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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 7495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7495 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 21/10/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16235/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, elett.te dom.ta in Pozzuoli (NA) alla via Matteotti n. 15 presso lo Parte_1 studio degli avvocati Giuseppe Buono e Giovanni Murano che la rappresentano e difendono giusta mandato in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, come in atti, CP_1 dall'avv. Annalisa Sarnataro con la quale è elett.te domiciliato in Frattamaggiore (NA) alla via Michelangelo Lupoli n° 27 presso la sede dell'Ente RESISTENTE
OGGETTO: Indennità di Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) per i Medici di medicina generale ed indennità di coordinamento di cui al FONDO AFT CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.07.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere medico di base convenzionato dell (data di assunzione Controparte_2 convenzione 01.06.2003) nonché coordinatore e componente della AFT Centro n.3 di Giugliano in Campania, giusta delibera del 22.11.2018; che, in qualità di MMG (medico di Medicina Generale), pertanto, a far data dal mese di Novembre 2018, aveva aderito alla AFT CENTRO 3 del Distretto n. 37 di Giugliano e ne era diventata coordinatrice;
che, in tale ruolo, era stata confermata anche con verbale di assemblea del 15.01.2020; che l'AFT in questione constava di 14 medici divisi in diverse sedi distaccate;
che esercitava la propria attività professionale presso il Distretto n. 37 di Giugliano in Campania (NA) alla via Colonne n.48/3 ed aveva diversi assistiti sui quali era stato effettuato il calcolo del massimale retributivo da corrispondersi e di cui alle buste paga in atti;
che inoltre, svolgeva i compiti di coordinatrice della AFT in oggetto, così come era riconosciuto dall'allegato alla delibera allegata in produzione nonché dal verbale di assemblea del 15.01.2020; di non avere mai ricevuto l'indennità per l'attività professionale espletata in regime di AFT, da rapportarsi al numero di assistiti in carico. In diritto ha rappresentato che con L. 158/2012 si è previsto che le Cure Primarie si costituissero in forme organizzate sotto il nome di Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) o Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP); che con Patto della Salute 2014- 2016 (All.6) si è decretato che AFT e entro sei mesi dalla stipula dei nuovi CP_3
Accordi Collettivi Nazionali e, comunque, non oltre la vigenza del Patto stesso, debbano costituire le uniche forme di aggregazione delle Cure Primarie;
che le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) sono, quindi, forme organizzative monoprofessionali della Medicina Generale cui i medici di medicina generale partecipano obbligatoriamente per garantire la continuità dell'assistenza; che i medici della Aft garantiscono l'assistenza ai cittadini di riferimento dalle ore 8 alle ore 24 per sette giorni alla settimana, laddove dalle ore 24 alle ore 8 il servizio viene garantito, per le sole urgenze, dal 118; che i medici costituenti la AFT sono funzionalmente connessi tra loro mediante una “rete clinica” (ovvero una struttura informatico-telematica di collegamento tra le varie schede cliniche dei MMG della AFT), con oneri tecnici ed economici a carico della;
che la costituzione delle AAFFTT nella Parte_2
Regione Campania è avvenuta con l'Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medicina Generale sottoscritto - ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni - in data 29.03.2018 e approvato in Conferenza Stato Regioni con atto rep. 112/CSR del 21.06.2018 (all.7); che, secondo il Piano di Programmazione della Rete per l'assistenza territoriale della Regione Campania 2016-2018 (all.8), i medici che compongono la AFT individuano al loro interno un coordinatore cui è affidata la responsabilità organizzativa della AFT, volta a garantire l'omogeneità dei comportamenti assistenziali e dei servizi di medicina generale e di pediatria resi agli assistiti, i quali devono essere necessariamente erogati in funzione degli obiettivi di salute definiti dalla Regione;
che l'incarico di Contr coordinatore, deliberato dalla dura tre anni rinnovabili alla scadenza naturale;
che, con decreto n. 83 del 31/10/2019 (all.9) avente ad oggetto “Piano Regionale della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019 – 2021”, sono state poste le basi della costituzione definitiva delle AFT e della loro entrata a pieno regime;
che, con decreto n.15 del 17.01.2020 (all.10), è stata deliberata l'applicazione dell'accordo integrativo Regionale in attuazione dell'ACN reso esecutivo in data 21 giugno 2018 – Rep.n.112/CSR, ove sono stati disciplinati gli aspetti costitutivi e pratici delle AFT;
che all'art.1 – Capitolo B del citato Accordo Integrativo è stato stabilito che le indennità di Contro cui all'art. 59 lettera B comma 1, 2 e 3 dell e dell'art. 3 Capo III dell'AIR vigente confluiscono in un fondo di AFT ed è stato stabilito che: “b) I MMG della AA FF TT che concorrono agli obiettivi di presa in carico, alla continuità delle cure attraverso la rete, l'apertura degli studi, la presa in carico di PDTA, l'adesione agli screening ed alle campagne di prevenzione vaccinale, ma che non svolgono l'attività nella sede di riferimento, ricevono una indennità di € 5,00 assistito annuo frazionato in dodicesimi”; che tale quantificazione della indennità è, altresì, prevista nel Capitolo C al punto 3 dell (“La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2019 per i MMG già CP_5 appartenenti alla Medicina di Rete e che detengono la relativa indennità di cui all'art.59 comma b aumenta di € 0,50 ed è complessivamente di €5,00 assistito annuo
/12 esimi……I aderenti alla AFT ma che non svolgono attività nella sede di Parte_3 riferimento ricevono un'indennità di €5,00”);di aver iniziato il proprio convenzionamento presso l – Distretto 37 di Giugliano in Controparte_2
Campania in data 01.06.2003 e, pertanto, di ricadere nella applicazione dell'art.59 dell'ACN per cui le sono state riconosciute le indennità di cui all'art. 59 lettera B commi 1, 2 e 3; che, in relazione al requisito complementare di cui alla sede di riferimento, i medici della AFT possono esercitare le attività in sedi individuali (come nel caso de quo), in sede unica aggregata o una o più sedi associate e, comunque, ogni AFT deve disporre di almeno una sede di riferimento utilizzabile sia ai fini dell'erogazione delle prestazioni istituzionali, sia ai fini dell'erogazione delle attività di tipo complesso, compresa la medicina di iniziativa nei confronti dei pazienti cronici e/o fragili;
di svolgere la propria attività presso lo studio di via Colonne n.48/3 e, pertanto, di necessitare della relativa rete informatica di collegamento funzionale per la AFT;
che l'indennità riportata, infatti, è prevista per la costituzione dello studio nonché per il mantenimento del collegamento telematico e funzionale dei vari aderenti alla AFT;
di aver diritto, inoltre, all'ulteriore importo di € 500,00 mensili per l'attività di coordinamento svolta;
che, invero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del citato AIR, capitolo B, lettera c, punto 6, subb. A e ss: “Ogni AAFFTT prevede un Delegato con compiti di raccordo funzionale e professionale di cui al comma 4 dell'ART.26 dell'ACN vigente, b) Tale Delegato viene definito Coordinatore della AFT” ed ai sensi dell'art.2 dell'A.I.R., che riprende sostanzialmente le previsioni degli accordi nazionali e del Piano Regionale Territoriale “il Coordinatore definisce il piano organizzativo delia AFT indicando i MMG che partecipano allo svolgimento delle attività nella sede di riferimento. Il Coordinatore comunica al Distretto il piano organizzativo entro il 31.01. Eventuali modifiche o deroghe sono definite in ambito del Comitato Aziendale art. 23. Al Coordinatore di AFT è previsto un compenso mensile di 500 €.”; che la qualifica di coordinamento da lei svolta era riconosciuta dall'allegato alla delibera del 09.11.2018 nonché dal verbale di conferma del 15.01.2020 nonché da tutte le prove documentali relative allo svolgimento reale della prestazione di coordinamento in atti;
che le andava, pertanto, riconosciuto, dal 01.01.2019, l'emolumento mensile di € 500,00 a titolo di indennità di coordinamento nonché l'importo mensile di € 0,42 (€5/12) ad assistito;
che l , pertanto, era debitrice, nei suoi Parte_4 confronti, dell'importo di € 22.550,56 a titolo di FONDO AFT e di € 18.000,00 a titolo di indennità di coordinamento AFT, per un totale di € 40.550,56, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Su tali premesse ha convenuto in lite la rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa, il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'importo di cui al FONDO AFT di cui all'Accordo Integrativo Regionale recepito con Decreto n.15 del 17.01.2020 della Giunta Regionale della Campania, art.1 Capitolo B b) Accertare e dichiarare, inoltre, sempre per i motivi di cui alla premessa, il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità di coordinamento di cui al FONDO AFT prevista nell'Accordo Integrativo Regionale recepito con Decreto n.15 del 17.01.2020 della Giunta Regionale della Campania, art.1 capitolo B, lettera c,, punto 6, subb. A e ss e pari ad € 500,00 mensili.
