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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2973/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LANDI FRANCESCO, presso lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(CF , difesa e rappresentata dall'avv. CP_1 C.F._2
MOLIN MARCO, presso lo stesso elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo, con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1) Dichiararsi la separazione personale di e , autorizzando i Parte_1 CP_1
coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà e ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Venezia di provvedere alla relativa annotazione.
2) La casa familiare di Venezia Mestre, via Monti 20, viene assegnata alla IGnora CP_1
che vi continuerà ad abitare insieme ai figli e , maggiorenni ma non
[...] Per_1 Per_2
ancora economicamente autosufficienti.
3) Il IGnor corrisponderà un assegno mensile per il mantenimento dei figli, Parte_1
pattuito in quanto equo, di € 1.000,00 ciascuno, da versarsi alla ricorrente, a mezzo bonifico bancario o con altra modalità che verrà indicata per iscritto dalla stessa, entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente, automaticamente, secondo indici ISTAT.
4) Ciascun genitore contribuirà al 50% delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli, da individuarsi secondo i criteri di cui al Protocollo in essere presso il Tribunale di
Venezia (doc.8). Quanto alle spese universitarie, ferma la spartizione anche relativamente a tali poste al 50%, i coniugi dispongono che le spese di alloggio per eventuali strutture universitarie reperite dai figli fuori sede saranno ad integrale carico del IG. . Parte_1
5) Considerate le documentate situazioni e capacità economiche e patrimoniali dei ricorrenti e le loro risorse, le attuali esigenze dei figli e , studenti universitari, e la Per_1 Per_2
prevalente permanenza degli stessi presso la madre, quale condizione separatizia e quindi con esenzione da tasse, imposte e bolli, il IG. costituirà in favore dei figli Parte_1
stessi una somma una tantum di € 25.000,00 ciascuno, corrisposti al fine di garantire loro l'ultimazione dei rispettivi corsi universitari e per il successivo avviamento al mercato del lavoro. La somma verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario ovvero attraverso l'attivazione di uno strumento assicurativo all'atto dell'omologa delle presenti condizioni.
6) Sempre nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione coniugale:
in relazione alla casa coniugale, censuariamente meglio descritta come di seguito Comune di Venezia – Z.C. 9 – Foglio 139 – Particella 1739 (millesettecentotrentanove) – subalterno
13 (tredici): Via Monti n. 20, piano terzo, Cat. A/3, cl. 4, vani 5 (Superficie Catastale Totale:
88 m² Totale: esluse aree scoperte: 88 m²), Rendita catastale Euro 488,31, con quota di comproprietà in ragione di 72 millesimi delle parti comuni come per legge, uso e destinazione (doc.7A, doc.7B e doc.7C),
il IG. trasferisce ai figli e , per la quota di ½ Parte_1 CP_2 CP_3
ciascuno, con la conseguente esenzione da tasse ed imposte come per legge, la quota indivisa pari al 65% di nuda proprietà delle porzioni immobiliari sopra descritte;
il IG. , contestualmente, trasferisce l'usufrutto della propria quota (ceduta Parte_1
ai figli) alla moglie, IG.ra . CP_1
Le parti, che intendono obbligarsi con il presente atto a trasferire dall'uno all'altra la quota di proprietà dell'immobile di cui sopra, vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Collegio si limita a raccogliere la loro dichiarazione in ordine alla volontà di trasferimento. Le parti si impegnano ad effettuare la stipula davanti al notaio entro il termine perentorio di giorni 30 dal deposito dell'omologa di separazione, impegnandosi a curare la trascrizione dell'atto. Il relativo onorario notarile, per accordo tra le parti, sarà a carico del IG. . Poiché tale cessione trova la Parte_1
propria causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il trasferimento sarà esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della legge n.74/1987 in quanto l'esenzione è applicabile a tutti gli accordi di natura patrimoniale relativi ai procedimenti di separazione e ad essi conseguenti, sia riferibili ai coniugi, sia collegabili a disposizioni negoziali in favore dei figli. I trasferimenti verranno effettuati a corpo, liberi da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, con annessi e connessi, accessori e pertinenze, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui detta porzione di immobile si trova e si possiede dalla parte che trasferisce e che si ha diritto di possedere in virtù dei titoli di provenienza e con tutti i diritti e gli oneri sulle parti comuni del fabbricato di cui al regolamento di condominio e come per legge richiamati nell'atto di compravendita 11.03.1992 del Notaio di Venezia Rep. 24331 Persona_3
registrato a Mestre il 27.03.1992 n. 1797 vol. 1/v, trascritto in Conservatoria dei registri immobiliari di Venezia il 26.03.1992 n. 8167 Registro d'Ordine e n. 6177 Registro particolare.
