Articolo 3 della Legge 28 ottobre 2021, n. 167
Articolo 2Articolo 4
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24 novembre 2021
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 22 e 23 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
Entrata in vigore il 24 novembre 2021