c) Per l'effetto ordinare, all'Azienda sanitaria locale , con sede legale CP_2 CP_2 alla Via Lupoli n. 27 (ex orfanotrofio Pezzullo) – 80027 Frattamaggiore (NA), P.I.:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in P.IVA_1 favore della ricorrente, dell'importo di €. 40.550,56, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia”; il tutto con vittoria di spese di lite. Fissata udienza per la discussione si è costituita tempestivamente la che CP_6 ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto. Ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione parziale del credito ed ha dedotto che, con la mensilità stipendiale di settembre 2021, aveva liquidato in favore della dott.ssa gli arretrati relativi all'indennità di coordinamento delle attività AFT (€ Pt_1
6.000,00) corrispondenti al trattamento economico per i 12 mesi pregressi e, a partire dal mese di ottobre 2021, aveva regolarmente corrisposto l'emolumento rivendicato in giudizio oltre all'indennità per partecipazione alle attività AFT. Ha rappresentato, inoltre, che la genesi del trattamento economico rivendicato in giudizio risiede nell'Accordo Integrativo Regionale 2020, approvato con Decreto della Regione Campania n. 16 del 21.01.2020 (doc. 6).; che il predetto Accordo integrativo stabilisce che “il coordinatore definisce il piano organizzativo della AFT indicando i che partecipano allo svolgimento delle attività nella sede di riferimento… Parte_3 comunica al Distretto il piano organizzativo entro il 31.01. Eventuali modifiche o deroghe sono definite in ambito del Comitato aziendale ex art. 23” (cfr. AIR pag. 7); che, pertanto, ai fini dell'erogazione della indennità AFT è indispensabile l'acquisizione e l'approvazione del piano organizzativo predisposto dal coordinatore;
che tanto viene confermato anche dalla nota prot. n°2020.0332951 del 14.07.2020 della Direzione Generale per la Tutela della Salute con la quale venivano trasmesse alle le indicazioni operative per l'applicazione dell'Accordo Integrativo CP_7
(doc. 8); che, inoltre, nelle Linee Guida trasmesse (doc. 9) si stabiliva chiaramente che Cont
“Le provvederanno a riconoscere i compensi previsti dall'AIR per gli obiettivi organizzativi, ai componenti le singole AFT per le quali il Distretto ha Parte_3 approvato il Piano di organizzazione. I compensi previsti dall'AIR per gli obiettivi organizzativi a favore dei componenti le singole AFT, verranno erogati dalle Parte_3
AA.SS.LL previa approvazione del Piano di riorganizzazione”; che, peraltro, con successiva nota prot. n 2020.0538795 del 13.11.2020, la Direzione Generale per la Tutela della Salute, dando per scontato il completamento della procedura di trasmissione dei piani di organizzazione delle attività AFT e la loro relativa approvazione, forniva ulteriori indicazioni operative in relazione all'applicazione dell'Accordo Regionale per l'anno 2020 (doc. 10); che, con nota prot. n. 0050840/u del 17.12.2020, il Direttore Generale della sollecitava i Direttori dei Parte_5
Distretti ed i Coordinatori AFT all'adozione dei Piani di organizzazione onde consentire l''autorizzazione della corresponsione dei compensi previsti dall'Accordo Stralcio per la Medici Generale (doc. 11), a riprova del fatto che la mancata adozione di detti piani non consentiva la liquidazione dei compensi per lo svolgimento delle attività di AFT;
che, in occasione della riunione del Comitato aziendale ex art 23 del
18.06.2021, si dava atto della circostanza che, nonostante i solleciti, erano pervenuti soltanto alcuni piani organizzativi di alcuni distretti (doc. 12); che, quindi, non essendosi completata la procedura idonea a consentire la liquidazione dei compensi in parola ovvero la trasmissione dei “piani organizzativi delle AFT” alle Direzioni Distrettuali e la conseguente approvazione degli stessi, non può procedersi alla liquidazione dei compensi richiesti dalla ricorrente anteriormente al settembre del 2021. Ha eccepito in ogni caso la mancanza di prova non potendo ritenersi sufficiente a comprovare lo svolgimento di attività connesse con le AFT l'allegazione della delibera di costituzione delle aggregazioni e la nomina della ricorrente quale coordinatore (all. 2 e 3 controparte) lì dove l'accordo regionale, unitamente alle Linee Guida adottate dalla Regione, prevedono l'adozione di atti necessari e preliminari alla liquidazione dei compensi connessi. Ha, infine, contestato il quantum della domanda precisando che, in merito alla determinazione del quantum mensilmente liquidato alla ricorrente già a partire dal mese di ottobre 2021 per la partecipazione alle attività AFT, si era tenuto Cont conto di quanto stabilito dall'art 1 (Forme Organizzative), lett. B 2020 (doc. 7 - Cont pag. 6 ) il quale stabilisce che quanto previsto dall'art. 59 lettera B comma 1,2, e 3 e dell'art. 3 Capo III dell'AIR vigente confluisce in un fondo denominato “fondo AFT” mentre la lett. C del medesimo articolo dettaglia, poi, le modalità di calcolo dell'indennità in questione (doc. 7 – AIR pag. 7 e 8); che i conteggi effettuati nel ricorso introduttivo trascuravano che la variazione del numero di pazienti in carico relativamente alla popolazione di riferimento della AFT, come previsto dal richiamato DCA, è da calcolarsi su base annua e, quindi, difformemente a quanto proposto dalla parte ricorrente con cadenza mensile;
che, peraltro, la lettera C innanzi citata al punto 3 (pag. 9) chiaramente stabilisce che “La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2021 per i non appartenenti alle forme associative già esistenti è Parte_3 complessivamente di € 2,00 annuo/12esimi”, così come regolarmente computato e pagato alla ricorrente;
che, come si evinceva dalla stampa riepilogativa allegata (doc. 15), a partire dall'anno 2022, l'indennità in questione era stata oggetto di liquidazione nella misura di € 5,00/12 esimi moltiplicato per il massimale di assistiti in carico di 1500.
Istruita la causa sulla scorta della documentazione prodotta, concesso termine alla parte ricorrente per la riformulazione dei conteggi, all'odierna udienza il Tribunale osserva che. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini segnati dalla seguente motivazione ritenendo la scrivente di condividere integralmente le argomentazioni rese dal Tribunale di Napoli nella sentenza n. 2232/2025 del 20.03.2025, in questa sede richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Contr Parte ricorrente ha convenuto in giudizio l resistente per ottenere l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento delle somme spettanti a titolo di Fondo AFT, di cui all'Accordo Integrativo Regionale recepito con Decreto della Giunta Regionale della Campania n. 15 del 17.01.2020, art. 1, Capitolo B, lett. b) nonché dell'indennità di coordinamento prevista dal medesimo Accordo, art. 1, Capitolo B, lett. c), punto 6 sub A e ss., pari a € 500,00 mensili, per un importo complessivo di € 40.550,56. È pacifico tra le parti che la ricorrente svolge compiti di medico di base convenzionato con l dall'1-6-2003, con studio in Giugliano in Campania (NA) Controparte_2 Contr alla via Colonne n.48/3 e che la onvenuta le ha erogato la indennità AFT solo dal 1-10-2021 (cfr. buste paga sub cod. 260) nella misura di 0.166 euro rapportata al massimale degli assistiti (1500). La ricorrente contesta la decorrenza e il quantum erogatole dalla Azienda sanitaria e invoca, a tal fine, l'art. 59 dell'ACN di settore sottoscritto il 29-3-2018 e l'Accordo Integrativo Regionale recepito con Decreto n. 15 del 17.01.2020 della Giunta Regionale della Campania, art.1 Capitolo B. Il trattamento economico dei medici di medicina generale è regolato, in via generale, dall'art. 59 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (sottoscritto in data 29.03.2018 e approvato in Conferenza Stato
Regioni con atto rep. 112/CSR del 21.06.2018), che, per quanto rileva ai fini di causa, stabilisce “
1. In attuazione di quanto previsto all'art. 9 del presente Accordo……………….., anche l'erogazione della medicina generale e specifica le prestazioni ed attività di competenza della stessa risultanti dal presente Accordo e dagli accordi regionali ed aziendali, il trattamento economico dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. d), del suddetto decreto legislativo, si articola in : a) quota capitaria per assistito ponderata, per quanto stabilito dall'art. 8, negoziata a livello nazionale;
b) quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione regionale e/o aziendale, compresi la medicina associata, l'indennità di collaborazione informatica, l'indennità di collaboratore di studio medico e l'indennità di personale infermieristico;
c) quota per servizi ….. 2. Gli accordi regionali, possono definire eventuali quote per attività e compiti per l'esercizio di funzioni proprie di livelli essenziali di assistenza diversi dalle cure primarie ed a queste complementari”. L'indennità Fondo AFT è stata disciplinata dall'Accordo Integrativo della Regione Campania Regionale approvato, in attuazione dell'ACN reso esecutivo in data 21 giugno 2018, con Decreto n. 16 del 21/01/2020 del Commissario ad Acta della Regione Campania (e non con Decreto n. 15/2020 come assunto dalla ricorrente). Col detto Decreto n. 16/2020 è stato approvato l relativo alle nuove forme CP_5 organizzative della medicina generale, ispirate ai principi individuati dall' ACN vigente nonché alla Legge 8 novembre 2012 n.189, il Patto per la Salute per gli anni 2014- 2016 ed il DD n. 53 del 05.03.2018 della Regione Campania. L'art. 1 (rubricato “Forme organizzative”) prevede che “Con il presente accordo si intendono definitivamente superate le forme organizzative attualmente previste (medicina di gruppo, rete, associazionismo semplice). Le uniche forme organizzative della Medicina Generale riconosciute sono le AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale). In ogni AFT sono assorbiti tutti i singoli e tutte le forme Parte_3 associative già esistenti. Le AFT rappresentano la nuova forma organizzativa della
Medicina Generale tesa a determinare una maggiore fidelizzazione del paziente al territorio e rappresentare una efficiente alternativa al fine dì ridurre la dispersione assistenziale e al ricorso a cure inappropriate in ambito ospedaliero……. a) I Parte_3 facenti parte delle AA FF TT aderiscono obbligatoriamente alla nuova forma organizzativa. b) I singoli operano nei loro studi o negli studi associati Parte_3 appartenenti alla stessa AFT e nella sede di riferimento della AFT di cui al comma d) e nella sede di svolgimento delle attività di cura di cui al comma g). ……. h) In tale sede di riferimento oltre che quella dei singoli studi, i svolgono le attività di cui al Parte_3 comma g) con i relativi componenti del modello organizzativo integrato da collaboratori amministrativi ed infermieri. ……. Tutti gli studi dei MMG appartenenti alle sono connessi in rete tra loro utilizzano sistemi gestionali, reti e CP_8 piattaforme informatiche proprie al fine di confluire i flussi dati di attività del perseguimento delle cure della AFT in piattaforme Aziendali e/o Regionali in conformità con le vigenti normative in tema di tutela della privacy”. Al capo B dell'art. 1 viene, altresì, stabilito che “Con il presente Accordo quanto previsto dall'art.59 lettera B comma 1, 2 e 3 e dall'art. 3 Capo III dell'AIR vigente confluisce in un fondo denominato "fondo di AFT" e che le modalità di riparto dell'attuale fondo, che dovrà garantire quanto già percepito dai medici dì assistenza primaria alla data di applicazione del seguente AIR, sono declinate nel successivo punto C, titolato “MODALITA' DI EROGAZIONE DEI COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE : CP_9
“1. Le indennità, già percepite dai di AP, per le forme associative di cui all'art Parte_3
54 dell'ACN vigente, sono convertite nelle indennità di AFT;
2. Tali indennità vengono incrementate in riferimento ai commi a) e b) lettera B dell'art 110.
3. In fase di prima applicazione, vincolati agli obiettivi di tipo organizzativo, le risorse disponibili nel presente AIR derivanti dal fondo di AFT vengono così ripartite: La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2019 per i MMG già appartenenti
alla Medicina di Gruppo e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di € 0,50 ed e complessivamente di€ 5,50* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2020 per i MMG già appartenenti
alla Medicina di Gruppo e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di € 0,50 ed e complessivamente di€ 6,00* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2019 per i MMG già appartenenti
alla Medicina di Rete e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di € 0,50 ed e complessivamente di€ 5,00* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2020 per i MMG già appartenenti
alla Medicina di Rete e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di € 0,50 ed e complessivamente di€ 5,50* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2021 per i MMG già appartenenti
alla Medicina di Rete e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di € 0,50 ed e complessivamente di€ 6,00* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2019 per i MMG già appartenenti alla Medicina di Associazione e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di€ 0,92 ed e complessivamente di€ 3,50 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2020 per i MMG già appartenenti
alla Medicina di Associazione e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di€ 1,00 ed e complessivamente di€ 4,50 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2021 per i MMG già appartenenti
alla Medicina di Associazione e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di€ 1,50 ed e complessivamente di€ 6,00* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2019 per i MMG già appartenenti
alla Medicina di Gruppo o Rete e che non detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b e complessivamente di€ 2,00 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2020 per i MMG già appartenenti
alla Medicina di Gruppo o Rete e che non detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b e complessivamente di€ 3,50 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2021 per i MMG già appartenenti
alla Medicina di Gruppo o Rete e che non detengono la relativa indennità di cui all'art
59 comma b e complessivamente di€ 6,00* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2019 per i MMG non appartenenti alle forme associative già esistenti è complessivamente di € 2,00 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2020 per i MMG non appartenenti alle forme associative già esistenti e complessivamente di € 2,00 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2021 per i non Parte_3 appartenenti alle forme associative già esistenti è complessivamente di € 2,00 assistito annuo/12 esimi
* I aderenti alla AFT ricevono l'indennità di € 6,00 con obbligo dello svolgimento Parte_3 di attività in una sede di riferimento;
I MMG aderenti alla AFT, ma che non svolgono attività nella sede di riferimento ricevono una indennità di € 5,00”. Emerge, alla luce di quanto esposto, che dal gennaio 2020 (data di approvazione Cont dell in oggetto) la nuova forma organizzativa obbligatoria per i Medici di Medicina Generale è costituita dalla Controparte_10 attraverso cui i MMG di un certo Distretto possono, attraverso il collegamento in rete, offrire all'utenza un servizio di assistenza sanitaria per un arco orario (dalle ore 8 alle ore 24, per sette giorni alla settimana) di gran lunga superiore al servizio che sarebbe prestato dal singolo medico, al fine di ridurre il ricorso a cure inappropriate in ambito ospedaliero. Trattasi di scelta obbligatoria per il singolo MMG (i aderiscono Parte_3 obbligatoriamente alla nuova forma organizzativa), che sostituisce le precedenti forme associative previste dall'art. 54 ACN (medicina di gruppo, rete, associazione semplice). Per tali motivi ritiene il Tribunale che tale voce retributiva spetti alla ricorrente a far data dall'1-1-2019 ( come richiesto in ricorso), risultando provata la propria adesione, a far data dal mese di novembre 2018, alla AFT CENTRO 3 del Distretto n. 37 di Giugliano di cui era diventata coordinatrice, giusta Delibera del 22.11.2018 (cfr all.2), Contr non contestata dalla convenuta, che di contro non ha offerto alcuna prova su eventuali fatti impeditivi o modificativi della domanda, non potendo riconoscersi alcuna valenza in tale senso alle difficoltà organizzative aziendali circa l'approvazione delle AFT già operative sul territorio. Inoltre, si rileva che nella memoria della parte resistente viene riconosciuto un pagamento parziale della citata indennità, senza, tuttavia, indicare alcuna modifica, né oggettiva né soggettiva, rispetto alla situazione precedente al mese di ottobre 2021. In altri termini, se il presunto problema fosse stato rappresentato dalla mancata presentazione di un piano organizzativo e dalla prova dello svolgimento dell'attività in una sede diversa da quella di riferimento, non si comprende per quale motivo, pur in assenza di tali elementi, l'Ente abbia, comunque, proceduto all'erogazione delle somme a decorrere da ottobre 2021. La realtà è che l'esistenza dei piani organizzativi non costituiva affatto condizione per il riconoscimento e l'erogazione dell'indennità in oggetto, non essendo prevista alcuna prescrizione in tal senso dall'Accordo Integrativo che ha istituito il Fondo. Contr Va, inoltre, sottolineato che l territorialmente competente era perfettamente a conoscenza del fatto che la ricorrente fosse componente dell'AFT indicata e, in particolare, ben sapeva dove questi svolgesse la propria attività (ossia al di fuori della sede di riferimento), trattandosi di dati pacificamente in possesso dell'Ente resistente. Ed, invero, la ricorrente ha depositato la delibera di costituzione dell'AFT (cfr. all. 2), da cui si evince con chiarezza che ella era parte integrante della struttura, rivestendo, altresì, il ruolo di coordinatrice. Ne consegue, pertanto, il suo diritto alle indennità oggetto del presente giudizio. Tale circostanza è ulteriormente suffragata dalla documentazione depositata agli allegati nn. 2 e 3 che attesta sia l'effettivo svolgimento dell'attività, sia la fondatezza della richiesta di liquidazione anche dell'indennità di coordinamento. Tutti i documenti versati in atti dimostrano, infatti, che la dott.ssa ha Pt_1 effettivamente esercitato le proprie funzioni, creando così il presupposto fattuale per il riconoscimento degli importi richiesti. Contr A ciò si aggiunga che la stessa resistente ha riconosciuto la ricorrente quale coordinatrice, interloquendo direttamente con lei nell'ambito dell'esercizio delle funzioni proprie di tale incarico. Ed, infatti, la ricorrente, nella sua qualità di coordinatrice, ha provveduto a comunicare Contr all competente:
1. l'inserimento di nuovi medici (mail del 17.03.2021);
2. le modalità di partecipazione dei medici dell'AFT alle campagne vaccinali (mail del 23.03.2021);
3. l'aggiornamento degli orari dell'AFT (mail del 26.11.2021);
4. l'eventuale rettifica degli stessi (mail del 30.11.2021);
5. la fuoriuscita di medici dall'AFT (mail del 23.02.2022). Tutte le suddette comunicazioni sono allegate al punto 4 della produzione documentale della parte ricorrente. Ella, inoltre, è stata destinataria degli avvisi e delle comunicazioni della competente Contr
1) mail del 26.03.2020 a firma del dr. , Direzione Sanitaria Asl Persona_1 Napoli2 Nord: "Trattasi di procedura da seguire in caso di infezione da coronavirus del personale e PLS. I Coordinatori delle AFT e il Referente PLS avranno cura Parte_3 di trasmettere la procedura a tutti i Colleghi...." ;
2) mail del 06.05.2020 a firma de1 dr. , Direzione Sanitaria Persona_1 CP_11
"E' opportuno che le autocerficiazioni siano raccolte presso Uo. Cure Primarie
[...] distretto 37 e poi inviate al Distretto. I Coordinatori AFT provvedono ad avvertire gli altri ; Parte_3
3) mail del 25.08.2020 e del 26.08.2020, a firma del dr. , Direzione Persona_1 Cont Sanitaria : Invio allegati Scuola Sicura;
CP_11
4) mail della Dott.ssa , della 3: ...Si Persona_2 Parte_3 Controparte_12 comunica altresì di aver già ritirato i kit per i propri assistiti operanti in ambito scolastico presso il referente AFT Dott.ssa "; Parte_1 Cont
5) mail del 27.08.2020 a firma del dr. , Direzione Sanitaria Persona_1 CP_11
ai Coordinatori AFT Dist. 37 e relativa risposta della dr.ssa ,
[...] Parte_1
6) mail del 27.08.2020 a firma del dr. , Direzione Sanitaria Persona_1 CP_2
- richiesta di invio dei nominativi dei collaboratori di studio dei
[...] Parte_3
7) mail del 20.01.2021 a firma della di richiesta dei dati sulle dosi Controparte_11 di vaccino consegnate ai medici della AFT;
8) mail del29.A5.2A22 a firma di richiesta di trasmissione ai Controparte_11 Parte_3 delle note Regionali. Tutte allegate al punto 5 della produzione di parte ricorrente. La riprova, poi, che l'ente resistente fosse ab initio in grado di provvedere al pagamento delle indennità richieste in ricorso è data dalla già riportata circostanza che da ottobre
2021 l'erogazione è avvenuta senza alcuna integrazione documentale, il che rende Contr anche infondata e pretestuosa la deduzione dell resistente secondo cui prima del settembre 2021 non vi fosse prova dello svolgimento dell'attività per cui è causa. La prova di tale attività, infatti, è data proprio dal fatto che nei mesi precedenti l'Ente ha provveduto alla liquidazione di tutte le altre indennità afferenti all'AFT ma ha mancato solo il pagamento di quanto richiesto in ricorso. Contr Delle due l'una: o la partecipazione all'AFT non era a conoscenza dell' ed allora nessun pagamento sarebbe dovuto avvenire o questa era effettivamente (come in effetti lo era) a conoscenza dell'Ente e, quindi, tutti i pagamenti erano dovuti. Per la quantificazione della indennità AFT occorre evidenziare che la ricorrente è medico di base a far data dal 1-6-2003, pertanto, antecedentemente alla sua adesione alla AFT del Distretto n.37 di Giugliano (avvenuta nel novembre 2018: cfr. doc. 2), che non apparteneva ad alcuna forma associativa già esistente (medicina di gruppo, in rete etc..) e che ha svolto l'attività convenzionata sempre e solo presso il Distretto n.37 di Giugliano in Campania (NA) alla via Colonne n.48/3. Ai sensi del capo C dell'art. 1 dell'AIR in oggetto “In fase di prima applicazione… La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2019 per i non appartenenti Parte_3 alle forme associative già esistenti è complessivamente di € 2,00 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2020 per i non appartenenti Parte_3 alle forme associative già esistenti e complessivamente di € 2,00 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2021 per i MMG non appartenenti alle forme associative già esistenti è complessivamente di € 2,00 assistito annuo/12 esimi.
Successivamente, come si evince dalla stampa riepilogativa allegata alla memoria di costituzione (doc. 15), a partire dall'anno 2022 l'indennità in questione è stata oggetto di liquidazione nella misura di € 5,00/12 esimi moltiplicato per il massimale di assistiti in carico di 1500. Alla ricorrente, pertanto, spetta l'indennità AFT a far data dal 1-1-2019 sino al 30-11- 2021 (come richiesto in ricorso) nella misura di: euro 0.166 per assistito (2 euro:12 mesi) per il periodo dal 1-1-2019 al 30.11.2021. Contr Da tale importo va detratto quanto già corrisposto a tale titolo dalla resistente che, a partire dal mese di ottobre 2021, ha regolarmente corrisposto l'indennità per partecipazione alle attività AFT nella misura di 0,166 euro ma rapportata al massimale assistenziale (1.500 assistiti) e non al reale numero di assistiti quale risultante dai cedolini paga versati in atti, come pacifico tra le parti in causa. Va, a questo punto, parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale Contr tempestivamente sollevata dall resistente per cui, considerato che la notifica del ricorso introduttivo è intervenuta in data 19.09.2024, il credito vantato in giudizio si è prescritto nel periodo antecedente al 19.09.2019, attesa la natura tipicamente
“retributiva” delle voci economiche contrattualmente azionate in uno alla insussistenza di precedenti atti interruttivi. Ne risulta l'affermazione in favore della parte ricorrente, per l'arco temporale dal 19.09.2019 al 30.11.2021, di un complessivo credito di euro 6.681,832 da cui da detratto l'importo già versato pari ad € 498,77 per un credito residuo di € 6.183,062. Va, inoltre, riconosciuto il diritto di parte ricorrente, sempre per l'arco temporale dal 19.09.2019 al 30.11.2021, all'ulteriore importo di €. 500,00 mensili per l'attività di coordinamento svolta, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 del citato AIR, capitolo B, lettera c,, punto 6, subb. A e ss, in base al quale “ Ogni AAFFTT prevede un Delegato con compiti di raccordo funzionale e professionale di cui al comma 4 dell'ART.26 Contr dell' vigente, b) Tale Delegato viene definito Coordinatore della AFT” ed ai sensi dell'art.2 dell che riprende sostanzialmente le previsioni degli accordi nazionali CP_5
e del Piano Regionale Territoriale “il Coordinatore definisce il piano organizzativo delia AFT indicando i MMG che partecipano allo svolgimento delle attività nella sede di riferimento. Il Coordinatore comunica al Distretto il piano organizzativo entro il 31.01. Eventuali modifiche o deroghe sono definite in ambito del Comitato Aziendale art. 23. Al Coordinatore di AFT è previsto un compenso mensile di 500 €.”. Alla ricorrente, pertanto, spetta l'indennità di coordinamento AFT a far data dal 19-09- 2019 sino al 30-11-2021 (come richiesto in ricorso) nella misura di euro 500,00 mensili per un importo di € 13.500,00 Contr Da tale importo va detratto quanto già corrisposto a tale titolo dalla che, con la mensilità stipendiale di settembre 2021, ha liquidato, in favore della dott.ssa , gli Pt_1 arretrati relativi all'indennità di coordinamento delle attività AFT (€ 6.000,00) corrispondenti al trattamento economico per i 12 mesi pregressi ed, a decorrere dall'ottobre 2021, ha regolarmente corrisposto l'indennità in oggetto, come pacifico tra le parti in causa. Residua, a tale titolo, un credito pari ad € 7.500,00. In proposito il Tribunale ritiene di poter recepire il conteggio così come riformulato dal procuratore di parte ricorrente in osservanza dei criteri resi con verbale di udienza del
24.06.2025 perché correttamente formulato oltre che non oggetto di alcuna Contr contestazione da parte dell resistente. Per quanto riguarda, infatti, il calcolo di quanto effettivamente spettante al ricorrente, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.( cfr. Cassazione civile, sez. lav., 18/02/2011, n. 4051; in senso conforme cfr.: Cass. 19 gennaio 2006 n. 945; Cass. 10 giugno 2003 n. 9285). Su tali somme competono gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, secondo il meccanismo di cui all'art. 429 c.p.c.
