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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 25/09/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 30007/2022 R.G.;
nella causa pendente tra:
, nata a [...] il [...], ivi residente in loc. Parte_1
Schiopparello, 3 (C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo CodiceFiscale_1
Di Tursi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ER, Via
Manganaro 64, giusta procura in atti;
ATTORE
E
, nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
Azzurro (LI), Via Provinciale Est 15/a (C.F. , rappresentato e C.F._2 difeso dall'Avv. Giulia Maggi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Genova, Via I. Frugoni n. 11/6, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: revocazione ex art. 395, numero 5, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, al fine di sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno – Sezione distaccata di ER revocare la sentenza n. 37/2021 pronunciata dal Tribunale di Livorno – Sezione Distaccata di ER in data 18.06.2021, pubblicata e comunicata in data 22.6.2021 – non notificata, ai sensi dell'art. 395, n. 5 c.p.c., perché
1 in contrasto con la sentenza n. 166/17 emessa dal Giudice di Pace di ER, nella parte in cui afferma incidenter tantum la validità e l'efficacia della scrittura privata intercorsa tra le parti in data 22.12.2015 e, in particolare, dal-la prima riga della pagina 5 (“orbene, alla luce della documentazione in atti e delle difese svolte dalle parti…) alla ultima riga della medesima pagina, ad esclusione dell'ultima parola di detto rigo “ritiene…” della parte motiva. Con richiesta di conferma della sentenza nel resto. Con il favore delle spese e competenze professionali tutte di causa, oltre rimborso forfettario 15%, IVA, CPA”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- di essere stata titolare di una quota pari al 30% del capitale sociale della società
“ ”, con sede Controparte_2 in ER, via Manganaro n. 110;
- di aver ceduto, in data 22.12.2015, con scrittura privata autenticata dal Notaio
di ER (Rep. n. 87.874 e Racc. n. 15.121), la sua Persona_1 intera quota di partecipazione al capitale sociale agli altri due soci, Controparte_1 per una quota pari al 20%, e la residua quota pari al 10%, per Parte_2 un prezzo complessivo di € 35.000,00, da corrispondersi in percentuale dagli acquirenti, i quali rimasero parzialmente insolventi, rispettivamente, il Sig. per € 881,33 ed il Sig. per € 1.762,53; CP_2 CP_1
- per detti importi, l'attrice richiese ed ottenne due distinti decreti ingiuntivi dinanzi al Giudice di Pace di ER (n. 53/16 nei confronti di e n. CP_1
54/16 nei confronti di che vennero entrambi opposti, e le opposizioni CP_2 entrambe rigettate con le sentenze n. 166/2017 e 167/2017 con la stessa motivazione;
- il solo sig. appellava la sentenza n. 167/2017 suddetta di rigetto della CP_1 sua opposizione, ritenendo errata la decisione del Giudice di primo grado, laddove aveva ritenuto privo di efficacia il contratto preliminare, perché assorbito dalla stipula del definitivo (di cessione di quote) tra le medesime parti;
- Il Tribunale di Livorno-sezione distaccata di ER, pur rigettando l'appello, accertava incidenter tantum che “sia dal tenore letterale dell'accordo preliminare e del contratto definitivo – che tra l'altro sono stati sottoscritti nella medesima data – sia dal contegno successivamente tenuto dalle parti – in esecuzione di clausole del preliminare non riprodotte nel definitivo – è emerso con sufficiente chiarezza che la volontà negoziale delle parti sia stata quella di riconoscere efficacia e validità anche a quelle clausole del preliminare non specificamente richiamate nel contratto definitivo …”.
2 Alla luce di tali fatti, ha introdotto il presente giudizio al fine Parte_1 di domanda la revocazione della sentenza n. 37/2021 emessa dal Tribunale di
Livorno, Sezione distaccata di ER, il 22.6.2021, nella parte dell'accertamento incidenter tantum sopra specificato, in quanto si pone in contrasto con l'altra sentenza n. 166/2017, passata in giudicato perché non appellata, e che aveva accertato la inefficacia del contratto preliminare, e che anche se pronunciata nei confronti di altro soggetto ( ) ha efficacia di giudicato anche Parte_2 nei confronti di , in ragione dell'identità di posizione giuridica dei Controparte_1 due soggetti e al fine di evitare un contrasto tra due giudicati per la medesima situazione giuridica.
Si è costituito in giudizio , il quale ha contestato tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto, rappresentando come non sussistano i presupposti per la revocazione richiesta, in quanto alcun contrasto di giudicati si potrebbe mai ravvisare tra la sentenza n. 37/2021, oggetto del presente giudizio, e la sentenza n.
166/2017 del Giudice di Pace. Alla luce di ciò, ha domandato il rigetto della domanda attorea con conferma della sentenza impugnata.
Il processo è stato sospeso per un periodo di tre mesi, dal 10/1/2024 al
10/4/2024, su istanza congiunta delle parti ai sensi dell'art. 296 c.p.c. .
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e all'udienza del 25/9/2024 è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, in punto di diritto, va osservato in via preliminare che ai fini dell'integrazione del motivo revocatorio di cui all'art. 395, comma 1, n. 5,
c.p.c., invocato da parte attrice, devono concorrere, in via cumulativa, i seguenti presupposti: a) il contrasto della sentenza, di cui si chiede la revocazione, con un'altra precedente avente tra le medesime parti autorità di cosa giudicata sostanziale;
b) la mancata pronuncia sulla eccezione di cosa giudicata, essendo necessario che l'esistenza del giudicato non sia stata dedotta nel giudizio, o comunque non sia stata presa in esame dal giudice che ha emesso la sentenza revocanda, atteso che altrimenti non sarebbe ravvisabile il carattere « occulto » del contrasto con la precedente statuizione, su cui riposa il fondamento del rimedio in esame.
In tale prospettiva, perché una sentenza possa considerarsi contraria ad un precedente giudicato, occorre che le decisioni a confronto risultino fra loro
3 incompatibili in quanto dirette a tutelare beni ed interessi di identico contenuto, nei confronti delle stesse parti, con riferimento ad identici elementi di identificazione della domanda (petitum e causa petendi) confluiti nel decisum.
Perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, e, quindi, essere oggetto di revocazione, occorre, dunque, che tra i due giudizi vi sia, in primo luogo, identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio.
Ai fini dell'ammissibilità e dell'accoglimento della revocazione ex art. 395, comma
1 n. 5, c.p.c., deve trattarsi, dunque, di due sentenze che presentino identità soggettiva delle parti e che presentino il medesimo oggetto, di modo che la seconda non possa passare in giudicato perché contrastante con la prima, che ha già acquisito tale stato;
l'identità soggettiva e oggettiva dei giudizi impone che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi su cui si sia espresso il secondo giudizio (cfr. Cass. 27.5.2009, n. 12348, ove si soggiunge che;
Cass. 21.12.2012, n. 23815).
L'applicazione di tali principi al caso di specie esclude la sussistenza di un contrasto di giudicati tra la sentenza di cui si chiede la revocazione e la sentenza n.
166/2017 del Giudice di Pace di Piombino atteso che non vi è identità soggettiva tra le due pronunce, poiché la sentenza n. 166/2017 è stata pronunciata, nei confronti del solo , che non è né parte né successore a titolo particolare Parte_2 di una delle parti del giudizio definito con la sentenza del Tribunale di Livorno n.
37/2021, di cui si chiede la revocazione.
Inoltre, neppure si può dire che vi sia identità oggettiva tra i giudizi, poiché la sentenza n. 166/2017 ha deciso, rigettandola, sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 54/2016 emesso nei confronti del solo , mentre la sentenza Parte_2
n. 37/2021 ha deciso, rigettandolo, l'appello promosso dal sig. avverso la CP_1 sentenza n. 167/2017 del Giudice di Pace che aveva rigettato la sua opposizione al
Decreto Ingiuntivo n. 53/201 emesso nei solo suoi confronti.
Dalle sopra esposte considerazioni emerge che è da escludersi il lamentato contrasto di giudicati per difetto di identità oggettiva e soggettiva tra i due giudizi.
Va, inoltre, osservato che l'effetto preclusivo del giudicato esterno ricorre solo allorché tra il giudizio in corso e quello definito con sentenza divenuta inoppugnabile sussista una piena identità di causa petendi e di petitum, il che non può verificarsi , ad esempio, come nel caso di specie, qualora siano azionati in giudizio due crediti diversi, sebbene relativi a uno stesso presupposto fattuale, per la cui concreta
4 realizzazione sono necessari due distinti titoli esecutivi. Infatti il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato a ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia però gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi e il petitum.
La giurisprudenza di legittimità ritiene ormai non più sostenibile la teoria del cd. giudicato riflesso nei confronti del terzo titolare del rapporto dipendente. Facendo, infatti, applicazione del principio della efficacia riflessa del giudicato ciò che integra il fatto costitutivo della domanda risulterebbe accertato in modo irretrattabile senza il contraddittorio con il convenuto e senza che questi possa esercitare il diritto di difesa. Per il terzo, dunque, la altrui decisione resta resa inter alios acta (cfr. Cass. civile sez. VI, 06/12/2019, n. 31969).
Alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse, la domanda di revocazione deve essere rigettata in quanto inammissibile e infondata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa, secondo i parametri medi di cui al DM 147/2022, con esclusione della voce per la fase istruttoria atteso che la stessa non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta integralmente la domanda attorea,
• Condanna al rimborso in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.701,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute, da pagarsi in favore dell'avv. Giulia Maggi, procuratore costituito per la parte convenuta, che si è dichiarato atistatario.
Così deciso.
Livorno, 13/01/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 25/09/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 30007/2022 R.G.;
nella causa pendente tra:
, nata a [...] il [...], ivi residente in loc. Parte_1
Schiopparello, 3 (C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo CodiceFiscale_1
Di Tursi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ER, Via
Manganaro 64, giusta procura in atti;
ATTORE
E
, nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
Azzurro (LI), Via Provinciale Est 15/a (C.F. , rappresentato e C.F._2 difeso dall'Avv. Giulia Maggi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Genova, Via I. Frugoni n. 11/6, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: revocazione ex art. 395, numero 5, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, al fine di sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno – Sezione distaccata di ER revocare la sentenza n. 37/2021 pronunciata dal Tribunale di Livorno – Sezione Distaccata di ER in data 18.06.2021, pubblicata e comunicata in data 22.6.2021 – non notificata, ai sensi dell'art. 395, n. 5 c.p.c., perché
1 in contrasto con la sentenza n. 166/17 emessa dal Giudice di Pace di ER, nella parte in cui afferma incidenter tantum la validità e l'efficacia della scrittura privata intercorsa tra le parti in data 22.12.2015 e, in particolare, dal-la prima riga della pagina 5 (“orbene, alla luce della documentazione in atti e delle difese svolte dalle parti…) alla ultima riga della medesima pagina, ad esclusione dell'ultima parola di detto rigo “ritiene…” della parte motiva. Con richiesta di conferma della sentenza nel resto. Con il favore delle spese e competenze professionali tutte di causa, oltre rimborso forfettario 15%, IVA, CPA”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- di essere stata titolare di una quota pari al 30% del capitale sociale della società
“ ”, con sede Controparte_2 in ER, via Manganaro n. 110;
- di aver ceduto, in data 22.12.2015, con scrittura privata autenticata dal Notaio
di ER (Rep. n. 87.874 e Racc. n. 15.121), la sua Persona_1 intera quota di partecipazione al capitale sociale agli altri due soci, Controparte_1 per una quota pari al 20%, e la residua quota pari al 10%, per Parte_2 un prezzo complessivo di € 35.000,00, da corrispondersi in percentuale dagli acquirenti, i quali rimasero parzialmente insolventi, rispettivamente, il Sig. per € 881,33 ed il Sig. per € 1.762,53; CP_2 CP_1
- per detti importi, l'attrice richiese ed ottenne due distinti decreti ingiuntivi dinanzi al Giudice di Pace di ER (n. 53/16 nei confronti di e n. CP_1
54/16 nei confronti di che vennero entrambi opposti, e le opposizioni CP_2 entrambe rigettate con le sentenze n. 166/2017 e 167/2017 con la stessa motivazione;
- il solo sig. appellava la sentenza n. 167/2017 suddetta di rigetto della CP_1 sua opposizione, ritenendo errata la decisione del Giudice di primo grado, laddove aveva ritenuto privo di efficacia il contratto preliminare, perché assorbito dalla stipula del definitivo (di cessione di quote) tra le medesime parti;
- Il Tribunale di Livorno-sezione distaccata di ER, pur rigettando l'appello, accertava incidenter tantum che “sia dal tenore letterale dell'accordo preliminare e del contratto definitivo – che tra l'altro sono stati sottoscritti nella medesima data – sia dal contegno successivamente tenuto dalle parti – in esecuzione di clausole del preliminare non riprodotte nel definitivo – è emerso con sufficiente chiarezza che la volontà negoziale delle parti sia stata quella di riconoscere efficacia e validità anche a quelle clausole del preliminare non specificamente richiamate nel contratto definitivo …”.
2 Alla luce di tali fatti, ha introdotto il presente giudizio al fine Parte_1 di domanda la revocazione della sentenza n. 37/2021 emessa dal Tribunale di
Livorno, Sezione distaccata di ER, il 22.6.2021, nella parte dell'accertamento incidenter tantum sopra specificato, in quanto si pone in contrasto con l'altra sentenza n. 166/2017, passata in giudicato perché non appellata, e che aveva accertato la inefficacia del contratto preliminare, e che anche se pronunciata nei confronti di altro soggetto ( ) ha efficacia di giudicato anche Parte_2 nei confronti di , in ragione dell'identità di posizione giuridica dei Controparte_1 due soggetti e al fine di evitare un contrasto tra due giudicati per la medesima situazione giuridica.
Si è costituito in giudizio , il quale ha contestato tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto, rappresentando come non sussistano i presupposti per la revocazione richiesta, in quanto alcun contrasto di giudicati si potrebbe mai ravvisare tra la sentenza n. 37/2021, oggetto del presente giudizio, e la sentenza n.
166/2017 del Giudice di Pace. Alla luce di ciò, ha domandato il rigetto della domanda attorea con conferma della sentenza impugnata.
Il processo è stato sospeso per un periodo di tre mesi, dal 10/1/2024 al
10/4/2024, su istanza congiunta delle parti ai sensi dell'art. 296 c.p.c. .
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e all'udienza del 25/9/2024 è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, in punto di diritto, va osservato in via preliminare che ai fini dell'integrazione del motivo revocatorio di cui all'art. 395, comma 1, n. 5,
c.p.c., invocato da parte attrice, devono concorrere, in via cumulativa, i seguenti presupposti: a) il contrasto della sentenza, di cui si chiede la revocazione, con un'altra precedente avente tra le medesime parti autorità di cosa giudicata sostanziale;
b) la mancata pronuncia sulla eccezione di cosa giudicata, essendo necessario che l'esistenza del giudicato non sia stata dedotta nel giudizio, o comunque non sia stata presa in esame dal giudice che ha emesso la sentenza revocanda, atteso che altrimenti non sarebbe ravvisabile il carattere « occulto » del contrasto con la precedente statuizione, su cui riposa il fondamento del rimedio in esame.
In tale prospettiva, perché una sentenza possa considerarsi contraria ad un precedente giudicato, occorre che le decisioni a confronto risultino fra loro
3 incompatibili in quanto dirette a tutelare beni ed interessi di identico contenuto, nei confronti delle stesse parti, con riferimento ad identici elementi di identificazione della domanda (petitum e causa petendi) confluiti nel decisum.
Perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, e, quindi, essere oggetto di revocazione, occorre, dunque, che tra i due giudizi vi sia, in primo luogo, identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio.
Ai fini dell'ammissibilità e dell'accoglimento della revocazione ex art. 395, comma
1 n. 5, c.p.c., deve trattarsi, dunque, di due sentenze che presentino identità soggettiva delle parti e che presentino il medesimo oggetto, di modo che la seconda non possa passare in giudicato perché contrastante con la prima, che ha già acquisito tale stato;
l'identità soggettiva e oggettiva dei giudizi impone che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi su cui si sia espresso il secondo giudizio (cfr. Cass. 27.5.2009, n. 12348, ove si soggiunge che;
Cass. 21.12.2012, n. 23815).
L'applicazione di tali principi al caso di specie esclude la sussistenza di un contrasto di giudicati tra la sentenza di cui si chiede la revocazione e la sentenza n.
166/2017 del Giudice di Pace di Piombino atteso che non vi è identità soggettiva tra le due pronunce, poiché la sentenza n. 166/2017 è stata pronunciata, nei confronti del solo , che non è né parte né successore a titolo particolare Parte_2 di una delle parti del giudizio definito con la sentenza del Tribunale di Livorno n.
37/2021, di cui si chiede la revocazione.
Inoltre, neppure si può dire che vi sia identità oggettiva tra i giudizi, poiché la sentenza n. 166/2017 ha deciso, rigettandola, sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 54/2016 emesso nei confronti del solo , mentre la sentenza Parte_2
n. 37/2021 ha deciso, rigettandolo, l'appello promosso dal sig. avverso la CP_1 sentenza n. 167/2017 del Giudice di Pace che aveva rigettato la sua opposizione al
Decreto Ingiuntivo n. 53/201 emesso nei solo suoi confronti.
Dalle sopra esposte considerazioni emerge che è da escludersi il lamentato contrasto di giudicati per difetto di identità oggettiva e soggettiva tra i due giudizi.
Va, inoltre, osservato che l'effetto preclusivo del giudicato esterno ricorre solo allorché tra il giudizio in corso e quello definito con sentenza divenuta inoppugnabile sussista una piena identità di causa petendi e di petitum, il che non può verificarsi , ad esempio, come nel caso di specie, qualora siano azionati in giudizio due crediti diversi, sebbene relativi a uno stesso presupposto fattuale, per la cui concreta
4 realizzazione sono necessari due distinti titoli esecutivi. Infatti il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato a ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia però gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi e il petitum.
La giurisprudenza di legittimità ritiene ormai non più sostenibile la teoria del cd. giudicato riflesso nei confronti del terzo titolare del rapporto dipendente. Facendo, infatti, applicazione del principio della efficacia riflessa del giudicato ciò che integra il fatto costitutivo della domanda risulterebbe accertato in modo irretrattabile senza il contraddittorio con il convenuto e senza che questi possa esercitare il diritto di difesa. Per il terzo, dunque, la altrui decisione resta resa inter alios acta (cfr. Cass. civile sez. VI, 06/12/2019, n. 31969).
Alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse, la domanda di revocazione deve essere rigettata in quanto inammissibile e infondata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa, secondo i parametri medi di cui al DM 147/2022, con esclusione della voce per la fase istruttoria atteso che la stessa non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta integralmente la domanda attorea,
• Condanna al rimborso in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.701,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute, da pagarsi in favore dell'avv. Giulia Maggi, procuratore costituito per la parte convenuta, che si è dichiarato atistatario.
Così deciso.
Livorno, 13/01/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
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