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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, SEZIONE CIVILE, dr. Mauro
Martinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1670/2024 del R.A.C.C. in data
02/09/2024, introdotta d a
- (C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. STEFANO FORLANI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Piazza Repubblica nr. 4 ad OSTELLATO
ATTORE OPPONENTE
c o n t r o
- (C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
degli avv.ti DANIELA MASSAI e CHIARA IANNALFO elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in VIA VICO 32 a FIRENZE
RESISTENTE
-avente per oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l comma c.p.c.),
viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del 06/02/2025
CONCLUSIONI
- per : “come da atto di citazione dichiarandosi Parte_1
la nullità totale o parziale dell'atto di precetto”;
per “come da comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
e alla memoria autorizzata con particolare riferimento all'eccezione di
incompetenza territoriale;
nel merito si chiede il rigetto della opposizione in
Pag. 1 quanto infondata in fatto e in diritto;
in subordine il rigetto in parte qua in
relazione alla condanna al pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza del Tribunale di Firenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione al precetto del 23 luglio Parte_1
2024, notificato in data 5 agosto 2024, fondato sulla sentenza penale del
Tribunale di Firenze nr. 8618/23 pronunciata il giorno 28 novembre 2023.
Nell'atto introduttivo l'attore, giustificata la competenza territoriale del
Tribunale adito, ha affermato l'assenza di “un valido titolo esecutivo alla base della notifica del precetto” posta la natura non esecutiva della sentenza penale di condanna al risarcimento del danno in difetto di una espressa previsione nel provvedimento giudiziale tempestivamente appellato.
Si è costituita tempestivamente eccependo, in rito, Controparte_1
la incompetenza del Tribunale adito e, nel merito, l'infondatezza della opposizione in virtù della efficacia esecutiva della sentenza penale di primo grado (n. 8618/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Firenze, sezione II
Penale, in data 28 novembre 2023 e depositata il 12 febbraio 2024 che ha accertato la responsabilità penale di in ordine al reato Parte_1
punito dall'art. 595, comma 3, c.p. per aver offeso il decoro e leso la reputazione della Sig.ra agente in servizio presso il Comando della CP_1
Polizia Municipale di Incisa e LI DA a tergo di una foto che ritraeva la medesima con l'epiteto , laddove l'Agente era alla guida Per_1
del mezzo della locale polizia impegnata in una telefonata con il cellulare in uso), sia in relazione al danno non patrimoniale risarcito in via definitiva, sia in relazione alla condanna alle spese processuali.
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., alla prima udienza le parti hanno concluso come indicato e il Giudice si è riservato di depositare la sentenza nel termine di trenta giorni.
***
Pag. 2
1. SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE
ADITO
Correttamente ha radicato il giudizio davanti al Tribunale Parte_1
di Ferrara, posta la affermazione di assenza di beni nel Comune . CP_2
Richiamati, infatti, gli artt. 615, 27 e 480, III comma c.p.c. l'opposizione a precetto deve essere proposta davanti al Tribunale ove si trova il Giudice
della esecuzione territorialmente competente ovvero nel luogo di residenza del debitore (Ferrara) ovvero si trovano i suoi beni (Ferrara).
A fronte di tale affermazione la difesa di – che ha indicato Controparte_1
nel precetto la competenza del Tribunale di Firenze - non ha contestato la circostanza allegata – ovvero la assenza di beni del debitore nel Comune di
Firenze – ma ha asserito che l'opponente avrebbe dovuto instaurare il
Giudizio davanti al Tribunale di Firenze che a sua volta avrebbe poi dovuto declinare la propria competenza in favore di quello di Ferrara.
La tesi è irrazionale e contraria ai principi di economicità nonché
apertamente smentita dalla Suprema Corte (cfr. Cass., 28 settembre 2020, n.
20336; cfr. anche Cass., 22 marzo 2021, n. 8024: “L'elezione di domicilio
nel precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., in un comune nel cui circondario il creditore,
all'esito di specifica contestazione del debitore opponente, non risulti aver dimostrato
l'esistenza di beni staggibili, è inidonea a radicare la competenza territoriale del giudizio
di opposizione preventiva all'esecuzione”).
2. SULLA FONDATEZZA DELLA OPPOSIZIONE PROPOSTA
2.1. L'opposizione a precetto proposta è fondata innanzi tutto nella parte in cui si rileva l'assenza di efficacia esecutiva della sentenza penale di primo grado – oggetto di impugnazione non ancora definita – in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale conseguente al reato accertato.
Il legislatore ha, infatti, a subordinato tale efficacia – a mente dell'art. 540
c.p.p. – alla dichiarazione di provvisoria esecutività da parte del Giudice
Pag. 3 penale, sulla base della richiesta della parte civile e la sussistenza di giustificati motivi.
L'efficacia esecutiva, pertanto, non è legata ad una valutazione omnicomprensiva del danno da parte del Giudice penale, come affermato dalla parte convenuta, senza rimessione al Giudice civile per la compiuta determinazione del quantum debeatur, bensì alla espressa indicazione del
Giudice sulla scorta di giustificati motivi.
In difetto di una espressa previsione di esecutività contenuta nella sentenza penale, l'efficacia esecutiva è, dunque, subordinata al passaggio in giudicato del provvedimento.
2.2. Anche la statuizione inerente la liquidazione delle spese di costituzione di parte civile (indicate dal Giudice penale in Euro 1.500,00,
oltre al 15% a titolo di spese forfettarie oltre Iva e Cpa come per legge) deve ritenersi priva di efficacia esecutiva, in difetto di una previsione generale difforme contenuta nel codice di rito.
Si è consapevoli che la Suprema Corte ha diversamente opinato in un recente arresto (cfr. Cass., 21 novembre 2023, n. 32380: “la condanna alla rifusione delle
spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale conserva la propria
natura di statuizione civilistica, conseguentemente soggiacendo alla regola generale della
provvisoria esecutività di cui all'art. 282 c.p.c.”).
Tuttavia, successivamente la medesima sezione della Suprema Corte, ha rivalutato la questione affermando che “la condanna alla rifusione delle
spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale non è
automaticamente dotata di provvisoria esecutività, perché, ai sensi dell'art.
540 c.p.p., a differenza di quanto previsto dall'art. 282 c.p.c., l'esecutorietà
della sentenza penale che provvede sulla domanda civile è affidata alla discrezionalità del giudice, salvo che per il capo sulla provvisionale” (Cass.,
Pag. 4 Appare coerente con il sistema penalistico – difforme da quello civilistico basato sulla effettività immediata della pronuncia – fondato sull'efficacia demandata al passaggio in giudicato, trattare coerentemente in modo omogeneo le statuizioni civili afferenti sia la condanna al risarcimento del danno, sia al pagamento delle spese di costituzione di parte civile.
D'altronde queste ultime sono connesse alle prime in guisa che la riforma del capo di riconoscimento del risarcimento del danno è destinata ad incidere anche sul riconoscimento della liquidazione delle spese processuali, sicché appare “originale” immaginare un sistema che differenzi i due binari sulla base di un presunto vuoto normativo colmato dal codice di rito civile.
La immediata esecutività prevista dall'art. 282 c.p.c., anche nel caso di capo di condanna alle spese del giudizio accessorio a sentenze di accertamento o costitutive – per loro natura non esecutive – è giustificata nel sistema processuale civile in base ad un parametro di immediata precettività scelto dal legislatore con la novella del 1995.
La differente scelta operata nel codice di procedura penale all'art. 540 c.p.p.
– ove la provvisoria esecutività del capo di condanna al risarcimento del danno è connessa ad una espressa richiesta della parte e valutazione discrezionale del Giudice suffragata da giustificati motivi – appare coerente con il diverso impianto del codice di rito.
D'altronde, come osservato dalla più recente pronuncia della Corte, ciò è non solo coerente con il vaglio già operato dalla Corte Costituzionale1, ma altresì giustificato dalla libera scelta del danneggiato di costituirsi parte civile nel processo penale, in luogo di introdurre un giudizio civile.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate, sullo scaglione di riferimento, ai valori medi per la fase studio e introduttiva e ai valori minimi per la fase di trattazione e decisoria. P.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro Martinelli,
ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n. 1670/2024 R.G.:
1) DICHIARA la nullità del precetto notificato in data 5 agosto 2024 -
fondato sulla sentenza penale del Tribunale di Firenze nr. 8618/23
pronunciata il giorno 28 novembre 2023 - per difetto di esecutività della sentenza sia in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale, sia in relazione all liquidazione delle spese di costituzione di parte civile;
2) CONDANNA a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1
di lite del presente procedimento che si liquidano in € 115,00 per esborsi ed €
1.702,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%
sul compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A.;
3) RIGETTA nel resto.
Ferrara, 9 febbraio 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
primo grado, l'altro, (art. 282 c.p.c.) non sono comparabili con la norma in oggetto, per l'ontologica diversità di presupposti ed effetti, né sotto il profilo dell'art. 24 della Costituzione, in considerazione del potere discrezionale del legislatore nel modulare le condizioni di accesso all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, potere che, nel caso, risulta non irragionevolmente esercitato»; e, ancora, in altro passo: «La provvisoria esecutività di tutte indistintamente le sentenze civili di primo grado risulta infatti coerente con il nuovo modello strutturale del giudizio civile, quale risulta dopo la riforma realizzata da tale legge;
ed è fondamentalmente volta a scoraggiare, attraverso la soppressione dell'effetto sospensivo dell'appello, impugnazioni meramente dilatorie. Finalità, questa, estranea alla dinamica del gravame nel processo penale, dove assai improbabile si rivela nella realtà effettuale una limitazione dell'appello dell'imputato al solo capo di condanna concernente il risarcimento del danno»
Pag. 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
18 luglio 2024, n. 19899). 1 “la detta conclusione è, peraltro, confortata anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e segnatamente dalla sentenza n. 94 del 25/03/1996, resa dopo che l'art. 282 del codice di rito civile era stato modificato nel senso della generalizzata provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, secondo la quale: «Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 540, comma 1, c.p.p., censurato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la provvisoria esecutività “ex lege” delle disposizioni civili della sentenza di primo grado, poiché tale previsione non viola le garanzie costituzionali nei riguardi del danneggiato dal reato – il quale, ben potendo agire per la tutela del suo diritto alternativamente dinanzi al giudice civile o al giudice penale, scelga questa seconda possibilità, con ciò sopportando le conseguenze della struttura e della funzione del processo penale – né sotto il profilo di una pretesa disparità di trattamento, in quanto i “tertia comparationis” invocati a sostegno della lamentata violazione del principio di uguaglianza, attinenti al regime di esecutività della clausola provvisionale, l'uno, (art. 540, comma 2, c.p.p.) e a quello delle sentenze civili di
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