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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/06/2025, n. 2873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2873 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/06/2025 innanzi al Giudice Onorario dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 13113/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10.26 sono presenti l'avv. Laura Albano in sostituzione dell'avv. BONFANTE
SALVATORE per parte ricorrente la quale si riporta ai propri atti e alle note conclusive nella quale insiste.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 13.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13113 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nata a [...], il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Palermo, Fondo Costa n. 20, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Bonfante per mandato in atti.
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il CP_1
Grande 21 rappresentato e difeso dal dott. Michele Alcuri, per mandato in atti.
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 20/06/2025 DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
-Dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione della prestazione di cecità n. 044-
550207878118 di cui alla nota del 7.2.2024 e conseguentemente dichiara non dovuta dal ricorrente la somma di € 1.338,98 richiesta dall' a titolo di indebito sulla detta prestazione;
CP_1
-Condanna l' al ripristino della prestazione di cecità dalla data della effettiva sospensione dei CP_1
pagamenti e alla corresponsione dei relativi ratei con gli accessori di legge;
-Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in CP_1
complessivi €.1778,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA,
disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.9.2024, conveniva in giudizio l' per sentire Parte_1 CP_1
dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione della prestazione di cecità n. 044-
550207878118 e di contestazione dell'indebito di €. 1.338,98 comunicati al ricorrente con la nota del
7.2.2024 per il seguente motivo “assenza alla visita di revisione fissata per il giorno 19.1.2024”.
A sostegno del ricorso deduceva di non avere mai ricevuto la comunicazione della convocazione a visita (di revisione) fissata per il giorno 19.1.2024 e che l'assenza alla visita era dunque giustificata,
pertanto concludeva chiedendo “ - in accoglimento del presente ricorso, ritenere e dichiarare la
illegittimità della sospensione della prestazione di cecità n. 044-550207878118 di cui alla nota CP_1
del 7.2.2024 e, pertanto, annullarla, per le ragioni esposte in premessa;
- annullare l'indebito di €
1.338,98 sulla prestazione di cecità n. 044-550207878118, per le ragioni esposte in premessa;
-previa
ammissione di CTU medico legale, al fine di accertare la persistenza delle condizioni sanitarie di cui
al verbale del 7.12.2022 e legittimanti prestazione di cecità n. 044-550207878118, condannare CP_1
l' al ripristino e dunque al pagamento della prestazione suddetta, a decorrere dal mese di CP_1
FEBBRAIO 2024; - con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre
rimborso spese forfettarie ex art. 2 D.M. 55/14, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore
dello scrivente procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza CP_1
della domanda di cui chiedeva il rigetto.
La causa senza alcuna istruttoria viene decisa all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato.
Giova rammentare a livello di inquadramento normativo, che l'art. 3 ter del D.L. n. 850 del 1976,
convertito in Legge n. 29/77 prevedeva che «Gli organi preposti concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la
sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca
delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo
provvedimento. [..]».
L'art.80 co. 3 D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha successivamente disposto che “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad
accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei
requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la sospensione CP_1
dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti
a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica
della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata
già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' CP_1
provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima.».
Dalle norme richiamate si ricava che la mancata presentazione alla visita di revisione e l'assenza di giustificazioni, dalle quali la legge fa derivare la sospensione e quindi la revoca della prestazione,
presuppongono entrambe la regolare notifica all'interessato della convocazione alla visita di revisione.
Sotto tale profilo, nel caso di specie, appaiono condivisibili le doglianze del ricorrente inerente alla mancanza di prova della regolarità della notifica della convocazione a visita.
Invero non risulta ex actis che l'invito alla visita sia mai pervenuto alla conoscenza del ricorrente in quanto nella raccomandata allegata dall'ente previdenziale, peraltro in forma parziale, non è indicata la data in cui si sarebbe perfezionata la compiuta giacenza né è presente alcun timbro postale, unico elemento idoneo a conferire “certezza” in ordine alla data di spedizione.
L'Ente previdenziale invitato da questo giudice a depositare in forma integrale e leggibile entro il
20.3.2025 la documentazione attestante la rituale notifica della convocazione a visita, non ha depositato alcunché. Ne consegue, dunque, che nessuna attendibilità può essere conferita alla raccomandata allegata dall' in quanto non idonea a consentire a questo giudice di verificare, in presenza di CP_1
un'espressa contestazione di parte ricorrente, che in effetti la comunicazione della convocazione sia stata regolare, prova il cui onere incombeva sull'istituto.
Per quanto sopra, la sospensione della prestazione appare illegittima e poiché la prestazione va ripristinata dalla data di sospensione fino alla nuova fissanda visita di revisione, di competenza dell'Istituto, superflua si appalesa la chiesta ctu medico-legale.
In termini conclusivi, dunque, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto con condanna dell' al ripristino della prestazione di cecità con decorrenza dalla data della effettiva sospensione CP_1
dei pagamenti e alla corresponsione dei relativi ratei con gli accessori di legge sino alla visita di revisione
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 20.6.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile