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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 07/10/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
D.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Dr. Massimo CANOSA Giudice rel. Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 622/2024 R.G., vertente
TRA
, n. in Canada il 18.3.1974, CF , difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alberto Paone
E
n. a Lanciano il 3.1.1973, CF , CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Stefania Antonelli
CONCLUSIONI
Le parti si riportano all'accordo sottoscritto dalle parti in data 12.9.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 15.9.2025 le parti si riportavano alle condizioni esposte nell'accordo formalizzato il precedente 12.9.2025; tali condizioni possono essere integralmente recepite nel presente provvedimento, in quanto non contenenti previsioni contrarie alla legge dopo le precisazioni fornite all'udienza del 26.9.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dispoen quanto segue, a modifica delle precedenti condizioni di separazione personale tra le parti:
Dispone che versi al figlio la somma di euro 2.500 Parte_1 Per_1 per l'anno 2025 in un'unica soluzione e dal 2026 a rate mensili
Dispone che versi a la somma di euro 2.500 Parte_1 CP_1 per il mantenimento della figlia entro il mese di marzo di ogni anno Per_2
Dispone che provveda al mantenimento diretto del figlio Parte_1
Per_3
Dispone che le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio siano divise in parti eguali tra i genitori: in particolare, fino al Per_1 mese di dicembre 2025 pagherà i canoni di affitto e le spese Parte_1 del tennis (queste ultime in compensazione con le tasse universitarie e le spese del treno già pagate dalla madre); pagherà le spese CP_1 di viaggio del figlio. Dal 2026, pagherà i costi di tennis, Parte_1 affitto e utenze nei mesi dispari, sosterrà le relative spese CP_1 nei mesi pari;
quanto alle spese di trasporto, le stesse saranno pagate una volta ciascuno dai genitori mediante rimborso diretto al figlio
(che tratterrà inoltre per sé eventuali borse di studio percepite Per_1 per merito)
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio saranno Per_3 tutte a carico di , salva diversa pattuizone nel caso che Parte_1
inizi un'attività agonistica retribuita Per_3
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia minore Per_2 saranno tutte a carico di ma le stesse saranno poste CP_1 paritariamente a carico dei genitori nel caso in cui inizi Persona_4 un'attività agonistica retribuita
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 29.9.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Massimo Canosa Angela Di Girolamo