Il IG garantisce che la quota di sua proprietà delle porzioni immobiliari di Parte_1
cui sopra sono libere da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, pesi e vincoli di ogni genere e natura. Ai sensi del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 (conv. in l. 12/2010) il IG. Parte_1
dichiara che la planimetria catastale ed i dati catastali delle unità immobiliari urbana oggetto della cessione della quota di proprietà sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale come da doc.7B. Con riferimento alla normativa urbanistica ed edilizia vigente il IG. dichiara ai sensi degli art. 3 e 76 del Parte_1
D.P.R. 445/2000, che i lavori di costruzione dell'originario fabbricato oggetto del presente atto sono iniziati anteriormente al 1° settembre 1967 e le porzioni immobiliari di cui sopra non sono state oggetto di ulteriori lavori per i quali fosse necessario il rilascio di Licenza e/o
Concessione edilizia e/o Permesso di costruire e che a loro carico non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche. Qualsivoglia onere e spesa eventualmente necessarie e conseguenti alle cessioni come sopra specificate sarà ad integrale carico del IG. , che si assume altresì l'obbligo a far data dalla Parte_1 sottoscrizione del presente ricorso di sostenere l'integralità degli oneri condominiali
(ordinari e straordinari) fino alla data dell'effettiva cessione.
7) A definizione reciproca dei loro rapporti, a tacitazione delle rispettive posizioni creditorie e debitorie, maturate nel corso degli anni di crescita dei loro figli, i coniugi dichiarano che provvederanno in separata sede alla divisione delle somme depositate nei rispettivi conti
(cointestati o meno), di tutti i beni mobili in comunione e degli eventuali rapporti debitori/creditori (compresa la spartizione al 50% di eventuali rimborsi fiscali relativi ai periodi d'imposta in costanza di matrimonio) e, riconoscendosi economicamente indipendenti e autosufficienti, rinunciano ad ogni mantenimento reciproco.
8) Le parti si danno reciproco atto che l'assegno unico e/o qualsivoglia sussidio/contributo pubblico per i figli verranno percepiti integralmente dalla IG.ra , con CP_1
impegno da parte del IG. al compimento senza indugio di quanto di necessità Pt_1
affinché l'ente erogatore corrisponda la totalità dell'emolumento in favore della moglie.
9) I coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio”.
Per il Pubblico Ministero:
Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto di separazione consensuale depositato in data 18.07.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, in data 10.09.1994 a
Venezia, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 176, Parte II, Serie A, anno 1994 del Comune di Venezia;
che da tale unione erano nati i figli il 25.05.2001 e CP_2
il 04.12.2003, maggiorenni non economicamente autosufficienti. CP_3
Ciò premesso, i coniugi formulavano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata in data 31.10.2024, fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Celebrata la suddetta mediante trattazione scritta, come disposto dal
Giudice con decreto del 10.09.2024, le parti insistevano nella domanda svolta chiedendo l'omologa delle condizioni come rassegnate nelle note depositate il 25.10.2024.
La domanda di omologa delle condizioni di separazione consensuale formulata dai coniugi merita di essere accolta.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. La regolamentazione degli interessi dei figli maggiorenni non economicamente autosufficiente ex art. 337 septies c.c. non presenta profili di illegittimità e risulta conforme all'interesse materiale e morale degli stessi.
Atteso che i coniugi nulla hanno esposto sul punto, nulla si dispone sulle spese di lite visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese.