La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912). Al pagamento della suddetta somma va condannata la parte convenuta in persona del l.r.p.t. Risulta assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti in causa. Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà; la restante parte, Contr liquidata come in dispositivo, va posta a carico della convenuta, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Matilde Dell'Erario, sul ricorso presentato da in data 11.07.2024, Parte_1 così decide: 1) in parziale accoglimento della domanda giudiziale dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della indennità AFT e dell'indennità di coordinamento di cui al FONDO AFT per il periodo dal 19.09-2019 al 30-11-2021 nella misura indicata in parte motiva;
2) per l'effetto condanna la , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_2 pagamento in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 13.683,062, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo;
Contr 3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna la convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione, in favore della ricorrente, del residuo, che liquida in complessivi euro 1.347,5 oltre I.VA., C.P.A., spese generali come per legge e rimborso del C.U. di euro 118,50, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli in data 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 21/10/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16235/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, elett.te dom.ta in Pozzuoli (NA) alla via Matteotti n. 15 presso lo Parte_1 studio degli avvocati Giuseppe Buono e Giovanni Murano che la rappresentano e difendono giusta mandato in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, come in atti, CP_1 dall'avv. Annalisa Sarnataro con la quale è elett.te domiciliato in Frattamaggiore (NA) alla via Michelangelo Lupoli n° 27 presso la sede dell'Ente RESISTENTE
OGGETTO: Indennità di Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) per i Medici di medicina generale ed indennità di coordinamento di cui al FONDO AFT CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.07.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere medico di base convenzionato dell (data di assunzione Controparte_2 convenzione 01.06.2003) nonché coordinatore e componente della AFT Centro n.3 di Giugliano in Campania, giusta delibera del 22.11.2018; che, in qualità di MMG (medico di Medicina Generale), pertanto, a far data dal mese di Novembre 2018, aveva aderito alla AFT CENTRO 3 del Distretto n. 37 di Giugliano e ne era diventata coordinatrice;
che, in tale ruolo, era stata confermata anche con verbale di assemblea del 15.01.2020; che l'AFT in questione constava di 14 medici divisi in diverse sedi distaccate;
che esercitava la propria attività professionale presso il Distretto n. 37 di Giugliano in Campania (NA) alla via Colonne n.48/3 ed aveva diversi assistiti sui quali era stato effettuato il calcolo del massimale retributivo da corrispondersi e di cui alle buste paga in atti;
che inoltre, svolgeva i compiti di coordinatrice della AFT in oggetto, così come era riconosciuto dall'allegato alla delibera allegata in produzione nonché dal verbale di assemblea del 15.01.2020; di non avere mai ricevuto l'indennità per l'attività professionale espletata in regime di AFT, da rapportarsi al numero di assistiti in carico. In diritto ha rappresentato che con L. 158/2012 si è previsto che le Cure Primarie si costituissero in forme organizzate sotto il nome di Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) o Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP); che con Patto della Salute 2014- 2016 (All.6) si è decretato che AFT e entro sei mesi dalla stipula dei nuovi CP_3
Accordi Collettivi Nazionali e, comunque, non oltre la vigenza del Patto stesso, debbano costituire le uniche forme di aggregazione delle Cure Primarie;
che le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) sono, quindi, forme organizzative monoprofessionali della Medicina Generale cui i medici di medicina generale partecipano obbligatoriamente per garantire la continuità dell'assistenza; che i medici della Aft garantiscono l'assistenza ai cittadini di riferimento dalle ore 8 alle ore 24 per sette giorni alla settimana, laddove dalle ore 24 alle ore 8 il servizio viene garantito, per le sole urgenze, dal 118; che i medici costituenti la AFT sono funzionalmente connessi tra loro mediante una “rete clinica” (ovvero una struttura informatico-telematica di collegamento tra le varie schede cliniche dei MMG della AFT), con oneri tecnici ed economici a carico della;
che la costituzione delle AAFFTT nella Parte_2
Regione Campania è avvenuta con l'Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medicina Generale sottoscritto - ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni - in data 29.03.2018 e approvato in Conferenza Stato Regioni con atto rep. 112/CSR del 21.06.2018 (all.7); che, secondo il Piano di Programmazione della Rete per l'assistenza territoriale della Regione Campania 2016-2018 (all.8), i medici che compongono la AFT individuano al loro interno un coordinatore cui è affidata la responsabilità organizzativa della AFT, volta a garantire l'omogeneità dei comportamenti assistenziali e dei servizi di medicina generale e di pediatria resi agli assistiti, i quali devono essere necessariamente erogati in funzione degli obiettivi di salute definiti dalla Regione;
che l'incarico di Contr coordinatore, deliberato dalla dura tre anni rinnovabili alla scadenza naturale;
che, con decreto n. 83 del 31/10/2019 (all.9) avente ad oggetto “Piano Regionale della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019 – 2021”, sono state poste le basi della costituzione definitiva delle AFT e della loro entrata a pieno regime;
che, con decreto n.15 del 17.01.2020 (all.10), è stata deliberata l'applicazione dell'accordo integrativo Regionale in attuazione dell'ACN reso esecutivo in data 21 giugno 2018 – Rep.n.112/CSR, ove sono stati disciplinati gli aspetti costitutivi e pratici delle AFT;
che all'art.1 – Capitolo B del citato Accordo Integrativo è stato stabilito che le indennità di Contro cui all'art. 59 lettera B comma 1, 2 e 3 dell e dell'art. 3 Capo III dell'AIR vigente confluiscono in un fondo di AFT ed è stato stabilito che: “b) I MMG della AA FF TT che concorrono agli obiettivi di presa in carico, alla continuità delle cure attraverso la rete, l'apertura degli studi, la presa in carico di PDTA, l'adesione agli screening ed alle campagne di prevenzione vaccinale, ma che non svolgono l'attività nella sede di riferimento, ricevono una indennità di € 5,00 assistito annuo frazionato in dodicesimi”; che tale quantificazione della indennità è, altresì, prevista nel Capitolo C al punto 3 dell (“La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2019 per i MMG già CP_5 appartenenti alla Medicina di Rete e che detengono la relativa indennità di cui all'art.59 comma b aumenta di € 0,50 ed è complessivamente di €5,00 assistito annuo
/12 esimi……I aderenti alla AFT ma che non svolgono attività nella sede di Parte_3 riferimento ricevono un'indennità di €5,00”);di aver iniziato il proprio convenzionamento presso l – Distretto 37 di Giugliano in Controparte_2
Campania in data 01.06.2003 e, pertanto, di ricadere nella applicazione dell'art.59 dell'ACN per cui le sono state riconosciute le indennità di cui all'art. 59 lettera B commi 1, 2 e 3; che, in relazione al requisito complementare di cui alla sede di riferimento, i medici della AFT possono esercitare le attività in sedi individuali (come nel caso de quo), in sede unica aggregata o una o più sedi associate e, comunque, ogni AFT deve disporre di almeno una sede di riferimento utilizzabile sia ai fini dell'erogazione delle prestazioni istituzionali, sia ai fini dell'erogazione delle attività di tipo complesso, compresa la medicina di iniziativa nei confronti dei pazienti cronici e/o fragili;
di svolgere la propria attività presso lo studio di via Colonne n.48/3 e, pertanto, di necessitare della relativa rete informatica di collegamento funzionale per la AFT;
che l'indennità riportata, infatti, è prevista per la costituzione dello studio nonché per il mantenimento del collegamento telematico e funzionale dei vari aderenti alla AFT;
di aver diritto, inoltre, all'ulteriore importo di € 500,00 mensili per l'attività di coordinamento svolta;
che, invero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del citato AIR, capitolo B, lettera c, punto 6, subb. A e ss: “Ogni AAFFTT prevede un Delegato con compiti di raccordo funzionale e professionale di cui al comma 4 dell'ART.26 dell'ACN vigente, b) Tale Delegato viene definito Coordinatore della AFT” ed ai sensi dell'art.2 dell'A.I.R., che riprende sostanzialmente le previsioni degli accordi nazionali e del Piano Regionale Territoriale “il Coordinatore definisce il piano organizzativo delia AFT indicando i MMG che partecipano allo svolgimento delle attività nella sede di riferimento. Il Coordinatore comunica al Distretto il piano organizzativo entro il 31.01. Eventuali modifiche o deroghe sono definite in ambito del Comitato Aziendale art. 23. Al Coordinatore di AFT è previsto un compenso mensile di 500 €.”; che la qualifica di coordinamento da lei svolta era riconosciuta dall'allegato alla delibera del 09.11.2018 nonché dal verbale di conferma del 15.01.2020 nonché da tutte le prove documentali relative allo svolgimento reale della prestazione di coordinamento in atti;
che le andava, pertanto, riconosciuto, dal 01.01.2019, l'emolumento mensile di € 500,00 a titolo di indennità di coordinamento nonché l'importo mensile di € 0,42 (€5/12) ad assistito;
che l , pertanto, era debitrice, nei suoi Parte_4 confronti, dell'importo di € 22.550,56 a titolo di FONDO AFT e di € 18.000,00 a titolo di indennità di coordinamento AFT, per un totale di € 40.550,56, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Su tali premesse ha convenuto in lite la rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa, il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'importo di cui al FONDO AFT di cui all'Accordo Integrativo Regionale recepito con Decreto n.15 del 17.01.2020 della Giunta Regionale della Campania, art.1 Capitolo B b) Accertare e dichiarare, inoltre, sempre per i motivi di cui alla premessa, il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità di coordinamento di cui al FONDO AFT prevista nell'Accordo Integrativo Regionale recepito con Decreto n.15 del 17.01.2020 della Giunta Regionale della Campania, art.1 capitolo B, lettera c,, punto 6, subb. A e ss e pari ad € 500,00 mensili.
