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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 28/10/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
All'udienza 28.10.2025, nella causa di cui al n. 479 / 2025 R.G., avanti al giudice del lavoro Paolo
CC, sono comparsi
Per parte ricorrente l'avv. ILARIA BALLARIN in sostituzione dell'avv. GALLETTI MA
Per parte resistente: l'avv. IERO LUCA
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. ILARIA BALLARIN si richiama agli atti, argomenta sulla fondatezza della domanda e sull'insussistenza del dolo considerato che parte ricorrente è venuta a conoscenza della mancata riassunzione del lavoratore solo nel novembre 2024; conclude come in ricorso.
L'avv. IERO LUCA si richiama alle eccezioni e conclusioni della memoria difensiva.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
Paolo CC REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Paolo CC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 479 /2025
Promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GALLETTI Parte_1 P.IVA_1
MA con domicilio in PIAZZA GARIBALDI, 4 UDINE
-ricorrente- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. IERO LUCA e CP_1 P.IVA_2
NE LO elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Direzione , Piazza CP_1
XX Settembre, 19 UDINE -resistente-
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE: In via principale: accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che ulla deve all' a titolo di contributo c.d. Parte_1 Controparte_2
“ticket licenziamento” per il lavoratore e, per l'effetto, annullare il Parte_2 provvedimento prot. .8600.29/11/2024.0374958 emesso dall' di Udine ed ogni altro atto CP_1 CP_1 ad esso presupposto. Con vittoria delle spese di lite.
In via subordinata (e salvo gravame): accertare e dichiarare, anche per via di quanto esposto nel punto
B) del presente ricorso, che nulla deve all' a titolo di sanzioni. Con Parte_1 Parte_1 CP_1 compensazione integrale (o, in ulteriore subordine, quanto meno parziale) delle spese di lite.
In via istruttoria come in ricorso PARTE RESISTENTE: In via principale: accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che ulla deve all' previdenziale sociale a titolo di contributo c.d. Parte_1 CP_2
“ticket licenziamento” per il lavoratore e, per l'effetto, annullare il Parte_2 provvedimento prot. .8600.29/11/2024.0374958 emesso dall' di Udine ed ogni altro atto CP_1 CP_1 ad esso presupposto. Con vittoria delle spese di lite.
In via subordinata (e salvo gravame): accertare e dichiarare, anche per via di quanto esposto nel punto B) del presente ricorso, che nulla deve all' a titolo di sanzioni. Parte_1 Parte_1 CP_1
Con compensazione integrale (o, in ulteriore subordine, quanto meno parziale) delle spese di lite.
In via istruttoria come in memoria di costituzione
MOTIVAZIONE
Con il provvedimento prot. .8600.29/11/2024.0374958, l' di Udine, assumendo l'obbligo CP_1 CP_1 di versamento del contributo c.d. “ticket licenziamento” a carico della società ricorrente, intimava alla medesima il versamento dell'importo complessivo di euro 1.872,63, di cui euro 1.642,54 a titolo di contributo ed euro 230,09 a titolo di sanzioni, in relazione al licenziamento comminato all'ex dipendente Parte_2
con ricorso iscritto il 23.5.2025, chiede accertarsi che il contributo non è Parte_1 dovuto in quanto si rientra nei casi di esonero dal pagamento del contributo ex art. 2, c. 34, lett. a) della Legge n. 92/2012, trattandosi di licenziamento effettuato in conseguenza di cambio di appalto.
L' si è costituita tempestivamente obiettando che il preteso esonero dal contributo presuppone CP_1 che al cambio di appalto “siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro”, situazione qui non verificatasi.
La causa è stata istruita solo documentalmente e discussa all'udienza 28.10.2025.
La domanda della società ricorrente è infondata.
L'art. 2 c.31 della l.n. 92/1992 prevede che “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.
Il successivo comma 34, prevede che il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi:
a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere
Parte ricorrente chiede, in particolare, che venga applicata la lett. a) in quanto il licenziamento del dipendente fu conseguenza di cambio di appalto e la mancata assunzione presso Parte_2
l'azienda subentrante, nonostante l'inserimento di nell'elenco del personale da Parte_2 assumere in forza della clausola sociale (doc. 3-4-5 ricorso), sarebbe conseguenza di vicende ignote all'ex datore di lavoro ed estranee al raggio di azione e alle possibilità di intervento da parte sua.
L' chiede il rigetto della domanda in quanto la fattispecie che consente l'esonero dalla CP_1 compartecipazione del datore di lavoro agli oneri gravanti sulla collettività in caso di licenziamento è un presupposto oggettivo e solo l'effettiva rioccupazione, che elide questi oneri, lo integra configurando un beneficio non estensibile al di fuori delle ipotesi contemplate.
Il cd. «ticket licenziamenti», previsto dall'art. 2, c. 31, della legge nr. 92 del 2012 è, quindi, un obbligo contributivo, in capo al datore di lavoro, previsto in tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, idonei a generare il teorico diritto all'indennità, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa (art. 2, comma 31, della legge nr. 92 del 2012).
Il versamento del «ticket licenziamenti» è escluso solo in presenza di dimissioni (non determinate da giusta causa) o di risoluzione consensuale del rapporto e nelle ipotesi espressamente previste dal comma 34 del medesimo art. 2.
Ma un'esegesi restrittiva di queste ipotesi è coerente con l'insegnamento della Corte di Cassazione che, in presenza di situazioni eccettuative rispetto ad un ordinario regime contributivo, ritiene la relativa normativa di stretta interpretazione (Cass. nr. 12092 del 2018; Cass. nr. 17447 del 2014; Cass. nr. 18710 del 2013).
Al licenziamento in questione pur effettuato in conseguenza di cambi di appalto, non è succeduta assunzione presso altri datori di lavoro;
la mancata riassunzione è circostanza pacifica (cfr anche discussione all'udienza 28.10.2025) e comunque sarebbe spettato al ricorrente dimostrare il contrario per il principio per cui “in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata” (Cass. Sez. L., 18/01/2018, n. 1157, Rv. 646802 - 01).
Inoltre l'obbligo contributivo non è una forma di illecito ascrivibile solo a titolo di (dolo o) colpa (art. 3 l. n. 689/1981); pertanto il soggetto non può ritenersi esentato neppure qualora abbia fatto tutto quanto possibile per integrare la fattispecie più favorevole, se da un punto di vista obiettivo questa non si sia comunque perfezionata.
In conclusione, la fattispecie di esonero non si è perfezionata e quindi il contributo è dovuto
Le sanzioni civili conseguenti all'omissione sono parimenti dovute;
trattasi di obbligazioni a carattere sussidiario che, attesa la sussistenza di un vincolo di dipendenza funzionale tra la sanzione e l'omissione contributiva a cui inerisce, conseguono automaticamente al mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuti (Cass. Sez. L., 12/10/2018, n. 25545, Rv. 650736 - 01)
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa e alla natura e complessità delle attività defensionali svolte, secondo i criteri di cui al dm 55/20214
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro Paolo
CC, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Rigetta il ricorso.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' resistente Parte_1 CP_2 quantificando le stesse in euro 1.700 per compensi, oltre 15 % spese generali e accessori di legge.
Udine, 28/10/2025
Il Giudice
Paolo CC
All'udienza 28.10.2025, nella causa di cui al n. 479 / 2025 R.G., avanti al giudice del lavoro Paolo
CC, sono comparsi
Per parte ricorrente l'avv. ILARIA BALLARIN in sostituzione dell'avv. GALLETTI MA
Per parte resistente: l'avv. IERO LUCA
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. ILARIA BALLARIN si richiama agli atti, argomenta sulla fondatezza della domanda e sull'insussistenza del dolo considerato che parte ricorrente è venuta a conoscenza della mancata riassunzione del lavoratore solo nel novembre 2024; conclude come in ricorso.
L'avv. IERO LUCA si richiama alle eccezioni e conclusioni della memoria difensiva.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
Paolo CC REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Paolo CC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 479 /2025
Promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GALLETTI Parte_1 P.IVA_1
MA con domicilio in PIAZZA GARIBALDI, 4 UDINE
-ricorrente- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. IERO LUCA e CP_1 P.IVA_2
NE LO elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Direzione , Piazza CP_1
XX Settembre, 19 UDINE -resistente-
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE: In via principale: accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che ulla deve all' a titolo di contributo c.d. Parte_1 Controparte_2
“ticket licenziamento” per il lavoratore e, per l'effetto, annullare il Parte_2 provvedimento prot. .8600.29/11/2024.0374958 emesso dall' di Udine ed ogni altro atto CP_1 CP_1 ad esso presupposto. Con vittoria delle spese di lite.
In via subordinata (e salvo gravame): accertare e dichiarare, anche per via di quanto esposto nel punto
B) del presente ricorso, che nulla deve all' a titolo di sanzioni. Con Parte_1 Parte_1 CP_1 compensazione integrale (o, in ulteriore subordine, quanto meno parziale) delle spese di lite.
In via istruttoria come in ricorso PARTE RESISTENTE: In via principale: accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che ulla deve all' previdenziale sociale a titolo di contributo c.d. Parte_1 CP_2
“ticket licenziamento” per il lavoratore e, per l'effetto, annullare il Parte_2 provvedimento prot. .8600.29/11/2024.0374958 emesso dall' di Udine ed ogni altro atto CP_1 CP_1 ad esso presupposto. Con vittoria delle spese di lite.
In via subordinata (e salvo gravame): accertare e dichiarare, anche per via di quanto esposto nel punto B) del presente ricorso, che nulla deve all' a titolo di sanzioni. Parte_1 Parte_1 CP_1
Con compensazione integrale (o, in ulteriore subordine, quanto meno parziale) delle spese di lite.
In via istruttoria come in memoria di costituzione
MOTIVAZIONE
Con il provvedimento prot. .8600.29/11/2024.0374958, l' di Udine, assumendo l'obbligo CP_1 CP_1 di versamento del contributo c.d. “ticket licenziamento” a carico della società ricorrente, intimava alla medesima il versamento dell'importo complessivo di euro 1.872,63, di cui euro 1.642,54 a titolo di contributo ed euro 230,09 a titolo di sanzioni, in relazione al licenziamento comminato all'ex dipendente Parte_2
con ricorso iscritto il 23.5.2025, chiede accertarsi che il contributo non è Parte_1 dovuto in quanto si rientra nei casi di esonero dal pagamento del contributo ex art. 2, c. 34, lett. a) della Legge n. 92/2012, trattandosi di licenziamento effettuato in conseguenza di cambio di appalto.
L' si è costituita tempestivamente obiettando che il preteso esonero dal contributo presuppone CP_1 che al cambio di appalto “siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro”, situazione qui non verificatasi.
La causa è stata istruita solo documentalmente e discussa all'udienza 28.10.2025.
La domanda della società ricorrente è infondata.
L'art. 2 c.31 della l.n. 92/1992 prevede che “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.
Il successivo comma 34, prevede che il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi:
a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere
Parte ricorrente chiede, in particolare, che venga applicata la lett. a) in quanto il licenziamento del dipendente fu conseguenza di cambio di appalto e la mancata assunzione presso Parte_2
l'azienda subentrante, nonostante l'inserimento di nell'elenco del personale da Parte_2 assumere in forza della clausola sociale (doc. 3-4-5 ricorso), sarebbe conseguenza di vicende ignote all'ex datore di lavoro ed estranee al raggio di azione e alle possibilità di intervento da parte sua.
L' chiede il rigetto della domanda in quanto la fattispecie che consente l'esonero dalla CP_1 compartecipazione del datore di lavoro agli oneri gravanti sulla collettività in caso di licenziamento è un presupposto oggettivo e solo l'effettiva rioccupazione, che elide questi oneri, lo integra configurando un beneficio non estensibile al di fuori delle ipotesi contemplate.
Il cd. «ticket licenziamenti», previsto dall'art. 2, c. 31, della legge nr. 92 del 2012 è, quindi, un obbligo contributivo, in capo al datore di lavoro, previsto in tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, idonei a generare il teorico diritto all'indennità, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa (art. 2, comma 31, della legge nr. 92 del 2012).
Il versamento del «ticket licenziamenti» è escluso solo in presenza di dimissioni (non determinate da giusta causa) o di risoluzione consensuale del rapporto e nelle ipotesi espressamente previste dal comma 34 del medesimo art. 2.
Ma un'esegesi restrittiva di queste ipotesi è coerente con l'insegnamento della Corte di Cassazione che, in presenza di situazioni eccettuative rispetto ad un ordinario regime contributivo, ritiene la relativa normativa di stretta interpretazione (Cass. nr. 12092 del 2018; Cass. nr. 17447 del 2014; Cass. nr. 18710 del 2013).
Al licenziamento in questione pur effettuato in conseguenza di cambi di appalto, non è succeduta assunzione presso altri datori di lavoro;
la mancata riassunzione è circostanza pacifica (cfr anche discussione all'udienza 28.10.2025) e comunque sarebbe spettato al ricorrente dimostrare il contrario per il principio per cui “in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata” (Cass. Sez. L., 18/01/2018, n. 1157, Rv. 646802 - 01).
Inoltre l'obbligo contributivo non è una forma di illecito ascrivibile solo a titolo di (dolo o) colpa (art. 3 l. n. 689/1981); pertanto il soggetto non può ritenersi esentato neppure qualora abbia fatto tutto quanto possibile per integrare la fattispecie più favorevole, se da un punto di vista obiettivo questa non si sia comunque perfezionata.
In conclusione, la fattispecie di esonero non si è perfezionata e quindi il contributo è dovuto
Le sanzioni civili conseguenti all'omissione sono parimenti dovute;
trattasi di obbligazioni a carattere sussidiario che, attesa la sussistenza di un vincolo di dipendenza funzionale tra la sanzione e l'omissione contributiva a cui inerisce, conseguono automaticamente al mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuti (Cass. Sez. L., 12/10/2018, n. 25545, Rv. 650736 - 01)
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa e alla natura e complessità delle attività defensionali svolte, secondo i criteri di cui al dm 55/20214
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro Paolo
CC, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Rigetta il ricorso.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' resistente Parte_1 CP_2 quantificando le stesse in euro 1.700 per compensi, oltre 15 % spese generali e accessori di legge.
Udine, 28/10/2025
Il Giudice
Paolo CC