Venezia, 18 dicembre 2024 La Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2973/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LANDI FRANCESCO, presso lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(CF , difesa e rappresentata dall'avv. CP_1 C.F._2
MOLIN MARCO, presso lo stesso elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo, con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1) Dichiararsi la separazione personale di e , autorizzando i Parte_1 CP_1
coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà e ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Venezia di provvedere alla relativa annotazione.
2) La casa familiare di Venezia Mestre, via Monti 20, viene assegnata alla IGnora CP_1
che vi continuerà ad abitare insieme ai figli e , maggiorenni ma non
[...] Per_1 Per_2
ancora economicamente autosufficienti.
3) Il IGnor corrisponderà un assegno mensile per il mantenimento dei figli, Parte_1
pattuito in quanto equo, di € 1.000,00 ciascuno, da versarsi alla ricorrente, a mezzo bonifico bancario o con altra modalità che verrà indicata per iscritto dalla stessa, entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente, automaticamente, secondo indici ISTAT.
4) Ciascun genitore contribuirà al 50% delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli, da individuarsi secondo i criteri di cui al Protocollo in essere presso il Tribunale di
Venezia (doc.8). Quanto alle spese universitarie, ferma la spartizione anche relativamente a tali poste al 50%, i coniugi dispongono che le spese di alloggio per eventuali strutture universitarie reperite dai figli fuori sede saranno ad integrale carico del IG. . Parte_1
5) Considerate le documentate situazioni e capacità economiche e patrimoniali dei ricorrenti e le loro risorse, le attuali esigenze dei figli e , studenti universitari, e la Per_1 Per_2
prevalente permanenza degli stessi presso la madre, quale condizione separatizia e quindi con esenzione da tasse, imposte e bolli, il IG. costituirà in favore dei figli Parte_1
stessi una somma una tantum di € 25.000,00 ciascuno, corrisposti al fine di garantire loro l'ultimazione dei rispettivi corsi universitari e per il successivo avviamento al mercato del lavoro. La somma verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario ovvero attraverso l'attivazione di uno strumento assicurativo all'atto dell'omologa delle presenti condizioni.
6) Sempre nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione coniugale:
in relazione alla casa coniugale, censuariamente meglio descritta come di seguito Comune di Venezia – Z.C. 9 – Foglio 139 – Particella 1739 (millesettecentotrentanove) – subalterno
13 (tredici): Via Monti n. 20, piano terzo, Cat. A/3, cl. 4, vani 5 (Superficie Catastale Totale:
88 m² Totale: esluse aree scoperte: 88 m²), Rendita catastale Euro 488,31, con quota di comproprietà in ragione di 72 millesimi delle parti comuni come per legge, uso e destinazione (doc.7A, doc.7B e doc.7C),
il IG. trasferisce ai figli e , per la quota di ½ Parte_1 CP_2 CP_3
ciascuno, con la conseguente esenzione da tasse ed imposte come per legge, la quota indivisa pari al 65% di nuda proprietà delle porzioni immobiliari sopra descritte;
il IG. , contestualmente, trasferisce l'usufrutto della propria quota (ceduta Parte_1
ai figli) alla moglie, IG.ra . CP_1
Le parti, che intendono obbligarsi con il presente atto a trasferire dall'uno all'altra la quota di proprietà dell'immobile di cui sopra, vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Collegio si limita a raccogliere la loro dichiarazione in ordine alla volontà di trasferimento. Le parti si impegnano ad effettuare la stipula davanti al notaio entro il termine perentorio di giorni 30 dal deposito dell'omologa di separazione, impegnandosi a curare la trascrizione dell'atto. Il relativo onorario notarile, per accordo tra le parti, sarà a carico del IG. . Poiché tale cessione trova la Parte_1
propria causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il trasferimento sarà esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della legge n.74/1987 in quanto l'esenzione è applicabile a tutti gli accordi di natura patrimoniale relativi ai procedimenti di separazione e ad essi conseguenti, sia riferibili ai coniugi, sia collegabili a disposizioni negoziali in favore dei figli. I trasferimenti verranno effettuati a corpo, liberi da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, con annessi e connessi, accessori e pertinenze, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui detta porzione di immobile si trova e si possiede dalla parte che trasferisce e che si ha diritto di possedere in virtù dei titoli di provenienza e con tutti i diritti e gli oneri sulle parti comuni del fabbricato di cui al regolamento di condominio e come per legge richiamati nell'atto di compravendita 11.03.1992 del Notaio di Venezia Rep. 24331 Persona_3
registrato a Mestre il 27.03.1992 n. 1797 vol. 1/v, trascritto in Conservatoria dei registri immobiliari di Venezia il 26.03.1992 n. 8167 Registro d'Ordine e n. 6177 Registro particolare.