c) Per l'effetto ordinare, all'Azienda sanitaria locale , con sede legale CP_2 CP_2 alla Via Lupoli n. 27 (ex orfanotrofio Pezzullo) – 80027 Frattamaggiore (NA), P.I.:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in P.IVA_1 favore della ricorrente, dell'importo di €. 40.550,56, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia”; il tutto con vittoria di spese di lite. Fissata udienza per la discussione si è costituita tempestivamente la che CP_6 ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto. Ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione parziale del credito ed ha dedotto che, con la mensilità stipendiale di settembre 2021, aveva liquidato in favore della dott.ssa gli arretrati relativi all'indennità di coordinamento delle attività AFT (€ Pt_1
6.000,00) corrispondenti al trattamento economico per i 12 mesi pregressi e, a partire dal mese di ottobre 2021, aveva regolarmente corrisposto l'emolumento rivendicato in giudizio oltre all'indennità per partecipazione alle attività AFT. Ha rappresentato, inoltre, che la genesi del trattamento economico rivendicato in giudizio risiede nell'Accordo Integrativo Regionale 2020, approvato con Decreto della Regione Campania n. 16 del 21.01.2020 (doc. 6).; che il predetto Accordo integrativo stabilisce che “il coordinatore definisce il piano organizzativo della AFT indicando i che partecipano allo svolgimento delle attività nella sede di riferimento… Parte_3 comunica al Distretto il piano organizzativo entro il 31.01. Eventuali modifiche o deroghe sono definite in ambito del Comitato aziendale ex art. 23” (cfr. AIR pag. 7); che, pertanto, ai fini dell'erogazione della indennità AFT è indispensabile l'acquisizione e l'approvazione del piano organizzativo predisposto dal coordinatore;
che tanto viene confermato anche dalla nota prot. n°2020.0332951 del 14.07.2020 della Direzione Generale per la Tutela della Salute con la quale venivano trasmesse alle le indicazioni operative per l'applicazione dell'Accordo Integrativo CP_7
(doc. 8); che, inoltre, nelle Linee Guida trasmesse (doc. 9) si stabiliva chiaramente che Cont
“Le provvederanno a riconoscere i compensi previsti dall'AIR per gli obiettivi organizzativi, ai componenti le singole AFT per le quali il Distretto ha Parte_3 approvato il Piano di organizzazione. I compensi previsti dall'AIR per gli obiettivi organizzativi a favore dei componenti le singole AFT, verranno erogati dalle Parte_3
AA.SS.LL previa approvazione del Piano di riorganizzazione”; che, peraltro, con successiva nota prot. n 2020.0538795 del 13.11.2020, la Direzione Generale per la Tutela della Salute, dando per scontato il completamento della procedura di trasmissione dei piani di organizzazione delle attività AFT e la loro relativa approvazione, forniva ulteriori indicazioni operative in relazione all'applicazione dell'Accordo Regionale per l'anno 2020 (doc. 10); che, con nota prot. n. 0050840/u del 17.12.2020, il Direttore Generale della sollecitava i Direttori dei Parte_5
Distretti ed i Coordinatori AFT all'adozione dei Piani di organizzazione onde consentire l''autorizzazione della corresponsione dei compensi previsti dall'Accordo Stralcio per la Medici Generale (doc. 11), a riprova del fatto che la mancata adozione di detti piani non consentiva la liquidazione dei compensi per lo svolgimento delle attività di AFT;
che, in occasione della riunione del Comitato aziendale ex art 23 del
18.06.2021, si dava atto della circostanza che, nonostante i solleciti, erano pervenuti soltanto alcuni piani organizzativi di alcuni distretti (doc. 12); che, quindi, non essendosi completata la procedura idonea a consentire la liquidazione dei compensi in parola ovvero la trasmissione dei “piani organizzativi delle AFT” alle Direzioni Distrettuali e la conseguente approvazione degli stessi, non può procedersi alla liquidazione dei compensi richiesti dalla ricorrente anteriormente al settembre del 2021. Ha eccepito in ogni caso la mancanza di prova non potendo ritenersi sufficiente a comprovare lo svolgimento di attività connesse con le AFT l'allegazione della delibera di costituzione delle aggregazioni e la nomina della ricorrente quale coordinatore (all. 2 e 3 controparte) lì dove l'accordo regionale, unitamente alle Linee Guida adottate dalla Regione, prevedono l'adozione di atti necessari e preliminari alla liquidazione dei compensi connessi. Ha, infine, contestato il quantum della domanda precisando che, in merito alla determinazione del quantum mensilmente liquidato alla ricorrente già a partire dal mese di ottobre 2021 per la partecipazione alle attività AFT, si era tenuto Cont conto di quanto stabilito dall'art 1 (Forme Organizzative), lett. B 2020 (doc. 7 - Cont pag. 6 ) il quale stabilisce che quanto previsto dall'art. 59 lettera B comma 1,2, e 3 e dell'art. 3 Capo III dell'AIR vigente confluisce in un fondo denominato “fondo AFT” mentre la lett. C del medesimo articolo dettaglia, poi, le modalità di calcolo dell'indennità in questione (doc. 7 – AIR pag. 7 e 8); che i conteggi effettuati nel ricorso introduttivo trascuravano che la variazione del numero di pazienti in carico relativamente alla popolazione di riferimento della AFT, come previsto dal richiamato DCA, è da calcolarsi su base annua e, quindi, difformemente a quanto proposto dalla parte ricorrente con cadenza mensile;
che, peraltro, la lettera C innanzi citata al punto 3 (pag. 9) chiaramente stabilisce che “La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2021 per i non appartenenti alle forme associative già esistenti è Parte_3 complessivamente di € 2,00 annuo/12esimi”, così come regolarmente computato e pagato alla ricorrente;
che, come si evinceva dalla stampa riepilogativa allegata (doc. 15), a partire dall'anno 2022, l'indennità in questione era stata oggetto di liquidazione nella misura di € 5,00/12 esimi moltiplicato per il massimale di assistiti in carico di 1500.
Istruita la causa sulla scorta della documentazione prodotta, concesso termine alla parte ricorrente per la riformulazione dei conteggi, all'odierna udienza il Tribunale osserva che. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini segnati dalla seguente motivazione ritenendo la scrivente di condividere integralmente le argomentazioni rese dal Tribunale di Napoli nella sentenza n. 2232/2025 del 20.03.2025, in questa sede richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Contr Parte ricorrente ha convenuto in giudizio l resistente per ottenere l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento delle somme spettanti a titolo di Fondo AFT, di cui all'Accordo Integrativo Regionale recepito con Decreto della Giunta Regionale della Campania n. 15 del 17.01.2020, art. 1, Capitolo B, lett. b) nonché dell'indennità di coordinamento prevista dal medesimo Accordo, art. 1, Capitolo B, lett. c), punto 6 sub A e ss., pari a € 500,00 mensili, per un importo complessivo di € 40.550,56. È pacifico tra le parti che la ricorrente svolge compiti di medico di base convenzionato con l dall'1-6-2003, con studio in Giugliano in Campania (NA) Controparte_2 Contr alla via Colonne n.48/3 e che la onvenuta le ha erogato la indennità AFT solo dal 1-10-2021 (cfr. buste paga sub cod. 260) nella misura di 0.166 euro rapportata al massimale degli assistiti (1500). La ricorrente contesta la decorrenza e il quantum erogatole dalla Azienda sanitaria e invoca, a tal fine, l'art. 59 dell'ACN di settore sottoscritto il 29-3-2018 e l'Accordo Integrativo Regionale recepito con Decreto n. 15 del 17.01.2020 della Giunta Regionale della Campania, art.1 Capitolo B. Il trattamento economico dei medici di medicina generale è regolato, in via generale, dall'art. 59 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (sottoscritto in data 29.03.2018 e approvato in Conferenza Stato
Regioni con atto rep. 112/CSR del 21.06.2018), che, per quanto rileva ai fini di causa, stabilisce “
1. In attuazione di quanto previsto all'art. 9 del presente Accordo……………….., anche l'erogazione della medicina generale e specifica le prestazioni ed attività di competenza della stessa risultanti dal presente Accordo e dagli accordi regionali ed aziendali, il trattamento economico dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. d), del suddetto decreto legislativo, si articola in : a) quota capitaria per assistito ponderata, per quanto stabilito dall'art. 8, negoziata a livello nazionale;
b) quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione regionale e/o aziendale, compresi la medicina associata, l'indennità di collaborazione informatica, l'indennità di collaboratore di studio medico e l'indennità di personale infermieristico;
c) quota per servizi ….. 2. Gli accordi regionali, possono definire eventuali quote per attività e compiti per l'esercizio di funzioni proprie di livelli essenziali di assistenza diversi dalle cure primarie ed a queste complementari”. L'indennità Fondo AFT è stata disciplinata dall'Accordo Integrativo della Regione Campania Regionale approvato, in attuazione dell'ACN reso esecutivo in data 21 giugno 2018, con Decreto n. 16 del 21/01/2020 del Commissario ad Acta della Regione Campania (e non con Decreto n. 15/2020 come assunto dalla ricorrente). Col detto Decreto n. 16/2020 è stato approvato l relativo alle nuove forme CP_5 organizzative della medicina generale, ispirate ai principi individuati dall' ACN vigente nonché alla Legge 8 novembre 2012 n.189, il Patto per la Salute per gli anni 2014- 2016 ed il DD n. 53 del 05.03.2018 della Regione Campania. L'art. 1 (rubricato “Forme organizzative”) prevede che “Con il presente accordo si intendono definitivamente superate le forme organizzative attualmente previste (medicina di gruppo, rete, associazionismo semplice). Le uniche forme organizzative della Medicina Generale riconosciute sono le AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale). In ogni AFT sono assorbiti tutti i singoli e tutte le forme Parte_3 associative già esistenti. Le AFT rappresentano la nuova forma organizzativa della
Medicina Generale tesa a determinare una maggiore fidelizzazione del paziente al territorio e rappresentare una efficiente alternativa al fine dì ridurre la dispersione assistenziale e al ricorso a cure inappropriate in ambito ospedaliero……. a) I Parte_3 facenti parte delle AA FF TT aderiscono obbligatoriamente alla nuova forma organizzativa. b) I singoli operano nei loro studi o negli studi associati Parte_3 appartenenti alla stessa AFT e nella sede di riferimento della AFT di cui al comma d) e nella sede di svolgimento delle attività di cura di cui al comma g). ……. h) In tale sede di riferimento oltre che quella dei singoli studi, i svolgono le attività di cui al Parte_3 comma g) con i relativi componenti del modello organizzativo integrato da collaboratori amministrativi ed infermieri. ……. Tutti gli studi dei MMG appartenenti alle sono connessi in rete tra loro utilizzano sistemi gestionali, reti e CP_8 piattaforme informatiche proprie al fine di confluire i flussi dati di attività del perseguimento delle cure della AFT in piattaforme Aziendali e/o Regionali in conformità con le vigenti normative in tema di tutela della privacy”. Al capo B dell'art. 1 viene, altresì, stabilito che “Con il presente Accordo quanto previsto dall'art.59 lettera B comma 1, 2 e 3 e dall'art. 3 Capo III dell'AIR vigente confluisce in un fondo denominato "fondo di AFT" e che le modalità di riparto dell'attuale fondo, che dovrà garantire quanto già percepito dai medici dì assistenza primaria alla data di applicazione del seguente AIR, sono declinate nel successivo punto C, titolato “MODALITA' DI EROGAZIONE DEI COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE : CP_9
“1. Le indennità, già percepite dai di AP, per le forme associative di cui all'art Parte_3
54 dell'ACN vigente, sono convertite nelle indennità di AFT;
