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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile e Penale di Padova - Sez. I^ Civile, composto dai Signori Magistrati:
1) Dott.ssa Caterina Santinello Presidente
2) Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Giudice
3) Dott. Vincenzo Cantelli Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento n. 300-1/2024 anno r.g. p.u. promosso da
– Parte_1 Parte_2 nei confronti di
Controparte_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
[...] esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
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considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
ritenuto che
Controparte_1 versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
- In primo luogo, va dato atto che la debitrice, nel costituirsi, non si è opposta all'apertura della liquidazione giudiziale, sostanzialmente riconoscendo la propria insolvenza e rimettendosi alle valutazioni del Tribunale;
- In secondo luogo, va dato atto della messa in liquidazione della società resistente, con conseguente necessaria applicazione, ai fini della verifica del requisito di insolvenza, del principio di diritto più volte ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui “la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare, con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (cfr.
Cass. 14.10.2009, n. 21834; Cass. 13644/2013; Cass. n. 23428/16, in motivazione;
Cass. n.24660/2020; Cass. n. 28193/2020)”
pagina 2 di 7 - Nel caso di specie, tale verifica di sufficienza degli elementi attivi del patrimonio sociale a garantire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori restituisce esito negativo;
- In particolare, se è vero che il patrimonio netto riportato nella situazione contabile aggiornata al 31/8/2024 risulta pari ad euro
66.004,00 (peraltro in forte diminuzione rispetto ad un patrimonio netto al 31.12.2023 di € 1.055.858,00), nondimeno va evidenziato che l'affermazione del Collegio sindacale ricorrente per la L.G. – circa la consistente differenza di inventario tra quanto contabilizzato a magazzino e quanto ivi effettivamente esistente per l'importo di euro 544.291,00 – è rimasta del tutto priva di contestazione, con la conseguenza che deve darsi per pacifico il dato secondo cui l'ammontare delle rimanenze dell'attivo circolante è ridotto di un importo corrispondente e il patrimonio netto è quindi da ritenersi negativo (66.004,00 - 544.291,00 = -
478.287,00) e che dunque gli elementi attivi del patrimonio sociale non sono in grado di garantire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...] con sede legale in Controparte_1
VE AN (PD), Via Della Resistenza nr. 32, cod. fisc.
avente ad oggetto l'industria alimentare con particolare P.IVA_1
pagina 3 di 7 riguardo alla produzione e al commercio dei salumi e derivati con tutte le inerenti e conseguenti lavorazioni, legalmente rappresentata dal liquidatore nata a [...] il [...], residente Controparte_2
a VE AN (PD) in Via Della Resistenza nr. 32; nomina
il dott. Vincenzo Cantelli Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Curatore, cod. fisc. con studio Persona_1 C.F._1 in Padova, Via Gozzi nr. 24, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina
pagina 4 di 7 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 02.04.2025 alle ore 12.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle pagina 5 di 7 predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCI;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società in liquidazione giudiziale;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 05.12.2024
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Santinello
Il Giudice estensore
pagina 6 di 7 Dott. Vincenzo Cantelli
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