Il IG garantisce che la quota di sua proprietà delle porzioni immobiliari di Parte_1
cui sopra sono libere da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, pesi e vincoli di ogni genere e natura. Ai sensi del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 (conv. in l. 12/2010) il IG. Parte_1
dichiara che la planimetria catastale ed i dati catastali delle unità immobiliari urbana oggetto della cessione della quota di proprietà sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale come da doc.7B. Con riferimento alla normativa urbanistica ed edilizia vigente il IG. dichiara ai sensi degli art. 3 e 76 del Parte_1
D.P.R. 445/2000, che i lavori di costruzione dell'originario fabbricato oggetto del presente atto sono iniziati anteriormente al 1° settembre 1967 e le porzioni immobiliari di cui sopra non sono state oggetto di ulteriori lavori per i quali fosse necessario il rilascio di Licenza e/o
Concessione edilizia e/o Permesso di costruire e che a loro carico non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche. Qualsivoglia onere e spesa eventualmente necessarie e conseguenti alle cessioni come sopra specificate sarà ad integrale carico del IG. , che si assume altresì l'obbligo a far data dalla Parte_1 sottoscrizione del presente ricorso di sostenere l'integralità degli oneri condominiali
(ordinari e straordinari) fino alla data dell'effettiva cessione.
7) A definizione reciproca dei loro rapporti, a tacitazione delle rispettive posizioni creditorie e debitorie, maturate nel corso degli anni di crescita dei loro figli, i coniugi dichiarano che provvederanno in separata sede alla divisione delle somme depositate nei rispettivi conti
(cointestati o meno), di tutti i beni mobili in comunione e degli eventuali rapporti debitori/creditori (compresa la spartizione al 50% di eventuali rimborsi fiscali relativi ai periodi d'imposta in costanza di matrimonio) e, riconoscendosi economicamente indipendenti e autosufficienti, rinunciano ad ogni mantenimento reciproco.
8) Le parti si danno reciproco atto che l'assegno unico e/o qualsivoglia sussidio/contributo pubblico per i figli verranno percepiti integralmente dalla IG.ra , con CP_1
impegno da parte del IG. al compimento senza indugio di quanto di necessità Pt_1
affinché l'ente erogatore corrisponda la totalità dell'emolumento in favore della moglie.
9) I coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio”.
Per il Pubblico Ministero:
Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto di separazione consensuale depositato in data 18.07.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, in data 10.09.1994 a
Venezia, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 176, Parte II, Serie A, anno 1994 del Comune di Venezia;
che da tale unione erano nati i figli il 25.05.2001 e CP_2
il 04.12.2003, maggiorenni non economicamente autosufficienti. CP_3
Ciò premesso, i coniugi formulavano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata in data 31.10.2024, fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Celebrata la suddetta mediante trattazione scritta, come disposto dal
Giudice con decreto del 10.09.2024, le parti insistevano nella domanda svolta chiedendo l'omologa delle condizioni come rassegnate nelle note depositate il 25.10.2024.
La domanda di omologa delle condizioni di separazione consensuale formulata dai coniugi merita di essere accolta.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. La regolamentazione degli interessi dei figli maggiorenni non economicamente autosufficiente ex art. 337 septies c.c. non presenta profili di illegittimità e risulta conforme all'interesse materiale e morale degli stessi.
Atteso che i coniugi nulla hanno esposto sul punto, nulla si dispone sulle spese di lite visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese.
Venezia, 18 dicembre 2024 La Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero