Art. 52. Modifica all'articolo 517 del codice penale in materia
di vendita di prodotti industriali con segni mendaci 1. All' articolo 517 del codice penale , dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: « detiene per la vendita, ».
di vendita di prodotti industriali con segni mendaci 1. All' articolo 517 del codice penale , dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: « detiene per la vendita, ».