281/2025, pubblicata il 07.03.2025, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e , Parte_2 CP_1 trascritto nel registro di stato civile del Comune di Roccabascerana (AV).
6. All'udienza del 20 marzo 2025 la dott.ssa prestava giuramento, assumendo Persona_5
l'incarico e contestualmente venivano nominati CT di parte, la dott.ssa per la Persona_6 ricorrente e dott.ssa per il resistente. Persona_7
7. Il CTU concludeva il suo incarico depositando relazione conclusiva in data 25.07.2025 dalla quale risultava l'idoneità di entrambi i genitori all'esercizio della funzione genitoriale, i quali non presentavano psicopatologie tali da comprometterne la cura dei figli. Venivano tuttavia evidenziate significative difficoltà comunicative tra le parti, legate al mancato superamento del conflitto di separazione, che si riflettevano sulle dinamiche familiari e sulla mancanza di regole educative condivise. I minori presentavano un adeguato livello cognitivo e relazionale;
per il figlio veniva Per_1
pagina 3 di 5 rilevata la necessità di un percorso specialistico di monitoraggio e trattamento del disturbo alimentare.
Nel corso dell'incontro conclusivo i genitori raggiungevano un accordo sulle modalità di comunicazione riguardanti i figli, sulla gestione delle spese straordinarie e sull'organizzazione delle frequentazioni paterne, al fine di garantire stabilità e continuità nelle relazioni familiari. La relazione suggeriva, inoltre, l'attivazione di un percorso di coordinamento genitoriale volto a migliorare la cooperazione tra le parti, insieme alla prosecuzione del trattamento sanitario di e alla nomina di Per_1 un curatore speciale incaricato di monitorare l'andamento degli interventi e riferire periodicamente al giudice.
8. In seguito al deposito della relazione peritale, con istanza congiunta del 18.10.2025, le parti chiedevano un termine utile a definire la controversia alla luce delle risultanze della CTU.
9. All'udienza del 27 novembre 2025 entrambe le parti dichiaravano di aderire alle conclusioni della relazione peritale e di condividere la necessità, già evidenziata dalla CTU, di una figura professionale incaricata di favorire la comunicazione e la cooperazione genitoriale. In tale occasione, i genitori indicavano congiuntamente la dott.ssa quale coordinatore genitoriale, ritenendo Persona_8 necessario un intervento immediato volto a sostenere la gestione condivisa delle esigenze educative e sanitarie dei minori, con particolare riguardo al percorso di cura del figlio per le difficoltà Per_1 alimentari già evidenziate. Le parti, dunque, raggiungevano un accordo relativo al contributo economico per il mantenimento dei figli, concordando che il padre verserà in favore della madre l'importo complessivo di euro 450, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, nonché il 65% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale, con attribuzione dell'assegno unico familiare nella misura del 100% alla madre. Il Giudice delegato disponeva, inoltre, in armonia alle conclusioni della ctu così come abbracciate dalle parti, l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre, disciplinando l'esercizio del diritto di visita paterno in conformità alle previsioni contenute a pagina 31 della relazione peritale e di seguito riportate: “Il padre terrà con sé i minori con cadenza quindicinale, dal pomeriggio del venerdì, all'uscita di scuola – alle 17 circa - fino alla domenica sera, riaccompagnandoli dalla madre per l'ora di cena;
- Le vacanze natalizie saranno divise in modo alternato dalla chiusura della scuola al 30 dicembre e dal 31 dicembre alla riapertura della scuola;
- Durante le vacanze estive, previste per l'anno in corso, i minori staranno con il padre dal 20/06 al 28/06 e dal 21 al 27 luglio. Il padre chiede altresì una settimana nel mese di agosto, da concordare tra le parti nel corso dell'estate”.
10. Il Tribunale prende atto dell'accordo, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e dei figli minori. pagina 4 di 5 11. Spese integralmente compensate atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_2 di , ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_1
a) dispone l'affidamento condiviso di e con collocamento prevalente Persona_1 Persona_4 presso la madre e la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione;
b) dispone il diritto di frequentazione del padre con i figli secondo le modalità di cui in CP_1 motivazione;
c) dispone l'attivazione della vigilanza del giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c. per 18 mesi, con costante controllo dell'andamento della situazione dei minori e del loro rapporto con i genitori da parte del Servizio Sociale del Comune di Pescara, che dovrà rimettere apposita relazione al giudice tutelare con cadenza bimestrale, salva diversa successiva indicazione del giudice tutelare su tale periodicità; dispone, quindi, che la Cancelleria dia attuazione al presente provvedimento e lo comunichi al predetto
Servizio Sociale;
d) compensa le spese di giudizio;
spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido tra loro.
Pescara, 10 dicembre 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente
IG RI
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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