2. Tali indennità vengono incrementate in riferimento ai commi a) e b) lettera B dell'art 110.
3. In fase di prima applicazione, vincolati agli obiettivi di tipo organizzativo, le risorse disponibili nel presente AIR derivanti dal fondo di AFT vengono così ripartite: La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2019 per i MMG già appartenenti
alla Medicina di Gruppo e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di € 0,50 ed e complessivamente di€ 5,50* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2020 per i MMG già appartenenti
alla Medicina di Gruppo e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di € 0,50 ed e complessivamente di€ 6,00* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2019 per i MMG già appartenenti
alla Medicina di Rete e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di € 0,50 ed e complessivamente di€ 5,00* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2020 per i MMG già appartenenti
alla Medicina di Rete e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di € 0,50 ed e complessivamente di€ 5,50* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2021 per i MMG già appartenenti
alla Medicina di Rete e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di € 0,50 ed e complessivamente di€ 6,00* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2019 per i MMG già appartenenti alla Medicina di Associazione e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di€ 0,92 ed e complessivamente di€ 3,50 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2020 per i MMG già appartenenti
alla Medicina di Associazione e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di€ 1,00 ed e complessivamente di€ 4,50 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2021 per i MMG già appartenenti
alla Medicina di Associazione e che detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b aumenta di€ 1,50 ed e complessivamente di€ 6,00* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2019 per i MMG già appartenenti
alla Medicina di Gruppo o Rete e che non detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b e complessivamente di€ 2,00 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2020 per i MMG già appartenenti
alla Medicina di Gruppo o Rete e che non detengono la relativa indennità di cui all'art 59 comma b e complessivamente di€ 3,50 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2021 per i MMG già appartenenti
alla Medicina di Gruppo o Rete e che non detengono la relativa indennità di cui all'art
59 comma b e complessivamente di€ 6,00* assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2019 per i MMG non appartenenti alle forme associative già esistenti è complessivamente di € 2,00 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2020 per i MMG non appartenenti alle forme associative già esistenti e complessivamente di € 2,00 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2021 per i non Parte_3 appartenenti alle forme associative già esistenti è complessivamente di € 2,00 assistito annuo/12 esimi
* I aderenti alla AFT ricevono l'indennità di € 6,00 con obbligo dello svolgimento Parte_3 di attività in una sede di riferimento;
I MMG aderenti alla AFT, ma che non svolgono attività nella sede di riferimento ricevono una indennità di € 5,00”. Emerge, alla luce di quanto esposto, che dal gennaio 2020 (data di approvazione Cont dell in oggetto) la nuova forma organizzativa obbligatoria per i Medici di Medicina Generale è costituita dalla Controparte_10 attraverso cui i MMG di un certo Distretto possono, attraverso il collegamento in rete, offrire all'utenza un servizio di assistenza sanitaria per un arco orario (dalle ore 8 alle ore 24, per sette giorni alla settimana) di gran lunga superiore al servizio che sarebbe prestato dal singolo medico, al fine di ridurre il ricorso a cure inappropriate in ambito ospedaliero. Trattasi di scelta obbligatoria per il singolo MMG (i aderiscono Parte_3 obbligatoriamente alla nuova forma organizzativa), che sostituisce le precedenti forme associative previste dall'art. 54 ACN (medicina di gruppo, rete, associazione semplice). Per tali motivi ritiene il Tribunale che tale voce retributiva spetti alla ricorrente a far data dall'1-1-2019 ( come richiesto in ricorso), risultando provata la propria adesione, a far data dal mese di novembre 2018, alla AFT CENTRO 3 del Distretto n. 37 di Giugliano di cui era diventata coordinatrice, giusta Delibera del 22.11.2018 (cfr all.2), Contr non contestata dalla convenuta, che di contro non ha offerto alcuna prova su eventuali fatti impeditivi o modificativi della domanda, non potendo riconoscersi alcuna valenza in tale senso alle difficoltà organizzative aziendali circa l'approvazione delle AFT già operative sul territorio. Inoltre, si rileva che nella memoria della parte resistente viene riconosciuto un pagamento parziale della citata indennità, senza, tuttavia, indicare alcuna modifica, né oggettiva né soggettiva, rispetto alla situazione precedente al mese di ottobre 2021. In altri termini, se il presunto problema fosse stato rappresentato dalla mancata presentazione di un piano organizzativo e dalla prova dello svolgimento dell'attività in una sede diversa da quella di riferimento, non si comprende per quale motivo, pur in assenza di tali elementi, l'Ente abbia, comunque, proceduto all'erogazione delle somme a decorrere da ottobre 2021. La realtà è che l'esistenza dei piani organizzativi non costituiva affatto condizione per il riconoscimento e l'erogazione dell'indennità in oggetto, non essendo prevista alcuna prescrizione in tal senso dall'Accordo Integrativo che ha istituito il Fondo. Contr Va, inoltre, sottolineato che l territorialmente competente era perfettamente a conoscenza del fatto che la ricorrente fosse componente dell'AFT indicata e, in particolare, ben sapeva dove questi svolgesse la propria attività (ossia al di fuori della sede di riferimento), trattandosi di dati pacificamente in possesso dell'Ente resistente. Ed, invero, la ricorrente ha depositato la delibera di costituzione dell'AFT (cfr. all. 2), da cui si evince con chiarezza che ella era parte integrante della struttura, rivestendo, altresì, il ruolo di coordinatrice. Ne consegue, pertanto, il suo diritto alle indennità oggetto del presente giudizio. Tale circostanza è ulteriormente suffragata dalla documentazione depositata agli allegati nn. 2 e 3 che attesta sia l'effettivo svolgimento dell'attività, sia la fondatezza della richiesta di liquidazione anche dell'indennità di coordinamento. Tutti i documenti versati in atti dimostrano, infatti, che la dott.ssa ha Pt_1 effettivamente esercitato le proprie funzioni, creando così il presupposto fattuale per il riconoscimento degli importi richiesti. Contr A ciò si aggiunga che la stessa resistente ha riconosciuto la ricorrente quale coordinatrice, interloquendo direttamente con lei nell'ambito dell'esercizio delle funzioni proprie di tale incarico. Ed, infatti, la ricorrente, nella sua qualità di coordinatrice, ha provveduto a comunicare Contr all competente:
1. l'inserimento di nuovi medici (mail del 17.03.2021);
2. le modalità di partecipazione dei medici dell'AFT alle campagne vaccinali (mail del 23.03.2021);
3. l'aggiornamento degli orari dell'AFT (mail del 26.11.2021);
4. l'eventuale rettifica degli stessi (mail del 30.11.2021);
5. la fuoriuscita di medici dall'AFT (mail del 23.02.2022). Tutte le suddette comunicazioni sono allegate al punto 4 della produzione documentale della parte ricorrente. Ella, inoltre, è stata destinataria degli avvisi e delle comunicazioni della competente Contr
1) mail del 26.03.2020 a firma del dr. , Direzione Sanitaria Asl Persona_1 Napoli2 Nord: "Trattasi di procedura da seguire in caso di infezione da coronavirus del personale e PLS. I Coordinatori delle AFT e il Referente PLS avranno cura Parte_3 di trasmettere la procedura a tutti i Colleghi...." ;
2) mail del 06.05.2020 a firma de1 dr. , Direzione Sanitaria Persona_1 CP_11
"E' opportuno che le autocerficiazioni siano raccolte presso Uo. Cure Primarie
[...] distretto 37 e poi inviate al Distretto. I Coordinatori AFT provvedono ad avvertire gli altri ; Parte_3
3) mail del 25.08.2020 e del 26.08.2020, a firma del dr. , Direzione Persona_1 Cont Sanitaria : Invio allegati Scuola Sicura;
CP_11
4) mail della Dott.ssa , della 3: ...Si Persona_2 Parte_3 Controparte_12 comunica altresì di aver già ritirato i kit per i propri assistiti operanti in ambito scolastico presso il referente AFT Dott.ssa "; Parte_1 Cont
5) mail del 27.08.2020 a firma del dr. , Direzione Sanitaria Persona_1 CP_11
ai Coordinatori AFT Dist. 37 e relativa risposta della dr.ssa ,
[...] Parte_1
6) mail del 27.08.2020 a firma del dr. , Direzione Sanitaria Persona_1 CP_2
- richiesta di invio dei nominativi dei collaboratori di studio dei
[...] Parte_3
7) mail del 20.01.2021 a firma della di richiesta dei dati sulle dosi Controparte_11 di vaccino consegnate ai medici della AFT;
8) mail del29.A5.2A22 a firma di richiesta di trasmissione ai Controparte_11 Parte_3 delle note Regionali. Tutte allegate al punto 5 della produzione di parte ricorrente. La riprova, poi, che l'ente resistente fosse ab initio in grado di provvedere al pagamento delle indennità richieste in ricorso è data dalla già riportata circostanza che da ottobre
2021 l'erogazione è avvenuta senza alcuna integrazione documentale, il che rende Contr anche infondata e pretestuosa la deduzione dell resistente secondo cui prima del settembre 2021 non vi fosse prova dello svolgimento dell'attività per cui è causa. La prova di tale attività, infatti, è data proprio dal fatto che nei mesi precedenti l'Ente ha provveduto alla liquidazione di tutte le altre indennità afferenti all'AFT ma ha mancato solo il pagamento di quanto richiesto in ricorso. Contr Delle due l'una: o la partecipazione all'AFT non era a conoscenza dell' ed allora nessun pagamento sarebbe dovuto avvenire o questa era effettivamente (come in effetti lo era) a conoscenza dell'Ente e, quindi, tutti i pagamenti erano dovuti. Per la quantificazione della indennità AFT occorre evidenziare che la ricorrente è medico di base a far data dal 1-6-2003, pertanto, antecedentemente alla sua adesione alla AFT del Distretto n.37 di Giugliano (avvenuta nel novembre 2018: cfr. doc. 2), che non apparteneva ad alcuna forma associativa già esistente (medicina di gruppo, in rete etc..) e che ha svolto l'attività convenzionata sempre e solo presso il Distretto n.37 di Giugliano in Campania (NA) alla via Colonne n.48/3. Ai sensi del capo C dell'art. 1 dell'AIR in oggetto “In fase di prima applicazione… La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2019 per i non appartenenti Parte_3 alle forme associative già esistenti è complessivamente di € 2,00 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2020 per i non appartenenti Parte_3 alle forme associative già esistenti e complessivamente di € 2,00 assistito annuo/12 esimi La quota per la partecipazione alla AFT per l'anno 2021 per i MMG non appartenenti alle forme associative già esistenti è complessivamente di € 2,00 assistito annuo/12 esimi.
Successivamente, come si evince dalla stampa riepilogativa allegata alla memoria di costituzione (doc. 15), a partire dall'anno 2022 l'indennità in questione è stata oggetto di liquidazione nella misura di € 5,00/12 esimi moltiplicato per il massimale di assistiti in carico di 1500. Alla ricorrente, pertanto, spetta l'indennità AFT a far data dal 1-1-2019 sino al 30-11- 2021 (come richiesto in ricorso) nella misura di: euro 0.166 per assistito (2 euro:12 mesi) per il periodo dal 1-1-2019 al 30.11.2021. Contr Da tale importo va detratto quanto già corrisposto a tale titolo dalla resistente che, a partire dal mese di ottobre 2021, ha regolarmente corrisposto l'indennità per partecipazione alle attività AFT nella misura di 0,166 euro ma rapportata al massimale assistenziale (1.500 assistiti) e non al reale numero di assistiti quale risultante dai cedolini paga versati in atti, come pacifico tra le parti in causa. Va, a questo punto, parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale Contr tempestivamente sollevata dall resistente per cui, considerato che la notifica del ricorso introduttivo è intervenuta in data 19.09.2024, il credito vantato in giudizio si è prescritto nel periodo antecedente al 19.09.2019, attesa la natura tipicamente
“retributiva” delle voci economiche contrattualmente azionate in uno alla insussistenza di precedenti atti interruttivi. Ne risulta l'affermazione in favore della parte ricorrente, per l'arco temporale dal 19.09.2019 al 30.11.2021, di un complessivo credito di euro 6.681,832 da cui da detratto l'importo già versato pari ad € 498,77 per un credito residuo di € 6.183,062. Va, inoltre, riconosciuto il diritto di parte ricorrente, sempre per l'arco temporale dal 19.09.2019 al 30.11.2021, all'ulteriore importo di €. 500,00 mensili per l'attività di coordinamento svolta, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 del citato AIR, capitolo B, lettera c,, punto 6, subb. A e ss, in base al quale “ Ogni AAFFTT prevede un Delegato con compiti di raccordo funzionale e professionale di cui al comma 4 dell'ART.26 Contr dell' vigente, b) Tale Delegato viene definito Coordinatore della AFT” ed ai sensi dell'art.2 dell che riprende sostanzialmente le previsioni degli accordi nazionali CP_5
e del Piano Regionale Territoriale “il Coordinatore definisce il piano organizzativo delia AFT indicando i MMG che partecipano allo svolgimento delle attività nella sede di riferimento. Il Coordinatore comunica al Distretto il piano organizzativo entro il 31.01. Eventuali modifiche o deroghe sono definite in ambito del Comitato Aziendale art. 23. Al Coordinatore di AFT è previsto un compenso mensile di 500 €.”. Alla ricorrente, pertanto, spetta l'indennità di coordinamento AFT a far data dal 19-09- 2019 sino al 30-11-2021 (come richiesto in ricorso) nella misura di euro 500,00 mensili per un importo di € 13.500,00 Contr Da tale importo va detratto quanto già corrisposto a tale titolo dalla che, con la mensilità stipendiale di settembre 2021, ha liquidato, in favore della dott.ssa , gli Pt_1 arretrati relativi all'indennità di coordinamento delle attività AFT (€ 6.000,00) corrispondenti al trattamento economico per i 12 mesi pregressi ed, a decorrere dall'ottobre 2021, ha regolarmente corrisposto l'indennità in oggetto, come pacifico tra le parti in causa. Residua, a tale titolo, un credito pari ad € 7.500,00. In proposito il Tribunale ritiene di poter recepire il conteggio così come riformulato dal procuratore di parte ricorrente in osservanza dei criteri resi con verbale di udienza del
24.06.2025 perché correttamente formulato oltre che non oggetto di alcuna Contr contestazione da parte dell resistente. Per quanto riguarda, infatti, il calcolo di quanto effettivamente spettante al ricorrente, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.( cfr. Cassazione civile, sez. lav., 18/02/2011, n. 4051; in senso conforme cfr.: Cass. 19 gennaio 2006 n. 945; Cass. 10 giugno 2003 n. 9285). Su tali somme competono gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, secondo il meccanismo di cui all'art. 429 c.p.c.
La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912). Al pagamento della suddetta somma va condannata la parte convenuta in persona del l.r.p.t. Risulta assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti in causa. Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà; la restante parte, Contr liquidata come in dispositivo, va posta a carico della convenuta, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Matilde Dell'Erario, sul ricorso presentato da in data 11.07.2024, Parte_1 così decide: 1) in parziale accoglimento della domanda giudiziale dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della indennità AFT e dell'indennità di coordinamento di cui al FONDO AFT per il periodo dal 19.09-2019 al 30-11-2021 nella misura indicata in parte motiva;
2) per l'effetto condanna la , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_2 pagamento in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 13.683,062, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo;
Contr 3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna la convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione, in favore della ricorrente, del residuo, che liquida in complessivi euro 1.347,5 oltre I.VA., C.P.A., spese generali come per legge e rimborso del C.U. di euro 118,50, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli in data 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario