Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/05/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato, all'udienza del 28.5.2025, la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di RG 4539/2023, vertente
TRA
Parte_1 P.IVA 1 con sede in Potenza Via Isca del Pioppo n. 78, in persona C.F P.IVA
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Ancarola, con studio in Potenza, ed ivi elettivamente domiciliato, come da mandato in atti;
RICORRENTE
ED P.IVA 2 in persona del legale rappresentante p.t.,Controparte 2 C.F.CP 1 rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Luigi Ditaranto, come da mandato in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1 Pt 1 conveniva in giudizio [...] CP 3 al fine di: accertare il diritto della medesima al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'evento atmosferico del 26.9.2022, quantificabili in complessivi € 81.986,37 oltre al rimborso di una ulteriore somma di € 2.440,00 dalla stessa sostenuta per la rimozione ed il trasporto dei beni mobili rimasti illesi dalla violenza dell'evento; condannare la convenuta al pagamento della somma complessiva di € 84.426,37, ovvero al pagamento della diversa, maggiore o minore somma, che emergesse nel corso del giudizio, o che dovesse essere determinata dal giudice, anche in via equitativa, con interessi dal dovuto al soddisfo, e conseguenti statuizioni in ordine alle spese di lite.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta assicurazione la quale eccepiva, in via preliminare, la decadenza della parte dal diritto all'indennizzo, per la violazione dell'art. 10.1 del
3, mentre, nel caso concreto essa era pervenuta dopo 47 giorni dalla data della verificazione;
in subordine, la Assicurazione eccepiva il diritto alla riduzione dell'indennizzo in ragione della tardività della denuncia di sinistro, ove fosse riconosciuto come dovuto.
Nel merito, la parte eccepiva la estraneità del danno rispetto al rischio assicurato sotto i seguenti profili: non coerenza tra richiesta di risarcimento e danni lamentati (danni a camicie e cravatte dalla società
asseritamente commercializzate) ed attività assicurata Parte 2
estraneità del danno rispetto alla previsione di cui all'art.
2.6.4. che, con riferimento ai danni da fenomeni atmosferici, escludeva i danni derivanti da “allagamenti” e, quanto a serramenti e lucernari limitava la risarcibilità dei soli danni derivanti da “brecce, rotture, lesioni al tetto, alle pareti ai serramenti", causate da fenomeno atmosferico;
esclusione, in ogni caso, dei danni da eventi atmosferici derivanti da “infiltrazione, umidità e stillicidio".
Conclusivamente la parte convenuta, contestando la riconducibilità dell'evento alle caratteristiche previste in polizza ed il quantum della richiesta, domandava il rigetto integrale della domanda, stigmatizzando la palese erroneità della consulenza di parte prodotta dall'attore.
La causa era istruita mediante la prova testimoniale domandata dalle parti ed era rinviata all'odierna udienza per la discussione;
le parti discutevano la causa e la sentenza era emessa all'esito della camera di consiglio. La domanda dell'attore non è meritevole di accoglimento, dovendosi condividere le plurime eccezioni proposte dalla CP 2 convenuta.
Nel merito, la prima criticità evidente della domanda attorea concerne la tardiva denuncia del sinistro, che avveniva dopo circa 47 giorni dall'evento.
Se è vero che l'attore ha fornito la prova di trovarsi all'estero, è nondimeno poco credibile che egli non abbia avuto contezza del sinistro prima del 12.11.2022 e che non abbia potuto attivarsi mediante sistemi informatici e telematici, certamente fruibili anche dall'estero.
Altra criticità concerne la prova che l'evento rientrasse, effettivamente nelle connotazioni di “evento atmosferico" previso in contratto.
Questo è descritto come "grandine, tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da essi trasportate" nella nomenclatura, mentre, nello specifico, al punto 2.6.4 viene descritto come
"fenomeno... quanto gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su di una pluralità di enti, assicurati e non, posti nelle vicinanze”.
L'attore ha depositato solo un estratto da internet che individua uno stato di allerta rossa (per temporali di forte intensità) per il 26.9.2022 sulla Basilicata, mentre nulla ha provato o domandato di provare quanto all'ulteriore elemento delle tracce che i fenomeni avevano lasciato su immobili siti nelle vicinanze.
Ad ogni modo, risulta che i danni subiti non siano neanche coerenti rispetto al rischio assicurato, come delineato non solo dalle condizioni di polizza, ma anche dalle prospettazioni dell'assicurato, quanto agli elementi per la sua esatta identificazione.
Dall'esame della documentazione, anche fotografica, esibita dalle parti e dalle deposizioni testimoniali acquisite emerge come, dal punto di vista della localizzazione dei danni, gli stessi in parte si riferiscano al piano "secondo" dell'unico immobile, ed in parte si riferiscono ad un piano che, rispetto ad uno dei punti di accesso ad esso, corrisponde al "piano terra”.
Certamente non inerenti all'attività merceologica dichiarata "varie ufficio” sono i danni alle merci che risultavano stoccate nel box garage, che sarebbero state danneggiate dalla umidità.
E sempre con riferimento a tali danni, oltre che a quelli, sempre localizzati nel locale box garage, dipendenti da fenomeni chiaramente di tipo infiltrativo o di allagamento, essi sono chiaramente esclusi dal perimetro dei danni risarcibili. (sulla natura dei danni cfr. fotografie allegate alle relazioni dei tecnici di entrambe le parti ed in particolare chiarissima quanto alla infiltrazione è l'ultima fotografia allegata alla relazione del consulente incaricato dall'Assicurazione)
Come eccepito dall'Assicurazione, infatti, erano escluse dalla copertura i danni (sia pure derivanti da venti atmosferici) dovuti ad allagamenti, infiltrazioni, stillicidio. (cfr. punto 2.6.4 della polizza) Il tecnico Testimone 1 sentito quale teste, pare particolarmente attendibile in quanto rendeva una '
dichiarazione che corrisponde al materiale fotografico in atti.
Egli dichiarava che: la merce (quella stoccata presso il box) presentava odore di muffa e presenza di essa su alcuni capi;
vi era una pregressa infiltrazione su di una parete controterra e sul solaio ed in particolare in prossimità della parete alla quale erano addossati gli scaffali con la merce.( verbale di udienza del 13.11.2024)
Anche la deposizione del tecnico di parte attrice è sostanzialmente coerente con la realtà fattuale descritta dal teste Tes 1 laddove dichiarava che “... sul pavimento vi erano segni di Tes 2
muffa ed efflorescenze... la merce in parte era depositata in cartoni... in parte era su scaffali...".
(verbale di udienza citato)
E'palese e la circostanza è dirimente, come - se pure non si considerasse la questione della estraneità del danno alle merci rispetto al rischio assicurato relativo al settore merceologico dichiarato - tutti i danni localizzati al locale box siano esclusi dalla garanzia, come evincibile dal chiaro tenore dell'art.
2.6.4. della polizza. Quanto invece ai danni rilevati al piano superiore, la condizione della risarcibilità, in relazione ai
"serramenti, vetrate e lucernari” è che tali danni, che non devono consistere in “allagamenti, infiltrazioni, stillicidi, umidità” devono derivare da “rotture e lesioni subite dal tetto e dalle pareti".
In ordine al distacco delle plafoniere a causa di infiltrazioni di acqua, anche in questo caso si ritengono valevoli le esclusioni di polizza, né pare che esse possano considerarsi come relative a "serramenti, vetrate e lucernari, impianti solari termini e fotovoltaici".
In ogni caso, dalla visione della documentazione fotografica non si rilevano “brecce, lesioni al tetto" o rotture vere e proprie che possano avere causato i distacchi.
Va rimarcato come, secondo le norme del contratto, le lesioni ai serramenti in tanto è risarcibile in quanto "derivante da rotture o lesioni subite dal tetto e dalle pareti".
Che il senso della norma sia questo emerge chiaramente dalla lettura integrata dei periodi contraddistinti dalla lettera a) (due punti) e da quanto specificato in senso limitativo dai punti successivi dello stesso art. 2.6.4, in ordine ai danni esclusi dalla copertura.
Persino il teste di parte attrice Tes 2 descrive nella sua deposizione “la rottura di pannelli vetrati in doppio vetro, il distacco delle plafoniere site nei due locali bagno, l'acqua ivi presente" (nei locali bagno) ma non indica alcuna rottura o lesione di tetti o pareti, che – solo - avrebbe potuto configurare un diritto all'indennizzo.
In presenza di un quadro probatorio confuso e contraddittorio in ordine all'an della pretesa, alcuna
CTU poteva essere disposta, non essendo questa uno strumento che possa ovviare ai deficit probatori della domanda attorea, ed alle criticità, molteplici, che la caratterizzano.
Va rilevato come se è vero che in linea generale "Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole”, nondimeno si è sostenuto, quanto al riparto dell'onere probatorio, che
“... in tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore...". (cfr. Cass. n. 1558/2018 e n.15630/2018) Di conseguenza, e conclusivamente, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno posta a carico della parte attrice ed in favore della parte convenuta.
Esse sono liquidate in € 7.100,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, somma determinata in base: al valore della causa, alle attività processuali in concreto svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) e facendo applicazione de criteri tariffari di cui ai dd.mm. 55/2014 e 147/2022 in valori sostanzialmente prossimi ai minimi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni tutte affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Parte 1 ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 7.100,00, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge.
Potenza, 28.5.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro