TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/06/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1587/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1587/2023 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'avv. MALOSSINI ALESSANDRO e dell'avv. CIANCAGLINI LUIGI
( VIA VITTORIO BACHELET 12 00185 ROMA;
C.F._2 [...]
( ) VIA VITTORIO BACHELET 12 Parte_1 C.F._3
00185 ROMA;
( VIA Parte_2 C.F._4
VARRONE 9 ROMA;
RICORRENTE contro
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._5
FINOCCHIARO GIUSEPPE e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
In data 27.3.2025 la causa veniva rimessa in decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 28 c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di aver contratto matrimonio civile in Danimarca il 2.01.2010 con la signora trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_2
Comune di Porto Azzurro (LI) dell'anno 2010, n.2, Parte II, Serie C Uff.1, rilevando la nascita della figlia il 13.5.2010, cittadina italiana e Persona_1 danese, e riscontrando, dapprima, gli spostamenti della famiglia in particolare
1 tra l'Isola d'Elba, la Danimarca e infine l'isola di Antigua, e poi la crisi del rapporto di coniugio e la situazione economica dei coniugi, con ricorso depositato in data 26.5.2023, poi ritualmente notificato, il signor CP_1 evocava in causa la signora .rassegnando le conclusioni
[...] CP_2 di cui al ricorso.
Nel costituirsi in causa, non opponendosi alla domanda di separazione personale e cessazione degli effetti civili proposta dal ricorrente, la signora contestava le allegazioni in fatto e le deduzioni in diritto proposte dal CP_2 ricorrente e concludeva come da comparsa di costituzione e risposta, proponendo anche, in via riconvenzionale, domanda di addebito della separazione.
Deve darsi atto che con sentenza parziale pronunciata dal Collegio in data
9.7.2024, in ragione della quale il Tribunale di Livorno ha già statuito dichiarando la giurisdizione del giudice italiano adito quanto alla regolamentazione dei rapporti personali tra i coniugi e, viceversa, la carenza di giurisdizione quanto alle questioni attinenti alla responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...] il [...]. Col medesimo Persona_2 provvedimento, inoltre, il Collegio determinava che alle questioni concernenti lo status oltre che il mantenimento della coniuge e l'addebito della separazione vanno applicate le disposizioni dell'ordinamento italiano. La causa veniva dunque rimessa sul ruolo al fine dell'esame delle domande relative ai soli rapporti tra i coniugi e con ordinanza del 17.9.2024 venivano resi i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., venivano rigettate le istanze di prova costituenda articolata e fissata l'udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c.
La motivazione della suddetta sentenza, con riferimento alla delimitazione del thema decidendum e dunque alle questioni che vanno in questa sede espressamente decise, deve essere dunque preliminarmente richiamata.
Con note di precisazione delle conclusioni depositate rispettivamente in data
24.1.2025, le parti hanno rassegnate le seguenti conclusioni:
nell'interesse del signor l'avvocato ha concluso per sentir “accertata CP_1
l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, e
l'inconciliabilità delle rispettive visioni della vita, pronunciare, anche con sentenza non definitiva, la separazione legale dei coniugi sigg.ri e CP_1 CP_2 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
B. assegnare la casa famigliare di Capoliveri al Sig. CP_1
C. accertare e dichiarare che nessun contributo sia dovuto per il mantenimento del coniuge sig.ra economicamente autosufficiente;
CP_2
2 D. trascorsi i termini di cui all'art 473 bis.49, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e in Danimarca CP_2 CP_1 il giorno 02.01.2010, trascritto in Italia nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Porto Azzurro, provincia di Livorno dell'anno 2010, n.2, Parte II, Serie C
Uff.1, confermando le condizioni di separazione su cui si sia formato il giudicato, salvo modifiche della situazione di fatto che consentirebbe la modifica delle condizioni stesse;
E. con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
Nell'interesse della signora l'avvocato ha concluso nei termini che si CP_2 riportano “Preliminarmente si insiste per l'accoglimento delle richieste istruttorie tutte formulate da parte resistente nonché l'ascolto della figlia minore della coppia di anni 13 (ora 14) e l'accertamento di polizia tributaria richiesto;
Persona_1
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2) in considerazione della intervenuta sentenza parziale emessa in data 9.7.2024 dal
Tribunale di Livorno in cui è stata dichiarata la carenza di giurisdizione dell'intestato
Tribunale in relazione alle questioni attinenti alla responsabilità genitoriale sulla figlia minore essendosi rilevato in corso di causa che la residenza effettiva della Persona_1 minore era ed è in Antigua e, pertanto, residuando la giurisdizione del Giudice italiano con esclusivo riferimento alla regolamentazione dei rapporti personali tra coniugi;
3) in considerazione della riscontrata, in corso di causa, effettività della casa familiare nell'immobile preso in locazione dalla famiglia in Antigua al costo di euro 1.300,00 mensili e della collocazione della figlia minore della coppia in detto immobile insieme con la sola resistente in quanto il ricorrente si è trasferito da tempo in Italia assegnare
l'abitazione familiare di Antigua presa in locazione sin dal 2018 per l'importo mensile di €. 1.300,00 alla resistente sig.ra CP_2
4) in considerazione del tenore di vita familiare tenuto e dei bisogni ed interessi della famiglia residente nella casa familiare di Antigua con costi di locazione di €. 1.300,00 mensili nonché dello squilibrio economico tra i coniugi, porre a carico del ricorrente un assegno mensile di euro 3.000,00 a titolo di mantenimento della resistente indicizzato annualmente secondo i prescritti indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario oltre ad una contribuzione mensile per i costi della locazione della casa familiare pari all'intero vale a dire €. 1.300,00 a carico di parte ricorrente ed in favore di parte resistente.
5) In considerazione del comportamento tenuto da parte ricorrente nella fase pre- processulae sia in quella precedente al tentativo di conciliazione previsto per legge si chiede l'addebito della separazione al Sig. con ogni conseguenza di CP_1 legge.
6) Con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, attesa la infondatezza delle domande e la temerarietà delle stesse nonché il comportamento processuale tenuto in ordine alle continue richieste di postergazione dell'ascolto della minore determinando un abnorme prolungamento del processo per la quale si richiede la
3 specifica condanna. Il tutto, in ogni caso con condanna alle spese, spese generali, competenze e relativi oneri di legge”.
All'udienza del 27.3.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni già precisate dalle parti nelle note depositate ex art. 473 bis 28
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va pronunciata la separazione tra i coniugi, essendo emerso dalle allegazioni delle parti che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti tra le parti, le quali peraltro da tempo vivono già di fatto separate avendo il signor scelto di CP_1 rientrare in Italia ed essendo la signora rimasta a vivere con la figlia CP_2 in Antigua;
tanto legittima, secondo il Collegio, la pronuncia Persona_1 richiesta, nel ricorso dei presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma cod. civ.
2. La parte resistente ha insistito per l'ammissione delle prove articolate in atti e non ammesse oltre che per l'ascolto della figlia minore;
con riguardo a quest'ultima vi è da osservare che, declinata la giurisdizione con riferimento ai rapporti genitori/figlia, non vi è luogo in questo procedimento per l'ascolto di tenuto conto delle finalità che le norme e la giurisprudenza Persona_1 riconoscono all'ascolto dei minori.
Quanto alle prove articolate nell'interesse della signora nella memoria CP_2 depositata ai sensi dell'art. 473 bis 17 n. 2 c.p.c., deve intendersi qui integralmente richiamata l'ordinanza 17.9.2024 e la motivazione ivi già resa.
La causa può essere considerata matura per la decisione allo stato degli atti e della documentazione depositata dalle parti.
3. La signora ha richiesto pronunciarsi l'addebito della CP_2 separazione al signor fondando la stessa sul comportamento del CP_1 resistente, descritto in comparsa come di progressiva disaffezione alla vita coniugale e al contesto familiare, con mancata partecipazione alle attività della figlia minore e tenuto conto della determinazione delle intenzioni di separazione contestualmente al fallimento dei progetti imprenditoriali coltivati in Antigua e senza coinvolgimento della moglie sul punto, avendo il signor dimostrato un cambio di atteggiamento nei riguardi della resistente CP_1 assumendo altresì una condotta più controllante in specie sulle questioni economiche familiari.
3.1. In linea generale deve considerarsi che la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento,
4 volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (sent. Cass. n.
2059 del 2012). Infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 25843 del 2013 e 18074 del 2014).
In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale ( cfr. Cass. Ord. n. 1859 del 2015). Da tali premesse, ne consegue in tema di riparto dell'onere della prova che, “laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata” ( cfr. Cass. n. 2059 del 2012; conformi le pronunce successive, tra le quali ord. Cass. 19.2.2018 n. 3923).
3.2. Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda di addebito formulata dalla signora non possa trovare accoglimento in mancanza di prova CP_2 adeguata e nel rispetto dei principi elaborati dalla Corte di legittimità sopra riportati.
In particolare, la domanda di addebito non appare sostenuta da significativi riscontri, avendo la signora allegato, peraltro in maniera piuttosto CP_2 generica, la mancata condivisione, da parte del marito, dei momenti ricreativi della famiglia, l'atteggiamento progressivamente ossessivo del ricorrente quanto alle spese familiari e la mancata condivisione delle ragioni della crisi coniugale, anche legate al fallimento del progetto imprenditoriale e alla mancata integrazione del signor nel contesto antiguano. Ritiene il CP_1
Collegio che non si tratti di condotte idonee a fondare la domanda di addebito, rappresentando le stesse piuttosto l'esito delle dinamiche conflittuali tra i coniugi e del reciproco progressivo allontanamento sentimentale che hanno nel
5 tempo eroso l'affectio coniugalis con assunzione di scelte di vita diverse ad opera delle parti.
Non vi sono dunque in atti elementi a supporto della domanda di addebito della separazione e nulla è stato peraltro allegato e provato quanto alla sussistenza di un nesso causale tra i comportamenti indicati e l'irreversibile deterioramento della affectio coniugalis.
Per tutti i motivi sopra detti la domanda di addebito formulata dalla ricorrente non può essere accolta.
4. Con riguardo alle domande relative ai provvedimenti accessori da valere sul piano dei rapporti patrimoniali, in merito, specificamente, alla richiesta della signora di un contributo al mantenimento da porsi a carico del marito, CP_2 si osserva invece quanto segue.
4.1. E' noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, ai sensi dell'articolo 156 del c.c. e in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita (v., tra le ultime, sent. Cass.
12.12.2023 n. 34728).
Ai fini della decisione in merito alla previsione dell'assegno di mantenimento,
e alla sua successiva quantificazione, va dunque innanzitutto accertato il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno operando, in caso di esito negativo, una valutazione comparativa dei
6 mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. Sul punto va anche considerato, per un verso, che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti da ciascuno – essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ciascun coniuge – e, per altro verso, che i criteri di giudizio sin qui delineati trovano il loro naturale contemperamento nel principio della solidarietà familiare dovendosi tener conto delle circostanze fattuali rilevanti oggetto di mutamento nel corso del tempo. È poi necessario tener presente che il quantum dell'assegno va calcolato anche tenendo conto dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, ciò fino alla data della decisione.
Ancora in punto di principi applicabili al caso di specie, la separazione conserva gli effetti propri di un matrimonio - che è ancora in vita -, compatibili con la cessazione della convivenza e per questo l'assegno di mantenimento è astrattamente dovuto come continuazione dell'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi. Presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge sono la non titolarità di redditi propri - rectius redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio - nonché e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Oltre a tali criteri, vanno considerate altre voci, quali la durata del matrimonio, il contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, l'attitudine del coniuge richiedente al lavoro.
4.1.1. Ciò premesso, nel caso di specie, è emerso con sufficiente chiarezza che il tenore di vita goduto dalla famiglia durante gli anni di vita matrimoniale sia stato piuttosto elevato: ciò si evince in particolare, dalla non controversa narrazione dei frequenti spostamenti del centro di interesse della famiglia tra la Danimarca e l'Italia e poi in Antigua, dalla scelta di frequenza, per la figlia minore, di scuola privata internazionale e di attività extrascolastiche nello
Stato caraibico con importanti spese mensili, dal rilevante investimento immobiliare effettuato in vista di un impegnativo progetto imprenditoriale e dal concorde racconto dei rientri della famiglia in Europa nel periodo di vacanza scolastica con i conseguenti costi di trasporto. Quanto enucleabile sul piano indiziario alla luce della prospettazione resa da entrambe le parti, trova poi riscontro nelle dichiarazioni del ricorrente, che, all'udienza di comparizione del 19.12.2023, ha precisato di non lavorare dal 2018, non percependo reddito e in attesa di maturare i requisiti pensionistici, ma di poter godere “[…] di un deposito bancario che ammonta ad un milione e cento mila euro, di cui il 60% investiti in titoli ed il resto è liquido. Questa disponibilità economica mi deriva dall'eredità di famiglia”. Inoltre, il signor ha e di aver potuto CP_1
7 spendere “in questi anni” circa 7.500,00 euro al mese per il mantenimento della famiglia (cfr. il verbale di udienza del 19.12.2023, cit.).
Pacifico tra le parti che la signora ha cessato l'attività lavorativa dopo la CP_2 nascita della figlia, riprendendo a lavorare solo ad Antigua, nel 2022, appare confermato che le costose scelte di vita familiare sono state sostenute essenzialmente dal ricorrente, in ragione di una rilevantissima disponibilità economica (vedi i documenti allegati alla memoria depositata nell'interesse del signor ex art. 473 bis 17 c.p.c.) e degli investimenti della stessa anche in CP_1 titoli, con ulteriori introiti periodici quale frutto degli investimenti medesimi.
4.1.2. Del resto, come già riscontrato, le circostanze relative alla situazione di benessere generale in cui versava la famiglia all'epoca della vita coniugale non sono state messe in discussione dal ricorrente che, invece, ha dichiarato di essersi occupato dei bisogni di tutta la famiglia e di “[…] non essere in grado di versare ulteriormente le somme spese in questi anni, che sono pari a circa € 7.500,00 al mese, ciò anche considerando quello che serve per mantenermi in Italia”.
4.1.3. Quanto alla posizione della signora va osservato che la stessa CP_2 appare allo stato ricoprire un incarico lavorativo di prestigio nel territorio caraibico guadagnando una cifra mensile (se pur per nove mesi annui) che appare non trascurabile in considerazione del costo della vita nello Stato, notoriamente ben più basso di quello degli Stati europei ove la famiglia ha nel tempo provato a radicare il proprio centro di interessi.
Vi è dunque una prospettiva di progressivo consolidamento, ivi, della posizione della resistente anche in ragione delle competenze e capacità lavorative della signora CP_2
4.1.4. Così ricostruito il presumibile tenore di vita delle parti in corso di rapporto (essendo dunque emerso che i coniugi hanno fatto a lungo affidamento soltanto sui redditi del signor e che solo sugli stessi hanno CP_1 per alcuni anni coltivato gli ambiziosi progetti di trasferimento nel paese caraibico con la correlata iniziativa imprenditoriale, avendo fino al 2022 la resistente dismesso ogni attività lavorativa) e all'attualità (avuto riguardo alla sulla situazione patrimoniale del ricorrente come anche emergente dall'esame dei documenti depositati dal signor ritiene il Tribunale che sussistano i CP_1 presupposti per la pronuncia di mantenimento in favore della resistente, quale coniuge economicamente più debole in rapporto al tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale e valutata altresì la necessità per la signora di sostenere un'autonoma soluzione abitativa, avendo invece il resistente la disponibilità dell'abitazione di residenza in Italia (pur intestata alla ma con diritto di abitazione convenuto in favore del signor . CP_2 CP_1
8 Le condizioni economico/patrimoniali e reddituali delle parti e il tenore di vita della famiglia nel corso della convivenza matrimoniale, nel tempo a lungo essenzialmente garantito dalla capacità patrimoniale del signor CP_1 comportano la previsione in favore della signora rimasta a vivere con CP_2 la figlia adolescente, di un assegno di mantenimento. Considerato ulteriormente che non sono state allegate dalle parti eventuali determinazioni circa l'importo del contributo al mantenimento della figlia minore a carico del signor elemento idoneo a parametrare l'esborso mensilmente CP_1 sostenibile dal ricorrente, ritiene il Tribunale che vada riconosciuto in favore della signora a titolo di mantenimento un assegno mensile di CP_2 euro 1000,00, somma da corrispondersi a decorrere dal settembre 2023 e da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT.
5. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., la parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorso il tempo di legge dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
6. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio cumulativamente proposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente statuendo,
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e CP_2 CP_1 che hanno contratto matrimonio in LE (Danimarca) il 2.01.2010 e
[...] trascritto al Comune di Porto Azzurro (LI) atto n. 2 parte II serie C e dispone che la sentenza di separazione sia comunicata all'Ufficiale di Stato Civile di
Porto Azzurro per le annotazioni di competenza;
2) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà di stabilire la residenza ove lo ritengano opportuno;
3) rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da CP_2 in danno di;
[...] CP_1
9 4) il signor corrisponderà a titolo di assegno di mantenimento CP_1 alla signora l'importo di euro 1.000,00 mensili, a decorrere dal CP_2 settembre 2023 e da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT;
5) Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
Così deciso in Livorno, li 7.6.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1587/2023 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'avv. MALOSSINI ALESSANDRO e dell'avv. CIANCAGLINI LUIGI
( VIA VITTORIO BACHELET 12 00185 ROMA;
C.F._2 [...]
( ) VIA VITTORIO BACHELET 12 Parte_1 C.F._3
00185 ROMA;
( VIA Parte_2 C.F._4
VARRONE 9 ROMA;
RICORRENTE contro
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._5
FINOCCHIARO GIUSEPPE e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
In data 27.3.2025 la causa veniva rimessa in decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 28 c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di aver contratto matrimonio civile in Danimarca il 2.01.2010 con la signora trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_2
Comune di Porto Azzurro (LI) dell'anno 2010, n.2, Parte II, Serie C Uff.1, rilevando la nascita della figlia il 13.5.2010, cittadina italiana e Persona_1 danese, e riscontrando, dapprima, gli spostamenti della famiglia in particolare
1 tra l'Isola d'Elba, la Danimarca e infine l'isola di Antigua, e poi la crisi del rapporto di coniugio e la situazione economica dei coniugi, con ricorso depositato in data 26.5.2023, poi ritualmente notificato, il signor CP_1 evocava in causa la signora .rassegnando le conclusioni
[...] CP_2 di cui al ricorso.
Nel costituirsi in causa, non opponendosi alla domanda di separazione personale e cessazione degli effetti civili proposta dal ricorrente, la signora contestava le allegazioni in fatto e le deduzioni in diritto proposte dal CP_2 ricorrente e concludeva come da comparsa di costituzione e risposta, proponendo anche, in via riconvenzionale, domanda di addebito della separazione.
Deve darsi atto che con sentenza parziale pronunciata dal Collegio in data
9.7.2024, in ragione della quale il Tribunale di Livorno ha già statuito dichiarando la giurisdizione del giudice italiano adito quanto alla regolamentazione dei rapporti personali tra i coniugi e, viceversa, la carenza di giurisdizione quanto alle questioni attinenti alla responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...] il [...]. Col medesimo Persona_2 provvedimento, inoltre, il Collegio determinava che alle questioni concernenti lo status oltre che il mantenimento della coniuge e l'addebito della separazione vanno applicate le disposizioni dell'ordinamento italiano. La causa veniva dunque rimessa sul ruolo al fine dell'esame delle domande relative ai soli rapporti tra i coniugi e con ordinanza del 17.9.2024 venivano resi i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., venivano rigettate le istanze di prova costituenda articolata e fissata l'udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c.
La motivazione della suddetta sentenza, con riferimento alla delimitazione del thema decidendum e dunque alle questioni che vanno in questa sede espressamente decise, deve essere dunque preliminarmente richiamata.
Con note di precisazione delle conclusioni depositate rispettivamente in data
24.1.2025, le parti hanno rassegnate le seguenti conclusioni:
nell'interesse del signor l'avvocato ha concluso per sentir “accertata CP_1
l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, e
l'inconciliabilità delle rispettive visioni della vita, pronunciare, anche con sentenza non definitiva, la separazione legale dei coniugi sigg.ri e CP_1 CP_2 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
B. assegnare la casa famigliare di Capoliveri al Sig. CP_1
C. accertare e dichiarare che nessun contributo sia dovuto per il mantenimento del coniuge sig.ra economicamente autosufficiente;
CP_2
2 D. trascorsi i termini di cui all'art 473 bis.49, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e in Danimarca CP_2 CP_1 il giorno 02.01.2010, trascritto in Italia nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Porto Azzurro, provincia di Livorno dell'anno 2010, n.2, Parte II, Serie C
Uff.1, confermando le condizioni di separazione su cui si sia formato il giudicato, salvo modifiche della situazione di fatto che consentirebbe la modifica delle condizioni stesse;
E. con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
Nell'interesse della signora l'avvocato ha concluso nei termini che si CP_2 riportano “Preliminarmente si insiste per l'accoglimento delle richieste istruttorie tutte formulate da parte resistente nonché l'ascolto della figlia minore della coppia di anni 13 (ora 14) e l'accertamento di polizia tributaria richiesto;
Persona_1
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2) in considerazione della intervenuta sentenza parziale emessa in data 9.7.2024 dal
Tribunale di Livorno in cui è stata dichiarata la carenza di giurisdizione dell'intestato
Tribunale in relazione alle questioni attinenti alla responsabilità genitoriale sulla figlia minore essendosi rilevato in corso di causa che la residenza effettiva della Persona_1 minore era ed è in Antigua e, pertanto, residuando la giurisdizione del Giudice italiano con esclusivo riferimento alla regolamentazione dei rapporti personali tra coniugi;
3) in considerazione della riscontrata, in corso di causa, effettività della casa familiare nell'immobile preso in locazione dalla famiglia in Antigua al costo di euro 1.300,00 mensili e della collocazione della figlia minore della coppia in detto immobile insieme con la sola resistente in quanto il ricorrente si è trasferito da tempo in Italia assegnare
l'abitazione familiare di Antigua presa in locazione sin dal 2018 per l'importo mensile di €. 1.300,00 alla resistente sig.ra CP_2
4) in considerazione del tenore di vita familiare tenuto e dei bisogni ed interessi della famiglia residente nella casa familiare di Antigua con costi di locazione di €. 1.300,00 mensili nonché dello squilibrio economico tra i coniugi, porre a carico del ricorrente un assegno mensile di euro 3.000,00 a titolo di mantenimento della resistente indicizzato annualmente secondo i prescritti indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario oltre ad una contribuzione mensile per i costi della locazione della casa familiare pari all'intero vale a dire €. 1.300,00 a carico di parte ricorrente ed in favore di parte resistente.
5) In considerazione del comportamento tenuto da parte ricorrente nella fase pre- processulae sia in quella precedente al tentativo di conciliazione previsto per legge si chiede l'addebito della separazione al Sig. con ogni conseguenza di CP_1 legge.
6) Con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, attesa la infondatezza delle domande e la temerarietà delle stesse nonché il comportamento processuale tenuto in ordine alle continue richieste di postergazione dell'ascolto della minore determinando un abnorme prolungamento del processo per la quale si richiede la
3 specifica condanna. Il tutto, in ogni caso con condanna alle spese, spese generali, competenze e relativi oneri di legge”.
All'udienza del 27.3.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni già precisate dalle parti nelle note depositate ex art. 473 bis 28
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va pronunciata la separazione tra i coniugi, essendo emerso dalle allegazioni delle parti che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti tra le parti, le quali peraltro da tempo vivono già di fatto separate avendo il signor scelto di CP_1 rientrare in Italia ed essendo la signora rimasta a vivere con la figlia CP_2 in Antigua;
tanto legittima, secondo il Collegio, la pronuncia Persona_1 richiesta, nel ricorso dei presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma cod. civ.
2. La parte resistente ha insistito per l'ammissione delle prove articolate in atti e non ammesse oltre che per l'ascolto della figlia minore;
con riguardo a quest'ultima vi è da osservare che, declinata la giurisdizione con riferimento ai rapporti genitori/figlia, non vi è luogo in questo procedimento per l'ascolto di tenuto conto delle finalità che le norme e la giurisprudenza Persona_1 riconoscono all'ascolto dei minori.
Quanto alle prove articolate nell'interesse della signora nella memoria CP_2 depositata ai sensi dell'art. 473 bis 17 n. 2 c.p.c., deve intendersi qui integralmente richiamata l'ordinanza 17.9.2024 e la motivazione ivi già resa.
La causa può essere considerata matura per la decisione allo stato degli atti e della documentazione depositata dalle parti.
3. La signora ha richiesto pronunciarsi l'addebito della CP_2 separazione al signor fondando la stessa sul comportamento del CP_1 resistente, descritto in comparsa come di progressiva disaffezione alla vita coniugale e al contesto familiare, con mancata partecipazione alle attività della figlia minore e tenuto conto della determinazione delle intenzioni di separazione contestualmente al fallimento dei progetti imprenditoriali coltivati in Antigua e senza coinvolgimento della moglie sul punto, avendo il signor dimostrato un cambio di atteggiamento nei riguardi della resistente CP_1 assumendo altresì una condotta più controllante in specie sulle questioni economiche familiari.
3.1. In linea generale deve considerarsi che la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento,
4 volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (sent. Cass. n.
2059 del 2012). Infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 25843 del 2013 e 18074 del 2014).
In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale ( cfr. Cass. Ord. n. 1859 del 2015). Da tali premesse, ne consegue in tema di riparto dell'onere della prova che, “laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata” ( cfr. Cass. n. 2059 del 2012; conformi le pronunce successive, tra le quali ord. Cass. 19.2.2018 n. 3923).
3.2. Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda di addebito formulata dalla signora non possa trovare accoglimento in mancanza di prova CP_2 adeguata e nel rispetto dei principi elaborati dalla Corte di legittimità sopra riportati.
In particolare, la domanda di addebito non appare sostenuta da significativi riscontri, avendo la signora allegato, peraltro in maniera piuttosto CP_2 generica, la mancata condivisione, da parte del marito, dei momenti ricreativi della famiglia, l'atteggiamento progressivamente ossessivo del ricorrente quanto alle spese familiari e la mancata condivisione delle ragioni della crisi coniugale, anche legate al fallimento del progetto imprenditoriale e alla mancata integrazione del signor nel contesto antiguano. Ritiene il CP_1
Collegio che non si tratti di condotte idonee a fondare la domanda di addebito, rappresentando le stesse piuttosto l'esito delle dinamiche conflittuali tra i coniugi e del reciproco progressivo allontanamento sentimentale che hanno nel
5 tempo eroso l'affectio coniugalis con assunzione di scelte di vita diverse ad opera delle parti.
Non vi sono dunque in atti elementi a supporto della domanda di addebito della separazione e nulla è stato peraltro allegato e provato quanto alla sussistenza di un nesso causale tra i comportamenti indicati e l'irreversibile deterioramento della affectio coniugalis.
Per tutti i motivi sopra detti la domanda di addebito formulata dalla ricorrente non può essere accolta.
4. Con riguardo alle domande relative ai provvedimenti accessori da valere sul piano dei rapporti patrimoniali, in merito, specificamente, alla richiesta della signora di un contributo al mantenimento da porsi a carico del marito, CP_2 si osserva invece quanto segue.
4.1. E' noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, ai sensi dell'articolo 156 del c.c. e in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita (v., tra le ultime, sent. Cass.
12.12.2023 n. 34728).
Ai fini della decisione in merito alla previsione dell'assegno di mantenimento,
e alla sua successiva quantificazione, va dunque innanzitutto accertato il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno operando, in caso di esito negativo, una valutazione comparativa dei
6 mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. Sul punto va anche considerato, per un verso, che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti da ciascuno – essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ciascun coniuge – e, per altro verso, che i criteri di giudizio sin qui delineati trovano il loro naturale contemperamento nel principio della solidarietà familiare dovendosi tener conto delle circostanze fattuali rilevanti oggetto di mutamento nel corso del tempo. È poi necessario tener presente che il quantum dell'assegno va calcolato anche tenendo conto dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, ciò fino alla data della decisione.
Ancora in punto di principi applicabili al caso di specie, la separazione conserva gli effetti propri di un matrimonio - che è ancora in vita -, compatibili con la cessazione della convivenza e per questo l'assegno di mantenimento è astrattamente dovuto come continuazione dell'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi. Presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge sono la non titolarità di redditi propri - rectius redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio - nonché e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Oltre a tali criteri, vanno considerate altre voci, quali la durata del matrimonio, il contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, l'attitudine del coniuge richiedente al lavoro.
4.1.1. Ciò premesso, nel caso di specie, è emerso con sufficiente chiarezza che il tenore di vita goduto dalla famiglia durante gli anni di vita matrimoniale sia stato piuttosto elevato: ciò si evince in particolare, dalla non controversa narrazione dei frequenti spostamenti del centro di interesse della famiglia tra la Danimarca e l'Italia e poi in Antigua, dalla scelta di frequenza, per la figlia minore, di scuola privata internazionale e di attività extrascolastiche nello
Stato caraibico con importanti spese mensili, dal rilevante investimento immobiliare effettuato in vista di un impegnativo progetto imprenditoriale e dal concorde racconto dei rientri della famiglia in Europa nel periodo di vacanza scolastica con i conseguenti costi di trasporto. Quanto enucleabile sul piano indiziario alla luce della prospettazione resa da entrambe le parti, trova poi riscontro nelle dichiarazioni del ricorrente, che, all'udienza di comparizione del 19.12.2023, ha precisato di non lavorare dal 2018, non percependo reddito e in attesa di maturare i requisiti pensionistici, ma di poter godere “[…] di un deposito bancario che ammonta ad un milione e cento mila euro, di cui il 60% investiti in titoli ed il resto è liquido. Questa disponibilità economica mi deriva dall'eredità di famiglia”. Inoltre, il signor ha e di aver potuto CP_1
7 spendere “in questi anni” circa 7.500,00 euro al mese per il mantenimento della famiglia (cfr. il verbale di udienza del 19.12.2023, cit.).
Pacifico tra le parti che la signora ha cessato l'attività lavorativa dopo la CP_2 nascita della figlia, riprendendo a lavorare solo ad Antigua, nel 2022, appare confermato che le costose scelte di vita familiare sono state sostenute essenzialmente dal ricorrente, in ragione di una rilevantissima disponibilità economica (vedi i documenti allegati alla memoria depositata nell'interesse del signor ex art. 473 bis 17 c.p.c.) e degli investimenti della stessa anche in CP_1 titoli, con ulteriori introiti periodici quale frutto degli investimenti medesimi.
4.1.2. Del resto, come già riscontrato, le circostanze relative alla situazione di benessere generale in cui versava la famiglia all'epoca della vita coniugale non sono state messe in discussione dal ricorrente che, invece, ha dichiarato di essersi occupato dei bisogni di tutta la famiglia e di “[…] non essere in grado di versare ulteriormente le somme spese in questi anni, che sono pari a circa € 7.500,00 al mese, ciò anche considerando quello che serve per mantenermi in Italia”.
4.1.3. Quanto alla posizione della signora va osservato che la stessa CP_2 appare allo stato ricoprire un incarico lavorativo di prestigio nel territorio caraibico guadagnando una cifra mensile (se pur per nove mesi annui) che appare non trascurabile in considerazione del costo della vita nello Stato, notoriamente ben più basso di quello degli Stati europei ove la famiglia ha nel tempo provato a radicare il proprio centro di interessi.
Vi è dunque una prospettiva di progressivo consolidamento, ivi, della posizione della resistente anche in ragione delle competenze e capacità lavorative della signora CP_2
4.1.4. Così ricostruito il presumibile tenore di vita delle parti in corso di rapporto (essendo dunque emerso che i coniugi hanno fatto a lungo affidamento soltanto sui redditi del signor e che solo sugli stessi hanno CP_1 per alcuni anni coltivato gli ambiziosi progetti di trasferimento nel paese caraibico con la correlata iniziativa imprenditoriale, avendo fino al 2022 la resistente dismesso ogni attività lavorativa) e all'attualità (avuto riguardo alla sulla situazione patrimoniale del ricorrente come anche emergente dall'esame dei documenti depositati dal signor ritiene il Tribunale che sussistano i CP_1 presupposti per la pronuncia di mantenimento in favore della resistente, quale coniuge economicamente più debole in rapporto al tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale e valutata altresì la necessità per la signora di sostenere un'autonoma soluzione abitativa, avendo invece il resistente la disponibilità dell'abitazione di residenza in Italia (pur intestata alla ma con diritto di abitazione convenuto in favore del signor . CP_2 CP_1
8 Le condizioni economico/patrimoniali e reddituali delle parti e il tenore di vita della famiglia nel corso della convivenza matrimoniale, nel tempo a lungo essenzialmente garantito dalla capacità patrimoniale del signor CP_1 comportano la previsione in favore della signora rimasta a vivere con CP_2 la figlia adolescente, di un assegno di mantenimento. Considerato ulteriormente che non sono state allegate dalle parti eventuali determinazioni circa l'importo del contributo al mantenimento della figlia minore a carico del signor elemento idoneo a parametrare l'esborso mensilmente CP_1 sostenibile dal ricorrente, ritiene il Tribunale che vada riconosciuto in favore della signora a titolo di mantenimento un assegno mensile di CP_2 euro 1000,00, somma da corrispondersi a decorrere dal settembre 2023 e da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT.
5. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., la parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorso il tempo di legge dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
6. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio cumulativamente proposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente statuendo,
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e CP_2 CP_1 che hanno contratto matrimonio in LE (Danimarca) il 2.01.2010 e
[...] trascritto al Comune di Porto Azzurro (LI) atto n. 2 parte II serie C e dispone che la sentenza di separazione sia comunicata all'Ufficiale di Stato Civile di
Porto Azzurro per le annotazioni di competenza;
2) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà di stabilire la residenza ove lo ritengano opportuno;
3) rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da CP_2 in danno di;
[...] CP_1
9 4) il signor corrisponderà a titolo di assegno di mantenimento CP_1 alla signora l'importo di euro 1.000,00 mensili, a decorrere dal CP_2 settembre 2023 e da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT;
5) Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
Così deciso in Livorno, li 7.6.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
10