Decreto cautelare 13 agosto 2025
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 8 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 08/05/2026, n. 8556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8556 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08556/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09250/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9250 del 2025, proposto da Tommasa Parise, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Ciccopiedi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Uff scolastico Reg Toscana Ambito Terr per la Provincia di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
GI AR, LA OS, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto dell'Ufficio Regionale per la Toscana Ambito Territoriale di Prato, con prot. n. 3841 del 05.06.2025, a mezzo dei quali l'Amministrazione resistente ha depennato la ricorrente dalle Gps per la cdc A046, della scuola secondaria di secondo grado del personale docente per il biennio AA.SS. 2024/2026;
del Decreto Protocollo nr: 4212 - del 17/06/2025 – AOOUSPPO dell'Ufficio Regionale per la Toscana Ambito Territoriale di Prato che ha annullato il decreto 3841/2025 ed ha disposto l'ESCLUSIONE della ricorrente dalle graduatorie provinciali per le supplenze-ADSS I fascia - A046 II Fascia - e dalle graduatorie di istituto per le relative classi di concorso, in ragione della mancanza dei requisiti previsti dall'O.M. 88/2024;
nonché dalla pubblicazione delle Gps della scuola secondaria di secondo grado del personale docente per il biennio AA.SS. 2024/2026, laddove non risulta il nominativo di parte ricorrente né dalla prima fascia per la classe ADSS e dalla seconda fascia per la classe A046;
di ogni atto connesso, presupposto o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Uff Scolastico Reg Toscana Ambito Terr per la Provincia di Prato;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa IA VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
1. Rilevato che con il ricorso in epigrafe, la Dott.ssa Tommasa Parise ha impugnato il decreto con il quale l’Ufficio Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale di Prato, ha disposto la propria esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze-ADSS I fascia - A046 II Fascia - e dalle graduatorie di istituto per le relative classi di concorso, in ragione della mancanza dei requisiti previsti dall’O.M. 88/2024;
2. Considerato che, come dalla stessa esposto con memoria del 29 agosto 2025 (all. 6 alla memoria), l’Amministrazione scolastica territoriale non è entrata nel merito del riconoscimento del titolo acquisito all’estero (Romania), ma si è limitata ad applicare la normativa nazionale in tema di titoli d’accesso idonei per l’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze, ritenendo che la laurea in giurisprudenza, secondo la normativa interna (ITALIANA), non consente l’accesso né all’iscrizione ai percorsi di specializzazione per il sostegno (TFA) né all’iscrizione nelle graduatorie provinciali (GPS) e di istituto per le supplenze, in assenza dei CFU/CFA o degli esami aggiuntivi;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che il ricorso è inammissibile in quanto spetta al giudice ordinario la cognizione del provvedimento con il quale l’ufficio scolastico dispone il depennamento di un insegnante dalle graduatorie provinciali per le supplenze. Tale atto inerisce, infatti, a vicende del rapporto di impiego legate ad un potere operante su un piano "paritetico"; basato sull'accertamento di fatti specifici; che riguarda unicamente la conformità o meno degli atti alla legge. Siamo in presenza di accertamento di diritti soggettivi di docenti "già" iscritti nelle graduatorie in argomento. Discrezionalità amministrativa e tecnica si ravvisa e permane invece nella formazione e nell'applicazione delle regole del relativo bando. In tal caso secondo il Consiglio di Stato (sentenza 6230/2021) la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
3. Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, che occorra dichiarare l’inammissibilità dell’odierno ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando nella fattispecie la giurisdizione al giudice ordinario, presso cui l’odierno giudizio potrà essere riassunto, ai sensi e nei termini di cui all’art.11, co.2 cpa.
4. Quanto alle spese di giudizio, si ritiene che le stesse possano essere compensate, in ragione della definizione esclusivamente in rito della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, che declina in favore del giudice ordinario, davanti alla quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI OR, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
IA VA, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IA VA | RI OR |
IL SEGRETARIO