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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/12/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CI AN IL AS,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1626 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, elettivamente domiciliato in Benevento, via Giustiniani, 11, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Giangiuseppe Matarazzo, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'avvocatura della sede provinciale dell' , rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. CP_1
VI AL,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 17/04/2025 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 3599/2024) e chiedendo al Tribunale di
“emettere i provvedimenti di legge in favore del ricorrente e, in accoglimento della sua domanda, dichiarare che il ricorrente, con decorrenza dalla domanda amministrativa o da eventuale epoca successiva ex art. 149 disp. att. c.p.c., è in possesso del requisito sanitario legittimante il riconoscimento, persistendo gli altri requisiti di legge, dell'assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali (alias assegno di invalidità), e, precisamente, che parte ricorrente è nelle condizioni sanitarie di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, o altra utile formula di Legge, e tanto con decorrenza dalla epoca dalla domanda amministrativa o, in subordine, anche ex art. 149 disp. att. c.p.c., da epoca successiva”; con vittoria di spese e competenze di entrambe le fasi del giudizio, con distrazione.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1 Ai sensi dell'art. 13 della l. 118/1971, l'assegno mensile spetta agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74 per cento.
Il ricorrente è stato riconosciuto in via amministrativa invalido al 67%.
Il CTU nominato nella prima fase, espletate le necessarie indagini, ha posto una diagnosi di “- disturbo depressivo maggiore, certificato dal centro di salute mentale - gonartrosi e coxartrosi con scarso impegno articolare, come da esami radiografici depositati - discoartrosi lombare, come da esami radiografici depositati - ipertensione arteriosa, cfr visita cardiologica 9/5/2024 - obesità peso 109 altezza 170, indice 37.7 obeso classe II” e ha confermato la valutazione della commissione medica . CP_1
Il ricorrente lamenta il mancato deposito del verbale delle operazioni peritali e l'erroneità, nel merito, della perizia, per l'inesatta individuazione delle patologie e per la riduttiva valutazione delle patologie stesse. Deduce, inoltre, che il quadro clinico si è nelle more aggravato.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità,
e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Ebbene, le conclusioni rassegnate dall'ausiliare sono sorrette da una sintetica ma completa motivazione, fondata sull'esame obiettivo e sulla documentazione medica agli atti, dalla quale non emergono elementi per farle ritenere incongrue. Le contestazioni sollevate dal ricorrente – essenzialmente sulla base di una consulenza tecnica di parte, non supportata nella fattispecie da specifici riferimenti documentali, che rappresenta una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16552 del 06/08/2015,
Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013) – si sostanziano invece in un dissenso diagnostico- valutativo, a fronte di una perizia adeguatamente motivata.
La mancata allegazione alla perizia del verbale delle operazioni peritali costituisce una mera irregolarità, insuscettibile di invalidare la consulenza. 2 A fronte della più recente documentazione prodotta in fase di opposizione – valutabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di tener conto dei successivi aggravamenti delle patologie e che trova applicazione anche nei giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
(cfr., da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 03/09/2020, n. 18265) – è stata però richiesta al
CTU un'integrazione alla perizia. L'ausiliare, esaminata la documentazione medica successiva, ha ritenuto che dalla stessa emerga l'aggravamento di quello da lui precedentemente valutato come “screzio glicemico” con percentuale inferiore al 10%, ora identificabile come diabete mellito in trattamento in scarso compenso, come da visita diabetologica del 19/02/2025. Assegnata a tale patologia – valutata in analogia con il codice 9309 – una percentuale del 25%, per le motivazioni puntualmente esposte in perizia, il CTU ha quantificato l'invalidità complessiva, a decorrere dal mese di febbraio 2025, in misura pari al 75%.
Va, conseguentemente, dichiarato in capo al ricorrente il possesso del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza a decorrere da febbraio 2025.
Ricorrono giusti motivi, stante il riconoscimento del diritto a decorrere da epoca successiva alla domanda amministrativa e posteriore anche all'espletamento della visita peritale nel procedimento di ATP, ma anteriore al deposito del ricorso introduttivo della fase di merito, per compensare per metà le spese di lite dell'intero procedimento, liquidate in complessivi € 1.170,00 per la fase di ATP ed € 2.697,00 per la fase di merito, corrispondenti alla misura minima per lo scaglione di valore da € 5.200 a € 26.000, stante l'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22149 del 4/09/2019); la residua metà segue la soccombenza dell' . CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara in capo al ricorrente la sussistenza del requisito Parte_1 sanitario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dall'1/02/2025;
2) compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna l' al pagamento della residua CP_1 metà, che liquida in complessivi € 1.933,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Matarazzo;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 10 dicembre 2025.
Il Giudice
CI AN IL AS
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CI AN IL AS,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1626 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, elettivamente domiciliato in Benevento, via Giustiniani, 11, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Giangiuseppe Matarazzo, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'avvocatura della sede provinciale dell' , rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. CP_1
VI AL,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 17/04/2025 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 3599/2024) e chiedendo al Tribunale di
“emettere i provvedimenti di legge in favore del ricorrente e, in accoglimento della sua domanda, dichiarare che il ricorrente, con decorrenza dalla domanda amministrativa o da eventuale epoca successiva ex art. 149 disp. att. c.p.c., è in possesso del requisito sanitario legittimante il riconoscimento, persistendo gli altri requisiti di legge, dell'assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali (alias assegno di invalidità), e, precisamente, che parte ricorrente è nelle condizioni sanitarie di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, o altra utile formula di Legge, e tanto con decorrenza dalla epoca dalla domanda amministrativa o, in subordine, anche ex art. 149 disp. att. c.p.c., da epoca successiva”; con vittoria di spese e competenze di entrambe le fasi del giudizio, con distrazione.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1 Ai sensi dell'art. 13 della l. 118/1971, l'assegno mensile spetta agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74 per cento.
Il ricorrente è stato riconosciuto in via amministrativa invalido al 67%.
Il CTU nominato nella prima fase, espletate le necessarie indagini, ha posto una diagnosi di “- disturbo depressivo maggiore, certificato dal centro di salute mentale - gonartrosi e coxartrosi con scarso impegno articolare, come da esami radiografici depositati - discoartrosi lombare, come da esami radiografici depositati - ipertensione arteriosa, cfr visita cardiologica 9/5/2024 - obesità peso 109 altezza 170, indice 37.7 obeso classe II” e ha confermato la valutazione della commissione medica . CP_1
Il ricorrente lamenta il mancato deposito del verbale delle operazioni peritali e l'erroneità, nel merito, della perizia, per l'inesatta individuazione delle patologie e per la riduttiva valutazione delle patologie stesse. Deduce, inoltre, che il quadro clinico si è nelle more aggravato.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità,
e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Ebbene, le conclusioni rassegnate dall'ausiliare sono sorrette da una sintetica ma completa motivazione, fondata sull'esame obiettivo e sulla documentazione medica agli atti, dalla quale non emergono elementi per farle ritenere incongrue. Le contestazioni sollevate dal ricorrente – essenzialmente sulla base di una consulenza tecnica di parte, non supportata nella fattispecie da specifici riferimenti documentali, che rappresenta una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16552 del 06/08/2015,
Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013) – si sostanziano invece in un dissenso diagnostico- valutativo, a fronte di una perizia adeguatamente motivata.
La mancata allegazione alla perizia del verbale delle operazioni peritali costituisce una mera irregolarità, insuscettibile di invalidare la consulenza. 2 A fronte della più recente documentazione prodotta in fase di opposizione – valutabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di tener conto dei successivi aggravamenti delle patologie e che trova applicazione anche nei giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
(cfr., da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 03/09/2020, n. 18265) – è stata però richiesta al
CTU un'integrazione alla perizia. L'ausiliare, esaminata la documentazione medica successiva, ha ritenuto che dalla stessa emerga l'aggravamento di quello da lui precedentemente valutato come “screzio glicemico” con percentuale inferiore al 10%, ora identificabile come diabete mellito in trattamento in scarso compenso, come da visita diabetologica del 19/02/2025. Assegnata a tale patologia – valutata in analogia con il codice 9309 – una percentuale del 25%, per le motivazioni puntualmente esposte in perizia, il CTU ha quantificato l'invalidità complessiva, a decorrere dal mese di febbraio 2025, in misura pari al 75%.
Va, conseguentemente, dichiarato in capo al ricorrente il possesso del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza a decorrere da febbraio 2025.
Ricorrono giusti motivi, stante il riconoscimento del diritto a decorrere da epoca successiva alla domanda amministrativa e posteriore anche all'espletamento della visita peritale nel procedimento di ATP, ma anteriore al deposito del ricorso introduttivo della fase di merito, per compensare per metà le spese di lite dell'intero procedimento, liquidate in complessivi € 1.170,00 per la fase di ATP ed € 2.697,00 per la fase di merito, corrispondenti alla misura minima per lo scaglione di valore da € 5.200 a € 26.000, stante l'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22149 del 4/09/2019); la residua metà segue la soccombenza dell' . CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara in capo al ricorrente la sussistenza del requisito Parte_1 sanitario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dall'1/02/2025;
2) compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna l' al pagamento della residua CP_1 metà, che liquida in complessivi € 1.933,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Matarazzo;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 10 dicembre 2025.
Il Giudice
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